<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220151720220909122557922" descrizione="CALENDARIO VENATORIO 2022-2023" gruppo="20220151720220909122557922" modifica="9/9/2022 3:49:28 PM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01517"/><fascicolo anno="2022" n="01056"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220151720220909122557922.xml</file><wordfile>20220151720220909122557922.docm</wordfile><ricorso NRG="202201517">202201517\202201517.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>gabriele nunziata</firma><data>09/09/2022 15:45:15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Katiuscia Papi</firma><data>09/09/2022 15:34:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Cattaneo,	Consigliere</h:div><h:div>Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 giugno 2022, n. 8349, avente ad oggetto «<corsivo>Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna»</corsivo>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2022, proposto dall’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Del. Reg. Lombarda, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva e Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Data per letta nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rinviata all’opportuna sede del merito ogni valutazione afferente sia alla questione di illegittimità costituzionale sollevata nell’atto introduttivo del giudizio, sia alle eccezioni preliminari rilevate dalle parti resistente e intervenienti nei propri scritti difensivi (che appaiono comunque superabili);</h:div><h:div>Considerato che il ricorso, sulla scorta della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, appare munito di <corsivo>fumus boni iuris </corsivo>e <corsivo>periculum in mora</corsivo>, quanto meno con riferimento agli aspetti di seguito considerati:</h:div><h:div>1) il calendario venatorio regionale per la prossima stagione 2022-2023, nella parte in cui prevede l’avvio della caccia a partire dal 18 settembre 2022 per le specie ornitiche Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio e Beccaccia, appare essere stato predisposto senza tener conto dell’indicazione contenuta nel parere ISPRA del 31 marzo 2022, che riteneva maggiormente idonea un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche (e di piccola selvaggina) per il 1° ottobre 2022, onde «<corsivo>favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio</corsivo>»;</h:div><h:div>2) le esigenze evidenziate da ISPRA, anche in ragione della necessità di tutelare lo sviluppo biologico delle specie non cacciabili, appaiono idonee ad evidenziare il concreto pericolo di un danno grave e irreparabile all’ecosistema lombardo considerato nel suo complesso, con riferimento al quale la Regione, peraltro, non si esprimeva nella motivazione del decreto n. 8349 oggi gravato (contenente unicamente valutazioni riguardanti le singole specie cacciabili);</h:div><h:div>3) stando alle indicazioni di ISPRA, potrebbe ovviarsi al descritto pregiudizio (idoneo a compromettere in modo irreparabile un bene costituzionalmente tutelato) mediante il semplice posticipo dell’avvio della stagione venatoria 2022-2023, per le specie ornitiche sopra elencate, di soli dodici giorni (dal 18 settembre al 1° ottobre), in tal modo producendo un sacrificio minimo all’interesse degli esercenti l’attività venatoria ed assicurando un equo contemperamento degli interessi confliggenti che vengono in rilievo nel giudizio;</h:div><h:div>4) per le medesime ragioni si ritiene che le disposizioni che prevedono il prelievo della Beccaccia, per la quale ISPRA raccomandava la previsione, oltre che di un carniere giornaliero massimo di 2 capi per ogni cacciatore (recepito dalla Regione), anche di un carniere massimo stagionale di 20 capi per cacciatore, debbano essere sospese nella parte in cui, in assenza di specifica motivazione nel decreto n. 8349 qui impugnato, non prevedono tale ultimo limite quantitativo stagionale; </h:div><h:div>5) anche sotto tale profilo, del resto, il descritto sacrificio solo parziale dell’interesse venatorio consente di evitare il pericolo di una compromissione non ripristinabile dell’assetto faunistico regionale, con particolare riferimento alla specie qui considerata;</h:div><h:div>Ritenuto, per quanto precede:</h:div><h:div>- di sospendere gli atti impugnati nella parte in cui prevedono il prelievo venatorio delle specie ornitiche Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio e Beccaccia dal 18 al 30 settembre 2022;</h:div><h:div>- di sospendere gli atti impugnati altresì nella parte in cui non prevedono, per il prelievo della Beccaccia, il carniere massimo stagionale di venti capi per ciascun cacciatore;</h:div><h:div>- di fissare, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica del 29 novembre 2022;</h:div><h:div>- di compensare tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto:</h:div><h:div>- sospende l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui consente il prelievo delle seguenti specie dal 18 al 30 settembre 2022: Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio e Beccaccia;</h:div><h:div>- sospende l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui non prevede il carniere massimo stagionale di 20 capi per cacciatore con riferimento al prelievo venatorio della Beccaccia.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.</h:div><h:div>Spese della fase cautelare compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paladino Giada</h:div><h:div>Katiuscia Papi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>