<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220123220260417204357498" descrizione="" gruppo="20220123220260417204357498" modifica="13/05/2026 13:30:58" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01232"/><fascicolo anno="2026" n="02378"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220123220260417204357498.xml</file><wordfile>20220123220260417204357498.docm</wordfile><ricorso NRG="202201232">202201232\202201232.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio De Vita</firma><data>13/05/2026 13:30:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio comunale di Garbagnate Milanese n. 2 del 2 febbraio 2022 con cui è stato definitivamente approvato il Documento di Piano del P.G.T., pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 4 maggio 2022, nella parte in cui ha inserito e disciplinato le aree di proprietà dei ricorrenti nella Scheda d’Ambito del Documento di Piano denominata “<corsivo>AT.R 5 - Sporting Club</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2022, proposto da </h:div><h:div>- Marcella Milani e Michele Milani, rappresentati e difesi dall’Avv. Brunello De Rosa ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Garbagnate Milanese, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Ollari e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Garbagnate Milanese; </h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 4070/2025 con cui è stata dichiarata l’interruzione del processo a seguito del decesso di una delle parti ricorrenti;</h:div><h:div>Vista l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione presentata, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm., in data 18 dicembre 2025 dai ricorrenti Marcella Milani e Michele Milani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</h:div><h:div>Uditi, all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 3 luglio 2022 e depositato il 4 luglio successivo, gli originari ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Garbagnate Milanese n. 2 del 2 febbraio 2022 con cui è stato definitivamente approvato il Documento di Piano del P.G.T., pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 4 maggio 2022, nella parte in cui ha inserito e disciplinato le aree di loro proprietà nella Scheda d’Ambito del Documento di Piano denominata “<corsivo>AT.R 5 - Sporting Club</corsivo>”.</h:div><h:div>I ricorrenti sono comproprietari di un’area, con annesso edificio, situata a Garbagnate Milanese (MI), Via Milano n. 166, e destinata a Servizi sportivi privati aperti al pubblico, avente un’estensione di circa 18.700 mq (denominata “<corsivo>Sporting Club</corsivo>”). Il predetto compendio è connotato dalla presenza di campi da tennis, di un maneggio con area esterna per l’equitazione e l’ippoterapia e di una piscina scoperta, nonché è dotato di un parcheggio all’ingresso e di un edificio di tre piani fuori terra, il cui primo piano è adibito in parte a club house e in parte a ristorante; il menzionato edificio è destinato in parte a uso sportivo, in parte a uffici e in parte a servizi di ristorazione. Nelle intenzioni dei ricorrenti una parte dell’edificio – fino a un massimo di 500 mq – avrebbe dovuto essere destinata ad attività ricettiva, complementare a quella principale di club house, al fine di consentire il pernottamento in loco agli sportivi coinvolti nelle varie attività del Centro sportivo, che non sarebbe stato del tutto dismesso. Tuttavia, il Comune di Garbagnate Milanese, attraverso la deliberazione impugnata, ha approvato una Variante generale al P.G.T. con cui è stata prevista la dismissione del Centro sportivo e l’integrale destinazione dell’area di proprietà dei ricorrenti a funzione ricettiva. In particolare, l’area è stata inclusa in un Ambito di riqualificazione, disciplinato dalla Scheda “<corsivo>AT. R 5 - Sporting Club</corsivo>”: l’Amministrazione comunale ha inteso riqualificare l’intero comparto attraverso l’insediamento di funzioni di tipo ricettivo e per servizi privati, essendo già presente in loco una buona dotazione complessiva di servizi e attrezzature collettive. Si è prevista poi la realizzazione, con costi a carico dei ricorrenti, di una connessione ciclopedonale tra Via Milano e Via Toscana, fino al cimitero, e il completamento del sistema di spazi pubblici intorno al cimitero, con costi e oneri di cessione a carico dei ricorrenti.</h:div><h:div>Assumendo l’illegittimità, in parte qua, della Variante approvata, i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.</h:div><h:div>Ulteriormente sono stati dedotti la violazione di legge in relazione alla legge regionale n. 18 del 2019, l’insussistenza di una situazione di degrado, la violazione dell’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005 e l’eccesso di potere per evidente carenza istruttoria e illogicità manifesta.</h:div><h:div>Poi è stato dedotto l’eccesso di potere per manifesta carenza istruttoria sotto altro profilo.</h:div><h:div>È stata altresì dedotta la violazione di legge, in relazione agli artt. 8-bis e 11 della legge regionale n. 12 del 2005.</h:div><h:div>Ancora è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2005.</h:div><h:div>Inoltre sono stati eccepiti l’eccesso di potere per violazione del D.M. n. 1444 del 1968 e la grave carenza istruttoria nel calcolo delle aree da cedere gratuitamente.</h:div><h:div>In aggiunta è stato dedotto l’eccesso di potere per violazione dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001 e dei principi in materia di “<corsivo>indifferenza funzionale</corsivo>”.</h:div><h:div>Infine, è stata eccepita la mancata previsione di interventi in materia di invarianza idraulica.</h:div><h:div>È stato poi richiesto l’espletamento di una verificazione tesa ad accertare lo stato dei luoghi, al fine di appurare il ricorrere degli indici di criticità o degrado dell’area, così da valutare la correttezza e la logicità del disposto azzonamento, anche in vista dell’adeguata quantificazione dello standard dovuto per la trasformazione del compendio.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Garbagnate Milanese, che ha chiesto il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 4070/2025 è stata dichiarata l’interruzione del processo a seguito del decesso della ricorrente Felicita Comi; in data 18 dicembre 2025, i ricorrenti Marcella Milani e Michele Milani hanno presentato, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm., l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione.</h:div><h:div>A seguito della fissazione dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, va esaminata la richiesta, formulata dalla difesa dei ricorrenti, di espletamento di una verificazione finalizzata all’accertamento dello stato dei luoghi, ivi compresi gli indici di criticità o degrado dell’area, al fine di valutare la correttezza e la logicità del disposto azzonamento, anche in vista dell’adeguata quantificazione dello standard dovuto per la trasformazione dell’ambito.</h:div><h:div>1.1. La richiesta non può essere accolta.</h:div><h:div>La verificazione e/o la consulenza tecnica d’ufficio non possono sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma hanno l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata (cfr. Consiglio di Stato, IV, 28 aprile 2026, n. 3303; V, 5 giugno 2025, n. 4904;VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Marche, I, 7 febbraio 2024, n. 132; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 aprile 2022, n. 819). Del resto, anche la verificazione come la consulenza tecnica d’ufficio “<corsivo>non configura un autonomo mezzo di prova (Cons. Stato, IV, 20 febbraio 2014, n. 786), bensì uno strumento di valutazione di prove già ritualmente acquisite agli atti del giudizio, sicché non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 724). Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (…), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (…), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cons. Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2181)</corsivo>” (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 gennaio 2023, n. 50).</h:div><h:div>Nel caso di specie, esaminando gli atti processuali e tenuto conto della tipologia di controversia, non si ritiene necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, stante la piena esaustività, oltre che intellegibilità da parte del Collegio, della documentazione versata in giudizio dalle parti.</h:div><h:div>1.2. Ciò determina il rigetto della domanda formulata dalla difesa dei ricorrenti.</h:div><h:div>2. Passando all’esame del merito del ricorso, lo stesso non è fondato.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo di ricorso si assume il difetto di motivazione in ordine alla gravata scelta pianificatoria comunale, attraverso la quale all’area di proprietà dei ricorrenti è stata impressa, subordinatamente all’obbligo di preventiva pianificazione attuativa, una destinazione d’uso ricettiva con un ridotto indice volumetrico, in parte da localizzare in altro sito e previa cessione gratuita di una vasta area al Comune, pari a ben 8.700 mq all’interno dell’Ambito a fronte di una SL di 4.870 mq, nonché sono stati imposti ulteriori oneri economici a carico dei medesimi ricorrenti (realizzazione della pista ciclopedonale, degli spazi per la sosta, ecc.), che avrebbero ridotto i più favorevoli indici di edificabilità e i parametri urbanistici previgenti.</h:div><h:div>3.1. La censura è infondata.</h:div><h:div>L’impugnata Variante generale al P.G.T. ha incluso l’area di proprietà dei ricorrenti in un Ambito di Riqualificazione urbana, denominato “<corsivo>Ambito AT.R 5 - Sporting Club</corsivo>”, da realizzare per mezzo di successiva pianificazione attuativa o strumenti di programmazione negoziata; nella Scheda del suddetto Ambito contenuta nel Documento di Piano, dopo la descrizione dello stato di fatto del comparto, è stato evidenziato che “<corsivo>l’obiettivo principale è quello di riqualificare l’intero ambito attraverso l’insediamento di funzioni di tipo ricettivo e per servizi privati, che si andrebbero ad integrare in un contesto con una buona dotazione complessiva di servizi e attrezzature collettive. Grazie alla trasformazione di quest’ambito, sarà possibile realizzare una connessione ciclopedonale tra via Milano e via Toscana, fino al cimitero, attualmente non connesse. Sarà inoltre possibile andare a completare il sistema di spazi pubblici che si articola intorno al cimitero, grazie alla cessione ed organizzazione degli spazi ricadenti entro la fascia di rispetto cimiteriale</corsivo>” (all. 7 al ricorso).</h:div><h:div>I ricorrenti contestano tale nuovo azzonamento ritenendolo penalizzante rispetto alla pregressa disciplina pianificatoria del comparto, in cui era consentito l’insediamento di una lottizzazione di edilizia residenziale con parametri urbanistici ed edilizi molto più favorevoli rispetto a quelli riconosciuti con la Variante impugnata.</h:div><h:div>Prima di esaminare il merito della censura, deve tuttavia segnalarsi che i ricorrenti, nel vigore della pregressa disciplina urbanistica, non avevano ritenuto di dar corso al procedimento di pianificazione attuativa allora stabilito, al fine di non dover dismettere il Centro sportivo e non dover altresì far fronte al già previsto obbligo di cessione gratuita di 8.700 mq all’interno dell’Ambito, a fronte di una SL di 4.870 mq. In realtà, i ricorrenti avrebbero manifestato interesse a ottenere, sia in relazione alle previgenti previsioni pianificatorie che rispetto a quelle attuali, una destinazione dell’edificio principale solo in parte ad attività ricettiva, senza essere però gravati dal correlato dovere di predisposizione di un Piano attuativo e assoggettati ai connessi oneri aggiuntivi (compresa la dismissione del Centro sportivo).</h:div><h:div>In ragione delle evidenziate circostanze risulta pertanto dubbia la sussistenza di un effettivo peggioramento della disciplina edificatoria del comparto a seguito dell’approvazione dalla Variante impugnata, visto che i ricorrenti non hanno mai attuato nemmeno la previgente disciplina, in quanto ritenuta analogamente scarsamente satisfattiva. </h:div><h:div>In ogni caso, non essendo mai stato approvato, o anche solo adottato, un Piano attuativo per l’Ambito in oggetto, nessun affidamento qualificato è maturato in capo ai ricorrenti e dunque nessun onere di motivazione rafforzata gravava sull’Amministrazione comunale in sede di approvazione di una differente disciplina pianificatoria con riguardo all’area de qua (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 maggio 2025, n. 1861; IV, 31 marzo 2025, n. 1101; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951). Deve perciò ritenersi del tutto adeguato e satisfattivo dell’onere motivazionale imposto all’Amministrazione comunale quanto contenuto nella Scheda di Ambito, da leggere unitamente alle linee di indirizzo generali su cui è stata fondata la Variante approvata (cfr. all. 8 al ricorso, Relazione generale - Progetto di Piano, spec. pagg. 20-21, 36).</h:div><h:div>Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza, «<corsivo>con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo</corsivo>» (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21; anche, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; II, 8 settembre 2021, n. 6234; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951; altresì, Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2019).</h:div><h:div>In coerenza con quanto rilevato, nemmeno rileva l’eventuale (e, come rilevato, molto dubbia) reformatio in peius della precedente zonizzazione urbanistica, in quanto l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’effettuazione delle proprie scelte, che relega l’interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina ad interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 20 aprile 2023, n. 4015; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; II, 14 dicembre 2020, n. 2492; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; II, 27 febbraio 2018, n. 566; II, 15 dicembre 2017, n. 2393).</h:div><h:div>D’altronde è consolidato l’orientamento secondo il quale in materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, che come rilevato non sussistono nella fattispecie oggetto di scrutinio (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 25 gennaio 2022, n. 165; 12 marzo 2021, n. 653; 21 settembre 2018, n. 2121; 28 dicembre 2020, n. 2613; 19 luglio 2018, n. 1768; 27 febbraio 2017, n. 451).</h:div><h:div>Quanto all’asserita imposizione di oneri molto gravosi sul compendio di proprietà dei ricorrenti, tra cui la cessione gratuita di un’area di 8.700 mq, deve rilevarsi che tali oneri sono compensati dal riconoscimento di un sensibile maggiore indice di edificabilità da destinare alla funzione ricettiva (4.870 mq di SL e altezza massima di 16,5 m), cui deve aggiungersi l’attribuzione di un ulteriore indice virtuale ricavato dalla fascia di rispetto cimiteriale (pari a 0,1 mq/mq), sebbene si tratti di area inedificabile; ulteriormente la Scheda d’Ambito ha previsto nel comparto quali destinazione principali quella ricettiva e a servizi privati, individuando come non compatibili soltanto le funzioni commerciale di media e grande struttura di vendita (MSV e GSV) e produttiva (all. 7 al ricorso).</h:div><h:div>Difatti, con riguardo al sovradimensionamento degli standard, la giurisprudenza richiede l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge soltanto laddove si abbia riguardo all’intero territorio comunale, mentre non si richiede affatto una motivazione puntuale e rafforzata nel caso il sovradimensionamento riguardi singole aree, come nella fattispecie oggetto di scrutinio (“<corsivo>la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona</corsivo>”: Consiglio di Stato, I, parere 15 gennaio 2026, n. 69; altresì, Consiglio di Stato, IV, 9 agosto 2023, n. 7723; IV, 9 maggio 2018, n. 2780).</h:div><h:div>Alla stregua di quanto sottolineato, risulta evidente che le contestazioni formulate dalle parti ricorrenti afferiscono al merito delle scelte dell’Amministrazione, palesando un differente punto di vista rispetto a quest’ultima, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; anche, Consiglio di Stato, IV, 12 settembre 2023, n. 8275).</h:div><h:div>3.2. In ragione delle suesposte considerazioni, la scrutinata doglianza deve essere respinta.</h:div><h:div>4. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si assume l’illegittimità dell’inserimento, pur in carenza dei presupposti fattuali e senza adeguate forme di incentivazione, dell’area di proprietà dei ricorrenti in un Ambito di Riqualificazione, che avrebbe dovuto avere quale necessario presupposto la sussistenza di un contesto degradato necessitante di un intervento di rigenerazione urbana, mentre l’area e l’immobile di proprietà dei ricorrenti, collocati all’interno del “<corsivo>tessuto urbano consolidato</corsivo>”, sarebbero di particolare pregio e valore collettivo; l’esistente Centro sportivo, dotato di campi da tennis, nonché la piscina, il maneggio e la club house con un ristorante non sarebbero affatto “<corsivo>degradati</corsivo>” e “<corsivo>incompatibili</corsivo>” con il territorio circostante. </h:div><h:div>4.1. Le censure sono complessivamente infondate.</h:div><h:div>In via di premessa, deve rilevarsi che la (eventuale) presenza di immobili degradati in un determinato comparto non impone all’Amministrazione comunale di dover necessariamente applicare, per dar corso al loro recupero, il procedimento normato nell’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005 (“<corsivo>Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità</corsivo>”), poiché tale disciplina ha natura derogatoria, nonché temporalmente limitata, rispetto a quella di pianificazione ordinaria, che riconnette al Documento di Piano l’individuazione, “<corsivo>anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, </corsivo>[de]<corsivo>gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente</corsivo>” (art. 8, comma 2, lett. e-quinquies, della legge regionale n. 12 del 2005).</h:div><h:div>Ne consegue che, laddove il P.G.T. comunale abbia espressamente stabilito che il recupero di un comparto debba avvenire tramite l’approvazione di un apposito strumento pianificatorio esecutivo, non si può ricorrere alla procedura di cui all’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, certamente recessiva in tali frangenti (peraltro applicabile ai soli immobili degradati e non anche alle aree contigue); ciò si giustifica, oltre che con le richiamate previsioni normative, anche con la circostanza che in tal modo il miglioramento e la riqualificazione del bene sono perseguiti dall’Amministrazione attraverso un insieme sistematico di interventi funzionali alla rigenerazione dell’Ambito, all’interno della visione unitaria recata dal Piano urbanistico generale e concretizzata tramite il ricorso allo strumento pianificatorio attuativo, così da perseguire la migliore tutela dell’interesse pubblico e della collettività (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 settembre 2025, n. 2875).</h:div><h:div>4.2. In ogni caso, nella fattispecie oggetto di controversia, come rilevato dalla difesa comunale, la classificazione dell’area di proprietà dei ricorrenti in un Ambito di Riqualificazione urbana non è finalizzata a porre rimedio a situazioni di degrado urbano, ma ha l’obiettivo di “<corsivo>risolvere situazioni di incompatibilità funzionale tra i tessuti esistenti</corsivo>” (all. 8 al ricorso, pag. 36). Sul punto basta richiamare la già descritta Scheda relativa allo “<corsivo>Ambito AT.R 5 - Sporting Club</corsivo>”, dove si afferma che “<corsivo>l’obiettivo principale è quello di riqualificare l’intero ambito attraverso l’insediamento di funzioni di tipo ricettivo e per servizi privati, che si andrebbero ad integrare in un contesto con una buona dotazione complessiva di servizi e attrezzature collettive</corsivo>” (all. 7 al ricorso).</h:div><h:div>Il suddetto obiettivo perseguito dal pianificatore comunale, rientrando nella sua descritta ampia discrezionalità, risulta del tutto legittimo e per nulla irragionevole o incoerente con la situazione di fatto. Non è difatti fondato il rilievo attoreo secondo il quale la grave carenza istruttoria che affliggerebbe la contestata previsione pianificatoria sarebbe dimostrata dalla mancata menzione, nel Quadro conoscitivo del Piano, dell’attività sportiva insediata nell’area dello Sporting Club (all. 11 al ricorso, pag. 27), poiché tale Centro non può essere ricondotto al novero delle strutture sportive della Città pubblica, trattandosi di un circolo privato non aperto al pubblico, ma riservato soltanto ai soci.</h:div><h:div>4.3. Neppure può ritenersi preclusa, in sede di pianificazione attuativa, l’imposizione a carico dei privati della realizzazione diretta di opere pubbliche, invece che la sola cessione di aree, poiché non essendosi al cospetto di interventi di risanamento e recupero urbanistico non si deve applicare la disciplina della perequazione e incentivazione urbanistica, come chiarito anche nel parere regionale (all. 9 al ricorso, pag. 5); del resto, è certamente possibile per il privato impegnarsi in sede di pianificazione attuativa alla realizzazione di opere aggiuntive, anche “<corsivo>a scomputo</corsivo>” degli oneri dovuti, rappresentando la convenzione accessiva al Piano un accordo ex art. 11 della legge n. 241 de 1990, nel quale l’“<corsivo>autonomia</corsivo>” delle parti ben può disciplinare un assetto di interessi che vada “<corsivo>oltre la fattispecie legale tipica, purché la stessa sia conforme ad una finalità di interesse pubblico</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 marzo 2023, n. 2996), visto che “<corsivo>non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, IV, 9 luglio 2024, n. 6068; IV, 4 aprile 2023, n. 3496; IV, 8 giugno 2021, n. 4376).</h:div><h:div>La decisione contenuta nella Variante del P.G.T. di consentire interventi sul comparto di proprietà dei ricorrenti soltanto attraverso un Piano attuativo e non tramite titolo diretto rende legittima anche la previsione del P.G.T. che impedisce, anche a seguito della realizzazione del predetto Piano attuativo, il mutamento di destinazione d’uso (art. 15, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano delle regole), poiché l’intervento effettuato in esecuzione di un Piano attuativo e della connessa Convenzione è fondato su una equilibrata composizione di interessi che non può essere successivamente alterata in via unilaterale, pena uno sbilanciamento degli effetti dell’intervento edificatorio in favore di uno dei due contraenti e la compromissione dell’unitarietà del medesimo e della regolarità dell’assetto urbanistico e territoriale del comparto oggetto di pianificazione attuativa e convenzionata, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico e collettivo.</h:div><h:div>4.4. In aggiunta, deve rilevarsi come la disciplina introdotta dalla Variante impugnata non ha finalità espulsiva rispetto all’attuale utilizzazione dell’area e dell’edificio di proprietà dei ricorrenti, poiché non è imposta necessariamente l’attuazione di quanto previsto nella Scheda dell’Ambito AT.R 5, non essendo qualificato il Piano attuativo come di iniziativa pubblica, né essendo stata segnalata la presenza di una previsione del Piano dei Servizi che imponga l’acquisizione alla mano pubblica, anche parziale, dell’area di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature collettive individuate nella citata Scheda; quindi è consentito ai ricorrenti mantenere lo status quo, senza attuare la contestata previsione pianificatoria, sebbene una tale opzione limiti legittimamente la possibilità di effettuare interventi sugli edifici esistenti soltanto a quelli non eccedenti la manutenzione straordinaria (art. 59 delle Norme di attuazione del Piano delle regole), con connessa preclusione della possibilità di effettuare “<corsivo>il mutamento della destinazione d’uso di immobili esistenti da una destinazione ad un’altra che comporti, o meno, l’esecuzione di opere edilizie</corsivo>”, di cui all’art. 17, comma 1, delle Norme di attuazione del Piano delle regole: ove fosse stato consentito il mutamento di destinazione d’uso anche in assenza dell’approvazione dei Piano attuativo previsto in sede di Variante impugnata sarebbe stata vanificata del tutto la scelta pianificatoria dell’Amministrazione, rimettendosi la sua applicazione esclusivamente alla mera volontà dei privati ricorrenti.</h:div><h:div>4.5. Ne discende il rigetto delle scrutinate censure.</h:div><h:div>5. Con l’ottavo motivo di ricorso si assume l’illegittima mancata previsione di interventi in materia di invarianza idraulica nella Variante impugnata.</h:div><h:div>5.1. La doglianza, ai limiti dell’ammissibilità, è infondata.</h:div><h:div>Va premesso che le censure inerenti a specifici segmenti del procedimento pianificatorio sono ammissibili nei limiti in cui la parte istante indichi quale concreta lesione alla sua proprietà sia derivata dall’inosservanza delle norme de quibus, essendo pertanto inammissibile una doglianza meramente “<corsivo>strumentale</corsivo>”, visto che il generico interesse a un nuovo esercizio del potere pianificatorio dell’Amministrazione è insufficiente a distinguere la posizione del ricorrente da quella del quisque de populo (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2023, n. 2951).</h:div><h:div>Peraltro, i ricorrenti nella fattispecie de qua non perseguono l’interesse a conseguire una limitazione nell’utilizzo dei propri beni, bensì intendono ottenere, in occasione di una, futura ed eventuale, rinnovata pianificazione, l’assunzione rispetto al proprio terreno di scelte ampliative delle loro facoltà edificatorie, che tuttavia possono entrare in conflitto con le limitazioni legate alla tutela dei corpi idrici. Anche sotto questo profilo, quindi, non risulta dimostrata l’incidenza del vizio prospettato rispetto all’interesse azionato nel ricorso.</h:div><h:div>In ogni caso, passando all’esame del merito della censura, deve sottolinearsi che sono state adottate dall’Amministrazione nel corso del procedimento pianificatorio sia la Relazione generale che la Relazione idraulica riguardanti lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico (all. 3 e 4 del Comune), quali parti integranti della Variante impugnata, che ne ha recepito i contenuti; difatti, non essendo la materia de qua soggetta all’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo, in quanto disciplinata dalla speciale normativa riferibile ai procedimenti pianificatori, come stabilito dall’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ne deriva che le motivazioni poste a supporto delle determinazioni pianificatorie devono essere ricavate dall’insieme degli atti del procedimento e dai criteri generali posti alla base di tali scelte e non devono essere contenute necessariamente in misura integrale nei singoli documenti costituenti il complesso della disciplina pianificatoria (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, II, 4 aprile 2025, n. 2923; IV, 3 marzo 2025, n. 1792; VII, 15 gennaio 2024, n. 490; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 18 aprile 2024, n. 1156).</h:div><h:div>5.2. Di conseguenza, anche la predetta censura va respinta.</h:div><h:div>6. All’infondatezza delle esaminate doglianze, segue il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>7. Le spese di lite, avuto riguardo alle peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Musella</h:div><h:div>Antonio De Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>