<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210175420220315164442097" descrizione="" gruppo="20210175420220315164442097" modifica="3/15/2022 7:21:25 PM" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01754"/><fascicolo anno="2022" n="00615"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210175420220315164442097.xml</file><wordfile>20210175420220315164442097.docm</wordfile><ricorso NRG="202101754">202101754\202101754.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>oscar marongiu</firma><data>15/03/2022 19:21:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>-  della nota prot n. 2021-PoliCle-0151831, a firma del R.U.P., dott.ssa Chiara Bianca Pesenti, con la quale il Politecnico di Milano, Area Gestione Infrastrutture e Servizi, ha accolto solo parzialmente le istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente in data 30 agosto 2021 e in data 24 settembre 2021;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 2021-PoliCle-0140107 del 2 settembre 2021, a firma del R.U.P., dott.ssa Chiara Bianca Pesenti, con la quale il Politecnico di Milano, Area Gestione Infrastrutture e Servizi, ha precisato che avrebbe provveduto ad inviare alla ricorrente l’offerta progettuale e i giustificativi dell’offerta economica dell’aggiudicataria Pellegrini S.p.a. solo dopo ottenuto, da parte di quest’ultima, l’indicazione delle parti coperte da riservatezza;</h:div><h:div> - della comunicazione prot. n. 2021-PoliCle-0151836, datata 24 settembre 2021, con la quale il Politecnico di Milano ha trasmesso alla ricorrente la nota della Società Pellegrini S.p.a. del 10 settembre 2021, recante le ragioni per cui tale società si era opposta all’integrale ostensione della propria offerta progettuale e dei propri giustificativi;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 2021-PoliCle-0164299 del 7 ottobre 2021, a firma del R.U.P., dott.ssa Chiara Bianca Pesenti, con la quale il Politecnico di Milano ha trasmesso l’elenco degli esercizi convenzionati e gli accordi di convenzionamento (con relativi allegati), prodotti dalla società Pellegrini S.p.a., dichiarando, tuttavia, di “<corsivo>aver oscurato i documenti al fine di non rappresentare la specifica rete organizzata di Pellegrini</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto precedente, concomitante e successivo, “ancorché ignoto”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Società Blube S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Pellegrini S.p.A., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>- che la ricorrente, premesso di aver partecipato alla gara indetta dal Politecnico di Milano per l’affidamento della fornitura del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio” e di essersi classificata al secondo posto, dietro l’aggiudicataria Società Pellegrini S.p.A., ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui il Politecnico ha accolto solo in parte la sua istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, volta a ottenere copia di tutta la documentazione prodotta in gara dalla Società Pellegrini S.p.A. e, in particolare, della sua offerta progettuale ed economica, comprensiva delle giustificazioni rilasciate in occasione della verifica dell’anomalia;</h:div><h:div>- che l’istanza di accesso in questione è stata motivata con riferimento alla “<corsivo>necessità di poter verificare la correttezza dello svolgimento delle operazioni di gara, nonché la completezza e correttezza formale della documentazione presentata anche al fine di valutare il possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente avverso l’aggiudicazione della citata gara d’appalto</corsivo>”;</h:div><h:div>- che la ricorrente lamenta con l’odierno gravame di non avere ancora avuto accesso alla seguente documentazione:</h:div><h:div>a) offerta progettuale: Paragrafi Pt3, punto B1; Pt3, punto B2; Pt7.2 (oggetto di valutazione da parte della Commissione); pagg. 60-62 (funzionalità portale); pagg. 63-65 (dati anagrafici); Tabella di sintesi dei costi;</h:div><h:div>b) giustificativi: punti F1, F2, G5 G6” (costi del personale, costi legati alla struttura, costi del convenzionamento e costi di manutenzione della rete);</h:div><h:div>c) lista completa degli esercizi convenzionati nonché delle copie trasmesse, in quanto l’oscuramento dei dati degli esercenti impedisce la verifica della sussistenza del locale da adibire all’attività;</h:div><h:div>Considerato che la ricorrente censura l’operato del Politecnico sulla base dei seguenti motivi:</h:div><h:div>I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, travisamento dei presupposti giuridici, manifesta irragionevolezza, violazione dei principi statuiti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020;</h:div><h:div>II) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ove letti alla luce dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, in materia di accesso civico generalizzato; eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta;</h:div><h:div>III) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, della l. n. 241/1990, 97 Cost. e 41, 2° comma, lett. C), della C.E.D.U.; eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione;</h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>- che le doglianze proposte sono meritevoli di favorevole apprezzamento, poiché solo l’accesso alla documentazione richiesta può consentire alla ricorrente una adeguata difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento alla quale ha partecipato;</h:div><h:div>- che il diritto di accesso va garantito nonostante la controinteressata abbia opposto il diniego (pur parziale) all’ostensione, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, è sempre consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso <corsivo>ex</corsivo> art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (C.d.S., Sez. V, n. 293/2018; cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 3431/2016; C.d.S., Sez. V, n. 1446/2015);</h:div><h:div>- che, peraltro, l’Amministrazione non ha chiarito sotto quali profili l’ostensione della documentazione richiesta possa disvelare alla ricorrente particolari segreti tecnici o commerciali suscettibili, una volta conosciuti, di arrecare concreto pregiudizio alla controinteressata;</h:div><h:div>- che, in ogni caso, la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l’accettazione implicita, da parte del concorrente, delle regole di trasparenza e imparzialità che caratterizzano la selezione (T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 572/2021);</h:div><h:div>Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto, con il conseguente obbligo per il Politecnico di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione oggetto della richiesta (progetto tecnico, giustificazioni, elenco degli esercizi convenzionati) entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;</h:div><h:div>Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire il criterio della soccombenza, nulla dovendosi disporre, peraltro, nei confronti della controinteressata non costituita;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Politecnico di Milano alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. C.m. Lo Giudice</h:div><h:div>Oscar Marongiu</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>