<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200125420230315163437772" descrizione="ARERA tariffa rifiuti in periodo COVID" gruppo="20200125420230315163437772" modifica="18/03/2023 09:20:58" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Adelfia" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01254"/><fascicolo anno="2023" n="00697"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200125420230315163437772.xml</file><wordfile>20200125420230315163437772.docm</wordfile><ricorso NRG="202001254">202001254\202001254.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>17/03/2023 22:18:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Santina Mameli</firma><data>17/03/2023 19:49:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Fabrizio Fornataro,	Consigliere</h:div><h:div>Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da Covid-19”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Comune di Adelfia, Comune di Alanno, Comune di Albissola Marina, Comune di Alessandria, Comune di Almese, Comune di Altavilla Vicentina, Comune di Alto Reno Terme, Comune di Altomonte, Comune di Amaseno, Comune di Annone Veneto, Comune di Apice, Comune di Apricena, Comune di Arco, Comune di Ariano Irpino, Comune di Arona, Comune di Ascrea, Comune di Attigliano, Comune di Aulla, Comune di Avigliana, Comune di Baranzate, Comune di Bastia Umbra, Comune di Bedonia, Comune di Belluno, Comune di Beregazzo con Figliaro, Comune di Bibbiena, Comune di Bibbona, Comune di Biccari, Comune di Bitritto, Comune di Bivongi, Comune di Bollate, Comune di Bollengo, Comune di Borzonasca, Comune di Borgaro Torinese, Comune di Bosaro, Comune di Brandizzo, Comune di Brindisi, Comune di Bruino, Comune di Bussolengo, Comune di Calcinaia, Comune di Caltanissetta, Comune di Camagna Monferrato, Comune di Cambiano, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Campodipietra, Comune di Canale, Comune di Candelo, Comune di Cannara, Comune di Caorle, Comune di Capalbio, Comune di Capolona, Comune di Capurso, Comune di Carasco, Comune di Cardano al Campo, Comune di Caravino, Comune di Cargeghe, Comune di Carisio, Comune di Carlopoli, Comune di Carmagnola, Comune di Carru', Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Casalpusterlengo, Comune di Casalvolone, Comune di Castelluccio Valmaggiore, Comune di Castelpetroso, Comune di Celico, Comune di Ceprano, Comune di Ceriale, Comune di Cermenate, Comune di Certaldo, Comune di Chieri, Comune di Chiusi della Verna, Comune di Cicala, Comune di Civate, Comune di Codroipo, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Condove, Comune di Corciano, Comune di Costa di Rovigo, Comune di Crescentino, Comune di Cumiana, Comune di Cunardo, Comune di Cuvio, Comune di Desio, Comune di Dicomano, Comune di Fabriano, Comune di Faggiano, Comune di Falconara Marittima, Comune di Fiano Romano, Comune di Fiorano Modenese, Comune di Fiastra, Comune di Foggia, Comune di Folignano, Comune di Follonica, Comune di Formia, Comune di Fosdinovo, Comune di Ghisalba, Comune di Giaveno, Comune di Giffoni Sei Casali, Comune di Grizzana Morandi, Comune di Grosseto, Comune di Guardiagrele, Comune di Inzago, Comune di Ispra, Comune di Ivrea, Comune di Lago, Comune di Legnaro, Comune di Lizzano, Comune di Lombardore, Comune di Lucera, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Maiori, Comune di Malalbergo, Comune di Malo, Comune di Mariano Comense, Comune di Marsala, Comune di Marsciano, Comune di Martina Franca, Comune di Martirano Lombardo, Comune di Massa, Comune di Massa Marittima, Comune di Molfetta, Comune di Moncalvo, Comune di Monfalcone, Comune di Monsano, Comune di Monte San Pietro, Comune di Montechiarugolo, Comune di Montevarchi, Comune di Mori, Comune di Morlupo, Comune di Mugnano di Napoli, Comune di Nanto, Comune di Nembro, Comune di Nepi, Comune di Novara, Comune di Nuxis, Comune di Oriolo Romano, Comune di Panicale, Comune di Parolise, Comune di Pecetto Torinese, Comune di Piedumelera, Comune di Pinerolo, Comune di Pino Torinese, Comune di Piombino, Comune di Podenzana, Comune di Poirino, Comune di Porto Sant'Elpido, Comune di Porto Venere, Comune di Praia A Mare, Comune di Ranica, Comune di Reana del Rojale, Comune di Remedello, Comune di Riparbella, Comune di Riva del Garda, Comune di Riva Presso Chieri, Comune di San Lorenzello, Comune di San Raffaele Cimena, Comune di San Vincenzo, Comune di Sant'Ambrogio di Val Pollicella, Comune Sant'Angelo Lodigiano, Comune di Santena, Comune di S. Stefano di Magra, Comune di Sarteano, Comune di Sassetta, Comune di Sassuolo, Comune di Scorze', Comune di Signa, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Strangolagalli, Comune di Susa, Comune di Suvereto, Comune di Talla, Comune di Teglio Veneto, Comune di Thiene, Comune di Trofarello, Unione Terre di Pianura, Comune di Vallo della Lucania, Comune di Valmadrera, Comune di Valsamoggia, Comune di Varazze, Comune di Verona, Comune di Vicchio, Comune di Viggiu, Comune di Villadossola, Comune Villafranca di Verona, Comune di Villanova D'Asti, Comune di Villasanta Mb, Comune di Volpiano, Comune di Zane', Comune S. Michele al Tagliamento, Comune di Zeri, in persona dei rispettivi Sindaci <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Ventre, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n.47/A;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico<corsivo> ex lege</corsivo> presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;</h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La controversia all’esame del Tribunale attiene alle misure urgenti disposte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti in considerazione dell’emergenza sanitaria da pandemia per il virus Sarv-Cov-2.</h:div><h:div>Va premesso che l’Autorità, a seguito di un articolato processo di consultazione, ha adottato la deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF e il relativo Allegato A (MTR), che sostituisce e aggiorna il cd. metodo normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per </h:div><h:div>definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. </h:div><h:div>Il MTR si pone in continuità con il precedente metodo normalizzato, individuando il costo ammesso al riconoscimento tariffario secondo criteri di efficienza ed incentivando la qualità di gestione del servizio anche in termini di conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale.</h:div><h:div>Per quanto di interesse, la deliberazione 443/2019/R/RIF, all’articolo 5, reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l’utenza, prevedendo che, in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:</h:div><h:div>- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;</h:div><h:div>- i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b. 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. n. 158/1999 (comma 5.1).</h:div><h:div>Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, è previsto, poi, che la nuova metodologia trovi applicazione nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alle gestioni (comma 5.2);</h:div><h:div>In tema di “articolazione della tariffa”, il D.P.R. n. 158/1999 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:</h:div><h:div>- per le utenze domestiche:</h:div><h:div>-- la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli </h:div><h:div>immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del D.P.R. n. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione rispettivamente superiore e inferiore ai 5000 abitanti;</h:div><h:div>-- la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). </h:div><h:div>- per le utenze non domestiche (per le quali il citato D.P.R. n. 158/1999 individua trenta categorie di attività):</h:div><h:div>-- la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione rispettivamente superiore e inferiore ai 5000 abitanti;</h:div><h:div>-- la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per comuni con popolazione rispettivamente superiore e inferiore ai 5.000 abitanti, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.</h:div><h:div>La legge n. 147/2013 all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.</h:div><h:div>Per quanto di interesse in questa sede, l’articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede quanto di seguito riportato:</h:div><h:div>- (comma 651) “<corsivo>il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158</corsivo>”;</h:div><h:div>- (comma 652) “<corsivo>il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE […], può commisurare la </corsivo></h:div><h:div><corsivo>tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma in questione, come innovato dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019 alla luce dei compiti attribuiti all’Autorità in materia tariffaria, prevede poi che “<corsivo>nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità […], l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, </corsivo></h:div><h:div><corsivo>e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1</corsivo>”;</h:div><h:div>- (comma 658) “<corsivo>nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche</corsivo>”;</h:div><h:div>- (comma 659) i Comuni possono “<corsivo>prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti</corsivo>”;</h:div><h:div>- (comma 660) il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “<corsivo>la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse </corsivo></h:div><h:div><corsivo>derivanti dalla fiscalità generale del comune</corsivo>”;</h:div><h:div>- (comma 668) i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “<corsivo>l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del</corsivo></h:div><h:div><corsivo>servizio di gestione de i rifiuti urbani</corsivo>”.</h:div><h:div>A seguito dell’emergenza sanitaria per la pandemia da virus COVID-19 con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo decreto, tra le quali le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39).</h:div><h:div>Nell’ambito delle misure di “sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” varate con il decreto legge n. 18/2020, all’articolo 107 è stato disposto che “<corsivo>i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021</corsivo>” (comma 5).</h:div><h:div>L’ARERA con deliberazione 26 marzo 2020 n. 102/2020/R/RIF ha disposto una richiesta di informazioni alla luce dell’emergenza da COVID-19, “<corsivo>al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale</corsivo>”.</h:div><h:div>Successivamente, con deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF l’Autorità ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza sanitaria.</h:div><h:div>In particolare, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, nei casi in cui, per la determinazione dell’articolazione della tariffa, trovino applicazione le sopra richiamate tabelle del D.P.R. n. 158/1999, l’Autorità ha provveduto a:</h:div><h:div>- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A alla deliberazione 158/2020/R/RIF) enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti (art. 1.2);</h:div><h:div>- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A alla deliberazione 158/2020/R/Rif) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25% (art. 1.3);</h:div><h:div>- per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 158/2020/R/RIF) enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, richiedere all’Ente territorialmente competente l’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente (1.4);</h:div><h:div>Inoltre, con la richiamata deliberazione 158/2020/R/RIF, l’Autorità ha proceduto a:</h:div><h:div>- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, disporre che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a porre pari a zero la quota variabile della tariffa (quota che generalmente si compone di una parte calcolata in ragione del numero minimo di svuotamenti obbligatori di ogni contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all’utenza e di una parte legata agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori) per il periodo di sospensione delle attività (1.5);</h:div><h:div>- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del D.P.R. n. 158/1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, richiedere al gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti di procedere a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività (1.6).</h:div><h:div>Il sistema di riduzioni sopra delineato è completato dalla facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A alla deliberazione 158/2020/R/RIF) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione tariffaria può essere riconosciuta dall’Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall’utente che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19 (art. 2).</h:div><h:div>La deliberazione 158/2020/R/RIF prevede, altresì, un sistema di agevolazioni (nella mera facoltà dell’Ente territorialmente competente e in accordo con l’Ente locale) in un’ottica di sostenibilità sociale dei corrispettivi riferibili alle utenze domestiche disagiate del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati.</h:div><h:div>In particolare, si tratta di agevolazioni tariffarie erogabili su richiesta dell’utente che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso delle condizioni di ammissibilità, allegando idonea documentazione ISEE o ulteriore documentazione (quale ad esempio una bolletta o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale) che attesti la titolarità di un bonus sociale </h:div><h:div>elettrico e/o gas e/o idrico. La quantificazione è demandata agli Enti territorialmente competenti ed è erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza (che verifica i requisiti di ammissibilità) nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di una componente tariffaria compensativa a decurtazione, fino al limite massimo, della quota variabile della tariffa. </h:div><h:div>Con il successivo documento per la consultazione 189/2020/R/RIF, l’Autorità, in considerazione delle evidenze emerse a seguito della pubblicazione della deliberazione 102/2020/R/RIF, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR, ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di tutela dell’utenza disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, nonché delle eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) degli oneri di natura straordinaria connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.</h:div><h:div>Peraltro, nel medesimo documento per la consultazione 189/2020/R/RIF, l’Autorità, con specifico riferimento alle riduzioni tariffarie decise dall’Ente territorialmente competente, anche in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, ha richiamato le linee guida che orientano le prassi applicative degli Enti locali, secondo le quali le medesime riduzioni possono trovare immediata applicazione, anche considerando che “<corsivo>una diversa lettura (…) porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l’importo invariato rispetto all’anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. (…) Si deve, quindi, ritenere che le riduzioni deliberate dal Comune siano immediatamente efficaci, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020</corsivo>” (punto 3.8 del documento di consultazione, in cui a piè di pagina l’Autorità ha espressamente citato la nota IFEL - Fondazione ANCI per la finanza locale - del 24 aprile 2020, “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”, che analizza le agevolazioni TARI, sia disposte dagli Enti locali sia introdotte da previsioni regolatorie, e ne evidenzia la compatibilità con un’applicazione immediata, cioè sin dal primo prelievo utile).</h:div><h:div>Con deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, a valle del procedimento consultivo, sono state dettagliate le facoltà (per il 2020 e il 2021) a cui gli Enti territorialmente competenti, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica, possono far ricorso in aggiunta alle misure già previste per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.</h:div><h:div>In particolare, con la suddetta deliberazione, l’Autorità ha previsto:</h:div><h:div>a) la facoltà per l’Ente territorialmente competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL2020) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG2020) con un ulteriore obiettivo &#119862;192020 per tener conto delle azioni specifiche messe in atto dagli operatori per la gestione dell’emergenza da COVID-19, consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie, ulteriori rispetto al tasso di inflazione programmato, a copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili alla gestione del contesto emergenziale, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;</h:div><h:div>b) la conferma che, in un’ottica di tutela dell’utenza e sostenibilità sociale della tariffa, in relazione all’anno 2020 il valore del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie assuma un valore pari al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5 del MTR; </h:div><h:div>c) di estendere la possibilità di presentare l’apposita relazione per il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie, prevista dal comma 4.5 del MTR, anche per fare fronte, nell’anno 2020, a incrementi eccezionali dei costi dovuti alla gestione dell’emergenza da COVID-19; </h:div><h:div>d) la facoltà per l’Ente territorialmente competente di riconoscere nell’ambito delle entrate tariffarie per l’anno 2020 due specifiche componenti di costo, &#119862;&#119874;&#119881; &#119890;&#119909;&#119901; &#119879;&#119865;,2020 &#119890; &#119862;&#119874;&#119881; &#119890;&#119909;&#119901; &#119879;&#119881;,2020 (che possono assumere valore positivo o negativo), di natura previsionale, destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da COVID-19; </h:div><h:div>e) per quanto attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF: </h:div><h:div>- la possibilità per l’Ente territorialmente competente di introdurre una specifica componente di costo di natura previsionale &#119862;&#119874;&#119878;&#119890;&#119909;&#119901;&#119879;&#119881;,&#119886; volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF; </h:div><h:div>- in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per l’Ente territorialmente competente di individuare, nell’ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio &#119877;&#119862;&#119873;&#119863;&#119879;&#119881;, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all’introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3; </h:div><h:div>f) di introdurre due componenti a conguaglio, recuperabili in un numero massimo di tre rate a partire dall’anno 2021, espresse come quote annuali &#119877;&#119862;&#119880;&#119879;&#119881;,&#119886; e &#119877;&#119862;&#119880;&#119879;&#119865;,&#119886; relative rispettivamente alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; </h:div><h:div>g) l’introduzione di una clausola integrativa dei contratti in essere che stabilisca l’obbligo per il gestore subentrante di corrispondere al gestore uscente i conguagli a quest’ultimo spettanti, già quantificati e approvati dall’Ente territorialmente competente e non ancora recuperati, al fine di tenere nella dovuta considerazione gli avvicendamenti gestionali; </h:div><h:div>h) in considerazione delle difficoltà finanziarie che potrebbero gravare sul settore a seguito dell’emergenza epidemiologica, la facoltà, per l’Ente territorialmente competente, di richiedere alla CSEA l’anticipazione dell’importo corrispondente alla valorizzazione della componente di rinvio </h:div><h:div>&#119877;&#119862;&#119873;&#119863;&#119879;&#119881;,&#119886;, indicando contestualmente i gestori beneficiari delle risorse richieste, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell’erogazione dei servizi essenziali, da restituire al massimo in tre anni e comunque entro il 2023, subordinandone l’ammissione a specifiche condizionalità (in particolare, limitare l’accesso al meccanismo di anticipazione ai gestori con riferimento ai quali gli Enti territorialmente competenti abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano trasmesso all’Autorità la documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/Rif, secondo quanto stabilito al successivo art. 8 della medesima deliberazione). </h:div><h:div>Inoltre, l’Autorità, sempre con la deliberazione 238/2020/R/RIF, ha declinato alcuni aspetti applicativi del comma 5 dell’art. 107 del decreto-legge 18/2020 (in linea con quanto comunicato il 24 marzo 2020), precisando che nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5, approvi per l’anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, il Comune procede comunque a: </h:div><h:div>- acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire. Nel caso in cui il gestore non fornisca il PEF 2020 (redatto secondo il metodo vigente), l’Autorità, oltre a prevedere specifici meccanismi di garanzia in caso di inerzia del gestore, con la delibera 57/2020/RIF, ha previsto che: “<corsivo>3.4 In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, e in un’ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione</corsivo>”;</h:div><h:div>- entro il 31 dicembre 2020, determinare e approvare (previa attività di validazione) il PEF per il 2020, sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR (come integrato dalle ulteriori facoltà recate dal presente provvedimento), e, in particolare, tenuto conto delle regole per il recupero “dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019”, secondo quanto previsto dal citato comma 5; </h:div><h:div>- ai sensi di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, ove, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del MTR, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al comma 1.2 della deliberazione </h:div><h:div>443/2019/R/Rif, fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.</h:div><h:div>I Comuni indicati in epigrafe hanno impugnato le deliberazioni di ARERA nn. 238/2020 e 158/2020, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, anche monocratica.</h:div><h:div>Con decreto n. 966 del 18 luglio 2020 il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Autorità, resistendo al ricorso, di cui ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza con separata memoria.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 1031 del 30 luglio 2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare. </h:div><h:div>Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, stante l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>Il ricorso proposto è affidato ai motivi di seguito sintetizzati, ed esaminati partitamente.</h:div><h:div>I) incompetenza dell’ARERA a disciplinare in materia di agevolazioni e riduzioni TARI; eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della l.205/2017 e dell’articolo 23 della Costituzione: l'Autorità non avrebbe competenza in materia di agevolazioni e riduzioni TARI. Inoltre Il provvedimento impugnato, dato il suo contenuto normativo, presenterebbe vizi in ordine alla sua forma, non essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prevedrebbe disposizioni che violano l’articolo 23 della Costituzione essendo emanate senza che il legislatore abbia stabilito la base legislativa su cui potesse essere fondato l’intervento regolamentare, che avrebbe natura tributaria.  Inoltre le disposizioni censurate contrasterebbero con l’ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni TARI riconosciuta ai Comuni dalla legge n. 147/2013 e che sottostà al solo potere d’impugnativa del Ministero delle finanze delle delibere tributarie (ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997).</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>La legge n. 481 del 1995 ha attribuito all’Autorità il compito di definire un “<corsivo>sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo</corsivo>”, precisando che “<corsivo>il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse</corsivo>”.</h:div><h:div>L’articolo 1, comma 527 della l. n. 205 del 2017, “<corsivo>al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea</corsivo>”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “<corsivo>con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95</corsivo>”. </h:div><h:div>In particolare, all’Autorità spetta la tutela dei diritti degli utenti (lett. d) nonché la “<corsivo>predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” </corsivo>(lett. f).</h:div><h:div>Le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate si collocano nell’alveo dei poteri regolatori assegnati dalla legge all’Autorità, in coerenza con “<corsivo>gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”</corsivo> da perseguire con ancor maggiore efficacia nell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19. </h:div><h:div>Si tratta di misure che incidono sul sistema tariffario in via transitoria, in relazione alla straordinaria situazione contingente che ha determinato la chiusura della maggior parte delle attività economiche.</h:div><h:div>L’intera architettura delle misure contestate si inserisce nel quadro dei poteri regolatori assegnati all’Autorità, ai sensi, in particolare, dell’art. 1, comma 527 lett. f) della L. n. 205/2017, dovendosi peraltro considerare che nei settori di competenza delle Autorità amministrative indipendenti il principio di legalità può subire adattamenti nella fase applicativa. Sotto tale profilo la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la categoria dei poteri impliciti, ovvero poteri non espressamente contemplati dalla legge ma che si desumono, all’esito di una interpretazione sistematica, dal complesso della disciplina della materia, perché strumentali all’esercizio di altri poteri (cfr. Cons. Stato sez. VI 14 dicembre 2020 n. 7972).</h:div><h:div>Peraltro, nel caso di specie, le misure disposte da ARERA intervengono direttamente sul sistema tariffario, e dunque nell’ambito proprio della competenza assegnata all’Autorità.</h:div><h:div>Quanto alla mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni impugnate, va rilevato che si tratta di atti generali sottoposti ad un regime speciale di pubblicazione, previsto nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità approvato con deliberazione 57/2018/A per cui “<corsivo>la pubblicità legale delle deliberazioni di carattere normativo ed a contenuto generale è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi della normativa vigente in materia</corsivo>” (articolo 6, comma 4). Il regolamento conferma quanto già previsto dalla deliberazione GOP 2/10, “<corsivo>di utilizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/09, la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, come unica forma di pubblicità legale per i propri atti normativi ed a contenuto generale</corsivo>” (vedi Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2017, n. 3936).</h:div><h:div>Sicchè “<corsivo>le deliberazioni dell’Autorità si reputano conosciute a seguito della pubblicazione sul sito di questa</corsivo>” (Tar Lombardia, sede di Milano, sez. II, sentenze 7 maggio 2015, n. 1124 e 15 novembre 2016, n. 2141).</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto.</h:div><h:div>II) eccesso di potere, travisamento delle norme nella individuazione delle misure di tutela per le utenze domestiche disagiate, violazione dell’articolo 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, violazione dell’articolo 23 Cost.: con riferimento alle misure di tutela per le utenze domestiche disagiate, nonostante il legislatore abbia disposto con l’articolo 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 che l’Autorità avrebbe dovuto intervenire nell’ambito della regolamentazione del bonus sociale a seguito della emanazione di un DPCM, ARERA sarebbe intervenuta dettando una “disciplina transitoria” nelle more della definizione del quadro normativo. La deliberazione impugnata si porrebbe in contrasto con l’articolo 23 della Costituzione, attesa l’incompetenza a disciplinare una materia in assenza della prescritta previsione dei criteri e dei principi da parte dei ministeri competenti. Si determinerebbe così un’intromissione nell’ambito della limitazione della potestà regolamentare dei Comuni in materia di agevolazioni tributarie, lasciando peraltro il peso della misura agevolativa sulle casse dell’Ente locale.</h:div><h:div>Anche tale motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>Va innanzi tutto rilevato e ribadito che in relazione alle utenze domestiche l’applicazione delle agevolazioni ai titolari delle stesse che versino in condizioni economicamente svantaggiate (debitamente dimostrate) è una facoltà dell’ente locale o dell’ente territorialmente competente (in accordo comunque con l’ente locale) sia nell’<corsivo>an</corsivo> che nel <corsivo>quantum</corsivo>.</h:div><h:div>Tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a dequotare in termini di interesse la censura avanzata.</h:div><h:div>In ogni caso va rilevato che proprio la facoltatività della misura differenzia la stessa da quello che saranno le misure obbligatorie ai sensi dell’art. 57 bis del D.L. 124/2019, prevedendo la disposizione che “<corsivo>al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate”</corsivo>.</h:div><h:div>Va aggiunto che le misure per le utenze domestiche di cui alle deliberazioni impugnate appaiono pienamente coerenti con gli obiettivi di carattere sociale che il legislatore ha posto nell’attribuire all’Autorità le funzioni regolatorie. Si tratta di misure di tutela per le utenze domestiche disagiate la cui applicazione, si ribadisce, è rimessa al Comune o all’ente territorialmente competente.</h:div><h:div>Anche il secondo motivo pertanto va rigettato.</h:div><h:div>III) carente, contraddittoria e insufficiente motivazione disparità di trattamento nella previsione delle agevolazioni tra utenze non domestiche e utenze domestiche. ingiustizia manifesta. violazione dell’articolo 53 della Costituzione: le previsioni dell’Autorità in ordine al trattamento delle agevolazioni disposte per le utenze domestiche e non domestiche violerebbero il principio della </h:div><h:div>capacità contributiva stabilito dall’articolo 53 della Costituzione nella misura in cui trattano in maniera diseguale una identica “incapacità” contributiva. L’Autorità infatti, mentre disciplina il trattamento agevolativo delle utenze non domestiche, per le utenze domestiche si limiterebbe ad intervenire, illegittimamente nell’ambito del solo riconoscimento del bonus sociale in favore dei soggetti meno abbienti. Ulteriore profilo di illegittimità legato alla violazione della medesima norma deriva dall’applicazione dei meccanismi di conguaglio.</h:div><h:div>Anche tale motivo non è fondato.</h:div><h:div>A margine del rilievo del dubbio interesse alla deduzione della sopra riportata censura da parte dei Comuni ricorrenti, che non si vede quale vantaggio potrebbero ottenere da una disciplina uniforme per utenze domestiche e utenze non domestiche, va rilevato che, in conformità al quadro legislativo nazionale ed europeo, ARERA si è mossa in applicazione del principio “chi inquina paga”, disciplinando in modo diverso situazioni tra loro differenti.</h:div><h:div>Quanto alle utenze non domestiche l’Autorità è intervenuta sui parametri tariffari utilizzati per determinare la quota variabile della tariffa (in particolare il parametro Kd), prevedendo dei fattori di correzione che considerano, per effetto della sospensione di alcune attività imposta durante l’emergenza sanitaria, la minore produzione di rifiuti e la riduzione della domanda del servizio di raccolta e gestione degli stessi e, dunque, in ultima analisi, la diminuita incidenza sull’ambiente. In caso di mancata adozione della misura l’utenza non domestica, interessata da una sospensione della relativa attività, avrebbe sopportato per il servizio di gestione dei rifiuti (pur essendo chiusa) la medesima quota variabile di tariffa che le sarebbe stata applicata in condizioni normali.</h:div><h:div>Tale <corsivo>ratio</corsivo> non può evidentemente essere applicata alle utenze domestiche, che, ragionevolmente, hanno visto immutata, se non addirittura aumentata, la propria incidenza sull’ambiente. Nel periodo della pandemia però l’incremento della fragilità sociale di parte della popolazione riconducibile alle utenze domestiche ha indotto ARERA a prevedere una misura di <corsivo>bonus</corsivo>, la cui applicazione è stata comunque lasciata alla facoltà dell’ente locale.</h:div><h:div>Non è dunque ravvisabile alcuna disparità di trattamento, né irragionevolezza delle scelte operate dall’Autorità, per un periodo limitato e caratterizzato da assoluta straordinarietà.</h:div><h:div>IV) illogica, carente, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione alla entità delle riduzioni. violazione e falsa applicazione del comma 5 art. 107 D.L. n. 18/2020 in relazione all’applicazione per l’anno 2020 delle tariffe dell’anno 2019: sarebbe contraddittoria e insufficiente la motivazione in relazione alla entità delle riduzioni limitata unicamente alla parte variabile della tariffa e non anche alla parte fissa. Inoltre l’applicazione delle disposizioni agevolative comporterebbe la modifica dei coefficienti posti a base di calcolo della tariffa rendendo, di fatto non possibile la semplice riproposizione delle tariffe come deliberate nell’anno 2019 per l’anno 2020 e quindi violando apertamente la previsione del comma 5 art. 107 del D.L. n. 18/2020.</h:div><h:div>Il Collegio rileva l’inammissibilità della censura laddove si deduce l’illegittimità delle riduzioni in quanto limitate alla sola parte variabile della tariffa. E’ evidente che in caso di riduzioni anche della parte fissa gli introiti delle casse comunali sarebbero stati inferiori, non ravvisandosi quindi alcun interesse da parte degli enti locali ricorrenti a dedurre il predetto motivo di gravame.</h:div><h:div>In ogni caso si osserva che la parte variabile della tariffa “dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza”, come specificato nel par. 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, sicchè la previsione è del tutto coerente con l’evidenza di una minore incidenza ambientale delle attività produttive la cui attività è rimasta sospesa nel periodo pandemico.</h:div><h:div>Va poi rilevato che l’applicazione dei coefficienti di riduzione della parte variabile della tariffa costituisce un intervento alternativo a quello previsto dall’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.</h:div><h:div>Anche il quarto mezzo di gravame va quindi rigettato.</h:div><h:div>V) illegittima sottrazione di entrata ai comuni, illegittima previsione di indebitamento. illogicità manifesta e contraddittorietà. violazione dell’articolo 119 della Costituzione: le previsioni delle deliberazioni n. 158/2020 e 238/2020 dell’ARERA inciderebbero in maniera negativa sui bilanci dei Comuni. Il meccanismo immaginato dall’Autorità per fare fronte alle conseguenze finanziarie del provvedimento si tramuterebbe in una illegittima previsione di indebitamento per l’Ente in contrasto con l’articolo 119 della Costituzione.</h:div><h:div>Va innanzi tutto ribadito che in relazione alle utenze domestiche l’applicazione è una facoltà dell’ente locale o dell’ente territorialmente competente (in accordo comunque con l’ente locale) sia nell’<corsivo>an</corsivo> sia nel <corsivo>quantum</corsivo>. In relazione alle utenze non domestiche l’art. 4 della deliberazione 238/2020 prevede la possibilità di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientale (CSEA) l’anticipazione, per l’anno 2020, dell’eventuale minor gettito derivante dall’applicazione dei fattori di riduzione per le utenze non domestiche.</h:div><h:div>In ogni caso pare dirimente osservare che neppure a distanza di due anni e mezza dalle misure contestate i Comuni ricorrenti hanno documentato l’esistenza di minori introiti nelle poste dei relativi bilanci.</h:div><h:div>Anche il quinto motivo va pertanto rigettato.</h:div><h:div>VI) illegittima violazione dell’art. 14, comma 27, del D.L. n.78/2010, convertito con legge n.122/2010. violazione degli artt. 23, 117, comma 2, lett. p) e 118 della Costituzione: l’intervento regolatorio avrebbe inciso sulle prerogative costituzionalmente attribuite ai Comuni, in violazione dell’art. 14, comma 27, del dl n.78/2010, convertito con legge n.122/2010, avendo prevaricato l’esercizio di una funzione fondamentale dei Comuni attribuendo competenze degli stessi agli enti territorialmente competenti. E tanto anche in contrasto con quanto previsto dall’art. 117, comma 2, lett. p) e dell’art.118 della Costituzione.</h:div><h:div>Le deliberazioni impugnate non hanno inciso sull’assetto di competenze legislativamente previsto, essendosi limitate a far riferimento agli enti competenti senza alcun mutamento o modifica delle relative attribuzioni.</h:div><h:div>L’individuazione in concreto dell’Ente territorialmente competente dipende dall’organizzazione del servizio stabilita dalla legislazione regionale, in relazione all’attuazione o meno delle previsioni </h:div><h:div>dell’articolo 3-bis del d.l. n. 138 del 2011. Dunque laddove non sia stato costituito l’Ente d’ambito, l’Ente territorialmente competente coincide con il Comune. </h:div><h:div>In ogni caso, come già sopra ribadito, per le agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate è necessario l’assenso dell’Ente locale per la sua applicazione.</h:div><h:div>VII) violazione degli artt. da 53 a 64 del D.L. n.34/2020 in materia di aiuti di stato elargibili attraverso agevolazioni fiscali e della disciplina, anche comunitaria, in materia di aiuti di stato: le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate violerebbero la disciplina degli aiuti di Stato perché in contrasto con gli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020 e con la normativa in materia di aiuti di Stato </h:div><h:div>di cui, in particolare, agli artt. 107 e 108 del TFUE, non essendo state le misure in questione notificate alla Commissione Europea.</h:div><h:div>Il motivo si presenta generico.</h:div><h:div>I ricorrenti infatti non deducono alcun elemento volto a dimostrare che le misure in questioni alterino o minaccino di alterare la concorrenza tra Stati membri favorendo determinate imprese o produzioni.</h:div><h:div>In relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse.</h:div><h:div>Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.</h:div><h:div>In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato.</h:div><h:div>Tenuto conto della novità e della particolarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Altieri Domenica</h:div><h:div>Valentina Santina Mameli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>