<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200035720210327090437676" descrizione="APPALTI algorimo definizione automaticità intelligenza artificiale interpretazione bando gara criterio letterale" gruppo="20200035720210327090437676" modifica="3/30/2021 3:39:37 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Abbott Medical Italia S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00357"/><fascicolo anno="2021" n="00843"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200035720210327090437676.xml</file><wordfile>20200035720210327090437676.docm</wordfile><ricorso NRG="202000357">202000357\202000357.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\526 Italo Caso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>30/03/2021 15:27:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Patelli</firma><data>30/03/2021 11:53:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Patelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>per l'annullamento ai sensi dell'art. 120 c.p.a., previa sospensione dell'esecutività,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>a) limitatamente al lotto 8, della determinazione n. 14 del 13.01.2020 a firma del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., avente ad oggetto "<corsivo>ARCA_2017_016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori_II fase</corsivo>
					<corsivo>– Aggiudicazione della procedura – Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23 e 24”</corsivo> pubblicata sul sito internet dell'amministrazione, nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 8 in favore di Microport CRM Srl e della nota del 13.01.2020 di comunicazione ad Abbott della predetta determina di Aggiudicazione;</h:div><h:div>b) limitatamente al lotto 8, dei verbali n. 10 e n. 13 di seduta riservata rispettivamente di data 19.06.2019 e 17.10.2019 della Commissione Giudicatrice nella parte in cui quest'ultima ha attribuito il punteggio tabellare previsto per parametro di valutazione “<corsivo>Algoritmo di prevenzione+trattamento delle tachiaritmie atriali</corsivo>” alle offerte tecniche di Abbott e di Microport CRM Srl;</h:div><h:div>c) dell'offerta tecnica di Microport CRM Srl;</h:div><h:div>d) limitatamente al lotto 8, di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi, ivi inclusi - ove occorrer possa - tutti i restanti verbali delle sedute pubbliche e riservate della gara <corsivo>de qua</corsivo>, e in particolare il verbale della seduta pubblica del 12.12.2019 nella quale la Commissione ha reso noti i punteggi tecnici e ha aperto le offerte economiche redigendo la relativa graduatoria, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti della suddetta procedura e segnatamente del Bando di Gara, della Lettera di Invito, del Capitolato Tecnico e di tutti i suoi allegati;</h:div><h:div><corsivo>con conseguente</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>rifacimento della graduatoria del lotto 8 e conseguente relativa aggiudicazione in favore di Abbott Medical Italia Srl, previa eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto qualora venisse nelle more stipulato con la controinteressata risultata aggiudicataria, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro negli stessi <corsivo>ex</corsivo> artt. 122 e 124, co. 2, c.p.a.; </h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento per equivalente del danno che potrà emergere in corso di causa per la sola eventuale parte residua ovvero, qualora il Collegio si determini al mantenimento in vita del contratto eventualmente stipulato, per la condanna all'integrale risarcimento del danno che sin da ora si quantifica in un importo pari al 4,61% del prezzo offerto da Abbott Medical Italia Srl;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Microport CRM Srl il 29 aprile 2020:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>per l’annullamento </h:div><h:div>della determinazione n. 14 del 13.01.2020 a firma del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., avente ad oggetto “<corsivo>ARCA_2017_016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori_II fase – Aggiudicazione della procedura – Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23 e 24</corsivo>”, pubblicata sul sito internet dell'amministrazione, impugnata da Abbott Medical Italia in data 12 febbraio 2020 con riguardo all'aggiudicazione del lotto 8 in favore di Microport CRM Srl, nei limiti di interesse e nella parte in cui ha recepito le valutazioni della Commissione giudicatrice sulle offerte tecniche in esito alle quali (i) l'offerta della ricorrente principale ha ottenuto un punteggio tecnico superiore a quello spettante, sotto differenti e ulteriori criteri a quelli oggetto di ricorso e (ii) l'offerta tecnica di Microport CRM Srl ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo inferiore a quello spettante; </h:div><h:div>nonché dei Verbali nn. 10 e 13 della Commissione Giudicatrice delle sedute riservate tecniche del 19 giugno 2019 e 17 ottobre 2019, del Verbale della seduta riservata tecnica, pubblica e riservata economica del 12 dicembre 2019, con riguardo all'attribuzione, per il lotto 8, dei punteggi tecnici alle offerte della ricorrente e di Microport per i criteri della “memorizzazione del segnale endocavitario in corso di eventi aritmici” e del “monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet”; di tutti gli altri atti presupposti e/o conseguenziali e/o connessi della procedura di gara, nei precisati limiti di interesse, ancorché non conosciuti;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Medical Italia Srl il 21 dicembre 2020:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>per l'annullamento ai sensi dell'art. 120 c.p.a., previa sospensione dell'esecutività,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>a) limitatamente al lotto 8, della Determinazione n. 883 del 13.11.2020 a firma del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (Aria), avente ad oggetto "<corsivo>ARCA_2017_016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori_II fase</corsivo>
					<corsivo>– Aggiudicazione della procedura – Lotti nn. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21</corsivo>”, trasmessa alla ricorrente in pari data, nonché della nota del 13.11.2020 di comunicazione ad Abbott della predetta nuova determina di aggiudicazione, nella parte in cui l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione del citato Lotto 8 in favore di Microport CRM Srl;</h:div><h:div>b) limitatamente al lotto 8, della proposta di aggiudicazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento di Aria, avente ad oggetto, “<corsivo>Proposta di aggiudicazione: ARCA_2017_016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori_II fase - Lotti nn. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21</corsivo>” nella parte in cui l'Amministrazione ha disposto la proposta di aggiudicazione del citato Lotto 8 in favore di Microport CRM Srl;</h:div><h:div>c) limitatamente al lotto 8, del verbale n. 23 della seduta riservata del 30.07.2020 della Commissione Giudicatrice nella parte in cui la Commissione dopo aver analizzato le contestazioni formulate in sede di ricorso da parte di Abbott ha confermato le proprie valutazioni e la conseguente aggiudicazione in favore di Microport CRM Srl;</h:div><h:div>d) limitatamente al lotto 8, del verbale n. 25 della seduta pubblica e riservata del 12.11.2020 nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha confermato la valutazione effettuata con riferimento alla censura del ricorso principale di Abbott;</h:div><h:div>e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto, e per quanto occorre possa di tutti i restanti verbali delle sedute pubbliche e riservate della gara relativi alla fase di rivalutazione delle offerte, per quanto occorre possa e limitatamente al lotto 8;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti gravati con il ricorso introduttivo;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Microport CRM Srl l’8 gennaio 2021:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>per l’annullamento </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>della determinazione n. 883 del 13 novembre 2020 a firma del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., avente ad oggetto "<corsivo>ARCA_2017_016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori_II fase – Aggiudicazione della procedura – Lotti nn. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21</corsivo>” e della relativa proposta di aggiudicazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento di ARIA, avente ad oggetto, “<corsivo>Proposta di aggiudicazione: ARCA_2017_016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori_II fase - Lotti nn. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21</corsivo>” nei limiti di interesse, nella parte in cui ha recepito le valutazioni della Commissione Giudicatrice sulle offerte tecniche in esito alle quali ha confermato l'erronea attribuzione all'offerta di Abbott di un punteggio tecnico superiore a quello spettante per il criterio preferenziale “monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet”; e in particolare, dei Verbali nn. 23 e 25 della Commissione Giudicatrice delle sedute riservate tecniche del 30 luglio 2020 e del 12 novembre 2020 limitatamente alla conferma per il lotto 8 dei punteggi tecnici attribuiti per il criterio “monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet”; nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale e/o connesso, nei precisati limiti di interesse, ancorché non conosciuti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 357 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Abbott Medical Italia Srl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgia Romitelli, Roberta Moffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico <corsivo>ex </corsivo>art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Giorgia Romitelli in Milano, via della Posta n. 7; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Aria Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Microport CRM Srl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Caruccio, Michele Giovannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico <corsivo>ex</corsivo> art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Michele Giovannini in Milano, corso Matteotti 10; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i ricorsi incidentali, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria Spa e di Microport CRM Srl;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice la dott.ssa Laura Patelli nell'udienza del giorno 16 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, e 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (conv. legge n. 70/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con bando pubblicato il 3 gennaio 2018, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (Aria), già Azienda Regionale Centrale Acquisti (Arca), indiceva la procedura di gara ristretta “ARCA_2017-016 Gara per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori” per gli enti sanitari lombardi, suddivisa in 24 lotti, dei quali rileva nella presente sede il solo lotto 8 avente ad oggetto la fornitura di “Pacemaker alta fascia DDDR”.</h:div><h:div>La legge di gara stabiliva che l’appalto, con un importo a base d’asta unitaria per il lotto 8 di euro 2.880,00 per un valore complessivo di euro 8.064.000,00, oltre Iva, venisse aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante attribuzione di 70 punti massimi per l’elemento qualitativo e 30 per quello economico e che avesse una durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi.</h:div><h:div>2. Per quanto di rilievo, la lettera di invito e il capitolato tecnico indicavano, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il parametro tabellare “<corsivo>Algoritmo di prevenzione+trattamento delle tachiaritmie atriali</corsivo>” al quale assegnare 15 punti per l’ipotesi di presenza di entrambi gli algoritmi e 7 punti nel caso di “<corsivo>presenza del solo algoritmo di prevenzione o del solo trattamento delle tachiaritmie atriali</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Presentavano la propria offerta cinque operatori, tra i quali Abbott Medical Italia Srl e Microport CRM Srl. </h:div><h:div>Dopo l’analisi della documentazione amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, si apriva la fase di verifica delle offerte tecniche, all’esito della quale Microport risultava la migliore offerente con un punteggio complessivo di 95,16 punti (di cui 65,16 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), seguita da Abbott, con un punteggio complessivo di 93,75 punti (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 23,75 punti per l’offerta economica). Aria comunicava quindi l’intervenuta aggiudicazione del lotto 8 in favore di Microport, con determinazione n. 14 del 13.01.2020.</h:div><h:div>4. La società Abbott impugnava, con il ricorso introduttivo in epigrafe, il provvedimento di aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità poiché, nell’assegnazione dei punteggi tecnici, la commissione aveva attribuito un punteggio pari a 15 punti a Microport per il parametro dell’algoritmo sopra citato, ritenendo che il suo dispositivo consentisse il trattamento delle tachiaritmie atriali in modo automatico, mentre non riconosceva ad Abbott il punteggio pieno, ma solo 7 punti; ciò, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe erroneo e avrebbe determinato una differenza di punteggio rilevante ai fini della graduatoria finale.</h:div><h:div>5. Nel frattempo, in considerazione del ricorso proposto da Abbott, la stazione appaltante, con determinazione n. 132 del 27.02.2020, sospendeva il provvedimento di aggiudicazione impugnato e la Commissione di gara veniva riconvocata per analizzare le doglianze presentate da Abbott.</h:div><h:div>6. La controinteressata Microport, costituitasi in giudizio in data 20 febbraio 2020, proponeva ricorso incidentale, impugnando a sua volta la determina di aggiudicazione sul presupposto che la stazione appaltante avesse errato, in suo danno, nell’attribuzione dei punteggi relativi ai parametri “<corsivo>memorizzazione del segnale endocavitario in corso di eventi</corsivo>” (per il quale erano previsti massimo 5 punti e ne aveva ottenuti 0,63) e “<corsivo>presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet</corsivo>” (per il quale aveva avuto 3,33 punti contro gli 8,33 di Abbott); ne conseguirebbe che, così ricorrette le valutazioni, Abbott non avrebbe più interesse alla decisione della propria domanda.</h:div><h:div>7. In sede di riesame, nella seduta riservata del 30 luglio 2020, la Commissione osservava che “<corsivo>in merito alle istanze espresse </corsivo>[nel ricorso di Abbott] […] <corsivo>e nel dettaglio la contestazione espressa in merito all’operato della commissione relativamente al parametro ‘algoritmi di prevenzione e trattamento delle tachicardie atriali’ la commissione, così come già precisato nei verbali di valutazione, ha ritenuto di considerare soddisfatto il possesso di algoritmi sia per prevenzione che per il trattamento, attribuendo il punteggio massimo, solo nel caso di algoritmi automatici. Nella seduta odierna la commissione conferma la scelta precedentemente adottata e precisa che tale scelta è stata necessaria in quanto, sebbene il criterio di valutazione fosse di tipo tabellare, non era possibile utilizzare per la valutazione le mere descrizioni presentate dagli operatori in quanto i singoli hanno indicato algoritmi tra loro non omogenei. La commissione come algoritmo di trattamento automatico per Microport ha considerato l’accelerazione su PAC frequenti che consente in maniera automatica di contrastare il ritmo prefibrillatorio costituito dal riconoscimento di frequenti ectopie atriale e trattato mediante riduzione/omogeneizzazione dei periodo refrattari atriali. L’algoritmo denominato NIPS (Noninvasive program stimulation) e presente nel prodotto offerto da Abbott costituisce invece uno studio elettrofisiologico eseguito in office da un operatore specialistico. La commissione conferma pertanto le valutazioni già precedentemente effettuate</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto al ricorso incidentale di Microport, la commissione correggeva l’errore di attribuzione di cui al criterio “<corsivo>memorizzazione del segnale endocavitario</corsivo>”. Sul secondo parametro contestato, invece, osservava che “<corsivo>nella discrezione del parametro di valutazione, oltre che considerare la tipologia di monitoraggio e la completezza delle informazioni ha ritenuto di considerare anche fruibilità dei dati, tipologia di canale utilizzato per la trasmissione delle informazioni e pertanto quanto asserito da Microport è solo una parte della valutazione complessiva condotta dalla commissione</corsivo>”. Sempre in ordine al medesimo requisito, diversamente da quanto sostenuto da Microport, ribadiva che il pacemaker offerto da Abbott fosse compatibile con il sistema di monitoraggio in remoto Merlin. Veniva quindi attribuito il nuovo punteggio tecnico di 69,21 a Microport (per un totale di 99,21 punti), restando invariata la graduatoria finale. Nella successiva seduta del 12 novembre 2020, la commissione informava gli operatori delle correzioni effettuate.</h:div><h:div>8. Infine, con determinazione n. 883 del 13 novembre 2020, il delegato Direttore Generale per i beni e servizi di Aria aggiudicava il lotto 8 a favore di Microport CRM Srl.</h:div><h:div>9. Sul presupposto dell’illegittimità della nuova aggiudicazione così operata, Abbott Medical Italia Srl ha proposto ricorso per motivi aggiunti, riproponendo censure analoghe a quelle del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>10. La società controinteressata ha quindi proposto un nuovo ricorso incidentale avverso l’ultima determina di aggiudicazione, deducendo ancora l’erroneità della valutazione ricevuta quanto al requisito preferenziale della “<corsivo>memorizzazione del segnale endocavitario in corso di eventi</corsivo>” e di quella ricevuta da Abbott per il requisito “<corsivo>presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet: si valuta la completezza delle informazioni, nonché la tipologia di monitoraggio</corsivo>”.</h:div><h:div>11. Anche la stazione appaltante si è costituita in giudizio, in data 25 febbraio 2020, chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.</h:div><h:div>12. La ricorrente ha rinunciato, anche in considerazione dell’avvio delle operazioni in autotutela da parte della stazione appaltante, alle istanze cautelari proposte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.</h:div><h:div>L’udienza di trattazione di merito della controversia è stata più volte rinviata, su richiesta delle parti, in attesa del completamento delle operazioni di autotutela da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>In vista dell’udienza del 16 marzo 2021, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande. Con le memorie predette, Microport ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti di Abbott in quanto le censure sarebbero afferenti al merito della valutazione tecnico-scientifica.</h:div><h:div>A sua volta, Abbott ha eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso incidentale di Microport (i) per carenza di interesse, poiché non supererebbe la prova di resistenza, e (ii) comunque poiché avente ad oggetto un criterio discrezionale, insindacabile se non nei limiti della illogicità e incongruenza, non dedotte.</h:div><h:div>13. Infine, all’udienza del 16 marzo predetta, la causa è trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Vengono sottoposti al vaglio di legittimità di questo Tribunale i due provvedimenti di aggiudicazione alla società Microport del lotto di gara sopra indicato, sul presupposto dell’erroneità dei punteggi assegnati all’offerta tecnica di Microport (quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti) e all’offerta tecnica di Abbott (quanto ai due ricorsi incidentali).</h:div><h:div>2. In rito, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e del relativo ricorso incidentale, avverso la determina di aggiudicazione n. 14 del 13 gennaio 2020, in quanto prima sospesa e poi superata dalla successiva attività provvedimentale della stazione appaltante che, con atto non meramente confermativo bensì a seguito di nuova valutazione, ha confermato l’aggiudicazione del lotto a Microport.</h:div><h:div>3. Sempre in via preliminare, devono essere vagliate le censure di inammissibilità formulate dalle parti.</h:div><h:div>3.1. Quanto ai motivi aggiunti di Abbott, l’eccezione è infondata: con essi si contesta l’attribuzione di un punteggio tabellare relativo alla presenza o meno di una data caratteristica (algoritmo di trattamento). È unicamente da questo accertamento di fatto che discende l’attribuzione del punteggio e non si vede quindi come la valutazione possa essere considerata insindacabile e riservata al merito dell’amministrazione. Trattandosi di accertamento di mero fatto (seppur tecnico) della presenza o assenza di un dato requisito (secondo il criterio ON/OFF), esso non è sottratto al sindacato del giudice.</h:div><h:div>3.2. Quanto al ricorso incidentale di Microport, è infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse derivante dal mancato superamento della prova di resistenza.</h:div><h:div>Al di là del fatto che la difesa di Abbott non precisa i termini nei quali il gravame incidentale non supererebbe la prova di resistenza, nel primo ricorso incidentale – al quale il secondo si richiama, sul punto – è indicato con apposita tabella il punteggio che si otterrebbe in caso di accoglimento di entrambi i ricorsi (principale e incidentale), dimostrandosi che, in tale ipotesi, Microport resterebbe comunque aggiudicataria. Per tale ragione, la prova di resistenza è superata e la società ha interesse alla proposizione del ricorso incidentale.</h:div><h:div>4. Si può venire ora all’esame, logicamente pregiudiziale, del secondo ricorso incidentale, nell’ambito del quale sarà esaminata la residua eccezione di inammissibilità.</h:div><h:div>4.1. Con tale eccezione, infatti, si deduce l’inammissibilità dei motivi poiché tendono a sindacare nel merito i punteggi attribuiti dalla commissione per il parametro del “monitoraggio remoto”, senza che siano contestati evidenti illogicità.</h:div><h:div>Con il ricorso incidentale si deduce che (i) la commissione avrebbe, in sede di riesame, integrato il parametro di valutazione con criteri estranei a quelli posti dalla legge di gara e che (ii) essa avrebbe errato nell’attribuzione di due punteggi totalmente diversi, travisando il fatto che il prodotto di Abbott sarebbe compatibile con il sistema di monitoraggio Merlin, mentre non lo sarebbe per alcune caratteristiche.</h:div><h:div>Come correttamente rilevato da Abbott, poiché trattasi di punteggi tecnici discrezionalmente attribuiti, essi sono sindacabili nei limiti dell’illogicità delle valutazioni espresse, non della mera non condivisibilità delle stesse. Trattasi tuttavia di una decisione che il giudice deve assumere a valle dell’esame di merito delle censure, in sé astrattamente ammissibili, per come formulate.</h:div><h:div>Del predetto limite deve dunque tenersi conto nell’esame del ricorso incidentale.</h:div><h:div>4.2. Come esposto in narrativa, a fronte dei rilievi mossi nel ricorso incidentale, la stazione appaltante ha precisato che “<corsivo>nella discrezione del parametro di valutazione, oltre che considerare la tipologia di monitoraggio e la completezza delle informazioni ha ritenuto di considerare anche fruibilità dei dati, tipologia di canale utilizzato per la trasmissione delle informazioni e pertanto quanto asserito da Microport è solo una parte della valutazione complessiva condotta dalla commissione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il parametro in questione è così definito nella lettera di invito: “<corsivo>Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet: si valuta la completezza delle informazioni monitorabili, nonché la tipologia di monitoraggio</corsivo>”. Nel capitolato tecnico, poi, tale caratteristica è indicata anche tra i requisiti essenziali, facendosi meramente riferimento alla “<corsivo>presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet</corsivo>”, senza ulteriori specificazioni.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Va tenuto presente che quello in esame è un punteggio discrezionale, attribuito sulla base della valutazione complessiva dell’aspetto tecnico in esame e che, necessariamente, il criterio del “monitoraggio da remoto”, come tutti i concetti generali ed astratti, indica il parametro di riferimento dal quale non debordare. Anche la successiva specificazione (“<corsivo>si valuta la completezza delle informazioni monitorabili, nonché la tipologia di monitoraggio</corsivo>”), che va comunque letta insieme al criterio generale e principale, serve ad indicare quali siano gli aspetti irrinunciabili di valutazione, senza tuttavia impedire che – sempre nell’ambito del monitoraggio da remoto – possa assumere rilievo il complesso delle caratteristiche di monitoraggio da remoto proposte. </h:div><h:div>Ciò chiarito, la precisazione della commissione di aver valutato anche “<corsivo>la fruibilità dei dati, tipologia di canale utilizzato per la trasmissione delle informazioni</corsivo>” non può essere intesa come un’inammissibile integrazione <corsivo>ex post</corsivo> della legge di gara. Nella clausola generale di “completezza delle informazioni monitorabili”, infatti, rientra anche quello di utilizzabilità delle informazioni medesime, non avendo altrimenti logicamente senso porsi il problema della “completezza” dei dati, se essi non siano poi pienamente utilizzabili. Non si tratta, quindi, di due concetti distinti, bensì di nozioni complementari.</h:div><h:div>Lo stesso dicasi per la valutazione della “tipologia di canale di trasmissione”, concetto certamente riconducibile a quello della “tipologia di monitoraggio”, poiché è proprio con la trasmissione dei dati che è possibile eseguire il monitoraggio. </h:div><h:div>In sostanza, non si è trattato di un’integrazione della legge di gara, bensì di un’esplicitazione di clausole aventi necessariamente un minimo contenuto astratto e del ragionamento seguito in concreto dalla commissione nell’attribuzione del punteggio discrezionale; l’esplicitazione si è cioè resa necessaria al fine di far meglio comprendere alla ricorrente incidentale le differenze tra i due dispositivi, affermate come inesistenti dalla società.</h:div><h:div>4.3. Anche la contestazione relativa all’erronea valutazione del prodotto di Abbott poiché ritenuto compatibile con il sistema di monitoraggio Merlin non coglie nel segno.</h:div><h:div>Infatti, la ricorrente incidentale – pur non contestando che il dispositivo sia in linea generale compatibile con detto sistema di monitoraggio, valorizzato dalla commissione – si concentra sugli aspetti per cui esso non è parzialmente compatibile, senza tuttavia dar conto della rilevanza di tali aspetti ai fini della valutazione funzionale complessiva del monitoraggio. In altre parole, il vizio si concentra, inammissibilmente, sulla non condivisibilità della valutazione dell’amministrazione, anziché dedurre eventuali aspetti di macroscopica illegittimità della medesima.</h:div><h:div>4.4. Il punteggio assegnato per il criterio in esame non può allora ritenersi manifestamente erroneo, essendo giustificato da numerosi aspetti di differenza tra i due dispositivi, messi in luce dalla stazione appaltante. </h:div><h:div>In questo senso non vale l’ulteriore contestazione di Microport volta a dimostrare la sostanziale equivalenza tecnica delle caratteristiche del proprio prodotto, poiché mira a sovrapporre, inammissibilmente, la propria valutazione a quella della commissione senza che vi siano ulteriori spazi per contestarne l’illogicità. A questo proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione, nell’attribuire i punteggi all’offerta tecnica, formula un giudizio connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità; con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità evidenti – che nel caso di specie sono stati esclusi –, ma solo margini di fisiologica opinabilità, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo amministrativo la propria (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons Stato, Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3339).</h:div><h:div>4.5. Da quanto sopra osservato, discende il rigetto del ricorso incidentale.</h:div><h:div>5. Il ricorso per motivi aggiunti formulato in via principale è fondato.</h:div><h:div>Come già evidenziato, con esso si deduce l’erroneità dell’attribuzione del punteggio tabellare previsto per il parametro “<corsivo>algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali</corsivo>”, in ordine al quale la commissione ha escluso che il prodotto di Abbott presenti un algoritmo di trattamento, poiché quello posseduto (NIPS) non interviene automaticamente a trattare le aritmie ma necessita dell’ausilio di un operatore.</h:div><h:div>5.1. Deve prendersi avvio dall’interpretazione della lettera di invito che, come detto, prevede testualmente il parametro tabellare “<corsivo>Algoritmo di prevenzione+trattamento delle tachiaritmie atriali</corsivo>” al quale assegnare 15 punti per l’ipotesi di presenza di entrambi gli algoritmi e 7 punti nel caso di “<corsivo>presenza del solo algoritmo di prevenzione o del solo trattamento delle tachiaritmie atriali</corsivo>”.</h:div><h:div>Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2018, n. 4849), in tema di criteri di interpretazione dei bandi di gara, deve farsi applicazione del principio “<corsivo>per il quale ‘l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando ‘de quo’, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che ‘la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811)’ (così Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307)</corsivo>”.</h:div><h:div>5.2. Facendo applicazione del sopra esposto principio alla fattispecie e ribadito che la legge di gara richiede unicamente la presenza di un algoritmo di trattamento (senza altro specificare), si deve allora chiarire il significato di “algoritmo di trattamento”.</h:div><h:div>Non vi è margine di dubbio sul significato da attribuire al termine “algoritmo”: con esso ci si richiama, semplicemente, a una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato (come risolvere un problema oppure eseguire un calcolo e, nel caso di specie, trattare un’aritmia). Per comprendere meglio, rientrano in tale nozione, ad esempio, l’algoritmo di Euclide (ovverosia un procedimento algebrico per trovare il massimo comun divisore), così come la ricetta per la preparazione di una pietanza, ma anche il procedimento di compressione di dati senza perdita (Gif, Png, Jpeg).</h:div><h:div>Il concetto di algoritmo include quindi l’esecuzione automatica di una serie di passaggi predefiniti. Non include, di per sé, lo studio dell’ambiente circostante al fine di intraprendere azioni in autonomia. Tornando agli esempi dati, l’algoritmo di compressione dei dati senza perdita o quello di preparazione di una data pietanza è tale anche quando sia avviato da un’intelligenza umana che abbia previamente individuato l’esigenza da soddisfare.</h:div><h:div>Non deve infatti confondersi la nozione di “algoritmo” con quella di “intelligenza artificiale”, riconducibile invece allo studio di “agenti intelligenti”, vale a dire allo studio di sistemi che percepiscono ciò che li circonda e intraprendono azioni che massimizzano la probabilità di ottenere con successo gli obiettivi prefissati. È possibile allora comprendere che esistono anche algoritmi di intelligenza artificiale, vale a dire algoritmi, tecniche computazionali, soluzioni che siano in grado di replicare il comportamento umano: sono tali, ad esempio, quelli che interagiscono con l’ambiente circostante o con le persone, che apprendono dall’esperienza (<corsivo>machine learning</corsivo>), che elaborano il linguaggio naturale oppure che riconoscono volti e movimenti.</h:div><h:div>Così definita la nozione di algoritmo, l’algoritmo di trattamento dell’aritmia non è altro che l’insieme di passaggi (di stimoli creati dal pacemaker secondo istruzioni predefinite) necessari al trattamento del singolo tipo di aritmia.</h:div><h:div>Questo concetto non include necessariamente, invece, come erroneamente ritenuto dalla stazione appaltante, che il dispositivo debba essere in grado di riconoscere in automatico l’esigenza (quindi di diagnosticare il tipo di aritmia) e somministrare in automatico la corretta terapia meccanica (trattamento). In altre parole, il dato testuale della lettera di invito non richiede che l’algoritmo di trattamento, al verificarsi dell’episodio aritmico, sia avviato dal dispositivo medesimo in automatico.</h:div><h:div>Tale caratteristica attiene a una componente ulteriore, non indicata nella legge di gara, vale a dire a un algoritmo di intelligenza artificiale nella diagnosi dell’aritmia e avvio del trattamento.</h:div><h:div>Fondatamente, pertanto, Abbott ha dedotto l’erroneità della valutazione della commissione di gara che – pur in presenza di un algoritmo di trattamento delle aritmie nel proprio dispositivo (vale a dire l’algoritmo NIPS, pacificamente definibile come tale) – ha attribuito soli 7 punti anziché 15 al dispositivo offerto. Infatti, la commissione ha confuso, sovrapponendoli indebitamente, il concetto di algoritmo con quello di avvio automatico del trattamento.</h:div><h:div>5.3. Una conferma dell’erroneità dell’interpretazione della legge di gara da parte della commissione nel lotto 8 è ricavabile anche dal fatto che, nella medesima lettera di invito ove la stazione appaltante ha voluto valorizzare un algoritmo di trattamento che si avviasse in automatico senza l’ausilio di un intervento umano, lo ha fatto espressamente indicando quali parametri “<corsivo>algoritmi di prevenzione e trattamento delle aritmie atriali con possibilità di erogare cardioversioni ed ATP in automatico senza l’ausilio di un programmatore</corsivo>”: tale è la previsione contenuta nella legge di gara  per i lotti n. 18 e 21.</h:div><h:div>D’altra parte, anche argomentando logicamente, se il significato di “algoritmo” non divergesse (come erroneamente sostiene la commissione di gara nei verbali del lotto 8) da quello di diagnosi e avvio automatico senza intervento umano, non avrebbe alcun senso precisare tale differente caratteristica nei lotti 18 e 21.</h:div><h:div>Per contro, l'interpretazione sostenuta dalla commissione finisce per attribuire un significato diverso all’espressione della lettera di invito e del capitolato, distorcendone la nozione sino ad escludere ciò che, invece, risponde alla definizione di algoritmo di trattamento.</h:div><h:div>Tale interpretazione, come dedotto dalla difesa di Abbott, integrando indebitamente il significato della clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo>, si pone tuttavia in contrasto con il principio di <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti, finendo per alterare il principio della concorrenza.</h:div><h:div>In altre parole, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione delle offerte impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n. 4307).</h:div><h:div>5.4. Sulla base delle osservazioni sopra svolte, i secondi motivi aggiunti di Abbott devono essere accolti.</h:div><h:div>Da quanto sopra, consegue l’illegittimità della valutazione tecnica dell’offerta di Abbott e, pertanto, l’erroneità della riparametrazione dei punteggi tecnici effettuata dalla commissione.</h:div><h:div>Spetta, quindi, alla stazione appaltante, in ragione dell’accoglimento della domanda di annullamento, rideterminare la graduatoria di gara (in relazione al lotto 8 oggetto di impugnazione), assegnando ad Abbott il punteggio integrale per la componente dell’algoritmo sopra esaminata, riparametrando correttamente i punteggi e aggiudicando pertanto l’appalto all’impresa Abbott Medical Italia Srl, previa positiva effettuazione delle verifiche documentali di legge (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 dicembre 2019, n. 2693).</h:div><h:div>Considerato inoltre che le parti non hanno rappresentato l’intervenuta stipula, nelle more del giudizio, del contratto di fornitura, le domande svolte <corsivo>ex</corsivo> artt. 121 e 122 c.p.a. devono essere respinte.</h:div><h:div>6. Attesa la novità e peculiarità della questione oggetto del giudizio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti, salva la refusione del contributo unificato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui ricorsi incidentali e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale depositato in data 29 aprile 2020;</h:div><h:div>- respinge il ricorso incidentale depositato in data 8 gennaio 2021;</h:div><h:div>- accoglie i motivi aggiunti depositati in data 21 dicembre 2020 e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 883 del 13 novembre 2020 del delegato Direttore generale per i beni e servizi dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di aggiudicazione del lotto n. 8 a favore di Microport CRM Srl, con conseguente aggiudicazione della gara sul lotto n. 8 alla ricorrente principale, salve le ulteriori verifiche di legge da parte dell’amministrazione;</h:div><h:div>- compensa tra le parti le spese di lite, salva la refusione – a carico di Aria Spa e in favore di Abbott Medical Italia Srl – del contributo unificato versato per ricorso introduttivo e motivi aggiunti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Laura Patelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>