<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200020420210511095701772" descrizione="" gruppo="20200020420210511095701772" modifica="5/12/2021 10:16:47 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Slottery S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00204"/><fascicolo anno="2021" n="01189"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200020420210511095701772.xml</file><wordfile>20200020420210511095701772.docm</wordfile><ricorso NRG="202000204">202000204\202000204.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alberto di mario</firma><data>11/05/2021 16:42:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell’Ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., installati nell’esercizio commerciale gestito da Slottery S.r.l., sito in Milano, Viale Abruzzi, 83, emessa dal Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio – Unità Contenzioso Somministrazione e Intrattenimento, in data 20 novembre 2019 e notificata alla odierna parte ricorrente in data 05 dicembre 2019;</h:div><h:div>- di ogni ed ulteriore diverso atto pregresso, presupposto, connesso e conseguente, richiamato e indicato nel citato provvedimento gravato e/o indicato e richiamato, nonché non richiamato, nel presente ricorso ed in particolare l’Ordinanza Sindacale n. 63 del 15 Ottobre 2014, P.G. 625214/2014 (All.to 02) e l’Ordinanza Sindacale n. 65 del 23 Ottobre 2014,P.G. 645897/2014, (aventi per oggetto la “…disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. 773/1931 …” e “… la modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 63/2014 del 15/10/2014 concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS …”).</h:div><h:div>e per la connessa e conseguente richiesta di accertamento/dichiarazione: </h:div><h:div>- del diritto di Slottery S.r.l. all’applicazione da parte del Comune di Milano e/o delle Autorità preposte per la propria Sala Giochi in epigrafe di orari di spegnimento, non oltre il limite delle 6 ore giornaliere, degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., installati nell’esercizio commerciale/Sala, gestito dalla stessa, sito in Milano, Viale Abruzzi, 83;</h:div><h:div>e per l’annullamento, con i motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2020:</h:div><h:div>- dell’ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S. del 7 gennaio 2020, notificata il 30 gennaio 2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 204 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Slottery S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone,3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via della Guastalla 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il dott. Alberto Di Mario nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente, titolare della sala da gioco sita in Milano, Viale Abruzzi 83, ha impugnato l’ordinanza comunale in data 20 novembre 2019 di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., notificatale in data 30 gennaio 2020, con la quale le è stata imposta lo spegnimento degli apparecchi nei giorni: 03 febbraio 2020 e 04 febbraio 2020 a seguito dell’inosservanza dell’orario di funzionamento degli apparecchi stabilito dal Comune. Assieme a tale ordinanza ha impugnato l’Ordinanza Sindacale n. 63 del 15 Ottobre 2014, P.G. 625214/2014 e l’Ordinanza Sindacale n. 65 del 23 Ottobre 2014, P.G. 645897/2014, sulla base delle quali è stata emanata l’ordinanza di spegnimento degli apparecchi. Ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto di Slottery S.r.l. all’applicazione da parte del Comune di Milano di orari di spegnimento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., installati nell’esercizio commerciale/Sala, gestito dalla stessa, sito in Milano, Viale Abruzzi 83, non superiori al limite di 6 ore giornaliere.</h:div><h:div>Contro i suddetti atti ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.</h:div><h:div>Illegittimità dell’Ordinanza di sospensione notificata in data 05 Dicembre 2019 (cfr. All.to 01) e di tutti gli atti e provvedimenti in essa richiamati e qui integralmente impugnati, in particolare delle Ordinanze Sindacali del Comune di Milano n. 63 del 15 Ottobre 2014, P.G. 625214/2014 (cfr. all.to 02) e n. 65 del 23 Ottobre 2014, P.G. 645897/2014 (cfr. all.to 03). Violazione e falsa applicazione (oltre che eccesso conseguente di potere e difetto di motivazione) della Intesa Stato – Regioni – Enti Locali, sancita dalla Conferenza Unificata n. 103/U del 07 Settembre 2017 e della Circolare del Ministero dell’Interno del 06/11/2019 (cfr. all.ti 04-07), atti sopravvenuti alle Ordinanze ut supra. Eccesso di potere. Sviamento del Potere Sindacale, carenza di istruttoria, violazione del principio di “leale collaborazione” tra gli Enti Pubblici, di legalità ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione Art. 97 Cost..</h:div><h:div>Il ricorrente denuncia che la Circolare del Ministero dell’Interno del 06 Novembre 2019 ha evidenziato che la giurisprudenza (Sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis, n. 1460 del 05 Febbraio 2019) avrebbe riconosciuto la vincolatività dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali, e sottoscritta in data 7 settembre 2017, recante "Proposta di riordino dell'offerta del gioco lecito", che prevede la possibilità di imporre la chiusura degli esercizi per un massimo di sei ore giornaliere a fronte di una sospensione imposta dal Comune di Milano con le ordinanza del 2014 impugnate per non meno di sedici ore al giorno. La ricorrente contesta quindi l’Ordinanza di Sospensione emessa in forza delle fasce orarie di chiusura così come previste nell’Ordinanza del Comune di Milano n. 63 del 2014, contrastante e superata a suo dire dalla successiva Intesa Stato/Regioni del 2017, come riconosciuto dalla Circolare Ministeriale del 06/11/2019 e dalle Sentenze del TAR Lazio del 2019.</h:div><h:div>2. Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 12/02/20 la ricorrente ha impugnato l’Ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. installati nell’esercizio commerciale sito in Milano, Viale Abruzzi, 83 del 30 gennaio 2020, avente per oggetto lo spegnimento degli apparecchi nei giorni 30, 31 marzo 2020 e 01 aprile 2020 per inottemperanza alle precedenti ordinanze. Contro il suddetto atto ha sollevato i medesimi vizi già sollevati con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>La difesa del Comune ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017 è atto non vincolante e comunque successivo all’emanazione delle ordinanze comunali che hanno stabilito gli orari, che risalgono al 2014 e sono state tutte confermate in sede giurisdizionale. Nel merito le sanzioni dello spegnimento degli apparecchi prima per due giorni e poi per tre giorni è dipeso, secondo il Comune, dall’inosservanza di precedenti diffide e provvedimenti di spegnimento.</h:div><h:div>All’udienza del 3 marzo 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>3. I ricorsi sono infondati.</h:div><h:div>3.1 Dall’esame degli atti risulta che il Comune di Milano, con le ordinanze n. 63/2014 del 15.10.2014 e n. 65/2014 del 23.10.2014, P.G. 645897/2014, ha dettato la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, che il ricorrente contesta in quanto più restrittive  dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017. </h:div><h:div>Come evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 08/03/2019 n. 419) l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017 è irrilevante ai fini della valutazione di legittimità delle ordinanze del Sindaco di Milano nn. 63/2014 e 65/2014 che hanno fissato gli orari, poiché l’Intesa è atto successivo all’emanazione dei provvedimenti impugnati, che non potrebbero pertanto essere annullati in quanto contrastanti con la medesima.</h:div><h:div>Infatti l’invalidità di regola si determina con riferimento alla disciplina giuridica in vigore al momento in cui l’atto si perfeziona. Per giurisprudenza costante, “La legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata non secondo la normativa del momento in cui esso deve essere portato ad effetto, ma secondo quella vigente al momento in cui il provvedimento medesimo viene adottato” (C.G.A., 14 maggio 1971, n. 319). Dunque, non è invocabile, per contestare l’invalidità di un provvedimento, lo jus superveniens con il quale lo stesso venga in ipotesi a contrastare (C. Stato, sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, in Cons. Stato, 1995, I, 843).</h:div><h:div>Né in senso opposto può valere la posteriorità temporale delle ordinanze in data 20 novembre 2019 ed in data 12 febbraio 2020 in quanto queste ultime sono atti attuativi delle ordinanze che hanno fissato gli orari e trovano soltanto nelle prime il fondamento della propria vigenza. </h:div><h:div>3.2 In secondo luogo la suddetta Intesa non costituisce jus superveniens. Infatti la giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 04/01/2021 n.8) ha chiarito che “La questione afferente ai rapporti tra la richiamata intesa e i provvedimenti degli amministratori locali è stata oggetto di differenti posizioni giurisprudenziali.</h:div><h:div>A fronte di un primo indirizzo che aveva sostenuto l’assenza di efficacia cogente del documento concertato, in quanto non recepito in un decreto ministeriale («<corsivo>Occorre, in primo luogo, evidenziare che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, per recepire tale intesa. Ne discende […] che allo stato l'intesa non ha valore cogente, in quanto non recepita da alcun atto normativo, e che "non può spiegare efficacia invalidante sull'ordinanza impugnata" (cfr. TA.R. Veneto, 18.4.2018, n. 417)</corsivo>» - TAR Lazio, Roma, II, 18 dicembre 2019, n. 12322), si era in seguito affermata una diversa opinione, che qualificava l’intesa come atto di indirizzo, idoneo a rivestire la funzione di parametro per la valutazione di legittimità degli atti delle singole amministrazioni locali («<corsivo>Il Collegio ritiene, quindi, di doversi in parte discostare dall'orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, sentenza 18 dicembre 2018, n. 12322; TAR Veneto, 18 aprile 2018, n. 417) che si limita a ritenere l'Intesa, in quanto non recepita, non cogente, e quindi in alcun modo vincolante, ritenendo, al contrario, il Collegio, che la mancata adozione del previsto decreto di recepimento non priva l'Intesa di qualsivoglia rilievo, e ciò in ragione del carattere condiviso del relativo contenuto, adottato allo scopo di dettare una disciplina uniforme ed omogenea sul territorio nazionale in esito al bilanciamento e ponderazione degli interessi di cui i soggetti partecipanti sono portatori, dovendo ritenersi le misure ivi previste come adottate in esito ad un giudizio di adeguatezza, necessità e proporzionalità atto a contemperare la polifonia di interessi coinvolti, convogliati in una decisione comune, la quale assume valenza di necessario parametro per l'esercizio dell'attività amministrativa. Pur non rivestendo, quindi, l'Intesa, valore cogente - per non essere stata ancora recepita - la stessa assume la valenza di norma di indirizzo per l'azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia)</corsivo>» - TAR Lazio, Roma, II, 5 febbraio 2019, n. 1460).</h:div><h:div>La questione è pervenuta da ultimo all’attenzione del Giudice di Appello che […] si è reiteratamente espresso sulla stessa, escludendo costantemente, in termini condivisi da questo Collegio, la natura cogente delle previsioni dell’intesa. Al riguardo, si è infatti affermato che: «<corsivo>Come già ritenuto dalla Sezione in fattispecie analoghe (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4119; sez. V, 13 luglio 2020, n. 4496; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223), l'intesa alla quale fanno riferimento le società appellanti è prevista dall'art. 1, comma 936, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) in questi termini: "Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti". […] È, dunque, espressamente previsto che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata sia recepita in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.  </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Prevedendo l’adozione di un decreto ministeriale che abbia ad oggetto profili di regolamentazione del gioco pubblico, l’amministrazione statale si è attribuita un potere di indirizzo e coordinamento per aver ritenuto che in tale specifico settore (quello del gioco lecito) si incrociano materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, ma si avverte l’esigenza di una regolamentazione unitaria […]. 7.4. Il potere di indirizzo e coordinamento non è stato, tuttavia, ancora esercitato perché il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze non è stato adottato, mentre è stata conclusa l’intesa nell’ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali il 7 settembre 2017. Per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all’Intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente</corsivo>» (ex pluribus: Consiglio di Stato, V, 20 ottobre 2020, n. 6331).</h:div><h:div>4. Per le svolte considerazioni, ritiene il Collegio che i ricorsi, siccome in toto destituiti di fondamento, debbano essere respinti.</h:div><h:div>5. Le spese del giudizio vengono compensate, in ragione dell’incertezza giurisprudenziale che ha interessato la questione afferente all’efficacia dell’intesa del 2017.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 3 marzo 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. C.m. Lo Giudice</h:div><h:div>Alberto Di Mario</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>