<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170267520200213124715021" descrizione="imm; nuovo diniego depositato in giudizio; richiesta rinvio per MA, implica conoscenza; sci/irricev " gruppo="20170267520200213124715021" modifica="2/18/2020 1:53:05 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="02675"/><fascicolo anno="2020" n="00358"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00192" anno="2020"/></descrittori><file>20170267520200213124715021.xml</file><wordfile>20170267520200213124715021.docm</wordfile><ricorso NRG="201702675">201702675\201702675.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2017\201702675\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>domenico giordano</firma><data>18/02/2020 13:53:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio Fornataro</firma><data>13/02/2020 13:16:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="202000192">202000192\202000192.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div><h:div>Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rocco Vampa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione</h:div><h:div>1) quanto al ricorso n. 2675 del 2017:</h:div><h:div>del provvedimento della Questura di Milano n. 16997/2016 IMM. DEL 15.03.2017 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.</h:div><h:div>2) quanto al ricorso n. 192 del 2020:</h:div><h:div>del Provvedimento della Questura di Milano n. 09/2019 Imm. Cont. del 15.03.2019, notificato all’interessato in data 14.11.2019 con il quale è stato confermato il precedente Provvedimento della Questura di Milano n. 16997/2016 Imm. del 15.03.2017.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Aly Sherif Mahmoud El Khalifa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Vigano', con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero 53 e con domicilio pec come in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 192 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Aly Sherif Mahmoud El Khalifa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Vigano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Vigano' in Milano, viale Monte Nero 53; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione in via semplificata.</h:div><h:div>Sempre in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi indicati in epigrafe, trattandosi di impugnazioni che coinvolgono le medesime parti, la medesima situazione fattuale e provvedimenti in relazione di presupposizione.</h:div><h:div>Quanto al ricorso di registro generale n. 2675 del 2017, la documentazione prodotta in giudizio palesa che, a seguito del riesame della fattispecie disposto dal Tribunale con l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, l’amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di diniego in data 13.03.2018.</h:div><h:div>Il nuovo diniego sostituisce quello impugnato, ponendosi quale nuova disciplina della fattispecie in esame.</h:div><h:div>In tale contesto, il ricorrente non è più titolare di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso n. 2675 del 2017, poiché il provvedimento gravato è superato dal nuovo diniego dell’amministrazione, sicché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non gli consentirebbe di conseguire il bene della vita preteso, stante il nuovo provvedimento negativo adottato dall’amministrazione. </h:div><h:div>Sulla base degli elementi suindicati, il Tribunale deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso r.g. n. 2675 del 2017, ex art. 35, comma 1, cpa.</h:div><h:div>Quanto al ricorso rg n. 192 del 2020, il Tribunale osserva che nuovo il diniego impugnato – conseguente al riesame disposto dal Tribunale - è stato adottato in data 13 marzo 2018 ed è stato depositato in giudizio in data 28 marzo 2019, nel fascicolo r.g. n. 2675/2017, relativo all’impugnazione dell’atto presupposto a quello ora contestato, pendente tra le medesime parti e nel quale il ricorrente è rappresentato e difeso sempre dall’avv. Emanuela Viganò.</h:div><h:div>Vale precisare che in data 17 aprile 2019 è stata celebrata udienza pubblica, in relazione al fascicolo rg n. 2675/2017 e in tale occasione (cfr. verbale di udienza) il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti avverso il nuovo diniego, che, pertanto, era nella sua piena conoscenza e disponibilità quanto meno alla data ora indicata.</h:div><h:div>Seppure il fatto in sé del deposito di un provvedimento può non integrare automaticamente la conoscenza dell’atto, nondimeno tale conoscenza deve ritenersi legalmente acquisita nel momento in cui viene compiuto un atto processuale, come nel caso di specie la richiesta di un rinvio per proporre motivi aggiunti, che presuppone la conoscenza dell’atto stesso (cfr. in argomento, T.A.R. Torino, sez. I, 12 agosto 2019, n. 935).</h:div><h:div>Ne deriva che la conoscenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente, come rappresentato e difeso in giudizio, risale quanto meno alla data del 17 aprile 2019, con la precisazione che tale profilo è stato rilevato dal Presidente in sede di discussione in camera di consiglio, anche agli effetti dell’art. 73, comma 3, cpa.</h:div><h:div>Sul punto è irrilevante la nota apposta dal ricorrente in calce al provvedimento impugnato, ove si riferisce l’effettiva presa di conoscenza ad opera della parte personalmente alla data del 14 novembre 2019, atteso che il provvedimento era conosciuto dal difensore, legale rappresentante Aly Sherif Mahmoud El Khalifa per i giudizi in esame, sin dal momento dalla data dell’udienza in cui ha chiesto il rinvio della trattazione per impugnare il provvedimento stesso con ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Nondimeno, il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2020, ossia dopo il decorso del termine perentorio di 60 giorni previsto per la proposizione dell’impugnazione.</h:div><h:div>Ne deriva che il ricorso è stato tardivamente proposto e, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. a), cpa.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso r.g. n. 2675/2017 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso r.g. n. 192/2020 è irricevibile, perché tardivamente proposto.</h:div><h:div>Le concrete modalità di definizione conducono a compensare tra le parti le spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>1) dichiara improcedibile il ricorso r.g. n. 2675/2017;</h:div><h:div>2) dichiara irricevibile il ricorso r.g. n. 192/2020;</h:div><h:div>3) compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Altieri Domenica</h:div><h:div>Fabrizio Fornataro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>