<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="silenzio conversione permesso di soggiorno" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190234120200127122239717" id="20190234120200127122239717" modello="3" modifica="1/28/2020 6:17:40 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="02341"/><fascicolo anno="2020" n="00203"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190234120200127122239717.xml</file><wordfile>20190234120200127122239717.docm</wordfile><ricorso NRG="201902341">201902341\201902341.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2019\201902341\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>ugo di benedetto</firma><data>28/01/2020 18:17:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Santina Mameli</firma><data>27/01/2020 15:44:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Concetta Plantamura,	Consigliere</h:div><h:div>Valentina Santina Mameli,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la condanna </h:div><h:div>della Questura di Milano a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni alla richiesta di rinnovo del titolo di viaggio e alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2341 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Moretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Sant' Agostino, n. 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Milano, via Freguglia, n. 1;</h:div><h:div>Questura di Milano, in persona del Questore <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visto l’art. 117 c.p.a.;</h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Commissione per la protezione internazionale di Milano con provvedimento del giorno 11 maggio 2009, ascoltato il ricorrente e ritenuto sussistere per lo stesso gravi motivi di carattere umanitario - tenuto conto della situazione del Paese d’ origine, della minoranza di appartenenza e della renitenza del cittadino straniero alla leva militare obbligatoria - trasmetteva gli atti al Questore di Milano per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.</h:div><h:div>La Questura di Milano rilasciava il permesso di soggiorno e da allora e fino al 1° maggio 2019 lo rinnovava con previo o contestuale rilascio del titolo di viaggio con copertina verde previsto dalla circolare n. 48 del 31 ottobre 1961.</h:div><h:div>Il ricorrente, coniugato e con due figli minori, nel frattempo, veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part- time dalla Cooperativa RCS Multiservice. </h:div><h:div>Il 3 maggio 2019 il ricorrente si presentava alla Questura di Milano al fine di chiedere la conversione del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</h:div><h:div>Gli Uffici rifiutavano di fatto di concedere la conversione, senza tuttavia adottare un provvedimento, fissando all’interessato un nuovo appuntamento per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale al 18 giugno 2019 e un nuovo appuntamento per il rinnovo del titolo di viaggio il 22 luglio 2019.</h:div><h:div>Il 13 maggio 2019 il ricorrente si rivolgeva all’associazione Naga onlus per gli immigrati, che per conto dello stesso, chiedeva alla Questura di Milano la conversione del permesso di soggiorno e contestualmente il rilascio del titolo di viaggio</h:div><h:div>Alla richiesta dell’associazione non seguiva nessun provvedimento. Ed invero la Questura, con pec del 17 maggio 2019, richiamava la normativa di riferimento che disporrebbe l’indispensabilità del passaporto per la conversione e si rendeva disponibile a rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno “casi speciali”.</h:div><h:div>In data 30 maggio 2019 il legale del ricorrente chiedeva alla Questura di Milano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e contestualmente la fissazione di un appuntamento ad hoc.</h:div><h:div>La richiesta del legale rimaneva senza riscontro.</h:div><h:div>In data 2 luglio 2019 l’interessato depositava davanti al Tribunale di Milano ricorso ex art. 700 c.p.c., con la richiesta di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno senza passaporto.</h:div><h:div>Il Tribunale di Milano con provvedimento del 9 agosto 2019, comunicato il 3 settembre 2019 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2019 e depositato il successivo 5 novembre 2019 il ricorrente adiva questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la condanna della Questura di Milano a provvedere in ordine alla richiesta di rinnovo del titolo di viaggio e di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno con memoria di mera forma.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2020 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>A fronte dell’istanza formulata dal ricorrente in data 3 maggio 2019 l’Amministrazione non ha assunto alcun provvedimento, né positivo né negativo.</h:div><h:div>Va rammentato che ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 le Amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.</h:div><h:div>In relazione al caso specifico ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.lgs. 286/1998 il provvedimento in ordine all’istanza di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno va assunto entro 60 giorni dall’istanza stessa.</h:div><h:div>Tale termine, a fronte dell’istanza presentata in data 3 maggio 2019, è ampiamente decorso senza che l’interessato sia stato destinatario del relativo provvedimento conclusivo.</h:div><h:div>Va precisato che nessun rilievo può avere ai fini dell’illegittimità del silenzio serbato la nota con la quale gli Uffici della Questura rammentano all’istante la normativa di riferimento. Tale nota è infatti priva di valore provvedimentale, e dunque non impugnabile, lasciando inalterato l’assetto di interessi. </h:div><h:div>Né l’Amministrazione ha dedotto in giudizio elementi che possano giustificare l’omissione provvedimentale.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di adottare un provvedimento espresso, secondo le valutazioni di competenza, nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, sia in relazione all’istanza di conversione del permesso di soggiorno sia quanto all’istanza di rilascio di un utile titolo di viaggio. </h:div><h:div>Tenuto conto della particolarità della vicenda sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Questura di Milano di provvedere ai sensi e nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonella Longato</h:div><h:div>Valentina Santina Mameli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>