<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190224120200325195758345" descrizione="" gruppo="20190224120200325195758345" modifica="4/1/2020 12:08:17 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="02241"/><fascicolo anno="2020" n="00581"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190224120200325195758345.xml</file><wordfile>20190224120200325195758345.docm</wordfile><ricorso NRG="201902241">201902241\201902241.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 4\2019\201902241\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosalia maria rita messina</firma><data>01/04/2020 12:08:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>oscar marongiu</firma><data>01/04/2020 04:06:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosalia Maria Rita Messina,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Zucchini,	Consigliere</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- della determina n. RS 30/537/2019 del 9 settembre 2019, comunicata il successivo 11 settembre 2019, avente ad oggetto “<corsivo>Complesso immobiliare di Lacchiarella (MI) - Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli </corsivo>sandwich<corsivo>, presso il complesso immobiliare di Lacchiarella (MI) mediante procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso. Aggiudicazione definitiva</corsivo>”;</h:div><h:div>- “ove occorra”, di tutti gli atti e i verbali di gara, “allo stato non noti”;</h:div><h:div>- “ove occorra”, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti in quanto lesivi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Manelli Impresa S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e in qualità di capogruppo-mandataria del costituendo R.T.I. composto anche da TI&amp;A Tecnologie Industriali e Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Domenico Emanuele Petronella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Nicola Virgilio - Studio Legale Corti in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Bottura, Mirella Mogavero e Daniela Anziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Isovit S.r.l., Esse A3 S.r.l. e A Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Claudia Carmicino, Antonino La Lumia e Pasquale Orrico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Isovit S.r.l., Esse A3 S.r.l. e A Uno S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente, premesso di aver partecipato, in qualità di capogruppo-mandataria del costituendo R.T.I. con TI&amp;A Tecnologie Industriali e Ambientali S.p.A., alla procedura aperta indetta il 7 aprile 2016 dall’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento di un “<corsivo>appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli </corsivo>sandwich<corsivo>, presso il complesso immobiliare di Lacchiarella (MI)</corsivo>”, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara al RTI costituendo tra le imprese Isovit S.r.l. (mandataria), Esse A3 S.r.l. e A Uno S.r.l. (mandanti), odierne controinteressate (di seguito indicate anche come “RTI Isovit”).</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>1) violazione dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e, in particolare, dell’art. 121 del d.P.R. n. 207/2010; eccesso di potere; travisamento dei presupposti; scarso approfondimento istruttorio; malgoverno degli atti del procedimento; contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, carenza di persuasiva motivazione, disparità di trattamento;</h:div><h:div>2) eccesso di potere per omessa adeguata ponderazione di prezzo “smaccatamente basso”, incongruo, “risibile”, nel complesso e con precipuo riguardo alle singole voci: prezzo della manodopera e incidenza del personale; travisamento dei presupposti; scarso approfondimento istruttorio; malgoverno degli atti del procedimento; contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, carenza di persuasiva motivazione, disparità di trattamento.</h:div><h:div>In estrema sintesi, il RTI controinteressato avrebbe offerto un prezzo complessivo “<corsivo>stracciato, insostenibile, inverosimile e, comunque, incongruo, come tale ‘garanzia certa’ della scarsa qualità dell’opera da prestare e, in ogni caso, della impossibilità di rispettare il rigido e contingentato cronoprogramma dei Lavori</corsivo>”; il RTI aggiudicatario, inoltre, avrebbe indicato delle spese per manodopera varia apportando un ribasso del 62,77%, pari a meno della metà di quanto offerto dalle altre due concorrenti rimaste in gara e sulla scorta di giustificativi “<corsivo>fortemente inverosimili</corsivo>”; ciò sarebbe avvenuto, peraltro, “<corsivo>grazie ad una unilaterale scelta operata, in solitaria e contravvenendo al disposto di cui all’art. 121 Regolamento n. 207/2010, dal RUP, facendo ricorso ad una stringatissima, non dettagliata, non documentata, né persuasiva motivazione resa dal medesimo soggetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Si sono costituiti l’INPS e le imprese controinteressate, chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.</h:div><h:div>In vista dell’udienza pubblica le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2019 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 6, e 74 c.p.a.</h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato del RUP nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, per avere omesso di avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante, in asserita violazione dell’art. 121 del d.P.R. n. 207/2010.</h:div><h:div>2.1.1. La censura non ha pregio.</h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente osservare che:</h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 121, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, “<corsivo>nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6</corsivo>”;</h:div><h:div>- in virtù di tale richiamo, nella fattispecie trova applicazione la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 121, a tenore del quale il RUP “<corsivo>procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita</corsivo>”;</h:div><h:div>- tale ultima disposizione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, va interpretata, ad avviso del Collegio, nel senso che il RUP ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, e non l’obbligo di avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 6248/2019);</h:div><h:div>- in altri termini, alla luce del chiaro tenore testuale della norma, è evidente che il RUP, nelle ipotesi in cui risulti privo della necessaria competenza, potrà avvalersi di altri organi tecnici, potendo invece legittimamente prescinderne allorquando egli stesso sia dotato di adeguata professionalità, come riscontrabile nella fattispecie, tenuto conto del <corsivo>curriculum</corsivo> del RUP depositato in giudizio (v. doc. n. 25 della produzione dell’INPS);</h:div><h:div>- il fatto che il RUP abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia, quindi, non costituisce <corsivo>ex se</corsivo> un vizio di legittimità della procedura.</h:div><h:div>La censura, pertanto, va respinta.</h:div><h:div>2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’inaffidabilità dell’offerta economica del RTI aggiudicatario, in quanto: i) il RTI Isovit avrebbe sottostimato l’incidenza della manodopera nell’appalto e (conseguentemente) offerto un monte ore lavorative troppo basso, pari a circa 31.750 ore, rispetto a quello offerto dal RTI ricorrente (con una differenza di circa 25.000 ore); ii) il RTI delle controinteressate avrebbe inteso adoperare - seppur solo in quota parte - manodopera contrattualizzata con CCNL “Metalmeccanico”, anziché con CCNL “Edile”; iii) l’offerta economica del RTI Isovit presenterebbe, inoltre, diverse incongruenze relative a singole voci di prezzo.</h:div><h:div>2.2.1. Le doglianze non colgono nel segno.</h:div><h:div>2.2.1.1. In materia, la giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, C.d.S., Sez. III, n. 7927/2019 e le numerose pronunce ivi richiamate) ha chiarito che:</h:div><h:div>- nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta - finalizzato alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa ovvero all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla pubblica Amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della commissione di gara;</h:div><h:div>- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica Amministrazione;</h:div><h:div>- anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della pubblica Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica Amministrazione;</h:div><h:div>- la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 5444/2018; C.d.S., Sez. V, n. 5450/2015);</h:div><h:div>- la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto, ed essendo per contro sufficiente che questa si mostri <corsivo>ex ante</corsivo> ragionevole ed attendibile (C.d.S., Sez. V, n. 4680/2017).</h:div><h:div>2.2.1.2. Orbene, prendendo abbrivio dai richiamati postulati giurisprudenziali, va, anzitutto, disattesa la doglianza con cui la ricorrente contesta la congruità dell’offerta del RTI Isovit sotto i profili del monte ore lavoro e della produttività ipotizzata.</h:div><h:div>Al riguardo, la difesa delle controinteressate ha dimostrato, attraverso un semplice calcolo matematico che mette in relazione le ore di lavoro stimate (31.700) – da utilizzare nei 570 giorni lavorativi massimi stimati dalla stazione appaltante - e i metri quadrati di superficie degli interventi (75.000 mq), che la produttività media oraria dell’intero gruppo di risorse specializzate messe a disposizione dal RTI Isovit corrisponde a 2,36 mq/ora, ossia a circa 19 mq/giorno.</h:div><h:div>Tanto basta a concludere, secondo il criterio dell’<corsivo>id quod plerumque accidit</corsivo>, che il RTI Isovit ha correttamente stimato l’incidenza e il monte orario della manodopera necessaria all’esecuzione dell’appalto in questione, tenuto conto che: i) l’intervento riguarderà sostanzialmente lavori di rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto e sostituzione delle stesse con pannelli; ii) le imprese controinteressate sono specializzate in lavori di bonifica da amianto e due di esse, peraltro, hanno svolto lavori analoghi proprio su manufatti presenti nel medesimo Centro Commerciale “Il Girasole” in Lacchiarella (Isovit S.r.l., con contratto affidato da Enasarco per un importo di circa 600.000,00 euro; Esse A3 S.r.l., con contratto affidato da Groma S.r.l. - in qualità di Project Manager per i proprietari  dei manufatti esistenti, tra cui Cassa Italiana Previdenza Geometri, Cassa Notariato, Supercondominio Il Girasole, Cassa Ragionieri - avente ad oggetto i lavori di rimozione, smaltimento e sostituzione coperture in ethernit, per un importo di oltre 800.000 euro).</h:div><h:div>2.2.1.3. Priva di pregio è anche la doglianza con cui la ricorrente contesta la mancata applicazione da parte del RTI Isovit del solo contratto collettivo edile, anziché, seppure in parte, di quello del settore metalmeccanico.</h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente osservare che:</h:div><h:div>- secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, fermo un limite di coerenza con l’oggetto dell’appalto, che nel caso di specie è stato pienamente rispettato (C.d.S., Sez. V, n. 5575/2019);</h:div><h:div>- invero, il CCNL edile non può ritenersi l’unico adatto all’appalto <corsivo>de quo</corsivo>, in cui sono dedotte le Categorie SOA OG1 e OG12 (in disparte la cat. OS30, avente carattere residuale), posto che con l’OG1 si può realizzare un intero fabbricato comprensivo di impianti elettrici, termici, idraulici, antincendio, facciate continue con struttura metallica, i quali fanno potenziale riferimento a CCNL diversi, oppure anche un intero capannone industriale;</h:div><h:div>- la giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che non può considerarsi anomala un’offerta allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa, se nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara si richiede – come nella fattispecie - l’indicazione non già di un contratto specifico ma, semplicemente, di quale sia il contratto applicato (C.d.S., Sez. V, n. 5575/2019).</h:div><h:div>2.2.1.4. Infine, non possono trovare accoglimento nemmeno le doglianze con cui la ricorrente censura le singole voci di prezzo dell’offerta aggiudicataria.</h:div><h:div>Sul punto giova osservare, anzitutto, che secondo pacifica giurisprudenza la congruità dell’offerta deve essere valutata con riguardo all’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, C.d.S., Sez. V, n. 3502/2019).</h:div><h:div>In ogni caso, i rilievi attorei risultano sconfessati dalle efficaci difese del RTI aggiudicatario, dalle quali emerge che:</h:div><h:div>- quanto alla voce di prezzo n. 1 (nolo di autogru a caldo), il RTI Isovit ha calcolato che il costo della manodopera non ricade totalmente nel noleggio, in quanto, mentre la disponibilità del mezzo va ovviamente pagata per l’intera giornata, il costo effettivo della risorsa umana può invece essere imputato per la sola quota di lavoro effettivo, pari al 20% del tempo di noleggio del mezzo;</h:div><h:div>- con riguardo alle voci di prezzo nn. 2, 3, 4 e 5 (rimozione di elementi edili usurati, danneggiati o vetusti, compresi il carico e il trasporto agli impianti di recupero o discarica), il costo dell’autista non è stato previsto perché il relativo ammontare di ore - seppur molto marginale - è già inserito nel complesso delle ore di impiego di tutto il personale del RTI Isovit;</h:div><h:div>- quanto alle voci di prezzo da n. 6 a n. 17, n. 21 e n. 24 (costo della manodopera), risulta ingiustificata l’attribuzione - da parte della ricorrente - di un costo del lavoro orario pari a 27,85 euro/h in luogo di 22,352 euro/h giustificati dal RTI Isovit;</h:div><h:div>- con riferimento alla voce di prezzo n. 18 (autocarro senza autista del mezzo), per il costo dell’autista del mezzo può valere quanto sopra specificato per le voci di prezzo nn. 2, 3, 4 e 5; inoltre, l’esposizione del prezzo orario per l’autocarro di 2,5 euro (anziché 8,5 euro, indicato in altre voci di prezzo), si giustifica in quanto, per un verso, lo stesso nolo-trasporto è destinato a molteplici lavorazioni, inserite in diverse voci di prezzo (più materiali per volta con un autocarro), e, per altro verso, nella voce di prezzo n. 18 si è deciso - nonostante il costo di nolo-trasporto fosse già ammortizzato ampiamente in altre voci - di dare un minimo riferimento di costo, ancorché più basso di quello presente nelle altre voci; del resto, non trova spiegazione la determinazione della presunta sottostima effettuata da parte ricorrente in relazione a tale voce di nolo-trasporto (34.208,02 euro);</h:div><h:div>- con riguardo alle voci di prezzo nn. 19, 20 e 23 (mancato inserimento dell’autocarro e del relativo autista), il costo dell’autocarro e dell’autista deve intendersi già ricompreso nel costo complessivamente preventivato in data 11 aprile 2019 della società Azzurra S.r.l. (doc. 9 della produzione delle controinteressate);</h:div><h:div>- quanto alla voce di prezzo n. 22 (oneri di discarica per il conferimento di lucernai, canali di gronda, scossaline, ecc.), occorre considerare: i) da un lato, che gran parte dei materiali che costituiscono i lucernai e gli altri manufatti da rimuovere e trasportare in discarica/recupero, sono materiali plastici (v. il preventivo datato 18 aprile 2019 della società S.AM.ECO. - Servizi Ambientali Ecologici S.r.l., <corsivo>sub</corsivo> doc. 10 della produzione del RTI Isovit); ii) da altro lato, che nella prassi della rimozione e smaltimento di questo tipo di materiali, il policarbonato e il PVC presenti vengono recuperati, in quanto riciclabili, e dunque generano in proiezione un profitto per colui che ritira il bene, ma, poiché non tutto il materiale può generare un minimo profitto/neutralità per il RTI Isovit, si è indicato come pari a zero il costo di smaltimento, compensando costi e profitti.</h:div><h:div>2.2.1.5. Per tutte le esposte ragioni, anche il secondo motivo va respinto in tutte le sue articolazioni.</h:div><h:div>2.3. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>2.3.1. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complesso.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/12/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Oscar Marongiu</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>