<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190217720191220101145040" descrizione="" gruppo="20190217720191220101145040" modifica="12/21/2019 11:43:12 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="02177"/><fascicolo anno="2019" n="02725"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190217720191220101145040.xml</file><wordfile>20190217720191220101145040.docm</wordfile><ricorso NRG="201902177">201902177\201902177.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2019\201902177\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>ugo di benedetto</firma><data>21/12/2019 11:43:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>concetta plantamura</firma><data>20/12/2019 16:11:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/12/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del silenzio serbato dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Programmazione Polo Ospedaliero, sull'istanza per l'adozione di provvedimenti in autotutela proposta dalle ricorrenti relativamente alla deliberazione di GR n. XI/1046/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Società Oftalmologica Italiana, SOI - Associazione Medici Oculisti Italiani, AMOI e Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani, ASMOOI, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele La Placa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>ATS Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1) Con ricorso notificato il 10.10.2019 e depositato il successivo 17/10/2019 le ricorrenti contestano il silenzio serbato dalla Regione Lombardia sull’istanza del 29 aprile 2019, dalle stesse trasmessa per sollecitare un intervento in autotutela in relazione ad alcuni contenuti (in specie l’allegato A) della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1046, del 17 dicembre 2018, riportante “<corsivo>Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019</corsivo>” (c.d. Regole 2019).</h:div><h:div>1.2) Le esponenti, in particolare, lamentano l’illegittimità della deliberazione n. XI/1046 sotto più profili, quali la violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241/1990, in ragione della indebita e ingiustificata esclusione delle associazioni dal procedimento che ha condotto all’adozione della DGR n. XI/1046, che avrebbe a sua volta prodotto una macroscopica irragionevolezza ed illogicità della delibera, laddove la stessa non considera le peculiarità della chirurgia oculistica nell’ambito della chirurgia ambulatoriale.</h:div><h:div>2) Si è costituita la Regione Lombardia, controdeducendo alle censure avversarie e insistendo per la reiezione del ricorso, trattandosi di richiesta di autotutela avente ad oggetto un provvedimento, la DGR n. XI/1046, che doveva semmai essere oggetto d’impugnazione nell’ordinario termine decadenziale, ormai ampiamente decorso.</h:div><h:div>3) In data 25 novembre 2019 le ricorrenti hanno depositato agli atti di causa una comunicazione della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ove si rappresenta che:</h:div><h:div>- «<corsivo>a seguito della riferita istanza</corsivo> [di autotutela] <corsivo>questa Amministrazione in data 4.06.2019 ha promosso incontro con la SOI</corsivo>», nel quale sono state rappresentate le richieste delle istanti;</h:div><h:div>- «<corsivo>Durante l’incontro e successivamente con nota del 26 giugno</corsivo>» la Regione ha chiesto alla SOI «<corsivo>di produrre un approfondimento tecnico … al fine di acquisire elementi necessari ad una valutazione interna da parte degli uffici competenti, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti esperti in materia</corsivo>»;</h:div><h:div>- pervenuto il riscontro da parte di SOI, in data 4.07.2019, «<corsivo>Gli uffici regionali competenti hanno provveduto ad una prima disamina del documento e valutato la necessità di avvalersi di approfondimento istruttorio anche attraverso il coinvolgimento di professionisti esperti in materia, in considerazione della specificità tecnica di quanto in argomento</corsivo>»;</h:div><h:div>- la nota così conclude: «<corsivo>Per quanto sopra, si informa che non appena ultimata la fase istruttoria saranno assunte le eventuali conseguenti determinazioni</corsivo>».</h:div><h:div>4) Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019 la causa, presente l’avvocato R. La Placa per la parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5) Il ricorso è procedibile e da accogliere, nei sensi di seguito precisati.</h:div><h:div>5.1) Preliminarmente, osserva il Collegio come, per consolidata giurisprudenza, l’amministrazione non abbia l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico) e come il potere di autotutela sia incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio–inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, V, 4 maggio 2015, n. 2237; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; 7 luglio 2014, n. 3426; 24 settembre 2013, n. 4714; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 355; sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634).</h:div><h:div>Ciò posto in linea di principio, va tuttavia dato atto di come la stessa giurisprudenza, a parziale temperamento del succitato rigoroso orientamento, abbia riconosciuto che, «<corsivo>fermo restando il carattere discrezionale dell’autotutela, il riesame da parte dell’amministrazione, quale fase ad essa prodromica, possa ritenersi in taluni casi (e non solo in relazione ad atti vincolati) doveroso</corsivo>» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29-05-2019, n. 3576, per cui: «<corsivo>Se, infatti, non può legittimarsi un uso distorto e strumentale della richiesta di riesame che investa situazioni già valutate dall’amministrazione sì da rimettere in discussione rapporti già definititi e provvedimenti rimasti inoppugnati (con pregiudizio per il principio di certezza dell’azione amministrativa), nondimeno il concreto esercizio del potere di autotutela è pur sempre vincolato all’attuazione delle finalità per cui esso è attribuito dalla legge (del perseguimento, secondo le migliori modalità, dell’interesse pubblico, nella comparazione con i differenti interessi coinvolti nella vicenda oggetto di valutazione)</corsivo>»).</h:div><h:div>5.2) Ebbene, in relazione al caso di specie, non può sfuggire la rilevanza che assume la comunicazione regionale sopra riportata (sub n. 3), sopravvenuta rispetto all’instaurazione del giudizio in epigrafe.</h:div><h:div>La stessa, sebbene si riveli priva di natura provvedimentale e quindi inidonea a decretare il venire meno dell’inerzia, di cui le sitanti si dolgono, nondimeno denota inequivocabilmente l’apertura di un procedimento da parte della resistente, per il quale s’impone, anche ex art. 2 della legge n. 241/1990, la conclusione mediante un provvedimento espresso.</h:div><h:div>Si tratta, giova sottolineare, di un procedimento in cui l’amministrazione, lungi dal palesare la manifesta infondatezza nel merito della richiesta delle istanti, in quanto vertente su questioni già valutate, ha reputato necessario avvalersi di un approfondimento istruttorio in ordine agli aspetti segnalati e da ritenere, dunque, almeno apparentemente, non valutati in precedenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, 02.02.2018, n. 1255, che difatti reputa rapportabile l’indirizzo giurisprudenziale dominante «<corsivo>a casi </corsivo>[evidentemente diversi da quello in esame]<corsivo> in cui la richiesta di riesame investa questioni già valutate dall’amministrazione, la cui ordinaria attività potrebbe essere intralciata da ripetuti tentativi di rimessa in discussione di rapporti ormai definiti, soprattutto se con atti non contestati nei termini</corsivo>»).</h:div><h:div>5.3) In siffatte peculiari evenienze reputa il Collegio che il ricorso in epigrafe possa essere accolto, valorizzando la sopravvenuta attività regionale, sfociata nell’avvio del procedimento di cui sopra, al fine di imporre all’Amministrazione di dare motivato riscontro all’istanza delle ricorrenti, ex artt. 117 c.p.a., 2 legge n. 241/1990, mediante la conclusione del procedimento medesimo con l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.  </h:div><h:div>6) La particolarità della fattispecie concreta giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi nei termini e per gli effetti specificati in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/12/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonella Longato</h:div><h:div>Concetta Plantamura</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>