<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190212120191023153902072" descrizione="appalto; sotto soglia; criteri generici; acc" gruppo="20190212120191023153902072" modifica="10/24/2019 7:35:34 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="02121"/><fascicolo anno="2019" n="01400"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190212120191023153902072.xml</file><wordfile>20190212120191023153902072.docm</wordfile><ricorso NRG="201902121">201902121\201902121.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2019\201902121\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>domenico giordano</firma><data>24/10/2019 19:35:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mauro Gatti</firma><data>24/10/2019 09:26:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/10/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabrizio Fornataro,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento del 27.09.2019, recante indagine di mercato per l'affidamento ai sensi dell'art. 30 e 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, del servizio di sicurezza e sorveglianza antincendio da svolgersi presso i presidi della ASST Melegnano e Martesana - CIG 8031017CDF, per la durata di 20 settimane e per l'importo a base d'asta di euro 216.040,00, IVA esclusa, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, tra cui: la Determinazione a contrarre n. 881 del 27.09.2019; il Disciplinare e Capitolato Tecnico della suddetta procedura; le Risposte ai Quesiti del 7.10.2019, nonché, se e in quanto aventi natura provvedimentale, le Note dell'Amministrazione datate 4.10.2019 e 7.10.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Gruppo Servizi Associati S.p.a - Gsa, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da Registri Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Maurizio Boifava a Monza, in Via E. de Amicis n. 6;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Asst di Melegnano e Martesana, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asst di Melegnano e Martesana;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris</h:div><h:div>quanto al primo motivo, poiché l’aver consentito, nell’ambito dell’indagine di mercato per l’affidamento diretto di un servizio avente importo presunto di Euro 216.000, la presentazione delle offerte a tutti gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti, non ne ha di per sé modificato la natura, trasformandola in una procedura aperta, considerato che l’art. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei Contratti impone alle stazioni appaltanti che intendano procedere ad affidamenti diretti sotto soglia di acquisire “almeno”, cinque preventivi;</h:div><h:div>quanto al secondo motivo, considerato che l’aver indicato nel Disciplinare che l’affidamento diretto avrebbe avuto luogo sulla base del “valore curriculare in servizi analoghi realizzati nell’ultimo triennio, modalità operativa di gestione dei servizi, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni e alle tempistiche di risposta, e ulteriori servizi migliorativi dell’offerta rispetto a quanto indicato”, non consente di ritenere che il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso;</h:div><h:div>Ritenuto invece che il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris quanto al terzo ed al quarto motivo, considerato</h:div><h:div>che a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019, convertito con L. 14.6.2019 n. 55, all’art. 36 c 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, pur potendo le stazioni appaltanti affidare i servizi sotto soglia “mediante affidamento diretto”, anziché a seguito di “procedura negoziata”, come avveniva in precedenza, ciò deve tuttavia avere luogo “previa valutazione” dei preventivi ivi richiamati;</h:div><h:div>che pertanto, pur nell’ambito di una tendenziale semplificazione delle procedure di affidamento sotto soglia, il legislatore ha sostanzialmente richiesto che le stesse siano incentrate su di una valutazione comparativa, sebbene da esperirsi con celerità, e con il minimo aggravio procedimentale;</h:div><h:div>che conseguentemente, quest’ultima non può che svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato UE, applicabili anche sotto soglia, ed in primis, di quello di trasparenza;</h:div><h:div>che nella fattispecie per cui è causa, detti principi non paiono essere stati rispettati, in considerazione della genericità dei criteri adottati, che in parte sono di natura meramente soggettiva, tale da non consentire ai partecipanti di comprendere ex ante sulla base di quali concreti elementi la stazione appaltante avrebbe prescelto una determinata offerta.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.2.2020.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Altieri Domenica</h:div><h:div>Mauro Gatti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>