<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190204920191025110212110" descrizione="" gruppo="20190204920191025110212110" modifica="10/25/2019 11:55:47 AM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="02049"/><fascicolo anno="2019" n="01412"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190204920191025110212110.xml</file><wordfile>20190204920191025110212110.docm</wordfile><ricorso NRG="201902049">201902049\201902049.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 4\2019\201902049\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rosalia maria rita messina</firma><data>25/10/2019 11:55:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>25/10/2019 11:37:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/10/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rosalia Maria Rita Messina,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Zucchini,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione degli effetti:</h:div><h:div>del decreto della Giunta regionale della Lombardia n. 13571 del 25.9.2019, avente ad oggetto: «CALENDARIO VENATORIO  REGIONALE 2019/2020: GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 2019 NEI TERRITORI DEGLI UTR DI BERGAMO, BRESCIA BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA E VAL PADANA-MANTOVA” pubblicata sul B.U.R.L. del 30 settembre 2019 S.O. n. 40, nonché, della DGR Lombardia del 31.7.2019 n. 2032, relativa alle integrazioni del calendario venatorio regionale, nella parte in cui dispone che sia disposta con provvedimento del competente dirigente l’eventuale integrazione di due giornate aggiuntive di caccia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Associazione LAC, Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Hoepli n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Milano via F. Corridoni n. 39;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento ad opponendum di Federcaccia Lombardia;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato nella parte in cui autorizza giornate integrative per la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 30 novembre 2019;</h:div><h:div>considerato che la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto impugnato, lamentandone l’illegittimità laddove si discosterebbe immotivatamente dal parere ISPRA;</h:div><h:div>considerato che a sommario esame, proprio di questa fase di giudizio, la doglianza appare suscettibile di favorevole apprezzamento;</h:div><h:div>considerato, altresì, che nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare prevalente quello alla conservazione del patrimonio faunistico azionato dall’Associazione ricorrente;</h:div><h:div>ritenuto conseguentemente sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato nelle sole parti in cui si discosta, o per le giornate autorizzate o per le specie cacciabili, dal parere ISPRA e, dunque, segnatamente, laddove regola la caccia nella UTR di Brescia, nella UTR di Bergamo, nella Provincia di Lecco e nella Provincia di Varese;</h:div><h:div>ritenuto, di contro, che il provvedimento impugnato continui a essere efficace nelle sole parti in cui autorizza 2 giornate di caccia aggiuntive ai Turdidi nella Provincia di Monza e nella Provincia di Como;</h:div><h:div>ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza;</h:div><h:div>ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 16 luglio 2020.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:</h:div><h:div>a) sospende il provvedimento impugnato nelle parti parimenti indicate in motivazione;</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 luglio 2020.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>