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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190175320190913181509937" descrizione="" gruppo="20190175320190913181509937" modifica="9/16/2019 11:49:42 AM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="01753"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01992"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201901753">201901753\201901753.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 2\2019\201901753\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Italo Caso</firma>
            <data>16/09/2019 11:49:42</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Italo Caso</firma>
            <data>16/09/2019 11:49:42</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>16/09/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Italo Caso,	Presidente, Estensore</h:div>
            <h:div>Antonio De Vita,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>– limitatamente ai lotti n. 43, n. 44 e n. 45 – della determinazione n. 558 del 28 giugno 2019, relativa all’esito della procedura di gara “ARCA_2018_076 Appalto specifico per la fornitura di Aghi e siringhe”;</h:div>
            <h:div>dei verbali di gara, con particolare riguardo a quelli relativi all’apertura delle offerte economiche (verbali n. 14 e 15) dei lotti n. 43, n. 44 e n. 45;</h:div>
            <h:div>di ogni atto connesso o conseguente a quelli impugnati, in particolare, e per quanto occorrer possa, della nota prot. IA.2019.0001859 del 17 luglio 2019, recante il rigetto dell’istanza – presentata dalla società ricorrente – di revoca in autotutela dell’aggiudicazione della fornitura relativa ai lotti n. 43, n. 44 e n. 45;</h:div>
            <h:div>……. <corsivo>per la declaratoria di inefficacia</corsivo> …</h:div>
            <h:div>del contratto eventualmente stipulato con Rays S.p.A.;</h:div>
            <h:div>……. <corsivo>in subordine, per l’eventuale condanna</corsivo>…</h:div>
            <h:div>dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni arrecati dai provvedimenti impugnati e dai comportamenti successivi assunti.</h:div>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div><corsivo>ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.</corsivo></h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Nacatur International Import Export s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante Stefana Navarra, rappresentata e difesa dell’avv. Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante Francesco Ferri, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Sala e dall’avv. Stefano Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via Torquato Taramelli n. 26, presso l’Ufficio Legale dell’ente; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Rays S.p.A, non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di ARIA S.p.A.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio dell’11 settembre 2019 il dott. Italo Caso e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;</h:div>
         <h:div>Considerato che l’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. indiceva una procedura di gara denominata “ARCA_2018_076 Appalto specifico per la fornitura di Aghi e siringhe”, con suddivisione della procedura selettiva in più lotti e criterio di individuazione del contraente stabilito in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;</h:div>
         <h:div>che l’art. 13 del disciplinare di gara, nel regolare le modalità di presentazione dell’offerta in via telematica, stabiliva che ogni concorrente avrebbe dovuto inviare “… <corsivo>l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”)</corsivo> …”, venendo poi precisato che “<corsivo>A livello di singolo lotto, allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare</corsivo> …” (così l’art. 13.2.3);</h:div>
         <h:div>che, all’esito della gara, la fornitura relativa ai lotti n. 43, n. 44 e n. 45 veniva aggiudicata alla società Rays S.p.A., risultando la società ricorrente collocata al secondo posto della graduatoria concernente i tre lotti considerati (v. determinazione n. 558 del 28 giugno 2019);</h:div>
         <h:div>che, avendo preso visione dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria e avendo rilevato che per ognuno dei tre lotti era stata caricata una proposta recante indicazione contestuale dei corrispettivi offerti per tutti i lotti interessati, la società ricorrente chiedeva alla stazione appaltante di intervenire in autotutela e di escludere dalla procedura la società Rays S.p.A. per avere in tal modo violato le norme di gara;</h:div>
         <h:div>che, tuttavia, la richiesta veniva rigettata con nota prot. IA.2019.0001859 del 17 luglio 2019;</h:div>
         <h:div>che avverso gli atti di gara, <corsivo>in parte qua</corsivo>, ha proposta impugnativa la società ricorrente;</h:div>
         <h:div>che essa imputa alla stazione appaltante di non avere estromesso dalla selezione la società Rays S.p.A. – risultata aggiudicataria della fornitura relativa ai lotti n. 43, n. 44 e n. 45 –, malgrado l’inosservanza delle prescrizioni del disciplinare di gara, sanzionata con l’esclusione, quanto alle modalità di presentazione dell’offerta in forma elettronica (artt. 13 e 13.2.3) e, in particolare, circa la necessità di inserire nella “busta virtuale” l’offerta economica del singolo lotto interessato e non anche, in via cumulativa, le offerte economiche relative a tutti i lotti per i quali si concorreva, onde evitare un’inammissibile conoscenza anticipata del contenuto di un elemento essenziale prima del momento di apertura della relativa busta;</h:div>
         <h:div>che invoca, pertanto, l’interessata l’annullamento parziale degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria ed il conseguente suo subentro nel rapporto negoziale, in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente;</h:div>
         <h:div>che si è costituita in giudizio la ARIA S.p.A. (succeduta alla ARCA S.p.A. a seguito di atto di fusione per incorporazione), opponendosi all’accoglimento del ricorso;</h:div>
         <h:div>che alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, ascoltati i difensori delle parti, la causa è passata in decisione;</h:div>
         <h:div>Ritenuto che la controversia si incentra sulla portata delle norme della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara che riguardano le modalità di presentazione dell’offerta in via telematica, e quindi sulla regolarità, o meno, della scelta della società Rays S.p.A. di indicare contestualmente i prezzi unitari offerti per i vari lotti interessati anziché farne separata segnalazione in distinte “buste virtuali”;</h:div>
         <h:div>che la società ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 13 (secondo cui ogni concorrente avrebbe dovuto inviare “… <corsivo>l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”)</corsivo> …”) e dell’art. 13.2.3 (“<corsivo>A livello di singolo lotto, allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare</corsivo> …”) del disciplinare di gara, ricavandone l’illegittima ammissione della ditta poi risultata aggiudicataria per i lotti n. 43, n. 44 e n. 45, in quanto la previsione disattesa avrebbe mirato ad evitare che, come è in concreto accaduto, intervenisse “… <corsivo>un’inammissibile conoscenza anticipata del contenuto di un elemento essenziale prima del momento di apertura della relativa busta. Infatti, al momento dell’apertura della offerta economica presentata dalla Rays in relazione al lotto 19, la Commissione è, inevitabilmente, venuta a conoscenza anche delle offerte economiche formulate dalla stessa ricorrente in relazione ai successivi lotti, fra i quali anche i lotti 43, 44 e 45</corsivo> …” (così a pag. 9 del ricorso);</h:div>
         <h:div>che – osserva il Collegio – le doglianze dell’interessata inducono a richiamare quel consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi, ovvero per garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si determina con il giudizio sull’offerta tecnica, e ciò a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, vale a dire a tutela della trasparenza e della <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti, per garantire il lineare e corretto svolgimento dell’<corsivo>iter</corsivo> che si conclude con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica (v., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019 n. 612);</h:div>
         <h:div>che nella fattispecie, tuttavia, l’art. 19 del disciplinare di gara prevedeva, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, prima la “<corsivo>apertura (sblocco) e visione delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase</corsivo>” e poi, all’esito della valutazione delle offerte tecniche e dell’assegnazione dei relativi punteggi per i vari lotti, l’ulteriore e distinto stadio in cui la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere “<corsivo>all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>che, pertanto, la conoscenza contestuale delle offerte economiche relative a più lotti in nessun modo avrebbe potuto incidere sugli apprezzamenti discrezionali di spettanza della competente commissione, a quel punto già invero pronunciatasi sulle offerte tecniche dell’interezza dei lotti, e chiamata soltanto ad operare in via del tutto vincolata quanto a profili di carattere economico, sicché nessun sacrificio della suindicata esigenza di assicurare la trasparenza e la <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti appare configurabile nella circostanza, neppure in termini di semplice rischio di pregiudizio del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica;</h:div>
         <h:div>che, in effetti, dai verbali di gara risulta confermato tale andamento della procedura, visto che solo nella seduta pubblica del 12 giugno 2019 si è provveduto a visionare le offerte economiche relative ai vari lotti (si legge nel verbale n. 14: “… <corsivo>La Commissione avvia quindi lo sblocco della fase economica e accerta che per tutti i lotti in gara i concorrenti abbiano caricato quanto richiesto dal Disciplinare. Viene data pubblica lettura delle offerte economiche e dei punteggi conseguenti</corsivo> …”), mentre la valutazione di tutte le offerte tecniche si era completata nella seduta riservata di cui al verbale n. 13;</h:div>
         <h:div>che, quanto poi alle norme di gara invocate dalla società ricorrente, se ne deve ricavare un’interpretazione imperniata sulla fondamentale esigenza di indicazione distinta delle varie offerte economiche per ciascun lotto, nel senso di renderne comprensibili e univoci i prezzi offerti per ogni singola fornitura – anche se contestualmente espressi –, essendo d’altra parte noto che le clausole di esclusione dell’offerta devono ritenersi di stretta interpretazione, con precipuo rilievo alle espressioni letterali in esse contenute, e che, comunque, in mancanza di una previsione inequivoca della <corsivo>lex specialis</corsivo>, va preferita l’interpretazione che agevoli la più ampia adesione alla procedura, in nome del principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016 n. 1015);</h:div>
         <h:div>che, in definitiva, il ricorso va respinto;</h:div>
         <h:div>Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di legge, la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;</h:div>
         <h:div>che nel corso della camera di consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;</h:div>
         <h:div>che le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge, in favore di ARIA S.p.A. Nulla per le spese nei confronti di Rays S.p.A., non costituita in giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="11/09/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div/>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Francesco D'antonio</h:div>
            <h:div>Italo Caso</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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