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<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190147920190724124549813" descrizione="appalto; decremento valore percentuale; resp" gruppo="20190147920190724124549813" modifica="7/25/2019 1:16:15 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="01479"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00937"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190147920190724124549813.xml</file>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2019\201901479\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>domenico giordano</firma>
            <data>25/07/2019 13:16:15</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Mauro Gatti</firma>
            <data>25/07/2019 10:03:41</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>25/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Silvana Bini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,</h:div>
            <h:div>- dei verbali di gara della prima seduta del 04/06/2019 e della seconda seduta del 06/06/2019, relativi alla procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di adeguamento normative di sicurezza e antincendio scuola media "E. Fermi" e annessa palestra - II lotto - in favore del comune di Villasanta, CIG:784984375d - CUP: j31e17000020004;</h:div>
            <h:div>- della "Determina Dirigenziale" R.G. n. 1001 del 10/06/2019, con il quale: sono stati approvati i verbali  della 1°e della 2° seduta di gara, che hanno previsto la fissazione della soglia di anomalia nella percentuale del 27,367% e l'esclusione automatica dell'offerta della costituenda A.T.I. con capogruppo Maser S.r.l., che ha offerto un ribasso del 27,385%; è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto ad Edil Gife S.r.l. che ha offerto un ribasso del 27,333%; si è trasmesso al Comune di Villasanta il provvedimento medesimo per il seguito di competenza, compresa eventuale aggiudicazione definitiva e stipula contratto;</h:div>
            <h:div>- la nota del 25/06/2019 della CUC della Provincia di Monza - Brianza di conferma della correttezza dell'operato della CUC; </h:div>
            <h:div>- di ogni altro atto a quelli indicati preordinato, presupposto conseguenziale e comunque connesso;</h:div>
            <h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto d'appalto nelle more stipulato e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, con rinnovata e corretta individuazione della soglia di anomalia ex art 97 D. Lgs. 50/2016, riammissione in gara di Maser S.r.l. ed aggiudicazione alla stessa dell'appalto, e/o con subentro della ricorrente nell'affidamento del contratto, e solo in subordine al risarcimento in forma generica e per equivalente.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Maser S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto e Samuel Bardelloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Edil Gife S.r.l.; non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Visto l’art. 97 c. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 20 lett. u) del D.L. n. n. 32/19, secondo cui, “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale” ivi indicato;</h:div>
         <h:div>Dato atto</h:div>
         <h:div>che secondo la ricorrente, l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art. 97 c. 2 lett. d) cit., consisterebbe nella moltiplicazione tra i due valori percentuali ivi menzionati, mentre secondo la stazione appaltante, dovrebbe invece procedersi ad una sottrazione;</h:div>
         <h:div>Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, considerato</h:div>
         <h:div>che il significato letterale del termine “decrementare”, lungi dal richiamare univocamente l’operazione matematica suggerita dalla ricorrente, sembra piuttosto designare genericamente una sottrazione;</h:div>
         <h:div>che l’espressione “valore percentuale” contenuta nell’art. 97 c. 2 lett. d) cit., non pare necessariamente una specificazione del predicato “decrementato”, quanto invece, riferita alla grandezza numerica oggetto di sottrazione; </h:div>
         <h:div>che inoltre, l’interpretazione in questa sede prescelta, risulta essere stata seguita dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad un quesito formulato sul punto da una centrale di committenza.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.</h:div>
         <h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.11.2019.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="24/07/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Altieri Domenica</h:div>
            <h:div>Mauro Gatti</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
