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<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190057420190509174251128" descrizione="appalto; esclusione; team non dipendente; clausola ambigua; acc" gruppo="20190057420190509174251128" modifica="5/24/2019 4:05:45 PM" stato="4" tipo="24" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00574"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01219"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190057420190509174251128.xml</file>
         <wordfile>20190057420190509174251128.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201900574">201900574\201900574.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2019\201900574\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>domenico giordano</firma>
            <data>24/05/2019 16:05:45</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Mauro Gatti</firma>
            <data>12/05/2019 22:15:41</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>28/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Rocco Vampa,	Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>della comunicazione ex articolo 76, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 del 11 febbraio 2019, trasmessa via pec alla ricorrente in pari data, di esclusione dalla gara della società ricorrente, dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche in data 11 gennaio 2019 e 15 gennaio 2019, dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche in data 6 febbraio 2019 e 13 febbraio 2019, dei prospetti riepilogativi delle sedute pubbliche di gara in data 11 gennaio 2019, 15 gennaio 2019, 6 febbraio 2019 e 13 febbraio 2019, limitatamente alla parte in cui è dato atto dell’esclusione della ricorrente dalla gara con riferimento ai lotti in assegnazione, delle comunicazioni ricevute dalla ricorrente in data 11 gennaio 2019 ed in data 6 febbraio 2019, dell’avviso pubblico e del relativo di disciplinare di gara entrambi in parte qua, del Capitolato Speciale d’Appalto dei lotti da n. 1 a n. 6, limitatamente all’allegato 6 “Schema tipo esemplificativo dell’offerta tecnica”, nella parte relativa al punto A.1, della nota a chiarimento della Stazione Appaltante in data 20 luglio 2018, e di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguente e/o comunque connesso;</h:div>
            <h:div>atti impugnati con il ricorso principale, nonché </h:div>
            <h:div>della comunicazione ex articolo 76, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 del 26 marzo 2019, trasmessa via pec alla ricorrente in pari data, del verbale di gara relativo alla seduta riservata in data 4 marzo 2019 e del prospetto riepilogativo a tale verbale allegato, limitatamente alla parte in cui viene confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, del verbale di gara relativo alla seduta pubblica in data 13 marzo 2019 e dei prospetti riepilogativi a tale verbale allegati, limitatamente alla parte in cui viene confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, del prospetto riepilogativo della seduta pubblica in data 20 marzo 2019, limitatamente alla parte in cui è dato atto dell’esclusione della ricorrente dalla gara, del prospetto riepilogativo della seduta pubblica in data 9 aprile 2019, limitatamente alla parte in cui è dato atto dell’esclusione della ricorrente dalla gara, ed alla parte in cui vengono individuate le migliori offerte per ciascuno dei n. 6 lotti in assegnazione; </h:div>
            <h:div>atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 16.4.2019.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 574 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div>
            <h:div>Elcotem Impianti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Abruzzi, 20; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - Aler Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
               <h:div>Consorzio Stabile Ge.Co, Gil.C. Impianti S.r.l., Cipiemme S.r.l., Crea.Mi. S.r.l., Al.Ma. Costruzioni S.r.l.; non costituiti in giudizio;</h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aler Milano e di A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. del 6.7.2018 Aler Milano ha indetto una procedura per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l’esecuzione di interventi di riordino alloggi, a cui ha partecipato l’odierna ricorrente, venendone tuttavia esclusa, dapprima, con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, successivamente sostituito da quello gravato con motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.</h:div>
         <h:div>Alla camera di consiglio del 8.5.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>I) Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente di tale eventualità.</h:div>
         <h:div>In via preliminare, il Collegio dà atto dell’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale, in quanto rivolto avverso un provvedimento che ha cessato di produrre i propri effetti, in considerazione dell’emanazione di quello impugnato con i motivi aggiunti, che ha confermato l’esclusione dell’istante, per motivi diversi ed ulteriori.</h:div>
         <h:div>II) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio dà atto che Aler ha escluso la ricorrente dalla procedura per cui è causa poiché i membri del team tecnico dalla stessa indicati in sede di offerta, non erano suoi dipendenti, ciò che tuttavia non era richiesto dalla lex specialis, dovendosi pertanto annullare il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>A tal fine, l’art. 31 del c.s.a. prevedeva che “l’impresa dovrà mettere a disposizione” le figure professionali ivi indicate, mentre l’Allegato 6, disciplinante le “risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento prestazioni”, nel sotto-paragrafo A1, chiedeva ai concorrenti di indicare il “team tecnico in forza presso l’impresa al momento della presentazione dell’offerta, da certificare con idonea documentazione (titolo di studio e relativa abilitazione)”.</h:div>
         <h:div>Per giurisprudenza pacifica, nell'interpretare le clausole del bando, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra p.a. e privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, oltreché di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. Pertanto, ove il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all'ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28.12.2018, n. 7426, T.A.R. Marche, Sez. I, 29.10.2018, n. 697, C.S., Sez. III, 20.8.2018, n. 4981).</h:div>
         <h:div>Con riferimento alla fattispecie per cui è causa, come detto, la lex specialis non imponeva univocamente che il team di professionisti fosse obbligatoriamente composto da dipendenti dei concorrenti. </h:div>
         <h:div>Al contrario, la previsione secondo cui il personale indicato avrebbe dovuto essere “in forza” presso l’impresa, richiama la sussistenza di un legame del tutto generico tra concorrente e professionisti, compatibile con tipologie contrattuali diverse dalla subordinazione, trattandosi infatti di espressione in uso nel linguaggio comune, priva di un preciso significato giuridico, che deve conseguentemente essere interpretata alla luce del favor partecipationis.</h:div>
         <h:div>III) Né peraltro rileva il chiarimento n. 2, pubblicato dal R.U.P. in data 12.7.2018, secondo cui, “in merito al criterio A1 il rapporto di lavoro del team tecnico è da intendersi come contratto di lavoro subordinato”, atteso che, per giurisprudenza pacifica, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non possono modificare o integrare bando, disciplinare e capitolato, quanto invece, limitarsi a fornire un'interpretazione autentica, in nome della massima partecipazione e del principio di economicità dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29.11.2018, n. 997, C.S., Sez. III, 27.11.2018, n. 6721).</h:div>
         <h:div>Inoltre, in relazione all'inidoneità dei chiarimenti a modificare la lex specialis, nessun onere di impugnazione autonoma ed immediata è configurabile in capo alla concorrente lesa dalla loro applicazione (T.A.R. Toscana, Sez. III, 11.12.2018, n. 1630), dovendosi pertanto respingere l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla difesa di Aler.</h:div>
         <h:div>In conclusione, il ricorso proposto con i motivi aggiunti va pertanto accolto.</h:div>
         <h:div>Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della stazione appaltante, mentre vanno compensate tra la ricorrente e la controinteressata.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.</h:div>
         <h:div>Condanna la stazione appaltante al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge, ed al rimborso del contributo unificato.</h:div>
         <h:div>Spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="08/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Dott. C.m. Lo Giudice</h:div>
            <h:div>Mauro Gatti</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
