<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190019920200717181352071" descrizione="" gruppo="20190019920200717181352071" modifica="9/3/2020 12:23:09 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00199"/><fascicolo anno="2020" n="01643"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190019920200717181352071.xml</file><wordfile>20190019920200717181352071.docm</wordfile><ricorso NRG="201900199">201900199\201900199.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 2\2019\201900199\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>03/09/2020 12:23:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio De Vita</firma><data>01/09/2020 14:50:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente</h:div><h:div>Silvana Bini,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del permesso di costruire 12 novembre 2018, Pr. PdC 34/2017, con tutti i relativi elaborati grafici, rilasciato dal Comune di Albavilla a Comunità di Maria Onlus in accoglimento dell’istanza presentata dalla stessa in data 4 ottobre 2017, prot. com. n. 8738, provvedimento della cui emissione la ricorrente ha avuto conoscenza mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data 13 novembre 2018 ma conosciuto, con i relativi accessori, in forza dell’esercizio del diritto di accesso, in modo completo, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2018 e il 19 dicembre 2018;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ivi compresi: </h:div><h:div>a) per quanto occorrer possa, del parere favorevole espresso in data 19 ottobre 2017 nella Relazione Ambientale per Autorizzazione Paesistica dalla Commissione Comunale per il Paesaggio di Albavilla, parere conosciuto dalla ricorrente il 15 settembre 2018;</h:div><h:div>b) del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 10167, PdC 34/2017, recante autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, rilasciato dal Comune di Albavilla a Comunità di Maria Onlus, conosciuto dalla ricorrente il 17 dicembre 2018;</h:div><h:div>c) per quanto occorrer possa, dell’atto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, 20 dicembre 2017, prot. n. 16520, recante autorizzazione ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 42/2004 nonché parere ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e parziale preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nella parte in cui autorizza la realizzazione di posti auto lungo il lato sud della proprietà della Comunità di Maria Onlus, provvedimento conosciuto dalla ricorrente il 15 settembre 2018;</h:div><h:div>d) dell’atto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese 24 settembre 2018, prot. n. 19134, recante autorizzazione ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. n. 42/2004, nonché parere ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, atto conosciuto dalla ricorrente il 17 dicembre 2018;</h:div><h:div>quanto al ricorso per motivi aggiunti: </h:div><h:div>- del permesso di costruire in variante 23 luglio 2019, P.d.C. 6/2019, rilasciato dal Comune di Albavilla a Comunità di Maria Onlus per la realizzazione delle seguenti opere: variante al P.d.C. 34/2017 per rinuncia alla realizzazione di parcheggi presso l’area individuata dal mappale n. 1542 della sez. cens. di Vill’Albese, corrispondente a Via XXV Aprile, n. 1, nella parte in cui consente la realizzazione del muro di cinta e delle rampe di accesso per disabili;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ivi compresi:</h:div><h:div>a) il provvedimento 19 luglio 2019, PdC 6/2019, prot. n. 7219 di Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, rilasciato dal Comune di Albavilla a Comunità di Maria Onlus per la realizzazione delle seguenti opere: variante al P.d.C. 34/2017 per rinuncia alla realizzazione di parcheggi presso l’area individuata dal mappale n. 1542 della sez. cens. di Vill’Albese, corrispondente a Via XXV Aprile, n. 1, nella parte in cui consente la realizzazione del muro di cinta e delle rampe di accesso per disabili;</h:div><h:div>b) l’atto 8 luglio 2019, prot. n. 12876 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, recante parere favorevole al suddetto intervento;</h:div><h:div>c) il parere favorevole espresso in data 26 marzo 2019 dalla Commissione Comunale del Paesaggio di Albavilla.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 199 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>- Planethouse S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Pellicani e Matteo Jean Soldati ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Luciano Manara n. 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Albavilla, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Comunità di Maria Onlus e Radio Mater, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Lavatelli e Vincenzo Latorraca e domiciliate ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità di Maria Onlus e di Radio Mater e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 255/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione proposta con il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>Visto il decreto n. 1005/2019 con cui è stata accolta la domanda di sospensione proposta con il ricorso per motivi aggiunti e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 1059/2019 con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 5265/2019 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato con cui è stato respinto l’appello sulla pronuncia cautelare di primo grado n. 1059/2019;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</h:div><h:div>Tenutasi l’udienza in data 14 luglio 2020, senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso introduttivo notificato in data 14 gennaio 2019 e depositato il 31 gennaio successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il permesso di costruire 12 novembre 2018, Pr. PdC 34/2017, con tutti i relativi elaborati grafici, rilasciato dal Comune di Albavilla a Comunità di Maria Onlus in accoglimento dell’istanza presentata dalla stessa in data 4 ottobre 2017, prot. com. n. 8738, conosciuto, con i relativi accessori, in forza dell’esercizio del diritto di accesso, in modo completo, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2018 e il 19 dicembre 2018.</h:div><h:div>La ricorrente è proprietaria di un edificio residenziale e relativa area di pertinenza situati nel Comune di Albavilla (area compresa tra la Via XXV Aprile n. 5 e la Via Matteotti, al Foglio n. 12 del catasto fabbricati, mappale n. 2803, e al Foglio n. 9 del catasto terreni, mappali n. 4727 e 3269), al cui confine è posta un’area su cui insiste un complesso edilizio, appartenente alla Comunità di Maria Onlus, costituito da tre corpi di fabbrica aventi in origine destinazione residenziale (Foglio n. 12 del catasto fabbricati, mappali n. 1542 e 2803, e Foglio n. 9, mappale n. 1542 del catasto terreni). La zona è classificata – sia dal vigente che dal previgente Piano delle Regole del P.G.T. di Albavilla – tra gli “<corsivo>Ambiti residenziali caratterizzati da ville e parchi - ARV</corsivo>” (art. 17 delle N.T.A.); inoltre, il P.G.T. vigente include, così come quello previgente, il complesso immobiliare della Comunità tra le ville di pregio storico e architettonico. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 12 gennaio 2017, ha accertato il valore culturale del corpo di fabbrica principale del complesso immobiliare e del parco pertinenziale poiché di interesse storico – artistico, confermandone la soggezione a vincolo culturale, mentre l’ha esclusa per il corpo secondario del medesimo complesso immobiliare; inoltre l’intero territorio comunale di Albavilla è sottoposto a vincolo paesaggistico. Secondo la ricorrente, la Comunità avrebbe abusivamente destinato il predetto complesso immobiliare ad attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, modificando l’originaria funzione residenziale stabilita dagli strumenti urbanistici. In conseguenza di ciò, dopo aver diffidato l’Amministrazione comunale a reprimere i supposti abusi, la ricorrente ha promosso un procedimento giurisdizionale avverso l’inerzia del Comune (R.G. n. 2627/2016, pendente presso questa Sezione). Altra questione insorta tra le parti dell’odierno giudizio e sfociata in sede giurisdizionale (da ultimo, ricorso R.G. n. 788/2019, pendente presso la Terza Sezione di questo Tribunale) è legata all’installazione di due antenne radiofoniche, funzionali alle trasmissioni di Radio Mater, sulla copertura di uno degli edifici del complesso immobiliare della Comunità, originariamente effettuata senza l’assenso comunale e della Soprintendenza. In data 4 ottobre 2017, la Comunità di Maria Onlus ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistica semplificata per: <corsivo>“(…) completamento area esterna con formazione di accesso carraio e pedonale su via Matteotti, costruzione muro di cinta su lato sud della proprietà installazione di tettoia su ingresso pedonale lato via XXV Aprile, costruzione rampe disabili, sistemazione area a verde</corsivo>”, ovvero la realizzazione di ventinove (29) parcheggi, ridotti infine a venticinque (25), e la realizzazione di interventi sul muro di cinta sud sia sulle rampe per disabili (all. 44 e 45 al ricorso).</h:div><h:div>Dopo un iter alquanto complesso, che ha visto anche il coinvolgimento della Soprintendenza, sono stati assentiti i predetti interventi, che a giudizio della ricorrente sarebbero illegittimi sia per l’avvenuto consolidamento dell’abusivo mutamento di destinazione d’uso ad attrezzatura religiosa del complesso immobiliare di proprietà della Comunità di Maria, sia per contrasto dei singoli interventi con la disciplina urbanistica e paesaggistica.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state dedotte, in primo luogo, censure di violazione degli artt. 70, 71, 72 e 52, comma 3-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, del P.G.T. comunale di Albavilla, dell’art. 9, secondo comma, Cost., e degli artt. 10 e ss. nonché 160 e ss. del D. Lgs. n. 42 del 2004 per violazione del vincolo culturale, di violazione degli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001, di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e di eccesso di potere per sviamento, omessa e/o carente istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.</h:div><h:div>Poi è stata dedotta la violazione del P.G.T. comunale di Albavilla sotto altro profilo.</h:div><h:div>Inoltre sono stati dedotti la violazione dell’art. 9, secondo comma, Cost., la violazione degli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 42 del 2004 per violazione del vincolo culturale, sotto altro profilo, la violazione del vincolo paesaggistico apposto con Decreto Ministeriale 29 aprile 1971, recepito nel P.G.T. comunale di Albavilla, la violazione degli artt. 131 e ss. del D. Lgs. n. 42 del 2004, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione, l’eccesso di potere per sviamento, omessa e/o insufficiente istruttoria, per contrasto con precedente manifestazione di volontà e per illogicità manifesta.</h:div><h:div>Ancora sono stati eccepiti la violazione dell’art. 42 Cost. e degli art. 832 e seguenti cod. civ., la violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 35 della legge regionale n. 12 del 2005, la violazione dell’art. 9, secondo comma, Cost., la violazione degli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 42 del 2004, la violazione del vincolo paesaggistico apposto con Decreto Ministeriale 29 aprile 1971, recepito nel P.G.T. comunale di Albavilla, la violazione degli artt. 131 e ss. del D. Lgs. n. 42 del 2004 e l’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.</h:div><h:div>Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dei principi che governano la formazione dei titoli edilizi e delle autorizzazioni culturali e paesaggistiche ex D.P.R. n. 380 del 2001 e D.P.R. n. 42 del 2004, la violazione dei principi di buona amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 9, secondo comma, Cost. e l’eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria.</h:div><h:div>Infine, è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio la Comunità di Maria Onlus e Radio Mater e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separata memoria, la difesa della Comunità di Maria Onlus e di Radio Mater ha altresì eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione al ricorso della ricorrente e per carenza di interesse, per assenza di lesività del parere della Commissione del paesaggio e dell’atto della Soprintendenza del 20 dicembre 2017, oltre all’insussistenza di legittimazione passiva in capo a Radio Mater.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 255/2019 è stata respinta la domanda di sospensione proposta con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 1° agosto 2019 e depositato in pari data, la ricorrente ha altresì impugnato, unitamente agli atti presupposti, il permesso di costruire in variante 23 luglio 2019, P.d.C. 6/2019, rilasciato dal Comune di Albavilla a Comunità di Maria Onlus per la realizzazione delle seguenti opere: variante al P.d.C. 34/2017 per rinuncia alla realizzazione di parcheggi presso l’area individuata dal mappale n. 1542 della sez. cens. di Vill’Albese, corrispondente a Via XXV Aprile, n. 1, nella parte in cui consente la realizzazione del muro di cinta e delle rampe di accesso per disabili.</h:div><h:div>In data 22 febbraio 2019, la Comunità ha presentato alla Soprintendenza una richiesta di variante al parere del 24 settembre 2018, prot. 19134, evidenziando l’intenzione “<corsivo>di rinunciare alla (parziale) realizzazione dei parcheggi auto (…)</corsivo>”, seguita poi da una richiesta datata 4 marzo 2019, presentata al Comune, con cui è stato chiesto di realizzare soltanto i tre parcheggi adiacenti all’ingresso carraio, confermando la costruzione della recinzione, da effettuarsi a muro pieno (avente altezza compresa tra 210 e 260 cm), delle rampe disabili e del tettuccio all’ingresso pedonale di Via XXV aprile n. 1; il Comune, previo parere favorevole della Soprintendenza, ha assentito l’intervento proposto in variante. Entrambe le difese hanno inoltre segnalato che la ricorrente ha altresì impugnato – con ricorso R.G. n. 1008/2019, assegnato a questa Sezione, integrato da successivi motivi aggiunti – la deliberazione consiliare n. 3/2019, di approvazione della Variante al P.G.T. di Albavilla, nella parte in cui ha rigettato le osservazioni di Planethouse S.r.l., finalizzate a sopprimere la destinazione ad attrezzatura per servizi religiosi impressa al complesso immobiliare della Comunità controinteressata.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte innanzitutto censure di illegittimità derivata rispetto a quelle già proposte in sede di ricorso introduttivo, da assumersi anche come doglianze rivolte in via diretta avverso i provvedimenti impugnati in sede di motivi aggiunti.</h:div><h:div>Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e illogicità manifesta.</h:div><h:div>Con decreto n. 1005/2019 è stata accolta la domanda di sospensione proposta con il ricorso per motivi aggiunti ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 1059/2019 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; con l’ordinanza n. 5265/2019, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello sulla pronuncia cautelare di primo grado n. 1059/2019.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; la difesa delle controinteressate ha ribadito le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, già sollevate in sede cautelare; la difesa della Soprintendenza ha, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte (quarto motivo) in cui la ricorrente assume che la realizzazione del muro di cinta verrebbe effettuata su una porzione di suolo di sua esclusiva proprietà, trattandosi di questione prettamente privatistica. La difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, previo rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità.</h:div><h:div>All’udienza del 14 luglio 2020, svoltasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Radio Mater.</h:div><h:div>1.1. L’eccezione è fondata.</h:div><h:div>I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti sono stati oggetto di richiesta al Comune e alla Soprintendenza esclusivamente da parte della Comunità di Maria Onlus e pertanto sono stati rilasciati in favore di quest’ultima, quale unica proprietaria dell’immobile oggetto di controversia. Radio Mater, essendo unicamente comodataria di una parte dell’immobile residenziale, non alcun interesse qualificato a partecipare al presente giudizio.</h:div><h:div>1.2. Ne discende il difetto di legittimazione passiva di Radio Mater e la sua conseguente estromissione dal presente contenzioso.</h:div><h:div>2. Sempre in via preliminare, devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi – i quali verranno esaminati contestualmente, attesa la pressoché totale identità delle censure contenute negli stessi – per carenza di legittimazione e difetto di interesse sollevate dalla difesa della Comunità di Maria Onlus.</h:div><h:div>3. I ricorsi hanno ad oggetto – come emerge dall’epigrafe degli stessi – la richiesta di annullamento del permesso di costruire 12 novembre 2018, Pr. PdC 34/2017, poi oggetto di modifica in data 23 luglio 2019, con P.d.C. 6/2019, rilasciato dal Comune di Albavilla alla Comunità di Maria Onlus per la realizzazione di tre parcheggi (in origine erano venticinque), di un muro di cinta e di una rampa di accesso per disabili nell’area di proprietà di quest’ultima.</h:div><h:div>Tuttavia, attraverso il primo motivo di entrambi i ricorsi (e anche della prima parte del secondo motivo), avente identico contenuto, la ricorrente ha contestato, nella sostanza, la mancata repressione – e anzi l’avallo – da parte del Comune di Albavilla e della Soprintendenza dell’asserito illegittimo mutamento d’uso funzionale del compendio immobiliare di proprietà della Comunità di Maria che, pur avendo una destinazione residenziale secondo il vigente strumento urbanistico, sarebbe stato abusivamente trasformato in un’attrezzatura di interesse religioso; le opere oggetto di assenso tramite l’impugnato permesso di costruire (sia originario che in variante) sarebbero finalizzate a consolidare una tale asserita illegittima destinazione.</h:div><h:div>Come evidenziato anche dalla difesa della Comunità di Maria (cfr. pagg. 22-23, 27 e 30 ss. della memoria depositata il 22 febbraio 2019; pagg. 11 e 23 e ss. della memoria depositata il 25 marzo 2020; pagg. 2 e 3 della memoria depositata il 9 luglio 2020), l’assenza di un provvedimento comunale ricognitivo della destinazione d’uso ad attrezzatura religiosa del compendio oppure di diniego di un intervento di tipo repressivo o ripristinatorio rende inammissibile – in parte qua – l’impugnativa, che sostanzialmente si deve qualificare come un’azione di accertamento di una posizione di interesse legittimo, non ammissibile nell’ambito del processo amministrativo, se non nei casi eccezionali e residuali correlati all’assenza di altri efficaci strumenti di tutela.</h:div><h:div>Difatti, con riguardo all’ammissibilità dell’azione di accertamento, va richiamata una condivisibile giurisprudenza secondo la quale l’azione di condanna atipica, ossia finalizzata ad ottenere dall’Amministrazione il rilascio di un provvedimento – che si distingue nettamente dalla condanna di tipo pecuniario – deve essere dichiarata inammissibile allorquando non sia stata proposta contestualmente ad un’azione di annullamento, né ad un’azione avverso il silenzio (cfr. art. 34, comma 1, lett. c, secondo periodo, cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, IV, 2 febbraio 2017, n. 444; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 gennaio 2019, n. 36; 22 gennaio 2018, n. 174; 31 gennaio 2017, n. 235).</h:div><h:div>Considerato che, attraverso il primo motivo e la prima parte del secondo motivo dei ricorsi oggetto di scrutinio, la parte ricorrente ha chiesto sostanzialmente l’accertamento a questo Tribunale dell’avvenuto abusivo mutamento d’uso da residenziale ad attrezzatura per servizi religiosi del complesso edilizio, tale parte della domanda non è ammissibile, atteso che ciò contrasta con la residualità di tale rimedio che, al limite, può essere utilizzato soltanto in assenza di altri strumenti di tutela, che nella specie tuttavia erano certamente sussistenti (come dimostrato anche dall’avvenuta impugnazione da parte della ricorrente, tramite ricorso R.G. n. 1008/2019, della Variante al P.G.T. di Albavilla, che avrebbe impresso la destinazione ad attrezzatura per servizi religiosi al complesso immobiliare della Comunità controinteressata).</h:div><h:div>Ciò è altresì correlato alla circostanza che, in mancanza di un’attività amministrativa di pianificazione o di controllo estrinsecantesi in un atto o in un’omissione, non è possibile per il giudice assumere alcuna determinazione, incorrendosi altrimenti nel divieto di cui all’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., che stabilisce che “<corsivo>in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>”.</h:div><h:div>Nemmeno appare dimostrata la strumentalità degli interventi contestati rispetto all’asserita abusiva destinazione ad attrezzatura per servizi religiosi, trattandosi di interventi del tutto marginali e perfettamente compatibili anche con la destinazione residenziale che lo strumento urbanistico assegna al compendio di proprietà della controinteressata.</h:div><h:div>3.1. Pertanto, il primo motivo e la prima parte del secondo motivo sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.</h:div><h:div>4. Deve essere dichiarata altresì inammissibile la censura – contenuta per la gran parte nel terzo motivo di entrambi i ricorsi – con cui è stato contestato il permesso di costruire (e la sua variante) con riferimento alla realizzazione della rampa per disabili e dei parcheggi (alla fine ridotti a tre), perché tali interventi non sono univocamente e con certezza riferibili ad un immobile destinato ad attrezzatura religiosa, essendo non soltanto neutri dal predetto punto di vista, ma altresì di dimensioni poco significative; inoltre, come eccepito dalla difesa della Comunità di Maria, nessuna concreta lesione è stata allegata dalla ricorrente in ordine alla effettuazione dei predetti interventi, da effettuarsi esclusivamente all’interno della proprietà della controinteressata e senza che sia state evidenziate interferenze con riguardo ai terreni confinanti o la compromissione di interessi di natura urbanistica o ambientale, anche relativi alla vivibilità nel contesto interessato, stante il richiamato minimo impatto dei lavori assentiti. Difatti, anche assumendo come sufficiente a radicare la legittimazione del confinante la sussistenza della condizione di <corsivo>vicinitas</corsivo>, la stessa «<corsivo>non deve essere verificata in base al solo dato “fisico” della distanza, poiché tale elemento deve essere in concreto valutato dal Giudice in relazione alla entità ed alla destinazione dell’immobile […] (dovendosi, al contrario, considerare anche le modificazioni di carico urbanistico e le conseguenze sul diritto alla salute e sulle ordinarie esigenze di vita che la nuova costruzione potrà apportare sui soggetti che hanno uno stabile collegamento con la zona interessata)</corsivo>» (Consiglio di Stato, IV, 26 aprile 2018, n. 2529; altresì, IV, 3 maggio 2019, n. 2891; 29 marzo 2019, n. 2100; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 dicembre 2019, n. 2294).</h:div><h:div><corsivo/>5. Devono essere dichiarate inammissibili anche le censure o le parti delle stesse (in particolare, il quinto motivo del ricorso introduttivo e il quarto del ricorso per motivi aggiunti) con cui si eccepisce l’illegittimità del permesso impugnato (e della sua variante) poiché asseritamente collegato all’installazione, anch’essa assunta come illegittima, di due antenne radiofoniche poste sulla copertura di uno degli edifici del complesso immobiliare della Comunità, funzionali alle trasmissioni di Radio Mater. L’inammissibilità deriva dalla circostanza che la questione inerente alle due antenne radiofoniche è oggetto di altro contenzioso (R.G. n. 788/2019, pendente presso la Terza Sezione di questo Tribunale) e non emerge alcun rapporto diretto o indiretto con il permesso di costruire impugnato nella presente sede, essendo quest’ultimo relativo ad opere di differente tipologia e non funzionalmente collegate con l’installazione delle antenne.</h:div><h:div>6. Resta da esaminare nel merito la parte dei ricorsi rivolta avverso la realizzazione del muro di cinta che si pone al confine tra la proprietà della ricorrente e quella della Comunità di Maria.</h:div><h:div>7. Appare opportuno partire dall’esame della quarta censura del ricorso introduttivo, non reiterata nel ricorso per motivi aggiunti, con cui si contesta la costruzione del muro di cinta (in parte) anche nel terreno di proprietà della ricorrente; preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa erariale nella sua memoria – in ordine alla contestazione del titolo edilizio rilasciato ad un soggetto che non sarebbe esclusivo proprietario del sedime. Le controversie concernenti le distanze fra costruzioni o di queste dai confini, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, sono assoggettate al «<corsivo>regime della c.d. “doppia tutela”, per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con giurisdizione del giudice ordinario) e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al giudice amministrativo</corsivo>» (Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2016, n. 81; altresì, 3 agosto 2016, n. 3511; 31 marzo 2015, n. 1692; T.A.R. Lombardia, Milano II, 26 luglio 2017, n. 1680; 5 dicembre 2016, n. 2301). Peraltro, nella giurisdizione amministrativa i rapporti privatistici tra i confinanti vengono presi in esame solo quando siano per sé evidenti, o quando gli interessati abbiano di loro iniziativa rappresentato agli uffici comunali eventuali contese in grado di incidere sulla legittimazione a chiedere il titolo edilizio (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 26 marzo 2019, n. 276); difatti, l’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001, richiedendo al Comune la verifica dell’esistenza in capo al richiedente un permesso edilizio di un idoneo titolo di godimento sull’immobile, non impone di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto proprietario, ma ha la finalità di consentire di accertare soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso. In tal senso, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un livello di istruttoria che comprende l’acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l’istanza e il bene giuridico oggetto dell’autorizzazione, senza che l’esame del titolo di godimento operato dalla P.A. costituisca un’illegittima intrusione in ambito privatistico, essendo finalizzato soltanto ad assicurare un ordinato svolgimento delle attività sottoposte al controllo autorizzatorio (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 dicembre 2019, n. 2729).</h:div><h:div>Tuttavia, si deve escludere, anche al fine di non aggravare il procedimento, che l’Amministrazione sia tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti, essendo necessaria soltanto una verifica minima e di immediata realizzazione, pena un’insufficiente istruttoria (ex multis, Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3096; IV, 6 marzo 2012, n. 1270; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 giugno 2019, n. 1486; 8 aprile 2019, n. 767; 21 gennaio 2019, n. 112; 13 settembre 2018, n. 2065; 31 gennaio 2017, n. 235; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5 novembre 2015, n. 5137).</h:div><h:div>Nella fattispecie de qua, l’opposizione della ricorrente all’effettuazione degli interventi edilizi da parte della Comunità controinteressata, non essendo stata fondata su univoci dati oggettivi – o comunque su elementi che avrebbero dovuto essere introdotti in giudizio, contrariamente a quanto avvenuto – non poteva obbligare il Comune ad inibire i predetti interventi, considerato altresì che il titolo edilizio viene rilasciato sempre con la salvezza dei diritti dei terzi (Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2019, n. 310).</h:div><h:div>7.1. Ne discende il rigetto della suesposta censura.</h:div><h:div>8. Con la seconda parte della seconda censura di entrambi i ricorsi si assume che il muro di cinta sarebbe stato assentito in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 10, commi 1 e 2, delle N.T.A. del vigente Piano delle Regole, in quanto trattasi di muro interamente pieno e non aperto e di altezza compresa tra 2,10 e 2,60 m, ovvero in misura superiore all’altezza massima consentita, pari a 2,00 m.</h:div><h:div>8.1. La doglianza è infondata.</h:div><h:div>L’art. 10 delle N.T.A. del Piano delle Regole stabilisce che “<corsivo>10.1. Le nuove recinzioni, nelle zone residenziali e produttive e nei centri aziendali degli ambiti agricoli, devono essere di tipo aperto, con parti piene che non superino il 30% dell’intera superficie, e dell’altezza massima di mt 2,00. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>10.2. Le nuove recinzioni, nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da acquisire, negli ambiti agricoli, negli ambiti boschivi e di tutela ambientale e nelle fasce di rispetto, devono essere in rete metallica o a staccionata in legno, in ogni modo su fondazioni isolate e dell’altezza massima di mt 2,00</corsivo>” (all. 17 al ricorso).</h:div><h:div>Nella Relazione allegata alla domanda di permesso di costruire è stata prevista “<corsivo>la costruzione di un muro a confine pieno come continuità degli altri muri di recinzione della proprietà, avente altezza compresa tra 210 e 260 cm, con rivestimento in pietra di Credaro posata alla romana, e sormontata da una copertina in pietra (…)</corsivo>” (all. 44 al ricorso, pag. 43).</h:div><h:div>Il muro di cinta assentito, oltre a collocarsi al confine tra le due proprietà e non in fregio alla pubblica via, non può essere qualificato quale una nuova recinzione, ma rappresenta il completamento di una recinzione già esistente e con la quale si deve necessariamente porre in continuità sia da un punto di vista strutturale che costruttivo (cfr. fotografie a pagg. 20-22 della memoria della Comunità di Maria depositata il 6 settembre 2019); difatti, il citato art. 10 delle N.T.A., nel riferirsi alle nuove recinzioni, non può che essere interpretato nel senso di applicarsi soltanto ai contesti in cui non esistano già preesistenti strutture che per ragioni di coerenza architettonica e di contesto non possono essere affiancate da elementi del tutto dissonanti e in totale discontinuità rispetto alle stesse. Una tale conclusione è stata implicitamente condivisa dagli stessi Uffici comunali e dalla Soprintendenza che hanno assentito l’intervento costruttivo.</h:div><h:div>8.2. Ciò determina il rigetto della scrutinata doglianza.</h:div><h:div>9. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si assume l’illegittimità del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza in data 24 settembre 2018, prot. 19134, in quanto privo di motivazione e in contrasto con il precedente parere negativo della stessa Soprintendenza datato 20 dicembre 2017, prot. 16520.</h:div><h:div>9.1. La doglianza è infondata.</h:div><h:div>Con l’atto 20 dicembre 2017, prot. 16520 (all. 13 al ricorso), la Soprintendenza ha comunicato alla Comunità di Maria (e agli Uffici comunali) il preavviso di diniego parziale in relazione al progetto originariamente presentato, formulando altresì delle prescrizioni sugli interventi che invece ha ritenuto di assentire (particolari modalità di realizzazione della tettoia e del corsello a servizio dei posti auto). L’assenso ha riguardato anche la realizzazione del muro di cinta, rispetto al quale non sono state formulate osservazioni o prescrizioni. Ne discende, pertanto, che in relazione a tale aspetto, nessuna lesione è stata riscontrata con riguardo all’integrità del bene tutelato e al rispetto delle caratteristiche storiche e artistiche dello stesso. Successivamente la controinteressata ha predisposto un nuovo progetto che è stato adeguato a quanto richiesto in sede di preavviso di diniego, ad esempio prevedendosi un diverso posizionamento delle rampe di accesso per disabili e nuove soluzioni per la pavimentazione esterna dell’area, cui ha fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione in data 24 settembre 2018, accompagnata dalla prescrizione riguardante il diniego di parcheggio delle autovetture in prossimità delle alberature (all. 14 al ricorso).</h:div><h:div>Da quanto evidenziato emerge la correttezza dell’iter procedimentale seguito dalla Soprintendenza che ha dapprima valutato, per quanto di propria competenza, tutti gli aspetti del progetto originario, assentendolo parzialmente con prescrizioni e rigettandolo per l’altra, e soltanto all’esito dell’adeguamento alle ulteriori indicazioni della Comunità controinteressata, lo ha definitivamente autorizzato.</h:div><h:div>Quindi la censura che contesta l’assenza di motivazione va respinta, in quanto, seppure in maniera stringata e sintetica, la Soprintendenza ha specificatamente individuato gli interventi e le ragioni per cui gli stessi sono ammissibili, non determinandosi affatto una alterazione sostanziale dei caratteri di interesse culturale e architettonico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 1° agosto 2017, n. 1738).</h:div><h:div>Del resto, il parere reso dalla Soprintendenza costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica (per una particolare declinazione del principio, cfr. Consiglio di Stato, VI, 23 luglio 2015, n. 3652), sostanzialmente insindacabile in sede di giudizio di legittimità, salvo che non sia inficiato da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, anche in considerazione degli interessi coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 gennaio 2018, n. 197; 2 febbraio 2017, n. 455). Ne deriva che il Giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.</h:div><h:div>9.2. Ciò determina il rigetto della censura.</h:div><h:div>10. Con il sesto motivo del ricorso introduttivo e il quinto, sesto e settimo del ricorso per motivi aggiunti si assume l’illegittimo mancato coinvolgimento della ricorrente nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in favore della Comunità controinteressata, nonostante la sua posizione (qualificata) di soggetto confinante con l’area interessata dagli interventi edilizi.</h:div><h:div>10.1. La doglianza è infondata.</h:div><h:div>Come sostenuto da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, “<corsivo>il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all’attività edilizia dell’altro soggetto confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l’istanza, ma non hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento. Il vicino, infatti, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia: di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell’attività amministrativa</corsivo>” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 5 luglio 2012, n. 696, ripreso da T.A.R. Veneto, II, 28 marzo 2014, n. 415).</h:div><h:div>In senso contrario, non assume rilievo la sentenza n. 1778 del 20 luglio 2018 di questa Sezione che ha accolto il ricorso della ricorrente contro il diniego di accesso agli atti, datato 2 dicembre 2017, finalizzato alla conoscenza di tutti gli atti e i documenti inerenti al complesso immobiliare di proprietà di Comunità di Maria Onlus (all. 43 al ricorso); in tal caso i presupposti legittimanti l’accesso sono da rinvenire negli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e non sono affatto sovrapponibili a quanto previsto dalla stessa legge con riguardo al procedimento amministrativo, regolato dagli artt. 1 e ss., legge fondata su differenti presupposti.</h:div><h:div>10.2. Ciò determina il rigetto dei predetti motivi.</h:div><h:div>11. In conclusione, i ricorsi devono essere in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti, come specificato in precedenza.</h:div><h:div>12. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio di Radio Mater, in parte dichiara inammissibili e in parte respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, come indicati in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, e dal decreto n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Antonio De Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>