<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190012520220130191719301" descrizione="lotta alla ludipatia concessionaria giocate ricorso inammissibile" gruppo="20190012520220130191719301" modifica="1/31/2022 3:55:31 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00125"/><fascicolo anno="2022" n="00235"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190012520220130191719301.xml</file><wordfile>20190012520220130191719301.docm</wordfile><ricorso NRG="201900125">201900125\201900125.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\13 Domenico Giordano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Santina Mameli</firma><data>31/01/2022 15:55:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div><h:div>Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rosanna Perilli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) dell'ordinanza n. 456 del 20.11.2018 emanata dal Sindaco del Comune di Desio, avente ad oggetto la “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati presso locali autorizzati in via esclusiva o prevalentemente all'esercizio dei giochi leciti (sale giochi) nonché di quelli installati negli esercizi autorizzati al gioco lecito in via subordinata e/o accessoria rispetto all'attività principale (esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, etc.)”; </h:div><h:div>b) nonché ove occorra del “Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in seduta del 19 dicembre 201; </h:div><h:div>c) oltre che di ogni altro atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 125 del 2019, proposto da </h:div><h:div>NTS Network S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Desio, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Venghi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria n. 23; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>ACADI, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Andrea Ferranti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 24; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desio;</h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La società ricorrente è concessionaria per la raccolta delle giocate tramite gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, le c.d. slot machine di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULLPS (AWP) e le c.d. video lotterie, di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del TULLPS (VLT), svolgendo la propria attività sul territorio nazionale e contrattualizzando operatori per la distribuzione del gioco legale tramite le predette AWP e VLT.</h:div><h:div>Con l’atto introduttivo del giudizio ha dichiarato di avere contratti con esercenti per la gestione di AWP (bar o esercizi assimilabili, circoli privati, rivendita tabacchi e/o ricevitoria lotto) e gestori di sala per le VLT oltre che per le AWP (esercizio dedicato VLT/Slot, negozi di gioco, sala giochi) per un totale di 4.317 apparecchi in 1262 diversi locali distribuiti sul territorio della Regione Lombardia, compresi 11 nel Comune di Desio.</h:div><h:div>Con il ricorso indicato in epigrafe ha impugnato l’ordinanza n. 456 del 20 novembre 2018 con cui il Sindaco del Comune di Desio ha dettato la “Disciplina degli Orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati presso i locali autorizzati in via esclusiva o prevalente all’esercizio dei giochi leciti (sale giochi), nonché di quelli installati negli esercizi autorizzati al gioco lecito in via subordinata e/o accessoria rispetto all’attività principale (esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, etc)”. Contenendo il provvedimento un errore materiale circa l’Autorità cui proporre ricorso (Tar Brescia invece che il corretto Tar Milano), il Sindaco con ordinanza n. 478 del 7 dicembre 2018 ha emendato l’errore. Con il suddetto provvedimento l’Amministrazione ha dato attuazione al Regolamento comunale per le Sale Giochi e l’Installazione di Apparecchi da Gioco”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 19 dicembre 2011, che, all’art. 12, prescrive che “<corsivo>le sale giochi dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanante ai sensi dell’art. 50, c. 7, D.lgs. 267/2000 (TUEL)</corsivo>”.</h:div><h:div>Dei provvedimenti sopra richiamati la ricorrente ha chiesto l’annullamento, fondando l’impugnazione sui mezzi di gravame di seguito sintetizzati:</h:div><h:div>I) difetto di istruttoria e carenza di motivazione: i provvedimenti non sarebbero supportati da adeguata istruttoria circa la presenza sul territorio del fenomeno della ludopatia e situazioni di particolare problematicità per il Comune di Desio né verrebbe offerta alcuna indicazione scientifica relativa all’utilità delle scelte operate nello specifico per la lotta al gioco d’azzardo patologico; </h:div><h:div>II) difetto di proporzionalità: la misura dell’interruzione forzata delle attività di gioco d’azzardo lecito, lungi dall’essere efficace ai fini della tutela del giocatore patologico, determinerebbe solo l’effetto negativo del calo di introiti per l’impresa economica. L’ordinanza sindacale sarebbe discriminatoria in relazione ai diversi canali di distribuzione ed alle diverse tipologie di gioco lecito;</h:div><h:div>III) incostituzionalità degli atti impugnati per violazione degli articoli 3, 41, 97, 117 e 118 Cost. <corsivo>sub</corsivo></h:div><h:div>III.1) violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata e sproporzionata compressione della libertà di iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost.; disparità di trattamento;</h:div><h:div>III.2) violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost. stante l’evidente sproporzione delle misure e limitazioni imposte.</h:div><h:div>IV) inadeguatezza della misura restrittiva rispetto allo scopo perseguito: la misura restrittiva adottata dal Comune sarebbe comunque inadeguata per il raggiungimento degli obiettivi diretti all’asserito contenimento del (non provato) fenomeno della ludopatia nel territorio comunale;</h:div><h:div>V) le esigenze di unitarietà di trattamento sul territorio dello stato: le diverse amministrazioni comunali avrebbero assunto provvedimenti tra loro differenti, dimostrando così una netta incoerenza ed asimmetria tra le valutazioni degli asseriti interessi da tutelare e le diverse ricette da applicare.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Desio che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse.</h:div><h:div>In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>Indi all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune di Desio, che ha rilevato come la ricorrente, concessionaria per la raccolta delle giocate, abbia chiesto l’annullamento di provvedimenti diretti nei confronti degli esercenti le attività commerciali in cui sono presenti le cd macchinette da gioco e VLT. La ricorrente avrebbe meramente affermato di avere in corso contratti con realtà imprenditoriali/commerciali in Desio, ma tale circostanza, contestata dalla difesa del Comune, non sarebbe stata provata documentalmente, sicchè non sarebbe possibile conoscere neppure indirettamente quali sarebbero gli eventuali contratti e rapporti commerciali.</h:div><h:div>L’eccezione è fondata.</h:div><h:div>Va innanzi tutto osservato che la ricorrente non ha replicato all’eccezione né ha prodotto documentazione utile a confutarla.</h:div><h:div>Ciò posto, come emerge da quanto precede le ordinanze sindacali del Comune di Desio hanno introdotto, in applicazione di quanto stabilito dal regolamento del Consiglio comunale, la disciplina volta a limitare gli orari di apertura al pubblico delle sale gioco e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco.</h:div><h:div>I provvedimenti si inseriscono in un contesto normativo preordinato a fronteggiare il problema della ludopatia (si vedano in particolare l’art. 5 del D.L. 13 settembre 2012 n.158, che ha previsto tra i Livelli Essenziali di Assistenza le “<corsivo>prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia</corsivo>” e il conseguente DPCM del 12 gennaio 2017; legge della Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”; la DGR 24 gennaio 2014 n. X/1274, recante “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico - GAP”; il documento nazionale approvato dalla Conferenza Unificata Stato‐Regioni il 6 dicembre 2017).</h:div><h:div>I destinatari diretti delle ordinanze sindacali sono gli esercenti le attività commerciali insistenti sul territorio comunale, cui si applica la disciplina degli orari limitati di fruizione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.</h:div><h:div>Come già rilevato, la ricorrente non è un esercente, ma la concessionaria per la raccolta delle giocate, dunque non è per tale sua qualità il destinatario diretto dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>La ricorrente inoltre non ha dato alcuna dimostrazione, nonostante la specifica eccezione sul punto formulata dalla difesa dell’Amministrazione, di avere in essere contratti con esercenti situati nel territorio di Desio, incisi direttamente dalle ordinanze sindacali. </h:div><h:div>In sostanza la ricorrente non ha dimostrato come i provvedimenti impugnati ledano la sua posizione giuridica e quindi, in definitiva, non ha rappresentato il proprio interesse all’annullamento, non essendovi evidenza del legame della ricorrente con il territorio comunale, ambito di efficacia delle ordinanze e della deliberazione gravate.</h:div><h:div>Giova rammentare che il processo amministrativo ha natura soggettiva, essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell'interesse pubblico. Nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato. </h:div><h:div>Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un'utilità della quale il ricorrente fruirebbe per effetto della rimozione <corsivo>ope iudicis</corsivo> del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (Cons. Stato sez. V 22 dicembre 2014 n.6288).</h:div><h:div>Nel caso di specie tali connotati, propri dell’interesse ad agire, non emergono, considerato che nessuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica sostanziale è stata in concreto dedotta con riferimento ai provvedimenti impugnati né è stata prospettata l’utilità derivante dall’eliminazione dei provvedimenti stessi.</h:div><h:div>Va in proposito precisato che l’efficacia locale degli atti impugnati, limitata al territorio comunale, impone di ancorare l’interesse alla loro impugnazione e al relativo annullamento in ragione del radicamento alla dimensione locale della posizione della ricorrente. </h:div><h:div>Ora, non risultando alcuna evidenza di un legame contrattuale della ricorrente con gli esercizi insistenti sul territorio comunale e incisi dai provvedimenti impugnati, non è ravvisabile alcun interesse giuridicamente tutelabile in capo alla stessa, né alcun vantaggio retraibile dall’annullamento dei provvedimenti stessi.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune intimato, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Veronica Lampadi</h:div><h:div>Valentina Santina Mameli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>