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   <Provvedimento>
      <meta id="20180292920190429133709181" descrizione="" gruppo="20180292920190429133709181" modifica="5/10/2019 4:17:38 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="02929"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01067"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2018\201802929\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Angelo De Zotti</firma>
            <data>10/05/2019 16:17:38</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Rocco Vampa</firma>
            <data>30/04/2019 16:48:44</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>13/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Angelo De Zotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Fabrizio Fornataro,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Rocco Vampa,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>della determinazione del Direttore legale e Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano prot. n. 34477/18 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto l'aggiudicazione della gara d'appalto a procedura aperta per la realizzazione delle opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità dell'Università degli Studi di Milano, sito in Milano alla via Mercalli n. 23, e per il relativo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali inclusi, in particolare, il bando di gara, i verbali di gara, il disciplinare, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, e le controdeduzioni all'istanza di autotutela della ricorrente prot. 104793/18 del 14 dicembre 2018 e prot. 105032/18 del 17.12.2018 di identico contenuto (Gara CIG 7572154328-CUP G43b11000320005- importo a base d'asta € 12.258.411,69).</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>E.Ma.Pri.Ce S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, alla via de' Rondinelli 2; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Universita' degli Studi Milano, in persona del Rettore e legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Milano, alla via Freguglia, 1; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Arcas S.p.A, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D'Herin e Denise Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
               <h:div>Consorzio Innova Soc. Cooperativa, Fantino Costruzioni S.p.A, Sirem S.r.l., Consorzio Fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons.Coop. Soc. Cooperativa non costituite in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi Milano e di Arcas S.p.A;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con delibera del C.d.A. del 21 dicembre 2017, l’Università degli Studi di Milano bandiva la gara per la esecuzione delle opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso edilizio di via Mercalli n. 23, e per il relativo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico per un importo complessivo a base d’asta di € 12.258.411,69 di cui € 332.500,00 per oneri di sicurezza.</h:div>
         <h:div>1.1. Il criterio di aggiudicazione individuato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione alla offerta tecnica di 70 punti sui 100 complessivi (con la partita individuazione di criteri e la individuazione delle relative soglie massime di punteggio), nel mentre alla offerta economica erano riservati i restanti 30 punti.</h:div>
         <h:div>1.2. Alla gara partecipavano 5 raggruppamenti temporanei di imprese, oltre alla società ricorrente. Con il provvedimento, prot. n. 34477/18 del 23 novembre 2018, veniva disposta l’aggiudicazione della gara al RTI Arcas Spa-Wood Cape Srl con il punteggio complessivo di 80,42 punti, dei quali 15 per il criterio contemplato sub A.2 del disciplinare, afferente al livello di “<corsivo>certificazione LEED</corsivo>” superiore a quello minimale “<corsivo>Silver</corsivo>”, nel mentre la ricorrente si classificava seconda con il punteggio complessivo di 79,52, dei quali 2,57 ottenuti in relazione al detto criterio A.2 per la certificazione Leed. La commissione, invero, aveva proceduto a differenziare i punteggi, procedendo con il metodo del cd. “<corsivo>confronto a coppie</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>1.3. La società ricorrente, con istanza del 5 dicembre 2018 volta ad eccitare i poteri di autotutela della stazione appaltante, rappresentava la erroneità del punteggio ad essa assegnato per il criterio della certificazione LEED, lamentando altresì che l’offerta del RTI aggiudicatario non fosse stata sottoposta a verifica sulla congruità del costo della manodopera anteriormente all’aggiudicazione, come previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, ed evidenziando altresì taluni profili di incongruità del valore indicato dal predetto RTI.</h:div>
         <h:div>1.4. Con nota prot. 104793/18 (e con nota del 17 dicembre prot. 105032/18) l’Università resistente non accoglieva la istanza della ricorrente, evidenziando:</h:div>
         <h:div>- che il criterio A.2  non sarebbe di tipo cd. “<corsivo>on/off</corsivo>”, con attribuzione automatica del punteggio contemplato al raggiungimento del “livello” richiesto (e, di contro, per la assegnazione di punti 0 nel caso opposto);</h:div>
         <h:div>- che la verifica della congruità dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza si imporrebbe solo nel caso di superamento della soglia dei quattro quinti del punteggio massimo sia per l’offerta tecnica che per quella economica, cioè nel caso di offerta già sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs. 50/16; in ogni caso, le tabelle ministeriali sul costo del lavoro non costituirebbero parametri inderogabili.</h:div>
         <h:div>1.5. Avvero tale ultimo provvedimento nonché avverso l’atto di aggiudicazione definitiva insorgeva la società ricorrente, a motivi del gravame essenzialmente deducendo:</h:div>
         <h:div>1) violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara quale <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura, atteso che –sul presupposto che il criterio <corsivo>sub</corsivo> A.2 del disciplinare sarebbe di tipo “<corsivo>on/off</corsivo>”- avrebbe errato la stazione appaltante nel non attribuire ad essa ricorrente (che si sarebbe, in tal guisa, collocata al primo posto della graduatoria) i 15 punti previsti dal disciplinare di gara per la ipotesi di proposte contenenti un livello di certificazione LEED (nella fattispecie Gold) superiore rispetto a quello “minimale” contemplato dal disciplinare; la stessa stazione appaltante, invero, a mezzo del “<corsivo>chiarimento n. 16</corsivo>” avrebbe fugato ogni dubbio sul fatto che il ridetto punteggio di 15 punti di cui al criterio A.2 “<corsivo>sarebbe stato assegnato su base on/off</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>2) Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, quale <corsivo>lex specialis</corsivo> sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per manifesta illogicità, disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità, attesa in ogni caso la illogicità del punteggio attribuito alla ricorrente, inferiore rispetto a quello di altri concorrenti che hanno proposto il medesimo livello di certificazione Gold (ad esempio, il RTI Consorzio Innova, che ha ottenuto 11,62) ed inferiore addirittura rispetto a quelli assegnati ai RTI Fantino (11,62 punti) e Sirem (4,18 punti) che hanno proposto il livello inferiore Silver; la inattendibilità della valutazione della commissione risulterebbe ancor più evidente ove si consideri che per il criterio A.3 (assai simile al criterio A.2) la Emaprice ha ottenuto il massimo punteggio previsto (10 punti), mentre il RTI Fantino ha ottenuto 1,67 punti, il RTI Innova 4,22 punti, il RTI Sirem 7,28 punti, il RTI Conscoop 1,17 punti;</h:div>
         <h:div>3) Violazione e/o falsa applicazione art. 95, comma 10 e art. 23, comma 16 D.Lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e violazione dei principi ricavabili dalle disposizioni suindicate; le norme in epigrafe imporrebbero la verifica delle congruità dei costi di manodopera indicati nella offerta rispetto ai minimi salariali retributivi anche nei casi in cui non v’è l’obbligo di verifica dell’anomalia dell’offerta; in ogni caso il costo indicato dal RTI aggiudicatario, pari a € 15,16 si discosterebbe in modo assai significativo (ca. il 45%) rispetto al costo medio orario riveniente dalle tabelle ministeriali per la provincia di Milano; alla luce “<corsivo>dell’enorme differenza tra il costo indicato dall’aggiudicataria e quello indicato nelle tabelle ministeriali</corsivo>” l’offerta  del RTI Arcas avrebbe dovuto essere esclusa, ovvero  “in subordine” l’Amministrazione avrebbe dovuto sottoporre a verifica di congruità il costo della manodopera, a norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016;</h:div>
         <h:div>4) Violazione del principio di legittimo affidamento. Contraddittorietà con precedente provvedimento. Violazione e/o falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>; in via gradata, la società ricorrente lamenta la violazione del principio dell’affidamento atteso che, “<corsivo>nella non creduta ipotesi (…) che il disciplinare di gara non sarebbe interpretabile nel senso che il criterio sia di tipo on/off</corsivo>” (ipotesi perorata con il primo mezzo), il chiarimento n. 16, nella parte in cui avrebbe asserito il contrario “<corsivo>precisando che il criterio A.2 è di tipo on/off</corsivo>”, avrebbe falsato la gara, avendo la Emaprice (e presumibilmente anche altri concorrenti) formulato la propria proposta non curandosi di prevedere migliorie tali da potere ottenere il massimo livello possibile di certificazione Leed (Platinum), nell’erroneo convincimento –colpevolmente ingenerato dalla stazione appaltante- che sarebbe bastato collocarsi ad un livello pari o superiore al Silver per ottenere il punteggio massimo;</h:div>
         <h:div>5) Eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità degli atti di gara; sempre in via subordinata, si deduce che gli atti di gara, pur prevedendo quale criterio quello della certificazione Leed, non consentirebbero ai concorrenti di indicare con precisione tale livello, poiché ometterebbero di indicare alcuni elementi indispensabili che dipendono da scelte del committente (non avendo la stazione appaltante predisposto una <corsivo>check-list</corsivo> Leed del progetto esecutivo);</h:div>
         <h:div>6) Eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione del principio di parità di trattamento. Violazione delle linee guida n. 2 dell’Anac; in via gradata, ancora, la ricorrente contesta la valutazione operata con il metodo del “confronto a coppie” in relazione ad un criterio, quello relativo alla certificazione LEED, di tipo “<corsivo>quantitativo o –al più- qualitativo misurabile</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>1.6. Si costituiva la Università degli Studi di Milano e il RTI Arcas aggiudicatario che concludevano per la reiezione del gravame.</h:div>
         <h:div>1.7. Con ordinanza dell’11 gennaio 2019 veniva accolta la incidentale domanda di sospensione avanzata dalla ricorrente.</h:div>
         <h:div>1.8. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atti di replica la causa, nella udienza pubblica del 20 marzo 2019, veniva introitata per la decisione.  </h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>2. Il ricorso, siccome prospettato da questo TAR nel provvedimento interinale, è fondato in relazione al secondo e al terzo mezzo, nei sensi che in appresso si espongono.</h:div>
         <h:div>2.1. Quanto al primo mezzo, valga quivi il richiamare le disposizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, nonché le indicazioni fornite dalla stazione appaltante a mezzo di “chiarimenti”, rilevanti ai fini dello scrutinio che ci occupa:</h:div>
         <h:div>-  alla pag. 15 del disciplinare, criterio A.2, per la soluzione migliorativa “<corsivo>al progetto in appalto</corsivo>”, e alla certificazione LEED livello Silver, è prevista l’assegnazione di “<corsivo>punteggio 15</corsivo>”; all’uopo, al concorrente è richiesta la redazione di una relazione tecnica complessiva e una <corsivo>check list</corsivo> “<corsivo>con indicazione dei punteggi raggiunti per ogni credito LEED</corsivo>”; la <corsivo>check list</corsivo> deve essere corredata di una “<corsivo>relazione descrittiva che motivi e sostenga le scelte indicate nella check list</corsivo>”; soltanto nella ipotesi in cui <corsivo>“non fosse evidenziata nessuna proposta di miglioramento del livello di certificazione Silver</corsivo>”, <corsivo>id est</corsivo> del livello considerato “minimale”, ai concorrenti “<corsivo>sarà attribuito un punteggio pari a zero</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- nel chiarimento n. 14 del 7 settembre 2018 si precisa che il livello minimo da “<corsivo>conseguire sarà il livello Silver</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- alle pagg. 22-23 del disciplinare, di poi, recanti prescrizioni in tema di “<corsivo>criteri di attribuzione del punteggio</corsivo>” è testualmente dato leggere della attribuzione di “<corsivo>punti max 15</corsivo>” relativamente a tale criterio di valutazione, all’esito della disamina da parte della commissione giudicatrice della “<corsivo>relazione metodologica che illustri le soluzioni migliorative al progetto in appalto per l’ottenimento della certificazione LEED</corsivo>”, livello minimale Silver (erroneamente indicato come Gold); per gli elementi di “<corsivo>natura qualitativa</corsivo>” è poi prevista la valutazione con il metodo del “<corsivo>confronto a coppie</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- nel chiarimento 16 del 7 settembre 2018 l’Amministrazione precisa che “<corsivo>sarà attribuito il punteggio 15 al raggiungimento del livello di certificazione SILVER o superiore. Il punteggio pari a zero sarà attribuito nel casi di assenza di certificazione o nel caso di livello di certificazione pari a Certified</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Va poi rimarcato che il protocollo LEED v4 BC che rileva per il criterio in esame, prevede il livello di certificazione:</h:div>
         <h:div>- Silver per punteggi (crediti) da 50 a 59;</h:div>
         <h:div>- Gold, per punteggi (crediti) da 60 a 79;</h:div>
         <h:div>- Platinum per punteggi (crediti) superiori a 80.</h:div>
         <h:div>2.2. Orbene, al di là delle effettività perplessità e carenza di perspicuità delle prescrizioni della legge di gara, siccome “<corsivo>autenticamente interpretate</corsivo>” dalla resistente Università, non può trovare accoglimento la tesi su cui fonda il primo mezzo di gravame, circa la natura cd. “<corsivo>on/off</corsivo>” del criterio che ne occupa, che consentirebbe in altre parole ai concorrenti di ottenere tutti i punti contemplati (15) al semplice raggiungimento della soglia “minimale”, pari al livello Silver.</h:div>
         <h:div>2.3. E, invero, militano nel senso della “graduazione” del punteggio <corsivo>de quo</corsivo>:</h:div>
         <h:div>- la espressa indicazione, alla pag. 23 del disciplinare, della attribuzione di “<corsivo>punti max 15</corsivo>” relativamente a tale elemento di valutazione, evocando espressamente la graduazione di tale punteggio, mercè l’esame da parte della commissione giudicatrice della relazione metodologica “<corsivo>che illustra le soluzioni migliorative</corsivo>” rispetto al livello minimale;</h:div>
         <h:div>- la previsione, alla pag. 15, dell’onere per i partecipanti di redigere una “<corsivo>relazione descrittiva che motivi e sostenga le scelte indicate nella check list</corsivo>”, nonché “<corsivo>le strategie adottate per l’ottenimento dei punti necessari alla certificazione LEED livello Silver</corsivo>”; in altre parole, oggetto dello scrutinio della commissione giudicatrice –al fine della attribuzione di “<corsivo>punti max 15</corsivo>”- è non solo il livello di certificazione indicato ed i crediti “auto dichiarati” dai concorrenti, bensì le osservazioni e le illustrazioni all’uopo formulate a corredo della <corsivo>check list</corsivo>;</h:div>
         <h:div>-  oggetto di valutazione è, indi, un elemento di natura qualitativa, siccome risultante dalla “<corsivo>relazione metodologica</corsivo>” illustrante la soluzione migliorativa, in quanto tale suscettibile di scrutinio per il tramite del metodo del “<corsivo>confronto a coppie</corsivo>” espressamente contemplato proprio per gli elementi di natura qualitativa connotanti la offerta tecnica (pagg. 23-24, disciplinare);</h:div>
         <h:div>- la espressa indicazione della “<corsivo>relazione metodologica</corsivo>” o “<corsivo>descrittiva</corsivo>” delle soluzioni migliorative, quale elemento sottoposto allo scrutinio della commissione giudicatrice –al fine di illustrare e di motivare il livello di certificazione e i crediti “auto dichiarati” dalla impresa- sottende la <corsivo>voluntas</corsivo> della <corsivo>lex specialis</corsivo> di affidare ad essa commissione il <corsivo>munus</corsivo> –connotato da ineliminabili margini di discrezionalità tecnica- di valutare la <corsivo>qualitas</corsivo> sostanziale della offerta della impresa, giudicando della attendibilità e della ragionevolezza delle dichiarazioni contenute nella offerta (nella <corsivo>check list</corsivo>, con i relativi crediti LEED che la impresa si impegna a soddisfare per garantire il livello di certificazione proposto), anche al fine di sindacarne la verosimiglianza e la correttezza;</h:div>
         <h:div>- alla pag. 23 del disciplinare è contemplato il metodo del “<corsivo>confronto a coppie</corsivo>” indistintamente per tutti gli elementi di natura qualitativa, senza operare distinzioni di sorta, con una previsione che può ragionevolmente assumere significanza <corsivo>omnicomprensiva</corsivo> per gli elementi connotanti la offerta tecnica, ivi compreso quello per cui per causa.</h:div>
         <h:div>2.4. Anche il chiarimento n. 16 del 7 settembre 2016, pur dal tenore e dalla formulazione non adamantini, va letto tenendo conto della istanza di “<corsivo>informazioni complementari</corsivo>” cui dà riscontro.</h:div>
         <h:div>2.4.1. Con tale istanza, invero, si chiedeva alla stazione appaltante di “<corsivo>specificare se il progetto posto a base di gara sia stato sviluppato per ottenere già indipendentemente dalle migliorie il livello SILVER, essendo le migliorie richieste per passare dal livello SILVER a quello GOLD oppure se il progetto non è stato sviluppato secondo protocolli LEED e quindi non possiede neppure prima dell’applicazione di migliorie la possibilità di essere certificato come SILVER. Conseguentemente si chiede di specificare come verrà attribuito il relativo punteggio, ovvero a quale livello di certificazione verrà associato il punteggio zero e a quale livello di certificazione verrà associato il punteggio massimo</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>2.4.2. In altre parole, la esigenza conoscitiva di uno dei concorrenti era funzionale alla individuazione proprio delle <corsivo>soglie</corsivo> dei livelli di certificazione –<corsivo>minima e massima</corsivo>- connotanti la <corsivo>forbice</corsivo> entro cui procedere, graduandolo, alla determinazione del punteggio. Il dubbio, in particolare, concerneva il livello minimo di certificazione “a partire” dal quale la soluzione sarebbe stata considerata <corsivo>migliorativa</corsivo> (in quanto tale suscettibile di essere premiata con l’attribuzione del punteggio previsto per il criterio A.2), senza che venisse posta in discussione la sua concreta graduabilità. Nessun dubbio, invero, pare nutrire la stessa impresa richiedente, allorquando si riferisce espressamente al livello di certificazione cui associare il punteggio zero –limite inferiore della “forbice”- e livello cui associare il “<corsivo>punteggio massimo</corsivo>”, in tal guisa dando per presupposta la concreta graduabilità del punteggio all’interno della forchetta in tal guisa tratteggiata.</h:div>
         <h:div>2.4.3. In questo senso, indi, la risposta della stazione appaltante - secondo cui “<corsivo>sarà attribuito il punteggio 15 al raggiungimento del livello di certificazione SILVER o superiore. Il punteggio pari a zero sarà attribuito nel casi di assenza di certificazione o nel caso di livello di certificazione pari a Certified</corsivo>” - pur formulata in guisa grammaticalmente e sintatticamente non ineccepibile, vale a ribadire che al “<corsivo>punteggio 15</corsivo>” –e cioè, al “<corsivo>pacchetto</corsivo>” di punti che può al massimo essere attribuito per il criterio in questione- potrà attingere già la impresa che proponga soluzioni migliorative rispetto al livello Silver; a partire da quel livello di certificazione Silver, “<corsivo>o superiore</corsivo>”, invero, alla commissione giudicatrice spetterà procedere alla retta individuazione, mercè la valutazione della <corsivo>check list</corsivo> proposta e della relativa relazione descrittiva e metodologica, della effettiva valenza “qualitativa” della offerta, procedendo alla assegnazione del relativo punteggio (fino al massimo di 15) secondo il metodo del confronto a coppie.</h:div>
         <h:div>2.5. Il primo mezzo, indi, non può trovare accoglimento.</h:div>
         <h:div>3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.</h:div>
         <h:div>3.1. E, invero, non può non rilevarsi la <corsivo>obiettiva incongruità</corsivo> del minore punteggio conseguito per il criterio in questione dalla ricorrente –che pure aveva collocato la propria offerta ad un livello di certificazione Gold con crediti LEED pari a 64- rispetto a quello attribuito ad altre imprese partecipanti, proponenti un inferiore livello di certificazione Silver ed assegnatarie, peraltro, di punteggi assai bassi per l’omologo criterio A3, in relazione al quale la ricorrente ha di contro ottenuto il massimo dei punti.</h:div>
         <h:div>3.2. In particolare, è evidente la discrasia del punteggio (2,52) attribuito alla ricorrente (livello Gold, crediti LEED 64, superiori a quelli minimi richiesti, pari 60, per accedere ad esso livello Gold) rispetto a quello assegnato:</h:div>
         <h:div>- al RTI Fantino (11,62), proponente livello di certificazione addirittura <corsivo>inferiore</corsivo> (Silver) con crediti LEED 57; trattasi di un punteggio pari a quasi al <corsivo>quintuplo</corsivo> di quello riservato alla offerta della ricorrente che vantava, di contro, certificazione superiore e, naturalmente, crediti ben più elevati:</h:div>
         <h:div>- al RTI Sirem (4,18), parimenti con un livello di certificazione inferiore (Silver) e crediti LEED inferiori (59), ovviamente, a quelli dichiarati dalla ricorrente; anche in tal caso non può non notarsi la patente discrasia tra la “<corsivo>qualità dichiarata</corsivo>” delle offerte e la assegnazione dei punteggi operata dalla commissione, in guisa tutt’affatto <corsivo>avulsa</corsivo> da quanto emergente dalle indicazioni contenute nelle offerte;</h:div>
         <h:div>- al RTI Innova (11,62), proponente il medesimo livello di certificazione della ricorrente (Gold) sia pure con crediti LEED notevolmente superiori (78); in tal caso, ulteriore sintomo di illogicità ed irragionevolezza dell’operato della commissione, è fornito, all’evidenza, dalla assegnazione di un punteggio analogo (11,62) a due offerte (RTI Innova e RTI Fantino) sideralmente distanti in punto di crediti LEED dichiarati (78, quasi alla soglia minima richiesta per il livello di certificazione Platinum per il RTI Innova; 57 per il RTI Fantino).</h:div>
         <h:div>3.3. Il vizio di logicità e di carenza di motivazione che affligge l’<corsivo>agere</corsivo> della commissione, già manifesto alla luce delle considerazioni tutte innanzi esposte, si appalesa vieppiù pregnante avuto riguardo al fatto che, di contro, per l’omologo criterio A.3 la ricorrente ha di contro ottenuto il massimo dei punti, a fronte di punteggi più bassi ottenuti dalle altre concorrenti (il RTI Fantino 1,67 punti, il RTI Innova 4,22 punti, il RTI Sirem 7,28 punti) pur “premiate” con punteggi particolarmente elevati per il criterio A.2. </h:div>
         <h:div>D’altra parte, il criterio A.3 -concretantesi nella valutazione della Relazione metodologica che illustra le soluzioni e le modalità di realizzazione del contenimento dei consumi energetici, miglioramento confort illuminotecnico, confort ambientale (microclima interno)- afferisce anche ad elementi presi in considerazione nella certificazione LEED (“<corsivo>Water efficiency</corsivo>”, “<corsivo>Energy and Atmosphere</corsivo>” e “<corsivo>Materials and Resources</corsivo>”).</h:div>
         <h:div>3.4. Né può condividersi il tentativo delle parti resistenti di giustificare l’operato della commissione –e l’attribuzione di punteggi oggettivamente “<corsivo>slegati</corsivo>” dalle indicazioni sul livello di certificazione e sui crediti LEED approntate dalle offerenti- sulla scorta di una non meglio precisata operazione di “rivalutazione” dei crediti, “<corsivo>laddove l’autodichiarazione della ditta di raggiungimento di un dato livello di certificazione non fosse ritenuto rispondente –e talvolta financo giudicato incompatibile- con la soluzione progettuale presentata</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>3.4.1. E, invero, una tale “riparametrazione” dei dati indicati dalle partecipanti –certamente <corsivo>in abstracto</corsivo> consentita alla commissione, proprio nella esplicazione del <corsivo>munus</corsivo> di valutazione della relazione descrittiva e metodologica prodromico alla “quantificazione” del concreto punteggio da assegnare- avrebbe imposto una stringente ed analitica <corsivo>motivazione</corsivo> volta ad incrinare la valenza delle dichiarazioni contenute nelle offerte e nelle <corsivo>check list</corsivo> presentate, in certo modo “degradando” il livello di certificazione ed i crediti LEED proposti indicati dalle imprese partecipanti.</h:div>
         <h:div>3.4.2. In altre parole, una volta individuata una determinata metodologia di valutazione, basata sul livello di certificazione LEED e sulle indicazioni all’uopo richieste alle imprese (crediti LEED), non può -in modo <corsivo>assai sensibile</corsivo> ed <corsivo>immotivatamente</corsivo>- prescindersi da dette indicazioni, le quali devono potere assumere una loro propria significanza (per così dire, “fino a prova contraria”)  salva, cioè, la possibilità per la commissione –e qui viene in rilievo il contenuto della relazione illustrativa, volta giustappunto ad illustrare e supportare le soluzioni i ed i crediti LEED indicate nella check list- di <corsivo>motivatamente discostarsene</corsivo>, “declassando” la offerta ed il relativo livello di certificazione, siccome <corsivo>dichiarato</corsivo> nella stessa offerta.</h:div>
         <h:div>3.4.3. In mancanza della estrinsecazione di un  siffatto <corsivo>modus agendi</corsivo>, i criteri pel tramite dei quali la commissione ha operato il confronto a coppie tra le offerte –con, ad esempio, il RTI Fantino (livello di certificazione Silver e 57 crediti LEED dicharati) che ha vinto il confronto con la impresa ricorrente (livello Gold e 64 crediti LEED) nella valutazione di tutti e tre i commissari, con un punteggio di 2 a zero, 3 a zero e 3 a zero, ottenendo punti quasi quintupli rispetto a quelli assegnati alla ricorrente- rimangono affatto imperscrutabili e, indi, privi di qualsivoglia appiglio giustificativo.</h:div>
         <h:div>3.5. D’altra parte, è ben vero che il metodo del confronto a coppie, previsto dal disciplinare di gara per esaminare le offerte, comporta un onere motivazionale meno incisivo, perché la motivazione della valutazione degli elementi qualitativi trova la propria espressione nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto di ciascuno dei progetti con gli altri. Tale metodo, difatti, consente di indicare una preferenza, espressa in base a indici predeterminati nella <corsivo>lex specialis</corsivo>, che non richiede una ulteriore motivazione di tipo argomentativo circa le ragioni della preferenza accordata. </h:div>
         <h:div>E, tuttavia, nella fattispecie sono giustappunto gli indici e i criteri predeterminati nella legge di gara (livello di certificazione e crediti LEED) ad essere stati <corsivo>immotivatamente</corsivo> disattesi, onde la ricorrenza giustappunto della ipotesi di “<corsivo>uso distorto ed irrazionale di tale metodo valutativo</corsivo>”, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale (CdS, III, 3 febbraio 2017, n. 476; Id., 24 aprile 2015, n. 2050).</h:div>
         <h:div>3.6. D’altra parte, a dimostrazione della necessita di una puntuale estrinsecazione da parte della commissione delle ragioni in concreto rinvenute per disattendere gli indici dichiarati nelle offerte (e posti a base del criterio A.2.) valga qui il richiamare il tenore delle note con cui la stazione appaltante (14 e 17 dicembre 2018), sostenendo che la commissione avrebbe “<corsivo>riallineato i punteggi relativi ad alcuni criteri ‘invariabili’ quali ‘Location and transportation’ e ‘Commissioning avanzato’</corsivo>”:</h:div>
         <h:div>- vieppiù conferma la “<corsivo>imperscrutabilità</corsivo>” della attribuzione dei punteggi, siccome avvenuta sulla scorta di livelli e di crediti “dichiarati” e, poscia, <corsivo>tacitamente</corsivo> sconfessati dai commissari, senza alcuna motivazione espressa;</h:div>
         <h:div>- in ogni caso, appare vieppiù comprovare la illogicità e la irrazionalità delle scelte della commissione atteso che, anche procedendo a riallineare le offerte in relazione ai crediti LEED per così dire “<corsivo>oggettivi</corsivo>”, cioè non dipendenti da scelte progettuali ma da caratteristiche specifiche del sito (<corsivo>Location and transportation</corsivo>) ovvero da scelte della stazione appaltante (<corsivo>Commissioning avanzato</corsivo>), non muterebbe sostanzialmente il livello di certificazione delle varie concorrenti; siccome indicato nella tabella contenuta alla pag. 22 del gravame (non adeguatamente contrastata dalle parti resistenti) la ricorrente manterrebbe, anche in questa ipotesi, pur sempre il livello di certificazione Gold (con 62 crediti LEED invece di 64), vantando sempre una superiorità di crediti rispetto al RTI Sirem e al RTI Fantino. </h:div>
         <h:div>Sul punto, la osservazione contenuta alla pag. 6 della memoria di replica della Università, per cui il riferimento operato nelle note del 14 e del 17 dicembre 2018 ai due requisiti “<corsivo>Location and transportation</corsivo>” e “<corsivo>Commissioning avanzato</corsivo>” sarebbe stato fatto “<corsivo>a titolo esemplificativo</corsivo>” di una ben più ampia opera di “rimeditazione” dei crediti e dei livelli di certificazione indicati dalle partecipanti –effettuata, dunque, in guisa “oscura” e non mai estrinsecata- vale a definitivamente convincere della radicale ed intrinseca inattendibilità delle operazioni che quivi si censurano. </h:div>
         <h:div>3.7. Inammissibili, infine, si appalesano i rilievi difensivi del RTI Arcas, nella parte in cui mirano sostanzialmente a “declassare” il livello di certificazione ed i crediti dichiarati dalla ricorrente nella propria offerta, atteso che, come correttamente evidenziato dalla difesa di E.MA.PRICE:</h:div>
         <h:div>- da un canto, in quanto volti a giustificare l’operato della commissione, sono funzionali a disvelarne i (<corsivo>presunti</corsivo> e <corsivo>riposti</corsivo>) intendimenti, in tal guisa integrandone, in guisa postuma e “a <corsivo>latere privato</corsivo>”, la motivazione;</h:div>
         <h:div>- dall’altro, in quanto preordinati a censurare l’operato della commissione per non avere ulteriormente collocato al ribasso il punteggio attribuito alla ricorrente, avrebbero dovuto essere veicolati pel tramite di apposito ricorso incidentale.</h:div>
         <h:div>4. Anche il terzo mezzo è fondato.</h:div>
         <h:div>4.1. L’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, testualmente prescrive che “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera  (…) Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>A sua volta, l’art. 97, comma 5, lett. d), nella parte precettiva cui rinvia il citato art. 95, comma 10, dispone che “5<corsivo>. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se (…) ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L’art. 23, comma 16, prevede, poi che “<corsivo>per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>4.2. Orbene, va in via liminare rimarcato –contrariamente a quanto opinato dalle parti resistenti- che dall’ordito normativo sopra richiamato chiaramente discende l’obbligo per la stazione appaltante di procedere, prima della aggiudicazione –sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all’art. 97- alla verifica del rispetto della congruità del corso della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.</h:div>
         <h:div>In altre parole, si tratta di una autonoma <corsivo>condicio causam dans</corsivo> del provvedimento di aggiudicazione, che deve indefettibilmente essere condizionato da tale attività di certazione.</h:div>
         <h:div>4.2.1. L’art. 95, comma 10, invero:</h:div>
         <h:div>- isola i costi della manodopera (e gli oneri di sicurezza), sancendo in guisa cogente la loro separata evidenziazione all’interno della offerta;</h:div>
         <h:div>- demanda alla Amministrazione, sulla scorta dei dati dichiarati nella offerta, il compito di verificare, <corsivo>prima</corsivo> di procedere alla aggiudicazione definitiva, la <corsivo>congruità</corsivo> dei costi ed il rispetto delle tabelle ministeriali;</h:div>
         <h:div>- integra la norma costitutiva dell’obbligo (<corsivo>an</corsivo>), individuando quale unico presupposto il momento cronologico (<corsivo>quando</corsivo>), <corsivo>id est</corsivo> “<corsivo>prima della aggiudicazione</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>-  rinvia all’art. 97, comma 5, lett. d), al solo fine di lumeggiare il contenuto (<corsivo>quid</corsivo>) nonché le modalità di espletamento (<corsivo>quomodo</corsivo>) dell’obbligo imposto alle stazioni appaltanti (acclarare se “<corsivo>il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi</corsivo>”) al di là ed a prescindere dai presupposti su cui fonda l’art. 97 (anomalia della offerta), presupposti che “non entrano” nell’art. 95 che “autonomamente” disciplina i presupposti (<corsivo>an</corsivo> e <corsivo>quando</corsivo>) dell’obbligo. </h:div>
         <h:div>4.2.2. In altre parole, l’obbligo <corsivo>de quo</corsivo>, già tratteggiato nei suoi presupposti costitutivi all’art. 95, viene solo <corsivo>riempito di contenuto</corsivo> con il rinvio all’art. 97, comma 5, lett. d), per quanto attiene:</h:div>
         <h:div>- al <corsivo>quid</corsivo> (verifica dei minimi retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16);</h:div>
         <h:div>- al <corsivo>quomodo</corsivo> (procedimento in contraddittorio, con richiesta di spiegazioni ed assegnazione al concorrente di un termine non inferiore a 15 giorni per dedurre).</h:div>
         <h:div>4.2.3. In definitiva, a convincere della correttezza e ragionevolezza della soluzione cui quivi si è pervenuti, è anche il criterio ermeneutico per cui <corsivo>magis ut valeat quam ut pereat</corsivo> e, dunque, che nel dubbio, l’interpretazione di una proposizione normativa –promani essa da una fonte eteronoma ovvero pattizia e negoziale- deve operarsi nel senso in cui essa assuma una sua propria significanza ed efficacia, piuttosto che in quello che la deprivi di efficacia, rendendola <corsivo>inutiliter data</corsivo> (imponendosi all'interprete “<corsivo>di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo</corsivo>”; Cass.SS.UU., 29 aprile 2009, n. 9941); e, invero, opinando nel senso delle parti resistenti –per cui tale verifica si imporrebbe solo in caso di sospetta anomalia della offerta già determinata ai sensi dell’art. 97- si svuoterebbe di <corsivo>autonoma significanza precettiva </corsivo>l’art. 95, comma 10, ultimo periodo, che nel richiamare l’obbligo ed il procedimento di verifica in contraddittorio di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), ha inteso giustappunto ampliarne il campo di operatività, rendendolo di generale applicazione “<corsivo>prima della aggiudicazione</corsivo>” (arg. da CdS, VI, 28 febbraio 2019, n. 1409).</h:div>
         <h:div>4.3. Orbene, nella fattispecie è pacifico, siccome riveniente dalle allegazioni e dalla produzione di parte ricorrente e non contestato dalle parti resistenti, che:</h:div>
         <h:div>- il costo orario medio risultante dalla offerta del RTI aggiudicatario è pari a € 15,16; valore sensibilmente inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, dalle quali risulta per la provincia di Milano un costo medio orario, riferito agli operai, che varia da € 25,01 a € 31,23;</h:div>
         <h:div>- l’incidenza sul valore dell’appalto è pari al 23,28% dell’importo offerto, mentre per gli altri concorrenti la incidenza è pari a valori compresi tra il 35 ed il 37%, vicini a quelli contemplati nel progetto posto a base di gara (37,32%; cfr., doc. 15, società ricorrente);</h:div>
         <h:div>- la offerta della aggiudicataria non contiene riferimenti ai costi della manodopera in relazione alle opere che saranno oggetto di subappalto.</h:div>
         <h:div>4..4. Le tabelle ministeriali, pur mutuate dai contratti collettivi, calcolano il costo dell’ora di lavoro utilizzando parametri medi suscettibili di aumentare, in concreto, tale costo (es. ragioni di astensione dal lavoro): esse recano valori non coincidenti con quelli dei contratti collettivi e rispetto ai quali la concreta organizzazione del lavoro dell’impresa potrebbe giustificare uno scostamento in difetto; di talchè, l’orientamento prevalente ritiene possibile <corsivo>giustificare</corsivo> lo scostamento del costo del lavoro indicato in offerta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali, qualora, però, si dimostri il rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi (TAR Campania, IV, 15 aprile 2019, n. 2136).</h:div>
         <h:div>4.4.1. Ora, è ben vero che non può escludersi, ovvero reputare anomala una offerta, pel semplice fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo invece che sussistano discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori (CdS, V, 12 settembre 2018, n. 5332); e ciò atteso che il mancato rispetto dei costi medi della manodopera, indicati in dette tabelle, non assume valenza di <corsivo>praesemptio iuris et de iure</corsivo> di incongruità ovvero anomalia della offerta, comechè non rispettosa dei salari minimi inderogabili,  “<corsivo>ben potendo l’impresa giustificare nell’eventuale richiesta di spiegazioni da parte della Stazione appaltante le ragioni di tali scostamenti</corsivo>” (CdS, V, 18 febbraio 2019, n. 1099).</h:div>
         <h:div>4.4.2. E, tuttavia, nel caso che ci occupa, la <corsivo>patente discrasia</corsivo> tra i (minori) costi della manodopera indicati dalla aggiudicataria e quelli evidenziati dalla ricorrente, nonchè dagli altri concorrenti (oltre che di quelli ipotizzati nel progetto posto a base di gara) ed il loro sensibile scostamento rispetto al costo medio orario riveniente dalle citate tabelle ministeriali (anche ipotizzando la assenza di ore non lavorate per legittime ragioni: malattie, infortuni, maternità; cfr., i dati indicati alle pagg. 16 e 17 della memoria di parte ricorrente) <corsivo>avrebbe dovuto indurre</corsivo> la stazione appaltante, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva ed al fine di verificare il rispetto dei minimi salari retributivi, ad agire con le modalità indicate all’art. 97, comma 5, primo periodo –<corsivo>id est</corsivo>, aprendo un <corsivo>sub-procedimento</corsivo> in contraddittorio con il RTI aggiudicatario- al fine di effettivamente certare la congruità della offerta presentata da esso RTI.</h:div>
         <h:div>4.4.3. Trattasi, invero, di una valutazione da condurre necessariamente <corsivo>in concreto</corsivo> –di qui la non pertinenza del richiamo operato da parte ricorrente alla ben diversa questione oggetto dei rinvii pregiudiziali <corsivo>ex</corsivo> art. 267 TFUE avanti la Corte di Giustizia da parte dell’Adunanza Plenaria (ordinanze 24 gennaio 2019, nn. 1, 2 e 3), concernente la fattispecie di “<corsivo>totale omissione</corsivo>” dei valori afferenti ai costi della manodopera ed agli oneri di sicurezza, situazione quivi per certo non ricorrente (anche la questione relativa al computo del costo del lavoro relativo alle opere subappaltabili avrebbe dovuto costituire materia di interlocuzione, “in contraddittorio” tra stazione appaltante e offerente)-  soccorrendo le previsioni di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, proprio allorquando -come nel caso di specie- sussistano <corsivo>consistenti scostamenti</corsivo> tra i valori indicati dall’offerente e quelli medi rivenienti dalle tabelle (nonché rispetto a quelli ipotizzati nel progetto posto a base di gara e quelli “mediamente” indicati dagli altri concorrenti) <corsivo>idonei ad ingenerare ragionevoli dubbi</corsivo> circa la congruità, serietà e sostenibilità  della offerta.</h:div>
         <h:div>4.4.4. Di qui la necessità di procedere alla verifica in concreto della “ragionevolezza” della offerta, “<corsivo>mediante attivazione dei sub-procedimenti ivi indicati e richiesta di puntuali giustificazioni all’operatore economico (fatta salva l’inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come disposto dall’art. 97, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici)</corsivo>” (da ultimo, sul punto, ancora CdS, V, 1099/19, cit.).</h:div>
         <h:div>5. Ne discende l’accoglimento del ricorso, in relazione al secondo e al terzo mezzo di gravame, assorbita ogni altra domanda, e l’obbligo per la Università resistente di procedere a rinnovare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi in relazione al criterio A.2 provvedendo, altresì, prima della aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), d.lgs. 50/16, nei sensi sopra illustrati.</h:div>
         <h:div>6. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale che pone a carico delle parti soccombenti le spese di lite.  </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva. </h:div>
         <h:div>Condanna le parti resistenti a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 6.000,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna di esse resistenti, cui spetta, altresì e in via solidale tra loro, procedere al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dalla ricorrente.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei signori magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="20/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
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            <h:div>Altieri Domenica</h:div>
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