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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="02195"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00453"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2018\201802195\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Angelo De Zotti</firma>
            <data>02/03/2019 12:45:10</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Mauro Gatti</firma>
            <data>18/02/2019 18:20:18</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>04/03/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
105            <nuova>105</nuova>
            <ereditata>105</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Angelo De Zotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Fabrizio Fornataro,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del decreto sindacale n. 2 del 6.9.2018, del decreto sindacale n.3 del 6.9.2018, del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 14.9.2018, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Liviana Casini, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Guarnaschelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Silvano Pietra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Stefano Pilato; non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Silvano Pietra;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Silvano Pietra ha revocato la ricorrente dalla carica di Vice Sindaco ed Assessore.</h:div>
         <h:div>L’Ente Locale resistente si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza n 1539/18, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.</h:div>
         <h:div>All’udienza pubblica del 6.2.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Osserva il Collegio che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, “nel corso del mandato è oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario e collaborativo” con l’attuale ricorrente, e conseguentemente, “le condizioni per la permanenza dello stesso nella carica e nelle sue funzioni”, ciò che, secondo l’istante, sostanzialmente, costituirebbe una motivazione insufficiente.</h:div>
         <h:div>Il ricorso va respinto, come recentemente statuito dal Tribunale in una fattispecie analoga a quella per cui è causa (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29.5.2018 n. 525), non ravvedendosi ragioni per discostarsi dalla stessa.</h:div>
         <h:div>La nomina degli Assessori prevista dal comma secondo dell'art. 46 del TUEL, si basa infatti su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta, non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.</h:div>
         <h:div>Conseguentemente, analoga natura va riconosciuta al contrarius actus della revoca, ex art. 46 c. 4 cit., che si fonda proprio sul venir meno dell'intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina (C.S., Sez. I, 24.12.2013 n. 4970, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 11.2.2010 n. 74).</h:div>
         <h:div>In conclusione, poiché la nomina e la revoca degli assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Bis, 28.11.2016 n. 11870), detti provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa, tra cui l'affievolirsi del rapporto fiduciario, come ha avuto luogo nel caso di specie, senza che occorra invece specificare, come erroneamente sostenuto dall’istante, i singoli comportamenti addebitati all'interessato (C.S., Sez. V, 19.1.2017 n. 215, C.G.A. Sicilia, 1.6.2015 n. 594), dovendosi pertanto respingere il presente ricorso.</h:div>
         <h:div>Le spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Silvano Pietra, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="06/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Altieri Domenica</h:div>
            <h:div>Mauro Gatti</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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