<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180161020231028102827489" descrizione="" gruppo="20180161020231028102827489" modifica="28/10/2023 16:30:11" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Salvatore Madonia" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="01610"/><fascicolo anno="2023" n="02526"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180161020231028102827489.xml</file><wordfile>20180161020231028102827489.docm</wordfile><ricorso NRG="201801610">201801610\201801610.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\982 Giovanni Zucchini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alberto di mario</firma><data>28/10/2023 12:25:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Zucchini,	Presidente FF</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento definitivo di diniego di sanatoria emesso dal Comune di Busto Arsizio protocollo n.0041580/18 in data 16.04.2018 notificato alla parte ricorrente in data 24.04.2018 e di tutti gli atti collegati in quanto presupposti e/o correlativi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Salvatore Madonia, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarosa Corselli, Carlo Luigi Scrosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annarosa Corselli in Milano, via Domodossola n. 17; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Carra, Michela Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente ha impugnato il diniego di sanatoria emesso dal Comune di Busto Arsizio protocollo n.0041580/18 in data 16.04.2018. Secondo il provvedimento le opere oggetto di sanatoria risultano in contrasto con l’art.12.2 delle Norme del Documento di Piano del PGT in quanto nell’ambito di trasformazione in questione sono consentiti esclusivamente, nelle costruzioni esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.</h:div><h:div>Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.</h:div><h:div>I) Violazione di legge (art 6, 20 e 36 del D.P.R. N.380/01 e s.m.i. e art.38 della L.R. n.12/05 e s.m.i.) - difetto di motivazione - violazione dei criteri di saggia amministrazione e di equità.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente le opere oggetto di sanatoria (gazebi, moduli prefabbricati, celle frigorifere, 1 baracca di cantiere, 1 servizio igienico chimico) sono appoggiate sulla pavimentazione realizzata con masselli autobloccanti, anch’essi appoggiati sul terreno e rientrano nell’edilizia libera.</h:div><h:div>In secondo luogo sostiene che l’art.12.2 delle Norme del Documento di Piano del PGT non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto la variante contemplante il “Parco Busto 2000” era stata annullata in sede giurisdizionale (con sentenza di questo Tar n. 190 del 16 gennaio 2014) e quindi si applicherebbe il PGT vigente dal 18 dicembre 2013, che prevedeva un’area a servizi entro l’Ambito di trasformazione 6 “Busto Nord”.</h:div><h:div>II) Violazione degli artt. 20, DPR 380/2001 e 38, l.r. 12/2005, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per indeterminatezza, oltre che la violazione dei principi d’efficienza e di buona amministrazione.</h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che è stata presentata in data 15.12.2011 la DIA (denuncia di inizio attività edilizia) n.376/11, su richiesta della proprietà, avente per oggetto la recinzione dei succitati mappali e il relativo passo carraio e da parte del ricorrente la SCIA protocollata al n.0002815 del 16.01.2012 che sono divenute definitive.</h:div><h:div>III) Violazione degli artt. 20, DPR 380/2001 e 38, l.r. 12/2005, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per indeterminatezza, genericità e travisamento dei fatti.</h:div><h:div>Il ricorrente contesta la genericità di quanto contenuto nella motivazione del provvedimento comunale, limitatamente alla pratica edilizia n. 376 del 2011 (DIA) e n. 137 del 2012 (permesso di costruire in sanatoria); quanto alla prima, il titolo si sarebbe, infatti, consolidato ex art. 23 DPR 380/2001 e art. 42, l.r. 12/2005; quanto alla seconda (il cui diniego è stato impugnato in un giudizio ancora pendente), essa non riguarderebbe la sola recinzione ma anche la pavimentazione.</h:div><h:div>IV) Violazione di legge (l. 241/90), eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente il Comune non si sarebbe attenuto a quanto indicato nell’ordinanza cautelare n.01514/17 pubblicata il 21.11.2017 relativa al ricorso RG.n.2383/17.</h:div><h:div>La difesa del Comune sostiene che i manufatti, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, non risultano essere manufatti facilmente smontabili, bensì strutture realizzate da supporti metallici ancorati al suolo di circa 160 mq. e quindi non sarebbero precari. Inoltre secondo il PGT attuale le aree ricadono in parte all’interno dell’Ambito di trasformazione 6 “Busto Nord” (area sottoposta a perequazione), in parte un ambito boscato interessato da superficie boscata, at. 43 L.R. 31/08 del PIF e altresì gravata da servitù di infrastruttura lineare energetica aerea (elettrodotto) e in</h:div><h:div>parte a sede stradale. Circa i titoli presentati il Comune insiste che si tratta di titoli commerciali e che le pratiche edilizie presentate fossero carenti di documentazione e riguardavano la sola recinzione.</h:div><h:div>All’udienza del 6 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>2. Il primo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione in data 02/08/2017 ha accertato l’esistenza di: un manufatto (di mt 11,70 x 14,00 mt + tettoia); una baracca da cantiere (dim. mt 6,00 x 2,50 mt); un servizio igienico da cantiere; la pavimentazione interna con massetti autobloccanti a secco completa di cordoli in calcestruzzo – ombrelloni - tavoli e sedie- oggetto precedente di ordinanza emanata 14/09/2012; alcune autovetture in vendita con relativo cartello di offerta. </h:div><h:div>Deve escludersi che tali manufatti rientrino nell’ambito dell’edilizia libera in quanto essi non rientrano nell’elencazione delle opere di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/01 vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>.</h:div><h:div>In particolare non si tratta di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (lettera e-bis) né nelle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, previste dallo strumento urbanistico comunale (lettera e-ter).</h:div><h:div>Infatti la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/08/2023, n.7776) ha chiarito che “<corsivo>In ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un’opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie" (così Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776)”</corsivo>.</h:div><h:div>Nel caso di specie le opere mancano sia della precarietà strutturale, in quanto sono saldamente ancorate al suolo, sia di quella funzionale, in quanto il ricorrente vi svolge un’attività commerciale di vendita di frutta e verdura da lungo tempo e quindi non si tratta di soddisfazione di esigenze temporanee.</h:div><h:div>In secondo luogo è irrilevante stabilire il regime giuridico dei suoli in questione prima della data in cui è stato adottato il provvedimento impugnato in quanto è noto che la sanatoria prevista dall’art. 36 del TU Edilizia presuppone la c.d. doppia conformità dell’intervento edilizio, cioè la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore sia al momento di realizzazione dell’abuso sia al tempo di presentazione della domanda. È quindi sufficiente il fatto che alla data dell’atto le aree ricadono in parte all’interno dell’Ambito di trasformazione 6 “Busto Nord” (area sottoposta a perequazione), in parte un ambito boscato interessato da superficie boscata, art. 43 L.R. 31/08 del PIF e altresì gravata da servitù di infrastruttura lineare energetica aerea (elettrodotto) e in parte a sede stradale soggetta all’applicazione dell’art. 12.2 delle Norme del Documento di Piano del PGT.</h:div><h:div>3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>Dall’esame degli atti depositati dal ricorrente risulta che la DIA del 15.12.2011 riguardava solo la recinzione e risulta non definitiva in quanto è stata richiesta integrazione documentale mai esitata.</h:div><h:div> La SCIA del 16.01.2012 ha natura commerciale e quindi è irrilevante ai fini urbanistici ed edilizi. </h:div><h:div>La domanda di permesso di costruire in sanatoria del 24.10.2012 non risulta essere stata accolta dall’amministrazione.</h:div><h:div>Non esistono quindi titoli edilizi validi che possano legittimare le opere in questione.</h:div><h:div>4. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto il diniego di accertamento di conformità non deve motivare i dinieghi delle precedenti pratiche edilizie presentate ma semplicemente deve indicare le opere oggetto di domanda di accertamento e le ragioni giuridiche e di fatto del diniego.</h:div><h:div>L’art 12.2 del Documento di Piano rimanda all’elaborato A18- schede di trasformazione in cui è previsto che le costruzioni esistenti alla data del PGT, comprese quelle autorizzate prima di tale date e concluse possano essere oggetto di un intervento di manutenzione e risanamento conservativo. La norma non può che riferirsi alle opere legittimamente autorizzate in quanto il PGT non può sanare opere abusive esistenti, per cui deve ritenersi che il diniego sia correttamente motivato. </h:div><h:div>5. Il quarto motivo di impugnazione è infondato in quanto nessuna ordinanza cautelare può imporre all’amministrazione di accertare la conformità edilizia di un’opera né l’edilizia è materia nella quale sono possibili accordi in deroga ex art. 11 L. 241/90 per sanare opere edilizie abusive.  </h:div><h:div>6. In definitiva quindi il ricorso va respinto.</h:div><h:div>7. La durata del giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Luca Nicolo</h:div><h:div>Alberto Di Mario</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>