<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="accesso; esplorativo; documentazione finanziaria, sottratta all'accesso; regioni tutela, da invocare in sede di giudizio civile; resp" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20180103720191016130339624" id="20180103720191016130339624" modello="3" modifica="11/13/2019 2:16:39 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="01037"/><fascicolo anno="2019" n="02403"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180103720191016130339624.xml</file><wordfile>20180103720191016130339624.docm</wordfile><ricorso NRG="201801037">201801037\201801037.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2018\201801037\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>domenico giordano</firma><data>13/11/2019 14:16:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rocco Vampa</firma><data>16/10/2019 19:06:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente</h:div><h:div>Fabrizio Fornataro,	Consigliere</h:div><h:div>Rocco Vampa,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 5, trasmessa a mezzo P.E.C. il 19 marzo 2018, avente ad oggetto: “Istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, pervenuta a quest'Ufficio con protocollo n. 44753 del 28/02/2018. Interessato: -OMISSIS- Controinteressato: -OMISSIS-”, con la quale, per quanto concerne la posizione del Signor -OMISSIS-, è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal Signor -OMISSIS- in data del 23 gennaio 2018;</h:div><h:div>-della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Territoriale di Gorgonzola, trasmessa a mezzo P.E.C. il 19 marzo 2018, avente ad oggetto: “Istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi del la L. 241/1990, pervenuta a quest'Ufficio con protocollo n. 48192 del 27/02/2018. Interessato: -OMISSIS- Controinteressato: -OMISSIS-”, con la quale, per quanto concerne la posizione del Signor -OMISSIS-, è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal Signor -OMISSIS- in data del 23 gennaio 2018;</h:div><h:div>-della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Magenta, trasmessa a mezzo P.E.C. il 19 marzo 2018, avente ad oggetto: “Istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, pervenuta a quest'Ufficio con protocollo n. 44753 del 28/02/2018. Interessato: -OMISSIS- Controinteressato: -OMISSIS-”, con la quale, per quanto concerne la posizione del Signor -OMISSIS-, è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal Signor -OMISSIS- in data del 23 gennaio 2018;</h:div><h:div>-della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Territoriale di Gorgonzola, trasmessa a mezzo P.E.C. il 19 marzo 2018, avente ad oggetto: “Istanza di accesso formale agli att i amministrativi ai sensi del la L. 241/1990, pervenuta a quest 'Ufficio con protocollo n. 48192 del 27/02/2018. Interessato: -OMISSIS- Controinteressato: -OMISSIS-”, con la quale, per quanto concerne la posizione del Signor -OMISSIS-, è stata nuovamente respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal Signor -OMISSIS- in data del 23 gennaio 2018;</h:div><h:div>-della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 6, trasmessa a mezzo P.E.C. il 20 marzo 2018, avente ad oggetto: “Istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, pervenuta a quest'Ufficio con protocollo n. 48192 del 27/02/2018. Interessato: -OMISSIS- Controinteressato: -OMISSIS-”, con la quale, per quanto concerne la posizione della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal Signor -OMISSIS- in data del 23 gennaio 2018;</h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non cognito.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2018, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Milano, via Freguglia, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto del 23 gennaio il sig. -OMISSIS- chiedeva all’Agenzia delle entrate, a’ sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, l’accesso alla  “documentazione fiscale e/o contabile (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fatture, ricevute, certificazioni uniche/CUD e Modelli 730)” proveniente, per quel che quivi viene in rilievo, dagli odierni controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, dalla quale potesse emergere (dal 2009 al 2015, ovvero quanto meno per il 2009) che:</h:div><h:div>- -OMISSIS- “era titolare ovvero amministratore” della -OMISSIS-, ovvero intrattenesse con la stessa un rapporto di collaborazione o dipendenza;</h:div><h:div>- -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano intrattenuto con la medesima -OMISSIS- un rapporto di collaborazione o dipendenza.</h:div><h:div>1.1. Ai medesimi fini di cui sopra (emersione di un rapporto di collaborazione e dipendenza, ovvero di titolarità o amministrazione con la società sopra indicata) il ricorrente instava altresì per l’accesso alla “documentazione fiscale e/o contabile (tra cui, a mero titolo esemplificativo, fatture e/o ricevute, Modelli 770 e certificazioni uniche/CUD”) promanante dalla -OMISSIS-, ovvero di altra documentazione fiscale e contabile attestante il pagamento o la corresponsione di somme da parte di -OMISSIS- a -OMISSIS-, ovvero a strutture ricettizie site in Acri nel periodo di svolgimento delle indagini.</h:div><h:div>1.2. A fondamento e giustificazione della richiesta di ostensione il ricorrente esponeva:</h:div><h:div>- di essere stato licenziato per ragioni disciplinari da -OMISSIS-, con provvedimento impugnato innanzi al Tribunale di Bolzano, sezione lavoro;</h:div><h:div>- di reputare che l’attività investigativa –da cui è poi scaturito il licenziamento-  posta in essere da -OMISSIS- e -OMISSIS- per contro della -OMISSIS- dal 15 al 18 aprile 2013, con il supporto di -OMISSIS-, sarebbe stata realizzata in guisa abusiva ed illegittima;</h:div><h:div>- che, all’uopo, già in data 21 aprile 2015 il ricorrente aveva presentato istanza di accesso alla Prefettura di Milano al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione afferente alle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell’attività investigativa da parte di -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS-, e di -OMISSIS- e -OMISSIS-, dipendenti/collaboratori della stessa società di investigazioni e materiali esecutori dell’attività investigativa svolta nei suoi confronti;</h:div><h:div>- che la Prefettura di Milano aveva accolto solo in parte l’istanza, fornendo la relativa documentazione, e aveva comunicato motivato rigetto per la restante documentazione richiesta;</h:div><h:div>- che il Consiglio dì Stato, con sentenza n. 2979 del 19 giugno 2017, aveva annullato parzialmente la nota della Prefettura di Milano, autorizzando l’accesso agli atti e ai documenti relativi al procedimento di rilascio del titolo abilitativo all’esercizio della attività investigativa –prodromica al provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro- al fine di elaborare compiutamente la propria difesa nel giudizio instaurato innanzi al Giudice del lavoro.</h:div><h:div>1.3. Di qui la esigenza di conoscere anche i documenti fiscali/contabili detenuti dalla Agenzia delle entrate (e relative alle persone fisiche -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e alla società controinteressata) al fine di verificare la eventuale esistenza e la effettiva natura dei rapporti tra tali soggetti intercorrenti.</h:div><h:div>I competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate respingevano l’istanza di accesso per la ragione che:</h:div><h:div>-<corsivo>“la domanda di accesso deve riferirsi a specifici atti che abbiano forma di documento amministrativo (salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono) e non si può ammettere la richiesta diretta ad acquisire documento o dati e informazioni ottenibili soltanto a seguito di una specifica indagine dell’Amministrazione (come fatture e documenti contabili)</corsivo>”;</h:div><h:div> - “<corsivo>il diritto di accesso non va garantito a chiunque, a qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse; non può ammettersi che chiunque possa avere accesso a informazioni altrui, sol perché in possesso dell’Amministrazione, sulla semplice generica allegazione di essere intenzionato a tutelare un proprio interesse</corsivo>”.</h:div><h:div>1.4. Avverso tale diniego insorgeva il sig. -OMISSIS-, a motivi del ricorso essenzialmente deducendo:</h:div><h:div>- violazione artt. 1, 2, 3 e 22 l. 241/90 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonchè eccesso di potere sotto molteplici aspetti sintomatici, attesa la “determinatezza” della istanza di accesso, riferita a documenti che “<corsivo>rientrano sicuramente nell’ampia categoria degli atti amministrativi</corsivo>”;</h:div><h:div>- violazione delle norme e dei principi sopra richiamati, nonché degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., ed eccesso di potere per diversi aspetti,  attesa la esistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti <corsivo>de quibus</corsivo>, al fine di appurare la “<corsivo>regolarità e legittimità delle attività investigative effettuate nei suoi confronti e dell’effettivo possesso di tutti requisiti, oggettivi e soggettivi, da parte dei soggetti coinvolti nella suddetta vicenda, compresi i controinteressati</corsivo>”.</h:div><h:div>1.5. Si costituiva la intimata Agenzia, concludendo per la integrale reiezione della domanda e, al fine, nella udienza camerale del 25 settembre 2019, la causa veniva introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato, atteso che:</h:div><h:div>- corrette si appalesano le ragioni addotte dalla Amministrazione a sostegno dei dinieghi; </h:div><h:div>- in ogni caso non è dato rinvenire la esistenza del diritto di accesso in capo al ricorrente. </h:div><h:div>2.1. All’uopo va, <corsivo>in limine</corsivo>, disvelata la evanescenza della eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente con la memoria di replica (pagg. 5-7), per avere la Amministrazione soltanto in giudizio rimarcato la esistenza di esigenze di riservatezza dei controinteressati, con una non consentita integrazione postuma della motivazione.</h:div><h:div>2.1.1. E, invero, il giudizio che ci occupa ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del “<corsivo>diritto di accesso</corsivo>”, più che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità dell’atto amministrativo.</h:div><h:div>E’ questa spettanza che, nella specie, non è dato ravvisare, emergendo dalle osservazioni in appresso la correttezza sia delle ragioni fondanti il diniego sia delle considerazioni ulteriormente sviluppate in questa sede dalla difesa erariale.</h:div><h:div>2.2. Va, <corsivo>in primis</corsivo>, rimarcata la <corsivo>genericità</corsivo> ed <corsivo>indeterminatezza</corsivo> della istanza di accesso, formulata in guisa <corsivo>esplorativa</corsivo>.</h:div><h:div>2.2.1. Costituisce dato inveterato del diritto vivente, invero, quello in forza del quale la istanza di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero formulata in guisa tale da costringere l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati. </h:div><h:div>2.2.2. Ora, la domanda avanzata dal ricorrente assume carattere:</h:div><h:div>- tendenzialmente “<corsivo>omnicomprensivo</corsivo>”, comechè tendente all’ottenimento di una ingente mole di atti e documenti relativi alla situazione ed all’attività economica, finanziaria e patrimoniale di tre persone fisiche e di una persona giuridica, per di più estesa ad uno <corsivo>spatium temporis</corsivo> di sette annualità;</h:div><h:div>- <corsivo>generico</corsivo>, anche per quanto attiene alla tipologia degli atti richiesti, relativi a tutta la “<corsivo>documentazione fiscale e/o contabile</corsivo>”, ivi compresi –ma a mero titolo esemplificativo, come si premura di rammentare il ricorrente- fatture, ricevute, modelli 730 e 770, certificazioni uniche/CUD.</h:div><h:div> - <corsivo>esplorativo</corsivo>, inscrivendosi in una sostanziale “indagine” che il ricorrente intenderebbe condurre al fine di acclarare la natura e la latitudine dei rapporti intercorrenti tra le persone fisiche e la società di investigazioni; trattasi, indi, di una domanda di accesso effettuata dal ricorrente fondamentalmente “al buio”, al fine dichiarato di <corsivo>eventualmente</corsivo> reperire dalla messe dei documenti richiesti, taluni atti <corsivo>potenzialmente</corsivo> idonei al soddisfacimento dei fini “investigativi” (e perciò <corsivo>esplorativi</corsivo>) perseguiti da esso ricorrente.</h:div><h:div>2.2.3. Siccome già accennato, la domanda di accesso:</h:div><h:div>- non può costringere l'Amministrazione ad attività <corsivo>eccessivamente onerose</corsivo> di ricerca ed elaborazione dati;</h:div><h:div>- non può essere generica, <corsivo>eccessivamente estesa</corsivo> o riferita ad atti non specificamente individuati. </h:div><h:div>2.2.4. E’ ben vero che in linea di principio non si può pretendere che l'istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso; tuttavia, deve rilevarsi che l'Amministrazione, in detta sede, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non anche a compiere attività di ricerca e di elaborazione degli stessi, atteso che richieste generiche sottoporrebbero l'Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati (TAR Lazio, II, 10 gennaio 2018, n. 236).</h:div><h:div>2.2.5. Nella fattispecie <corsivo>de qua agitur</corsivo>, invero, è la stessa “<corsivo>moltitudine</corsivo>” dei documenti, richiesti in via affatto generica (afferendo a tutta la, non meglio precisata, “<corsivo>documentazione contabile e fiscale</corsivo>”), a non consentire di rinvenire, con un sufficiente grado di concretezza:</h:div><h:div>- il <corsivo>nesso di collegamento</corsivo> tra essi documenti e la personale sfera giuridica del ricorrente;</h:div><h:div>- l’<corsivo>interesse personale ed attuale </corsivo>alla conoscenza di detta indeterminata messe di documenti, al fine di tutelare una situazione giuridica altra;</h:div><h:div>- in definitiva, una effettiva <corsivo>posizione legittimante</corsivo> l’accesso.</h:div><h:div>2.3. La domanda di accesso è, in ogni caso, insuscettibile di accoglimento anche sulla scorta di un <corsivo>ulteriore, autonomo,</corsivo> ordine di ragioni.</h:div><h:div>2.3.1. Siccome rammentato in punto di fatto, la istanza di accesso veniva formulata dalla parte ricorrente, con riferimento:</h:div><h:div>- alla pendenza di un giudizio di impugnazione del licenziamento per ragioni disciplinari, scaturigine di una attività investigativa che vedrebbe coinvolti gli attuali controinteressati;</h:div><h:div>- alla parzialità delle informazioni acquisite dalla Prefettura di Milano, relativamente al titolo abilitativo all’esercizio della attività di investigazione da parte dei soggetti “interessati”;</h:div><h:div>- al collegamento tra i documenti richiesti (afferenti ai rapporti tra le persone fisiche e la società di investigazioni, al fine di eventualmente disvelare la illegittimità delle indagini compiute nei suoi confronti) ed il proprio diritto di difesa nel giudizio avverso il licenziamento.</h:div><h:div>2.3.2. Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza degli atti che fonderebbe, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, la legittimazione del sig. -OMISSIS-, dapprima in sede procedimentale e, di poi, nella presente sede giurisdizionale.</h:div><h:div>La istanza veniva, invero, espressamente motivata con la necessità di verificare se effettivamente le persone fisiche che avevano materialmente eseguito l’attività investigativa nei confronti del ricorrente, fossero a vario titolo legate da un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il soggetto titolare della licenza investigativa. </h:div><h:div>2.3.3. Ora, la posizione “conoscitiva” azionata dal ricorrente è funzionale alla tutela di <corsivo>altra</corsivo>, diversa, situazione giuridica, oggetto di scrutinio avanti il Giudice civile. </h:div><h:div>Del resto si è autorevolmente affermata la natura <corsivo>strumentale</corsivo> del “<corsivo>diritto di accesso</corsivo>” (CdS, a.p., n. 6/2006), in quanto situazione giuridica che:</h:div><h:div>- <corsivo>ex se</corsivo> non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di <corsivo>utilità finali</corsivo>;</h:div><h:div>- è <corsivo>strumentale</corsivo>, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione <corsivo>ancillare</corsivo>.</h:div><h:div>La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale- ad altra “<corsivo>situazione giuridicamente tutelata</corsivo>” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “<corsivo>interessati</corsivo>” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni <corsivo>stricto sensu</corsivo> sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo. </h:div><h:div>In tal guisa la stessa nozione di <corsivo>legittimazione</corsivo> all’accesso –siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, che richiede la titolarità di un interesse “<corsivo>diretto, concreto e attuale</corsivo>”- vale:</h:div><h:div>- a rivelare la ontologica natura strumentale del “<corsivo>diritto di accesso</corsivo>” rispetto ad <corsivo>altra</corsivo>, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “<corsivo>diritto all’informazione</corsivo>”);</h:div><h:div>- a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’<corsivo>agere</corsivo> amministrativo.</h:div><h:div>Di qui –stante la carenza di specificità della istanza di accesso- la ragione di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso in esame, già sopra rilevata.</h:div><h:div>2.3.4. Né tali conclusioni mutano per effetto della nuova disciplina in tema di accesso civico, in cui la posizione sostanziale tutelata è comunque <corsivo>altra</corsivo> rispetto al mero interesse o diritto alla informazione o trasparenza, concretandosi nello <corsivo>status</corsivo> di cittadino e nel correlato interesse, di “<corsivo>valenza metaindividuale</corsivo>” al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico (CdS, 3461/17; TAR Lazio, I, 2628/18): e ciò, naturalmente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti <corsivo>ex</corsivo> art. 5-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. 33/13, con il richiamo ivi effettuato all’art. 24 l. 241/90. </h:div><h:div>2.4. Nella fattispecie, tuttavia, l’interesse ostensivo azionato dal ricorrente, a fini difensivi, <corsivo>fronteggia</corsivo> quello alla riservatezza di cui sono titolari i controinteressati, cui i dati patrimoniali e finanziari si riferiscono.</h:div><h:div>2.4.1. La regola generale è quella dell’accesso agli atti, “<corsivo>principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza</corsivo>” (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “<corsivo>di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione</corsivo>” (art. 29, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, l. 241/90).</h:div><h:div>2.4.2. E, tuttavia, tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “<corsivo>Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6</corsivo>” (art. 22, comma 3, l. 241/90).</h:div><h:div>L’art. 24 l. 241/90, rubricato “<corsivo>esclusione dal diritto d’accesso</corsivo>” espressamente individua talune ipotesi <corsivo>eccettuative</corsivo> alla applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste <corsivo>ex lege</corsivo>, documenti prodromici ad atti normativi, di panificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).</h:div><h:div>In particolare, l’art. 24, comma 6, l. 241/90 fonda la <corsivo>potestas</corsivo> regolamentare di individuazione dei casi di sottrazione all’accesso “<corsivo>quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (…) con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono</corsivo>”. All’uopo, e per quel che qui interessa, rilevano altresì le norme di cui al DM 29 ottobre 1996, n. 603 (fatte salve dall’art. 10, comma 1, DPR 184/06), che, in attuazione del citato art. 24, comma 6, riconduce nell’alveo dei documenti sottratti all’accesso per ragioni di riservatezza, la “<corsivo>documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche</corsivo>
				<corsivo>giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa</corsivo>” (art. 5, comma 1, lett. a)).</h:div><h:div>2.4.3. Ora, la esigenza di tutela della riservatezza di persone fisiche, enti, gruppi o associazioni vale:</h:div><h:div>- ad individuare una ipotesi di deroga alla generale disciplina in tema di accesso; </h:div><h:div>- a determinare la preminenza dell’interesse alla <corsivo>segretezza</corsivo> di talune informazioni <corsivo>sensibili</corsivo>, quale presidio volto a preservare la sfera privata e personale da indebite ingerenze di terzi, rispetto alle esigenze conoscitive veicolate pel tramite della domanda di accesso agli atti. </h:div><h:div>Un tale <corsivo>giudizio di valore</corsivo> è formulato direttamente dalle norme (art. 24, comma 6, l.241/90; DM 603/96) non dissimilmente da quanto accade, ad esempio, nei casi di segreto funzionali a garantire l’esercizio dell’azione di vigilanza delle Autorità di regolazione e controllo (si pensi alle disposizioni di cui al d.lgs. 58/98 e al d.lgs. 385/93 che tutelano con il segreto le funzioni demandate alla Consob e alla Banca d’Italia; cfr., art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/90).</h:div><h:div>2.4.4. E, tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale: il <corsivo>diritto di difesa</corsivo>.</h:div><h:div>L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “<corsivo>deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</corsivo>” (in senso analogo: art. 5, comma 1, DM 603/96).</h:div><h:div>Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. </h:div><h:div>Di talchè, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), <corsivo>l’interesse alla riservatezza</corsivo> ovvero alla protezione dei dati personali, ovvero gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, ivi compreso quello individuato dall’art. 5 del DM 603/96 (o, ancora, quello sopra citato a titolo esemplificativo, e relativo alla segretezza della azione delle Autorità indipendenti) <corsivo>recede</corsivo>, determinando la <corsivo>riespansione</corsivo> della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.</h:div><h:div>2.4.5. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui –“ordinariamente”- la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l’equo contemperamento tra: <corsivo>i)</corsivo> le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE), <corsivo>ii)</corsivo> la protezione dei dati personali e <corsivo>iii)</corsivo> il diritto di difesa. </h:div><h:div>All’uopo valga il richiamare, oltre agli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della <corsivo>privacy</corsivo>), anche le previsioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (“<corsivo>regolamento generale sulla protezione dei dati</corsivo>”) da ultimo entrato in vigore, per cui “<corsivo>I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento</corsivo>” (art. 86 e considerando 154), nel mentre la necessità di garantire “<corsivo>l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria</corsivo>” può giustificare il trattamento di dati personali anche in presenza di limitazioni o opposizioni dell’interessato (artt. 18, comma 2 e 21, comma 1). </h:div><h:div>2.5. Orbene, nella fattispecie non è revocabile in dubbio –pur nel silenzio all’uopo serbato dalla Agenzia delle entrate in sede amministrativa- che i documenti in rilievo, acquisiti da essa Agenzia delle Entrate nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo in materia finanziaria e tributaria, sono sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza della congerie di soggetti cui afferiscono ovvero, e in ogni caso, in forza di espresse e speciali previsioni normative. </h:div><h:div>2.5.1. Una deroga a tale regola potrebbe giustificarsi solo in presenza della stretta <corsivo>necessità</corsivo>, ovvero <corsivo>indispensabilità</corsivo>, per il ricorrente di acquisire detti atti per difendersi nel giudizio di impugnazione del licenziamento. </h:div><h:div>E’ tale rapporto di stretta <corsivo>necessarietà</corsivo> e/o <corsivo>indispensabilità </corsivo>tra l’interesse conoscitivo e il diritto di difesa a mancare nel caso di specie. </h:div><h:div>2.5.2. Le esigenze difensive del ricorrente, invero, sono adeguatamente tutelate nell’ambito della lite civile, ove:</h:div><h:div>- per il principio di cd. “vicinanza della prova”, sarà il datore di lavoro (o la agenzia investigativa) a dover comprovare la legittimità delle indagini che hanno, al fine, condotto al licenziamento; </h:div><h:div>- in ogni caso, eventuali esigenze di acquisizione documentale potranno <corsivo>in quella sede giurisdizionale</corsivo> essere soddisfatte mercè gli specifici strumenti processuali “<corsivo>ad exhibendum</corsivo>” all’uopo contemplati dall’ordinamento (artt. 118, 210, 213 c.p.c.). </h:div><h:div>2.6. Dalla acclarata possibilità di esplicare pienamente, anche attraverso la esigenza conoscitiva dei documenti <corsivo>de quibus</corsivo>, le guarentigie difensive pel tramite di istituti di matrice istruttoria e probatoria normati dal codice di rito, discende:</h:div><h:div>- la inesistenza della ipotesi <corsivo>residuale</corsivo> contemplata all’art. 24, comma 7, l. 241/90, <corsivo>id est</corsivo> la inesistenza dei requisiti della necessità ed indispensabilità dell’accesso, intesi quale impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati documenti <corsivo>aliunde</corsivo>, mercè gli ordinari strumenti, sostanziali e processuali, approntati dall’ordinamento;</h:div><h:div>- la inesistenza, dunque, della condizione che <corsivo>ex lege</corsivo> è necessaria per deflettere dal regime della segretezza, <corsivo>melior</corsivo> della sottrazione all’accesso, tratteggiata dall’art. 24, comma 1, lett. a) e comma 6, l. 241/90, e dalle norme secondarie;</h:div><h:div>- la applicazione del regime <corsivo>ordinario</corsivo> –non derogato, cioè, da indefettibili e necessarie ragioni di difesa- di esclusione del diritto di accesso.</h:div><h:div>2.7. Nella fattispecie, indi, la puntuale “conformazione” del diritto di difesa ad opera delle norme processuali vale ad <corsivo>escludere</corsivo> il requisito della <corsivo>necessità</corsivo>, <corsivo>indispensabilità</corsivo>, ovvero della “<corsivo>non acquisibilità aliunde</corsivo>”, che solo avrebbe consentito la conoscenza di atti, per altro verso e in linea di principio, soggetto ad un regime di riservatezza.</h:div><h:div>Nell’ottica di un equo contemperamento dei contrapposti interessi, in questo caso la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali è assicurata senza in alcun modo ledere le prerogative difensive del richiedente l’accesso, comechè perseguibili, con eguale efficacia e pienezza pel tramite delle regole del rito civile (CdS, VI, 117/11).</h:div><h:div>E ciò tenuto altresì conto che altra specifica documentazione –direttamente afferente al procedimento autorizzatorio all’esercizio della attività investigativa condotto dalla Autorità di pubblica sicurezza nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine espletata nei confronti di parte ricorrente- è ben stata ottenuta dal ricorrente. </h:div><h:div>2.8. Le considerazioni suesposte finiscono, altresì, per lumeggiare la assenza di un “<corsivo>interesse diretto, concreto e attuale</corsivo>” (alla visione) corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento (<corsivo>rectius</corsivo>, alla pletora di documenti invocati). Di qui la prospettazione, anche sotto tale aspetto, financo di una <corsivo>carenza di legittimazione</corsivo> all’accesso, per la assenza di un effettivo e concreto nesso di strumentalità (nei sensi suesposti) rispetto ad una situazione sottostante <corsivo>altra</corsivo>: e ciò in quanto trattasi di situazione la cui tutela, anche in termini di ostensione di atti e documenti, è disciplinata da <corsivo>altre</corsivo>, peculiari e puntuali, regole.</h:div><h:div>2.9. Sotto altro profilo, va nondimeno rimarcato che il diritto di difesa invocato nella fattispecie deve esplicarsi secondo le regole del processo civile, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti, anche nella fase di istruzione e di acquisizione dei documenti (artt. 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 47 Carta UE; art. 101 c.p.c.).</h:div><h:div>E’ evidente che le esigenze di tutela giurisdizionale devono essere soddisfatte secondo le norme del <corsivo>giusto processo</corsivo>, tenendo in debita considerazione la posizione della controparte; esse non possono in alcun modo costituire il “grimaldello” per la elusione di principi fondamentali dell’ordinamento, nazionale sovranazionale, quale quello del contraddittorio, consentendo di acquisire in sede amministrativa, <corsivo>ab externo</corsivo> ed in dispregio delle regole processuali, documenti idonei ad influire sul (o a refluire nel) giudizio.</h:div><h:div>Il diritto di difesa di una parte termina ove ha inizio quello della controparte: al Giudice della lite privata spetta governare il contraddittorio e assicurare la parità delle armi tra i contendenti.</h:div><h:div>Come efficacemente osservato dal Supremo Consesso “<corsivo>proprio per questo, le norme processualcivilistiche sottopongono alla valutazione del giudice la esibizione di documenti ordinata al terzo (artt. 211, 492-bis cpc). Ciò perché l’acquisizione di prove documentali non può che avvenire nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice ‘deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo’, se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 cpc)</corsivo>” (CdS, IV, 13 luglio 2017, n. 3461). </h:div><h:div>2.10. Nella fattispecie che ci occupa, consentire l’accesso implicherebbe l’acquisizione da parte del ricorrente, <corsivo>id est</corsivo> di una delle parti del processo civile in corso di svolgimento e al di fuori delle regole che quel processo governano, di documenti <corsivo>segreti </corsivo>per la generalità dei consociati, che potrebbero anche essere, in tutto in parte, non prodotti in giudizio ovvero, in ogni caso, utilizzati ad altri fini.</h:div><h:div>E’ evidente, comunque, che in ambedue le ipotesi (segreto <corsivo>ratione officii</corsivo>, segretezza per ragioni di protezione dei dati personali di terzi) la regola generale della non ostensibilità (art. 24, commi 1 e 6, l. 241/90) può essere derogata solo ove ciò sia <corsivo>indispensabile</corsivo> per difendersi. Allorquando, di contro, il diritto di difesa sia compiutamente normato dalle disposizioni del codice di rito e involga la posizione di altri soggetti –che devono essere messi nelle condizioni di “dire e contraddire” su un piede di parità nel rispetto del contraddittorio: art. 111 Cost. e 6 CEDU- non sussistono valide ragioni di deroga, ciò che determina la <corsivo>riespansione</corsivo>, <corsivo>recte</corsivo> il mancato “<corsivo>affievolimento</corsivo>”, della regola generale che impone la sottrazione di detti atti all’accesso, in ossequio al diritto alla riservatezza.</h:div><h:div>3. Dalle considerazioni tutte innanzi esposte discende:</h:div><h:div>- la legittimità del gravato diniego e, dunque, la inammissibilità ovvero, comunque, la infondatezza della domanda di accesso, comechè affatto generica e formulata in guisa esplorativa, nonché deprivata del suo indefettibile sostrato legittimante costituito dall’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso (art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90);</h:div><h:div>- in ogni caso, la inesistenza del diritto di accesso e, dunque, la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>4. Infine:</h:div><h:div>- non si rinvengono ragioni per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza;</h:div><h:div>- deve pronunziarsi la reiezione del reclamo - con relativa istanza di liquidazione del compenso al difensore - proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.lgs. n. 115/2002, avverso il diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, adottato dalla competente Commissione con decreto dell’8 maggio 2018, stante la perfetta aderenza della <corsivo>odierna</corsivo> decisione rispetto alla delibazione di manifesta infondatezza della pretesa <corsivo>in allora</corsivo> effettuata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;</h:div><h:div>- respinge il reclamo avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio dell’8 maggio 2018; </h:div><h:div>- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori come per legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche individuate nel corpo della sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Altieri Domenica</h:div><h:div>Rocco Vampa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>