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   <Provvedimento>
      <meta id="20180025820180813115405843" descrizione="" gruppo="20180025820180813115405843" modifica="8/24/2018 3:09:08 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00258"/>
            <fascicolo anno="2018" n="02023"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2018\201800258\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Angelo De Zotti</firma>
            <data>24/08/2018 15:09:08</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Rocco Vampa</firma>
            <data>21/08/2018 19:13:25</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>27/08/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>















1                                                                                                                                                                                                <nuova>1</nuova>
            <ereditata>1</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Angelo De Zotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Oscar Marongiu,	Referendario</h:div>
            <h:div>Rocco Vampa,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento di diniego all'accesso ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/90, comunicato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in data 19.12.2017 a mezzo posta elettronica certificata, confermativo del diniego espresso con provvedimento del 13.9.2017; </h:div>
            <h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compreso il precedente provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, comunicato a mezzo pec in data 13.09.2017;</h:div>
            <h:div><corsivo>nonché per accertare il diritto e/o interesse legittimo di accedere </corsivo></h:div>
            <h:div>agli atti ed ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione in relazione ai rapporti e alle operazioni di natura economica e finanziaria riferibili al signor -OMISSIS-, anche in qualità di delegante o delegato elencati nell'istanza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 12.09.2017 e precisamente: </h:div>
            <h:div>- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il signor -OMISSIS- intrattiene rapporti finanziari;</h:div>
            <h:div>- tutti i documenti contenuti nell'Anagrafe dei conti correnti; </h:div>
            <h:div>- tutte le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria -Sezione Archivio dei rapporti con operatori finanziari - relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti attivi;</h:div>
            <h:div>- tutte le comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe tributaria – Sezione Archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere riconducibili al sig. -OMISSIS-, anche in qualità di delegante o di delegato.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 258 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Vaglio, Gian Luca Grossi, Sharmine Carluccio e Francesca Guffanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Guffanti in Milano, alla piazza Umanitaria 2; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Milano, alla via Freguglia, 1; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con atto del 12 settembre 2017 la dott.ssa -OMISSIS- chiedeva all’Agenzia delle Entrate, a’ sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, l’accesso a tutta la “<corsivo>documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale</corsivo>” del proprio coniuge dott. -OMISSIS-, <corsivo>id est oltre agli atti tutti in epigrafe individuati</corsivo> –contenuti nell’Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti finanziari -  anche le dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni Iva, Irap, modello - 770 dell’ultimo triennio, le certificazioni sostituti  d’imposta per la corresponsioni di redditi sempre per gli anni 2015-2017, “<corsivo>tutta la contrattualistica relativa a proprietà immobiliari</corsivo>”, nonché l’“<corsivo>elenco degli atti del registro relativi all’ultimo decennio</corsivo>”.  </h:div>
         <h:div>1.1. La richiesta di ostensione, si fondava sulle circostanze in appresso:</h:div>
         <h:div>- pendenza avanti al Tribunale di Lecco di un procedimento per separazione giudiziale intentato dal coniuge, dott. -OMISSIS-;</h:div>
         <h:div>- necessaria incidenza dei “<corsivo>redditi</corsivo>” e degli “<corsivo>altri rapporti patrimoniali facenti capo ai coniugi</corsivo>” sulla “<corsivo>quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento che il coniuge dovrà corrispondere in caso di separazione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Di qui la necessità di accedere alla documentazione richiesta, siccome “<corsivo>fondamentale per assicurare la tutela delle ragioni della Dr.ssa -OMISSIS- e delle figlie minori nel corso dell’indicato procedimento di separazione (…) pendente dinanzi al Tribunale di Lecco e recante R.G. 2882/2016</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>1.2. Con provvedimento trasmesso a mezzo pec in data 13 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, denegava l’accesso agli atti oggetto del presente giudizio –relativo ai dati e alle informazioni contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari- reputando prevalente il “<corsivo>diritto alla riservatezza del terzo</corsivo>”, in assenza di un provvedimento giudiziale “<corsivo>che abbia accertato la prevalenza del diritto di accesso</corsivo>” e cioè in assenza, nella fattispecie, della autorizzazione che il Giudice del procedimento di separazione può concedere ai sensi degli artt. 492-<corsivo>bis</corsivo> c.p.c. e 155-<corsivo>sexies</corsivo> disp. att. c.p.c.. Nel provvedimento di diniego espressamente si significava, altresì, che la richiesta ostensiva riguardante tutti gli altri documenti (copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale contenuti nell’Anagrafe tributaria) sarebbe stata esaminata dalla direzione provinciale di Lecco di essa Agenzia. </h:div>
         <h:div>1.3. La ricorrente, con atto del 12 ottobre 2017, chiedeva il riesame di tale diniego <corsivo>ex</corsivo> art. 25, comma 4, l. 241/90; l’istanza veniva favorevolmente valutata dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 l. 241/90, che, per l’effetto, “<corsivo>invitava l’amministrazione a riesaminare la questione</corsivo>” (decisione n. 87 del 15 novembre 2017).</h:div>
         <h:div>1.4. La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, riesaminata la fattispecie, emanava in data 19 dicembre 2017 “<corsivo>provvedimento confermativo motivato</corsivo>” dell’originario diniego oggetto del presente giudizio, reputando che i documenti oggetto della richiesta –proprio in quanto funzionali alla esibizione e alla utilizzazione nel giudizio di separazione- dovessero colà trovare ingresso nelle forme e nei modi contemplati dal codice di procedura civile, nel rispetto del diritto di difesa di ambedue le parti e del contraddittorio: venivano, all’uopo, espressamente richiamate le statuizioni del Consiglio di Stato rese in fattispecie analoga (decisione n. 3461/17).</h:div>
         <h:div>1.5. Frattanto, anche la direzione provinciale di Lecco dell’Agenzia delle entrate –acquisite le deduzioni in opposizione del controinteressato, dott. -OMISSIS-- provvedeva a rigettare l’istanza di accesso della ricorrente, reputando la necessità di un apposito ordine da parte del Giudice del processo nel quale quei documenti si intendeva produrre (diniego del 16 ottobre 2017). Anche quest’atto veniva sottoposto all’attenzione della Commissione per l’accesso <corsivo>ex</corsivo> art. 27 l. 241/90, che accoglieva il ricorso e invitava l’Agenzia al “<corsivo>riesame</corsivo>” della fattispecie (decisione n. 103 del 19.12.2017). Con atto del 30 gennaio 2018 anche la direzione provinciale di Lecco confermava l’originario diniego, reputando la assenza del requisito della “<corsivo>necessità</corsivo>” e della “<corsivo>stretta indispensabilità</corsivo>” degli atti richiesti rispetto al diritto di difesa della ricorrente, tutela erogabile nella sua pienezza dal Giudice del procedimento di separazione, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della “controparte” processuale. </h:div>
         <h:div>1.6. Avverso il provvedimento del 19 dicembre 2017 della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate insorgeva la dott.ssa -OMISSIS-, a motivi del ricorso espressamente deducendo:</h:div>
         <h:div>I Violazione e falsa rappresentazione dei presupposti degli artt. 22, 24 e 25 della legge 241 del 1990, anche in rapporto con le disposizioni di cui agli artt. 155-<corsivo>sexies</corsivo> disp. att. c.p.c. e 492-<corsivo>bis</corsivo> c.p.c - eccesso di potere, travisamento e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. in relazione al diritto di difesa della signora -OMISSIS- e delle di lei figlie – ingiustizia manifesta; secondo la ricorrente, invero, il diritto di accesso, anche in funzione <corsivo>difensiva</corsivo>, avrebbe una valenza autonoma e prevarrebbe su ogni altra esigenza, a prescindere dalle prerogative esercitabili nel giudizio civile;</h:div>
         <h:div>II Omessa motivazione e contraddittorietà del provvedimento impugnato; il richiamo operato dall’Agenzia alla possibilità di accedere alla documentazione mercè l’utilizzo degli strumenti processualcivilistici, in forza della autorizzazione del Giudice <corsivo>ex</corsivo> 492-<corsivo>bis</corsivo> c.p.c. (che potrebbe non essere concessa) non vale ad escludere il diritto all’accesso, a prescindere dal giudizio, anche per facilitare transazioni e conciliazioni extragiudiziali e il “<corsivo>ricorso alla procedura di negoziazione assistita</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>III Violazione di legge ed eccesso di potere - travisamento del diritto di difesa ed alla riservatezza del controinteressato – disparità di trattamento e violazione artt. 3 e 97 Cost., atteso che, assegnando preminenza ai peculiari poteri istruttori attribuiti al Giudice civile “<corsivo>in ambito familiare</corsivo>”, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con il diritto di accesso “<corsivo>in ambito ospedaliero, ambientale o in altre  ipotesi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Si è costituita l’Agenzia delle Entrate.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza istruttoria del 23 aprile 2018 questo TAR - rilevato che la domanda di accesso era funzionale alla acquisizione di documenti da produrre nel giudizio civile di separazione e che in quel giudizio la ricorrente aveva già formulato apposita istanza <corsivo>ex</corsivo> artt. 492-<corsivo>bis</corsivo> c.p.c. e 115-<corsivo>sexies</corsivo> disp. att. c.p.c., oltre che ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., al fine di ottenere gli atti <corsivo>de quibus</corsivo>- rinviava la discussione della causa alla udienza dell’11 luglio 2018, ponendo a carico della ricorrente l’onere di versare in atti le determinazioni istruttorie del Tribunale ordinario, puntualizzando l’eventuale interesse ostensivo che dovesse perdurare e/o residuare anche dopo le decisioni del Giudice della lite civile. </h:div>
         <h:div>Depositati i verbali delle udienze svoltesi nel procedimento di separazione, la causa veniva discussa nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2018 e quindi introitata per la decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>2. Va, in via liminare, esaminata la ritualità della notifica del ricorso nei confronti del controinteressato dott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio, <corsivo>quaestio</corsivo> sollevata d’ufficio già nel corso dell’udienza del 18 aprile 2018 e oggetto di discussione nella odierna udienza camerale.</h:div>
         <h:div>2.1. E, invero, il ricorso esperito dalla dott.ssa -OMISSIS-, passato per le notificazioni a mezzo del servizio postale in data 17 gennaio 2018 è stato:</h:div>
         <h:div>- indirizzato al sig. -OMISSIS- in -OMISSIS-, indicato come luogo di residenza dell’interessato, nonché luogo ove vive e risiede la ricorrente in quanto “<corsivo>abitazione familiare</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- consegnato in quel luogo nelle mani della stessa dott.ssa -OMISSIS-, quale “<corsivo>familiare convivente</corsivo>” del destinatario.</h:div>
         <h:div>La peculiarità di una tale situazione, in cui vengono a <corsivo>coincidere la persona del notificante con quella del notificatario</corsivo>, impone una riflessione circa la ritualità della notificazione e, indi, circa la ammissibilità del ricorso <corsivo>ex</corsivo> artt. 116, comma 1, c.p.a..</h:div>
         <h:div>2.2. Il luogo di consegna del ricorso appare essere effettivamente il luogo in cui, quanto meno al momento della notifica, il dott. -OMISSIS- aveva la propria residenza, atteso che:</h:div>
         <h:div>- nel corso del procedimento amministrativo azionato dalla ricorrente per l’accesso agli atti, l’Agenzia delle Entrate (direzione provinciale di Lecco) <corsivo>contattava con successo</corsivo> il dott. -OMISSIS-, ai fini dell’art. 3 DPR 184/06, giustappunto mediante missiva indirizzata in -OMISSIS-; lo stesso -OMISSIS-, riscontrando la missiva dell’Agenzia delle Entrate, nell’atto di opposizione alla istanza di accesso <corsivo>indicava in quel luogo la propria residenza</corsivo> (cfr., doc. 8, fascicolo di parte della ricorrente);</h:div>
         <h:div>- nel procedimento di separazione il dott. -OMISSIS- dichiarava di essere residente in -OMISSIS- (doc. 1, fascicolo ricorrente);</h:div>
         <h:div>- d’altra parte, anche nel coevo giudizio pendente avanti questo TAR (R.G. n. -OMISSIS-) e avente ad oggetto l’ulteriore provvedimento di diniego di accesso agli atti della direzione provinciale di Lecco dell’Agenzia resistente (comunicato in data 30 gennaio 2018), il ricorso è stato notificato al dott. -OMISSIS- nell’indirizzo di -OMISSIS-; in quel caso la notifica, stante la temporanea assenza destinatario e la mancanza delle altre persone abilitate, si è perfezionata a’ sensi dell’art. 8, comma 4, l. 20 novembre 1982, n. 890, con l’avviso a mezzo raccomandata del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale, ed il ritiro dell’atto ivi effettuato dall’interessato, che si è poi <corsivo>regolarmente costituito in giudizio</corsivo>;</h:div>
         <h:div>- lo stesso luogo di residenza è, poi, invariabilmente indicato negli atti difensivi prodotti dal dott. -OMISSIS- in tale, coevo, giudizio (R.G. n. -OMISSIS-) e financo nell’ultima “<corsivo>memoria di replica</corsivo>” del 29 giugno 2018.</h:div>
         <h:div>2.3. Ora, viene quivi in rilievo la disciplina processualcivilistica in tema di notificazione, stante la <corsivo>relatio</corsivo> espressamente contemplata all’art. 39, comma 2, c.p.a., per cui “<corsivo>le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L’art. 7 l. 890/82 testualmente dispone (riproducendo, con qualche modifica, il testo del r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, precedente art. 7), per quel che qui interessa, che “<corsivo>se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Ciò che rileva per il ricevente, dunque, è la <corsivo>qualitas</corsivo> di “<corsivo>persona di famiglia</corsivo>” convivente anche temporaneamente con il destinatario, siccome dichiarata da esso ricevente.</h:div>
         <h:div>E, d’altra parte, costituisce dato ricevuto quello relativo:</h:div>
         <h:div>-  alla presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario, per il solo fatto che detto familiare si sia <corsivo>trovato nella casa ed abbia preso in consegna</corsivo> l'atto (CdS, IV, 27 ottobre 2011, n. 5747; Cass. 22607/09; Id., 1843/98; Id., 7544/97; Id., 615/95), presunzione certamente superabile da eventuale prova contraria fornita dall'interessato (avente ad oggetto la carenza di alcuna, pur temporanea, convivenza: CdS, IV, 27 marzo 2018, n. 1908);</h:div>
         <h:div>- al fatto che su tale presunzione (di temporanea convivenza) il legislatore ha fondato l'ulteriore presunzione, <corsivo>id est</corsivo> quella di <corsivo>consegna immediata</corsivo> dell'atto al suo destinatario da parte del ridetto familiare.</h:div>
         <h:div>2.4. D’altra parte (solo da ultimo, Cass. II, 5 giugno 2018, n. 14361) la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze hanno valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del Giudice di merito (Cass. 24852/06).</h:div>
         <h:div>2.5. In un caso analogo a quello che ci occupa si è, pertanto, statuito che la notifica, quando effettuata a mezzo del servizio postale, va considerata rituale, ai sensi dell'art. 7 l. 890/82, ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie, <corsivo>al coniuge separato, da anni residente altrove</corsivo>, posto che il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio), qualora risulti la presenza consuetudinaria e non occasionale della stessa presso l'abitazione del destinatario, accertata dal Giudice di merito (Cass., I, 25 luglio 2013, n. 18085).</h:div>
         <h:div>2.6. <corsivo>A fortiori</corsivo> tali principi non possono non venire in rilievo nel caso in esame, ove di separazione tra i coniugi non è ancora a parlarsi e ove è indubbia la <corsivo>presenza stabile</corsivo> della dott.ssa -OMISSIS-, moglie del notificatario, <corsivo>nel luogo ove si è perfezionata la notifica</corsivo> (luogo ove risulta la residenza di esso notificatario). </h:div>
         <h:div>2.7. Il luogo in cui si è perfezionata la notificazione nella mani della moglie (qualificatasi “<corsivo>familiare convivente</corsivo>”) è, peraltro, quello che lo stesso ricorrente ha <corsivo>sempre</corsivo> indicato quale “<corsivo>luogo di residenza</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>2.7.1. Così che, la <corsivo>praesumptio</corsivo> di ricezione del plico da parte del -OMISSIS- trae concreta linfa dallo stesso contegno dell’interessato che, ad onta del giudizio di separazione instaurato nel novembre 2016, risulta avere mantenuto la propria residenza nel luogo in cui è la casa familiare, atteso che:</h:div>
         <h:div>- nell’ambito di <corsivo>tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali</corsivo><corsivo>de quibus</corsivo> (accesso <corsivo>ex lege</corsivo> 241/90; procedimento di separazione personale; giudizio R.G. -OMISSIS-avanti questo TAR) il luogo di residenza è stato dallo stesso ricorrente indicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-; </h:div>
         <h:div>- parimenti è a questo indirizzo che il sig. -OMISSIS- è stato <corsivo>con successo raggiunto</corsivo> sia dalla Agenzia delle Entrate, con nota del 21.9.2017 (volta a consentirgli l’esercizio del diritto di “opposizione” all’accesso ex art. 3 DPR 184/06), sia dalla stessa ricorrente, con la notifica del gravame da cui origina il giudizio (R.G. -OMISSIS-) in cui esso -OMISSIS- si è regolarmente costituito.</h:div>
         <h:div>2.7.2. Di talchè, <corsivo>cuius commoda, eius et incommoda</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il dichiarato mantenimento della propria residenza nel luogo ove è la casa familiare –al di là delle vicissitudini coniugali e della situazione di conflitto inveratasi con il giudizio di separazione ancora pendente- implica la consapevole accettazione da parte del -OMISSIS- del perfezionamento delle notificazioni in quel luogo effettuate nei modi previsti dall’art. 7 l. 890/82 (e dall’art. 139 c.p.c. per le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario) e nel contempo rende:</h:div>
         <h:div>- ragionevole e legittimo l’operato della ricorrente, che in quel luogo ha indirizzato il ricorso ed ha poi provveduto, quale “<corsivo>persona di famiglia</corsivo>”, al ritiro del piego;</h:div>
         <h:div>-  ragionevole, in assenza di circostanze che univocamente depongano in senso contrario, la <corsivo>praesumptio</corsivo> di ricezione del plico da parte del dott. -OMISSIS-, siccome invariabilmente avvenuto per le notificazioni effettuate presso quell’indirizzo <corsivo>sia prima</corsivo> (nota dell’Agenzia delle entrate del 21.9.17) <corsivo>che dopo</corsivo> (secondo ricorso avanti questo TAR della dott.ssa -OMISSIS-, ritirato dal dott. -OMISSIS- in data 12 marzo 2018).</h:div>
         <h:div>3. Acclarata la ritualità della notificazione e la ammissibilità del ricorso, va nondimeno rimarcata la infondatezza dell’<corsivo>actio ad exhibendum de qua</corsivo>; ciò che discende dal congiunto scrutinio dei motivi che la sorreggono, i cui esiti in appresso si compendiano.</h:div>
         <h:div>L’impugnato diniego, invero e contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, si appalesa legittimo (I motivo) supportato da una adeguato e logico impianto motivazionale (II motivo) e non foriero di “<corsivo>disparità di trattamento</corsivo>” (III  motivo).</h:div>
         <h:div>D’altra parte, il giudizio che ci occupa ha per oggetto la verifica della <corsivo>spettanza</corsivo> o meno del “<corsivo>diritto di accesso</corsivo>”, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo: è questa <corsivo>spettanza</corsivo> che, nella specie, non è dato ravvisare.</h:div>
         <h:div>3.1. Si dà preliminarmente atto della esistenza, <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, di due contrastanti indirizzi giurisprudenziali, l’uno favorevole alle tesi di parte ricorrente (TAR Lazio, 2161/17; TAR Campania 4116/17; TAR Emilia Romagna, 753/16) e l’altro, invece, con esse tesi contrastante (in particolare, CdS, IV, 13 luglio 2017, n. 3461, confermativa di TAR Emilia Romagna n. 798/16; TAR Emilia Romagna, I, 2 febbraio 2017, n. 65; cfr., altresì, in parte motiva, CdS, VI, 5 aprile 2018, n. 2120).</h:div>
         <h:div>Questo TAR condivide la seconda opzione esegetica, e ciò per le considerazioni in appresso. </h:div>
         <h:div>3.2. Siccome rammentato in punto di fatto, la istanza di accesso veniva formulata dalla ricorrente, con riferimento:</h:div>
         <h:div>- alla pendenza di un giudizio di separazione personale;</h:div>
         <h:div>- al collegamento tra i documenti richiesti (afferenti alla situazione patrimoniale del coniuge) ed il proprio diritto ad una retta e consapevole “<corsivo>quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento</corsivo>”, in misura “<corsivo>coerente al dettato normativo stabilito in via generale dal secondo comma dell’articolo 156 codice civile</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Di qui l’“<corsivo>interesse diretto, concreto e attuale</corsivo>” alla conoscenza degli atti che fondava, <corsivo>ex</corsivo> art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, la <corsivo>legittimazione</corsivo> della dott.ssa -OMISSIS-, dapprima in sede procedimentale e, poscia, nella presente sede giurisdizionale.</h:div>
         <h:div>La istanza veniva, di poi, espressamente motivata con la necessità di tutelare le proprie ragioni “<corsivo>e quelle delle figlie minori</corsivo>” nell’ambito del procedimento di separazione. </h:div>
         <h:div>Nel ricorso la dott.ssa -OMISSIS- rimarcava, ancora, la necessità di acquisire i “<corsivo>documenti patrimoniali e finanziari</corsivo>” al fine di versarli nel procedimento civile per “<corsivo>arricchire il compendio probatorio per l’esatta determinazione della capacità patrimoniale</corsivo>”, in guisa  da “<corsivo>innanzi tutto poter ottenere la formulazione di provvedimenti presidenziali aderenti allo stile di vita ed alle spese di sostentamento familiare</corsivo>”, perseguendo anche l’ulteriore obiettivo della formulazione di una consapevole “<corsivo>proposta transattiva</corsivo>” (pagg. 8 e 9). E ciò tenuto conto, altresì, dell’esito “incerto” della istanza istruttoria presentata al Giudice della separazione –<corsivo>ex</corsivo> art. 492-<corsivo>bis</corsivo> e 155-<corsivo>sexies</corsivo> disp. att. c.p.c.- e volta alla acquisizione dei medesimi atti. </h:div>
         <h:div>3.3. Il diniego della Agenzia resistente si è fondato sostanzialmente sulla prevalenza delle esigenze di riservatezza del dott. -OMISSIS- rispetto a quelle <corsivo>difensive</corsivo> invocate dalla ricorrente in un processo civile ove è demandato al Giudice –nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di ambedue le parti- la valutazione circa la necessarietà, ovvero utilità, dei documenti ai fini del decidere. </h:div>
         <h:div>3.4. Ora, la posizione ostensiva azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di <corsivo>altra</corsivo>, diversa, situazione giuridica, oggetto di scrutinio avanti il Giudice civile. </h:div>
         <h:div>Del resto si è autorevolmente affermata la natura <corsivo>strumentale</corsivo> del “<corsivo>diritto di accesso</corsivo>” (CdS, a.p., n. 6/06), in quanto situazione giuridica che:</h:div>
         <h:div>- <corsivo>ex se</corsivo> non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di <corsivo>utilità finali</corsivo>;</h:div>
         <h:div>- è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione <corsivo>ancillare</corsivo>.</h:div>
         <h:div>La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale- ad altra “<corsivo>situazione giuridicamente tutelata</corsivo>” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “<corsivo>interessati</corsivo>” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni <corsivo>stricto sensu</corsivo> sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo. </h:div>
         <h:div>In tal guisa la stessa nozione di <corsivo>legittimazione</corsivo> all’accesso –siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, che richiede la titolarità di un interesse “<corsivo>diretto, concreto e attuale</corsivo>”- vale:</h:div>
         <h:div>- a rivelare la ontologica natura <corsivo>strumentale</corsivo> del “<corsivo>diritto di accesso</corsivo>” rispetto ad <corsivo>altra</corsivo>, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “<corsivo>diritto all’informazione</corsivo>”);</h:div>
         <h:div>- a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’<corsivo>agere</corsivo> amministrativo.</h:div>
         <h:div>Né tali conclusioni mutano per effetto della nuova disciplina in tema di accesso civico, in cui la posizione sostanziale tutelata è comunque <corsivo>altra</corsivo> rispetto al mero interesse o diritto alla informazione o trasparenza, concretandosi nello <corsivo>status</corsivo> di cittadino e nel correlato interesse, di “<corsivo>valenza metaindividuale</corsivo>” al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico (CdS, 3461/17; TAR Lazio, I, 2628/18): e ciò, naturalmente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti <corsivo>ex</corsivo> art. 5-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. 33/13, con il richiamo ivi effettuato all’art. 24 l. 241/90.   </h:div>
         <h:div>3.5. Nella fattispecie, l’interesse ostensivo azionato dalla ricorrente, a fini difensivi, <corsivo>fronteggia</corsivo> quello alla riservatezza di cui è titolare il coniuge, cui i dati patrimoniali e finanziari si riferiscono.</h:div>
         <h:div>3.5.1. La regola generale è quella dell’accesso agli atti, “<corsivo>principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza</corsivo>” (art. 22, comma 2, l. 241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “<corsivo>di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione</corsivo>” (art. 29, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, l. 241/90).</h:div>
         <h:div>3.5.2. E, tuttavia, tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “<corsivo>Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6</corsivo>” (art. 22, comma 3, l. 241/90).</h:div>
         <h:div>L’art. 24 l. 241/90, rubricato “<corsivo>esclusione dal diritto d’accesso</corsivo>” espressamente individua talune ipotesi eccettuative alla applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste <corsivo>ex lege</corsivo>, documenti prodromici ad atti normativi, di panificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari)  ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in  cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).</h:div>
         <h:div>In particolare, l’art. 24, comma 6, l. 241/90 fonda la <corsivo>potestas</corsivo> regolamentare di individuazione dei casi di sottrazione all’accesso “<corsivo>quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (…) con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono</corsivo>”. All’uopo, e per quel che qui interessa, rilevano le norme di cui al DM 29 ottobre 1996, n. 603 (fatte salve dall’art. 10, comma 1, DPR 184/06), che riconduce nell’alveo dei documenti sottratti all’accesso la “<corsivo>documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche (…) comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa</corsivo>” (art. 5, comma 1, lett. a)).</h:div>
         <h:div>3.5.3. Ora, la esigenza di tutela della riservatezza di persone fisiche, enti, gruppi o associazioni vale:</h:div>
         <h:div>-  ad individuare una ipotesi di deroga alla generale disciplina in tema di accesso; </h:div>
         <h:div>- a determinare la preminenza dell’interesse alla “segretezza” di talune informazioni sensibili, quale presidio volto a preservare la sfera privata e personale da indebite ingerenze di terzi, rispetto alla esigenze conoscitive veicolate pel tramite della domanda di accesso agli atti. </h:div>
         <h:div>Un tale <corsivo>giudizio di valore</corsivo> è formulato direttamente dalle norme (art. 24, comma 6, l.241/90; DM 603/96) non dissimilmente da quanto accade, ad esempio, nei casi di segreto funzionali a garantire l’esercizio dell’azione di vigilanza delle Autorità di regolazione e controllo (si pensi alle disposizioni di cui al d.lgs. 58/98 e al d.lgs. 385/93 che tutelano con il segreto le funzioni demandate alla Consob e alla Banca d’Italia; cfr., art. 24, comma 1, lett. a)).</h:div>
         <h:div>3.5.4. E, tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura, per così dire, residuale: il <corsivo>diritto di difesa</corsivo>.</h:div>
         <h:div>L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “<corsivo>deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</corsivo>” (in senso analogo: art. 5, comma 1, DM 603/96).</h:div>
         <h:div> Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. </h:div>
         <h:div>Di talchè, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), <corsivo>l’interesse alla riservatezza</corsivo> ovvero alla protezione dei dati personali (ovvero gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, ivi compreso quello sopra citato a titolo esemplificativo, e relativo alla segretezza della azione delle Autorità indipendenti) <corsivo>recede</corsivo>, determinando la “riespansione” della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.</h:div>
         <h:div>3.5.5. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui –“ordinariamente”- la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l’equo contemperamento tra: <corsivo>i)</corsivo> le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE), <corsivo>ii)</corsivo> la protezione dei dati personali e <corsivo>iii)</corsivo> il diritto di difesa. </h:div>
         <h:div>All’uopo valga il richiamare, oltre agli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della <corsivo>privacy</corsivo>), anche le previsioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (“<corsivo>regolamento generale sulla protezione dei dati</corsivo>”) da ultimo entrato in vigore, per cui “<corsivo>I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento</corsivo>” (art. 86 e considerando 154), nel mentre la necessità di garantire “<corsivo>l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria</corsivo>” può giustificare il trattamento di dati personali anche in presenza di limitazioni o opposizioni dell’interessato (artt. 18, comma 2 e 21, comma 1). </h:div>
         <h:div>3.6. Orbene, nella fattispecie non è revocabile in dubbio –e trattasi di questione non posta in discussione dalle parti- che i documenti in rilievo, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo in materia finanziaria e tributaria, sono sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza del soggetto cui afferiscono. </h:div>
         <h:div>Una deroga a tale regola potrebbe giustificarsi solo in presenza della stretta necessità, ovvero indispensabilità, per la ricorrente di acquisire detti atti per difendersi nel giudizio di separazione. </h:div>
         <h:div>E’ tale rapporto di <corsivo>stretta necessarietà</corsivo> e/o <corsivo>indispensabilità</corsivo> tra l’interesse conoscitivo e il diritto di difesa a mancare nel caso di specie: le esigenze difensive della ricorrente, invero, sono adeguatamente tutelate nell’ambito della lite civile.</h:div>
         <h:div>E, invero, nel giudizio civile di separazione quegli stessi documenti quivi invocati sono affatto conoscibili, mercè gli specifici strumenti processuali all’uopo contemplati dall’ordinamento, per cui:</h:div>
         <h:div>- “<corsivo>se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi</corsivo>” (art. 337-<corsivo>ter</corsivo> c..c., u.c.);</h:div>
         <h:div>- il Giudice può concedere l’autorizzazione (art. 155-<corsivo>sexies</corsivo>, disp. att. c.p.c. e 492-<corsivo>bis</corsivo>, c.p.c.) affinchè “<corsivo>l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti (…) comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>A tali disposizioni speciali si affiancano, di poi, gli ordinari strumenti “<corsivo>ad exhibendum</corsivo>” contemplati dagli artt. 211 e 213 c.p.c., disciplinanti l’ordine di esibizione nei confronti del terzi e la richiesta di informazioni alla P.A..</h:div>
         <h:div>3.7. Il diritto di difesa invocato dalla ricorrente –in guisa giustificativa dell’accesso e, dunque, eccettuativa alla regola generale della non ostensibilità di detti documenti per ragioni di riservatezza del terzo controinteressato- è esplicabile nell’ambito del giudizio civile, anche <corsivo>sub specie</corsivo> di acquisizione dei documenti per cui è causa; e ciò proprio al fine di disvelare la situazione economica e patrimoniale necessaria alla retta e consapevole quantificazione dell’assegno di mantenimento per sé e per la prole (artt. 156, comma 2, e 337-<corsivo>ter</corsivo>, u.c., c.c.), in tal guisa soddisfacendo in forma specifica e diretta la situazione giuridica alla cui tutela giudiziale l’interesse ostensivo è strumentale.</h:div>
         <h:div>3.8. Dalla acclarata possibilità di esplicare pienamente, anche attraverso la esigenza conoscitiva dei documenti <corsivo>de quibus</corsivo>, le guarentigie difensive pel tramite di istituti di matrice istruttoria e probatoria normati dal codice di rito, discende:</h:div>
         <h:div>- la inesistenza della ipotesi residuale contemplata all’art. 24, comma 7, l. 241/90, <corsivo>id est</corsivo> la inesistenza dei requisiti della <corsivo>necessità</corsivo> ed <corsivo>indispensabilità</corsivo> dell’accesso, intesi quale impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati documenti <corsivo>aliunde</corsivo>, mercè gli ordinari strumenti, sostanziali e processuali, approntati dall’ordinamento;</h:div>
         <h:div>- la inesistenza, dunque, della condizione che <corsivo>ex lege</corsivo> è necessaria per deflettere dal regime della segretezza, <corsivo>melior</corsivo> della sottrazione all’accesso, tratteggiata dall’art. 24, comma 6, l. 241/90 e dalle norme secondarie;</h:div>
         <h:div>- la applicazione del regime “ordinario” –non derogato, cioè, da indefettibili e necessarie ragioni di difesa- di esclusione del diritto di accesso.</h:div>
         <h:div>3.9. Nella fattispecie, indi, la puntuale “conformazione” del diritto di difesa ad opera delle norme processuali vale ad escludere il requisito della <corsivo>necessità</corsivo>, ovvero della <corsivo>indispensabilità</corsivo>, ovvero della “<corsivo>non acquisibilità aliunde</corsivo>”, che solo avrebbe consentito la conoscenza di atti, per altro verso e in linea di principio, soggetto ad un regime di riservatezza.</h:div>
         <h:div>Nell’ottica di un equo contemperamento dei contrapposti interessi, in questo caso la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali è assicurata senza in alcun modo ledere le prerogative difensive del richiedente l’accesso, comechè perseguibili, con eguale efficacia e pienezza pel tramite delle regole del rito civile (CdS, VI, 117/11).</h:div>
         <h:div>D’altra parte, la <corsivo>ratio</corsivo> della “novella” del 2014 (d.l. 132/14, e l. conv. 162/14) con la quale sono state estese a talune tipologie di controversie (procedure fallimentari o comunque concorsuali, in tema di rapporti familiari o, ancora, di gestione di patrimoni altrui) i penetranti poteri istruttori di cui all’art. 492-<corsivo>bis</corsivo> c.p.c. -con la possibilità  ricerche effettuate con modalità telematiche (anche presso l’Anagrafe tributaria e il settore archivio dei rapporti finanziari)-  è da rinvenire giustappunto nella esigenza di garantire la acquisizione al giudizio anche di tali dati sensibili, nei casi in cui ciò sia necessario, solo ed esclusivamente dietro la autorizzazione del Giudice del procedimento. Il bilanciamento dei contrapposti interessi (tutela delle ragioni nel processo; interesse alla protezione dei dati personali) è, dunque, demandato dal codice di rito esclusivamente al Giudice di quel processo.</h:div>
         <h:div>3.10. A ben vedere le considerazioni suesposte finiscono per lumeggiare anche la assenza di un “<corsivo>interesse diretto, concreto e attuale</corsivo>” (alla visione) corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La situazione di che trattasi –ricostruzione del patrimonio dei coniugi al fine della congrua determinazione, <corsivo>secundum legem</corsivo>, dell’assegno di mantenimento- è, invero, ampiamente tutelata nell’ambito del procedimento civile dal Giudice che governa, <corsivo>plena causae cognitio</corsivo>, la separazione. Di qui la prospettazione financo di una <corsivo>carenza di legittimazione </corsivo>all’accesso, per la assenza di un effettivo e concreto nesso di strumentalità (nei sensi suesposti) rispetto ad una situazione sottostante “<corsivo>altra</corsivo>”: e ciò in quanto trattasi di situazione la cui tutela, anche in termini di ostensione di atti e documenti, è disciplinata da altre, peculiari e puntuali, regole.</h:div>
         <h:div>3.11. Sotto altro profilo, va nondimeno rimarcato che il diritto di difesa invocato nella fattispecie deve esplicarsi secondo le regole del processo civile, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti, anche nella fase di istruzione e di acquisizione dei documenti (artt. 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 47 Carta UE; art. 101 c.p.c.).</h:div>
         <h:div>E’ evidente che le esigenze di tutela giurisdizionale devono essere soddisfatte secondo le norme del <corsivo>giusto processo</corsivo>, tenendo in debita considerazione la posizione della controparte; esse non possono in alcun modo costituire il “grimaldello -” per la elusione di principi fondamentali dell’ordinamento, nazionale sovranazionale, quale quello del contraddittorio, consentendo di acquisire in sede amministrativa, <corsivo>ab externo</corsivo> ed in dispregio delle regole processuali, documenti idonei ad influire sul (o a refluire nel) giudizio.</h:div>
         <h:div>Il diritto di difesa di una parte termina ove ha inizio quello della controparte: al Giudice della lite spetta governare il contraddittorio e assicurare la parità delle armi tra i contendenti.</h:div>
         <h:div>Come efficacemente osservato dal Supremo Consesso “<corsivo>proprio per questo, le norme processualcivilistiche sottopongono alla valutazione del giudice la esibizione di documenti ordinata al terzo (artt. 211, 492-bis cpc). Ciò perché l’acquisizione di prove documentali non può che avvenire nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice ‘deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo’, se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 cpc)</corsivo>” (CdS, IV, 13 luglio 2017, n. 3461). </h:div>
         <h:div>3.12. E’ questa la ragione per la quale la Corte costituzionale, in fattispecie per certi versi assimilabile a quella che ci occupa, ha reputato costituzionalmente legittimo l’art. 4, comma 10, d.lgs. 58/98 (segreto per i documenti in possesso della Consob in ragione dell’azione di vigilanza) ove interpretato nel senso:</h:div>
         <h:div>- di consentire, ad un soggetto destinatario di un procedimento sanzionatorio, l’accesso agli atti necessari per difendersi nel procedimento o dal provvedimento sanzionatorio (C. cost. 460/00; Id., 80/01; 93/01), perché in nessun caso la protezione di un interesse costituzionale –nella fattispecie quello alla stabilità dei mercati <corsivo>ex</corsivo> art. 47 Cost., preservato dall’azione di vigilanza e dal regime di segreto che la tutela- può giungere a legittimare la sostanziale segretezza, nei confronti dello - stesso interessato, dei documenti che fondano un procedimento a suo carico;</h:div>
         <h:div>- di escludere, nondimeno, detto accesso allorquando gli atti siano richiesti “<corsivo>non per difendersi da un provvedimento sanzionatorio</corsivo>” ma per riversarli in un procedimento civile pendente con un soggetto terzo; in questo caso consentire l’accesso, cioè non applicare la regola generale del segreto, “<corsivo>andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile</corsivo>”, finendo “<corsivo>per introdurre, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti. Tanto più ove si consideri che il soggetto che abbia acquisito la disponibilità degli atti in possesso della Consob in ragione dell’attività di vigilanza non avrebbe certamente l’obbligo di versarli integralmente nel giudizio civile di danno intentato nei suoi confronti, ben potendo, in base a scelte difensive di mera opportunità, produrne solo alcuni e non altri</corsivo>” (C. cost. 12 gennaio 2005, n. 32).</h:div>
         <h:div>Anche nella fattispecie che ci occupa, consentire l’accesso implicherebbe l’acquisizione da parte della ricorrente, <corsivo>id est</corsivo> di una delle parti del processo civile in corso di svolgimento e al di fuori delle regole che quel processo governano, di documenti <corsivo>segreti</corsivo> per la generalità dei consociati, che potrebbero anche essere, in tutto in parte, non prodotti in giudizio ovvero, in ogni caso, utilizzati ad altri fini.</h:div>
         <h:div>E’ evidente, comunque, che in ambedue le ipotesi (segreto <corsivo>ratione officii</corsivo>, segretezza per ragioni di protezione dei dati personali di terzi) la regola generale della non ostensibilità (art. 24, commi 1 e 6, l. 241/90) può essere derogata solo ove ciò sia indispensabile per difendersi. Allorquando, di contro, il diritto di difesa sia compiutamente normato dalle disposizioni del codice di rito e involga la posizione di altri soggetti –che devono essere messi nelle condizioni di “dire e contraddire” su un piede di parità nel rispetto del contraddittorio: art. 111 Cost. e 6 CEDU- non sussistono valide ragioni di deroga, ciò che determina la riespansione, <corsivo>recte</corsivo> il mancato “affievolimento”, della  regola generale che impone la sottrazione di detti atti all’accesso, in ossequio al diritto alla riservatezza.</h:div>
         <h:div>3.13. Né contraddicono tale ricostruzione le statuizioni di CdS, VI, 6 luglio 2016, n. 3003 (pure invocate dalla ricorrente) con cui, in deroga alla regola generale del segreto, si è consentito l’accesso ad atti promananti da un terzo -e detenuti dalla Autorità di vigilanza <corsivo>muneris causa</corsivo>- al fine di versarli in atti nel procedimento civile da quel terzo intentato contro la richiedente l’accesso. In quella ipotesi, invero e a tacer d’altro, la richiedente non avrebbe potuto accedere <corsivo>in giudizio</corsivo> alla documentazione (coperta dal segreto di ufficio) in ragione della <corsivo>mancanza di una speciale disciplina processuale</corsivo> che tale acquisizione documentale potesse assicurare, a differenza di quel che accade nel caso di specie (giusta le più volte richiamate previsioni del codice di rito applicabili al procedimento di separazione).</h:div>
         <h:div>Ciò che consente anche di escludere la disparità di trattamento (rispetto all’accesso agli atti in “<corsivo>ambito ospedaliero, ambientale o in altre ipotesi</corsivo>”: pag. 19, ricorso) paventata con il terzo mezzo.</h:div>
         <h:div>3.14. Analogamente, anche la decisione del Consiglio di Stato che si assume essere <corsivo>iniziatrice</corsivo> dell’orientamento giurisprudenziale di segno opposto a quello quivi esposto (CdS, IV, 14 maggio 2014, n. 2472) non si pone in contraddizione con la effettuata ricostruzione, stante:</h:div>
         <h:div>- la inapplicabilità, <corsivo>in allora</corsivo>, delle prerogative istruttorie volte alla acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari <corsivo>de quibus</corsivo>, introdotte per i “<corsivo>procedimenti in materia di famiglia</corsivo>” solo con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. da l. 10 novembre 2014, n. 162 (art. 155- <corsivo>sexies</corsivo>, disp. att. c.p.c., in comb. disp. con art. 492-<corsivo>bis</corsivo> c.p.c.);</h:div>
         <h:div>- le considerazioni ivi espresse circa “<corsivo>l’indispensabilità del documento ai fini di tutela giurisdizionale (cui la giurisprudenza – v. sent. n. 2472/2014 di questo Consiglio di Stato, già citata – ricollega la possibile ostensione)</corsivo>”, che “<corsivo>deve essere intesa anche come impossibilità di acquisire il documento, anche attraverso forme processuale tipiche già previste dall’ordinamento</corsivo>” (CdS, IV, 3461/17). </h:div>
         <h:div>3.15. Le osservazioni effettuate <corsivo>supra</corsivo> acquisiscono concreta pregnanza anche in ragione dell’effettivo andamento del giudizio civile pendente <corsivo>inter partes</corsivo>, nel quale:</h:div>
         <h:div>- la ricorrente si è prontamente avvalsa della facoltà di instare per l’esperimento dei mezzi di istruttori volti alla acquisizione dei medesimi documenti richiesti in sede amministrativa;</h:div>
         <h:div>- la ricorrente ha, da ultimo, insistito in tale senso; nel verbale della udienza tenutasi in data 26 giugno 2018 avanti il Tribunale di Lecco è, ancora, testualmente dato leggere che “<corsivo>l’avv. Carluccio insiste altresì nelle istanze di accesso agli atti ex art. 155 sexies disp. att. c.p.c. e per la modifica del provvedimento presidenziale per tutte le ragioni già dedotte in atti</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- il Giudice civile, <corsivo>id est</corsivo> proprio il Giudice competente a tutelare la situazione giuridica vantata dalla ricorrente -cui il diritto di accesso è <corsivo>ancillare</corsivo> e <corsivo>strumentale</corsivo> - ha negato la rilevanza degli invocati documenti e informazioni, ritenendo che “<corsivo>la causa possa essere decisa allo stato degli atti</corsivo>”, rinviando all’uopo alla udienza del 7 novembre 2018.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, dunque, la inaccoglibilità della richiesta ostensiva discende:</h:div>
         <h:div>- in una prospettiva <corsivo>ex ante</corsivo>, in via generale e <corsivo>in abstracto</corsivo>, da tutte le considerazioni innanzi esposte;</h:div>
         <h:div>- <corsivo>ex post</corsivo>, e in concreto, dalle stesse negative determinazioni del Giudice della lite civile, <corsivo>id est</corsivo> del Giudice chiamato a valutare la <corsivo>utilitas</corsivo> di una tale acquisizione probatoria ai fini del decidere. </h:div>
         <h:div>3.16. Da ultimo, anche l’interesse evidenziato solo in questa sede giudiziale, per cui la conoscenza consentirebbe alla ricorrente di consapevolmente valutare future ed eventuali iniziative in sede giurisdizionale (impugnazione dei provvedimenti del Giudice civile, ovvero una possibile azione di riduzione delle donazioni <corsivo>ex</corsivo> art. 555 e ss. c.c.) ovvero in sede stragiudiziale (eventuali soluzioni conciliative in vista della successiva fase di divorzio) è:</h:div>
         <h:div>- privo dei necessari requisiti di concretezza e attualità (art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90);</h:div>
         <h:div>- in ogni caso recessivo, giusta le osservazioni tutte <corsivo>supra</corsivo> formulate, rispetto alle ragioni di protezione dei dati personali posti alla base del diniego quivi impugnato.</h:div>
         <h:div>3.17. Sotto tale ultimo profilo, invero, vanno dissipate le pur plausibili preoccupazioni adombrate in una recente pronunzia del TAR Lazio, che si è posta in consapevole contrasto con l’orientamento da ultimo manifestato dal Consiglio di Stato (3461/17, cit.) proprio perché “<corsivo>L’adesione al succitato orientamento porterebbe, infatti, alla paradossale conseguenza di poter far ricorso alle norme in materia di diritto di accesso per la tutela dei propri interessi giuridici solo prima della proposizione di un’azione giudiziale mentre lo precluderebbe in pendenza di un procedimento civile, costringendo la parte a fare uso dei soli poteri istruttori previsti dal codice di rito, peraltro subordinati alla valutazione discrezionale del giudice civile</corsivo>” (TAR Lazio, II-<corsivo>ter</corsivo>, 12 dicembre 2017, n. 12289). </h:div>
         <h:div>E, invero, <corsivo>prima</corsivo> della instaurazione di un giudizio di separazione neanche può dirsi esistente in capo al coniuge un interesse diretto, concreto e attuale relativo ad una “<corsivo>situazione giuridicamente tutelata</corsivo>” cui l’accesso ai documenti patrimoniali e fiscali sia strumentale. Nella fase precedente la instaurazione del giudizio i coniugi in conflitto potrebbero sì addivenire ad una soluzione consensuale, ma ciò:</h:div>
         <h:div>- in esplicazione della propria autonomia negoziale (art. 158 c.c.; cfr., anche art. 6 d.l. 132/14, conv. da l. 162/14, in tema di negoziazione assistita), liberamente scegliendo di non avvalersi della tutela, anche di ordine istruttorio, propria del procedimento giudiziale;</h:div>
         <h:div>- tenendo conto degli interessi della prole e nel rispetto di norme imperative (art. 160 c.c.) e dell’ordine pubblico al cui presidio è preordinato il controllo giudiziale che si esplica con l’omologazione (cfr., il vaglio del PM nella negoziazione assistita);</h:div>
         <h:div>- al di là ed a prescindere da una completa ricostruzione della reciproca situazione patrimoniale e finanziaria. </h:div>
         <h:div>In quella fase, indi, non è necessario né indispensabile accedere ai dati patrimoniali e finanziari del coniuge per “<corsivo>difendere i propri interessi giuridici</corsivo>”. Le parti sono libere –nel rispetto di norme imperative e dell’ordine pubblico- di autonomamente orientare le proprie scelte a’ sensi dell’art. 1322 c.c., tenendo conto dei diversi fattori in gioco: del resto, eventuali violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, anche <corsivo>sub specie</corsivo> di “<corsivo>clare loqui</corsivo>”, potrebbero riverberarsi sulla stessa validità dell’accordo, la cui natura “<corsivo>sicuramente negoziale</corsivo>” (Cass., III, 24621/15) rende esperibili i tipici strumenti civilistici, ivi compreso l’annullamento per vizi del consenso (Cass. I, 26202/13). D’altra parte, anche dopo la omologazione, le condizioni dell’accordo sono pur sempre modificabili in caso di “<corsivo>sopravvenienze</corsivo>” (artt. 710 e 711 c.p.c.).</h:div>
         <h:div> Di qui la assenza, anche nella fase precedente la instaurazione del giudizio di separazione, della ipotesi eccettuativa di cui all’art. 24, comma 7, l. 241/90 e, dunque, la applicazione della regola generale che sottrae all’accesso i sensibili dati di natura finanziaria e patrimoniale per cui è causa.</h:div>
         <h:div>Dalle considerazioni tutte innanzi esposte discende la inesistenza del diritto di accesso invocato dalla ricorrente, la legittimità del gravato diniego e, dunque, la reiezione del ricorso.</h:div>
         <h:div>Sussistono giuste ragioni, tenuto conto delle peculiarità della controversia e del non univoco orientamento giurisprudenziale, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il controinteressato.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
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