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   <Provvedimento>
      <meta id="20170283320180222084946669" descrizione="" gruppo="20170283320180222084946669" modifica="2/23/2018 3:09:05 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="02833"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00558"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201702833">201702833\201702833.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2017\201702833\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>ugo di benedetto</firma>
            <data>23/02/2018 15:09:05</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Diego Spampinato</firma>
            <data>22/02/2018 10:53:50</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>27/02/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
1            <nuova>1</nuova>
            <ereditata>1</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div>
            <h:div>Diego Spampinato,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Valentina Santina Mameli,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l’accesso </h:div>
            <h:div>alla documentazione richiesta con istanza del 2 ottobre 2017 e istanza di riesame del 21 ottobre 2017, </h:div>
            <h:div>nonché per la condanna dell’amministrazione a corrispondere un indennizzo, in favore di parte ricorrente, per l’ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento, con riserva di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti e <corsivo>subendi</corsivo>.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 74 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2833 del 2017, proposto da APS Sportello amianto Nazionale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Marra e Cristiana Fabbrizi, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, in Milano, via Filippo Corridoni, 39; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Stefano Secchi, non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2018 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Parte ricorrente, premettendo di operare nella promozione della cultura in ambito ambientale e principalmente nella formazione, aggiornamento ed orientamento sia in ambito pubblico che privato, organizzando servizi di informazione per il pubblico e il privato in ambito medico ed epidemiologico in ragione della pericolosità dell’amianto diffuso sul territorio nazionale, con attenzione all’ambito legale legato a problemi e malattie professionali, ricorre per l’accesso, ai sensi del D. lgs. 33/2013, alla documentazione richiesta al Comune intimato con le istanze indicate in epigrafe.</h:div>
         <h:div>Affida il ricorso ai seguenti motivi.</h:div>
         <h:div>1.Violazione di legge eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per istruttoria incongrua ed erronea e per difetto di motivazione. Il Comune intimato avrebbe consegnato solo il modello NA1 non compilato che avrebbe inviato alla cittadinanza.</h:div>
         <h:div>2.Violazione degli artt. 2 e 2 <corsivo>bis</corsivo> della legge 241/1990. Il Comune non avrebbe dato risposta all’istanza di parte ricorrente.</h:div>
         <h:div>3. Violazione dell’art. 2 bis della legge 241/90; indennità da ritardo ai sensi dell’art. 28 del DL 69/2013, convertito in legge 93/2013. Sussisterebbe violazione dell’art. 2 <corsivo>bis</corsivo> della legge sul procedimento amministrativo nonché dell’art. 28 del DL 69/2013.</h:div>
         <h:div>Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2018 il ricorso è stato rinviato, per mancanza dei termini a difesa, alla camera di consiglio del 9 febbraio 2018.</h:div>
         <h:div>In sintesi, il Comune intimato avrebbe dato risposta all’istanza di riesame, formulata ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante <corsivo>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</corsivo>, producendo solo uno degli svariati documenti richiesti da parte ricorrente. </h:div>
         <h:div>Il Collegio, nel silenzio dell’amministrazione intimata, non costituita nonostante il rinvio disposto dalla camera di consiglio del 23 gennaio 2018 a quella del 9 febbraio 2018, ritiene provato l’assunto di parte ricorrente circa la detenzione da parte dell’amministrazione della documentazione richiesta (in tema di prova del fatto non specificamente contestato si rinvia a CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703); né, peraltro, alcuna motivazione in ordine alle ragioni della mancata ostensione dell’ulteriore documentazione è presente nella nota prot. 12369, datata 30 ottobre 2017 (allegato al ricorso <corsivo>sub </corsivo>2), con cui il Comune ha trasmesso allo Sportello odierno ricorrente un unico documento.</h:div>
         <h:div>Né i documenti richiesti appaiono, in ragione della loro puntuale individuazione, integrare un’ipotesi di richiesta meramente esplorativa.</h:div>
         <h:div>La richiesta di accesso alla documentazione deve quindi essere accolta, prevedendo l’art. 5 del citato D. lgs. 33/2013, a seguito della modifica intervenuta ad opera del D. lgs. 97/2016, ai primi due commi, la possibilità per chiunque di richiedere documenti, informazioni, o dati che l’amministrazione avrebbe dovuto pubblicare e non ha pubblicato (comma 1), ovvero di accedere ai dati e i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-<corsivo>bis </corsivo>(comma 2).</h:div>
         <h:div>Conseguentemente, deve essere ordinato all’amministrazione intimata di consentire l’accesso – previo oscuramento dei dati personali di cittadini eventualmente presenti sulla documentazione richiesta, la cui ostensione non appare necessaria alla luce dell’istanza di accesso – entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notifica della presente sentenza.</h:div>
         <h:div>Diversamente, deve essere rigettata la richiesta di indennizzo per ritardo, atteso che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 241/1990 <corsivo>«…Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta…»</corsivo>; peraltro, nel caso di specie, vi è comunque stata una risposta, che la stessa parte ricorrente ritiene costituire <corsivo>«…diniego all’accesso…»</corsivo> (ricorso, pag. 13).</h:div>
         <h:div>Inoltre, sotto altro profilo, l’oggetto dell’odierna controversia non appare afferente all’avvio e all’esercizio di attività di impresa, ambito di applicabilità in via sperimentale dell’indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 28, comma 10, del DL 69/2013; e comunque, anche là dove si trattasse di questione afferente a tale ambito, su espressa richiesta del Collegio, nel corso della camera di consiglio del 9 febbraio 2018, parte ricorrente ha precisato di non avere azionato il potere sostitutivo di cui all’art. 28 del DL 69/2013, ciò che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 28, osterebbe comunque ad ottenere l’indennizzo.</h:div>
         <h:div>La soccombenza parziale di parte ricorrente costituisce eccezionale motivo, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre la non ripetibilità delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione intimata, non costituita.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) accoglie la richiesta tesa ad accedere alla documentazione richiesta; per l’effetto ordina al Comune intimato di consentire l’accesso – previo oscuramento dei dati personali di cittadini eventualmente presenti sulla documentazione richiesta –entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notifica della presente sentenza; b) rigetta la richiesta di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di indennizzo da ritardo; c) dichiara non ripetibili nei confronti dell’amministrazione non costituita le spese di giudizio sopportate da parte ricorrente.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="09/02/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Antonella Longato</h:div>
            <h:div>Diego Spampinato</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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