<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170154520230610100214959" descrizione="art 7 codice strada-competenza sindaco" gruppo="20170154520230610100214959" modifica="6/10/2023 6:48:10 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Tribiano" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="01545"/><fascicolo anno="2023" n="01445"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170154520230610100214959.xml</file><wordfile>20170154520230610100214959.docm</wordfile><ricorso NRG="201701545">201701545\201701545.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gabriele nunziata</firma><data>10/06/2023 17:56:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rita Tricarico</firma><data>10/06/2023 12:01:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dell’ordinanza n. 22 del 27 aprile 2017 emanata dal Settore “Polizia Locale” dei Comuni di Mulazzano e Galgagnano, con cui è stato istituito il <corsivo>“divieto di transito sulla via Lanzano SC 704 dopo il civico 33 fino al confine del territorio di Mulazzano in entrambi i sensi di marcia, eccetto gli autorizzati dal Comune di Mulazzano”</corsivo>;</h:div><h:div>-per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2017 proposto dal Comune di Tribiano in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Durini n. 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mulazzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberta Casulini e Luigi Pinetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, viale Premuda n. 14; </h:div><h:div>Comune di Galgagnano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>U.T.G. - Prefettura di Lodi, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mulazzano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso all’esame del Collegio il Comune di Tribiano ha impugnato l’ordinanza n. 22 del 27.04.2017, con cui il Responsabile del Settore Polizia Locale dei Comuni di Mulazzano e Galgagnano ha istituito il <corsivo>“divieto di transito sulla via Lanzano SC 704 dopo il civico 33 fino al confine del territorio di Mulazzano in entrambi i sensi di marcia, eccetto gli autorizzati dal Comune di Mulazzano”</corsivo>.</h:div><h:div>1.1. Si precisa che tale strada insiste sul territorio del Comune di Mulazzano e del Comune di Tribiano, che ne sono quindi proprietari per il loro relativo tratto di competenza, e costituisce via d’accesso, per i residenti della frazione di Lanzano di Tribiano, al Comune di Mulazzano. In particolare, il tratto di strada comunale interessato dal divieto di transito è quello che intercorre tra la Cascina Virolo e il confine del Comune di Tribiano.</h:div><h:div>1.2. Con la suddetta ordinanza si è imposto il divieto di transito dei veicoli sulla strada SC 704 sulla base di assunti <corsivo>“motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per esigenze di </corsivo></h:div><h:div><corsivo>carattere tecnico”</corsivo>, tuttavia, si è previsto che fossero svincolati da tale obbligo i <corsivo>“veicoli diretti o provenienti dalla Cascina Virolo e i residenti della frazione Lanzano, in quanto non disponibili agevoli itinerari alternativi”</corsivo>. </h:div><h:div>2. Sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:</h:div><h:div>I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 285 del 1992 - eccesso di potere per incompetenza - eccesso di potere per difetto di istruttoria – sviamento - illogicità e irragionevolezza manifesta.</h:div><h:div>L’ordinanza gravata sarebbe stata emanata da organo incompetente ed in violazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, lett. d), del d. lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), il quale dispone che le ordinanze che regolamentano la circolazione fuori dei centri abitati devono essere adottate, nel caso di strade comunali, dal Sindaco.</h:div><h:div>Inoltre essa non rispetterebbe il necessario carattere di provvisorietà che dovrebbe rivestire le ordinanze sindacali emanate ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada.</h:div><h:div>II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo - eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei </h:div><h:div>Presupposti - eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza - illogicità e violazione del principio di parità di trattamento.</h:div><h:div>L’ordinanza impugnata ha disposto la chiusura della SC 704, nel tratto insistente sul Comune di Mulazzano, facendo riferimento ai seguenti presupporti: (i) la rilevazione di una serie di gravi incidenti; (ii) la presunta inidoneità statica della strada.</h:div><h:div>Entrambi i presupposti, tuttavia, non sarebbero stati oggetto di puntuale verifica ed istruttoria da parte del Comune di Mulazzano.</h:div><h:div>Ne è, perciò, conseguita l’emanazione di un provvedimento che violerebbe i principi di proporzionalità e ragionevolezza, posto che, a fronte di una circostanza negativa non approfondita -la rilevazione di incidenti -, ha disposto la chiusura della strada, la più grave tra le possibili soluzioni.</h:div><h:div>Quanto alla questione inerente alla presunta non perfetta idoneità tecnica della SC704 alle continue sollecitazioni derivanti dal passaggio di veicoli, si evidenzia che nel 2017 il Comune di Mulazzano ha emesso il provvedimento impugnato basandosi su una relazione risalente a 13.10.2015.</h:div><h:div>III) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria - violazione dei principi di trasparenza, contraddittorio, partecipazione, correttezza e buon andamento.</h:div><h:div>L’Amministrazione Comunale di Mulazzano, senza garantire un seppur minimo contraddittorio con il Comune di Tribiano, con il provvedimento impugnato ha disposto direttamente la chiusura della SC704. Ove invece fosse stato assicurato il contraddittorio, il Comune di Tribiano avrebbe rappresentato le circostanze sopra evidenziate, che, tenute in considerazione dall’Amministrazione Comunale di Mulazzano, non avrebbero consentito l’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>3. Si è costituito in giudizio il Comune di Mulazzano, producendo memoria difensiva.</h:div><h:div>3.1. Fissata l’udienza di smaltimento dell’arretrato alla data del 10.05.2023, entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., anche di replica.</h:div><h:div>3.2. Nella suindicata udienza, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>4. Il Collegio ritiene di dover scrutinare in primo luogo il dedotto vizio di incompetenza (sub I).</h:div><h:div>4.1. Preliminarmente deve affermarsi che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati che possono essere adottati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 ineriscono alla competenza comunale.</h:div><h:div>Tuttavia nella specie non è questo il punto controverso.</h:div><h:div>4.2. Si tratta invece di accertare se la competenza appartenga al Sindaco, come sostiene parte ricorrente, o all’organo di gestione, quale è il Responsabile del Settore Polizia locale dei Comuni intimati che in concreto ha adottato l’impugnata ordinanza.</h:div><h:div>Al riguardo si richiama una pronuncia del Consiglio di Stato (cfr.: Cons. St., V, 13.11.2015, n. 5191), la quale ha rimarcato come, in deroga alla generale attribuzione dei poteri in materia di attività gestionale ai Dirigenti, l’art. 7 del Codice della Strada ha individuato specifiche ipotesi e misure per le quali, per l’impatto generato sull’intera collettività locale, ha previsto invece l’intervento di un organo politico.</h:div><h:div>4.3. Si tratta, quindi, di una norma speciale che evidentemente prevale su quelle generali in materia di individuazione dei poteri riconosciuti in capo agli organi di indirizzo politico e a quelli di gestione.</h:div><h:div>Non può in senso contrario rilevarsi il carattere sopravvenuto del d.lgs n. 267 del 2000, di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il cui art. 107 individua le materie di competenza del Dirigente, atteso che il d.lgs n. 285 del 1993 (e anche gli stessi articoli 7 e 6) ha subito negli anni numerose modificazioni per effetto di testi legislativi adottati.  </h:div><h:div>A ben vedere, proprio l’impatto causato dalle misure in questione presuppone una valutazione di carattere politico, che non è consentita ai Dirigenti.</h:div><h:div>4.4. Di conseguenza il provvedimento gravato è inficiato da incompetenza.</h:div><h:div>5. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, potendosi assorbire le doglianze che non hanno costituito oggetto precipuo della presente disamina, ed il provvedimento con lo stesso impugnato deve essere annullato.</h:div><h:div>6. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono compensarsi integralmente tra le parti, ferma restando la refusione <corsivo>ex lege</corsivo> del contributo unificato in favore del Comune ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso come in epigrafe proposto;</h:div><h:div>- dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con refusione del contributo unificato in favore del Comune ricorrente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Liberatori</h:div><h:div>Rita Tricarico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>