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   <Provvedimento>
      <meta id="20150237420190426153958620" descrizione="" gruppo="20150237420190426153958620" modifica="5/2/2019 3:34:14 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="02374"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00984"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2015\201502374\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Ugo Di Benedetto</firma>
            <data>02/05/2019 15:34:14</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>concetta plantamura</firma>
            <data>26/04/2019 20:27:51</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>02/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
3            <nuova>3</nuova>
            <ereditata>3</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div>
            <h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>1) della nota prot. 4693 del 24 giugno 2015 mediante cui il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Viggiù, sul presupposto di una pretesa situazione di inquinamento ambientale, ha diffidato la società ricorrente a presentare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’atto, il Piano di Caratterizzazione di cui all’articolo 242 del D.lgs. 152/2006;</h:div>
            <h:div>2) della nota prot. 5735 del 4 settembre 2015 mediante cui il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Viggiù ha ribadito la diffida del 24 giugno 2015;</h:div>
            <h:div>3) di tutti gli atti connessi e prodromici del procedimento, con particolare riferimento, per quanto di ragione, alla nota del 15 ottobre 2014 n. 6192.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2015, proposto da </h:div>
            <h:div>Besano Ambiente S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse 4; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Viggiù, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli 1; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Provincia di Varese, non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viggiù;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1) Riferisce la ricorrente, attualmente in liquidazione, di avere esercitato sino al 21 dicembre 2012 l’attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R13, R3 ed R5) in un impianto ubicato in parte sul territorio del Comune di Besano (R13 ed R3) ed in parte sul territorio del Comune di Viggiù (R13 ed R5).</h:div>
         <h:div>Alla scadenza dell’autorizzazione, avendo deciso di cessare l’attività, l’esponente ha presentato alla Provincia di Varese la comunicazione all’uopo prescritta per lo svolgimento di una campagna di attività, finalizzata allo smaltimento e recupero dei rifiuti ancora presenti sul sito, mediante vagliatura e triturazione con impianto mobile.</h:div>
         <h:div>Conclusa con esito positivo tale campagna di attività, la ricorrente ha presentato alla Provincia di Varese una proposta di indagine ambientale preliminare, al fine di verificare l’eventuale contaminazione del sito, allegando relazione tecnica, rapporti di prova e report finale della campagna. La ricorrente ha, in sintesi, concluso che, stando ai rilievi svolti, i valori riscontrati risultavano conformi ai limiti di legge (di cui all’Allegato 5, Tabella 1, del titolo V, Parte IV del T.U. 152/2006); conseguentemente, essa ha richiesto alla Provincia lo svincolo della fideiussione a suo tempo prestata per il corretto ripristino dello status quo ante.</h:div>
         <h:div>Al fine di riscontrare la richiesta della ricorrente, la Provincia ha - a sua volta - richiesto ai Comuni di Besano e di Viggiù di comunicare l’esistenza di eventuali motivi ostativi al predetto svincolo. </h:div>
         <h:div>Ha, in un primo tempo, risposto soltanto il Comune di Besano, precisando che nulla ostava allo svincolo della polizza.</h:div>
         <h:div>In assenza di riscontro ad opera della competente Provincia, Besano Ambiente ha ulteriormente sollecitato, da un lato, il Comune di Viggiù, a riscontrare la nota della Provincia, e, dall’altro, la stessa amministrazione provinciale, a svincolare la garanzia. </h:div>
         <h:div>Soltanto con nota del 19/9/2014 il Comune di Viggiù ha risposto, preannunciando la sussistenza di un motivo ostativo, poiché la ricorrente avrebbe erroneamente ritenuto di applicare i limiti fissati dalla tabella 1, colonna B, dell’Allegato V, parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dovendosi invece applicare i parametri di cui alla colonna A. Con la stessa comunicazione il Comune ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per le osservazioni, decorso il quale ha preannunciato l’adozione del “provvedimento finale”.</h:div>
         <h:div>A fronte delle osservazioni di parte ricorrente, il Comune di Viggiù, con nota del 15/10/2014, richiamando la nota del 19/09/2014, ha invitato Besano Ambiente al deposito del Piano di Caratterizzazione.</h:div>
         <h:div>Con successiva nota del 24/06/2015 lo stesso Comune, richiamando la nota del 15/10/2014, ha diffidato la ricorrente alla presentazione del Piano, precisando che, in difetto, avrebbe effettuato la segnalazione all’AG per omessa bonifica.</h:div>
         <h:div>Con ulteriore nota del 4/09/2015 il Comune, dopo avere specificato che “anche alla data di inizio attività di recupero di rifiuti autorizzata dalla Provincia di Varese la destinazione urbanistica era riconducibile all’agricolo” (ragion per cui i parametri applicabili erano quelli di cui alla citata Colonna A) ha ribadito “quanto nella nota prot. 4963 del 24 giugno 2015, altresì relativamente alla tempistica”.</h:div>
         <h:div>2) Con ricorso notificato tra il 23 e il 28/09/2015 e depositato il 26/10/2015 la ricorrente ha impugnato le note da ultimo indicate, in epigrafe meglio specificate, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.</h:div>
         <h:div>3) Si è costituito il Comune di Viggiù, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni. L’ente locale eccepisce, in sintesi, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante il carattere non provvedimentale degli atti impugnati, aventi scopo precauzionale e carattere di mero invito; diversamente opinando, l’ente medesimo eccepisce, in via subordinata, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi - nel merito - di un’attività di natura paritetica, qual è quella attinente il mancato nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria. Ancora, il Comune eccepisce sia la tardività del deposito del ricorso, per violazione del termine di 30 giorni previsto dall’art. 45 c.p.a., che la tardività della notifica del gravame, sul presupposto che le note impugnate sarebbero atti meramente confermativi della nota prot. n. 4574 del 19 settembre 2014 e della successiva nota prot. n. 6192 del 15 ottobre 2014, espressamente richiamate nelle note impugnate.</h:div>
         <h:div>4) All’udienza pubblica del 22 gennaio 2019, presenti gli avvocati D. D'Errico in sostituzione di Robaldo per la parte ricorrente e C. Gianoncelli in sostituzione di Salvemini per il Comune, la causa viene trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>5) Il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse.</h:div>
         <h:div>5.1) Il Collegio ritiene, «in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa - giustizia (cfr. da ultimo Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014 cit.; Ad. plen., n. 9 del 2014 cit.)», di esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, sollevata da parte resistente, sì da risolvere la lite in rito «in base ad una ben individuata ragione più liquida» (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).</h:div>
         <h:div>Per tale via, sempre in forza dei surrichiamati principi, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di un termine per l’integrazione del contraddittorio, formulata da parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica, atteso che, ai sensi dell’art. 49, co. 2 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato: nel caso in esame, come emergerà dal prosieguo, il ricorso è inammissibile, con conseguente inutilità dell’ordine di integrazione suddetto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 3 ottobre 2017, n. 4590).</h:div>
         <h:div>5.2) Sulla eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dal resistente facendo leva sul carattere non provvedimentale degli atti impugnati, il Collegio osserva quanto segue.</h:div>
         <h:div>La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 62; T.A.R. Veneto, III, 1 agosto 2016, n. 925) distingue tra diffide “in senso stretto” ed atti che, ancorché formalmente qualificati come diffide, sono tuttavia costitutivi di effetti giuridici sfavorevoli per i destinatari (come, ad esempio, gli “ordini”).</h:div>
         <h:div>Le diffide in senso stretto «consistono nel formale avvertimento – indirizzato ad un soggetto (pubblico o privato), tenuto all’osservanza di un obbligo in base ad un preesistente titolo (legge, sentenza, atto amministrativo, contratto) - di ottemperare all’obbligo stesso.</h:div>
         <h:div>Esse, dunque, non hanno carattere novativo di tale obbligo e usualmente il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti destinatari, i quali, nonostante l’intimazione, siano rimasti inosservanti del proprio obbligo» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 62).</h:div>
         <h:div>Ne consegue che, proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l’amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, le diffide in senso stretto non sono immediatamente lesive della sfera giuridica del destinatario, a differenza dei successivi provvedimenti sfavorevoli, e - come tali - non sono ritenute atti immediatamente impugnabili (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2015 n. 2215; Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6257).</h:div>
         <h:div>A diverse conclusioni si deve pervenire quando l’atto, comunque denominato, sia idoneo a produrre direttamente (immediatamente) effetti giuridici, facendo sorgere un obbligo prima non sussistente o assegnando in modo definitivo ad un bene o ad una condotta una nuova qualificazione giuridica o vincolando (anche solo per alcuni profili) l’amministrazione alla successiva adozione di atti sfavorevoli; tale è, ad esempio, la diffida a demolire opere abusive.</h:div>
         <h:div>5.3) Nel caso di specie, l’atto di diffida impugnato (la nota prot. 4693 del 24 giugno 2015) adottato dal Comune di Viggiù, ha natura di diffida in senso stretto. Ed infatti:</h:div>
         <h:div> - in primo luogo, esso si pone in termini meramente ricognitivi di obblighi che, secondo lo stesso Comune, discendono a carico dell’interessata, in termini generali ed astratti, direttamente da una norma di legge, quale l’art. 242, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato nella nota prot. 6192 del 15.10.2014, a sua volta integralmente richiamata nel preambolo della diffida impugnata); </h:div>
         <h:div> - in secondo luogo, l’accertamento dell’inadempimento a tali obblighi ha carattere meramente preliminare rispetto alle definitive valutazioni di competenza (ex art. 242, commi 12 e 13, d.lgs. n. 152/2006) della Regione e della Provincia competenti. A tal fine, occorre osservare che la nota in esame non vincola di per sé Regione e Provincia all’adozione necessitata di conseguenti provvedimenti per il caso di superamento del termine indicato in diffida, poiché a tal fine è necessaria una nuova determinazione da parte di un organo diverso da quello che ha adottato la diffida medesima e che provvede solo dopo aver sentito in conferenza di servizi, all’uopo convocata, le amministrazioni di cui all’art. 242, comma 13 d.lgs. citato (nella specie, in forza dell’art. 5, comma 1 della legge regionale 27/12/2006, n. 30, come richiamata dalla Delib. G.R. Lombardia 24/01/2007, n. 8/4033, allegato 1, trattandosi di sito che ricade nel territorio di due Comuni, non ha luogo il trasferimento al Comune delle funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, ma si applicano le procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V - parte quarta - del D.Lgs. n. 152/2006);</h:div>
         <h:div> - in terzo luogo, l’adozione dell’atto di diffida non priva in alcun modo l’amministrazione destinataria del potere, di cui alla norma statale da ultimo citata, di adottare gli atti di propria competenza.</h:div>
         <h:div>5.4) Nel contesto così come innanzi descritto, la mera indicazione nell’atto di diffida di un termine puntuale per adempiere agli obblighi ritenuti sussistenti a carico della ricorrente non muta la natura dell’atto prot. 4693 (diffida in senso stretto), quale atto avente natura endoprocedimentale, non immediatamente lesivo. Si tratta peraltro, giova osservare ad abundantiam, di termine già ampiamente decorso al momento della proposizione del ricorso in epigrafe senza che alcun effetto giuridico sfavorevole si sia direttamente (immediatamente) prodotto nella sfera giuridica dell’istante.</h:div>
         <h:div>Va, pertanto, ribadita l’inammissibilità dell’impugnazione rivolta avverso la predetta nota prot. 4693 del 24/6/2014. </h:div>
         <h:div>6) A fortiori è inammissibile per difetto d’interesse, per le stesse considerazioni sin qui esposte, l’impugnazione in epigrafe, sia laddove si dirige alla nota prot. 5735 del 4 settembre 2015, mediante cui il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Viggiù ha in sostanza ribadito la diffida del 24 giugno 2015, sia ove rivolta alla nota prot. 6192 del 15 ottobre 2014, recante un mero “invito” al deposito del piano di caratterizzazione.   </h:div>
         <h:div>7) Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato è inammissibile. </h:div>
         <h:div>8) La natura della presente decisione e la particolarità della fattispecie concreta giustificano la compensazione delle spese di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="22/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Antonella Longato</h:div>
            <h:div>Concetta Plantamura</h:div>
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      </sottoscrizioni>
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      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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