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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150053320150528100425144" descrizione="" gruppo="20150053320150528100425144" modifica="28/05/2015 12:30:11" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2015" n="00533"/><fascicolo anno="2015" n="01274"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20150053320150528100425144.xml</file><wordfile>20150053320150528100425144.doc</wordfile><ricorso NRG="201500533">201500533\201500533.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2015\201500533\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>oscar marongiu</firma><data>28/05/2015 12:30:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>oscar marongiu</firma><data>28/05/2015 12:03:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/05/2015</dataPubblicazione><classificazione>73<nuova>73</nuova><ereditata>73</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvia Cattaneo,	Presidente FF</h:div><h:div>Roberto Lombardi,	Referendario</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del 16.12.2014, prot. n. 4227/Cond. della Motorizzazione Civile di Sondrio, di diniego della richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento <corsivo>ex novo</corsivo> della patente di guida, a seguito di revoca, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e/o dipendente dal suddetto provvedimento.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 533 del 2015, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Muffatti e Luca De Censi, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Via Pattari, n. 6 </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Sondrio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia, n. 1 </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ministero dell'Interno - Prefettura di Sondrio</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Sondrio;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30.6.2003 n. 196;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>Considerato che il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha rilevato d'ufficio una questione relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo, indicandola alle parti nell’udienza camerale, decidendo inoltre di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come comunicato ai difensori presenti delle parti in causa;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che il ricorrente ha impugnato il rigetto della propria richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento <corsivo>ex novo</corsivo> della patente di guida, a seguito di revoca di quella in precedenza conseguita;</h:div><h:div>Considerato che l’oggetto del contendere riguarda l’esatta interpretazione della locuzione “<corsivo>data di accertamento del reato</corsivo>” di cui all’art. 219, comma 3 <corsivo>ter</corsivo> del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), ai fini della corretta individuazione del momento dal quale far decorrere il triennio prima del quale, ai sensi della norma citata, non è possibile conseguire una nuova patente di guida per coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di revoca della patente;</h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>che, secondo il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla <corsivo>causa petendi</corsivo> (o <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale), declinato alla stregua della dicotomia carenza di potere-cattivo esercizio del potere, nella fattispecie la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, poiché si chiede, nella sostanza, al Tribunale di accertare il diritto del ricorrente all’ammissione all’esame di guida per ottenere una nuova patente, sussistendone i requisiti (v. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III <corsivo>ter</corsivo>, n. 3817/2015);</h:div><h:div>che, quindi, viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell’Amministrazione, la quale nega l’ammissione all’esame di guida in applicazione della previsione di legge di cui al citato art. 219, comma 3 <corsivo>ter</corsivo>;</h:div><h:div>che, infatti, il gravato diniego di ammissione all’esame per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida risulta fondato sulla sola accertata mancanza del requisito ricavabile dall’art. 219, comma 3 <corsivo>ter</corsivo>, ovvero dal non essere ancora trascorsi (secondo l’interpretazione accolta dal Ministero) tre anni dall’accertamento del reato (inteso dall’Amministrazione intimata come passaggio in giudicato della sentenza di condanna);</h:div><h:div>che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale requisito non contiene margini di discrezionalità, configurandosi come posizione di diritto soggettivo al pari delle iscrizioni negli albi o registri professionali laddove l’attività amministrativa si limita al solo riscontro formale dei presupposti determinati dalla legge (T.A.R. Lazio – Roma, n. 3817/2015, cit.; T.A.R. Abruzzo – Pescara, n. 266/2013; C.d.S., Sez. IV, n. 3158/2013);</h:div><h:div>che, in ragione delle suesposte considerazioni, non possa che conseguire l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il giudice ordinario in osservanza degli ordinari criteri di riparto.</h:div><h:div>Il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/04/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dr.ssa Giulia Miscali</h:div><h:div>Oscar Marongiu</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>