<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20120247320190515092154110" descrizione="gestione parcheggi Forum Assago" gruppo="20120247320190515092154110" modifica="6/14/2019 3:16:15 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2012" n="02473"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01388"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
            <registro n="00232" anno="2013"/>
            <registro n="02681" anno="2013"/>
         </descrittori>
         <file>20120247320190515092154110.xml</file>
         <wordfile>20120247320190515092154110.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201202473">201202473\201202473.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 3\2012\201202473\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Ugo Di Benedetto</firma>
            <data>14/06/2019 15:16:15</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Valentina Santina Mameli</firma>
            <data>13/06/2019 10:31:00</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>17/06/2019</dataPubblicazione>
         <ricorso NRG="201300232">201300232\201300232.xml</ricorso>
         <ricorso NRG="201302681">201302681\201302681.xml</ricorso>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div>
            <h:div>Concetta Plantamura,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Valentina Santina Mameli,	Primo Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>I) quanto al ricorso n. 2473 del 2012:</h:div>
            <h:div>1) quanto al ricorso introduttivo:</h:div>
            <h:div>- della delibera di Giunta Comunale 30 maggio 2012 n. 108, recante "Linee di indirizzo in ordine alla concessione del servizio gestione parcheggi e misure transitorie”, </h:div>
            <h:div>- nonché degli atti presupposti o comunque connessi, inclusa la nota comunale 2 luglio 2012, prot. 9880 e lo Statuto Comunale,  </h:div>
            <h:div>e per la condanna </h:div>
            <h:div>del Comune ex articolo 34 c.p.a. in relazione ai pregiudizi patiti e patiendi da FORUMNET, </h:div>
            <h:div>nonché, in subordine, per la condanna del Comune stesso al pagamento dell'indennizzo ex art. 21  quinques I. 241/1990.</h:div>
            <h:div>2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 gennaio 2013:</h:div>
            <h:div>- della nota comunale 5 dicembre 2012 prot. 18207; </h:div>
            <h:div>- della deliberazione di Giunta Comunale 22/11/12, n. 203; </h:div>
            <h:div>- della nota comunale 7/1/2013 prot. 313 di "Recessione della concessione del servizio di gestione Parcheggi adiacenti al Forum" oltre che agli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi;</h:div>
            <h:div>3) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 aprile 2013:</h:div>
            <h:div>della nota comunale 19 marzo 2013 prot. 4919, in cui il Comune, richiamata la sua nota 313/2013 e stante  il protrarsi della procedura per la concessione dei parcheggi, ha chiesto alla ricorrente la disponibilità a proseguire la gestione nelle more di detta procedura, nella parte in cui precisa che da detta gestione non nasca in capo alla ricorrente alcun "diritto o aspettativa a qualsivoglia titolo o ragione";</h:div>
            <h:div>- della nota comunale 29 marzo 2013, prot. 5552/13 di ulteriore proroga della gestione a FORUMNET, ribadita l'esclusione di "diritto o aspettativa a qualsivoglia titolo o ragione";</h:div>
            <h:div>- nonchè degli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi;</h:div>
            <h:div>4) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 novembre 2013:</h:div>
            <h:div>- della nota comunale 25 settembre 2013, prot. 15158 con cui si dispone una proroga del servizio a favore di FORUMNET nella parte in cui afferma che dalla proroga non deriva in capo alla società alcun diritto o aspettativa;  </h:div>
            <h:div>- della determinazione del Responsabile Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione civile 25 settembre 2013, prot. 730; </h:div>
            <h:div>- della nota 26 settembre 2013, prot. 15271, di richiesta di conferma della disponibilità della ricorrente a detta proroga;</h:div>
            <h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi;</h:div>
            <h:div>5) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 dicembre 2013:</h:div>
            <h:div>della nota comunale 6 novembre 2013, prot. 17592 con cui si accorda alla ricorrente la proroga della gestione dei parcheggi; </h:div>
            <h:div>oltre che di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi;</h:div>
            <h:div>6) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 febbraio 2014:</h:div>
            <h:div>- della nota comunale del 13 gennaio 2014 prot. 434 di comunicazione della determina n. 16/2014;</h:div>
            <h:div>- dell’allegata determinazione dirigenziale 10 gennaio 2014 n. 16 con la quale, dato atto che è tutt’ora corrente la fase ex art. 57 D.lgs. 163/2006 per affidare la gestione dei parcheggi adiacenti il Forum di Assago, il Comune ha accordato alla ricorrente la proroga del servizio precisando che la stessa non possa vantare alcun altro diritto o aspettativa in ordine alla prosecuzione oltre il 15 marzo 2014;</h:div>
            <h:div>7) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014:</h:div>
            <h:div>- della nota sindacale 13 marzo 2014 prot. 4285;</h:div>
            <h:div>- degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusa la deliberazione della Giunta comunale 12 marzo 2014, n. 46, menzionata nella nota comunale impugnata, che dispone un affidamento diretto a terzi della gestione dei parcheggi sinora condotta dalla ricorrente;</h:div>
            <h:div>8) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 ottobre 2014:</h:div>
            <h:div>della deliberazione della Giunta comunale 3 settembre 2014 n. 127 con cui si dispone di chiudere la “procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione dei parcheggi pubblici comunali secondo la lett. a) comma 2 art. 57 D.lgs. 163/2006” per insussistenza dei presupposti per invitare operatori economici a presentare offerte;</h:div>
            <h:div>e per la condanna</h:div>
            <h:div>del Comune ex art. 34 c.p.a. in relazione ai pregiudizi patiti e patiendi dalla ricorrente,</h:div>
            <h:div>nonché, in subordine, per la condanna</h:div>
            <h:div>del Comune stesso a pagare l'indennizzo ex art. 21 quinquies  della L. n. 241/1990; </h:div>
            <h:div>II) quanto al ricorso n. 232 del 2013:</h:div>
            <h:div>per l’annullamento</h:div>
            <h:div>9) quanto al ricorso introduttivo:</h:div>
            <h:div>- della Determinazione dirigenziale 12 dicembre 2012 n. 1003 manifestante ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 163 del 2006 l’intento comunale a contrarre, il relativo bando spedito il 19 dicembre 2012 e il disciplinare;</h:div>
            <h:div>- degli atti presupposti consequenziale comunque connessi ivi incluse le deliberazioni consiliari che ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 e secondo lo statuto comunale (in difetto anch’esso ad ogni effetto impugnato) abbiano preceduto il varo della procedura nonché le deliberazione della giunta comunale 30 maggio 2012 n. 108 e 22 novembre 2012 n. 203;</h:div>
            <h:div>e per la condanna</h:div>
            <h:div>del Comune ex art. 34 c.p.a. in relazione ai pregiudizi patiti e patiendi dalla ricorrente; </h:div>
            <h:div>10) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 marzo 2013:</h:div>
            <h:div>- della delibera del consiglio comunale 29 novembre 2012 n. 53; </h:div>
            <h:div>- della determina contrarre n. 1003 del 12 dicembre 2012;</h:div>
            <h:div>11) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 4 aprile 2013:</h:div>
            <h:div>- della determinazione dirigenziale 30 gennaio 2013 n. 108 di nomina della commissione giudicatrice;</h:div>
            <h:div>- degli atti consegnati alla ricorrente in sede di ammissione alla gara ossia:</h:div>
            <h:div>-- la relazione tecnico illustrativa</h:div>
            <h:div>-- il regolamento comunale TOSAP/COSAP</h:div>
            <h:div>-- il modello impegno di riservatezza</h:div>
            <h:div>-- il modello dichiarazione avvenuto sopralluogo obbligatorio</h:div>
            <h:div>-- il capitolato tecnico completo della scheda del servizio</h:div>
            <h:div>-- il contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio</h:div>
            <h:div>-- la relazione stralcio del piano dei servizi allegato al PGT 2012</h:div>
            <h:div>-- l’elenco dei beni strumentali nella proprietà del Comune affidati al concessionario e il relativo valore corrente</h:div>
            <h:div>-- la carta dei servizi</h:div>
            <h:div>-- il piano industriale</h:div>
            <h:div>-- la Tassa RSU</h:div>
            <h:div>-- le planimetrie</h:div>
            <h:div>-- il piano degli investimenti di base</h:div>
            <h:div>-- le linee guida per il miglioramento del piano degli investimenti</h:div>
            <h:div>-- le linee guida per il miglioramento del piano industriale del servizio parcheggi pubblici comunali</h:div>
            <h:div>-- le tariffe titoli di sosta in vigore connesse agevolazioni per ogni parcheggi di cui trattasi</h:div>
            <h:div>e per la condanna</h:div>
            <h:div>del Comune ex art. 34 c.p.a. in relazione ai pregiudizi patiti e patiendi dalla ricorrente;</h:div>
            <h:div>III) quanto al ricorso n. 2681 del 2013:</h:div>
            <h:div>12) quanto al ricorso introduttivo: </h:div>
            <h:div>- della deliberazione 9 luglio 2013 n. 110 con cui la Giunta Comunale dava indirizzo agli Uffici di studiare le modalità di gestione diretta dei parcheggi “nelle more delle ulteriori definitive scelte da parte del Consiglio Comunale, a decorrere dal 1 ottobre c.a. e per un periodo sperimentale… per il tramite di Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1 della l. 381/1991… fermo restando che agli altri oneri gestionali procederà direttamente l’Amministrazione Comunale per il tramite dei propri servizi”.</h:div>
            <h:div>- della deliberazione 24 settembre 2013 n. 144 con cui la Giunta ha determinato che a partire dal 1° ottobre 2013 a seguito della scadenza dei relativi precedenti provvedimenti, si procedesse in via d’urgenza e sperimentale all’affidamento con convenzione diretta dei servizi di sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici di che trattasi, strumentali alla gestione in proprio da parte dell’Amministrazione Comunale di tali parcheggi, autorizzandone l’affidamento a soggetti cooperativi (Cooperative ordinarie e sociali) con il limite di importo di € 40.000,00 per parcheggio ex art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 e, ove si trattasse di Cooperative Sociali, in applicazione dell’art. 5, comma 1, l. 381/1991;</h:div>
            <h:div>- della determinazione 25 settembre 2013 n. 730 con cui il Comune ha disposto una ulteriore proroga tecnica della gestione dei parcheggi comunali di che trattasi fino all’11.11.2013 a favore di FORUMNET;</h:div>
            <h:div>13) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014:</h:div>
            <h:div>- della nota comunale prot. 4285 del 13 marzo 2014; </h:div>
            <h:div>- della richiamata deliberazione n. 46 del 12 marzo 2014;</h:div>
            <h:div>14) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 maggio 2014:</h:div>
            <h:div>della deliberazione della G.C. n. 46 del 12 marzo 2014 con cui il Comune ha disposto in via sperimentale l’assunzione della gestione diretta del servizio;</h:div>
            <h:div>15) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 giugno 2014:</h:div>
            <h:div>della determinazione dirigenziale n. 354 del 2.5.2014 con cui, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 46/2014, il Comune affidava ex art. 5 l. 381/1991 sperimentalmente per quattro mesi a decorrere dal 4.5.2014 a Spazio Aperto Cooperativa Sociale alcuni specifici servizi afferenti alla gestione dei parcheggi c.d. Parcheggio C, Parcheggio D e Parcheggio Pista Atletica (sbigliettamento, parcamento, materiale apprensione dei corrispettivi da rigirare all’Amministrazione Comunale, pulizia primaria dei parcheggi), entro l’importo contrattuale massimo di € 150.000,00, al raggiungimento del quale il contratto si sarebbe estinto automaticamente;</h:div>
            <h:div>16) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 ottobre 2014:</h:div>
            <h:div>di tutti gli atti ed i provvedimenti fino ad allora già gravati relativi all’affidamento alla Cooperativa;</h:div>
            <h:div>17) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 ottobre 2014:</h:div>
            <h:div>- della determinazione dirigenziale n. 600 del 12.8.2014, recante la liquidazione del dovuto alla Società Cooperativa per il periodo 4.5.2014-28.7.2014, </h:div>
            <h:div>- della deliberazione di G.C. n. 139 del 9.9.2014 e della determinazione dirigenziale n. 678 del 10.10.2014 attuativa della deliberazione di G.C. n. 139/2014 con cui il Comune ha disposto la prosecuzione dell’affidamento in atto alla Cooperativa Sociale dei servizi de quibus per l’ulteriore periodo transitorio sino al 31.1.2015, integrando i connessi impegni di spesa;</h:div>
            <h:div>18) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 febbraio 2015:</h:div>
            <h:div>della determinazione dirigenziale n. 817 del 22.12.2014, che ha riconfermato l’affidamento dei servizi de quibus alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto sino al 31.1.2015;</h:div>
            <h:div>19) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 marzo 2015:</h:div>
            <h:div>- della determinazione dirigenziale n. 76 del 18.2.2015, recante integrazione dell’impegno di spesa finalizzato al pagamento delle prestazioni rese dalla Cooperativa Sociale fino al 31.1.2015;</h:div>
            <h:div>- della determinazione dirigenziale n. 95 del 20.2.2015 che, a seguito di indizione di “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse riservata a Cooperative Sociali di tipo B, per la fornitura del servizio di supporto e assistenza al Comune di Assago nella gestione dei parcheggi ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991”, ha aggiudicato il servizio a Spazio Aperto Cooperativa Sociale;</h:div>
            <h:div>nonché per la caducazione del contratto;</h:div>
            <h:div>20) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 maggio 2015 </h:div>
            <h:div>nuovamente di tutti gli atti già oggetto di impugnazione;</h:div>
            <h:div>21) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 novembre 2015: </h:div>
            <h:div>della determinazione dirigenziale n. 587 del 21.10.2015 che ha affidato alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto la gestione dei servizi di che trattasi nelle more dello svolgimento delle procedure di individuazione di nuovo soggetto per la conduzione dei parcheggi a seguito di ulteriore “Avviso pubblico per manifestazione di interesse”;</h:div>
            <h:div>nonché per la caducazione del contratto;</h:div>
            <h:div>22) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 febbraio 2016: </h:div>
            <h:div>della determinazione dirigenziale n. 686 del 14.12.2015 con cui il Comune ha prorogato interinalmente l’affidamento dei servizi de quibus alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto fino al 31.3.2016, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento in corso come da “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse riservata a cooperative sociali di tipo B, per la fornitura del servizio di supporto e assistenza al Comune di Assago nella gestione dei parcheggi ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991” pubblicato sul mercato elettronico di ARCA Regione Lombardia in data 30.9.2015, contestualmente ripubblicato con la determinazione in esame per tener conto delle osservazioni del NOA comunale formulate nel corso della seduta del 9.12.2015 oltre che delle “Linee Guida per l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali” dell’ANAC;</h:div>
            <h:div>nonché per la caducazione del contratto;</h:div>
            <h:div>23) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 maggio 2016: </h:div>
            <h:div>della determinazione dirigenziale n. 210 del 5.4.2016 di ulteriore proroga interinale fino al 30.6.2016 dell’affidamento dei servizi di che trattasi alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto nelle more dell’espletamento della procedura connessa all’“Avviso pubblico” di cui si è appena detto;</h:div>
            <h:div>nonché per la caducazione del contratto;</h:div>
            <h:div>24) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 settembre 2016:</h:div>
            <h:div>della determinazione dirigenziale n. 438 del 24.6.2016 di ulteriore proroga fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 dei servizi affidati a Cooperativa Sociale Spazio Aperto nelle more della conclusione della procedura aperta indetta ai sensi della determinazione dirigenziale n. 317 del 13.5.2016  ex d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto ed assistenza al Comune di Assago nella conduzione dei parcheggi c.d. Parcheggio C, Parcheggio D e Parcheggio Pista Atletica riservata alle Cooperative Sociali di “tipo B” mediante la piattaforma di e-procurement Sintel di ARCA Regione Lombardia; si precisa qui che la gara predetta aveva valore sotto soglia (€ 200.000,00). </h:div>
            <h:div>nonché per la caducazione del contratto;</h:div>
            <h:div>25) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 aprile 2018:</h:div>
            <h:div>- della deliberazione di G.C. n. 22 del 6.2.2018 avente ad oggetto Linee di indirizzo per la gestione dei parcheggi comunali in corrispondenza del Forum e del Capolinea M2, mediante la quale la Giunta ha dato indirizzo al responsabile del settore competente di “continuare a procedere nella gestione diretta dei parcheggi limitrofi al Forum individuando nel settore della Cooperazione Sociale l'interlocutore per la corresponsione dei vari servizi legati alla conduzione dei parcheggi “C” e Pista di Atletica” e quindi “di procedere tramite apposita procedura aperta sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, da espletarsi ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 attraverso il sistema telematico della piattaforma di Arca Lombardia – SINTEL, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;</h:div>
            <h:div>- della determinazione n. 84 del 12 febbraio 2018, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Assago in data 13 febbraio 2018 per quindici giorni consecutivi, con la quale il responsabile dell'Area Trasporti e Protezione Civile, ha affidato a Spazio Aperto, a seguito dell'offerta da quest'ultima presentata tramite il mercato elettronico SINTEL, “l'esecuzione dei servizi di supporto e assistenza nella conduzione dei parcheggi (C e Pista di Atletica)….per il periodo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque entro il massimale economico per l'affidamento diretto di servizi di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia”;</h:div>
            <h:div>- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, connesso e/o comunque presupposto, ancorché allo stato non conosciuto.</h:div>
            <h:div>26) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 giugno 2018: </h:div>
            <h:div>- del Bando e disciplinare di gara avente ad oggetto l'affidamento in appalto dei “servizi di supporto e assistenza al Comune di Assago nella conduzione dei parcheggi (denominati rispettivamente “parcheggio C” e “parcheggio Pista di Atletica”) da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” nonché del connesso “Capitolato speciale d'appalto” e delle allegate Schede descrittive delle prestazioni richieste, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente a far data dal 4 maggio 2018;</h:div>
            <h:div>- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, connesso e/o comunque presupposto, ivi inclusa, ove possa occorrere, la determinazione n. 226 del 28 marzo 2018, con la quale il Responsabile dell'Area Trasporti e Protezione civile ha indetto la procedura di cui al punto che precede ed approvato i relativi atti di gara. </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2473 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div>
            <h:div>FORUMNET S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, Francesco Schiano Di Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Andegari n. 4/A; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Assago, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio De Toffol e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Franchetti, n. 4; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div/>
               <h:div>Azienda Trasporti Milanesi - ATM S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Assago;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
         <riuniti>
            <ricorrenti>
               <h:div>sul ricorso numero di registro generale 232 del 2013, proposto da </h:div>
               <h:div>FORUMNET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, Francesco Schiano Di Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Andegari n. 4/A;</h:div>
            </ricorrenti>
            <resistenti>
               <h:div>Comune di Assago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio De Toffol e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Franchetti, n. 4; </h:div>
            </resistenti>
            <altro>
               <controinteressati/>
               <intervenienti/>
            </altro>
         </riuniti>
         <riuniti>
            <ricorrenti>
               <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2681 del 2013, proposto da </h:div>
               <h:div>FORUMNET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, Francesco Schiano Di Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Andegari n. 4/A;</h:div>
            </ricorrenti>
            <resistenti>
               <h:div>Comune di Assago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio De Toffol e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Franchetti, n. 4;</h:div>
            </resistenti>
            <altro>
               <controinteressati>
                  <h:div>Spazio Aperto Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; </h:div>
               </controinteressati>
               <intervenienti>
                  <h:div/>
                  <h:div/>
               </intervenienti>
            </altro>
         </riuniti>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>La vicenda di cui è causa vede opposti FORUMNET S.p.A. (società che gestisce il Forum di Assago e i parcheggi di sua proprietà ivi adiacenti) ed il Comune di Assago in riferimento alla gestione dei parcheggi pubblici comunali a pagamento, anch’essi adiacenti il Forum stesso.</h:div>
         <h:div>In tale cornice si dipana l’articolata e complessa vicenda procedimentale e processuale che si va di seguito ad esporre.</h:div>
         <h:div>Con convenzione del 22 settembre 1998 il Comune di Assago ha affidato a FORUMNET in concessione la gestione del parcheggio C, del parcheggio D e del parcheggio della Pista di Atletica. La convenzione aveva la durata di 5 anni prorogabile (come avvenuto ininterrottamente fino al 15 marzo 2014).</h:div>
         <h:div>Alla fine del 2007 il Comune di Assago, con deliberazione di G.C. n. 189 dell’11 dicembre 2007 ed avviso indicativo pubblicato in GURI del 31 dicembre 2007, ha indetto una procedura ex art. 153, comma 3 e ss., d.lgs. 163/2006 per un’operazione di finanza di progetto volta alla “Realizzazione di opere tecnologiche ed infrastrutturali e relativa gestione mediante sistema di automazione di un sistema di parcheggi di interscambio sito in Comune di Assago in via Di Vittorio e in Viale Milanofiori in prossimità della costruenda stazione della MM2 di Assago – Milanofiori Forum”. </h:div>
         <h:div>Il 27 giugno 2008 il costituendo RTI ATM S.p.A. – FORUMNET presentava l’unica proposta pervenuta quale soggetto promotore</h:div>
         <h:div>Successivamente, con deliberazione di G.C. n. 95 del 20 aprile 2010, veniva assunto l’indirizzo di disporre la sospensione della predetta procedura, al fine di valutare l’iter più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale, alla luce delle ragioni di interesse pubblico espressamente esplicitate nella stessa deliberazione.</h:div>
         <h:div>Nel frattempo la gestione del servizio continuava ad essere affidata in proroga a FORUMNET. </h:div>
         <h:div>Con deliberazione di G.C. n. 108 del 30 maggio 2012, recante “Linee di indirizzo in ordine alla concessione del servizio gestione parcheggi e misure transitorie”, il Comune di Assago faceva propri i contenuti della Relazione tecnica-illustrativa inerente la gestione dei parcheggi pubblici comunali, contestualmente dando indirizzo di procedere all’indizione di gara ad evidenza pubblica per la concessione del predetto servizio e confermando nelle more la proroga a FORUMNET fino all’espletamento della procedura de qua.</h:div>
         <h:div>Contro la deliberazione di G.C. n. 108/2012 richiamata, nonché, occorrendo, contro lo Statuto comunale FORUMNET presentava il ricorso RG. 2473/2012.</h:div>
         <h:div>Con deliberazione n. 203 del 22 novembre 2012 la Giunta Comunale, preso atto delle modifiche normative intercorse in ordine all’istituto del project financing nonché dei rilevanti mutamenti delle circostanze di fatto (realizzazione della stazione metropolitana Assago Milanofiori Forum della linea M2; realizzazione di uno dei parcheggi oggetto del project financing, il c.d. parcheggio D, oltre a varie opere viabilistiche necessarie a decongestionare il traffico in aumento generato dalla presenza della nuova fermata della linea metropolitana stessa) che avevano determinato una notevole riduzione dell’importo originariamente preventivato dal project financing stesso, disponeva l’estinzione della predetta procedura, individuando, quale istituto rispondente agli interessi della P.A. per la gestione dei parcheggi in questione, quello della concessione.</h:div>
         <h:div>Con nota prot. n. 18207 del 5 dicembre 2012 il Comune comunicava quanto deliberato con la delibera n. 203/2012 e con successiva nota prot. 313 del 7 gennaio 2013 comunicava che a decorrere dal 30 marzo 2013 si sarebbe determinata la recessione dalla concessione del servizio di gestione dei parcheggi, invitando la ricorrente a procedere alla riconsegna, entro tale data, delle aree e attrezzature messe a disposizione</h:div>
         <h:div>La deliberazione n. 203/2012, la nota prot. n. 18207 del 5 dicembre 2012 e la nota prot. 313 del 7 gennaio 2013 venivano impugnate con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 31 gennaio 2013, nell’ambito del ricorso RG 2473/2012.</h:div>
         <h:div>Nel frattempo, con determinazione dirigenziale n. 1003 del 12 dicembre 2012 veniva indetta una procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio.</h:div>
         <h:div>Avverso tale determinazione la ricorrente proponeva il ricorso RG 232/2013, nell’ambito del quale, con ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 marzo 2013, impugnava altresì la deliberazione n. 53 del 29 novembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale deliberava di affidare in concessione a terzi, per il periodo 1.2.2013 – 31.1.2033, la gestione dei parcheggi pubblici comunali in corrispondenza del Forum e della stazione M2 Assago-Milanofiori-Forum, e sulla base della quale veniva assunta la determinazione dirigenziale n. 1003 del 12 dicembre 2012, quale determinazione a contrarre per l’indizione della procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione parcheggi pubblici comunali, nonché i relativi bando e disciplinare. </h:div>
         <h:div>Con il medesimo ricorso RG 232/2013 la ricorrente impugnava nuovamente la delibera 108/2012 oggetto del ricorso RG 2473/2012 nonché la delibera 203/2012, oggetto del ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 gennaio 2013 nell’ambito del ricorso RG 2473/2012.</h:div>
         <h:div>Con determinazione dirigenziale n. 108 del 30 gennaio 2013 veniva nominata la commissione giudicatrice. </h:div>
         <h:div>L’Amministrazione metteva a disposizione della ricorrente gli atti di gara a seguito del superamento, da parte della stessa, della fase di invito alla procedura stessa.</h:div>
         <h:div>Sia la nomina della Commissione sia gli atti consegnati alla ricorrente venivano impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 aprile 2013 nell’ambito del ricorso RG 232/2013.</h:div>
         <h:div>Protraendosi la procedura ristretta avviata, con nota prot. n. 4919 del 19 marzo 2013, richiamata la precedente nota prot. n. 313/2013, l’Amministrazione comunale chiedeva la disponibilità di FORUMNET, quale precedente concessionario del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali (c.d. Parcheggio C, Parcheggio fronte Carrefour, Parcheggio Pista Atletica), a proseguire la gestione in proroga degli stessi, limitatamente e non oltre il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara in corso, sino al giorno antecedente la stipulazione del contratto per l’affidamento del nuovo servizio.</h:div>
         <h:div>Tale nota veniva impugnata dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 aprile 2013 nell’ambito del ricorso RG 2473/2012, per la parte in cui il Comune precisava che dalla proroga non sarebbero derivati alla società alcun diritto o aspettativa. Ad ogni modo FORUMNET prestava il proprio consenso con nota prot. n. 5389 del 27 marzo 2013. </h:div>
         <h:div>Veniva quindi concesso, con atto comunale prot. n. 5552 del 29.3.2013, alla ricorrente, quale precedente gestore già in proroga, di “<corsivo>proseguire la gestione in prorogatio… per il tempo massimo di 180 giorni e comunque non oltre il tempo necessario all’espletamento delle procedure di gara ed esattamente sino al giorno antecedente la stipula del contratto di affidamento del nuovo servizio</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Anche tale nota veniva impugnata con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 aprile 2013 nell’ambito del ricorso RG 2473/2012.</h:div>
         <h:div>La procedura ristretta andava deserta e l’Amministrazione comunale ne dava atto con determinazione dirigenziale n. 493 del 19 giugno 2013.</h:div>
         <h:div>Con deliberazione n. 110 del 9 luglio 2013, pertanto, la Giunta Comunale, dato atto che con la richiamata nota prot. n. 5552/2013 era stata concessa a FORUMNET la gestione in prorogatio dei parcheggi per il tempo massimo di 180 giorni, dava indirizzo agli Uffici di studiare le modalità di gestione diretta dei parcheggi “<corsivo>nelle more delle ulteriori definitive scelte da parte del Consiglio Comunale, a decorrere dal 1 ottobre c.a. e per un periodo sperimentale… per il tramite di Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1 della l. 381/1991… fermo restando che agli altri oneri gestionali procederà direttamente l’Amministrazione Comunale per il tramite dei propri servizi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Tale deliberazione veniva impugnata con ricorso RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 24 settembre 2013, venivano aggiornate le linee di indirizzo predette, prevedendosi che, a partire dal 1° ottobre 2013 a seguito della scadenza dei relativi precedenti provvedimenti, si procedesse in via d’urgenza e sperimentale all’affidamento con convenzione diretta dei servizi di sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici di che trattasi, strumentali alla gestione in proprio da parte dell’Amministrazione Comunale di tali parcheggi, autorizzandone l’affidamento a soggetti cooperativi (Cooperative ordinarie e sociali) con il limite di importo di € 40.000,00 per parcheggio ex art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 e, ove si trattasse di Cooperative Sociali, in applicazione dell’art. 5, comma 1, l. 381/1991.</h:div>
         <h:div>Anche tale deliberazione veniva impugnata con il ricorso RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Il Comune, tuttavia, dato atto, da un lato, della volontà di esplorare le possibilità offerte dalla procedura negoziata ex art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. 163/2006, dall’altro lato, delle difficoltà tecniche ad avviare la gestione diretta del servizio dal 1° ottobre 2013, accordava a FORUMNET, in forza della nota prot. n. 15158 del 25 settembre 2013 e della determinazione dirigenziale n. 730 del 25 settembre 2013 una ulteriore proroga tecnica della gestione dei parcheggi comunali fino all’11 novembre 2013, chiedendo con nota prot. n. 15271 del 26 settembre 2013 di confermare la disponibilità alla gestione in proroga.</h:div>
         <h:div>Tutti questi atti venivano impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 novembre 2013 nell’ambito del ricorso RG 2473/2013. La determinazione n. 730 del 25 settembre 2013 veniva impugnata anche con il ricorso RG 2681/2013, unitamente agli altri atti sopra indicati.  </h:div>
         <h:div>Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 5 novembre 2013, a chiusura delle verifiche interinali occasionate dalla deliberazione di G.C. n. 110/2013, veniva formalizzato l’avvio di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. a), d.lgs. 163/2006, autorizzandosi, data la prossima scadenza dell’11 novembre 2013 della gestione in proroga dei parcheggi, una ulteriore proroga per ulteriori 30 giorni a favore di FORUMNET. </h:div>
         <h:div>La predetta proroga veniva accordata a FORUMNET con nota comunale prot. n. 17592 del 6 novembre 2013, fino al 12 dicembre 2013.</h:div>
         <h:div>Tale nota veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 dicembre 2013 nell’ambito del giudizio RG 2473/2012. </h:div>
         <h:div>Avvicinandosi la scadenza della proroga tecnica da ultimo concessa a FORUMNET, la ricorrente presentava, in data 14 dicembre 2013, istanza di misure cautelari anche monocratiche nell’ambito del giudizio RG 2473/2012 in relazione alla nota comunale 25 settembre 2013 prot. 15158, alla determinazione 25 settembre 2013 n. 730, alle ulteriori note comunali 26 settembre 2013 prot. 15271 e 6 novembre 2013 prot. 17592.</h:div>
         <h:div>Il Presidente della Sezione III, con decreto n. 1388/2013 del 16 dicembre 2013, rilevato che con la nota comunale prot. n. 5552/2013 era stato concesso a FORUMNET, quale precedente concessionario del servizio, “<corsivo>di proseguire la gestione in prorogatio dei parcheggi pubblici adiacenti al Forum… per il tempo massimo di 180 giorni</corsivo>” dalla data dell’atto medesimo, e rilevato altresì che “<corsivo>tale termine è scaduto da tempo</corsivo>”, ritenendo che “<corsivo>le ulteriori proroghe del termine semestrale da parte del Comune non possono dirsi fondanti un diritto della parte ricorrente ad ottenerne altre</corsivo>”, respingeva la domanda cautelare <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, la società ricorrente vi rinunciava.</h:div>
         <h:div>Nel frattempo, con nota comunale prot. n. 19878 del 16 dicembre 2013 veniva disposta in via di estrema urgenza la prosecuzione interinale della gestione dei parcheggi in capo a FORUMNET.</h:div>
         <h:div>Seguiva la determinazione dirigenziale n. 16 del 15 gennaio 2014 con cui il Comune di Assago, considerato che la procedura negoziata seguita alla gara andata deserta era ancora in fase istruttoria, che si prospettava “<corsivo>un nutrito calendario di eventi nei prossimi mesi presso la struttura Mediolanum Forum</corsivo>”, che occorreva “<corsivo>organizzare il servizio di parcheggio per l’entrata e l’uscita dalle aree dedicate</corsivo>” e che “<corsivo>analoghe considerazioni” riguardavano “anche gli altri parcheggi tenuto conto altresì di una viabilità legata al periodo invernale</corsivo>”, considerata infine l’indisponibilità di risorse, affidava a FORUMNET, fino al 15 marzo 2014, “a<corsivo> carattere provvisorio e circoscritto</corsivo>”, il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento Parcheggio C, Parcheggio D, Parcheggio Pista di Atletica.  </h:div>
         <h:div>Tale deliberazione veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 febbraio 2014, nell’ambito del giudizio RG n. 2473/2012, unitamente alla nota di comunicazione della stessa (nota prot. 43 del 14 gennaio 2014).</h:div>
         <h:div>In data 14 gennaio 2014 FORUMNET confermava in ogni caso la propria disponibilità alla gestione dei parcheggi in questione fino alla indicata data del 15 marzo 2014. </h:div>
         <h:div>A questo punto, preso atto della particolare complessità della pendente procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. a), d.lgs. 163/2006, con specifico riferimento ai limiti connessi alla possibilità di modificazione delle condizioni contrattuali iniziali del bando di gara andato deserto, l’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta n. 46 del 12 marzo 2014, disponeva, nelle more della definizione della procedura, di provvedere dal giorno 16 marzo 2014 alla gestione diretta dei parcheggi. Con la predetta deliberazione la Giunta dava anche atto che “<corsivo>il Gruppo di Lavoro interno costituito per l’analisi e la redazione delle modalità della gestione diretta ha osservato che il sistema provvisoriamente individuato abbisogna in fase preventivale di adeguata sperimentazione del servizio che prevede di affidare a terzi i servizi legati allo sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici in essere al fine della successiva valutazione economico-gestionale dei risultati, mantenendo a proprio carico ogni altro onere accessorio (oneri assicurativi, manutenzione del verde, segnaletica, manutenzione ordinaria e straordinaria)</corsivo>”. Pertanto veniva dato indirizzo, nelle more della definizione della procedura di affidamento a regime della gestione dei parcheggi per un periodo temporale e per condizioni economiche congrue per l’Amministrazione Comunale, di procedere, in via sperimentale, alla gestione diretta del servizio, anche con l’affidamento di specifici appalti di servizi a Cooperative (ordinarie e sociali).</h:div>
         <h:div>Tale deliberazione veniva impugnata sia con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014 nell’ambito del giudizio RG 2473/2012 sia con il ricorso per motivi aggiunti depositato 15 maggio 2014 nell’ambito del giudizio RG 2681/2013. </h:div>
         <h:div>Con nota sindacale prot. n. 4285 del 13 marzo 2014 veniva comunicato a FORUMNET che le tempistiche connesse alla prima evidenziazione (nell’incontro tenutosi tra le parti il 10.3.2014) e alla successiva formalizzazione, in data 12.3.2014 (ossia a ridosso della scadenza del 15.3.2014 della gestione in proroga), di proposta formulata dalla società di valutare la percorribilità di una procedura negoziata non più ai sensi della lett. a) del comma 2 dell’art. 57 d.lgs. 163/2006, bensì ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 57, non consentivano all’Amministrazione Comunale di effettuare le dovute valutazioni sulla fattibilità giuridica ed economica della stessa. Al contempo, veniva data evidenza a FORUMNET che il Comune di Assago aveva adottato la deliberazione di G.C. n. 46/2014, optando per la gestione diretta dei parcheggi di che trattasi nelle more della definizione di una procedura economicamente e temporalmente soddisfacente per l’Amministrazione Comunale per la gestione a regime dei parcheggi.</h:div>
         <h:div>Anche tale nota, unitamente alla deliberazione n. 46/2014, veniva impugnata sia con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014 nell’ambito del giudizio RG 2473/2012 sia con il ricorso per motivi aggiunti depositato 15 maggio 2014 nell’ambito del giudizio RG 2681/2013. </h:div>
         <h:div>La Società ricorrente proponeva contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia dei predetti atti anche in via monocratica in entrambi i ricorsi. </h:div>
         <h:div>Con decreto n. 393 del 14 marzo 2014 il Presidente della I Sezione, presso cui pendeva il ricorso RG 2681/2013, accoglieva la domanda cautelare monocratica proposta dalla società, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza la camera di consiglio del 9 aprile 2014. </h:div>
         <h:div>Con decreto n. 394 del 17 marzo 2014 nell’ambito del giudizio RG 2473/2012, il Presidente della Sezione III, preso atto del predetto decreto n. 393/2014, dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare monocratica, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza la camera di consiglio dell’8 aprile 2014, poi rinviata al 24 aprile 2014.</h:div>
         <h:div>L’istanza cautelare di FORUMNET veniva rigettata in sede collegiale rispettivamente con l’ordinanza n. 512 del 10 aprile 2014 pronunciata nel giudizio RG 2681/2013 e con l’ordinanza n. 574 del 28 aprile 2014 in relazione al giudizio RG 2473/2012. </h:div>
         <h:div>Con determinazione dirigenziale n. 354 del 2 maggio 2014, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 46/2014, il Comune, preso atto delle pronunce cautelari del Tribunale, affidava ex art. 5 della L. 381/1991 sperimentalmente per quattro mesi a decorrere dal 4 maggio 2014 a Spazio Aperto Cooperativa Sociale alcuni specifici servizi afferenti alla gestione dei parcheggi c.d. Parcheggio C, Parcheggio D e Parcheggio Pista Atletica (sbigliettamento, parcamento, materiale apprensione dei corrispettivi da rigirare all’Amministrazione Comunale, pulizia primaria dei parcheggi), entro l’importo contrattuale massimo di € 150.000,00, al raggiungimento del quale il contratto si sarebbe estinto automaticamente.</h:div>
         <h:div>Tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 giugno 2014 nell’ambito del giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Seguiva, nell’ambito dello stesso giudizio, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 ottobre 2014 con cui la ricorrente impugnava nuovamente tutti gli atti ed i provvedimenti fino ad allora già gravati, deducendo ulteriori motivi di censura.</h:div>
         <h:div>Con determinazione dirigenziale n. 600 del 12 agosto 2014 il Comune disponeva la liquidazione del dovuto alla Società Cooperativa per il periodo 4 maggio 2014 – 28 luglio 2014. </h:div>
         <h:div>Tale determinazione veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 ottobre 2014 nel giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 3 settembre 2014, il Comune deliberava la chiusura della procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. a) d.lgs. 163/2006 (indetta con deliberazione n. 169 del 5 novembre 2013) alla luce della relazione del 3 luglio 2014 del RUP, che aveva evidenziato, sulla base degli elementi istruttori raccolti nella fase delle consultazioni preliminari-indagine di mercato, la carenza dei presupposti oggettivi per poter procedere all’espletamento della gara.</h:div>
         <h:div>Tale deliberazione veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 ottobre 2014 nel giudizio RG  2473/2012.</h:div>
         <h:div>Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 9 settembre 2014 e con la attuativa determinazione dirigenziale n. 678 del 10 ottobre 2014, il Comune decideva la prosecuzione dell’affidamento in atto alla Cooperativa Sociale per l’ulteriore periodo transitorio sino al 31 gennaio 2015, integrando i connessi impegni di spesa; ciò, al fine di consentire una “<corsivo>sperimentazione… più completa</corsivo>”, oltre l’arco temporale dei 4 mesi inizialmente previsti, “<corsivo>al fine di includere il rilevamento delle peculiarità gestionali di tutte le stagionalità (autunno-inverno oltre primavera-estate) per analizzare le dinamiche di affluenza/utilizzo dei parcheggi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Tali provvedimenti venivano impugnati con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 ottobre 2014 nel giudizio RG 2681/2013. </h:div>
         <h:div>Con la determinazione dirigenziale n. 817 del 22 dicembre 2014 il Comune riconfermava l’affidamento dei servizi de quibus alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto sino al 31.1.2015.</h:div>
         <h:div>Il provvedimento veniva gravato con ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 febbraio 2015 nel giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Con la determinazione dirigenziale n. 76 del 18 febbraio 2015 veniva disposta l’integrazione dell’impegno di spesa finalizzato al pagamento delle prestazioni rese dalla Cooperativa Sociale fino al 31.1.2015. Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 marzo 2015 nel giudizio RG 2681/2013, unitamente alla determinazione dirigenziale n. 95 del 20 febbraio 2015 con cui il Comune, a seguito di indizione di “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse riservata a Cooperative Sociali di tipo B, per la fornitura del servizio di supporto e assistenza al Comune di Assago nella gestione dei parcheggi ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991”, aggiudicava il servizio a Spazio Aperto Cooperativa Sociale. L’affidamento di che trattasi seguiva alla decisione dell’Amministrazione Comunale di continuare, nelle more della definizione della procedura di affidamento definitivo dei parcheggi di cui è causa per un periodo temporale ed a condizioni economiche favorevoli per l’Amministrazione Comunale, la gestione diretta degli stessi per una durata presunta di 8 mesi a decorrere dall’1.2.2015, con affidamento a Cooperative Sociali ex art. 5 l. 381/1991 del servizio di supporto ed assistenza al Comune di Assago (sbigliettamento, parcamento, materiale apprensione dei corrispettivi da rigirare all’Amministrazione Comunale, pulizia primaria dei parcheggi). L’affidamento seguiva alla pubblicazione tramite Sintel sul mercato elettronico di ARCA Regione Lombardia dell’“Avviso pubblico” sopra menzionato in data 21.1.2015; il tutto, per l’importo contrattuale di € 200.000,00, al raggiungimento del quale il contratto si sarebbe estinto, fatto salvo il limite di legge per l’affidamento a Cooperative Sociali di “tipo B”.</h:div>
         <h:div>Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 maggio 2015 nel giudizio RG 2681/2013 la società impugnava nuovamente tutti gli atti ed i provvedimenti fino ad allora già gravati, deducendo ulteriori motivi di censura.</h:div>
         <h:div>Con la determinazione dirigenziale n. 58 del 21 ottobre 2015 il Comune affidava alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto la gestione dei servizi di che trattasi nelle more dello svolgimento delle procedure di individuazione di nuovo soggetto per la conduzione dei parcheggi a seguito di ulteriore “Avviso pubblico per manifestazione di interesse”. Tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 novembre 2015 nel giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>L’affidamento interinale alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto veniva prorogato con la determinazione dirigenziale n. 686 del 14 dicembre 2015 fino al 31 marzo 2016, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento in corso ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991.</h:div>
         <h:div>Tale determinazione veniva impugnata con il ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 febbraio 2016 nel giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Con la determinazione dirigenziale n. 210 del 5 aprile 2016 veniva disposta un’ulteriore proroga interinale fino al 30 giugno 2016 dell’affidamento dei servizi di che trattasi alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto, proroga che veniva impugnata con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 maggio 2016 nel giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>L’affidamento veniva ulteriormente prorogato con la determinazione dirigenziale n. 438 del 24 giugno 2016, oggetto del ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 settembre 2016 nel giudizio RG 2681/2013. </h:div>
         <h:div>Tale proroga veniva disposta nelle more della conclusione della procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 317 del 13 maggio 2016 ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto ed assistenza al Comune di Assago nella conduzione dei parcheggi c.d. Parcheggio C, Parcheggio D e Parcheggio Pista Atletica riservata alle Cooperative Sociali di “tipo B” mediante la piattaforma di e-procurement Sintel di ARCA Regione Lombardia.</h:div>
         <h:div>All’esito di tale procedura, con determinazione dirigenziale n. 458 del 6 luglio 2016 il servizio veniva aggiudicato alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto. </h:div>
         <h:div>Con la deliberazione della Giunta n. 22 del 6 febbraio 2018 il Comune adottava “Linee di indirizzo per gestione dei parcheggi comunali in corrispondenza del Forum e del capolinea M2”, disponendo linee guida per l’indizione di apposita gara a procedura aperta per il riaffidamento dei servizi di supporto e assistenza al Comune di Assago nella conduzione dei parcheggi pubblici C-D e Pista Atletica di cui è causa, per un importo inferiore alla soglia comunitaria, a Cooperative Sociali di “tipo B”, nel rispetto delle Linee Guida dell’ANAC di cui alla determinazione n. 3/2015 e alla deliberazione n. 32/2016 relativamente all’affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali, tramite apposita procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi attraverso il sistema telematico della piattaforma Sintel di ARCA Lombardia. </h:div>
         <h:div>La predetta deliberazione di Giunta dava conto delle ragioni di tale scelta, esprimendosi nei seguenti termini: “<corsivo>è intenzione dell’Amministrazione Comunale, dopo un intervento di straordinaria manutenzione sui parcheggi anzidetti, affidare la gestione dei parcheggi per il tramite dell’istituto della concessione di pubblico servizio… comunque occorre garantire già sin d’ora il servizio di conduzione del parcheggio onde evitare intralci e pericolo per la circolazione… si vuole perseguire l’obiettivo di concretizzare progetti individuali che riducano l’isolamento e l’esclusione sociale di persone in particolari situazioni di fragilità favorendo opportunità di lavoro per le persone svantaggiate</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Tale deliberazione veniva impugnata con il ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 aprile 2018 nel giudizio RG 2681/2013, con il quale veniva altresì gravata la determinazione dirigenziale n. 84 del 12 febbraio 2018, con la quale il Comune, nelle more dell’indizione della procedura, affidava ancora una volta il servizio alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto.</h:div>
         <h:div>Il ricorso per motivi aggiunti veniva accompagnato da istanza cautelare, cui, tuttavia, la società rinunciava nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018.</h:div>
         <h:div>Con determinazione n. 226 del 28 marzo 2018 il Comune indiceva la procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza al Comune di Assago nella conduzione parcheggi (C e Pista di Atletica) riservata alle cooperative sociali di Tipo B, mediante piattaforma di e-procurament di ARCA Lombardia denominata SINTEL, contestualmente approvando il Bando, il disciplinare di gara , il “Capitolato speciale d’appalto” e le allegate Schede descrittive delle prestazioni richieste, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente a far data dal 4 maggio 2018. La durata dell’affidamento veniva stabilita in nove mesi.</h:div>
         <h:div>Avverso tale determinazione e i relativi bando, disciplinare e capitolato la ricorrente proponeva il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 giugno 2018 nel giudizio RG 2681/2013.</h:div>
         <h:div>Con determinazione n. 301 del 26 aprile 2018 il Comune, nelle more dell’espletamento della nuova procedura, affidava nuovamente alla Società Cooperativa Sociale Spazio Aperto il servizio di gestione dei parcheggi pubblici in corrispondenza del Forum (parcheggio C e di pista di atletica) i servizi di “sbigliettamento, parcamento, materiale apprensione dei corrispettivi da rigirare all’Amministrazione comunale, pulizia primaria dei parcheggi. </h:div>
         <h:div>Con determinazione n. 426 del 7 giugno 2018 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta di cui alla determina 226/2018 alla Cooperativa Spazio Aperto.</h:div>
         <h:div>In tutti e tre i giudizi si costituiva il Comune di Assago resistendo ai ricorsi e chiedendone il rigetto.</h:div>
         <h:div>In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.</h:div>
         <h:div>Indi all’udienza pubblica del 2 aprile 2019 i giudizi venivano chiamati e trattenuti in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., di numerosi profili di inammissibilità dei ricorsi, come meglio si andrà ad esporre <corsivo>infra</corsivo>.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. L’articolazione procedimentale e processuale della vicenda esposta in fatto fa emergere la sussistenza dei presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei giudizi indicati in epigrafe, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva.</h:div>
         <h:div>2. La complessità della vicenda, dipanatasi per un periodo di tempo piuttosto lungo e articolatasi in un numero considerevole di atti amministrativi, impone di operare una sintesi schematica in relazione ai tre diversi giudizi.</h:div>
         <h:div>3. La questione ha per oggetto la gestione dei parcheggi pubblici comunali a pagamento situati nel Comune di Assago e adiacenti il Forum, struttura gestita dalla società FORUMNET, proprietaria anche di un’ulteriore area di parcheggio (c.d. parcheggio B).</h:div>
         <h:div>3.1. I predetti parcheggi sono stati gestiti da FORUMNET dal 1998 per effetto di una convenzione stipulata con il Comune, che, nel 2007, ha deciso di indire una procedura ai sensi dell’art. 153, comma 3 e ss. del D.lgs. n.163/2006 per un’operazione di finanza di progetto volta alla realizzazione di opere tecnologiche ed infrastrutturali e alla gestione dei parcheggi di interscambio nel Comune di Assago in via Di Vittorio e in Viale Milanofiori in prossimità dell’allora costruenda stazione della MM2 di Assago – Milanofiori Forum. </h:div>
         <h:div>Dal 2007 al 15 marzo 2014 FORUMNET ha gestito le predette aree di parcheggio in proroga, nonostante le alterne scelte del Comune (alcune rimaste solo mere ipotesi) circa la modalità di gestione.</h:div>
         <h:div>4. Il contenzioso che si sviluppa tra il Comune e la società a partire dal 2012 scaturisce proprio dalle diverse scelte dell’Amministrazione in ordine alla gestione del servizio.</h:div>
         <h:div>5. Di seguito una sintesi dell’oggetto dei tre giudizi, che dà conto, necessariamente, delle diverse opzioni esplorate dall’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>5.1. Il ricorso RG 2473/2012 ruota intorno alla scelta del Comune di Assago di abbandonare la procedura di <corsivo>project financing</corsivo> precedentemente indetta nel 2007, procedura che vedeva come unico soggetto offerente la medesima FORUMNET in R.T.I. con ATM S.p.A., a favore della concessione di servizi. La procedura negoziata a tal fine indetta ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) D.lgs. 163/2006 è stata chiusa per mancata presentazione delle offerte. Sono oggetto del giudizio inoltre tutte le proroghe accordate alla ricorrente nelle more dell’espletamento della procedura.</h:div>
         <h:div>5.2. Oggetto del giudizio RG 232/2013 è la procedura indetta con la delibera n. 53 del 29 novembre 2012 per l’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi. La procedura alla quale comunque la ricorrente ha partecipato, senza poi presentare l’offerta, è andata deserta, come dichiarato dal Comune con la delibera 493 del 19 giugno 2013. Tale esito ha, come si dirà dopo, evidenti riflessi in termini processuali.</h:div>
         <h:div>5.3. Il giudizio RG 2681/2013 ruota intorno alla scelta del Comune di abbandonare il modello di gestione tramite la concessione di servizi a favore di quello della gestione diretta con affidamento dei servizi complementari (sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici) a cooperative sociali, ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991. In una prima fase, nonostante gli indirizzi in tal senso dati dalle delibere 110 e 144 del 2013, il Comune ha indetto comunque una procedura ristretta ex art. 57 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 (cfr. deliberazione n. 169 del 5 novembre 2013), salva poi la decisione di provvedere alla gestione diretta dei parcheggi, anche con l’affidamento di specifici appalti di servizi a cooperative. </h:div>
         <h:div>Fino al 15 marzo 2014 il servizio è stato affidato in proroga alla ricorrente; a far tempo dal 16 marzo 2014 il servizio è stato gestito in via diretta dal Comune, salvo l’affidamento diretto dei servizi complementari alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto, tramite numerose proroghe, fino al giugno 2018 quando i predetti servizi sono stati affidati alla medesima Cooperativa a seguito dell’aggiudicazione nell’ambito della procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016.</h:div>
         <h:div>6. Le articolate e diversificate scelte dell’Amministrazione – non sempre testimonianza di una linearità e coerenza programmatica - trovano quindi corrispondenza negli altrettanti ricorsi proposti dalla società di cui sopra si è fatta una sintesi.</h:div>
         <h:div>7. Il Collegio ritiene di iniziare ad esaminare il ricorso RG 232/2013, stante la “liquidità” della relativa decisione e l’esigenza di semplificare l’esposizione.</h:div>
         <h:div>8. Con il ricorso RG 232/2013, si è detto, la società ha impugnato gli atti relativi alla procedura ristretta indetta nel 2012 dall’Amministrazione Comunale (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 novembre 2012 e con la conseguente determinazione dirigenziale n. 1003 del 12 dicembre 2012) al fine dell’affidamento in concessione a terzi, per il periodo 1° febbraio 2013 – 31 gennaio 2033, della gestione dei parcheggi pubblici comunali in corrispondenza del Forum e della stazione M2 Assago-Milanofiori-Forum.</h:div>
         <h:div>La ricorrente ha impugnato anche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice nonché gli ulteriori atti di gara messi a disposizione della Società ricorrente a seguito del superamento, da parte della stessa, della fase di invito alla procedura.</h:div>
         <h:div>8.1. L’impugnazione si è articolata tramite la proposizione di un ricorso introduttivo e di due ricorsi per motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati i diversi atti della procedura.</h:div>
         <h:div>8.2. Sennonché, la gara in questione è andata deserta, come dato atto dal Comune con la determinazione dirigenziale n. 493 del 19 giugno 2013.</h:div>
         <h:div>8.3. Ne consegue l’evidente improcedibilità del ricorso RG 232/2013, non avendo più la ricorrente alcun interesse all’annullamento degli atti relativi ad una procedura che non è stata portata a compimento e nell’ambito della quale, quindi, non sono stati assunti provvedimenti conclusivi e definitivi.</h:div>
         <h:div>8.4. Nella memoria depositata in vista della trattazione nel merito la ricorrente ha pacificamente dichiarato di non avere più alcun interesse all’annullamento degli atti, precisando tuttavia che residuerebbe l’interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, proposta con il ricorso introduttivo.</h:div>
         <h:div>8.5. Tuttavia ad avviso del Collegio la domanda di risarcimento del danno non può trovare accoglimento per plurime e concorrenti ragioni.</h:div>
         <h:div>8.6. Va innanzi tutto rilevato che nel ricorso introduttivo la domanda è articolata in termini del tutto generici, limitandosi la ricorrente ad assumere la sussistenza di elementi oggettivi riconducibili alla violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., ma senza dedurre – né tanto meno dimostrare - nulla in ordine all’esistenza del danno.</h:div>
         <h:div>8.7. Con la “memoria unica” depositata in vista dell’udienza pubblica la ricorrente argomenta in ordine ad una ritenuta responsabilità precontrattuale, dedotta in relazione a tutte le scelte del Comune sulla gestione dei parcheggi (rendendo così evidente la genericità delle deduzioni), ma ancora si limita a prospettare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza tuttavia dedurre nello specifico, in relazione agli atti impugnati con il ricorso RG 232/2013, la sussistenza del danno e la sua entità.</h:div>
         <h:div>8.8. Vi è infatti un generico riferimento al danno evento, asserendo la ricorrente di non aver potuto prendere parte ad altre procedure di gara “siccome impegnata nelle defatiganti trattative con il Comune di Assago”, ma non vi è alcuna dimostrazione di tale circostanza. </h:div>
         <h:div>Deve peraltro in proposito osservarsi che nel periodo di espletamento della procedura indetta con la deliberazione n. 53 del 29 novembre 2012, anzi fino al 15 marzo 2014, la ricorrente ha avuto la gestione in proroga dei parcheggi di cui è causa, percependo quindi gli introiti pattuiti. L’affermazione di essere stata impedita nel partecipare ad altre gare è quindi in evidente contraddizione con la scelta della società di continuare a gestire i parcheggi del Comune di Assago.</h:div>
         <h:div>Dal che consegue che anche il danno conseguenza non risulta sussistente neppure in tesi, oltre che non dimostrato dalla ricorrente. </h:div>
         <h:div>8.9. In conclusione la domanda risarcitoria formulata nell’ambito del giudizio RG 232/2013 deve essere rigettata.</h:div>
         <h:div>9. Il Collegio passa ora ad esaminare il ricorso RG 2473/2012, che si articola in un ricorso introduttivo e in sette ricorsi per motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>9.1. Sono evidentemente impugnati una molteplicità di atti, che impongono un’organizzazione tematica dei relativi motivi di impugnazione in relazione all’evoluzione dei provvedimenti assunti dal Comune.</h:div>
         <h:div>9.2. I ricorsi possono essere enucleati in cinque gruppi, sulla base dell’omogeneità degli atti con gli stessi impugnati.</h:div>
         <h:div>9.3. Il primo gruppo è composto dal ricorso introduttivo con il quale la società ha impugnato la deliberazione della Giunta n. 108 del 30 maggio 2012 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in ordine alla concessione del servizio gestione parcheggi e misure transitorie”, nonché gli atti presupposti inclusa la nota comunale 2 luglio 2012 prot. 9890 di trasmissione della deliberazione nonché dello Statuto Comunale. Con tale ricorso la società ha chiesto il risarcimento del danno ed in subordine l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990.</h:div>
         <h:div>Con la predetta deliberazione il Comune, sulla base di una relazione tecnica, ha deciso di assumere quale indirizzo per la gestione del servizio dei parcheggi il ricorso all’istituto della concessione del servizio, piuttosto che la creazione di una società di gestione mista pubblico-privato, ipotesi pure paventata e oggetto di approfondimenti.</h:div>
         <h:div>9.4. Il secondo gruppo comprende il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 gennaio 2013, con il quale la società ha impugnato:</h:div>
         <h:div>- la delibera della Giunta 23 novembre 2012 n. 203 avente ad oggetto “ricognizione dello stato di fatto giuridico-sostanziale e procedurale del procedimento di <corsivo>project financing</corsivo> di cui alla delibera n. 189/2007 e consequenziale dichiarazione di estinzione del predetto”;</h:div>
         <h:div>- la nota comunale del 5 dicembre 2012 prot. 18207 di comunicazione ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990; </h:div>
         <h:div>- la nota comunale 7 gennaio 2013 prot. 313 di “recessione della concessione del servizio di gestione Parcheggi adiacenti al Forum”.</h:div>
         <h:div>Con la deliberazione n. 203/2012 la Giunta del Comune ha disposto la “estinzione” della procedura di <corsivo>project financing</corsivo> deliberata nel 2007 e l’individuazione della concessione quale istituto più rispondente agli interessi della pubblica amministrazione nella gestione dei parcheggi.</h:div>
         <h:div>La deliberazione è stata comunicata con nota prot. 18207 del 5 dicembre 2012 all’ATM e a FORUMNET, quali soggetti presentatori della proposta di <corsivo>project financing</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Con nota prot. 313 del 7 gennaio 2013 il Comune ha comunicato alla ricorrente il recesso dalla concessione del servizio di gestione dei parcheggi a partire dal 30 marzo 2013, essendo stato dato avvio alla procedura ristretta per l’affidamento della concessione, invitando la società alla riconsegna delle aree e delle attrezzature. </h:div>
         <h:div>9.5. Il terzo gruppo ricomprende il secondo, il terzo, il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti, che hanno per oggetto tutti i provvedimenti di proroga accordati dal Comune alla società fino al 15 marzo 2014.</h:div>
         <h:div>9.6. Il quarto gruppo è composto dal ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014, con il quale viene impugnata la nota sindacale 13 marzo 2014 prot. 4285 con cui il Comune ha comunicato alla ricorrente l’avvenuta adozione della deliberazione n.46 del 12 marzo 2014 con la quale la Giunta comunale ha disposto di procedere in via sperimentale all’assunzione diretta del servizio di gestione dei parcheggi adiacenti al Forum di Assago, nelle more della procedura di affidamento per un periodo di tempo più duraturo e ha invitato la società ad un incontro per concordare la consegna dell’area parcheggi, stante la scadenza della proroga tecnica prevista per il 15 marzo 2014, come da determinazione n. 16 del 15 gennaio 2014. Con lo stesso ricorso sono stati impugnati anche tutti gli atti presupposti, compresa la deliberazione della Giunta comunale 12 marzo 2014 n. 46. </h:div>
         <h:div>9.7. Il quinto gruppo è formato dal ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 ottobre 2014, con cui è stata impugnata la deliberazione della Giunta comunale 3 settembre 2014 n. 127 con cui il Comune ha disposto di chiudere la “<corsivo>procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione dei parcheggi pubblici comunali secondo la lett. a) comma 2 art. 57 D.lgs. 163/2006</corsivo>” per insussistenza dei presupposti per invitare operatori economici a presentare offerte.</h:div>
         <h:div>10. Così schematizzato il ricorso RG 2473/2012, come rilevato in occasione dell’udienza pubblica i ricorsi per motivi aggiunti dal II al V devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse considerata l’assenza di lesività degli atti impugnati.</h:div>
         <h:div>Come appena sopra rilevato, infatti, con tali ricorsi la società ha impugnato gli atti di proroga dell’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi, proroghe che la ricorrente ha accettato.</h:div>
         <h:div>Non è rinvenibile quindi alcun pregiudizio per la società derivante dall’adozione di tali atti.</h:div>
         <h:div>E ciò a prescindere dalla circostanza che si tratta, comunque, di atti i cui effetti negoziali si sono ampiamente esauriti, con la conseguenza che l’interesse al relativo annullamento sarebbe comunque ad oggi venuto meno.</h:div>
         <h:div>Né può far pervenire a diversa conclusione la precisazione della ricorrente circa l’impugnazione di tali atti nella parte in cui affermano che dalle proroghe non può derivare alla società nessuna aspettativa all’affidamento futuro. Tale affermazione non può avere alcuna portata dispositiva, posto che la sussistenza o meno di un’aspettativa giuridicamente tutelata derivante dalle proroghe prescinde dall’affermazione del Comune. In ogni caso, in base ai principi dell’ordinamento in materia di contratti pubblici, nessuna aspettativa giuridicamente tutelata può derivare dall’affidamento in proroga del servizio.</h:div>
         <h:div>10.1. In conclusione, per le ragioni che precedono i ricorsi per motivi aggiunti secondo, terzo, quarto e quinto depositati nel giudizio RG 2473/2012 vanno dichiarati inammissibili.</h:div>
         <h:div>10.2. Ugualmente inammissibile deve essere dichiarato il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014.</h:div>
         <h:div>Ed invero quanto alla nota sindacale 13 marzo 2014 prot. 4285, come già rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 574 del 28 aprile 2014, la stessa, tenuto conto del suo tenore complessivo, è priva di contenuto provvedimentale, non ha carattere dispositivo, e non ha alcuna portata innovativa, in quanto gli elementi ivi esposti e considerati sono stati tutti oggetto di precedenti determinazioni (da un lato, la determinazione n. 16 del 15 gennaio 2014 con cui è stata disposta la scadenza della proroga della gestione dei parcheggi del Forum in capo alla ricorrente, dall’altro la deliberazione n. 46 del 12 marzo 2014 con cui la Giunta ha disposto di procedere in via sperimentale all’assunzione diretta del servizio), peraltro tutte gravate dalla società ricorrente. In sostanza la nota impugnata ha un mero carattere notiziatorio. </h:div>
         <h:div>10.2.1.In relazione all’impugnazione della deliberazione n. 46/2014, come rilevato nel corso dell’udienza pubblica, il ricorso è inammissibile in quanto non vengono dedotti specifici motivi di impugnazione (peraltro la stessa deliberazione è stata impugnata nell’ambito del ricorso RG 2681/2013).</h:div>
         <h:div>10.3. Con il ricorso introduttivo RG 2473/2012 la società ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Assago n. 108 del 30 maggio 2012 recante “Linee di indirizzo in ordine alla concessione del servizio gestione parcheggi e misure transitorie”, deducendo i motivi di gravame di seguito sintetizzati:</h:div>
         <h:div>I) violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione degli artt. 30 e 43 dello Statuto e 42 e 48 del D.lgs. 267/2000; incompetenza; sviamento: la scelta di abbandonare la procedura di <corsivo>project financing</corsivo> e di passare alla concessione da affidare con gara avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio comunale e non dalla Giunta ex art. 42 TUEELL;</h:div>
         <h:div>II) violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ulteriori profili di incompetenza e violazione dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e dello Statuto; violazione dell’art. 128 del D.lgs. 163/2000 e del programma triennale delle opere pubbliche; sviamento: essendo la procedura di finanza di progetto prevista dal programma triennale delle opere pubbliche, eventuali modifiche della stessa avrebbero dovuto essere assunte dal consiglio comunale e non dalla giunta ex art. 42 TUEELL;</h:div>
         <h:div>III) violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 18 della L. 241/1990 e 2 Cost.; contraddittorietà intrinseca con atti precedenti; violazione dei principi di buona fede procedimentale e di tutela dell’affidamento: la procedura di finanza di progetto era ancora in essere al momento dell’adozione della deliberazione circa le nuove linee di indirizzo per la gestione dei parcheggi comunali, circostanza che neppure sarebbe stata richiamata nella deliberazione impugnata;</h:div>
         <h:div>IV) violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 1, 3, 6, 18 della L. 241/1990 e 1 e 2 D.lgs. 163/2006; sviamento; ulteriori profili di incompetenza; violazione degli artt. 48 e 107 del D.lgs. 267/2000, 43 e 54 dello Statuto; manifesta assurdità: la relazione posta a supporto della scelta di intraprendere la modalità della concessione di servizi non sarebbe adeguatamente motivata.</h:div>
         <h:div>10.4. Va innanzi tutto rilevato che la procedura di <corsivo>project financing</corsivo>, indetta nel 2007, nell’ambito della quale la ricorrente, in RTI con ATM spa, aveva presentato la proposta, era stata sospesa con la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 20 aprile 2010 “<corsivo>al fine di valutare la procedura più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale</corsivo>”, anche considerato che con la precedente deliberazione n. 20 del 27 gennaio 2010 il Comune aveva manifestato l’intendimento di verificare la “<corsivo>realizzabilità di un organismo esterno e autonomo di partecipazione pubblica/privata con funzioni di gestione anche del sistema di parcheggi di interscambio</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>10.5. La deliberazione n. 95/2010 non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte della società.</h:div>
         <h:div>10.6. Ora, se pure può ritenersi che la natura soprassessoria di tale deliberazione non determini effetti e pregiudizi definitivi, è pure vero che fin dal 2010 il Comune ha manifestato di voler valutare anche ipotesi diverse per la gestione dei parcheggi. Tali manifestati intendimenti portano a ritenere che non vi fossero elementi univoci nel comportamento procedimentale del Comune tali da risultare la scelta del <corsivo>project financing</corsivo> l’unica opzione valutata dal Comune. </h:div>
         <h:div>10.7. D’altro canto l’avviso indicativo di <corsivo>project financing</corsivo> di cui alla deliberazione n. 189/2007 prevede espressamente che “<corsivo>la presentazione di proposte non vincola l’Amministrazione che si riserva di non accettarle qualora non fattibili dal punto di vista tecnico o economico, o non rispondenti al pubblico interesse, anche in caso di diverse motivazioni sopravvenute” </corsivo>e che “<corsivo>il Comune si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi fase la procedura in oggetto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse</corsivo>”. “<corsivo>In nessuna delle ipotesi sopramenzionate i promotori avranno titolo a richiedere al Comune indennizzi o rimborsi di sorta</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>10.8. Le complessive circostanze sopra evidenziate portano a ritenere che il Comune non abbia determinato i presupposti perché potesse sorgere in capo alla società un legittimo affidamento che la procedura di <corsivo>project financing</corsivo> fosse portata a conclusione e vedesse quale soggetto affidatario la società ricorrente.</h:div>
         <h:div>Va poi considerato che la procedura di <corsivo>project financing</corsivo> si è arrestata in una fase molto anticipata, dopo la presentazione dell’unica proposta da parte del RTI.</h:div>
         <h:div>10.9. Ciò ritenuto in termini di insussistenza di un legittimo affidamento da parte della società, il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento.</h:div>
         <h:div>10.10. Si è sopra rilevato che già con la deliberazione n. 95/2010 il Comune aveva deciso di sospendere la procedura di <corsivo>project financing</corsivo> e di fare approfondimenti per valutare la percorribilità dell’opzione della creazione di un soggetto giudico pubblico/privato cui affidare con concessione la gestione dei parcheggi, come disposto con la deliberazione n. 20/2010.</h:div>
         <h:div>A conclusione degli approfondimenti svolti, di cui alla relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 108 del 30 maggio 2012, con tale provvedimento la Giunta non tanto è intervenuta sulla sospesa procedura di finanza di progetto, quanto sull’ipotesi di creazione di un soggetto esterno, abbandonando tale opzione a favore di quella della concessione del servizio. Ed invero la “chiusura” della procedura di <corsivo>project financing</corsivo> è avvenuta con la successiva deliberazione n. 203 del 23 novembre 2012, oggetto di impugnazione tramite il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 gennaio 2013, che si andrà ad esaminare <corsivo>infra.</corsivo></h:div>
         <h:div>Pertanto i motivi dedotti con il ricorso principale appaiono non del tutto pertinenti, muovendo da un non corretto presupposto documentale e procedimentale.</h:div>
         <h:div>10.11. Alla luce di quanto appena sopra rilevato non appare fondato il terzo motivo di gravame, laddove la società ha dedotto che non vi sarebbe stato alcun riferimento alla procedura di <corsivo>project financing</corsivo> ancora in essere. In realtà la deliberazione n. 108/2012 si occupa dell’opzione alternativa, esplorata dal Comune, tra la creazione di un apposito soggetto giuridico e il ricorso alla concessione di servizi.</h:div>
         <h:div>10.12. Con specifico riferimento ai motivi (primo e secondo) afferenti l’incompetenza della Giunta in ordine alla scelta della modalità di affidamento del servizio tramite concessione, gli stessi perdono di rilevanza alla luce degli atti successivi. </h:div>
         <h:div>Ed invero seppure con la deliberazione n. 108/2012 la Giunta abbia disposto di dare “<corsivo>indirizzo al responsabile dell’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile di procedere all’indizione di gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici</corsivo>”, tuttavia a tale deliberazione non ha fatto seguito l’indizione della procedura, avvenuta soltanto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2012. Per quanto non espressamente indicato in tale provvedimento, la deliberazione del Consiglio comunale ben può essere qualificata quale ratifica della deliberazione della Giunta n. 108/2012, anche considerato che nessuna procedura è stata indetta a seguito della delibera n. 108/2012, che pertanto, nella sostanza, non è stata portata ad esecuzione.</h:div>
         <h:div>La ratifica da parte del Consiglio comunale ha quindi sanato definitivamente il dedotto vizio di incompetenza della deliberazione n. 108/2012, dovendosi quindi rigettare il primo ed il secondo motivo di gravame.</h:div>
         <h:div>10.13. Quanto, infine, al quarto motivo di gravame con cui si deduce una carenza motivazionale della relazione, il Collegio osserva che, a margine della genericità del motivo, la relazione si appunta sul confronto tra le due forme (creazione di apposita società e concessione di servizi) che sono stati oggetto della richiesta di approfondimento da parte del Comune. La relazione appare complessivamente esaustiva sotto il profilo normativo e fornisce indicazione circa i pro e i contro delle due possibili forme di gestione dei parcheggi oggetto di valutazione.</h:div>
         <h:div>10.14 In conclusione, la domanda di annullamento di cui al ricorso introduttivo del giudizio RG 2473/2012 deve essere rigettata.</h:div>
         <h:div>10.15. Dal rigetto dell’impugnazione consegue il rigetto della domanda risarcitoria. </h:div>
         <h:div>A prescindere dal rilievo che non risulta dimostrata la sussistenza di alcun danno derivante dall’atto impugnato, anche considerato che fino al 15 marzo 2014 la società è stata affidataria in proroga della gestione dei parcheggi (affidamento espressamente confermato con la stessa deliberazione n. 108/2012, e via via prorogato fino alla data sopra indicata), il rigetto della domanda di annullamento comporta l’assenza di antigiuridicità della pretesa fattispecie illecita, anche avuto riguardo all’impossibilità di ravvisare in capo alla società un legittimo affidamento nella conclusone della procedura di <corsivo>project financing</corsivo>, procedura da sospesa dalla delibera n. 95/2010 non oggetto di impugnazione (cfr. precedenti punti 10.4-10.8).</h:div>
         <h:div>10.16. Va altresì rigettata la domanda, formulata in via subordinata, volta ad ottenere l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> L. 241/1990, in relazione alla (così definita dalla ricorrente) “revoca della procedura di finanza di progetto”.</h:div>
         <h:div>Come ampiamente già rilevato, con la delibera impugnata non è stata disposta alcuna revoca della procedura di <corsivo>project financing</corsivo>, all’epoca comunque sospesa. </h:div>
         <h:div>Neppure astrattamente, pertanto, può essere ravvisata un’ipotesi riconducibile alla previsione di cui all’art. 21 quinquies L. 241/1990, mancando gli stessi presupposti giuridici e fattuali di cui alla norma.</h:div>
         <h:div>10.17. Nell’ambito del giudizio RG 2473/2012 si passa ad esaminare il secondo gruppo di impugnazioni, composto dal ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 gennaio 2013 con cui sono state impugnate la deliberazione della Giunta 23 novembre 2012 n. 203 con cui è stato dichiarato estinto il procedimento di <corsivo>project financing, </corsivo>la nota prot. 18207 del 5 dicembre 2012 di comunicazione della predetta deliberazione e la nota comunale 7 gennaio 2013 prot. 313 di comunicazione della “<corsivo>recessione dalla concessione del servizio di gestione dei parcheggi…a seguito dell’avvenuto avvio della procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>10.18. Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:</h:div>
         <h:div>I) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 2 L. 241/1990, 2 D.lgs. 163/2006; contraddittorietà intrinseca; sviamento: la deliberazione n. 203/2012 con cui il Comune ha dichiarato estinta la procedura di finanza di progetto non evidenzierebbe vizi della procedura, né una nuova valutazione dell’interesse pubblico;</h:div>
         <h:div>II) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 18 L. 241/1990, 2 Cost., 2 D.lgs. 163/2006; contraddittorietà intrinseca; violazione dei principi di buona fede e tutela degli affidamenti; sviamento: tenuto conto del periodo trascorso tra l’indizione (2007) e la dichiarazione di estinzione (2012 ) della procedura sarebbe stato violato il canone della buona fede, avendo la ricorrente confidato nella positiva chiusura del procedimento;</h:div>
         <h:div>III) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1, 2, 3, 6,, 7, 9, 10 L. 241/1990, 30 L. Cost. n. 87/1953, 2, 153, 154, 155 D.lgs. 163/2006; carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento: gli atti gravati poggerebbero sulla relazione allegata alla deliberazione n. 108/2012 che tuttavia sarebbe carente quanto al relativo supporto motivazionale;</h:div>
         <h:div>IV) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 L. 241/1990, 30 L. Cost. n. 87/1953, 2, 153, 154, 155 D.lgs. 163/2006; carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento: non sarebbe individuato il presupposto normativo a fondamento della dichiarazione di estinzione della procedura, anche considerato che l’art. 1 comma 2 del D.lgs. 152/2008 prevedrebbe che le procedure iniziate prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo proseguano secondo la disciplina previgente;</h:div>
         <h:div>V) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento die presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1, 2, 3, 6 L. 241/1990, 2 e 153 D.lgs. 163/2006; carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento: non sussisterebbero in concreto i mutamenti della situazione di fatto indicati dal Comune;</h:div>
         <h:div>VI) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 2 L. 241/1990, 2 e 153 D.lgs. 163/2006; vizio di istruttoria; sviamento: sarebbe stato violato l’obbligo di concludere il procedimento;</h:div>
         <h:div>VII) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1 , 3 e 6 L. 241/1990, 2 e 153 D.lgs. 163/2006; vizio di istruttoria; sviamento: in relazione alla nota prot. 313 del 7 gennaio 2013 la stessa sarebbe affetta da invalidità derivata e comunque sarebbe immotivata in quanto la richiesta di “recessione” dalla concessione sarebbe correlata alla mera indizione della procedura pubblica per l’affidamento del servizio;</h:div>
         <h:div>VIII) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1 , 3 e 6 L. 241/1990, 2 e 153 D.lgs. 163/2006, 49 D.lgs. 267/2000; vizio di istruttoria; sviamento: l’estinzione di una procedura non costituirebbe un atto tipico, essendo stato violato il principio di legalità. </h:div>
         <h:div>10.19. Va innanzi tutto rilevato, anche in relazione all’ottavo e ultimo motivo di gravame, che, al di là del <corsivo>nomen</corsivo> utilizzato dall’Amministrazione comunale (estinzione), la deliberazione può pacificamente essere qualificata come una revoca della procedura, posto che il Comune, dopo aver dato conto delle modifiche normative intervenute sull’istituto del <corsivo>project financing</corsivo> a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 158/2008, ha ritenuto la sussistenza di mutate circostanze di fatto incidenti sulla valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera oggetto della finanza di progetto (in particolare la realizzazione della stazione metropolitana Assago Milanofiori Forum della linea M2 e di uno dei parcheggi oggetto del <corsivo>project financing</corsivo>, il c.d. parcheggio D, oltre a varie opere viabilistiche necessarie a decongestionare il traffico in aumento generato dalla presenza della nuova fermata della linea metropolitana stessa).</h:div>
         <h:div>Tali elementi di fatto indicati nel provvedimento hanno una evidente incidenza sulla valutazione dell’interesse pubblico al progetto, come originariamente concepito, essendo addirittura venuta meno una parte del progetto.</h:div>
         <h:div>Tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere il provvedimento del tutto coerente con l’istituto della revoca, potendosi quindi prescindere dalla verifica circa la correttezza o meno delle affermazioni del Comune in ordine alla sopravvenuta disciplina legislativa per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2008. </h:div>
         <h:div>10.20. Ciò chiarito, e dunque ritenuti infondati il primo, quarto, quinto e ottavo mezzo di gravame, va ribadito, quanto allo stato della procedura, che la stessa, indetta nel 2007, era stata sospesa con la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 20 aprile 2010 “<corsivo>al fine di valutare la procedura più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale</corsivo>”, anche considerato che con la precedente deliberazione n. 20 del 27 gennaio 2010 il Comune aveva manifestato l’intendimento di verificare la “<corsivo>realizzabilità di un organismo esterno e autonomo di partecipazione pubblica/privata con funzioni di gestione anche del sistema di parcheggi di interscambio</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>10.21. Né la deliberazione n. 95/2010 né la precedente sono state oggetto di impugnazione da parte della società.</h:div>
         <h:div>10.22. Come già rilevato sopra, tale successione provvedimentale evidenzia come fin dal 2010 il Comune abbia manifestato di voler valutare anche ipotesi diverse dal <corsivo>project financing</corsivo> per la gestione dei parcheggi. </h:div>
         <h:div>Tali manifestati intendimenti da parte del Comune portano a ritenere che nella società non possa essersi determinato un legittimo affidamento, anche considerato che dalla data della sospensione (2010) non risulta che la società abbia sollecitato un diverso esito della procedura.</h:div>
         <h:div>Non può dunque fondatamente sostenersi la violazione del canone della buona fede, considerata l’articolata vicenda procedimentale della finanza di progetto. Anche il secondo mezzo di gravame va dunque rigettato. </h:div>
         <h:div>10.23. Quanto al terzo mezzo di ricorso, con cui si assume il difetto di motivazione della relazione a supporto della scelta di ricorrere all’istituto della concessione, si rinvia a quanto sopra già argomentato (cfr. punto 10.13), dovendosi rigettare, quindi, la censura.</h:div>
         <h:div>10.24. In relazione al motivo con cui si assume la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento (sesto mezzo di gravame), a parte l’astrattezza dell’articolazione impugnatoria e la sua genericità, l’asserita violazione ridonda semmai non tanto in termini di legittimità del provvedimento impugnato, quanto piuttosto in termini risarcitori, dovendosi comunque anticipare, come meglio si dirà <corsivo>infra, </corsivo>che anche sotto tale profilo la pretesa è comunque infondata<corsivo>. </corsivo></h:div>
         <h:div>10.25. In conclusione i motivi di impugnazione diretti verso la deliberazione n. 203/2012 devono essere tutti rigettati.</h:div>
         <h:div>10.26. Con lo stesso ricorso è stata impugnata anche la nota prot. 313 del 7 gennaio 2013 con cui il Comune, essendo stata avviata la procedura ristretta per l’affidamento del servizio, ha comunicato che a decorrere dal 30 marzo 2013 vi sarebbe stato il “recesso” dalla concessione in essere con la ricorrente, oggetto di proroga, invitando la società alla riconsegna delle aree e delle attrezzature messe a disposizione.</h:div>
         <h:div>10.27. L’impugnazione di tale nota va dichiarata improcedibile, considerato che, successivamente a tale fase, la ricorrente è stata affidataria in proroga della gestione dei parcheggi fino al 15 marzo 2014. Il contenuto dispositivo della nota impugnata è stato quindi ampiamente “superato” dall’evolversi della vicenda, con la conseguenza che la ricorrente non ha più alcun interesse al suo annullamento.</h:div>
         <h:div>10.28. In conclusione il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 gennaio 2013 nel giudizio RG 2473/2012 deve essere in parte rigettato e in parte deve essere dichiarato improcedibile.</h:div>
         <h:div>10.29. Va rigettata anche la domanda risarcitoria proposta con lo stesso gravame, sia perché sfornita di prova (anche tenuto conto che nel periodo in questione la società è stata affidataria in proroga della gestione dei parcheggi, non avendo dunque subito alcun danno) sia perché, per quanto sopra rilevato, non è ravvisabile alcuna violazione del canone di buona fede, tale da configurare, neppure astrattamente, una responsabilità precontrattuale in capo al Comune con specifico riferimento all’abbandono della procedura di finanza di progetto.</h:div>
         <h:div>Va infatti rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente evidenziato la natura tipicamente discrezionale che connota la procedura del c.d <corsivo>project financing</corsivo> in quanto, una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, l'Amministrazione non è tenuta a dare corso all’ulteriore fase della procedura di gara costituita dal confronto concorrenziale tra i vari operatori economici per l'affidamento della relativa concessione (T.A.R. Molise sez. I 20 luglio 2018, n. 476; T.A.R. Veneto, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 184). </h:div>
         <h:div>Tale scelta, infatti, costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità se non in presenza di vizi logici, di manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione o travisamento dei fatti (Cons Stato, sez. VI, 21 giugno 2016, n. 4177), che, come detto, tenuto conto della motivazione esposta nella delibera n. 203/2012, nel caso di specie il Collegio non ha ravvisato.</h:div>
         <h:div>Ne deriva che il promotore, anche a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta, non acquisisce alcun diritto all'indizione della procedura rimanendo, all'opposto, titolare di una mera aspettativa non tutelabile rispetto alle insindacabili scelte dell'Amministrazione.</h:div>
         <h:div>Nella presentazione del progetto, del resto, vi è un'assunzione consapevole di rischio da parte del promotore a che lo stesso non venga poi in concreto realizzato (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 18 febbraio 2019, n. 74; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365), con la conseguenza che l'abbandono del progetto da parte dell’Amministrazione non integra in capo al proponente alcuna pretesa risarcitoria e nemmeno indennitaria.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie inoltre il provvedimento gravato è intervenuto in una fase non solo prodromica della procedura, ma anche in un momento in cui la procedura stessa era stata sospesa da due anni.</h:div>
         <h:div>10.30. Quanto alla domanda volta ad ottenere l’indennizzo ai sensi dell’art. 21 <corsivo>quinquies</corsivo> L. 241/1990, tenuto conto di quanto appena rilevato in ordine alle caratteristiche della procedura in questione e alla posizione del privato, ad avviso del Collegio non è neppure astrattamente ipotizzabile la pretesa di un indennizzo, considerato che non è individuabile un “<corsivo>provvedimento amministrativo ad efficacia durevole</corsivo>”, come richiesto dalla disposizione invocata (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 18 febbraio 2019, n. 74 cit.), su cui abbia inciso la successiva decisione dell’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>10.31. Infine, con il ricorso per motivi aggiunti depositato nel giudizio RG 2473/2012 in data 31 ottobre 2014 la società ha impugnato la deliberazione 3 settembre 2014 n. 127 con cui il Comune ha disposto di chiudere la “procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di gestione dei parcheggi pubblici comunali secondo la lett. a) comma 2 art. 57 D.lgs. 163/2006” per insussistenza dei presupposti per invitare operatori economici a presentare offerte.</h:div>
         <h:div>10.32. Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:</h:div>
         <h:div>I) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1, 2, 3, 6, 10, 21bis L.241/1990, 2 e 57 D.lgs. 163/2006; violazione del bando della procedura per la concessione ventennale del servizio di gestione dei parcheggi; difetto di istruttoria e motivazione; sviamento: la deliberazione impugnata non sarebbe stata comunicata alla società. Inoltre la relazione allegata e posta a base della determinazione comunale non sarebbe motivata in modo idoneo e valido;</h:div>
         <h:div>II) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione degli artt. 97 Cost., 1, 2, 3, 6, 10 L. n. 241/1990, 2 e 57 D.lgs.163/2006; contraddittorietà intrinseca; sviamento: poichè la deliberazione non darebbe conto di vizi della fase ex art. 57 del D.lgs. 163/2006, vi sarebbe sviamento e non coerenza con la decisione di indire la procedura; </h:div>
         <h:div>III) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione degli artt. l, 2, 3, 6, 18 l. 241/1990, 2 cost., 2 e 57 d.lgs. 163/2006, 1337 e ss. c.c.; contraddittorietà intrinseca; violazione dei principi di buona fede e tutela degli affidamenti; sviamento: posto il lasso di tempo di diversi mesi dall’indizione della procedura, l’Amministrazione avrebbe violato il canone della buona fede, positivizzato nell’art. 1337 c.c.</h:div>
         <h:div>10.33. I motivi di ricorso, in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.</h:div>
         <h:div>10.34. Sotto un profilo di fatto va ricordato che la procedura conclusa con la deliberazione impugnata era stata indetta con la deliberazione n. 169 del 5 novembre 2013 ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 163/2006, a seguito della diserzione della precedente gara dichiarata con la determina n. 493/2013 (cfr. ricorso RG 232/2013).</h:div>
         <h:div>Sono state invitate la ricorrente e AIPA s.p.a., le quali hanno interloquito con l’Amministrazione ponendo la richiesta – si legge nella relazione tecnica (circostanza non smentita dalla ricorrente) – che si prevedesse un corrispettivo variabile in funzione dei ricavi sviluppati dall’attività di parcheggio, richiesta contrastante con la previsione di un importo minimo garantito a carattere principale indicato nel disciplinare della gara andata deserta. </h:div>
         <h:div>Sulla base di tali rilievi il responsabile del Comune ha ritenuto la proposta non congruente con l’impostazione contrattuale, pervenendo alla conclusione che non si potesse considerare positivamente conclusa l’indagine di mercato preliminare. E ciò anche tenuto conto del fatto che a partire dal maggio 2014 il Comune aveva intrapreso la gestione sperimentale diretta dei parcheggi con affidamento a cooperative sociali dei servizi complementari, sperimentazione che, secondo l’Amministrazione, stava dando risultati superiori alle aspettative.</h:div>
         <h:div>10.35. Così sintetizzato il contenuto della relazione tecnica che ha portato la Giunta comunale a dichiarare l’insussistenza dei presupposti per invitare operatori economici a presentare offerte secondo la procedura negoziata indetta, il Collegio osserva che le valutazioni svolte dall’Amministrazione costituiscono espressione tipica di discrezionalità e di merito che si prestano ad essere sindacate soltanto <corsivo>ab externo</corsivo> per manifesta irragionevolezza che nel caso di specie non si ravvisa.</h:div>
         <h:div>Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.</h:div>
         <h:div>10.36. Ugualmente non fondate sono sia la domanda risarcitoria sia quella di indennizzo ex art. 21 quinquies della L. 241/1990.</h:div>
         <h:div>Al rigetto della domanda di annullamento consegue l’insussistenza dell’antigiuridicità del fatto. In ogni caso nessun danno è stato provato in relazione alla deliberazione impugnata o comunque alla procedura oggetto del provvedimento stesso; la ricorrente infatti, in modo assai generico, ripercorre l’attività procedimentale del Comune a partire dal 2012, senza dedurre in dettaglio i danni patiti in relazione alla procedura ex art. 57.</h:div>
         <h:div>Quanto alla domanda di indennizzo, a prescindere dalla circostanza che il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti all’esame, è difficilmente qualificabile come revoca della procedura, valga quanto già sopra rilevato. Ed invero la giurisprudenza ha circoscritto l'ambito applicativo dell'indennizzo ex art. 21-quinquies ad ipotesi in cui la revoca incida su provvedimenti definitivi attributivi di vantaggi (come l'aggiudicazione definitiva), escludendone l'applicabilità in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quale in particolare l'aggiudicazione provvisoria (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 20 aprile 2016, n.1559; id., Sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838; id., Sez. V, 5 aprile 2012, n. 2007; id., Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554), ed in particolare nell'ipotesi della revoca del bando di gara (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 ottobre 2018, n. 1139; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 829). Nella fattispecie in esame la procedura era ancora in itinere e non si era conclusa con alcun provvedimento definitivo su cui abbia potuto incidere la deliberazione n. 127/2014 impugnata.</h:div>
         <h:div>11. Il Collegio passa ora ad esaminare il ricorso RG 2681/2013 e i successivi quattordici ricorsi per motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>11.1. Tali impugnative prendono avvio dalla scelta del Comune di abbandonare il modello della concessione di servizi, optando per quello della gestione diretta con affidamento dei servizi complementari (sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici) a cooperative sociali. </h:div>
         <h:div>11.2. Più in particolare con la deliberazione 9 luglio 2013 n. 110 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio comunale e nel contempo di dare l’indirizzo agli Uffici di studiare le modalità di gestione diretta dei parcheggi “<corsivo>nelle more delle ulteriori definitive scelte da parte del Consiglio Comunale, a decorrere dal 1 ottobre c.a. e per un periodo sperimentale… per il tramite di Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L. n. 381/1991… fermo restando che agli altri oneri gestionali procederà direttamente l’Amministrazione Comunale per il tramite dei propri servizi</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Conseguentemente il Comune, nelle more della scelta definitiva, ha autorizzato l’affidamento a soggetti cooperativi, in via d’urgenza e sperimentale, con convenzione diretta i servizi di sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici di che trattasi, strumentali alla gestione in proprio da parte dell’Amministrazione di tali parcheggi.</h:div>
         <h:div>La gestione in proroga di FORUMNET è comunque proseguita fino al 15 marzo 2014. </h:div>
         <h:div>A partire dal 16 marzo 2014 il Comune ha disposto l’assunzione della gestione del servizio, con affidamento dei servizi complementari alle cooperative sociali. Tali servizi sono stati affidati alla società cooperativa sociale Spazio Aperto, tramite affidamenti di durata limitata nel tempo via via prorogati fino al giugno 2018, ovvero fino all’esito della procedura aperta, riservata a cooperative di Tipo B, inferiore alla soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza al Comune nella conduzione dei parcheggi. L’aggiudicazione di tale gara è avvenuta a favore della cooperativa sociale Spazio Aperto (determinazione n. 426 del 7 giugno 2018).</h:div>
         <h:div>11.3. Tutti gli affidamenti diretti alla cooperativa Spazio Aperto sono stati impugnati dalla ricorrente a partire dal ricorso per motivi aggiunti depositato 14 marzo 2014 (primo ricorso per motivi aggiunti) fino al ricorso depositato l’11 aprile 2018 (tredicesimo ricorso per motivi aggiunti).</h:div>
         <h:div>11.4. Si tratta di rapporti negoziali, evidentemente, ampiamente esauriti nei loro effetti.</h:div>
         <h:div>Tant’è che la ricorrente, nelle conclusioni rassegnate con la memoria depositata per la trattazione di merito, ha chiesto, in relazione al giudizio n. 2681/2013, di accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi 13 ricorsi per motivi aggiunti “<corsivo>avendo un interesse ai fini risarcitori</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>11.5. Tuttavia, come rilevato dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica, né nel ricorso introduttivo né nei successivi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha formulato domanda risarcitoria.</h:div>
         <h:div>Va in proposito rammentato l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Sezione secondo cui non è idonea a sostenere la permanenza dell’interesse alla decisione la generica riserva o affermazione, formulata in sede di gravame, di voler chiedere in un separato giudizio il risarcimento dei danni, del quale non risultano nemmeno preannunciati i relativi fatti costitutivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/02/2018 n. 1214). L'art. 34, comma 3 c.p.a. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria enucleato dall'art. 30 c.p.a. e verrebbe svalutato il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e preclude la mutabilità <corsivo>ex officio</corsivo> del giudizio di annullamento, una volta azionato (Consiglio di Stato sez. III, 08/10/2018, n.5771; <corsivo>idem </corsivo>sez. V, 28/02/2018 n. 1214; Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4).</h:div>
         <h:div>11.7. Ne consegue che vanno dichiarati improcedibili per totale esaurimento degli effetti negoziali disposti con i provvedimenti impugnati i ricorsi per motivi aggiunti rispettivamente depositati il 14 marzo 2014 (primo ricorso per motivi aggiunti), in relazione alla deliberazione n. 46/2014, il 15 maggio 2014 (secondo ricorso per motivi aggiunti), il 16 giugno 2014 (terzo ricorso per motivi aggiunti), il 9 ottobre 2014 (quarto ricorso per motivi aggiunti), il 21 ottobre 2014 (quinto ricorso per motivi aggiunti), il 19 febbraio 2015 (sesto ricorso per motivi aggiunti), il 16 marzo 2015 (settimo ricorso per motivi aggiunti), il 19 maggio 2015 (ottavo ricorso per motivi aggiunti), il 12 novembre 2015 (nono ricorso per motivi aggiunti), l’8 febbraio 2016 (decimo ricorso per motivi aggiunti), il 31 maggio 2016 (undicesimo ricorso per motivi aggiunti), il 26 settembre 2016 (dodicesimo ricorso per motivi aggiunti) e l’11 aprile 2018 (tredicesimo ricorso per motivi aggiunti).</h:div>
         <h:div>11.8. Il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014 va altresì dichiarato inammissibile in relazione all’impugnazione della nota del Sindaco prot. 4285/2014 per assenza di contenuto provvedimentale. Poiché tale nota è stata impugnata anche con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014 nell’ambito del giudizio RG 2473/2012, si rinvia a quanto sopra già rilevato e deciso (cfr. punto 10.2).</h:div>
         <h:div>11.9. Quanto al ricorso introduttivo, il gravame va dichiarato inammissibile in relazione all’impugnazione della determinazione 25 settembre 2013 n. 730 di proroga dell’affidamento alla ricorrente, non essendo rinvenibile alcun pregiudizio per la società derivante dall’adozione di tale provvedimento, i cui effetti negoziali, comunque, sono ampiamente esauriti.</h:div>
         <h:div>11.9.1. In relazione all’impugnazione della deliberazione della Giunta 9 luglio 2013 n.110, il ricorso va dichiarato inammissibile per assenza di un concreto contenuto dispositivo del provvedimento. </h:div>
         <h:div>Con esso infatti la Giunta ha deliberato di:</h:div>
         <h:div>- “<corsivo>proporre al Consiglio comunale la conferma o meno del modello gestionale dei parcheggi pubblici, con eventuali modifiche delle condizioni, nella ricerca di una soluzione ottimale tenuto conto dell’attuale periodo congiunturale e dell’out-look economico-gestionale</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- dare indirizzo agli Uffici di “<corsivo>studiare le modalità di gestione diretta nelle more delle ulteriori definitive scelte da parte del Consiglio Comunale, a decorrere dal 1 ottobre c.a. e per un periodo sperimentale di almeno 12 mesi e per il tramite di Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1 della l. 381/1991, per la prestazione anche in economia dei servizi legati allo sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici in corrispondenza del Forum e del Capolinea della M2 ad Assago Milanofiori, fermo restando che agli altri oneri gestionali procederà direttamente l’Amministrazione Comunale per il tramite dei propri servizi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Il dato testuale testimonia una natura per così dire esplorativa della deliberazione, con cui il Comune, per quanto abbia indicato una possibile scelta, ha demandato la studio della sua fattibilità agli Uffici, senza assumere, in quel momento, nessuna definitiva determinazione.</h:div>
         <h:div>11.9.2. Quanto infine alla deliberazione 24 settembre 2013 n. 144, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile. Con tale provvedimento la Giunta ha disposto di procedere in via d’urgenza e sperimentale all’affidamento con convenzione diretta dei servizi di sbigliettamento, parcamento, incameramento corrispettivi e pulizia primaria dei parcheggi pubblici di che trattasi, per la durata massima di 4 mesi a partire dal 1° ottobre 2013 mediante acquisizione degli stessi in economia individuando il settore della cooperazione come il modulo maggiormente rispondente alle esigenze d’urgenza e temporaneità nonché attenzione all’occupazione.</h:div>
         <h:div>Si tratta dunque di un affidamento (della durata di 4 mesi) che ha già esaurito i suoi effetti.</h:div>
         <h:div>11.9.3. In conclusione il ricorso introduttivo va dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile.</h:div>
         <h:div>11.10. Resta da esaminare il quattordicesimo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 giugno 2018, con il quale la ricorrente ha impugnato la determinazione n. 226 del 28 marzo 2018, con cui il Comune ha indetto la gara, approvandone i relativi atti, parimenti impugnati (bando, disciplinare e capitolato), avente ad oggetto l’affidamento in appalto dei servizi di supporto e assistenza al Comune di Assago nella conduzione dei parcheggi (denominati rispettivamente “parcheggio C” e “parcheggio Pista di Atletica”) da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservata alla cooperative sociali di tipo B.</h:div>
         <h:div>In particolare come disposto dall’art. 1 del Capitolato sono oggetto dell’affidamento le attività di “<corsivo>sbigliettamento, parcamento, materiale apprensione dei corrispettivi da rigirare all’Amministrazione comunale, pulizia primaria dei parcheggi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Alla procedura ha preso parte solo la società cooperativa sociale Spazio Aperto la cui offerta è stata valutata positivamente. Con determinazione n. 426 del 7 giugno 2018 la gara è stata quindi aggiudicata alla cooperativa predetta.</h:div>
         <h:div>Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:</h:div>
         <h:div>I) violazione delle disposizioni di cui D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81; eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria: il contratto messo a gara non costituirebbe appalto di servizi ma somministrazione di manodopera, con conseguente illiceità e nullità del connesso contratto perché stipulato con soggetto diverso dalle Agenzie del Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro;</h:div>
         <h:div>II) violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 35, 36, 58, 59 e 112 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381; violazione delle Linee Guida dell’ANAC n. 4; violazione delle Linee Guida dell’ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e delle cooperative sociale; eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione dei principi pro concorrenziali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza; eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa: la riserva della partecipazione a favore delle sole cooperative sociali ex art. 5 L. 381/1991 è ammissibile solo per importi sotto soglia di rilevanza europea. A partire dal 2014 però il Comune avrebbe ripetutamente affidato in via diretta il servizio, peraltro alla stessa cooperativa, di fatto violando il limite del “sotto soglia”. Inoltre la motivazione posta a base della scelta di rivolgersi al mondo della cooperazione sarebbe contraddittoria. L’asserito carattere sperimentale e temporaneo di tale forma di gestione sarebbe in contrasto con la reiterazione dell’affidamento per 4 anni;</h:div>
         <h:div>III) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge 8 novembre 1991 n. 381; violazione degli artt. 52 e 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; violazione del D.M. n. 289/2000; difetto assoluto dei presupposti: tra le attività affidate alla Cooperativa Sociale Spazio Aperto rientra anche l’incameramento dei corrispettivi riscossi dall’utenza e poi riversati nelle casse comunali, attività che sarebbe riservata ai soggetti iscritti all’Albo dei privati abilitati alla riscossione ex art. 53 D.lgs. 446/1997, qualifica questa non posseduta dall’affidatario;</h:div>
         <h:div>IV) (in via subordinata) violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 35, 36, 58 e 59 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381; violazione delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 approvate con delibera del consiglio in data 1 marzo 2018; violazione delle Linee Guida dell’ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e delle cooperative sociali approvate con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016; eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione dei principi pro concorrenziali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza; eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa: la riserva di partecipazione alle sole cooperative sarebbe consentita solo per servizi strumentali alla p.a. e non per servizi rivolti in modo indifferenziato all’utenza.</h:div>
         <h:div>11.11. La difesa del Comune di Assago ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non sarebbe titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata. </h:div>
         <h:div>11.12. L’eccezione non può essere condivisa.</h:div>
         <h:div>La società, infatti, che gestisce attualmente il parcheggio di sua proprietà (parcheggio B) adiacente il Forum, in forza di titolo autorizzativo concesso dal Comune di Assago stesso, ha gestito i parcheggi oggetto della procedura impugnata dal 2008 fino al 15 marzo 2014, ha partecipato alla gara bandita dal Comune stesso con determinazione n. 1003 del 12 dicembre 2012 (procedura oggetto del ricorso RG 232/2013), superando la fase di prequalifica. </h:div>
         <h:div>Tali oggettive circostanze determinano in capo alla ricorrente una indubitabile posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, con conseguente legittimazione ad impugnare la fase di indizione di una procedura che, limitata a soggetti diversi dalla ricorrente stessa, ne impedisca la partecipazione.</h:div>
         <h:div>11.13. Sotto tale profilo non può essere condivisa l’ulteriore eccezione del Comune secondo cui il ricorso all’esame sarebbe inammissibile per carenza di interesse posto che la gara è riservata alle cooperative sociali, qualità soggettiva non rivestita dalla ricorrente.</h:div>
         <h:div>In realtà ciò che la ricorrente contesta, sotto diversi profili, è proprio la scelta di limitare la partecipazione alle sole cooperative sociali, scelta che, per i contenuti dell’attività richiesta, non sarebbe conforme alla normativa applicabile.</h:div>
         <h:div>11.14. Superate le eccezioni preliminari, si può passare ad esaminare il merito del ricorso.</h:div>
         <h:div>11.15. Come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, non sussiste interesse da parte della ricorrente a dedurre il primo ed il terzo motivo di ricorso, non essendo la stessa né una agenzia del lavoro abilitata alla somministrazione di lavoro, né un soggetto iscritto all’Albo dei privati abilitati alla riscossione ex art. 53 D.lgs. 446/1997. Se è vero che la cooperativa affidataria non riveste tali qualità è altrettanto vero che neppure la ricorrente è inquadrabile nelle predette due categorie, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso sotto i profili esaminati non porterebbe alcun vantaggio alla ricorrente.</h:div>
         <h:div>11.16. Non fondato si presenta invece il secondo motivo di gravame. Oggetto dell’esame del ricorso per motivi aggiunti è la procedura bandita con la determinazione n. 226 del 28 marzo 2018, che deve essere esaminata, quanto alla sua legittimità, in relazione al procedimento stesso. La circostanza che negli anni precedenti il Comune abbia affidato, secondo un dichiarato intento sperimentale, in via diretta il servizio per brevi periodi di volta in volta prorogati o rinnovati, non incide sulla legittimità della procedura all’esame, rilevando piuttosto sotto un eventuale profilo di responsabilità per danno erariale per elusione della normativa in materia di contratti pubblici, profilo che, evidentemente, esula dal perimetro del presente giudizio.</h:div>
         <h:div>11.17. Resta dunque da esaminare il quarto motivo di gravame, dedotto in via subordinata, con il quale si deduce la violazione dell’art. 5 della L. 381/1991.</h:div>
         <h:div>Il motivo è fondato.</h:div>
         <h:div>11.18. Va premesso che il comma 1 della disposizione citata dispone che “<corsivo>Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Le cooperative di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) sono quelle che “<corsivo>hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso</corsivo>…<corsivo>lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Ciò posto, la giurisprudenza si è orientata in modo univoco nel senso di ritenere che “<corsivo>la riserva di partecipazione posta in favore delle cooperative sociali dall'art. 5 L. n. 381 del 1991 può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della p.a., cioè erogati a favore della p.a. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; al contrario, tale limite non può trovare applicazione nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività, come la gestione di un parcheggio a pagamento</corsivo>” (T.A.R. Lazio - Roma Sez. II bis, 13 agosto 2018, n. 8984 e giurisprudenza ivi citata TAR Piemonte, Sez. I, 3 marzo 2016 n. 306; Cons. St. Sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342; TAR Bologna, Sez. II, 6 luglio 2015 n. 637; Cons. Stato Sez. V, 6 ottobre 2016, n. 4129).</h:div>
         <h:div>Trattandosi di una norma che consente la deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e dunque ai principi in tema di concorrenza, va interpretata in modo restrittivo (Cons. Stato Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1863).</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie si tratta di un servizio pubblico destinato a soddisfare la generica collettività. Difficilmente è sostenibile che le attività oggetto dell’affidamento costituiscano attività “di supporto al Comune di Assago nella gestione dei parcheggi pubblici”, come dedotto dalla difesa dell’Amministrazione, in quanto il Comune, secondo la tesi dell’ente, avrebbe la gestione diretta dei parcheggi stessi.</h:div>
         <h:div>In realtà le attività oggetto dell’affidamento (cfr. art. 1 del capitolato impugnato) costituiscono il <corsivo>proprium </corsivo>della gestione di un parcheggio (sbigliettamento, parcamento e apprensione del corrispettivo), residuando in capo al Comune, secondo quanto dichiarato dalla relativa difesa, attività, queste sì, del tutto collaterali.</h:div>
         <h:div>L'affidamento in questione ha, in realtà, ad oggetto una concessione di servizio pubblico, ricorrendo gli "indici rivelatori" delineati dal diritto positivo e dalla giurisprudenza europea e nazionale. Si tratta, infatti, secondo quanto si evince dal capitolato, di un servizio pubblico rivolto alla produzione di un’utilità (utilizzo dei parcheggi), che prevede una prestazione a carico dell'utente (il costo del biglietto), con assunzione a carico del concessionario del rischio economico relativo alla gestione del servizio (fornitura di tutte le attrezzature e dei prodotti necessari per il regolare svolgimento del servizio e alla loro manutenzione, responsabilità per danni arrecati a terzi, obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino delle opere danneggiate), che ha come destinatari una platea indifferenziata di utenti. Inoltre il rapporto tra l'amministrazione e l'erogatore del servizio prevede la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio (il servizio di sbigliettamento e parcamento devono essere realizzati nelle giornate previste dal calendario eventi fornito dal Comune o desunto dal portale del MediolanumForum, secondo gli orari definiti nell’allegato al capitolato) e quelli tariffari (determinazione preventiva del prezzo del biglietto). </h:div>
         <h:div>Quindi si è in presenza di un rapporto trilaterale, che coinvolge anche gli utenti del servizio. </h:div>
         <h:div>D’altro canto l’individuazione della concessione quale istituto maggiormente rispondente agli interessi della p.a. per la gestione dei parcheggi è stata esplicitata di recente dal Comune stesso con la delibera n. 22 del 6 febbraio 2018.</h:div>
         <h:div>La qualificazione del servizio in questione all'interno del paradigma concessorio esclude l'applicabilità della deroga contenuta nell'art. 5, c. 1, L. n. 381/1991.</h:div>
         <h:div>11.19. Per le ragioni che precedono, e nei limiti di cui sopra, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 giugno 2018 deve essere accolto e per l’effetto vanno annullati la determina di indizione della procedura e gli atti fondamentali con la stessa approvati (bando, disciplinare, capitolato).</h:div>
         <h:div>L’annullamento dei predetti atti determina la caducazione dell’intero procedimento, compreso il provvedimento di aggiudicazione.</h:div>
         <h:div>12. Tenuto conto della complessità della vicenda, dell’andamento complessivo della controversia e della non sempre perspicua attività difensiva, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,</h:div>
         <h:div>a) riunisce i ricorsi RG 2473/2012, RG 232/2013 e RG 2681/2013;</h:div>
         <h:div>b) quanto al ricorso RG 2473/2012:</h:div>
         <h:div>-- rigetta il ricorso introduttivo, comprese la domanda risarcitoria e la domanda di indennizzo;</h:div>
         <h:div>-- dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2013, 6 novembre 2013, 14 dicembre 2013, 21 febbraio 2014 e 14 marzo 2014;</h:div>
         <h:div>-- in parte rigetta e in parte dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 gennaio 2013; rigetta la domanda risarcitoria e la domanda di indennizzo;</h:div>
         <h:div>-- rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 ottobre 2014, comprese la domanda risarcitoria e la domanda di indennizzo;</h:div>
         <h:div>c) quanto al ricorso RG 232/2013:</h:div>
         <h:div>-- dichiara improcedibile la domanda di annullamento del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti depositati l’8 marzo 2013 e il 4 aprile 2013;</h:div>
         <h:div>-- rigetta la domanda risarcitoria;</h:div>
         <h:div>d) quanto al ricorso RG 2681/2013:</h:div>
         <h:div>-- dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile in parte improcedibile;</h:div>
         <h:div>-- dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2014;</h:div>
         <h:div>-- dichiara improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 15 maggio 2014, il 9 ottobre 2014, il 21 ottobre 2014, il 19 febbraio 2015, il 16 marzo 2015, il 19 maggio 2015, il 12 novembre 2015, l’8 febbraio 2016, il 31 maggio 2016, il 26 settembre 2016 e l’11 aprile 2018;</h:div>
         <h:div>-- accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2018 e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 e 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="02/04/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Antonella Longato</h:div>
            <h:div>Valentina Santina Mameli</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
