<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="gara mensa - no req speciali ausiliario - continuità ISO - R princip-improced incident" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250052920260605170430678" id="20250052920260605170430678" modello="3" modifica="08/06/2026 13:14:18" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00529"/><fascicolo anno="2026" n="00658"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250052920260605170430678.xml</file><wordfile>20250052920260605170430678.docm</wordfile><ricorso NRG="202500529">202500529\202500529.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>donatella scala</firma><data>08/06/2026 11:11:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Emanuela Traina</firma><data>08/06/2026 09:33:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Torano,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuela Traina,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- del provvedimento (non comunicato) con cui è stata aggiudicata in favore di -OMISSIS- S.p.A. la gara europea a procedura aperta per l’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido comunali, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani e per i pasti a domicilio di anziani e disabili - CIG-OMISSIS-;</h:div><h:div>- del verbale/nota di proposta di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- del provvedimento (non noto nel tenore testuale) con cui è stata disposta la consegna anticipata e l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da parte di -OMISSIS- a far data dal 01/07/2025;</h:div><h:div>- del verbale di gara di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui è stato assegnato al concorrente -OMISSIS- un punteggio pari a n. 0,5 punti per il criterio 1.7 di valutazione relativo al possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno assegnato il punteggio totale per l’offerta tecnica di -OMISSIS- pari a n. 96,843 punti e hanno collocato al 1° posto della graduatoria finale di gara l’offerta di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, degli artt. 6, 7 e 15.3 del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di ammettere l’avvalimento da parte di un’impresa ausiliaria che non sia in possesso dei requisiti speciali e di richiedere all’ausiliaria la sola dichiarazione dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;</h:div><h:div>- della Determinazione n.-OMISSIS- del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Disciplinare di gara nelle parti sopra censurate;</h:div><h:div>- del modello D - “Schema di dichiarazione dell’impresa ausiliaria”, nella parte in cui non si prevede che l’ausiliaria debba dichiarare il possesso anche dei requisiti speciali di cui all’art 100 D. Lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>- del modello A - “Domanda di partecipazione” e del Disciplinare nella parte in cui rinviano alla dichiarazione di cui al modello D;</h:div><h:div>- del chiarimento n. 12 fornito dal -OMISSIS- nella parte in cui si afferma che l’ausiliario non deve possedere/dichiarare i requisiti d cui all’art. 6 del Disciplinare di gara;</h:div><h:div>- della comunicazione in data 25/06/2025 del -OMISSIS- con oggetto “Contratto n. Rep. -OMISSIS-del 14.05.2020 - Appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni per disabili, per il centro anziani. Adempimenti di fine contratto”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Generale, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;</h:div><h:div>- dei provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e di consegna in via anticipata del servizio;</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.A.;</h:div><h:div><corsivo>Con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure con contenuto differente da quelle qui esposte e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. il 23 luglio 2025, per l’annullamento</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della Determinazione n. 1545/2025 del 27/06/2025 a firma del Dirigente Responsabile del Dipartimento V - Pubblica istruzione, cultura, sport e politiche giovanili con cui è stata aggiudicata in favore di -OMISSIS- S.p.A. la gara europea a procedura aperta per l’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido comunali, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani e per i pasti a domicilio di anziani e disabili - CIG-OMISSIS-;</h:div><h:div>- delle note: 01/07/2025 di comunicazione dell’aggiudicazione; prot. 132668/2025 del 20/06/2025 di proposta di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; prot. 122805/2025 del 06/06/2025; prot. 124486/2025 del 09/06/2025; prot. 130043/2025 del 17/06/2025;</h:div><h:div>- dei verbali prot. 131911/2025 del 19/06/2025 dell’audizione orale di -OMISSIS-; prot. 132214/2025 del 19/06/2025 con cui il RUP ha ritenuto adeguate le giustificazioni di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- delle note prot. 132855/2025, prot. 90225 del 23/04/2025 di richiesta di soccorso istruttorio a -OMISSIS-;</h:div><h:div>- dei verbali n.: 2 prot. 90191 del 23/04/2025, 3 prot. 90192 del 23/04/2025, 4 prot. 96155 del 06/05/2025, 5 prot. 122831 del 06/06/2025, 6 prot. 122837 del 06/06/2025, prot. 122838 del 06/06/2025, 8 prot. 122839 del 06/06/2025, 9 prot. 122842 del 06/06/2025, 10 prot. 122844 del 06/06/2025, 11 prot. 124182 del 09/06/2025 nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l’offerta tecnica di -OMISSIS-, è stato assegnato al concorrente -OMISSIS- un punteggio pari a n. 0,5 punti per il criterio 1.7 di valutazione relativo al possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022, sono stati assegnati rispettivamente n. 6,46 punti per il criterio 1.2 e n. 3,68 per il criterio 1.8 all’offerta di -OMISSIS-, è stato assegnato il punteggio totale per l’offerta tecnica di -OMISSIS- pari a 96,843 punti e è stata collocata al 1° posto della graduatoria finale di gara l’offerta di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, degli artt. 6, 7 e 15.3 del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di ammettere l’avvalimento da parte di un’impresa ausiliaria che non sia in possesso dei requisiti speciali e di richiedere all’ausiliaria la sola dichiarazione dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;</h:div><h:div>- della Determinazione n.-OMISSIS- del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Disciplinare di gara nelle parti sopra censurate;</h:div><h:div>- del modello D - “Schema di dichiarazione dell’impresa ausiliaria”, nella parte in cui non si prevede che l’ausiliaria debba dichiarare il possesso anche dei requisiti speciali di cui all’art 100 D. Lgs. n. 36/2023; - del modello A - “Domanda di partecipazione” e del Disciplinare nella parte in cui rinviano alla dichiarazione di cui al modello D; - del chiarimento n. 12 fornito dal -OMISSIS- nella parte in cui si afferma che l’ausiliario non deve possedere/dichiarare i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara; - della comunicazione in data 25/06/2025 del -OMISSIS- con oggetto “Contratto n. Rep. -OMISSIS-del 14.05.2020 - Appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni per disabili, per il centro anziani. Adempimenti di fine contratto”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Generale, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;</h:div><h:div>- dei provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e di consegna in via anticipata del servizio; e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.A. e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 124 c.p.a., previa, ove necessario, dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi art. 122 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall’Ecc.mo T.A.R.;</h:div><h:div><corsivo>e per la conseguente condanna del -OMISSIS- a:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- in via principale, in accoglimento del I motivo di ricorso, decurtare n. 0,5 punti al punteggio assegnato all’offerta tecnica di -OMISSIS- per il criterio 1.7;</h:div><h:div>- in accoglimento del II motivo di ricorso, dichiarare l’esclusione dell’offerta di -OMISSIS- per carenza delle caratteristiche minime ex art. 16 Disciplinare e/o decurtare almeno n. 0,5 punti al punteggio assegnato all’offerta tecnica di -OMISSIS- per i criteri 1.2 e/o 1.8;</h:div><h:div>- in accoglimento del III motivo di ricorso, dichiarare l’esclusione dell’offerta di -OMISSIS- per la violazione dei minimi salariali inderogabili;</h:div><h:div>- collocare al 1° posto della graduatoria di gara -OMISSIS- -OMISSIS-;</h:div><h:div>- dichiarare l’aggiudicazione del servizio in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-;</h:div><h:div>(ii) in via subordinata, in accoglimento sia del motivo I sia del motivo II (da scrutinare congiuntamente), condannare la P.A. alla rivalutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS- tenendo in considerazione quanto prospettato nei motivi I e II;</h:div><h:div>(iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento del III motivo, condannare la P.A. alla rivalutazione della congruità del costo della manodopera di -OMISSIS- tenendo in considerazione quanto prospettato nel motivo III; con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure con contenuto differente da quelle qui esposte e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi;</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.p.A. il 16 settembre 2025, per l’annullamento</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- in parte qua, e nei limiti di interesse, della Determinazione del -OMISSIS- n. 1545/2025 del 27.6.2025 di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani (CIG-OMISSIS-) nella parte in cui non è stata esclusa ed è stata collocata al secondo posto della graduatoria l’offerta della società -OMISSIS- -OMISSIS-; dei verbali di gara tutti nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l’offerta tecnica della società -OMISSIS- -OMISSIS-, ed è stato assegnato al predetto concorrente un punteggio pari a 4 punti per il criterio 1.9, 4 punti per il criterio 2.3 e 2,77 punti per il criterio 2.4; per l’effetto per la declaratoria di carenza di interesse e/o legittimazione della ricorrente principale.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 12 gennaio 2026, per l’annullamento</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- degli stessi provvedimenti, sotto ulteriori e differenti motivi;</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 25 marzo 2026, per l’annullamento</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- degli stessi provvedimenti, sotto ulteriori e differenti motivi nonché, specificatamente, del verbale di gara n. 11 del 5 giugno 2025 nella parte in cui la Commissione ha attribuito a -OMISSIS- -OMISSIS- il punteggio pari a 1,5 punti per il criterio 1.7 in riferimento al possesso del Rating di legalità di cui all’art. 5 ter DL 24/1/2012 n. 1;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da</h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Franco Viola, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Caterina Egeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-e di -OMISSIS- S.p.A.;</h:div><h:div>Visti il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente – precedente affidataria del servizio - ha partecipato alla procedura aperta indetta dal -OMISSIS- con D.D. n.-OMISSIS- del 4 marzo 2025 per l’affidamento dell’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido comunali, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani e per i pasti a domicilio di anziani e disabili - CIG-OMISSIS- - per l’importo di euro 19.177.500.00, da affidarsi previa valutazione della sola offerta tecnica (per 100 punti totali), senza competizione sull’elemento economico, classificandosi al secondo posto della graduatoria finale, avendo riportato 96,701 punti, di seguito a -OMISSIS- S.p.A., che ha invece riportato un punteggio totale pari a  96,843 punti, ed è stata, pertanto, dichiarata aggiudicataria.</h:div><h:div>2. Avverso l’aggiudicazione così disposta, nonché nei confronti degli atti alla stessa presupposti, dettagliatamente indicati in epigrafe, la ricorrente ha proposto, con ricorso notificato e depositato il 27 giugno 2025, domanda di annullamento, previa adozione di misure cautelari, deducendone l’illegittimità in relazione ai seguenti motivi:</h:div><h:div>I - «<corsivo>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 104, comma 4, del D.lgs. n. 36/2024 nonché degli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara -violazione dei principi di par condicio, autovincolo, imparzialità, necessaria qualificazione, qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, nonché per sviamento - ingiustizia grave e manifesta</corsivo>»; l’art. 18.1 - punto 1.7 del Disciplinare prevedeva, tra i sub criteri di valutazione, l’attribuzione fino ad un massimo di n. 7 punti per il possesso di certificazioni comprovanti caratteristiche qualitative dell’organizzazione e delle prestazioni, tra cui la «ISO/IEC 27001:2022» relativa alla gestione della sicurezza delle informazioni e protezione dei dati per i processi a supporto della progettazione ed erogazione di servizi; la controinteressata avrebbe, a tal fine presentato il contratto concluso con la società -OMISSIS- S.r.l., ottenendo in tal modo 0,5 punti per il possesso della certificazione indicata; l’attribuzione di tale punteggio dovrebbe, tuttavia, ritenersi illegittima in quanto sussisterebbero «forti dubbi» in ordine al possesso, da parte di tale società, della certificazione 27001 nella versione richiesta dalla legge di gara (edizione 2022), risultando la stessa in possesso della diversa versione 2017; inoltre e per altro verso la stessa sarebbe priva del requisito di ordine generale previsto dall’art. 5 del Disciplinare, ossia l’iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>, richiesta a pena di esclusione dall’art. 7 del Disciplinare, secondo cui “l’ausiliario deve possedere i requisiti previsti dall’art. 5”; essa sarebbe, altresì, priva di tutti i requisiti di qualificazione di natura speciale necessari per la partecipazione alla gara, come disciplinati dall’art. 100 del d.lgs. 36/2023, requisiti di cui l’art. 104 dello stesso prescriverebbe il possesso anche in capo all’ausiliario, così che dovrebbe ritenersi illegittimo anche l’art. 7 del Disciplinare di gara nella parte in cui indica che tale soggetto debba “possedere i requisiti di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento” ove interpretato nel senso di limitare il possesso ai soli requisiti oggetto dell’avvalimento; stesse considerazioni dovrebbero essere fatte in relazione al modulo «D» predisposto dalla stazione appaltante (così come la <corsivo>lex specialis</corsivo> e il modulo A nella parte in cui lo richiamano) laddove esso prevede che l’ausiliario dichiari solamente il possesso dei requisiti di natura generale e non anche dei requisiti speciali, nonché il chiarimento n. 12 nelle parti di seguito riportate: «<corsivo>quesito: “2) Paragrafo 7.AVVALIMENTO prevede che “Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.” (….) L’ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Si chiede conferma che in caso di “avvalimento premiale” l’ausiliario non debba possedere/dichiarare i requisiti di cui all’art. 6 del disciplinare di gara perché gli stessi non sono oggetto di avvalimento” risposta: “si conferma”</corsivo>»; l’ausiliaria sarebbe, infatti, del tutto priva dei requisiti di ordine speciale imposti dalla legge di gara (art. 6 del Disciplinare), quali l’iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura (in quanto svolge servizi di consulenza nel campo informatico, attività di programmazione informatica, produzione di software non connesso all’edizione), nonché la capacità economica e finanziaria oltre all’avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 2 servizi analoghi (ristorazione collettiva svolta presso mense pubbliche o private) di importo minimo di euro 4.000.000;</h:div><h:div>II - «<corsivo>violazione dell’art. 17 commi 8 e 9 e dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023 - violazione del diritto di difesa - difetto di motivazione e irragionevolezza manifeste - violazione e falsa applicazione del principio del risultato e del principio della concorrenza, nonché dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità</corsivo>» in quanto il Comune avrebbe disposto l’esecuzione in via anticipata del servizio a far data dal 1 luglio 2025, richiedendo alla -OMISSIS- la riconsegna del centro cottura da tale data; la disposta esecuzione anticipata del contratto, oltre a costituire un rischio per l’erogazione del servizio alla luce dei vizi evidenziati, sarebbe tuttavia affetta dall’assenza dei presupposti di legge, da violazione del diritto di difesa e da difetto di motivazione e ragionevolezza; il Comune avrebbe infatti dovuto, se mai, garantire la prosecuzione del servizio mediante una proroga tecnica al gestore attuale del servizio, ossia la ricorrente, potendo il termine contrattuale essere differito laddove ciò sia necessario al completamento della gara secondo buona fede e ragionevolezza.</h:div><h:div>2.1. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa concessione di misure cautelari anche monocratiche, ed il subentro nell’aggiudicazione previa, ove necessario, dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi art. 122 c.p.a.</h:div><h:div>3. Nel giudizio così instaurato si sono costituiti in resistenza il -OMISSIS- (che ha eccepito la tardività delle censure mosse avverso la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e, comunque, l’infondatezza dei motivi di ricorso) e la controinteressata -OMISSIS- S.p.A., depositando documentazione e memorie difensive.</h:div><h:div>4. Con decreto n. 170 del 30 giugno 2025 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a., con la motivazione secondo cui «<corsivo>l’obbligo di riconsegna attiene a specifica clausola del Capitolato, la cui legittimità non viene qui in discussione, che prevede la riconsegna all’Ente da parte della odierna ricorrente dei locali e attrezzature entro dieci giorni dalla scadenza del termine contrattuale, fissato al 30 giugno 2025</corsivo>» (…..) «<corsivo>la consegna anticipata dell’appalto ora affidato ad altra ditta e di cui si chiede la sospensione non è la causa della riconsegna dei locali ma l’effetto della scadenza del contratto n. Rep. -OMISSIS-del 14.05.2020 e dei relativi obblighi intercorrenti tra il Comune e la società ricorrente</corsivo>».</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, fissata per la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, si è disposta, previa rinuncia a quest’ultima, la fissazione dell’udienza di discussione per l’8 ottobre 2025.</h:div><h:div>6. Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 23 luglio 2025 la ricorrente, alla luce della documentazione depositata in atti dal -OMISSIS-, ha sia riproposto le doglianze già spiegate nel ricorso principale, anche alla luce delle eccezioni processuali formulate dal -OMISSIS-, sia formulato ulteriori censure avverso gli atti impugnati, del seguente tenore:</h:div><h:div>I - «<corsivo>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 104, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2024 nonché degli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara -violazione dei principi di par condicio, autovincolo, imparzialità, necessaria qualificazione, qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, nonché per sviamento - ingiustizia grave e manifesta</corsivo>»; da un documento allegato al contratto di avvalimento (pag. 11 doc. 54) emergerebbe che -OMISSIS- avrebbe dovuto sottoporsi alle operazioni di valutazione e controllo ai fini dell’(eventuale) rilascio della certificazione ISO/IEC 27001:2022 nel mese di giugno 2025, ciò che testimonierebbe che il rilascio del rinnovo della stessa non sarebbe stato automatico, richiedendo una valutazione e rendendo necessario un effettivo adeguamento dell’impresa ai nuovi standards, ciò che -OMISSIS- non avrebbe effettuato al 16 aprile 2025 (data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte); la stessa non sarebbe stata, quindi, in possesso della certificazione 27001:2022 (e dei relativi standards di qualità) richiesta per l’attribuzione del punteggio premiale; da ciò emergerebbe anche un difetto di istruttoria, nulla avendo la commissione rilevato in proposito; per altro verso il contratto di avvalimento sarebbe inadeguato ai fini del punteggio premiale, riguardando la certificazione di -OMISSIS- un settore di attività diverso da quello oggetto di gara («<corsivo>analisi, progettazione e sviluppo di sistemi di gestione informatica ed erogazione di servizi gestiti in modalità Cloud per la ristorazione Collettiva. Assistenza telefonica e telematica sui sistemi in uso ai clienti</corsivo>»);</h:div><h:div>II - «<corsivo>illegittimità dell’aggiudicazione per mancato rispetto delle caratteristiche minime essenziali del servizio - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5.7 del Capitolato e dell’art. 16 e 18 del Disciplinare - eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste -manifesta illogicità ed irragionevolezza della valutazione - violazione della par condicio e del principio di concorrenza - difetto di motivazione e istruttoria</corsivo>»; l’offerta di -OMISSIS- avrebbe dovuto essere comunque esclusa anche sotto il diverso profilo del mancato rispetto delle caratteristiche minime essenziali del servizio oggetto di gara, con riferimento al criterio valutativo 1.2, afferente al “Progetto organizzativo”, avendo omesso di indicare il progetto organizzativo, gli orari di lavoro del personale e il diagramma di <corsivo>gantt</corsivo> per i seguenti plessi: I.C. “G-OMISSIS-, affermando che per tali scuole sarebbe prevista solo la consegna e non anche la distribuzione dei pasti, così da non essere richiesta l’elaborazione di un progetto specifico; tuttavia gli artt. 2 e 3 C.S.A. avrebbero previsto espressamente l’onere di garantire il servizio di tipo a), comprensivo quindi della distribuzione dei pasti, anche nei tre plessi sopra indicati; inoltre il piano dei trasporti formulato da -OMISSIS- nell’offerta tecnica sarebbe incompatibile con le prescrizioni contenute nella legge di gara e violerebbe le previsioni dei turni di consegna e distribuzione dei pasti; per di più la previsione degli addetti alle consegne come unici soggetti che si occupano del trasporto dei pasti nella giornata di sabato sarebbe incompatibile con le caratteristiche dell’elenco del personale che -OMISSIS- si è impegnata ad assumere per l’esecuzione del servizio; infine sussisterebbe manifesta illogicità ed irragionevolezza dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di -OMISSIS- e di -OMISSIS- per i criteri 1.5, 1.6 e 2.4, aventi rispettivamente ad oggetto “Programmazione e modalità di realizzazione degli interventi di insonorizzazione dei refettori”, piano interventi manutenzione ordinaria dei locali (sostituzione pavimenti, riparazione impianti, rifacimento intonaci, ecc.)., “Acquisto di materiale e/o attrezzature per lo svolgimento del servizio che resteranno di proprietà del Comune”, non essendo chiare le motivazioni per le quali, a fronte di offerte analoghe ovvero di valenza superiore, alla ricorrente sarebbe stato attribuito sugli aspetti indicati un punteggio inferiore rispetto alla controinteressata;</h:div><h:div>III - «<corsivo>violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 110 D.lgs. 36/2023 e dell’art. 31 23 Disciplinare - eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste - manifesta illogicità ed irragionevolezza della valutazione - violazione della par condicio e del principio di concorrenza - difetto di motivazione e di istruttoria</corsivo>» in quanto sarebbe illegittimo il giudizio sulla congruità dell’offerta, avendo -OMISSIS- indicato un costo della manodopera pari a euro 6.785.176,77, inferiore di oltre un milione di euro rispetto a quello stimato all’art. 3 del Disciplinare (e pari a euro 7.801.642,91), nonostante l’aumento del numero di ore di servizio rispetto a quelle della gestione uscente, su cui la S.A. ha effettuato il calcolo del costo del lavoro a base d’asta; il costo della manodopera indicato da -OMISSIS- non sarebbe, inoltre, idoneo a garantire i trattamenti minimi salariali non computando i costi necessari a garantire gli scatti di anzianità del personale impiegato nella commessa che -OMISSIS- ha dichiarato di assumere; sussisterebbero infine molteplici vizi di erronei/mancati computi nelle giustificazioni, che incidono fortemente sul giudizio di congruità (su ore cuoco, su giorni di lavoro per una serie di figure, su personale necessario per l’attività di preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti per le scuole dell’infanzia.</h:div><h:div>7. Con atto notificato il 15 settembre 2025 e depositato il giorno successivo, la controinteressata -OMISSIS- ha proposto ricorso incidentale avverso la mancata esclusione dalla procedura dell’offerta proposta da -OMISSIS- -OMISSIS- nonché in relazione alla valutazione positiva di alcuni elementi dell’offerta. Queste le censure dedotte:</h:div><h:div>I «<corsivo>violazione della lex specialis, ed in particolare dell’art. 9 del disciplinare, dei criteri 1.9, 2.3 e 2.4 dell’art. 11 co. 10 del CSA - illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica-violazione degli arti 95 e 98 del D.lgs. vo 36/2023 - eccesso di potere per difetto di istruttoria</corsivo>»; i concorrenti avrebbero dovuto indicare già in sede di offerta il centro di cottura di emergenza con le caratteristiche minime richieste dal capitolato, le cui caratteristiche specifiche sarebbero state oggetto di apposita valutazione discrezionale; in proposito la Dussman ha dichiarato la disponibilità del Centro Cottura di Emergenza di Sezze affermandone la «<corsivo>completa disponibilità per tutta la durata dell’appalto, comprensiva di eventuale rinnovo</corsivo>», in forza di un contratto stipulato con la SPL S.p.A., e così ottenendo l’attribuzione di 4 punti; tuttavia nella procedura bandita dallo stesso Comune di Sezze per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, con verbale di gara n. 6 del 12.8.2025, sarebbe stata disposto l’esclusione della -OMISSIS- per carenza dei requisiti di esecuzione, in quanto il contratto stipulato da -OMISSIS- -OMISSIS- con la società partecipata SPL S.p.A. non garantiva il funzionamento degli impianti né il possesso delle autorizzazioni di legge (essendo l’immobile fatiscente, abbandonato e inutilizzato da oltre dieci anni, e necessitante di importanti interventi di ristrutturazione i cui tempi di esecuzione sono medio-lunghi);</h:div><h:div>II - «<corsivo>violazione dell’art. 5.7 del capitolato speciale d’appalto - eccesso di potere per difetto di istruttoria</corsivo>»; sarebbe inammissibile il motivo aggiunto formulato in ordine al piano delle consegne, essendo sbagliato proprio quello proposto dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>7.1. Nel ricorso incidentale così proposto è stata, altresì, formulata istanza di accesso ex art. 116, secondo comma, c.p.a. stante la mancata risposta da parte del comune di Latina all’istanza proposta da -OMISSIS- ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 per l’ostensione della «<corsivo>corrispondenza intercorsa tra il -OMISSIS- e la società -OMISSIS- -OMISSIS- relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di cottura di Via Po</corsivo>», «<corsivo>eventuali richieste, diffide o ordini di servizio con cui codesto Ente abbia sollecitato il precedente gestore all’esecuzione dei lavori di ripristino dei locali e/o di sostituzione/riparazione delle attrezzature, ivi compresi eventuali penali applicate</corsivo>», «<corsivo>eventuali riscontri e comunicazioni fornite da -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. in relazione a tali richieste</corsivo>».</h:div><h:div>7.2. L’istanza incidentale di accesso è stata definita con ordinanza n. 999 del 24 novembre 2025, la quale ne ha dichiarato l’inammissibilità; sulla stessa non vi è, quindi, più luogo a provvedere.</h:div><h:div>8. La discussione del merito, già fissata per la pubblica udienza del 14 gennaio 2026, è stata quindi rinviata al 15 aprile successivo in ragione della proposizione, con atto notificato e depositato il 12 gennaio precedente, di motivi aggiunti al ricorso incidentale.</h:div><h:div>8.1. Con tale atto la controinteressata ha dedotto ulteriori censure avverso la mancata esclusione della -OMISSIS- -OMISSIS- dalla procedura per cui è causa, affermando l’assenza, in capo alla stessa, dei requisiti di moralità, emergente dalla sopravvenuta conoscenza della determina della Regione -OMISSIS- -AreaCom, centrale di committenza della stessa Regione - n. 235 del 30 dicembre 2025, avente ad oggetto la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie dell’-OMISSIS-, procedura dalla quale l’odierna ricorrente sarebbe stata esclusa per la ritenuta sussistenza di un grave illecito professionale e per abuso di posizione dominante in ragione della non veridicità e/o incompletezza di talune dichiarazioni ivi rese.</h:div><h:div>Viene in proposito formulata un’articolata censura di «<corsivo>violazione degli artt. 94, 05 e 96 d.lgs. 36 del 2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159 del 2011 - eccesso di potere; carenza di istruttoria</corsivo>» con la quale si evidenzia che, dal citato provvedimento di esclusione, emergerebbe la sottoposizione della ricorrente a procedimenti penali in -OMISSIS-e -OMISSIS-, in particolare un’inchiesta relativa a gravi reati corruttivi nel cui ambito sarebbe stata emanata una misura interdittiva a carico di un soggetto apicale (già procuratore) della stessa; la società ricorrente avrebbe, inoltre, commesso un ulteriore grave illecito professionale perché non avrebbe trasmesso i dati del personale ai fini dell’operatività della clausola sociale; infine sarebbe stata attivata dall’ ASL -OMISSIS- una procedura di recupero crediti per applicazione di penali per gravi inadempimenti contrattuali nei confronti della stessa -OMISSIS- -OMISSIS-, per un importo di euro 2.594.147,35; tali vicende sarebbero state illegittimamente sottaciute nella gara per cui è causa dalla quale la ricorrente principale avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa.</h:div><h:div>8.2. Con ulteriori motivi aggiunti del 25 marzo 2026 la ricorrente incidentale solleva ulteriori profili di illegittimità della mancata esclusione dalla gara della -OMISSIS- -OMISSIS-, emergenti dalla determinazione dirigenziale della stessa AreaCom n. 66 del 24 febbraio 2026, che integra la motivazione della precedente decisione n. 235 del 30 dicembre 2025, già posta a fondamento dei primi motivi aggiunti al ricorso incidentale, facendo presente che in data 10 marzo 2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avrebbe altresì revocato il <corsivo>Rating</corsivo> di legalità precedentemente attribuito alla -OMISSIS- -OMISSIS-, in relazione al quale il -OMISSIS- avrebbe attribuito alla stessa 1,5 punti ai sensi dell’art. 18.1 del disciplinare di gara (criterio 1.7).</h:div><h:div>In relazione a tali sopravvenienze la ricorrente incidentale aggiunge l’ulteriore, e quarta, censura con cui lamenta «<corsivo>violazione dell’art. 18.1 del disciplinare di gara in relazione al criterio 1.7. Violazione dell’art. 25 del disciplinare di gara</corsivo>» allegando, per l’appunto, che la revoca del <corsivo>Rating</corsivo> di legalità dovrebbe far venir meno l’attribuzione del punteggio di 1,5 attribuito con verbale n. 11 del 5 giugno 2025.</h:div><h:div>Deduce, inoltre, un quinto motivo di ricorso incidentale con il quale lamenta «<corsivo>violazione degli artt. 94, 05 e 96 d.lgs. 36 del 2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159 del 2011 - eccesso di potere; carenza di istruttoria</corsivo>» allegando che quanto emerso dalle determinazioni di AreaCom apporterebbe ulteriori elementi a supporto della fondatezza del III motivo di ricorso incidentale, pregiudicando l’affidabilità della -OMISSIS-.</h:div><h:div>9. In vista della discussione di merito le parti hanno depositato documentazione e memorie difensive ai sensi dell’art. 73 c.p.a. nelle quali hanno insistito per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate.</h:div><h:div>9.1. In tal sede la -OMISSIS- -OMISSIS- ha inoltre documentato che il provvedimento di revoca del <corsivo>Rating</corsivo> di legalità è stato annullato in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>9.2. In data 18 maggio 2026 la ricorrente ha depositato documentazione (dispositivo di sentenza del Tribunale di -OMISSIS-del 15 maggio precedente, recante la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della ricorrente in relazione agli ipotizzati illeciti amministrativi dipendenti da reati alla stessa ascritti, perché insussistenti) nonché istanza di autorizzazione al deposito tardivo della stessa, in quanto venuta ad esistenza successivamente alla scadenza del termine di cu al suddetto art. 73 c.p.a.</h:div><h:div>10. All’esito della discussione tenutasi alla pubblica udienza del 27 maggio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11. Deve procedersi al preliminare esame del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti in quanto, come da consolidata affermazione della giurisprudenza amministrativa, «<corsivo>mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali</corsivo>» (Cons. di Stato, sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323; in termini, tra le tante, TAR Lazio, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 18132; TAR -OMISSIS-, sez. III, 25 luglio 2025, n. 5592).</h:div><h:div>11.1. L’istanza alla autorizzazione tardiva della documentazione verrà, quindi, esaminata nel contesto della trattazione del ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti, cui afferisce.</h:div><h:div>11.2. Ciò posto, devono essere in primo luogo esaminati, per priorità logico-giuridica nonché in ragione dell’espressa graduazione effettuata da parte ricorrente, il primo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con i quali la ricorrente principale contesta l’attribuzione alla controinteressata del punteggio per l’avvalimento “premiale” relativo al contratto dalla stessa concluso con la società -OMISSIS- S.r.l. sotto diversi profili.</h:div><h:div>11.3. Tali doglianze non possono essere condivise sotto nessuno dei diversi profili sui quali le stesse si appuntano.</h:div><h:div>11.3.1. Con riferimento al possesso della certificazione «ISO/IEC 27001:2022», a prescindere dalla formulazione generica e dubitativa con la quale parte ricorrente espone la censura (secondo cui sussisterebbero “forti dubbi” in ordine al possesso della stessa da parte dell’ausiliaria), rileva il Collegio che è stata prodotta in atti, unitamente al contratto di avvalimento, non solo copia della certificazione ISO /IEC 27001, versione 2013 e 2017 in corso di validità con scadenza fissata per il 20 luglio 2026, ma anche apposita dichiarazione della -OMISSIS- S.r.l. nella quale è stato puntualizzato che «<corsivo>come previsto dalla circolare ACCREDIA n.133/2023 del 2/3/2023, è stato pianificato l’audit di aggiornamento alle norme ISO/IEC 27001:2022 e UNI CEI EN ISO/IEC 27:2024 nelle giornate del 20/06/2025, 26/06/2025 e 27/06/2025</corsivo>».</h:div><h:div>Come ben evidenziato dalla difesa del Comune resistente, secondo il tenore della circolare citata, a far data dal 25 ottobre 2022, allorché è stata pubblicata la norma ISO/IEC 27001:2022, per tutte le certificazioni già emesse secondo il sistema previgente (ISO/IEC 27001:2013 (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017) è stato introdotto il termine il 31 ottobre 2025 per transitare al nuovo standard con la previsione che, qualora non sia stata nello stesso completata la procedura di “transito”, le stesse sarebbero state ritirate o considerate scadute, essendo altresì previsto che, a far data dal 30 aprile 2024, tutte le nuove certificazioni ed i rinnovi siano emessi esclusivamente nell’ambito del nuovo sistema ISO/IEC 27001:2022.</h:div><h:div>Ebbene, è documentato che al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara la -OMISSIS- S.r.l. possedeva la certificazione nella versione precedente e aveva in corso il relativo rinnovo nei termini prescritti, rinnovo che non è neppure contestato (ed è documentalmente provato) essa abbia successivamente conseguito.</h:div><h:div>Pertanto, in considerazione della sostanziale continuità della validità della certificazione precedente nel passaggio al nuovo standard, in presenza delle attività prescritte entro il 31 ottobre 2025, non può che ritenersi che la certificazione ISO/IEC 27001:2013 (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017) posseduta dalla -OMISSIS- S.r.l. fosse del tutto idonea all’attribuzione del punteggio contestato.</h:div><h:div>11.3.2. La ricorrente contesta, poi, che, il punteggio inerente l’avvalimento premiale in argomento sarebbe altresì viziato dal mancato possesso, da parte dell’ausiliaria, dei requisiti speciali, nonché dalla mancata iscrizione della società nella “<corsivo>white list</corsivo>”.</h:div><h:div>11.3.2.1. Entrambi i profili sono privi di fondamento così che, in applicazione del criterio della ragione più liquida – nonché in ragione di quanto disposto dall’art. 120, comma 5, c.p.a. (secondo cui il giudizio in materia di procedure di affidamento dei pubblici appalti deve essere «<corsivo>comunque definito con sentenza in forma semplificata</corsivo>»), non è necessario procedere all’esame dell’eccezione di irricevibilità di tali censure sollevata dal Comune resistente.</h:div><h:div>11.3.2.2. Quanto al primo profilo, il Collegio reputa dirimente la circostanza, rappresentata nelle difese dell’ente comunale e non specificamente contestata da parte ricorrente, che il bando sia sul punto conforme a quanto previsto dal Bando tipo Anac n.1/2023, ciò che rende la censura inammissibile, considerato che quest’ultimo non risulta essere stato impugnato. In proposito è stato infatti condivisibilmente affermato che <corsivo>«(…) nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato, esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga (in tal senso, Corte cost., 12 luglio 2013, n. 187, relativamente ai bandi-tipo previsti dall’art. 64, comma 4-bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, ma con considerazioni valide anche in relazione ai bandi-tipo previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici). Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati. 5.4. Sul piano processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data (in tal senso, con riferimento alle circolari ministeriali, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; III, 1°dicembre 2016, n. 5047)</corsivo>». (Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526).</h:div><h:div>11.3.2.3. In ogni caso la censura è infondata anche nel merito in quanto ritenere che l’impresa ausiliaria – che nel caso di specie si limita a “prestare” al concorrente, al fine di consentire allo stesso l’esecuzione di un servizio migliore, una certificazione di qualità relativa allo svolgimento di attività in campo informatico, che comunque riguardano certamente, nella parte della programmazione e gestione, anche l’espletamento del servizio mensa – debba essere in possesso di tutti i requisiti speciali richiesti per l’espletamento del servizio principale (fatturato, svolgimento di prestazioni analoghe) appare del tutto sproporzionato, irragionevole e non utile; simile conclusione finirebbe, peraltro, per renderebbe tale forma di avvalimento sostanzialmente impossibile, ciò che sicuramente non è l’obiettivo perseguito dal legislatore.</h:div><h:div>11.3.3. Analoghe considerazioni valgono, ad avviso della Sezione, con riferimento alla pretesa che l’ausiliario sia iscritto nella c.d. “<corsivo>white list</corsivo>”, la quale riguarda esclusivamente le attività imprenditoriali considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, elencate dall'art. 1, co. 53, della L. 190/2012, tra le quali non rientra quella svolta dalla odierna ausiliaria (“servizi di consulenza nel campo informatico”, codice ATECO 62.01).</h:div><h:div>Né può essere data di tale requisito una interpretazione estensiva, avendo la giurisprudenza più volte affermato che «<corsivo>trattasi di elenco tassativo e di stretta interpretazione</corsivo>» (da ultimo, TAR -OMISSIS-, sez. I, 6 marzo 2026, n. 1608, in termini, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 22 luglio 2025, n. 2380; TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484).</h:div><h:div>11.4. Deve essere respinto anche il secondo motivo del ricorso principale, con il quale parte ricorrente lamenta che il comune resistente avrebbe disposto l’esecuzione in via anticipata del servizio dal 1° luglio 2025 – data a partire dalla quale ha chiesto alla -OMISSIS- la riconsegna del centro cottura – in violazione dei presupposti di legge, e che lo stesso avrebbe dovuto, se mai, disporre una proroga tecnica in proprio favore.</h:div><h:div>La doglianza è infondata per quanto esposto nell’ambito del sopra richiamato decreto ex art. 56 c.p.a. n. 170 del 30 giugno 2025 (cfr. punto 4) che precede), nel quale è stato puntualizzato che il Capitolato dell’appalto aggiudicato alla ricorrente prevedeva la riconsegna all’Ente entro dieci giorni dalla scadenza del termine contrattuale fissato per la stessa data del 30 giugno 2025, dovendosi pertanto la riconsegna ritenere conseguente alla scadenza naturale del precedente contratto ed alla necessità di assicurare la continuità del servizio a partire dal giorno successivo; per altro verso l’invocata “proroga tecnica” deve ritenersi ipotesi del tutto eccezionale alla quale non è certamente possibile fare ricorso laddove l’amministrazione abbia appena concluso una procedura aperta per l’affidamento del contratto.</h:div><h:div>11.5. Esaurito l’esame dei motivi veicolati nel ricorso introduttivo e del primo dei motivi aggiunti, occorre procedere a scrutinare i motivi aggiunti nn. II e III.</h:div><h:div>11.5.1. Parte ricorrente si duole in primo luogo, sostanzialmente, dell’attribuzione dei punteggi assegnata dalla commissione all’offerta di Dussman, lamentando che l’offerta da essa presentata non sarebbe neppure rispettosa delle caratteristiche minime essenziali del servizio oggetto di gara (II motivo aggiunto).</h:div><h:div>Tale doglianza non può essere condivisa.</h:div><h:div>Occorre, in primo luogo, rammentare che il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione, sebbene pieno e non limitato ad un esame estrinseco, non può in ogni caso spingersi alla sostituzione delle stesse con le proprie (ovvero con quelle suggerite dalla parte ricorrente), soprattutto allorché esse non si manifestino affette da palesi errori o irrazionalità.</h:div><h:div>Ciò posto, si rileva che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria viene censurata in quanto la stessa, da un lato, non avrebbe esplicitato l’organizzazione del servizio per tre istituti (Borgo Montello, Borgo Santa Maira, Primaria Gran Sasso via Lepanto) prevedendo negli stessi la sola fornitura dei pasti e non le ulteriori attività connesse (distribuzione, riassetto e sanificazione dei refettori) e, dall’altro, avrebbe previsto per la scuola di infanzia situata in via Pantanaccio un unico turno di distribuzione, mentre l’Allegato 1 al C.S.A ne prevederebbe due; si lamenta inoltre l’irrazionalità del piano dei trasporti e nei diagrammi di organizzazione del personale.</h:div><h:div>Tali doglianze sono state analiticamente contestate sia dalla stazione appaltante che dalla controinteressata, la quale ha in proposito rappresentato, con riferimento al primo profilo, che con il chiarimento numero 6 era stato chiarito che negli istituti privi di refettorio il servizio non dovesse prevedere la distribuzione dei pasti, bensì la loro mera fornitura in vaschette termosigillate, così che negli stessi non era necessario l’espletamento delle attività di distribuzione dei pasti, riassetto e sanificazione di refettori (in quanto non esistenti); con riferimento al secondo è stato puntualizzato che l’allegato 1 al C.S.A. non ha ad oggetto le modalità di espletamento del servizio a gara, bensì quelle relative all’anno scolastico 2023/2024, così che non potrebbe costituire un valido riferimento, e che dalla stessa documentazione di parte ricorrente (in particolare dal suo doc. 60) si evince che per la scuola in questione è previsto un solo turno.</h:div><h:div>Quanto al piano dei trasporti, deve ritenersi che l’orario di somministrazione indicato negli atti di gara non fosse previsto come inderogabile e/o a pena di esclusione dell’offerta, atteso che il capitolato prescrive solo che il trasporto assicuri «<corsivo>il mantenimento delle caratteristiche organolettiche originarie e proprie del prodotto</corsivo>»; con riferimento alla organizzazione del servizio la controinteressata ha, poi, analiticamente rappresentato come la relazione tecnica ne preveda lo svolgimento in conformità agli atti di gara.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra, gli aspetti oggetto delle doglianze di parte ricorrente per un verso non evidenziano palesi irrazionalità valutative dell’offerta della controinteressata – bensì, al più, minimi scostamenti nella formulazione della medesima, in quanto tali inidonei a rappresentarne la lamentata non rispondenza alle caratteristiche essenziali – dall’altro appaiono più quali potenziali, ma comunque non comprovati, profili di eventuale inadempimento nell’esecuzione del contratto, piuttosto che di erronea formulazione dell’offerta, tali da impattare sulla legittimità dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>11.5.2. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle valutazioni dell’offerta tecnica nelle quali la ricorrente tenta inammissibilmente di sostituire le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante.</h:div><h:div>Le censure in proposito appuntate avverso l’attribuzione dei punteggi in favore della controinteressata si fondano, infatti, sulle apodittiche asserzioni di parte ricorrente secondo cui, con riferimento ai pannelli fono assorbenti, «<corsivo>-OMISSIS- ha ottenuto il massimo, pur avendo offerto solo posa di soli pannelli fonoassorbenti al soffitto, laddove la ricorrente ha proposto una serie di lavori ma è stata valutata meno</corsivo>», mentre in relazione al piano interventi manutenzione ordinaria dei locali -OMISSIS- ha ottenuto il massimo del punteggio, cioè 6, e la -OMISSIS- n. 4,61 punti, «<corsivo>nonostante le due offerte siano del tutto analoghe</corsivo>» e, ancora, quanto all’«<corsivo>Acquisto di materiale e/o attrezzature per lo svolgimento del servizio</corsivo>» -OMISSIS- ha ottenuto il massimo del punteggio mentre -OMISSIS- n. 2,77 punti nonostante la propria offerta sia «<corsivo>palesemente superiore</corsivo>».</h:div><h:div>Tali censure sono dirette inammissibilmente a censurare il merito delle valutazioni effettuate dalla commissione ovvero a sostituirle con quelle che, a detta della ricorrente, sarebbero le opzioni corrette e non possono, pertanto, essere favorevolmente apprezzate.</h:div><h:div>11.6. Per motivi in parte simili deve essere respinto anche il terzo dei motivi aggiunti, con cui viene contestato il giudizio di congruità dell’offerta presentata dalla -OMISSIS- con riferimento ai costi di personale, ritenuti dalla ricorrente manifestamente irragionevoli in quanto non terrebbero conto degli scatti di anzianità del personale impiegato nella commessa né di alcune ore e/o giorni di lavoro inerenti una serie di figure professionali (cuoco, personale necessario per l’attività di preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti per le scuole dell’infanzia).</h:div><h:div>11.6.1. In proposito deve osservarsi che il giudizio di congruità dei costi per il personale risulta motivato, <corsivo>per relationem</corsivo>, al contenuto delle giustificazioni presentate dalla controinteressata, dalle quali risulta il rispetto dei costi orari tabellari per ogni figura professionale impiegata nell’esecuzione del contratto. Sul punto la -OMISSIS- ha, inoltre, specificato che il costo orario medio per ogni figura professionale contempla, come da Tabella, l’impatto del riconoscimento dei tre scatti tabellari e che comunque gli importi quantificati dalla ricorrente nella formulazione della censura non sono esatti considerato anche che 54 dipendenti su 91 (come risultante dall’Allegato 3 al C.S.A.) hanno già conseguito il massimo degli scatti (6 scatti) e sono quindi prossimi alla pensione con la logica conseguenza che l’importo degli scatti non deve essere riconosciuto per i 5 anni di contratto.</h:div><h:div>11.6.2. Deve altresì essere ribadito che, secondo più che consolidata affermazione della giurisprudenza, applicabile certamente anche alla sola verifica della congruità del costo della manodopera, effettuata nel caso di specie, il giudizio di attendibilità dell'offerta «<corsivo>ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell'offerta</corsivo>» (in termini, da ultimo, Cons. di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 9484).</h:div><h:div>11.6.3. Le doglianze all’esame hanno ad oggetto proprio un singolo e specifico elemento del costo oggetto di analisi che non potrebbe, di per sé, inficiare la tenuta complessiva dell’offerta e sul quale, in ogni caso, la controinteressata ha fornito spiegazioni che la stazione appaltante, con giudizio privo di elementi di palese illogicità, ha ritenuto chiare e complete.</h:div><h:div>11.6.4. Le stesse, analogamente a quelle oggetto del superiore esame, devono pertanto ed in conclusione, essere rigettate.</h:div><h:div>12. Alla reiezione del ricorso principale (e relativi motivi aggiunti) consegue l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti; nessuna utilità potrebbe infatti l’aggiudicataria trarre dal relativo accoglimento, essendo stato lo stesso proposto al solo fine di paralizzare l’azione della ricorrente principale.</h:div><h:div>13. Da ciò deriva, altresì, l’irrilevanza della produzione tardiva effettuata da -OMISSIS- -OMISSIS-, non essendo la documentazione che ne costituisce oggetto necessaria ai fini della decisione.</h:div><h:div>14. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati; il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti devono, invece, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>15. Le spese sono regolate in applicazione del criterio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;</h:div><h:div>- dichiara il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del -OMISSIS- e della -OMISSIS- S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell'interessata, e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Rizzuti Ilaria</h:div><h:div>Emanuela Traina</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>