<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240074420250701101636024" descrizione="" gruppo="20240074420250701101636024" modifica="01/07/2025 10:50:56" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giovanni Di Bernardo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00744"/><fascicolo anno="2025" n="00582"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240074420250701101636024.xml</file><wordfile>20240074420250701101636024.docm</wordfile><ricorso NRG="202400744">202400744\202400744.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\796 Orazio Ciliberti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Viola Montanari</firma><data>01/07/2025 10:50:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente FF</h:div><h:div>Massimiliano Scalise,	Referendario</h:div><h:div>Viola Montanari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento</h:div><h:div>ex art. 20, 8° co., D.P.R. 6.06.2001 n. 380 dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire presentata dalla NOVAEDI Srl con atto prot. n. 28312 del 29.05.2024 o, in subordine, dell’obbligo per il Comune di Gaeta di provvedere favorevolmente sull’istanza di rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, 8° co., alinea, D.P.R. n. 380/2001</h:div><h:div>PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ O IN SUBORDINE PREVIO ANNULLAMENTO</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 0060008 del 23.11.2024 con cui il Dirigente del Dipartimento SEAP, vista la deliberazione di Giunta n. 270 del 28.10.2024, ha respinto la richiesta di attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso presentata dalla esponente il 31.10.2024 in relazione alla istanza di permesso di costruire dalla stessa formalizzata con atto prot. n. 28312 del 29.05.2024;</h:div><h:div>- della deliberazione n. 270 del 28.10.2024 con cui la Giunta Comune di Gaeta, nel dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Edilizia Attività Pianificatoria e Patrimonio (SEAP) di dare attuazione alle previsioni di completamento e sviluppo degli insediamenti residenziali previsti dal PRG rimasti inattuati, mediante la redazione di nuovi piani attuativi di iniziativa pubblica o privata attraverso l’istituzione del comparto edificatorio ex art. 23 della legge n. 1150/1942, ha stabilito che “[…] le istanza di permesso di costruire presentate da privati in comprensori per i quali il PRG rimanda l’edificazione a Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata potranno essere istruite all’esito dell’approvazione di detti nuovi piani”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 744 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Giovanni Di Bernardo, Novaedi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gaeta, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. I ricorrenti hanno esposto che, con atto assunto dal Comune di Gaeta al prot. n. 208312 del 29.05.2024, hanno presentato istanza per il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio di nuova costruzione su area libera, a destinazione residenziale composto da n. 7 unità, in Gaeta, via Cuostile su terreni distinti in Catasto di Gaeta al Foglio n. 24, p.lle nn. 338 e 2721.</h:div><h:div>Secondo quanto prospettato in ricorso, in data 29.07.2024 (con atto assunto a protocollo il 1^.08.2024) avevano prodotto elaborati illustrativi non necessari e non modificativi di alcuna caratteristica della originaria richiesta. </h:div><h:div>Con atto del 29.10.2024, trasmesso a mezzo pec del 31.10.2024 e in pari data acquisito al protocollo del Comune di Gaeta con il n. 0057992/2024, i ricorrenti hanno formulato istanza ex art. 20, 8° co., D.P.R. 380/2001 al fine di ottenere l’attestazione circa il decorso dei termini di conclusione del procedimento, con la specificazione del giorno in cui si era formato il silenzio assenso.</h:div><h:div>Con il provvedimento impugnato il Comune, ritenendo che il termine per la formazione del silenzio assenso dovesse essere computato dalla presentazione della documentazione integrativa (assunta del 1.08.2024) e avesse come data di conclusione il 29.10.2024, ha negato l’attestazione e ha esposto che il 28.10.2024 è intervenuta la deliberazione n. 270 del 28.10.2024 (pure impugnata) con cui la Giunta Comunale, nel disporre che si proceda a ripianificare le zone sottoposte dal vigente PRG a Piani Particolareggiati rimaste inedificate, ha stabilito che le istanze di permesso di costruire relative a tali aree <corsivo>“[…] potranno essere istruite all’esito dell’approvazione dei nuovi piani […]”.</corsivo></h:div><h:div>1.1. Tanto premesso, con un primo motivo (rubricato <corsivo>avvenuto perfezionamento del silenzio assenso – violazione dell’art. 20, commi 1°, 3°, 4°, 5° 6° e 8° dpr n. 380/2001 (t.u. edilizia</corsivo>) ha sostenuto che si è formato il silenzio assenso in quanto mai il Comune ha fatto pervenire richiesta di integrazione documentale entro il termine legale.</h:div><h:div>Invero, successivamente allo spirare del termine di 60 giorni per la conclusione della fase istruttoria, i ricorrenti hanno presentato una integrazione documentale che si limita a specificare l’istanza originaria, che era già completa di tutta la documentazione necessaria.</h:div><h:div>Con il secondo motivo (rubricato <corsivo>avvenuto perfezionamento del silenzio assenso - violazione dell’art. 20, commi 1°, 3°, 4°, 5° 6° e 8° dpr n. 380/2001 (t.u. edilizia) – sotto diverso profilo</corsivo>)  hanno sostenuto che, seppur si volesse assumere la data dell’1.08.2024 quale dies a quo, il decorso dei novanta giorni per la conclusione del procedimento in esame si è comunque compiuto il 30.10.2024, senza che al riguardo alcun effetto sospensivo può conseguire all’approvazione della deliberazione di giunta n. 270/2024, che comunque non coinvolge la fase “decisoria” per cui è previsto il termine di giorni 30.</h:div><h:div>Hanno dunque concluso chiedendo, oltre all’annullamento dell’atto gravato, anche l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio ovvero la condanna del Comune al rilascio della predetta attestazione.</h:div><h:div>Con un terzo motivo (rubricato <corsivo>nullità assoluta dei provvedimenti impugnati ex art. 21-septies legge n. 241/1990</corsivo>) hanno dedotto la nullità della delibera di giunta per difetto assoluto di attribuzione, in quanto la predetta deliberazione n. 270/2024 è inidonea a produrre l’effetto legale di salvaguardia di cui al comma 3° dell’art. 12 T.U. Edilizia e all’art 36 Legge Reg. Lazio n. 38/1999.</h:div><h:div>Essa costituisce, piuttosto, un atto che dispone in via diretta la sospensione delle istanze di permesso di costruire, adottando una statuizione che non rientra in alcun modo nelle attribuzioni del Comune, in quanto l’esame delle istanze può essere inibito solo dalla Regione.</h:div><h:div>In via espressamente subordinata, hanno formulato un quarto motivo (di contenuto identico a quello che precede sempre rivolto alla delibera di Giunta) sotto il profilo di incompetenza.</h:div><h:div>Hanno dedotto che le norme che consentono effetti temporaneamente inibitori del rilascio di titoli edilizi, ovvero l’art. 12, 3° co., T.U. Edilizia e l’art. 36 Legge Reg. Lazio n. 38/1999, consentono la sospensione dei relativi procedimenti solo in presenza di strumenti urbanistici adottati e in pendenza di definitiva approvazione: ipotesi che non ricorre nel caso di specie. </h:div><h:div>L’illegittimità per incompetenza della delibera di giunta riverbera i propri effetti, in termini di illegittimità derivata, sulla determinazione del Dirigente SEAP prot. n. 0060008 del 23.11.2024 che vi ha fondato il proprio dispositivo.</h:div><h:div>Infine, hanno censurato la delibera anche per violazione dell’art. 12, commi 1, 3 e 4 T.U. Edilizia e all’art. 36 Legge Reg. Lazio n. 38/1999.</h:div><h:div>2. Si è costituito il Comune in resistenza al ricorso. Ha assunto che il termine per la formazione del silenzio assenso decorre da quando è stata presentata la documentazione integrativa e, pertanto, il provvedimento tacito non può dirsi formato.</h:div><h:div>Ha poi dedotto che nel caso di specie, in mancanza di piano attuativo, non sussistono neanche i presupposti per l’edificazione diretta in quanto non ricorrono le circostanze per qualificare gli immobili in questione come “lotto intercluso”. L’area oggetto dell’intervento, pur insistendo su area edificata e prossima ad una viabilità principale (Via degli Olmi e Via Cuostile) e dotata degli impianti a rete dei principali servizi, è tuttavia parte di un comparto edificatorio non attuato in sottozona C1-Espansione soggetta dal vigente PRG a Piano Particolareggiato.</h:div><h:div>3. Le parti hanno presentato memorie ex art. 73 cpa approfondendo le rispettive tesi difensive. I ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che il lotto ricade in una zona ampiamente organizzata e dotata di tutti i servizi, sì da rendere in sostanza superflua l’adozione del piano attuativo.</h:div><h:div>4. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 28 maggio 2025.</h:div><h:div>5. All’esame del Collegio è sottoposta, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento con cui il Comune ha negato l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso, assumendo che non fosse trascorso il termine di 90 giorni ex art. 20 co. 8 DPE 380/2001 in quanto, <corsivo>medio tempore</corsivo>, era intervenuta la delibera di giunta che ha dichiarato le istanze di permesso di costruire non istruibili in attesa dell’approvazione del piano attuativo; con tale atto, al contempo, l’originaria istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti è stata dichiarata improcedibile.</h:div><h:div>In secondo luogo e in via subordinata, è impugnata la delibera di giunta con il terzo e quarto motivo di ricorso.</h:div><h:div>6. Il ricorso è in parte fondato nei limiti di quanto di seguito precisato.</h:div><h:div>7. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, sono limitatamente fondati quanto alla domanda di annullamento dell’atto impugnato. Con tali motivi i ricorrenti assumono che si sia formato il silenzio assenso, in quanto l’istanza di permesso di costruire (prot. n. 208312) è stata presentata in data 29.05.2024, mentre il provvedimento oggi impugnato è intervenuto solo 23.11.2024, denegando l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso e dichiarando improcedibile l’istanza di permesso di costruire.</h:div><h:div>7.1. Sul punto, non può condividersi l’assunto del Comune secondo cui il termine di novanta giorni ex art. 20 co. 8 DPR 380/2001 decorrerebbe dalla presentazione della documentazione integrativa, spontaneamente presentata dagli istanti in data 1.08.2024.</h:div><h:div>In termini generali, ove l'istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l'amministrazione destinataria sia impossibilitata a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che, nel caso di specie, il provvedimento gravato non evidenzia in alcun modo delle carenze documentali nella originaria istanza del 29.05.2024, né tali lacune sono evidenziate negli scritti difensivi. Anche alla luce della documentazione acclusa alle istanze deve concludersi nel senso che l’integrazione documentale non fosse necessaria al fine di completare l’istanza di permesso di costruire e dunque non fosse idonea a determinare uno slittamento in avanti del <corsivo>dies a quo</corsivo> per la formazione del silenzio.</h:div><h:div>7.2. Cionondimeno, il silenzio assenso non può ritenersi formato per le ragioni che si vanno ad esporre. La questione controversa, vale a dire l'intervenuta formazione o meno del silenzio assenso nella fattispecie in esame, involge la tematica centrale dell'istituto, ossia se il provvedimento tacito di accoglimento dell'istanza consegue al mero decorrere del tempo oppure consegue al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l'attribuzione del bene della vita.</h:div><h:div>Come efficacemente rappresentato dal Consiglio di Stato, è necessario accertare se la mancata conformità della fattispecie concreta ai presupposti disciplinati e richiesti dal modello legale di riferimento determina comunque la formazione del silenzio significativo, incidendo solo quale vizio di legittimità del provvedimento amministrativo tacito, ovvero se impedisce in radice la formazione del silenzio assenso (cfr. Consiglio di Stato sent. 11203/2023 che richiama Cons. Stato, VI, 16 agosto 2023, n. 7774).</h:div><h:div>Si confrontano in particolare due tesi: secondo una prima linea interpretativa la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell'istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge; mentre, per un'altra consistente prospettazione, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista (cfr., ex multis, Cons. Stato IV, n. 569 del 2020; Cons. Stato, VI n. 5384 del 2019; Cons. Stato, VI, n. 2115 del 2019).</h:div><h:div>Come già rilevato, il silenzio assenso non potrebbe in ogni caso formarsi in presenza di un’istanza incompleta o inidonea a generare un pronunciamento dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza che ha affermato che  "<corsivo>in materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dell'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista. Quindi, perché possa ritenersi formato il provvedimento implicito di assenso, occorre verificare che, oltre all'inutile decorso del tempo necessario alla conclusione procedimento, la domanda sia stata presentata dal soggetto legittimato alla richiesta (ai sensi dell'art. 11, d.P.R. n. 380/2001), nonché corredata dalle attestazioni, dagli elaborati grafici e dalle asseverazioni espressamente richieste e che, infine, non sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistici o culturali" </corsivo>(T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 04/08/2021, n. 724; Consiglio di Stato, Sez. II, 08/04/2021, n. 2869). <corsivo>Nel caso in questione, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, il silenzio-assenso non può dirsi integrato, non apparendo l'intervento progettato dalla ricorrente, alla luce della documentazione in atti e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Comunale in vista dell'udienza di merito, conforme alla complessa disciplina urbanistico-edilizia dell'area, non possedendo, soprattutto, le caratteristiche indispensabili per inserirsi correttamente nella pianificazione esistente, ai sensi degli artt. 52 e 53 delle NTA. Perché un atto possa dirsi formato per silenzio-assenso occorre, come anticipato, "che sussistano tutte le condizioni normativamente previste per la sua emanazione, non potendosi ipotizzare che per silenzio possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio espresso del potere da parte dell'Amministrazione (ex multis Cons. St., Sez. IV, 5.09..2016 n. 3805); in caso contrario "si determinerebbe una situazione di sostanziale disparità tra ipotesi sostanzialmente identiche, dipendente solo dal sollecito (o meno) esercizio del potere amministrativo e - dove non fosse ipotizzabile l'intervento in via di autotutela dell'Amministrazione - si verrebbe a configurare una &lt;&lt;disapplicazione&gt;&gt; di norme per mero (e casuale) decorso del tempo" (Cons. St. 3805/2016 cit.).Da tale punto di vista, occorre sottolineare che "il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell'Amministrazione Pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97 Cost. e presuppone, quindi, che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere, quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l'autorizzazione implicitamente connessa al decorso del tempo sia coerente alle previsioni di legge. In altri termini, il silenzio - assenso in materia edilizia, quale regola "alternativa" rispetto a quella generale di formazione di un provvedimento espresso in seno all'art. 20, comma 8, d.P.R., n. 380/2001, soggiace, ai fini della sua formazione tecnico - giuridica, a stringenti condizioni di applicabilità. E infatti, trattandosi di un istituto avente valore di provvedimento tacito di accoglimento vincolato e non revocabile, non può dirsi validamente formato in difetto dei presupposti richiesti ai fini della conformità urbanistico-edilizia</corsivo>" (cfr. Tar Lazio Roma sent. 12134/2025 e pronunce ivi richiamate).</h:div><h:div>Tale orientamento è stato di recente anche ribadito anche dal Consiglio di Stato che ha affermato che: <corsivo>“2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: "La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista" (C.d.S, IV, 3.2.2023, n. 1177).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il PGT vigente all'epoca dell'istanza richiedeva che l'istanza volta al rilascio del titolo edilizio fosse preceduta sia dalla presentazione del c.d. progetto urbano, da sottoporre al parere della Commissione paesaggio, ai sensi degli artt. 8 e 22 delle NTA del PdR, e sia dall'adozione e approvazione di un piano attuativo”</corsivo> (cfr. Cons. di Stato sent. 964/2025).</h:div><h:div>Ebbene, nella fattispecie in esame -sovrapponibile a quella esaminata dal giudice d’appello nella sentenza citata- è incontestato che il lotto in questione ricada in sottozona C1 sottoposta dal PRG ad espansione edilizia per il tramite di pianificazione attuativa, che è pacificamente mancante. Il silenzio assenso allora non può ritenersi formato in quanto non conforme al parametro normativo.</h:div><h:div>7.3. Alla luce delle considerazioni esposte, pur essendo illegittimo il provvedimento che ha negato l’attestazione sulla formazione del silenzio assenso, sull’erroneo presupposto del mancato decorso del termine legale, l’amministrazione non può tuttavia essere condannata ad attestare il silenzio.</h:div><h:div>Essa dovrà, invece, pronunciarsi sull’istanza con un provvedimento espresso (stante anche la fondatezza del quarto motivo di ricorso- <corsivo>infra</corsivo>).</h:div><h:div>8. I ricorrenti hanno poi interesse a che la propria istanza -anziché essere dichiarata improcedibile- sia vagliata tramite un provvedimento espresso, con il quale – in via ipotetica- il Comune potrebbe anche ritenere non necessaria la pianificazione attuativa.</h:div><h:div>9. Si impone, pertanto, l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.</h:div><h:div>10. Il terzo motivo è infondato. Affinché possa ravvisarsi il difetto assoluto di attribuzione, è necessario che l'Amministrazione abbia esercitato un potere attinente a materie del tutto estranee al novero degli interessi pubblici la cui cura le viene attribuita dal legislatore (cfr Tar Toscana sent. 409/2024 e sentenze ivi richiamate). In tal senso la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che: <corsivo>"Nell'interpretare la locuzione "difetto assoluto di attribuzione", il Consiglio di Stato ha precisato che la nullità del provvedimento di cui all'art. 21 septies citato ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi "di scuola" in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza (Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272). Parallelamente, è opportuno rammentare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d'ufficio dal giudice, "ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene" (Cass. 28108 del 2018; Cass. 12555 del 2012), ossia se "il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all'ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo stesso appartiene", mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia" (Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 17569)"</corsivo> (TAR Veneto, III, 21 febbraio 2023, n. 237).</h:div><h:div>Le funzioni di controllo sull’ordinato sviluppo del territorio sono attribuite ai Comuni tanto per ciò che concerne l’adozione degli strumenti urbanistici quanto per il rilascio dei singoli titoli autorizzatori edilizi; ne consegue la materia in esame, nella disciplina prevista dal DPR 380/2001, non può dirsi estranea alle competenze del Comune nei termini delineati dalla giurisprudenza.</h:div><h:div>11. Il quarto motivo è invece fondato. La delibera di Giunta impugnata stabilisce che le istanze di permesso di costruire presentate potranno essere istruite all’esito dell’approvazione dei nuovi piani attuativi o di lottizzazione convenzionata. </h:div><h:div>In termini generali, l'attivazione delle misure di salvaguardia è disciplinata innanzitutto dall'art. 12, comma 3, del DPR 380/01, norma che risponde alla funzione di impedire che, nelle more del complesso procedimento di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, siano posti in essere interventi edilizi che comportino una modificazione del territorio tale da rendere estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'attuazione del piano urbanistico in itinere.</h:div><h:div>Sotto il profilo dell'operatività temporale di tali misure di salvaguardia, proprio per tale finalità di carattere conservativo, esse si applicano a tutti gli interventi che rientrano nella cronologia dell'adozione del strumento urbanistico successivi al primo atto della pianificazione che è la delibera del Consiglio Comunale, dovendosi ritenere tali misure operative sin dal momento in cui l'organo deliberativo dell'ente locale ha manifestato la propria volontà sull'adozione del piano, quand'anche la relativa deliberazione non sia ancora esecutiva (cfr. Tar Lombardia Milano sent. 1255/2025).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il procedimento che conduce all’adozione degli strumenti attuativi ancora non risulta essere stato azionato, ed infatti la delibera impugnata si limita a dare atto dell’intenzione di attivare l’iter procedimentale. Ne consegue che non trova applicazione l’ipotesi di misure di salvaguardia di cui all’art. 12 co. 3 citato.</h:div><h:div>Né, infine, le misure di salvaguardia sono state sollecitate dal Sindaco e disposte dal Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al successivo comma 4 dell’art. 12 menzionato.</h:div><h:div>Al di fuori delle ipotesi normative disciplinanti le misure di salvaguardia, l’atto impugnato si risolve in una misura soprassessoria e in quanto tale illegittima, fermo restando che con l’adozione del piano le misure in questione troveranno nuova e legittima operatività.</h:div><h:div>Per le ragioni esposte la delibera impugnata è illegittima e deve essere annullata.</h:div><h:div>12. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fidaleo Daniela</h:div><h:div>Viola Montanari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>