<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240072220251025154555498" descrizione="" gruppo="20240072220251025154555498" modifica="26/10/2025 12:24:52" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00722"/><fascicolo anno="2025" n="00903"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240072220251025154555498.xml</file><wordfile>20240072220251025154555498.docm</wordfile><ricorso NRG="202400722">202400722\202400722.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>donatella scala</firma><data>26/10/2025 10:16:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Torano</firma><data>25/10/2025 15:51:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Torano,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Emanuela Traina,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per</h:div><h:div>A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>1) della determinazione dirigenziale n. 3070 del 21 ottobre 2024, con la quale la Provincia di Frosinone ha affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti controinteressato il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la stesura della relazione geologica (lotto 1) per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del versante a ridosso della strada provinciale 7 Roccasecca-Casalvieri (CIG B2SB9B32O9);</h:div><h:div>2) di tutti i verbali di gara e in particolare di quelli del 9 settembre 2024, 7 ottobre 2024, 15 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024;</h:div><h:div>3) di tutti gli ulteriori allegati, atti e provvedimenti inerenti alla gara, di estremi e contenuto non conosciuti, con particolare riferimento a tutti i provvedimenti afferenti al <corsivo>sub</corsivo>-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;</h:div><h:div>4) del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, con cui è stata disposta l’integrazione d’efficacia dell’aggiudicazione;</h:div><h:div>5) di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso;</h:div><h:div>B) il risarcimento del danno in forma specifica mediante affidamento del servizio di cui è causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 722 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pro.System s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del r.t.p. con Planet Engineering s.r.l., Leonardo Nolasco, Piero Pieri e Studio tecnico associato Linear, nonché da Planet Engineering s.r.l., in persona dei legali rappresentanti <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentate e difese dagli avv. Alfredo Zaza D’Aulisio e Giovanni Maiello, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Gaeta (LT), salita Casa Tosti 2 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. alfredozaza@pec.studiozaza.it e giovanniamiello@pec.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Frosinone, in persona del presidente <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avv. Mariacristina Iadecola e Teresa Ardovini, entrambe appartenenti al servizio legale dell’ente, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.mc.iadecola@messaggipec.it e teresa.ardovini@pec.it; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Hypro s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del costituendo r.t.p. con Proietti &amp; Carlucci Group s.r.l., Railway, B.I.M. Design, Engineering And Construction, in persona del legale rappresentante <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pullano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via C. Lidonnici 5, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. francesco.pullano@avvocaticatanzaro.legalmail.it; </h:div><h:div>Proietti &amp; Carlucci Group s.r.l., Railway, B.I.M. Design, Engineering And Construction, in persona del legale rappresentante <corsivo>p.t</corsivo>., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone e di Hypro s.r.l.;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue..</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – La Provincia di Frosinone con determinazioni dirigenziali n. 2319 del 30 luglio 2024 e 2399 dell’8 agosto 2024 ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di ingegneria inerente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, al progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla relazione geologica, relativi al lotto 1 dell’intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del versante a ridosso della strada provinciale 7 Roccasecca-Casalvieri (CIG B2SB9B32O9). Si tratta, in particolare, di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per un importo stimato di euro 576.841,86, oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui euro 477.715,83 per compensi non soggetti a ribasso ed € 99.126,03 per spese ed oneri accessori soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, giusto l’art. 108, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36 del 2023.</h:div><h:div>Alla gara in questione hanno preso parte ventitré operatori, tra cui il r.t.p. tra Pro.System s.r.l. (capogruppo mandataria), Planet Engineering s.r.l., Leonardo Nolasco, Piero Pieri e Studio tecnico associato Linear (mandanti) – da ora r.t.p. Pro.System s.r.l. – e il r.t.p. tra Hypro s.r.l. (capogruppo mandataria), Proietti &amp; Carlucci Group s.r.l. Railway BIM Design, Engineering and Construction (mandante) – da ora r.t.p. Hypro s.r.l. All’esito delle operazioni della commissione giudicatrice, il r.t.p. Hypro s.r.l. si è collocato in prima posizione con 86,97 punti ed un ribasso dell’85% dei costi ribassabili, quantificati in euro 14.868,90 a fronte dei 99.126,03 stimati dalla stazione appaltante ed il r.t.p. Pro.System s.r.l. in seconda con 86,54 punti. Entrambe le offerte sono risultate anomale perché superiori ai quattro quinti dei punti massimi previsti per la componente tecnica ed economica e, pertanto, per ambo gli operatori è stato avviato il <corsivo>sub</corsivo>-procedimento di verifica dell’adeguatezza. Espletato le previste verifiche, le due proposte negoziali concorrenti sono state ritenute comunque affidabili, con la conseguenza che in data 18 ottobre 2024 il responsabile unico del procedimento (r.u.p.) ha proposto l’aggiudicazione in favore del r.t.p. Hypro s.r.l., che è stata poi disposta con determinazione dirigenziale n. 3070 del 21 ottobre 2024.</h:div><h:div>Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 20 novembre 2024, il r.t.p. Pro.System s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo “<corsivo>violazione di legge – eccesso di potere</corsivo>”, perché il contratto sarebbe stato affidato senza concludere il <corsivo>sub</corsivo>-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nei confronti del ricorrente, che nel messaggio p.e.c. inviatole dal r.u.p. e dal dirigente competente in data 8 ottobre 2024 risulta essersi collocato in prima posizione e, inoltre, senza indicare quali elementi dell’offerta avrebbero fatto dubitare della sua complessiva affidabilità.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la Provincia di Frosinone, la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, negando che il r.t.p. ricorrente si sia mai collocato al primo posto della graduatoria, dato che la prefata comunicazione dell’8 ottobre 2024 conterrebbe sul punto un refuso, e negando che la valutazione di congruità della sua offerta non si sia conclusa, come dimostrato dai verbali di gara versati in atti.</h:div><h:div>In conseguenza di ciò, con atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 10 gennaio 2025, il r.t.p. Pro.System s.r.l. ha ulteriormente gravato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:</h:div><h:div>I) “<corsivo>eccesso di potere – violazione di legge</corsivo>”, dato che l’aggiudicatario non avrebbe fornito completo riscontro alla richiesta di giustificativi inviatale dalla stazione appaltante omettendo ogni riferimento all’economia del processo di realizzazione dei servizi da prestare, alle soluzioni tecniche prescelte ed alle condizioni eccezionali favorevoli di cui dispone per la prestazione degli tessi, all’originalità del progetto proposto;</h:div><h:div>II) “<corsivo>violazione di legge – eccesso di potere</corsivo>”, posto che l’amministrazione avrebbe omesso di verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, a fronte di giustificativi relativi ai soli costi dei contributi previdenziali e di INARCASSA e senza alcun riferimento alle retribuzioni dei dipendenti ed ai compensi dei professionisti;</h:div><h:div>III) “<corsivo>violazione di legge – eccesso di potere</corsivo>”, essendo la valutazione di non anomalia dell’offerta del controinteressato manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, perché sorretta da una motivazione di puro stile, come si evince dal verbale del 15 ottobre 2024, in cui è contenuta una sostanziale petizione di principio circa la non anomalia della stessa ed in cui non si approfondiscono i costi per l’espletamento dei rilievi aerofotogrammetrici ad alta risoluzione e laser dei costoni rocciosi, dei rilievi geo-meccanici di dettaglio eseguiti in parete e della relazione archeologica nonché per la remunerazione dei consulenti per il paesaggio e per i rilievi.</h:div><h:div>Si è costituita sui motivi aggiunti la Provincia di Frosinone, la quale ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, dato che parte ricorrente non solo non ha dimostrato una concreta e reale insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, ma si è limitata a lamentare l’omessa verifica di taluni specifici costi e, quindi, a censurare l’inerzia dell’amministrazione, il tutto al di fuori di una rituale domanda introdotta <corsivo>ex</corsivo> artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Nel merito ha controdedotto sulle censure rivoltele, sottolineando che l’appalto <corsivo>de quo</corsivo> riguarda prestazioni intellettuali (servizi di ingegneria) per i quali neppure il disciplinare prevede lo scorporo dei costi della manodopera, dei quali neppure è richiesta l’indicazione alle concorrenti. Al contrario, la <corsivo>lex specialis</corsivo>, in applicazione della l. 21 aprile 2023 n. 49 sull’equo compenso, non permette ribassi sulle spettanze dei professionisti per le prestazioni di ingegneria alla stregua dei relativi parametri ministeriali, consentendo solo un ribasso su spese e oneri accessori (es. polizza assicurativa, contributi previdenziali, spese di gestione amministrativo-contabile, ecc.). Pertanto, avendo la controinteressata offerto un ribasso unicamente sulla componente relativa a spese ed oneri accessori, è solo su questi ultimi, pari a euro 14.868,90, che si appunta la necessità di dimostrare la congruità dell’importo offerto, mentre i costi delle risorse impegnate nella commessa sono conteggiati nella voce non soggetta a ribasso del compenso. Quanto alle specifiche voci di spesa contestate, poi, ha fatto presente che i compensi per i relativi professionisti sono stati inclusi tra quelli del gruppo di lavoro dichiarato dal r.t.p. aggiudicatario. Da ultimo, ha sottolineato la mancanza di qualunque dimostrazione della carenza dei giustificativi relativi ai costi per spese ed oneri accessori, gli unici per i quali è stato offerto il ribasso ovvero della presenza di spese che rendono non remunerativo il contratto.</h:div><h:div>Si è costituito anche il r.t.p. Hypro s.r.l. che ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti e che, nel merito delle censure articolate da parte ricorrente, ha sottolineato come il servizio da affidare abbia ad oggetto prestazioni ingegneristiche di progettazione e di natura prettamente intellettuale e sia remunerato a parcella in conformità alla l. n. 49 del 2023 sul c.d. equo compenso professionale. Pertanto, nell’appalto <corsivo>de quo</corsivo> non esiste propriamente un costo della manodopera soggetto a ribasso e per il quale, dunque, via sia la necessità di fornire giustificativi. Ciò vale anche per l’indicazione di professionisti esterni, i quali lavorano con attrezzature proprie, e per i subappalti dichiarati in offerta, dato che la loro remunerazione è comunque costituita da parcelle oggetto della disciplina sull’equo compenso che, come detto, preclude i ribassi.</h:div><h:div>In vista della discussione del merito del ricorso, il ricorrente ed il controinteressato si sono scambiati scritti difensivi volti a riaffermare le rispettive posizioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>2. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati. </h:div><h:div>Il collegio, poi, ritiene di poter procede a definire questi ultimi direttamente nel merito e ciò in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., che consentono di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2025 n. 1432; TAR Lazio, Roma, sez. IV-<corsivo>bis</corsivo>, 7 marzo 2024 n. 4612; Latina, sez. I, 5 gennaio 2024 n. 4; Roma, sez. I, 7 dicembre 2023 n. 18458; sez. II, 29 novembre 2023 n.17960; sez. II, 28 novembre 2023 n. 17826).</h:div><h:div>2.1 Il ricorso introduttivo, dunque, è essenzialmente infondato in fatto, dato che la Provincia di Frosinone ha chiarito che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, il r.t.p. Pro.System s.r.l. non si è mai collocato nella prima posizione utile della graduatoria e che il procedimento di verifica della congruità dell’offerta si è regolarmente concluso.</h:div><h:div>2.2 Prima di procedere allo scrutinio dei mezzi di impugnazione proposti nei motivi aggiunti, si ritiene utile premettere che oggetto dell’appalto è il servizio di ingegneria e architettura per la redazione di documenti progettuali relativi a un intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza di una strada provinciale. </h:div><h:div>Da un punto di vista generale, si osserva che si tratta di una prestazione di tipo intellettuale e cioè a dire di un’attività che, pur accompagnata dall’impiego di risorse umane e strumentali, “<corsivo>è frutto dell’elaborazione personale del professionista, incaricato di scegliere la soluzione più confacente al compito assegnato, sulla base dei propri studi, esperienze e cognizioni tecnico-scientifiche</corsivo>”, laddove l’attività materiale, latamente intesa, “<corsivo>si estrinseca in operazioni che (pur se a monte vi è comunque un’elaborazione di studi ed esperienze) si risolvono in procedure collaudate, per le quali non è richiesto l’impegno intellettuale nella ricerca delle soluzioni che di volta in volta si impongono</corsivo>” (TAR Campania, Napoli, sez. I, 17 novembre 2023 n. 6325). Del resto, ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, l’impossibilità di calcolarne il costo orario, sì che la giurisprudenza ha escluso di poter qualificare come appalto di servizi di natura intellettuale quello che ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali o che non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate<corsivo> </corsivo>(TAR Lombardia, Milano, sez. I, 6 ottobre 2025 n. 3126; TAR Piemonte, sez. II, 6 febbraio 2025 n. 296; in termini v.  Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2024 n. 4502; sez. IV, 14 ottobre 2021 n. 7094). </h:div><h:div>In merito alle condizioni del contratto da affidare, poi, il par. 2.2 del bando-disciplinare precisa che l’importo complessivo stimato della prestazione professionale da affidare ammonta ad euro 576.841,86, dei quali 477.715,83 per compensi non soggetti a ribasso ed euro 99.126,03 per spese generali soggette a ribasso, con esplicita precisazione che la percentuale di ribasso fissata nell’offerta economica si applica alle sole spese generali (cfr. pag. 18 e 19). La stazione appaltante ha inoltre espressamente chiarito che intende “<corsivo>effettuare la valutazione dell’offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente limitata alle spese generali</corsivo>” (pag. 19, 47 e 48 del bando).</h:div><h:div>Il par. 4 del bando, invece, precisa che l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo <corsivo>ex</corsivo> art. 108, d.lgs. n. 36 cit., prevedendo che il punteggio massimo di 100 sia articolato in massimo 90 punti per la componente tecnica e 10 per quella economica (pag. 41). I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono precisati nel par. 4.1 (pag. 42 e ss.), che fa riferimento alla professionalità e adeguatezza con riguardo all’esperienza specifica acquisita in servizi affini (A.1), alle caratteristiche metodologiche desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni da appaltare (A.2), alla riduzione del tempo per la progettazione (A.3) ed ai criteri premiali <corsivo>ex</corsivo> art. 48, d.l. 31 maggio 2021 n. 77, conv. nella l. 29 luglio 2021 n. 108 (A.4). </h:div><h:div>Il par. 6.6.5 del bando, infine, prevede la verifica delle offerte anormalmente basse, comminando l’esclusione in ipotesi di spiegazioni fornite che non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi/costi proposti o se l’anomalia deriva dal mancato rispetto degli specifici obblighi ivi indicati, tra cui un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36 cit. (pag. 57). La fase di verifica è ulteriormente disciplinata dal par. 7.2, che attribuisce al r.u.p., con l’eventuale supporto della commissione di gara, la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anormalmente basse, previa richiesta per iscritto delle spiegazioni “<corsivo>se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale</corsivo>” e procedendo all’esclusione delle proposte che, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d), e 110, commi 2-4, d.lgs. n. 36 cit., “<corsivo>in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili</corsivo>”.</h:div><h:div>2.3 Nella specie, il <corsivo>sub</corsivo>-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del r.t.p. aggiudicatario è stato attivato con nota prot. n. 33629 dell’8 ottobre 2024, con la quale è stata evidenziata l’anomalia dell’offerta tecnica ed economica e la necessità di giustificare l’economia del processo di realizzazione dei servizi tra prestare, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone e l’originalità dei servizi proposti. È stato quindi chiesto all’operatore di “<corsivo>illustrare alla stazione appaltante come intende erogare il servizio nonché tutti i motivi tecnici ed economiche che hanno consentito</corsivo> […] <corsivo>di formulare l’offerta ritenuta anomala</corsivo>” ossia “<corsivo>tutte le valutazioni fatte per formulare l’offerta</corsivo>”, quali – a titolo esemplificativo – il numero, le qualifiche e il monte orario del personale da adibire al servizio, le tecniche che intende utilizzare, i costi, le spese e l’utile. Con nota prot. n. 34121 dell’11 ottobre 2024, il r.t.p. Hypro s.r.l. ha riscontrato la suddetta richiesta di giustificativi rappresentando che, avuto riguardo alle caratteristiche dell’appalto ed alla rigidità dei compensi professionali non soggetti a ribasso, le giustificazioni si riferiscono alle sole spese generali ribassate dell’85%, quantificate in euro 14.868,90 a fronte dei 99.126,03 stimati dalla stazione appaltante. Esaminati i giustificativi in parola, con verbale del 15 ottobre 2024 il r.u.p., ricordando che la “lex specialis <corsivo>ha limitato la valutazione dell’offerta economica alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente limitata alle spese generali</corsivo>”, ha ritenuto che le giustificazioni presentate dal r.t.p. controinteressato “<corsivo>siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata con il ribasso dell’85% sull’importo delle spese generali poste a base di gara collocandola entro parametri di realistica credibilità</corsivo>”. Per l’effetto, non ravvisandosi la necessità di ulteriori chiarimenti, il r.u.p. ha concluso che l’offerta <corsivo>de qua</corsivo> è “<corsivo>nel complesso congrua ed attendibile</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul punto, ricorda il collegio che nelle gare pubbliche “<corsivo>il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, non potendo essere esteso ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci</corsivo>” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 5 luglio 2022 n. 645; sez. I, 16 maggio 2022 n. 464; in termini v.: Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2017 n. 514; sez. V, 7 novembre 2016 n. 4755; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 novembre 2018 n. 11434). Stante la natura tecnico-discrezionale della funzione esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, al fine dimostrare la sussistenza del vizio della discrezionalità tecnica è onere del ricorrente sotto il profilo probatorio “<corsivo>introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente, e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia</corsivo>” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 12 ottobre 2021 n. 562; in termini v. Cons. Stato, ad. plen., 3 febbraio 2014 n. 8; TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 maggio 2021 n. 333; sez. I, 28 novembre 2020 n. 438; Roma, sez. II, 20 luglio 2020 n. 8410 e 8411). In particolare, se si contesta la valutazione di adeguatezza dell’offerta degli altri concorrenti occorre dimostrarne la “<corsivo>palese incongruità</corsivo>” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 12 ottobre 2021 n. 562; in termini v.: Cons. Stato, ad. plen., 3 febbraio 2014 n. 8; TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 maggio 2021 n. 333; sez. I, 28 novembre 2020 n. 438; Roma, sez. II, 20 luglio 2020 n. 8410 e 8411). </h:div><h:div>2.4 Fatte queste premesse, con il primo motivo aggiunto di impugnazione, parte ricorrente ha lamentato che l’aggiudicatario non avrebbe fornito completo riscontro alla richiesta di giustificativi inviatale dalla stazione appaltante, omettendo ogni riferimento all’economia del processo di realizzazione dei servizi da prestare, alle soluzioni tecniche prescelte ed alle condizioni eccezionali favorevoli di cui dispone per la prestazione degli tessi, all’originalità del progetto proposto.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’art. 110, commi 1-3, d.lgs. n. 36 cit., prevede che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, alla stregua degli elementi specifici di valutazione indicati nel bando. In particolare, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, l’amministrazione chiede per iscritto “<corsivo>spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti</corsivo>”, spiegazioni che possono riguardare “<corsivo>a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente</corsivo>”.</h:div><h:div>In concreto, la richiesta di giustificativi inviata all’aggiudicataria l’8 ottobre 2024 – come pure quella spedita alla ricorrente – è stata formulata attraverso prescrizioni generiche che riprendono letteralmente il sopra richiamato contenuto dell’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 36 cit., senza però evidenziare specifici profili di anomalia inerenti ai singoli aspetti dell’offerta da giustificare in concreto. Prescrizioni che, in conclusione, invitano l’offerente ad “<corsivo>illustrare alla stazione appaltante come intende erogare il servizio nonché tutti i motivi tecnici ed economici che hanno consentito</corsivo> […] <corsivo>di formulare l’offerta ritenuta anomala</corsivo>”. Occorre quindi contestualizzare la richiesta <corsivo>de qua</corsivo> con la realtà della procedura di gara in cui è inserita e, soprattutto, con le già citate clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> le quali chiariscono che la stazione appaltante intende “<corsivo>effettuare la valutazione dell’offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente limitata alle spese generali</corsivo>” (par. 2.2, pag. 19 e par. 4.2, pag. 47 e 48 del bando). </h:div><h:div>In tale ordine di idee, rileva il collegio che la relazione giustificativa del r.t.p. aggiudicatario, declinando in concreto i concetti generali intorno ai quali è stata costruita la richiesta di spiegazioni rivoltagli, si è correttamente soffermata sulle sole voci di costo afferenti alle spese e oneri accessori su cui è stato formulato il ribasso, dato che i compensi professionali sono stati considerati rigidi e non ribassabili dalla stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura. </h:div><h:div>La puntuale ricostruzione di tali costi, pari a euro 14.574,66 (su un valore di aggiudicazione di 492.584,73), esaurisce la funzione delle spiegazioni richieste al r.t.p. aggiudicatario, non essendo necessario dare conto di voci che non sono state ribassate e che, quindi, sono per definizione in linea con quanto prescritto dal bando.</h:div><h:div>Ciò implica la non condivisibilità delle sopra indicate censure.</h:div><h:div>2.5 Con il secondo motivo aggiunto di gravame, parte ricorrente ha lamentato che l’amministrazione, nel formulare il giudizio di non anomalia dell’offerta del r.t.p. controinteressato, avrebbe omesso di verificare che il costo del personale non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi, a fronte di giustificativi relativi ai soli costi dei contributi previdenziali e di INARCASSA e senza alcun riferimento alle retribuzioni dei dipendenti ed ai compensi dei professionisti.</h:div><h:div>Il mezzo è infondato.</h:div><h:div>Come si è detto, infatti, viene in questione l’aggiudicazione di un appalto di servizi avente ad oggetto prestazioni intellettuali afferenti al campo dell’ingegneria e dell’architettura svolte da liberi professionisti in via eminentemente personale e costituenti ideazione di soluzioni progettuali che hanno un peso prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (TAR Campania, Napoli, sez. I, 17 novembre 2023 n. 6325). Sul punto, rileva il collegio che tali servizi sono esonerati dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 cit. (e in precedenza dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.<corsivo>
				</corsivo>In particolare, secondo giurisprudenza condivisa dal collegio, l’esonero dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera deriva, per le prestazioni di natura intellettuale, dall’impossibilità di una loro standardizzazione e, dunque, dall’impossibilità di calcolarne il costo orario (TAR Campania, Napoli, sez. I, 17 novembre 2023 n. 6325; Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2021 n. 7094). Inoltre, siccome “<corsivo>l’oggetto dell’appalto è costituito dalla prestazione intellettuale per la quale, come appena detto, non può essere calcolato il costo orario della manodopera, a nulla rileva che l’espletamento dell’incarico professionale possa far ricorso all’ausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nell’ambito dei rapporti tra il professionista e l’incaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo</corsivo>” (TAR Campania, Napoli, sez. I, 17 novembre 2023 n. 6325; in termini v. anche Cons. Sic., sez. giur., 31 marzo 2021 n. 278). </h:div><h:div>Da ultimo, in aggiunta a ciò, va ricordato che la componente di spesa legata alla corresponsione dei compensi ai professionisti inclusi nell’offerta è stata dichiarata dal bando di gara come non ribassabile<corsivo>
				</corsivo>in attuazione della l. n. 49 cit., sì che, sotto tale profilo, essa è per definizione non inferiore ai valori minimi individuati dalla disciplina di riferimento per le singole figure professionali coinvolte nell’esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>Per effetto di quanto sopra, anche il secondo mezzo aggiunto non è utilmente delibabile.</h:div><h:div>2.6 Con il terzo motivo aggiunto di ricorso, parte ricorrente ha denunciato che la valutazione di non anomalia dell’offerta del controinteressato sarebbe manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, perché sorretta da una motivazione di puro stile. Ciò sarebbe dimostrato dal verbale del 15 ottobre 2024, in cui sarebbe contenuta una sostanziale petizione di principio circa la non anomalia della stessa ed in cui non si approfondirebbero i costi per l’espletamento dei rilievi aerofotogrammetrici ad alta risoluzione e laser, dei rilievi geo-meccanici di dettaglio eseguiti in parete e della relazione archeologica nonché per la remunerazione dei consulenti per il paesaggio e per i rilievi.</h:div><h:div>Anche quest’ultimo ordine di censure non è condivisibile.</h:div><h:div>In tal senso, si rileva che parte ricorrente non ha dimostrato la carenza delle spiegazioni presentate dal r.t.p. controinteressato in ordine alla stima dei costi relativi a spese e oneri accessori, essendosi concentrata su profili granulari afferenti alla corretta determinazione di taluni compensi professionali per i quali, tuttavia, non è stato offerto alcun ribasso e per i quali, quindi, non si pone alcun problema di giustificare la congruità. Inoltre, parte ricorrente non ha dimostrato la sopportazione di costi, in capo al r.t.p. aggiudicatario, tali da rendere non remunerativo l’appalto e, in definitiva, tali da disvelare la palese incongruità del giudizio di adeguatezza dell’offerta risultata migliore e ciò tenuto conto della scarsa incidenza del ribasso offerto sull’importo complessivo dell’appalto.</h:div><h:div>A tal riguardo, osserva il collegio che i professionisti necessari ad eseguire le prestazioni indicate da parte ricorrente sono o direttamente presenti nel gruppo di lavoro dichiarato dal r.t.p. aggiudicatario o comunque previsti in subappalto e che, in ogni caso, la relativa remunerazione fa sempre parte della parte di base d’asta non ribassabile. Tale rilievo riguarda, quindi, non solo la posizione del pilota dei droni per l’esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici, ma anche quelle del geologo rocciatore, dell’archeologo professionista esterno e dei consulenti su base annuale, che sono tutti pagati con parcelle assoggettate al principio dell’equo compenso e il cui ammontare non è stato ribassato.</h:div><h:div>Quanto, poi, alla questione del possesso in capo a ciascun professionista degli strumenti idonei ad espletare la specifica prestazione commessagli, nei casi in cui ciò non sia stato espressamente dichiarato dal r.t.p. aggiudicatario, si rileva che si tratta comunque di un problema che il singolo tecnico incaricato, che viene remunerato a parcella per eseguire una data attività, è tenuto a risolvere. Infatti, come si è già chiarito, ciascun professionista ha l’obbligo di applicare il proprio patrimonio di conoscenze per eseguire la prestazione specialistica richiestagli, restando in secondo piano i profili afferenti all’organizzazione dei mezzi e delle risorse a ciò necessari; profili che, in ogni caso, nella vicenda che ci occupa non è stato dimostrato abbiano quell’incidenza negativa sull’offerta complessiva tale da renderla anomala ed insostenibile.</h:div><h:div>Pertanto, anche quest’ultimo mezzo di impugnazione non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>2.7 L’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta e respinge la domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno per amministrazione e controinteressato, oltre ad accessori di legge, tra cui quelli previsti per l’ipotesi di patrocinio da parte di professionisti dipendenti dell’ente pubblico resistente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fidaleo Daniela</h:div><h:div>Valerio Torano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>