<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240007120240517111638255" id="20240007120240517111638255" modello="4" modifica="17/05/2024 11:20:42" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00071"/><fascicolo anno="2024" n="00352"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240007120240517111638255.xml</file><wordfile>20240007120240517111638255.docm</wordfile><ricorso NRG="202400071">202400071\202400071.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\887 Riccardo Savoia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Torano</firma><data>17/05/2024 11:20:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Romano,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Torano,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per</h:div><h:div>l’annullamento del verbale del 23 gennaio 2024, recante diniego parziale sull’istanza di accesso allibrata al prot. n. 74 del 3 gennaio 2023 e presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella sua qualità di consigliere del Comune di Fiuggi, e per il conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere la documentazione amministrativa così richiesta.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 116 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 71 del 2024, proposto dal cons. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Scalia, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. francescoscalia@legalmail.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Fiuggi (FR), in persona del Sindaco <corsivo>p.t.</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, nella qualità di presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttorie amministrativo cat. C1 e di Segretario generale dell’Amministrazione civica, rappresentato e difeso dall’avv. Manlio Formica, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino (FR), via Boccaccio 2/A; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Visti il ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 116 cod. proc. amm., notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il successivo giorno 13, con cui il ricorrente, consigliere comunale di Fiuggi, ha chiesto l’annullamento dell’atto indicato in epigrafe e l’accertamento del proprio diritto ad accedere immediatamente, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla documentazione amministrativa indicata nella propria istanza di ostensione del 3 gennaio 2024, senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo cui inerisce;</h:div><h:div>Vista la memoria depositata dal controinteressato il 28 aprile 2024;</h:div><h:div>Visto l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, per il quale: “<corsivo>2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che l’accesso agli atti esercitato ai sensi dell’art. 43, d.lgs. n. 267 del 2000, ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di ostensione “<corsivo>poiché si esprime in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle funzioni del consigliere, senza che gli si possa imporre di specificamente indicare le ragioni della propria richiesta atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni consiliari</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2022 n. 8688; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2023 n. 2189; sez. V, 19 aprile 2021 n. 3161; sez. V, 13 agosto 2020 n. 5032);</h:div><h:div>Considerato che l’espressione contenuta nell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 cit., secondo cui i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’ente di appartenenza, oltre che delle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso “<corsivo>utili</corsivo>” all’espletamento del proprio mandato, non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che “<corsivo>tale aggettivo comporta l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2022 n. 8688; sez. V, 13 agosto 2020 n. 5032; sez. V, 2 marzo 2018 n. 1298; sez. V, 5 settembre 2014 n. 4525; sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 843);</h:div><h:div>Considerato che gli unici limiti al diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali si rinvengono<corsivo> “nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità, nel senso che l’esercizio del diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o di disturbo, che si traducano in un sindacato generale, indifferenziato e non circostanziato sull’attività amministrativa, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto medesimo</corsivo>” (Cons. Stato, sez. II, 29 febbraio 2024 n. 1974; sez. V, 28 marzo 2023 n. 3157);</h:div><h:div>Vista l’istanza prot. n. 74 del 3 gennaio 2024 e dato atto che la stessa si rivolge all’acquisizione di specifica documentazione afferente a uno specifico concorso pubblico indetto dall’Amministrazione civica, inclusi regolamenti ed altri atti amministrativi generali comunque inerenti allo stesso;</h:div><h:div>Ritenuto che, pertanto, nella specie non siano stati violati i suddetti limiti posti al diritto dei consiglieri comunali ad accedere alla documentazione amministrativa dell’ente locale di appartenenza e delle sue aziende ed enti dipendenti;</h:div><h:div>Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere, a nulla rilevando né che la documentazione richiesta possa riguardare un procedimento amministrativo ancora non esaurito – posto che il mandato consiliare ben può rivolgersi a sindacare la legittimità di attività ancora in corso e che, comunque, come ribadito dall’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 cit., il consigliere che ottiene l’ostensione è comunque tenuto ad osservare il segreto nei casi previsti dalla legge, sì che non gli è opponibile neppure la tutela della riservatezza (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2023 n. 2189; sez. V, 20 ottobre 2022 n. 8667; sez. V, 19 aprile 2021 n. 3161) – e che, in caso di inesistenza della documentazione richiesta, l’Amministrazione ha l’obbligo di dichiararlo espressamente;</h:div><h:div>Ritenuto di porre le spese di giudizio a carico del Comune di Fiuggi, nella misura liquidata in dispositivo, con compensazione delle stesse tra ricorrente e controinteressato;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Fiuggi di ostendere al cons. -OMISSIS- la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Scalia, procuratore antistatario; compensa le spese tra ricorrente e controinteressato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ilaria Rizzuti</h:div><h:div>Valerio Torano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>