<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230062720240229144935491" descrizione="appalto PNRR parco Falcone Borsellino - Comune LT - ricorsi riuniti" gruppo="20230062720240229144935491" modifica="04/03/2024 18:39:35" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2023" n="00627"/><fascicolo anno="2024" n="00175"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00732" anno="2023"/></descrittori><file>20230062720240229144935491.xml</file><wordfile>20230062720240229144935491.docm</wordfile><ricorso NRG="202300627">202300627\202300627.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Latina\Sezione 1\2023\202300627\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>riccardo savoia</firma><data>04/03/2024 18:39:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Emanuela Traina</firma><data>03/03/2024 17:09:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/03/2024</dataPubblicazione><ricorso NRG="202300732">202300732\202300732.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Romano,	Consigliere</h:div><h:div>Emanuela Traina,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 627 del 2023:</corsivo></h:div><h:div>- della Determinazione n. 1828/2023 del 28 settembre 2023 del Dirigente responsabile del servizio decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza – beni comuni del Comune di Latina, avente ad oggetto l’aggiudicazione dei lavori: PNRR – M5C2.2.1. CIG 9752224DD2 (servizi tecnici) CIG 99403414E4 (lavori) – intervento di rigenerazione urbana, intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività culturali ed educative”, al raggruppamento controinteressato;</h:div><h:div>- del Verbale di gara n. 1, con il quale è stato ammesso alla gara il raggruppamento controinteressato;</h:div><h:div>- del Verbale di gara n. 2, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara al raggruppamento controinteressato;</h:div><h:div>- del Provvedimento Rif. Prot. 163091 del 16 ottobre 2023 n. 1828/2023, con il quale il Dirigente responsabile del servizio decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza – beni comuni del Comune di Latina ha ritenuto non fondata la richiesta del ricorrente di annullamento/revoca in autotutela dell’aggiudicazione del 13 ottobre 2023;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se non conosciuto, presupposto, concomitante e/o consequenziale;</h:div><h:div><corsivo>per quanto occorrer possa</corsivo></h:div><h:div>- per il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dall’Amministrazione resistente con il consorzio controinteressato e del conseguente subentro del ricorrente, ovvero, nella denegata ipotesi detta richiesta non fosse soddisfatta, per equivalente monetario;</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 732 del 2023, per l’annullamento:</corsivo></h:div><h:div>- del provvedimento di annullamento parziale in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 28 settembre 2023 e contestuale revoca/annullamento dell’aggiudicazione nonché esclusione del RTI ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica denominata “PNRR - PNC - M5C2.2.1 Progetto di Rigenerazione Urbana. Intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività culturali e educative” (CUP B27H20013280006, CIG 9752224DD2 (servizi tecnici) CIG 99403414E4 (lavori), adottato dal Comune di Latina – Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza, Beni Comuni giusta Determinazione n. 2099/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 9 novembre 2023, con cui la stazione appaltante ha revocato/annullato l’aggiudicazione originariamente disposta in favore del RTI ricorrente, escludendolo dal prosieguo della procedura, senza dare corso all'imminente stipulazione del contratto di appalto;</h:div><h:div>- in via derivata, del successivo provvedimento di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore di Conscoop di cui alla Determinazione n. 2191 del 14 novembre 2023, adottata dal Comune di Latina successivamente alla suddetta Determinazione di esclusione n. 2099/2023;</h:div><h:div>- ove occorra, di tutti gli atti inerenti alla verifica dei requisiti condotta nei confronti del RTI ricorrente e, in particolare, della nota prot. 171010 del 26 ottobre 2023 (non in possesso delle ricorrenti);</h:div><h:div>- ove occorra, di tutti i verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, tenutesi in sede di gara, nella parte in cui risultino lesivi nei confronti del RTI ricorrente;</h:div><h:div>- ove occorra, degli atti inditivi della procedura di affidamento, bando e disciplinare di gara e di ogni altro atto, provvedimento o comportamento presupposto, connesso e consequenziale adottato dal Comune di Latina, nella parte in cui risultino pregiudizievoli per la posizione del RTI ricorrente in relazione alla posizione giuridica soggettiva vantata rispetto alla predetta procedura di gara.</h:div><h:div><corsivo>nonché</corsivo></h:div><h:div>per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'operatore economico successivamente individuato quale aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, la disponibilità della ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 c.p.a.);</h:div><h:div><corsivo>e per la conseguente condanna</corsivo></h:div><h:div>della stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 627 del 2023, proposto da</h:div><h:div>Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG 9752224DD2 (servizi tecnici) CIG 99403414E4 (lavori), rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Fata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>Comune di Latina, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>LDF Appalti S.r.l., Effebi S.r.l., GE.CO.S S.r.l., non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Latina e di Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro;</h:div><h:div>Disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e visti tutti gli atti di causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 732 del 2023, proposto da</h:div><h:div>LDF Appalti S.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con GE.CO.S S.r.l. e ICEM S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG 9752224DD2 (servizi tecnici) CIG 99403414E4 (lavori), rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mentullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Effebi S.r.l., non costituiti in giudizio;</h:div><h:div>Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Fata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso iscritto al n. 627/2023, notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il giorno successivo, Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (d’ora innanzi, per brevità, solo Conscoop), avendo partecipato alla procedura negoziata indetta dal Comune di Latina per l’affidamento dei lavori “PNRR - PNC - M5C2.2.1, Progetto di rigenerazione urbana - Intervento di riqualificazione del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per il miglioramento della qualità del decoro urbano e la promozione di attività culturali e educative”, CUP B27H20013280006, CIG 9752224DD2 (servizi tecnici) e 99403414E4 (lavori), ed essendosi classificato al secondo posto nella graduatoria finale della stessa, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, l’aggiudicazione disposta in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (d’ora innanzi, “RTI”) costituito da LDF Appalti S.r.l. – GE.CO.S. S.r.l. e Effebi S.r.l. di cui alla determinazione dello stesso Comune n. 1828 /2023 del 28 settembre 2023.</h:div><h:div>1.1. Il ricorso è affidato ad un’unica ed articolata censura con la quale parte ricorrente deduce «<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione d.lgs. n. 36/2023, in particolare, art. 68, Allegato II.12, art. 1, 2 e 30. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis in tema di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di imprese. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare, mancanza di istruttoria, mancanza dei presupposti di diritto, difetto di motivazione</corsivo>» lamentando che il costituendo RTI controinteressato non avrebbe i requisiti prescritti per la partecipazione, con particolare riferimento al requisito richiesto per la categoria scorporata (OG10, per un importo di euro 557.282,23), essendo in possesso della relativa iscrizione SOA per il solo importo di euro 258.000, non potendosi in proposito ritenere rilevante la dichiarazione di voler subappaltare la quota di euro 299.282,2.</h:div><h:div>1.2. Parte ricorrente ha, altresì, richiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dall’Amministrazione resistente con il RTI controinteressato ed il conseguente subentro nello stesso, ovvero il risarcimento del danno per equivalente.</h:div><h:div>2. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in resistenza, con atto di stile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, evocati ai sensi dell’art. 12-<corsivo>bis</corsivo>, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68 conv. dalla l. 5 agosto 2022, n. 108,</h:div><h:div>3. Con memoria depositata in data 10 novembre 2023 la ricorrente ha rinunziato alla richiesta alla misura cautelare, in quanto, nelle more, il Comune di Latina ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, l’esclusione del RTI LDF Appalti S.r.l. – GE.CO.S S.r.l. e Effebi S.r.l.di  dalla procedura, nonché l’aggiudicazione di quest’ultima in proprio favore.</h:div><h:div>4. Dato atto di ciò è stata fissata, per la discussione del ricorso nel merito, la pubblica udienza del 14 febbraio 2024.</h:div><h:div>5. Con il ricorso iscritto al n. 732 del 2023 LDF Appalti S.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con GE.CO.S S.r.l. e ICEM S.r.l. - quest’ultima quale mandante sostituita dell’originaria partecipante Effebi S.r.l. – ha, invece, impugnato il provvedimento n. 2099/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 9 novembre 2023, con il quale il Comune di Latina ha, come detto, disposto l’annullamento parziale in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 28 settembre 2023 e, di conseguenza, dell’aggiudicazione ivi disposta in favore del RTI ricorrente, oltre alla esclusione dello stesso dalla procedura di affidamento indicata e di tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti.</h:div><h:div>5.1. Espone, in fatto, di avere partecipato a quest’ultima nella composizione LDF Appalti S.r.l. – GE.CO.S S.r.l. e Effebi S.r.l., conseguendo l’aggiudicazione, e che solo nella fase di verifica dei requisiti (peraltro effettuata successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione) sarebbe emersa, giusta certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Palermo prot. n. 0158980/2023 del 9 ottobre 2023, la sussistenza di violazioni fiscali riguardanti la mandante Effebi S.r.l., di importo cumulativamente superiore alla soglia di euro 5.000 (indicata dall’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973), definitivamente accertate nel corso dell’anno 2023, circostanza della quale gli altri componenti del raggruppamento non sarebbero stati, tuttavia, a conoscenza prima di allora, avendo la mandante autocertificato, nel proprio DGUE, il possesso di tutti i requisiti di partecipazione, ivi compresa la regolarità contributiva; espone, inoltre, di avere prontamente comunicato al Comune di Latina che avrebbe provveduto alla estromissione dell’impresa Effebi S.r.l. dal raggruppamento ai fini della successiva sostituzione ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023 con l’Impresa ICEM S.r.l., munita dei necessari requisiti tra cui il possesso di adeguata qualificazione SOA in Categoria OG2 e che, pur avendo proceduto in tal senso con atto del 6 novembre 2023, il Comune di Latina, senza valutare la relativa comunicazione, procedeva all’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione precedentemente disposto nonché alla contestuale esclusione del RTI dalla procedura, ritenendo intempestiva la sostituzione della mandataria Effebi S.r.l.</h:div><h:div>6. Avverso i provvedimenti impugnati ha dedotto le seguenti censure:</h:div><h:div>I - «<corsivo>violazione e/o falsa applicazione del principio generale UE di proporzionalità; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 della direttiva 2014/14/UE; degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; dell’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023; dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023; violazione dei principi del risultato, ragionevolezza, proporzionalità e massima partecipazione agli appalti; difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria</corsivo>»; la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire la sostituzione dell’impresa mandante, come espressamente richiesto dal RTI aggiudicatario odierno ricorrente, fattispecie oggi espressamente prevista dall’art. 97 del d.lgs. 36/2023 e che sarebbe finalizzata proprio a tutela dell’incolpevole affidamento riposto dalle altre imprese aderenti al RTI allorché emerga una causa escludente in capo ad uno solo dei componenti dello stesso, in conformità al principio di proporzionalità, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; la rilevata intempestività della sostituzione sarebbe, peraltro, dovuta all’inversione procedimentale posta in essere dal Comune di Latina, il quale avrebbe proceduto al controllo dei requisiti, in violazione di legge, solo successivamente all’aggiudicazione; il provvedimento si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio della fiducia - criterio interpretativo di tutte le disposizioni del Nuovo Codice dei contratti pubblici – il quale troverebbe applicazione anche nell’ambito del rapporto tra operatori economici partecipanti al raggruppamento di imprese;</h:div><h:div>II - «<corsivo>illegittimità dei provvedimenti impugnati per omesso contraddittorio. violazione degli artt. 7 ss. l. 241/1990. violazione dell’art. 97, comma 2 e 101 d.lgs. 36/2023. violazione art. 97 Cost.</corsivo>» in ragione dell’omesso contraddittorio nei confronti della odierna ricorrente, in qualità di mandataria del RTI, alla quale l’amministrazione non avrebbe trasmesso la comunicazione del provvedimento di autotutela, limitandosi ad interloquire con la sola Effebi S.r.l.</h:div><h:div>7. Nel giudizio così proposto si sono costituiti in resistenza il Comune di Latina e Conscoop, che hanno, con articolate controdeduzioni, chiesto il rigetto dell’impugnazione.</h:div><h:div>7.1. Si sono, altresì, costituiti, con atto di mera forma, i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</h:div><h:div>8. Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, considerata anche la già avvenuta stipulazione del contratto, è stata fissata per il 14 febbraio successivo la pubblica udienza per la discussione del merito.</h:div><h:div>9. In vista di quest’ultima le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno svolto ulteriori difese. 9.1. In tal sede la ricorrente ha, peraltro, evidenziato un ulteriore profilo di illegittimità, quale la disparità di trattamento rispetto al Consorzio controinteressato, la cui compagine sarebbe parimenti colpita da un sopravvenuto difetto dei requisiti; in particolare, come risulterebbe dalla Determinazione n. 2506 del 5 dicembre 2023, sarebbe stata rilevata in capo a una delle designate consorziate esecutrici (S.C.A.F.) la presenza di “<corsivo>violazioni definitivamente accertate che costituiscono cause di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 d.lgs. 36/2023</corsivo>”, situazione analoga a quella che ha condotto all’esclusione del RTI ricorrente; la stessa, tuttavia, sarebbe stata valutata diversamente dal Comune di Latina, che avrebbe consentito a Conscoop il “<corsivo>mantenimento dell’aggiudicazione</corsivo>”, con evidente disparità di trattamento.</h:div><h:div>9.2. A seguito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>9.3. È stato parimenti trattenuto a sentenza il ricorso 627/2023 RG, in relazione al quale la Conscoop ha precisato la persistenza del proprio interesse all’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del RTI LDF fino alla decisione del giudizio 732/2023 RG.</h:div><h:div>10. Evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva impongono la riunione dei ricorsi 627/2023 e 732/2023 RG.</h:div><h:div>10.1. Il Collegio reputa, peraltro, di procedere con il preventivo esame di quest’ultimo (732/2023 RG) in quanto il relativo esito condiziona, per quanto sopra accennato, la permanenza dell’interesse alla decisione del primo (627/2023 RG).</h:div><h:div>11. Occorre, in via preliminare, fare presente che i rilievi svolti da parte ricorrente nell’ambito della memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a. (sintetizzati al superiore punto 9.1), in quanto diretti ad evidenziare ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato e, tuttavia, veicolati con modalità inidonee all’ampliamento del <corsivo>thema decidendum</corsivo> (e cioè tramite un atto non notificato alle altre parti del giudizio), non possono costituire oggetto di esame nella presente sede.</h:div><h:div>12. Deve, dunque, procedersi all’esame del primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che il Comune di Latina, non avendo consentito la richiesta sostituzione della Effebi S.r.l. – nei confronti della quale ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023 («<corsivo>È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 (…)</corsivo>») - con la I.C.E.M. S.r.l., munita dei necessari requisiti ai fini del subentro, tra cui il possesso di adeguata qualificazione SOA in Categoria OG2, avrebbe violato l’art. 97 comma 2 dello stesso decreto, nonché il principio di proporzionalità e l’art. 63 della direttiva 2014/14/UE, dei quali la citata disposizione costituirebbe applicazione, secondo quanto emergerebbe anche dalla Relazione resa dal Consiglio di Stato sullo Schema definitivo del Codice dei contratti pubblici del 2023.</h:div><h:div>12.1. Il motivo, nonostante corredato da approfondite argomentazioni in merito alla genesi della nuova disposizione invocata nonché alla giurisprudenza europea di riferimento, non può essere condiviso.</h:div><h:div>12.2. Occorre premettere, in fatto, che il costituendo RTI ricorrente è stato escluso, previo annullamento in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente conseguita, dalla procedura di affidamento dell’appalto per cui è ricorso, alla quale ha partecipato nella compagine costituita da LDF APPALTI S.r.l. - mandataria, GE.CO.S S.r.l. ed Effebi S.r.l. - mandanti, in quanto, successivamente all’aggiudicazione disposta in suo favore, il Comune di Latina, nella fase di controllo dei requisiti, ha rilevato l’esistenza, a carico della Effebi, della citata causa di esclusione automatica di cui all’art. 94 comma 6 e all’allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, essendo risultata, dai controlli effettuati dall’anagrafe tributaria, la presenza di violazioni definitivamente accertate e non, di importo complessivo superiore all’importo di cui all’articolo 48-<corsivo>bis</corsivo>, commi 1 e 2-<corsivo>bis</corsivo> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, derivanti da cartelle di pagamento relative all’omesso versamento di tributi inerenti gli anni d’imposta 2018/2021, notificate nelle date del 1 gennaio 2023, 25 novembre 2022, 13 dicembre 2022, 14 luglio 2023, (oltre a violazioni non definitivamente accertate); ciò nonostante la società avesse autocertificato, nel DGUE, il possesso di tutti i requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>12.3. Tale presupposto del provvedimento impugnato è documentato e privo di contestazione.</h:div><h:div>12.4. Deve, in proposito, altresì rilevarsi, che la motivazione del provvedimento si fonda, in particolare, sul seguente <corsivo>iter</corsivo> logico-giuridico:</h:div><h:div>- la violazione rilevata costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.10; non vi è, pertanto, sul punto alcun margine valutativo della stazione appaltante, che riscontrata la sussistenza della stessa, deve necessariamente procedere all’esclusione del concorrente;</h:div><h:div>- l’art. 97 del decreto, specificamente dedicato ai raggruppamenti di imprese, disciplina la procedura della estromissione o sostituzione del partecipante nei cui confronti si sia verificata la causa di esclusione (comma 2), anche con riferimento all’irregolarità fiscale e contributiva, relativamente alle cause escludenti che si verificano in corso di gara e per le cause che si verificano in precedenza prima della presentazione delle offerte, a condizione, tuttavia, che l’offerente ne abbia dato comunicazione e abbia comprovato l’impossibilità di farvi fronte prima della presentazione dell’offerta (comma 1);</h:div><h:div>- sebbene il nuovo codice agevoli una maggiore flessibilità in ordine alla sostituzione, in gara o in esecuzione, del soggetto, per carenze di requisiti inerenti cause di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, «<corsivo>tale possibilità è chiaramente limitata dall'art. 97 comma 1, alla condizione di aver adempiuto all'onere in sede di presentazione dell'offerta, di aver comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta, nonché il soggetto che ne è interessato, nonché di aver comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2, o l'impossibilità di adottarle prima di quella data (presentazione dell'offerta)</corsivo>»;</h:div><h:div>- nel caso specifico, si tratta di un raggruppamento in fase di costituzione che, prima della presentazione dell’offerta, «<corsivo>si trovava nelle chiare condizioni di poter e dover prioritariamente comporre una compagine di partecipazione dotata di tutti i requisiti di ordine generale e speciale</corsivo>»;</h:div><h:div>- riguardo all’eventuale applicabilità dell’art. 97 comma 2 del d.lgs. 36/2023 «<corsivo>le misure adottate dal raggruppamento sono ritenute intempestive, in quanto si posizionano a valle della presentazione dell’offerta e denunciano un mancato riguardo rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta; né sarebbe possibile procedere alla mera eliminazione della Effebi S.r.l. dalla compagine, non possedendo le imprese rimanenti i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire</corsivo>».</h:div><h:div>12.5. Reputa il Collegio che l’articolata motivazione del provvedimento sia del tutto conforme al quadro normativo di riferimento e resista, pertanto, alle censure di parte ricorrente, dovendosi in proposito considerare dirimente la circostanza – peraltro pacifica - che l’impresa Effebi fosse priva del requisito in discorso già prima della presentazione della domanda di partecipazione ed abbia, nondimeno, attestato nel DGUE di esserne in possesso.</h:div><h:div>12.5.1. In primo luogo non può essere condivisa l’eccepita violazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023, avendo la stazione appaltante proceduto alla verifica del controllo dei requisiti successivamente all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni speciali vigenti in materia di affidamento dei pubblici appalti inerenti opere comprese nel PNRR, ai sensi dell’art. 255 comma 8 del d.lgs. 36/2023, secondo cui in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1 luglio 2023, le disposizioni di cui al d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al d.l. n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR; quanto, in particolare, alla verifica dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione la stessa è prevista dal combinato disposto degli art. 14 comma 4 del citato d.l. 13/2023 e dell’art. 8 comma 1 lett. a) del d.l. 76/2020, conv. dalla legge n. 120 del 2020.</h:div><h:div>12.5.2. Rileva, inoltre, il Collegio che le procedure di affidamento dei pubblici appalti sono ispirate, tra gli altri, al principio di autoresponsabilità, così che il partecipante ha l’onere di produrre, a corredo della propria istanza di partecipazione, documentazione completa e veritiera, sopportandone, in caso contrario, le conseguenze sfavorevoli. A tale principio non sono, peraltro, previste eccezioni nel caso in cui il partecipante sia non un operatore singolo ma un costituendo RTI, considerato che «<corsivo>l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante</corsivo>» (art. 68, comma 9, d.lgs. 36/2023).</h:div><h:div>12.5.3. Ciò posto, deve rilevarsi che l’innovativa disciplina dettata dall’art. 97 del più volte citato d.lgs. 36/2023 a proposito delle cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, prevede che - ferme restando le ipotesi escludenti di cui all’art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, «<corsivo>il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell'offerta:1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data; b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta</corsivo>» (comma 1).</h:div><h:div>Il comma 2 dispone, poi, che «<corsivo>Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata. (…)</corsivo>».</h:div><h:div>12.5.4. Tale disposizione, secondo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nello «<corsivo>Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”</corsivo>» (alle pag. 144 e seguenti), per quanto concerne il comma 1, come emerge dalla lett. s) della legge-delega (“Revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori”), si prefigge l’obiettivo di attuare l’art. 63 paragrafo 1, comma 2, della direttiva 24/2014 nell’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia (sez. IX, 3 giugno 2021, in causa C-210/2020), secondo cui la norma <corsivo>de qua</corsivo> «<corsivo>osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto</corsivo>».</h:div><h:div>Sempre secondo la Relazione citata «<corsivo>L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato perimetrato, nel rispetto dell’art. 63 della direttiva, con riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, comprese le cause di esclusione riguardanti le irregolarità fiscali e contributive (a differenza dell’istituto del self cleaning, che le esclude (…)</corsivo>»; «<corsivo>quanto alla procedimentalizzazione della facoltà di sostituzione, si è optato per una disciplina “snella”: a fronte dell’onere dell’operatore economico di comunicare tempestivamente il verificarsi della causa di esclusione e delle misure adottate (o dell’intenzione di adottarle se sono venute meno in corso di gara o prima e l’operatore economico ha comprovato l’impossibilità di porvi rimedio per tempo) ed è stato ribadito nel successivo comma 2 che la intempestività della adozione delle misure comporta l’esclusione</corsivo>».</h:div><h:div>12.5.5. Ebbene i richiamati rilievi della Relazione, ad avviso del Collegio, non supportano affatto la tesi di parte ricorrente la quale risulta, invero, sostanzialmente diretta ad ottenere l’applicazione del comma 2 del più volte citato art. 97 indipendentemente da quanto prescritto dal comma 1 dello stesso, ipotesi, tuttavia, chiaramente contrastante con il tenore letterale della disposizione, la quale richiede testualmente, con riferimento alle cause di esclusione che – come nel caso di specie – si siano verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione, la comunicazione in sede di presentazione dell’offerta.</h:div><h:div>12.5.6. La norma, invero, consente alla stazione appaltante di non procedere all’esclusione del raggruppamento a condizione che si siano verificate non solo le condizioni di cui al comma 2 (ciò che, in sintesi, parte ricorrente reclama) ma, altresì, che il concorrente abbia adempiuto agli oneri di cui al comma 1 lett. a) quanto alle cause di esclusione preesistenti alla presentazione dell’offerta – ipotesi in cui rientra il caso in esame - ovvero di cui alla lett. b) con riferimento alle cause escludenti verificatesi successivamente alla presentazione dell’offerta, ciò che è reso evidente dall’uso della congiunzione «<corsivo>e</corsivo>» nell’ambito del periodo «<corsivo>si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri</corsivo>».</h:div><h:div>12.5.7. Nel caso in esame la mancanza del requisito della regolarità c.d. contributiva, previsto quale causa automatica di esclusione dall’art. 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023, come detto preesisteva alla presentazione dell’offerta, pertanto il raggruppamento partecipante, al fine di evitare l’esclusione, avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti comunicativi di cui al comma 1 lett. a), non potendo diversamente beneficiare della speciale disciplina dettata dal comma 2 della disposizione.</h:div><h:div>12.5.8. Aderire alla tesi sostenuta da parte ricorrente determinerebbe – oltre alla violazione del chiaro tenore della norma - l’inaccettabile conseguenza di consentire l’ammissione e la partecipazione alla procedura di un soggetto privo di un essenziale requisito di partecipazione, e per di più in forza di una dichiarazione (DGUE) rivelatasi – anche eventualmente solo per colpa, essendo comunque in proposito irrilevante l’elemento soggettivo – non veritiera.</h:div><h:div>12.5.9. La più volte citata disposizione si rivela peraltro, ad avviso del Collegio, conforme a quanto disposto dall’art. 63 della direttiva della direttiva 2014/14/UE, nonché alla giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata nella Relazione del Consiglio di Stato, che impone agli Stati membri di consentire la sostituzione – nell’ambito dei partecipanti plurisoggettivi – del componente «<corsivo>che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione</corsivo>», non essendo previsto dalle richiamate fonti sovranazionali che la sostituzione del componente possa avvenire in qualsiasi stadio della procedura, come infondatamente sostenuto da parte ricorrente.</h:div><h:div>12.5.10. Né a diverse conclusioni potrebbe condurre la recente decisione del TAR Sicilia citata nel corso della discussione (sez. III, 22 gennaio 2024, n. 218), in quanto non solo la stessa afferma che costituisce «<corsivo>onere del raggruppamento di comunicare all’Amministrazione in fase di presentazione delle offerte la causa di esclusione verificatasi (o la mancanza di un requisito di qualificazione) nonché l’impresa interessata; esplicitando al contempo le misure adottate per ovviare alla situazione ovvero le ragioni che non hanno consentito l’adozione statim di tali misure</corsivo>», ma è comunque riferita ad un caso differente da quello in esame, nel quale l’amministrazione ha ritenuto inapplicabile l’art. 97 del d.lgs. 36/2023 all’ipotesi della mancanza del requisito della regolarità fiscale o previdenziale.</h:div><h:div>12.5.11. Non può infine rilevare, nel contesto dibattuto, il principio della fiducia, di cui agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 36/2023, avendo lo stesso rilevanza esclusivamente pubblicistica, siccome diretto a conformare «<corsivo>l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici</corsivo>» (art. 2 comma 1).</h:div><h:div>Invero i rapporti tra i partecipanti al RTI, in quanto fondati sul contratto di mandato, sono disciplinati dal diritto privato, così che agli stessi possono, se mai, trovare applicazione i principi generali della buona fede e responsabilità contrattuale; si tratta, non di meno, di un ambito del tutto estraneo ai rapporti tra concorrente e stazione appaltante.</h:div><h:div>12.5.12. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.</h:div><h:div>12.6. Neppure il secondo motivo può essere condiviso.</h:div><h:div>Se, infatti, è vero che il Comune di Latina ha comunicato solo alla Effebi S.r.l. il rilievo dell’esistenza delle violazioni definitivamente accertate, chiedendo alla stessa di fornire controdeduzioni sul punto, e non ha mai trasmesso alla capogruppo LDF Appalti S.r.l. (né all’altra impresa facente parte del raggruppamento) una puntuale comunicazione di avvio del procedimento (non potendo, in proposito, rilevare i messaggi <corsivo>whatsapp</corsivo> intercorsi tra non identificati dipendenti dei diversi enti coinvolti nel procedimento prodotti in giudizio dalla difesa dell’Ente), è altrettanto vero che il provvedimento di esclusione dalla procedura (ed il correlato annullamento in autotutela dell’aggiudicazione) devono ritenersi, per quanto rilevato nell’ambito dell’esame del I motivo a proposito dell’emersione di una causa di esclusione automatica dalla procedura, atti di natura vincolata, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> comma 2 primo periodo l. 241/1990 (secondo il quale, come noto, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, in ragione – per l’appunto - della sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato).</h:div><h:div>13. Il ricorso proposto da LDF Appalti S.r.l. (732/2023) deve, pertanto ed in conclusione, essere respinto siccome infondato.</h:div><h:div>14. A ciò consegue la sopravvenuta carenza di interesse della Conscoop – che in relazione all’esito dell’impugnazione proposta dal RTI LDF mantiene l’aggiudicazione della procedura – alla decisione del ricorso n. 627/2023, il quale deve, di conseguenza, essere definito in termini di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.</h:div><h:div>15. Sussistono infine, alla luce della complessità e novità delle questioni trattate, nonché dell’esito complessivo dei due giudizi, ragioni idonee a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così dispone:</h:div><h:div>- respinge il ricorso n. 732 del 2023, proposto da LDF Appalti S.r.l., in RTI con GE.CO.S S.r.l. e ICEM S.r.l.;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 627 del 2023 proposto da Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela Fidaleo</h:div><h:div>Emanuela Traina</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>