<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230063320240212140828475" id="20230063320240212140828475" modello="2" modifica="12/02/2024 20:59:48" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00633"/><fascicolo anno="2024" n="00125"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230063320240212140828475.xml</file><wordfile>20230063320240212140828475.docm</wordfile><ricorso NRG="202300633">202300633\202300633.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\668 Davide Soricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Benedetta Bazuro</firma><data>12/02/2024 20:59:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Consigliere</h:div><h:div>Benedetta Bazuro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>-dell’ordinanza -OMISSIS-– notificata in pari data – con la quale il Responsabile del servizio tecnico del Comune di San Biagio Saracinisco ha ordinato la demolizione di opere asseritamente realizzate senza le prescritte autorizzazioni sull'area sita in -OMISSIS- distinta in catasto al -OMISSIS-;</h:div><h:div>-di ogni atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 633 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia, rappresentati e difesi dall’avv. Rosalba Genovese; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Biagio Saracinisco, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avv. Pierfrancesco Miele; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Biagio Saracinisco;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1 – Con ordinanza di demolizione -OMISSIS-, il Comune di San Biagio Saracinisco ha ingiunto ai ricorrenti – ed alla sig.ra -OMISSIS- - la demolizione dei manufatti esistenti sul fondo sito sulla -OMISSIS- e distinto al Catasto al -OMISSIS-, oltre al ripristino dei luoghi, reputandoli opere da essi abusivamente realizzate.</h:div><h:div>2 – Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno impugnato il predetto atto, contestandone la legittimità per: 1) violazione dell’art 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e difetto di legittimazione passiva, dal momento che il predetto terreno sul quale insistevano i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione era di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, deceduta il OMISSIS, con la conseguenza che il provvedimento andava, semmai, notificato alla medesima, in applicazione del comma secondo dell’art. 31 cit.; 2) violazione dell’art.21-<corsivo>nonies</corsivo> L. 7 agosto 1990, n. 241 con abuso e sviamento di potere, in quanto: 2.1) gli abusi elencati nell’ordinanza erano già stati contestati ai ricorrenti ed alla sig.ra -OMISSIS- nel provvedimento di sospensione dei lavori -OMISSIS-, poi revocato – su istanza della originaria proprietaria -OMISSIS- – dal Sindaco-Responsabile dell’Ufficio tecnico con provvedimento in autotutela -OMISSIS-. Dipoi, a distanza di quattro anni dalla caducazione dell’ordinanza sospensiva, il geom. -OMISSIS-, allora autore dell’accertamento che aveva dato luogo alla sospensione dei lavori e <corsivo>medio tempore</corsivo> divenuto Responsabile del servizio, aveva riproposto nell’ordinanza in contestazione quanto dichiarato nel verbale a sua firma dell’-OMISSIS- questa volta, tuttavia, per ordinare la demolizione delle opere che a suo avviso sarebbero state abusive, in violazione dei presupposti previsti dalla legge per il corretto esercizio del potere di autotutela; 2.2) in realtà l’emissione dell’ordinanza impugnata da parte del geom. -OMISSIS- non era stata determinata da finalità pubbliche quanto da interessi personali, che avrebbero dovuto indurlo, già nel -OMISSIS-, ad astenersi dall’interessarsi della vicenda, ai sensi dell’art 6-<corsivo>bis</corsivo> L. 241/90 nonché dell’art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, essendo genero della sig.ra -OMISSIS-, ovverosia la proprietaria del terreno confinante con quello oggetto di ordinanza, da tempo in accesa lite con la sig.ra -OMISSIS- proprio in ordine alla linea di confine dei rispettivi fondi, reputata dalla suocera del geom. -OMISSIS- da spostarsi all’interno del terreno della -OMISSIS-; 2.3) infine, il geom. -OMISSIS- non avrebbe potuto adottare il predetto provvedimento, in quanto decaduto in data -OMISSIS-  dall’incarico che gli attribuiva la facoltà di provvedere in materie di competenza dell’Ufficio tecnico comunale; 3) violazione delle disposizioni sulla vigilanza dell’attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, con eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento, in quanto le opere edilizie contestate erano state realizzate – in virtù di regolare autorizzazione -OMISSIS- - in sede di ricostruzione del fabbricato in questione danneggiato dagli eventi sismici del -OMISSIS- o, per la parte di edilizia libera, con comunicazione di inizio lavori del -OMISSIS-, nel rispetto dei vincoli esistenti.</h:div><h:div>3 – Con ordinanza del 15 novembre 2023 il Collegio ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, reputando sussistenti entrambi i presupposti della tutela cautelare richiesta dai ricorrenti e l’acquisizione degli atti e provvedimenti necessari ai fini del decidere.</h:div><h:div>4 – Si è costituito il Comune resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.</h:div><h:div>5 – All’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6- Il ricorso va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.</h:div><h:div>Risulta infatti dirimente, nel senso della fondatezza dell’impugnazione, l’esame delle deduzioni volte a rappresentare l’esistenza di un conflitto di interessi in relazione all’adozione dell’ordinanza di demolizione in contestazione in capo al relativo autore, ovverosia al Responsabile del Servizio Area Tecnica, geom. -OMISSIS-, che avrebbe avuto l’obbligo di astenersi, in quanto suoi stretti congiunti (segnatamente la suocera e la moglie, i cui nominativi sono stati specificamente indicati) sono da anni in aperto dissidio con le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in relazione alla linea di confine dei rispettivi fondi, interessati, per la proprietà -OMISSIS-, proprio dall’ordinanza di demolizione applicata su parte dei manufatti ivi insistenti.</h:div><h:div>Il quadro normativo è dato da due norme di portata generale, espressione di fondamentali principi costituzionali.</h:div><h:div>L’art. 6-<corsivo>bis</corsivo>, della l. 241/1990 prevede che, “<corsivo>il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale</corsivo>”; l’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) dispone sull’obbligo di astensione che, “ <corsivo>Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza</corsivo>”.</h:div><h:div>Le norme in questione costituiscono, come detto, applicazione dei più generali principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).</h:div><h:div>In particolare l’art. 6-<corsivo>bis </corsivo>cit. è espressione del principio di imparzialità, che in senso lato è altresì destinato al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto impone al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti per l’emanazione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e per l’adozione del provvedimento finale, di astenersi dai propri compiti, qualora ravvisino una situazione di conflitto d’interesse.</h:div><h:div>Stando al dato normativo, quindi, il funzionario che versi in conflitto di interessi ha un duplice dovere: quello di segnalazione del conflitto, anche solo se potenziale, e di astensione, con il conseguente divieto di adottare l’atto, versando in situazione di incompatibilità.</h:div><h:div>Dipoi, il codice di comportamento specifica tra gli obblighi del dipendente pubblico, in un’ottica di buona fede e lealtà, quello di astenersi dall’assumere decisioni o svolgere attività riguardanti vicende nelle quali risulta coinvolto un interesse personale, di un prossimo congiunto o, per quel che qui particolarmente interesse, <corsivo>di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia</corsivo>, ciò all’evidente scopo di evitare che il funzionario si trovi ad agire influenzato da circostanze esogene che possano, anche solo in potenza, incidere sul suo sereno determinarsi.</h:div><h:div>Va, poi, rammentato in proposito che il Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che la situazione di incompatibilità che porta alla valutazione del conflitto d’interessi “<corsivo>non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche</corsivo>, con ciò sposando una valutazione concreta e abbandonando la via della rilevanza del conflitto in astratto (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2020 n. 2863; Cons. Stato, 17 aprile 2019, n. 2511).</h:div><h:div>Orbene il Collegio ravvede, nella specifica fattispecie in esame, una situazione concreta e rilevante tale per cui dovesse ritenersi insorto un conflitto, con dovere di segnalazione ed astensione da parte del funzionario comunale, capace cioè di obbligare il medesimo ad astenersi dall’adottare l’ordinanza di demolizione in questione.</h:div><h:div>Infatti, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto evidenze probatorie a sostegno dell’esistenza di un rapporto di grave inimicizia tra la suocera del geom. -OMISSIS- e le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS- (madre della ricorrente deceduta il -OMISSIS-), per questioni attinenti ai confini delle relative proprietà. Tanto era sentito il conflitto che ha dato luogo a plurimi interventi delle Forze dell’Ordine e financo ad un procedimento penale, poi conclusosi con l’archiviazione del GIP del Tribunale di Cassino, anche tenuto conto del venire meno della condizione di procedibilità (doc. 2, produzione ricorrenti del -OMISSIS-). Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, come la moglie del geometra avesse partecipato attivamente ad alcune occasioni di dissidio tra la di lei madre e la sig.ra -OMISSIS-.</h:div><h:div>Indi, tenuto conto delle circostanze rappresentate, non v’è dubbio che il geom. -OMISSIS-, in virtù dei legami di parentela con una delle parti interessate dal dissidio con le ricorrenti, avrebbe dovuto segnalare la propria posizione di conflitto di interessi – nei termini sopra specificati – ed astenersi dal provvedere nella vicenda in esame in applicazione dell’art 6-<corsivo>bis</corsivo>, l. 241/1990 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.</h:div><h:div>Avendo il vizio riscontrato tenore sostanziale, lo stesso non può essere sanato ai sensi dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, L. 241/1990, nonostante parte delle opere abusive appaiano effettivamente esistenti alla luce della documentazione depositata dal Comune in corso di causa.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato.</h:div><h:div>7- In ragione della peculiarità della vicenda le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela Fidaleo</h:div><h:div>Benedetta Bazuro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>