<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230042620230913103235454" id="20230042620230913103235454" modello="4" modifica="14/09/2023 10:55:18" pdf="0" ricorrente="Romantico Resort 4.0 S.r.l." stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00426"/><fascicolo anno="2023" n="00667"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230042620230913103235454.xml</file><wordfile>20230042620230913103235454.docm</wordfile><ricorso NRG="202300426">202300426\202300426.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Latina\Sezione 2\2023\202300426\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Davide Soricelli</firma><data>14/09/2023 10:55:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Davide Soricelli</firma><data>14/09/2023 10:55:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Consigliere</h:div><h:div>Benedetta Bazuro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa tutela cautelare</h:div><h:div>- della nota -OMISSIS- del Comune di Terracina Dipartimento IV, Settore Urbanistica ed Edilizia S.U.E., con la quale è stata disposta la sospensione del procedimento conseguente all'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente assunta al prot. comunale -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, Giulia Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Terracina, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il -OMISSIS-, la ricorrente espone: a) di aver acquistato il -OMISSIS- un complesso turistico denominato “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” (in concreto si tratta di un campeggio) che confina su un lato con un’area appartenente al demanio marittimo; b) di aver presentato il -OMISSIS- una s.c.i.a. avente a oggetto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (mediante demolizione e ricostruzione) del complesso (per il quale il comune aveva rilasciato alla precedente proprietà il permesso di costruire a sanatoria -OMISSIS-); c) iniziati i lavori, il -OMISSIS- i corpi di fabbrica dei quali era prevista la demolizione e ricostruzione erano sottoposti a sequestro preventivo nel presupposto della asserita violazione dell’articolo 55 cod.nav.; era anche contestata l’assenza di parere PAI; d) di aver quindi presentato il -OMISSIS- al comune di Terracina avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 22, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 istanza di permesso di costruire “<corsivo>da assentirsi previa conferenza di servizi ex art. 14 e segg. l. 241/1990, per l’acquisizione dei pareri di legge (in particolare: autorizzazione ex art. 55 cod.nav.; parere P.A.I.; nonché, limitatamente all’installazione di -OMISSIS-non previsti nella SCIA del -OMISSIS-, parere paesaggistico ex art. 146, D.lgs. n. 42/2004)</corsivo>”.</h:div><h:div>Con l’atto impugnato il comune di Terracina ha disposto la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire “<corsivo>nelle more della definizione del procedimento penale in corso</corsivo>” (cioè del procedimento occasionato dal precedente sequestro).</h:div><h:div>La ricorrente denuncia che il provvedimento impugnato è illegittimo poiché: a) l’amministrazione non dispone di un potere generale di sospensione del procedimento preordinato al rilascio del permesso di costruire, anzi essa è obbligata a definire il procedimento nei termini previsti dall’articolo 20 D.P.R. n. 380 in coerenza con la regola generale dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) comunque non sussiste alcuna pregiudizialità logica o giuridica tra la definizione del procedimento penale e la definizione del procedimento di rilascio del permesso di costruire tanto più che nell’ambito di quest’ultimo procedimento è stato da essa sollecitato il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 55 cod.nav. e del parere PAI.</h:div><h:div>Il comune di Terracina non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha fatto presente che in data -OMISSIS- il comune di Terracina ha annullato la nota del -OMISSIS- impugnata e ha nuovamente disposto la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire nel presupposto della apertura e della conseguente necessità di definire un procedimento di riesame del permesso di costruire -OMISSIS- (cioè del titolo edilizio a sanatoria che la precedente proprietà aveva ottenuto al fine di regolarizzare il complesso immobiliare). Egli ha quindi chiesto che – dato che l’atto impugnato è stato ritirato e sostituito da un nuovo provvedimento -  fosse dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione e che il comune di Terracina fosse condannato al pagamento delle spese di giudizio in via di soccombenza virtuale.</h:div><h:div>In considerazione di quanto precede non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.</h:div><h:div>Le spese di giudizio vanno poste a carico del comune di Terracina in via di soccombenza virtuale data la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente. </h:div><h:div>In generale il procedimento di rilascio del permesso di costruire deve infatti essere definito nei termini previsti dal citato articolo 20 (salve le ipotesi di sospensione previste dall’articolo 12 D.P.R. n. 380); l’articolo 20, d’altro lato, non prevede che il procedimento possa essere sospeso a discrezione dell’amministrazione. </h:div><h:div>La possibilità di una sospensione del procedimento oltre che nelle ipotesi previste non può tuttavia essere esclusa in termini generali e astratti; la sospensione infatti può essere ammessa quantomeno: a) allorchè essa sia disposta nell’interesse  dell’istante (il caso tipico  potrebbe essere quello di un’iniziativa edilizia non assentibile all’attualità in quanto in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica e sia <corsivo>in itinere</corsivo> una modifica di quest’ultima che possa invece permetterne la realizzazione; in un caso siffatto il comune sarebbe obbligato respingere a l’istanza per cui una sospensione del procedimento nelle more del perfezionamento del procedimento di modifica della strumentazione urbanistica – che potrebbe anche essere di competenza di una diversa amministrazione - non lede l’interesse dell’istante ma anzi mira a renderne possibile il futuro soddisfacimento);  b) in caso di pendenza di un procedimento avente carattere di pregiudizialità logico-giuridica; il caso tipico potrebbe essere quello della pendenza di un procedimento di sanatoria della preesistenza, che ha appunto carattere di pregiudizialità logico-giuridica (il rilascio di un permesso di costruire presuppone la legittimità urbanistico-edilizia dello stato di fatto); in questi casi il procedimento di rilascio del permesso di costruire potrebbe essere sospeso per il tempo occorrente alla definizione del procedimento “pregiudiziale”; naturalmente il procedimento pregiudiziale deve essere definito nel termine stabilito dalla normativa di riferimento (in difetto nei termini generali previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241) non potendo ammettersi una sospensione senza termine di durata; e quindi  l’interessato non resterebbe privo di tutela potendo egli comunque agire contro l’amministrazione ove essa non definisca il procedimento pregiudiziale lasciando sospeso quello “pregiudicato”.  </h:div><h:div>Nel caso all’esame la sospensione era stata giustificata dalla pendenza del procedimento penale citato; deve tuttavia escludersi che la definizione di quest’ultimo potesse incidere o condizionare la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio; se in sede di esecuzione dei lavori in base alla s.c.i.a. sono stati commessi reati ciò sarà oggetto di accertamento nella sede penale ma questo accertamento non avrebbe impedito di esaminare l’istanza di permesso di costruire tanto più che questa era in ultima analisi preordinata proprio all’esigenza di “superare” le ragioni del sequestro mediante l’acquisizione degli atti di assenso la cui asserita mancanza esso avevano determinato.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sez. II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara improcedibile.</h:div><h:div>Condanna il comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/09/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fidaleo Daniela</h:div><h:div>Davide Soricelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>