<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230028620230726132809880" descrizione="" gruppo="20230028620230726132809880" modifica="27/07/2023 10:15:41" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Soc. Caseificio Buonanno Giovanni di Buonanno Antonio &amp; C. S.n.c." versione="0" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2023" n="00286"/><fascicolo anno="2023" n="00616"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00301" anno="2023"/></descrittori><file>20230028620230726132809880.xml</file><wordfile>20230028620230726132809880.docm</wordfile><ricorso NRG="202300286">202300286\202300286.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Latina\Sezione 2\2023\202300286\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Davide Soricelli</firma><data>27/07/2023 10:15:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Davide Soricelli</firma><data>27/07/2023 10:15:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/07/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202300301">202300301\202300301.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Consigliere</h:div><h:div>Benedetta Bazuro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 286 del 2023 e relativi motivi aggiunti: dell'ordinanza n. 73 del 23.03.2023, dell'atto del Comune di Fondi Settore III Attività Produttive – Turismo – Cultura – Sport – Politiche Giovanili adottato in data 23.3.2023 prot. n. 24741, della nota del SUAP del Comune di Fondi di rigetto dell'istanza unica presentata da INWIT s.p.a. il 29.07.2022,  e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 301 del 2023: dell'atto del Comune di Fondi Settore III Attività Produttive – Turismo – Cultura – Sport – Politiche Giovanili adottato in data 23.3.2023 prot. n. 24741, dell'Ordinanza dirigenziale Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Fondi n. 73 del 23.3.2023 e protocollata in data 24.3.2023 prot. n. 24851 e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente: nota prot. n. 13301 del 142.2023 del Comune d Fondi; art. 43 delle NTA del PTPR; nota n. 18398 del 3.3.2023; artt. 9-27 delle NTA del vigente PAI; verbale di contestazione n. 76 del 9.12.2022 adottato dal Comando Corpo Polizia Locale di Fondi ed assunto al prot. comunale n. 93650/A del 14.12.2022; atto del 21.2.2023 prot. n. 14811/P del Comune di Fondi; atto del 3.3.2023 n. 18398/P del Comune di Fondi; atto del 23.3.2023 n. 24741/P del Comune di Fondi; tabella A4 nella parte Tipologia degli interventi – Nuova costruzione pari ad 12.000,00 in zona vincolata così come modificata dalla deliberazione di Giunta comunale di Fondi n. 57 dell'1.3.2021; deliberazione di Giunta Comunale di Fondi n. 57 dell'1.3.2021; dell'atto del Comune di Fondi “N. 73 del 23.3.2023 Ordinanza dirigenziale Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale (…) Referta di Pubblicazione”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 286 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Caseificio Buonanno Giovanni di Buonanno Antonio &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone Latina e Rieti, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fondi, della Provincia di Latina e di Paolo Massarella, Gianluca Massarella, Donatella Massarella, Claudio Lauretti, Ferdinando Leone, Gerardo Alicandro, Domenico De Bonis e Gianna Immacolata Farina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 301 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Tatarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Regione Lazio, Comando Corpo Polizia Locale del Comune di Fondi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone e Latina, Ministero della Cultura, Commissariato Polizia di Stato di Fondi, Tenenza Carabinieri di Fondi, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comando Corpo Polizia Locale del Comune di Fondi, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Caseificio Buonanno Giovanni di Buonanno Antonio &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Paolo Massarella, Gianluca Massarella, Donatella Massarella, Claudio Lauretti, Ferdinando Leone, Gerardo Alicandro, Domenico De Bonis, Gianna Immacolata Farina, rappresentati e difesi dagli avvocati Toni De Simone, Mariassunta Alicandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Occorre premettere in punto di fatto:</h:div><h:div>- in data 29 luglio 2022 la Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (d’ora innanzi Inwit) – società che svolge attività di “<corsivo>installazione e esercizio di impianti per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica, in virtù dell’Autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003</corsivo>” - ha presentato al SUAP del comune di Fondi una istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni in via della Mola della Corte n. 13 (su un terreno di proprietà del Caseificio Buonanno Giovanni di Buonanno Antonio &amp; C. s.n.c. da essa condotto in locazione);</h:div><h:div>- nel presupposto che, essendo stata rilasciata in data 17 novembre 2022 l’autorizzazione sismica da parte della regione Lazio, si fosse ormai formato il silenzio assenso a seguito del decorso del termine di 90 giorni previsto dal comma 10 dell’articolo 44 del d.lg. 1 agosto 2003, n. 259 (il termine è attualmente fissato in 60 giorni essendo stato il comma 10 modificato successivamente dall’articolo 18, comma 5, lett. a), n. 2)-<corsivo>bis</corsivo> del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), la Inwit dava inizio ai lavori;</h:div><h:div>- il 21 febbraio 2023 il Dirigente del Settore pianificazione urbanistica e territoriale invitava la Inwit “<corsivo>a non dare esecutività alle istanze prodotte</corsivo>” avendo in corso verifiche su “<corsivo>vizi  sostanziali consistenti nell’errata dichiarazione di assenza di vincoli sull’area oggetto di intervento</corsivo>”; in pratica ad avviso del comune l’area scelta per l’impianto sarebbe stata soggetta a vincolo paesaggistico  (con conseguente necessità di autorizzazione paesaggistica) e sarebbe rientrata tra le aree di “<corsivo>attenzione idraulica</corsivo>” in base al vigente P.A.I. (con conseguente necessità di “parere PAI”);</h:div><h:div>- il successivo 3 marzo 2023 comunicava quindi alla Inwit l’inizio del procedimento “<corsivo>teso al rigetto dell’istanza relativa all’installazione</corsivo>” dell’impianto, contestando la mancanza – in relazione ai vincoli paesaggistico, di attenzione idraulica e sismico – dei “<corsivo>necessari e propedeutici pareri sovracomunali</corsivo>” e la mancanza di formazione del silenzio assenso a causa del carattere non veritiero delle dichiarazioni/ attestazioni in ordine ai vincoli gravanti sull’area di intervento;</h:div><h:div>- il 23 marzo 2023 il Dirigente del settore III Attività produttive – turismo – cultura – sport – politiche giovanili adottava – facendo riferimento agli articoli 21-<corsivo>octies </corsivo>e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 un provvedimento di “<corsivo>rigetto dell’istanza unica presentata ai sensi degli articoli 43, 44 e 49 del d.lg. n. 259 del 2003</corsivo>” basato sulla assenza dei necessari e propedeutici pareri sovracomunali (quelli indicati nel preavviso del 3 marzo 2023); seguiva il giorno successivo – cioè il 24 marzo 2023 – un provvedimento con il quale il Dirigente del Settore IV pianificazione urbanistica e territoriale ordinava la demolizione delle opere eseguite. Quest’ultimo provvedimento è un’ordinanza di demolizione <corsivo>ex </corsivo>articolo 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, avente come presupposto il rigetto della istanza (cioè il provvedimento del 23 marzo sopra citato) e la mancanza di autorizzazione paesaggistica e del parere PAI; esso ha come destinatari la Inwit (nella qualità di responsabile dell’abuso) e la Caseificio Buonanno s.n.c. (nella qualità di proprietaria dell’area).</h:div><h:div>Ciò premesso in punto di fatto, contro i due provvedimenti (“rigetto” dell’istanza di autorizzazione del 23 marzo 2023 e ordine di demolizione del 24 marzo 2023) sono stati proposti i ricorsi R.G. n. 286 del 2023 (da parte della Caseificio Buonanno) e n. 301 del 2023 (da parte della Inwit). Il Caseificio Buonanno ha poi notificato motivi aggiunti con i quali ha contestato specificamente il provvedimento del 23 marzo 2023 una volta che ne ha acquisito copia (essa infatti asserisce di non averlo conosciuto all’epoca della proposizione del ricorso principale).</h:div><h:div>I due ricorsi hanno contenuti simili dato che le due ricorrenti sostanzialmente denunciano che sulla istanza di autorizzazione si fosse formato il silenzio assenso con conseguente illegittimità del rigetto in quanto intervenuto ben oltre il termine legale di 90 giorni previsto dal comma 10 dell’articolo 44.</h:div><h:div>Viene comunque denunciato che in ogni caso il “rigetto” si basa su presupposti erronei.</h:div><h:div>In particolare per quanto riguarda il profilo del vincolo paesaggistico viene evidenziato che: a) l’area di intervento effettivamente ricade parzialmente nella fascia di rispetto di 150 m. dell’insediamento urbano storico (il Caseificio Buonanno sostiene anche che in realtà l’area si troverebbe oltre il limite della fascia di rispetto di 150 m.); b) l’area di intervento scelta per l’impianto è però classificata nel P.T.P.R. regionale come “<corsivo>paesaggio degli insediamenti urbani</corsivo>”; c) come evidenziato nella istanza, l’autorizzazione paesaggistica non era quindi necessaria poiché “<corsivo>l’art. 43 comma 5, delle NTA del PTPR dispone che non sono compresi tra i beni paesaggistici tipizzati degli insediamenti urbani storici i territori contermini interessati dalle aree urbanizzate individuate dal PTPR corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle reti e infrastrutture</corsivo>” (in realtà si tratta dell’articolo 44, comma 5 delle n.t.a. e il riferimento all’articolo 43 è semplicemente un refuso).</h:div><h:div>In ordine al vincolo idrogeologico, viene invece evidenziato che l’istanza chiariva che: a) l’area è “<corsivo>sottoposta a regime di tutela dalle n.a. del PAI e pertanto risultava necessario acquisire in ambito di conferenza di servizi i relativi pareri/nulla osta</corsivo>”; b) “<corsivo>in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 44, comma 5, si dava contestualmente notizia a tutti gli enti e amministrazioni coinvolti</corsivo>”.</h:div><h:div>In ordine infine all’aspetto sismico, viene infine evidenziato che la relativa autorizzazione è stata acquisita prima <corsivo>per silentium</corsivo> e poi anche in forma espressa.</h:div><h:div>Il comune di Fondi resiste ai ricorsi: esso eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Caseificio Buonanno in relazione alla impugnazione del provvedimento del 23 luglio 2023 e l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso della Inwit sotto vari profili.</h:div><h:div>Nel ricorso n. 301 del 2023 è intervenuta <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> la Caseificio Buonanno s.n.c.; si è altresì costituita la provincia di Latina che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti da essa emanati. Sono anche intervenuti <corsivo>ad opponendum</corsivo> un gruppo di cittadini di Fondi insediati nelle vicinanze del suolo scelto per l’impianto che sostengono le ragioni del comune di Fondi.</h:div><h:div>I due ricorsi vanno riunti data la loro evidente connessione. La provincia deve essere estromessa dal giudizio dato che non sono state proposte domande nei suoi confronti (il ricorso le è stato notificato chiaramente a meri fini “notiziali”).</h:div><h:div>L’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Caseificio Buonanno all’impugnazione del provvedimento di “<corsivo>rigetto dell’istanza unica</corsivo>” è infondata; non condivisibile è infatti il rilevo secondo cui si tratterebbe di un provvedimento che non incide in via diretta su interessi della ricorrente, essendo essa semplice locatrice del fondo su cui la Inwit ha localizzato l’impianto per cui è causa; va in contrario osservato che il “<corsivo>rigetto dell’istanza unica</corsivo>” costituisce il logico e giuridico presupposto dell’ordine di demolizione dato che ha come effetto quello di rendere abusive le opere realizzate da Inwit sul fondo della ricorrente che, quale proprietaria, è destinataria dell’ordine demolitorio e quindi potenziale destinataria anche delle altre sanzioni previste per l’inosservanza dell’ordine; deve quindi ritenersi che, pur non essendo la Caseificio Buonanno diretta destinataria del diniego, essa ne subisce immediatamente gli effetti e ha quindi legittimazione e interesse a contestare la legittimità di tale provvedimento a tutela del suo diritto di proprietà; a conferma di questi rilievi sta anche la considerazione che i due provvedimenti sono stati emessi a distanza di un giorno, nel senso che la tesi del comune sarebbe stata sostenibile ove l’impianto non fosse stato ancora realizzato; in tal caso, infatti, sarebbe stato sostenibile il carattere solo “mediato e indiretto” dell’effetto del diniego sulle situazioni soggettive della Caseificio Buonanno; in pratica si sarebbe potuto sostenere che, essendo essa estranea alla iniziativa della Inwit, il diniego non incidesse in via diretta sul suo diritto di proprietà ma solo in via mediata sulle aspettative scaturenti dal contratto di locazione; in una situazione, invece, in cui le opere sono state realizzate l’effetto del diniego è (anche) quello di renderle abusive esponendo la Caseificio Buonanno alle relative sanzioni; di qui legittimazione e interesse all’impugnazione.</h:div><h:div>Infondate sono anche le varie eccezioni di inammissibilità/  improcedibilità sollevate in relazione al ricorso di Inwit dato che: a) la società ha impugnato nei termini gli atti che hanno determinato la lesione dei suoi interessi, cioè il rigetto dell’istanza e l’ordine di demolizione; nessun onere di immediata impugnazione può ravvisarsi in relazione agli atti precedenti, che avevano carattere strumentale e comunque non determinavano una lesione attuale di interessi della ricorrente e che quindi sono stati impugnati unitamente ai provvedimenti “finali”; b) l’unico soggetto passivamente legittimato è il comune di Fondi dato che è tale ente ad aver adottato i provvedimenti lesivi ed è quindi nei suoi confronti che Inwit ha proposto le sue domande.  </h:div><h:div>Nel merito i ricorsi sono fondati.</h:div><h:div>In estrema sintesi va osservato infatti che: </h:div><h:div>1)	sulla istanza di autorizzazione della Inwit si è effettivamente formato il silenzio assenso dato che nel prescritto termine di 90 giorni dalla sua presentazione  non è stato “<corsivo>comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali</corsivo>”;</h:div><h:div>2)	non condivisibile è l’assunto del comune di Fondi  secondo cui in materia di tutela del paesaggio non sarebbe possibile il silenzio assenso; il procedimento di installazione di impianti di telecomunicazioni è infatti assoggettato alle norme speciali degli articoli 43 e 44 più volte citati che invece espressamente prevedono il silenzio assenso, stabilendo che la sua formazione possa essere impedita – oltre ovviamente che da un formale diniego comunicato nel termine di novanta (attualmente sessanta) giorni - solo da un dissenso, congruamente motivato, di “<corsivo>un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali</corsivo>”; nel caso all’esame è incontestato che nessun dissenso nei termini sia stato espresso, nonostante l’istanza – oltre che al comune di Fondi – fosse stata inviata, unitamente ai suoi allegati (che chiaramente indicavano il luogo in cui l’impianto sarebbe stato costruito), alle amministrazioni coinvolte; va aggiunto che il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla sussistenza della condizioni previste dalla legge e/o dalla completezza della documentazione; il silenzio assenso è infatti un meccanismo di semplificazione in cui si verifica la formazione in via tacita del provvedimento (titolo allo svolgimento di un’attività o altro) per effetto del mero decorso di un termine senza che entro tale termine l’amministrazione abbia adottato un diniego; si tratta all’evidenza di un sistema che mira a “<corsivo>creare certezza</corsivo>” e questa sua funzione sarebbe vanificata ove si ritenesse che la formazione tacita del provvedimento presupponga la sussistenza delle condizioni previste e/o la completezza della documentazione presentata; una tale opzione equivarrebbe alla pratica abrogazione dell’istituto; né può sostenersi che la soluzione più liberale qui scelta pregiudichi l’interesse pubblico; a parte che il pregiudizio dell’interesse pubblico dipenderebbe dalla colpevole inerzia dell’amministrazione che nel termine prescritto non abbia operato le doverose verifiche promuovendo e/o chiedendo i necessari chiarimenti e/o le necessarie integrazioni documentali (che, come oltre si vedrà, è quello che è accaduto nella fattispecie), la legge comunque consente all’amministrazione di intervenire in autotutela sul titolo formatosi <corsivo>per silentium</corsivo> (ma non di un tal tipo di intervento si controverte nella fattispecie) e esclude gli effetti del silenzio in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni;</h:div><h:div>3)	la tesi del comune secondo cui il silenzio assenso non si sarebbe comunque formato perché la Inwit ha falsamente attestato l’inesistenza del vincolo paesaggistico non può essere accolta. </h:div><h:div>Va premesso che ad avviso del Collegio il sito scelto è effettivamente soggetto a vincolo paesaggistico in quanto è collocato all’interno della fascia di rispetto dell’insediamento urbano storico del comune di Fondi e in area che, in base alla Tabella A allegata al P.T.P.R., è classificata come paesaggio agrario di continuità (e non come paesaggio degli insediamenti urbani con conseguente inapplicabilità dell’articolo 44, comma 5, n.t.a.). La dichiarazione recata nella istanza della Inwit risulta quindi inesatta ma non può essere considerata mendace o falsa dato che il regime dell’area scelta per l’impianto presenta comunque un notevole margine di opinabilità; la INWIT ha documentato – a mezzo di perizia  asseverata con giuramento - che dai dati estraibili dal SIT della provincia di Latina risulta che il “punto” scelto per la realizzazione dell’impianto ricade in area classificata come paesaggio degli insediamenti urbani; se però si inseriscono le coordinate del sito scelto nel “Geoportale” della regione Lazio esso risulta posto in area classificata come paesaggio naturale agrario anche se in un punto praticamente al confine (la distanza sulla mappa corrisponde a circa un millimetro) con la porzione del fondo della Caseificio Buonanno classificata come paesaggio degli insediamenti urbani; benchè il SIT di Latina sia una fonte attendibile (e di normale utilizzazione da parte dei professionisti) esso non “<corsivo>riveste carattere ufficiale</corsivo>” (come del resto si legge sul sito <corsivo>internet</corsivo> della provincia) a differenza del Geoportale della regione Lazio, per cui, nel contrasto tra i due sistemi, è alle risultanze di quest’ultimo che va data la prevalenza, tenuto anche conto che esso costituisce in base all’articolo 66 delle n.t.a. del P.T.P.R. il punto di riferimento che gli “enti competenti” devono utilizzare a fine di adeguamento al P.T.P.R. degli strumenti di pianificazione territoriale di settore; non può però negarsi – come eccepito dai ricorrenti - che la scala delle cartografie allegate al P.T.P.R. è tale da non fornire assoluta certezza in ordine a punti collocati nelle immediate prossimità delle linee che separano aree diversamente classificate; in definitiva ad avviso del Collegio sarebbe stato onere del comune, dato che comunque l’istanza chiaramente indicava la localizzazione dell’impianto (con le relative coordinate geografiche oltre all’indirizzo), procedere nel termine normativamente previsto alle necessarie e doverose verifiche di quanto dichiarato/attestato dalla Inwit (eventualmente facendo ricorso alla collaborazione degli altri enti interessati); ciò non è stato fatto e quindi il silenzio assenso si è formato non potendosi – lo si ripete – considerare falso quanto dichiarato in merito al profilo paesaggistico nella istanza; </h:div><h:div>4) in quest’ottica va infine aggiunto che, ove la verifica fosse stata tempestivamente eseguita e fosse stato immediatamente fatto presente alla Inwit (e anche alla Caseificio Buonanno) il dubbio in ordine alla esistenza-inesistenza del vincolo paesaggistico, sarebbe stato possibile – oltre che una verifica puntuale, eventualmente anche in contraddittorio – chiedere e acquisire l’autorizzazione paesaggistica (eventualmente in sede di conferenza di servizi da convocarsi a cura del comune di Fondi) o, più semplicemente, anche uno spostamento di pochi metri della ubicazione dell’impianto su suolo incontestabilmente classificato come paesaggio degli insediamenti urbani (con conseguente esclusione di necessità di autorizzazione paesaggistica in base al più volte citato articolo 44, comma 5, n.t.a. asl P.T.P.R.), tenuto conto che  il suolo della Caseificio Buonanno ha notevole estensione e una gran parte di esso ricade incontestabilmente nel paesaggio degli insediamenti urbani. </h:div><h:div>Da ciò deriva la fondatezza della dedotta violazione delle garanzie procedimentali dato che: a) tali garanzie sono state completamente omesse nei confronti della Caseificio Buonanno (soggetto interessato ben noto al comune); b) l’avviso del procedimento tendente al “diniego” della istanza autorizzatoria comunicato alla Inwit è stato adottato in tempi tali da compromettere (se non vanificare) le facoltà difensive della società (privandola, essendo l’opera praticamente ultimata, della possibilità di chiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica o di proporre lo spostamento della sua ubicazione in area incontestabilmente classificata come paesaggio degli insediamenti urbani);</h:div><h:div>5) è stata documentata l’acquisizione dell’autorizzazione sismica;</h:div><h:div>In conseguenza di quanto precede, deve essere annullato il “rigetto” della istanza di autorizzazione; in via di ulteriore conseguenza deve essere annullato anche l’ordine di demolizione per illegittimità “derivata”.</h:div><h:div>Le spese di giudizio sono poste a carico del comune di Fondi e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sez. II, riuniti i ricorsi e definitivamente pronunciandosi sui medesimi, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Condanna il comune di Fondi al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge, a favore di ciascun ricorrente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/07/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fidaleo Daniela</h:div><h:div>Davide Soricelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>