<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220067020230213114359805" descrizione="" gruppo="20220067020230213114359805" modifica="13/02/2023 19:09:36" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Soc. Vela 2000 di Costagliola Vincenzo &amp; C. S.a.s." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00670"/><fascicolo anno="2023" n="00114"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220067020230213114359805.xml</file><wordfile>20220067020230213114359805.docm</wordfile><ricorso NRG="202200670">202200670\202200670.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\887 Riccardo Savoia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ivo Correale</firma><data>13/02/2023 19:09:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento previa sospensione</h:div><h:div>a. del provvedimento n. R.U. 75490 del 04.11.2022 con cui il Comune di Terracina ha rigettato l'istanza di destagionalizzazione; </h:div><h:div>b. della comunicazione di preavviso di rigetto inoltrata al ricorrente; </h:div><h:div>c. della nota prot. n. 71515/Int. del 26/10/2021 del competente Settore comunale S.U.E.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 670 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Soc. Vela 2000 di Costagliola Vincenzo &amp; C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Malinconico e Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Terracina, p.zza Municipio, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina, con la relativa documentazione;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 390/2022 del 9 dicembre 2022;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Soc. Vela 2000 di Costagliola Vincenzo &amp; C. S.a.s. (“Vela 2000”) chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti il rigetto dell’istanza di “destagionalizzazione” pronunciato dal Comune di Terracina su istanza della medesima ricorrente, in base ad articolata motivazione ivi illustrata, riassunta nella motivazione finale per la quale non era possibile acquisire un titolo edilizio che assentisse il mantenimento del piccolo complesso balneare prefabbricato e annessi servizi ed opere complementari per l’intera annualità, atteso, in primo luogo, il divieto al mantenimento delle strutture posto dal vigente P.R.G.</h:div><h:div>In sintesi, la ricorrente, titolare di una concessione balneare demaniale marittima e di relative licenze suppletive, aveva presentato, anche per la stagione 2022-2023, istanza di destagionalizzazione per tutto il proprio stabilimento, comprese le aree di facile rimozione, in applicazione dell’articolo 52 bis della l.r. Lazio n. 13/2007, ma si era vista rigettare l’istanza, anche dopo domanda di autotutela sul primo diniego.</h:div><h:div>Nel ricorso, quindi, Vela 2000 lamentava, in sintesi, quanto segue.</h:div><h:div>“<corsivo>1. Violazione dell'articolo 52 bis della Legge Regionale del Lazio n. 13 del 2007, dell’articolo 18 del Regolamento Regionale n. 19 del 2016 e della delibera di Giunta Municipale del Comune di Terracina n. 18 del 2016</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 52 bis cit. costituiva espressa deroga alle eventuali previsioni urbanistiche, che non consentirebbero il mantenimento delle strutture mobili oltre la stagione balneare estiva. Inoltre, la delibera di G.M. n. 18/2016 aveva previsto l’obbligo del Comune di attivarsi per acquistare tutti i pareri e i titoli necessari (anche mediante conferenza di servizi), ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016, in presenza della sola domanda di destagionalizzazione, come accaduto per altri Comuni costieri limitrofi.</h:div><h:div>“<corsivo>2. Eccesso di potere per sviamento della funzione e difetto di presupposti in presenza delle norme di piano che consentono il mantenimento delle strutture anche durante il periodo invernale. Contraddittorietà infraprocedimentale in ragione della nota del prot. n. 71515/Int. del 26/10/2021 del competente Settore comunale S.U.E</corsivo>.”</h:div><h:div>Il Comune richiamava l’art. 9 delle N.T.A. del vigente P.R.G., che vieta attualmente costruzioni a carattere stabile sull’arenile di cui alla “Zona F2”, fatta eccezione per i gruppi igienici da realizzare a ridosso dei muri di parapetto del lungomare, ma ciò era in contraddizione con la nota, prot. n. 71515/Int. del 26/10/2021 del competente Settore comunale S.U.E. dello scorso anno, che, per quanto contestabile sotto altro profilo, comunque affermava e riconosceva che le strutture balneari oggetto di destagionalizzazione possono essere assentite con titolo edilizio/paesaggistico, se ricomprese all’interno della Variante al PRG, come accadeva nel caso di specie ove lo stabilimento ricadeva nell’“Ambito Territoriale C2”.</h:div><h:div>In più, l’art. 9, comma 4, delle N.T.A. vietava solo le costruzioni a carattere stabile, con limite di altezza e distanza dal “fronte mare”, mentre lo stabilimento in questione ricomprendeva opere di facile rimozione e rientrava nell’alveo dell’art. 52 bis l.r. cit. che ne riteneva l’autorizzabilità, su istanza di parte, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, senza per questo diventare una costruzione stabile destinata a rimanere allocata sul posto per sempre.</h:div><h:div>Lo stesso stabilimento, in quanto conforme all’articolo 10 delle NTA della Variante al PRG denominata “Ambito Territoriale C2”, era anche già dotato di titolo abilitativo stagionale e di autorizzazione paesaggistica e ben poteva l’Amministrazione adeguare il titolo di occupazione nel senso richiesto dalla ricorrente.</h:div><h:div>“<corsivo>3. Violazione dell’articolo 145 comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004 in ragione della immediata prevalenza del P.T.P.R.. Eccesso di potere per manifesta illogicità in ragione della delibera adottata Deliberazione di C.C. n. 35 del 04/07/2022</corsivo>”.</h:div><h:div>Del tutto irrilevante era il richiamo alla delibera di C.C. n. 35/2022 con la quale era stata adottata la variante in modifica dall’articolo 9 comma 4 delle N.T.A., nel senso per cui “Nell’arenile dell’intero comunale sono consentite attività balneari e attività turistiche-ricreative connesse alla balneazione. Esse sono consentite nel pieno rispetto delle prescrizioni previste del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e della vigente normativa settoriale in materia utilizzazione ai fini turistici del demanio marittimo”, in quanto tale modifica ai presenti fini era superflua, dato che già ora, nell’arenile dell’intero Comune sono consentite attività balneari e attività turistiche-ricreative connesse alla balneazione, con il solo limite per quello prospiciente il “lungomare Circe” di realizzare costruzioni destinate a rimanere allocate per sempre e senza alcuna preclusione, ma non per le costruzioni di facile rimozione, tenuto anche conto che le norme regionali del P.T.P.R. sono sovraordinate alle deliberazioni comunali e immediatamente prevalenti. Pertanto, valeva la previsione dell’art.22 (punto 5.2.2.) di tale Piano, che consente il mantenimento per tutto l’anno di strutture leggere o di strutture facilmente amovibili a copertura leggera.</h:div><h:div>A ciò doveva aggiungersi che in attesa dell’approvazione regionale, il Comune avrebbe dovuto consentire, nelle more, il mantenimento delle strutture e l’esercizio dell’attività fino all’approvazione o alla mancata approvazione della variante adottata.</h:div><h:div>“<corsivo>4. Violazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 2016. Eccesso di potere per contraddittorietà e per totale difetto di istruttoria</corsivo>”.</h:div><h:div>Non risultava rispettata la delibera di Giunta Municipale n. 18/2016, la quale consentiva la destagionalizzazione e disciplinava il relativo procedimento, che era descritto, anche in un collegato “vademecum” con le modalità procedimentali da osservare. Come chiarito, l’unico onere gravante sulla ricorrente nel rispetto della deliberazione di G.M. n. 18/2016 era quello di presentare al competente ufficio del SUAP l’istanza di destagionalizzazione, al fine di fare avviare, successivamente, il relativo procedimento per richiedere gli eventuali pareri e autorizzazioni, anche mediante una conferenza di servizi. Né il richiamo a precedenti provvedimenti comunali negativi in tal senso poteva rilevare, in presenza di precedente contenzioso avanti a questo Tribunale che si era pronunciato favorevolmente all’operatore balneare in sede cautelare. Tanto che il nuovo P.U.A. Regionale, pubblicato sul BURL il 20 luglio 2021, prevede espressamente la destagionalizzazione delle attività, prescrivendo che: “Al fine di proporre un’offerta turistica sui litorali che vada oltre la stagione balneare, i comuni potranno autorizzare lo svolgimento di attività collaterali/diverse dalla balneazione”, confermando la previsione dell’art. 52 bis l.r. cit.</h:div><h:div>“<corsivo>5. Eccesso di potere per contraddittorietà; violazione delibera di Giunta Municipale del Comune di Terracina n. 18 del 2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione (sotto altro profilo)</corsivo>”.</h:div><h:div>La delibera di G.M. n. 18/2016 era stata adottata nelle more dell’approvazione dei PUA, proprio in ragione della possibilità di destagionalizzare e in virtù di quanto previsto espressamente dalla legge regionale più volte citata, senza necessità di richiedere ogni stagione un nuovo provvedimento.</h:div><h:div>Con l’impugnato diniego, pertanto, l’Amministrazione aveva operato in modo contraddittorio e senza neanche motivare in ordine alle ragioni di tale “cambio di rotta”.</h:div><h:div>“<corsivo>6. Violazione dell’articolo 1 comma 246 della Legge 145/2018</corsivo>”.</h:div><h:div>Nell’istanza rigettata era stato anche chiesto il mantenimento della struttura sino al riordino della materia delle concessioni balneari in applicazione della l.n. 145/2018, il cui art. 1, comma 246, prevede che si possano mantenere i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Il riordino, come noto, non è stato attuato e in materia è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha concesso un ulteriore termine per il riordino sino al 31 dicembre 2023, per cui il Comune doveva tenere conto anche di quale quadro in prospettiva, concedendo la destagionalizzazione almeno fino a tale data.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio il Comune di Terracina per resistere al ricorso, illustrando la successione normativa e la sua interpretazione e rimarcando che comunque il carattere stagionale dei manufatti non poteva essere posto in discussione.</h:div><h:div>La domanda cautelare era decisa da questa Sezione applicando l’istituto di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di discussione nel merito.</h:div><h:div>In prossimità di questa le parti si scambiavano memorie illustrative delle rispettive posizioni e, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La fattispecie in esame riguarda il nutrito contenzioso pendente presso questo Tribunale, relativo alla c.d. “destagionalizzazione”, vale a dire alla possibilità o meno per i titolari di concessione demaniale marittima per esercizio di attività stagionale di gestione di stabilimento balneare (normalmente nel periodo 1 maggio-31 ottobre), di mantenere le opere (altrimenti da rimuovere al termine del periodo suddetto) per continuare a esercitare l’attività anche durante il periodo residuo (c.d. “invernale”), in origine non contemplato nella concessione, né nel relativo titolo edilizio.</h:div><h:div>Nello specifico, Vela 2000, nel primo motivo di ricorso, afferma che l'art. 52 bis l.r. cit., quale espressa deroga normativa agli strumenti di pianificazione, consentirebbe al richiedente di ottenere il titolo auspicato senza alcuna necessità di modifica dei piani regolatori, derivando tale possibilità direttamente dalla richiamata legge regionale, peraltro fonte primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di adeguare il titolo edilizio, anche tramite conferenza di servizi e chiedendo eventuale documentazione integrativa.</h:div><h:div>In merito il Collegio rileva che una efficace ricostruzione normativa deve partire dall’art. 18, della r. r. Lazio n. 19/2016, il quale dispone: “<corsivo>La Regione, ai sensi dell’articolo 52-bis della l.r. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>I Comuni, anche nelle more di approvazione dei PUA comunali fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell’articolo 52-bis della l.r. 13/2007</corsivo>”. </h:div><h:div>Tali criteri e modalità sono quelli fissati dal Comune di Terracina con la delibera di G.M. n. 18/2016, prevedendo che ai fini della favorevole valutazione dell’istanza di destagionalizzazione sia necessaria l’acquisizione tanto dell’autorizzazione paesaggistica, quanto del titolo edilizio, anche mediante conferenza di servizi.</h:div><h:div>Su tale norma si innesta l’art. 52-bis, l. reg. n. 13/2007, il quale prevede che: “<corsivo>Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell’offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l’utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell’articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall’atto di concessione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull’area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull’area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai titolari di concessione demaniale marittima, ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l’utilizzo e la fruizione dei territori costieri, si applicano, per le finalità di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio</corsivo>)”.</h:div><h:div>Ebbene, al Collegio non appare condivisibile la tesi di Vela 2000 secondo cui l’art. 52-bis cit. avrebbe diretta efficacia derogatoria delle prescrizioni di P.R.G. in ordine alla destagionalizzazione delle strutture balneari di facile rimozione. </h:div><h:div>La norma in questione, al comma 2, è evidente nel subordinare l’autorizzazione in questione – in sé astrattamente riconosciuta - al possesso da parte del richiedente, di titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri e/o ulteriori atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, tra i quali certamente il permesso di costruire. Al Collegio appare evidente che una tale precisazione sarebbe stata superflua in caso della affermata (da parte della ricorrente) valenza derogatoria della legge in questione, la quale, in quanto norma regionale, non può che disciplinare il profilo demaniale e turistico - quest’ultimo oggetto di competenza legislativa regionale residuale -  delle strutture balneari esistenti sul litorale laziale, senza alcun effetto sui vincoli derivanti dalla disciplina urbanistico-edilizia e paesistica nazionale.</h:div><h:div>Osserva anche il Collegio che sul tema in questione questa Sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 11/2017, affermando che “la disposizione è chiara nello stabilire che la destagionalizzazione può essere consentita ove l’istante sia “in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia”. Tale sentenza, quindi, si presta ad una lettura diversa da quella proposta nei sui scritti dalla ricorrente, avvalorando in realtà la posizione del Comune di Terracina, dato che in essa è affermato come il significato dell’articolo 52-bis sia quindi quello di consentire una deroga alle previsioni dei piani che consentono l’occupazione dell’arenile con i manufatti costituenti lo stabilimento durante il solo periodo estivo ma non quello di operare una sorta di automatica conversione dei titoli (di carattere temporaneo) di cui sono in possesso gli operatori in titoli “permanenti” (cioè legittimanti l’occupazione per l’intero anno dell’arenile concesso).</h:div><h:div>Va da sé che anche la Regione Lazio, nel dare riscontro a un quesito posto dal Comune resistente, con note del 2016 e del 2018, ha espressamente affermato che le concessioni in questione sono state rilasciate a carattere stagionale (1 maggio-31ottobre), che sussiste la necessità della acquisizione di “tutti i titoli abilitativi” e di adeguare il titolo concessorio ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, “altrimenti si potrebbe verificare un’abusiva occupazione del demanio marittimo sanzionabile a mente degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione”, ribadendo, che “qualora i concessionari in questione non siano in possesso dei relativi titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia, non possono essere autorizzati alla destagionalizzazione.”</h:div><h:div>Infondato si palesa anche il secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>L’art. 9, comma 4, delle N.T.A. prevede che: “<corsivo>nell’arenile prospiciente il Lungomare Circe, sono vietate le costruzioni a carattere stabile. Esse sono consentite solamente per gruppi igienici, da contenersi entro l’altezza dei muri di parapetto del Lungomare a ridosso dei muretti medesimi. In ogni caso tali costruzioni, avranno l’altezza lorda non superiore a mt. 2,20 ed uno sviluppo non superiore a ml.20 sul fronte mare</corsivo>”.</h:div><h:div>Parte ricorrente ritiene che le strutture in concessione, in ragione della loro facile amovibilità, non avrebbero il carattere della stabilità e quindi non sarebbero in contrasto con la succitata previsione, ma il Collegio ritiene di richiamare la giurisprudenza secondo la quale, al fine di verificare se una determinata opera abbia carattere precario, occorre verificare la destinazione funzionale e l'interesse finale al cui soddisfacimento essa è destinata e solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il breve tempo entro cui si realizza l'interesse finale, possono dirsi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 7.12.17, n. 5762). </h:div><h:div>In sostanza, sulla nozione di “precarietà” o “stabilità” di un’opera - che l’art. 9 cit. assume ad elemento preclusivo per il rilascio del permesso di costruire - per giurisprudenza che il Collegio condivide, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione (c.d. “criterio strutturale”), ma riguardo all’uso cui lo stesso è destinato (c.d. “criterio funzionale”). Ciò sta a significare che se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti deve escludersene una natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3.11.20 n. 6768 e Sez. VI, 15.1.18 n. 150). </h:div><h:div>Il concetto edilizio di “precarietà” non deve, quindi, essere confuso con quello di “stagionalità”, inteso come utilizzo ripetuto in determinati mesi dell’anno della struttura, al fine del soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (Cons. Stato, n. 6768/20 cit. e Sez. V, 25.5.17 n. 2464). </h:div><h:div>Ne deriva che se l’uso ricorrente e tipico delle strutture ricettive in località turistiche non è temporaneo, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi dell’anno, esso dà luogo ad un’alterazione sostanzialmente permanente dello stato dei luoghi (TAR Campania, Na, Sez. VII, 10.12.18 n. 7090).</h:div><h:div>In definitiva, il fatto che siano individuabili parti strutturali amovibili non attesta la precarietà di un “lido balneare” se, come per ogni altra impresa commerciale, il soddisfacimento dei relativi interessi commerciali diventa non occasionale, stabile nel tempo e non necessariamente legato solo alla stagione balneare (Cons. Stato, Sez. VI, 17.8.21 n. 5911). </h:div><h:div>Ecco che, se la stabilità deve ritenersi sussistente per le opere di facile rimozione a carattere stagionale, a maggior ragione essa deve essere valutata per quelle che, pur sempre di facile rimozione, rimangano installate costantemente sino al perdurare del titolo concessorio demaniale marittimo, come prospettato da Vela 2000.</h:div><h:div>Infatti, con il mantenimento in “destagionalizzazione” – pur con istanza da rinnovare di anno in anno – il manufatto rimarrebbe in sostanza sempre in esercizio, senza connotazione alcuna di precarietà nel senso suddetto.</h:div><h:div>Il Collegio osserva ancora che il vigente art. 9 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Terracina disciplina l’attività edificatoria nella zona “F” (attrezzature pubbliche e di uso pubblico), a sua volta classificata nelle sottozone “F1” (attrezzature turistico-alberghiere) e “F2” (attrezzature turistico-balneari e servizi pubblici e di uso pubblico) e in questa seconda ricade l’area su cui insiste lo stabilimento gestito dalla società ricorrente.</h:div><h:div>Più in dettaglio, tale norma prescrive che nell’arenile prospiciente il “lungomare Circe” sono vietate costruzioni a carattere stabile e sono consentite solamente per gruppi igienici da contenersi entro l’altezza dei muri di parapetto del lungomare ed a ridosso degli stessi, con un’altezza lorda e uno sviluppo contenuti, sul fronte mare.</h:div><h:div>In merito alla variante al PRG denominata “Ambito territoriale C2” richiamata dalla ricorrente, se è vero che la sua area di sedime vi sia compresa, nondimeno, l’art. 17 delle medesime N.T.A. prevede espressamente che “tutti gli interventi in attuazione della presente variante” siano “da realizzarsi esclusivamente per ‘comparti’” e, come osservato dall’Amministrazione nei suoi scritti difensivi e non contestato, questi ultimi non sono mai stati definiti, rendendo sostanzialmente inattuabile la variante stessa sotto il profilo invocato dalla Vela 2000.</h:div><h:div>Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, basato essenzialmente sul richiamo alla prevalenza delle norme del P.T.P.R. come richiamate.</h:div><h:div>L’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004, prevede che: “<corsivo>Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette</corsivo>”. </h:div><h:div>E’ noto, però, che la “preminenza” della pianificazione paesaggistica regionale rispetto a quella urbanistica comunale non si spinge sino a evitare la possibilità che quest’ultima disciplini le aree vincolate in modo più restrittivo dello strumento, in tesi sovraordinato (Cons. Stato, Sez. IV, 3.1.18 n. 32).</h:div><h:div>Tanto è vero che sul punto il Comune di Terracina ha dovuto avviare un procedimento di variante urbanistica all’art. 9 delle N.T.A. cit., per elidere la più restrittiva disciplina posta dall’attuale conformazione, che però è ancora in vigore, dato che la variante in questione, con procedimento avviato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), l. r. Lazio n. 36/1987 con delibera di C.C. n. 35/2022, non risulta ancora essere stata approvata dalla Regione Lazio, che ha chiesto chiarimenti.</h:div><h:div>Ugualmente infondato è il quarto motivo di ricorso.</h:div><h:div>La delibera di G.M. n. 18/2016 è stata adottata sulla scorta dell’art. 18 l. r. Lazio n. 19/2016, per il quale: “<corsivo>La Regione, ai sensi dell’articolo 52-bis della l.r. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo. 2. I Comuni, anche nelle more di approvazione dei PUA comunali fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell’articolo 52-bis della l.r. 13/2007</corsivo>”.</h:div><h:div>In realtà, la delibera in esame era volta a istruire gli uffici comunali affinché, nelle more dell’approvazione del P.U.A., potessero gestire i procedimenti avviati su istanza di parte volti ad ottenere la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative ex art. 52-bis, comma 2, l. reg. n. 13 cit., per cui la delibera non ha introdotto una specie di atto abilitativo “collettivo”, rivolto a tutti i concessionari demaniali turistici attivi sul territorio, al fine di concedere la destagionalizzazione delle attività in questione con la mera presentazione della relativa istanza, cui dovrebbe conseguire l’atto di assenso. Essa si è limitata a configurare il procedimento amministrativo che il Settore SUAP, demanio marittimo e agricoltura, deve istruire, precisando che dopo la presentazione dell’istanza e l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, il suddetto ufficio comunale possa acquisire le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui rilascio compete ad altre Amministrazioni, nonché l’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio, quest’ultimo dal Settore urbanistica ed edilizia, anche mediante conferenza di servizi.</h:div><h:div>Peraltro, come sostenuto nei suoi scritti difensivi dal Comune, l’indizione della conferenza di servizi sarebbe stata del tutto inutile, stante la conclamata impossibilità di assentire il permesso di costruire, a causa dei vincoli insistenti sulla zona, ex art. 9 delle N.T.A. del PRG, come da parere reso con nota municipale del 26 ottobre 2021, che non muove in contraddizione con le precedenti decisioni, peraltro ininfluenti sul caso di specie riguardante la “nuova” stagione “invernale”.</h:div><h:div>Relativamente all’intervenuta approvazione del P.U.A. regionale con delibera consiliare n. 9/2021, rileva il Collegio che il piano di utilizzazione degli arenili comunali, da conformarsi alle indicazioni di quello regionale, è lo strumento di programmazione e pianificazione dell’utilizzo delle aree demaniali marittime, non avente valore di strumento urbanistico, la cui finalità primaria è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistico-ricreativi, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente costiero fissati nelle leggi regionali 6 luglio 1998 nn. 24 e 25 e nel P.T.P.R. approvato con delibera consiliare n. 5/2021. </h:div><h:div>Pertanto, non avendo il P.U.A., neppure quello regionale, valore di strumento urbanistico, esso non è idoneo a elidere le criticità che nella specie ostano, sotto il profilo urbanistico-edilizio, al favorevole riscontro dell’istanza di destagionalizzazione della ricorrente.</h:div><h:div>Così pure il quinto motivo di ricorso è privo di fondamento.</h:div><h:div>Come detto, la delibera n. 18 cit. è un atto di indirizzo della Giunta Municipale agli uffici, adottato nelle more dell’approvazione del P.U.A. al fine di fornire indicazioni sui criteri e le modalità da seguire nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 52-bis, comma 2, l. reg. n. 13 cit. </h:div><h:div>La delibera in questione, riproducendo quanto disposto nella richiamata legge regionale, conferma quindi la necessità di acquisire a tal fine ogni diverso titolo abilitativo o parere prescritto, incluso quindi quello edilizio che, come nel caso all’esame, sia prescritto dal P.R.G. e nelle sue N.T.A.</h:div><h:div>Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà tra la decisione gravata e quelle precedenti, ove si consideri che i provvedimenti favorevoli precedentemente ottenuti erano stati rilasciati ai soli fini demaniali, cioè per consentire il mantenimento dei manufatti funzionali all’esercizio dell’attività turistico ricettiva durante la stagione balneare, e non anche per un più ampio scopo di destagionalizzazione “fissa” della medesima attività.</h:div><h:div>Infatti, quanto alla ritenuta non necessità di chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla destagionalizzazione una volta ottenuta, nella delibera n. 18 cit. non è dato ravvisare alcuna indicazione in tal senso, limitandosi essa a stabilire che “la durata dell’autorizzazione rilasciata non potrà eccedere la durata della concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative prevista dalla normativa statale vigente in materia”. Tale prescrizione si limita, come detto, a vincolare gli uffici comunali a non rilasciare titoli autorizzativi aventi un periodo di efficacia superiore a quello della concessione in godimento all’operatore, ma non implica affatto che, in caso di autorizzazione per un periodo inferiore alla durata della concessione, il privato non debba poi riproporre domanda di rilascio di una nuova autorizzazione.</h:div><h:div>Da ultimo è infondato anche il sesto motivo di ricorso.</h:div><h:div>L’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018, prevede che: “<corsivo>I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, come da giurisprudenza condivisa dal Collegio, “…lo scopo della norma è raccolto nell’obiettivo di evitare il disagio e i costi dipendenti dagli obblighi di rimozione e dall’onere di installazione delle opere degli stabilimenti balneari che, di consueto, sono imposti e previsti a carico dei concessionari in coincidenza con la conclusione e l'inizio della stagione estiva di ogni anno” (Cons. Stato, Sez. VI, 11.1.23 n. 397). </h:div><h:div>Quindi, l’art. 1, comma 246, cit. deve essere interpretato nel senso di prevedere una temporanea deroga agli obblighi in parola, sgravando gli operatori dei relativi oneri economici, ma non abilita anche all’esercizio per tutto l’anno delle attività svolte all’interno di quei manufatti durante la stagione balenare, come è, invece, per il diverso l’istituto della destagionalizzazione ex art. 52-bis, l. reg. n. 13 cit., che si riferisce proprio alle attività in questione.</h:div><h:div>Peraltro, in linea con quanto osservato dal Comune resistente, la disposizione in esame non contiene due termini di efficacia alternativi per l’operare della deroga così introdotta; infatti, la data del 31 dicembre 2020 (prorogata al 31 marzo 2022 giusto l’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020), individuata dalla legislazione “emergenziale” in epoca pandemica, precisa il termine finale di applicazione del regime derogatorio, laddove il riordino della materia indica soltanto l’esigenza contingente in vista della quale la sospensione degli obblighi in parola è stata introdotta.</h:div><h:div>In proposito, sulla rilevanza, ai fini della decisione della presente controversia, di quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 29 dicembre 2022 n. 11699, come richiamata dalla ricorrente, osserva il Collegio come essa sia relativa a profili di legittimità differenti rispetto a quelli denunciati con il presente gravame e, pertanto, non può costituire un utile riferimento in questa sede, dato che il caso oggetto di quel contenzioso riguardava un parere negativo della Soprintendenza e dava atto dell’esistenza di un parere istruttorio favorevole sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, circostanza questa che introduce una notevole differenza rispetto alla vicenda che ci occupa, dove sono proprio i profili urbanistico-edilizi, oltre a quelli paesaggistici, a precludere il rilascio del titolo edilizio per il mantenimento delle strutture amovibili “in loco” oltre la chiusura della stagione balneare.</h:div><h:div>In sostanza, la norma in questione – per l’emergenza pandemica contestuale alla sua adozione - autorizzava unicamente la permanenza sulle aree demaniali marittime delle strutture sino, e non oltre, alla data indicata, ma non anche le attività che si vorrebbe continuare a esercitare con la destagionalizzazione, che per il loro assenso devono seguire il procedimento individuato dal Comune.</h:div><h:div>Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, il ricorso non può essere accolto.</h:div><h:div>Per la complessità e la novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre eccezionalmente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fidaleo Daniela</h:div><h:div>Ivo Correale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>