<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220014420220502201513465" descrizione="" gruppo="20220014420220502201513465" modifica="5/6/2022 4:56:02 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00144"/><fascicolo anno="2022" n="00427"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220014420220502201513465.xml</file><wordfile>20220014420220502201513465.docm</wordfile><ricorso NRG="202200144">202200144\202200144.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>05/05/2022 01:40:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Maria Bucchi</firma><data>02/05/2022 20:24:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensiva,</h:div><h:div>della determina prot. n. 0000829/U del 25/01/2022, dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”, ricevuta in pari data avente ad oggetto “autotutela di aggiudicazione provvisoria”;</h:div><h:div>della determina prot. n. 0000876/U del 27/01/2022, dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”, avente ad oggetto “aggiudicazione definitiva a favore di Acqualys S.r.l.;</h:div><h:div>della nota prot. n. 1049/U del 01/02/2022, dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”, di reiezione dell’istanza di autotutela formulata dalla scrivente in data 29/01/2022;</h:div><h:div>di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante e per la conseguente condanna dell’ente resistente in principalità all’accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l'aggiudicazione dell’opus concorsuale e la stipulazione del relativo contratto d’appalto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito.</h:div><h:div>Con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d’ora si propone;</h:div><h:div>in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi d’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D.Lgs. 104/2010, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 144 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Culligan Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava e Giuseppina Salatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Acqualys S.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1) Con ricorso notificato il 22 febbraio 2022 e depositato il successivo giorno 25 la Culligan Italiana s.p.a. ha impugnato gli atti in epigrafe specificati con i quali l’Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”, richiamati i controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli operatori economici concorrenti, ha escluso la ricorrente – posizionatasi al primo posto nella graduatoria della procedura di acquisto in economia ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art 43 del D.I. 129/2018 per la realizzazione di progetti plastic free – e aggiudicato la gara alla Acqualis s.r.l., in applicazione dell’art. 80 del comma 4, D.lgs. n. 50/2016 modificato dall’art. 8, comma 5 lett. B) d.l. n. 76/200 convertito in legge n. 120/2020. </h:div><h:div>2) Spiega l’Amministrazione che sono risultate cartelle di pagamento non notificate e quindi, non definitivamente accertate secondo le note dell’agenzia delle entrate del 02/04/2021 e 14/05/2021, e che  gli importi non definitivamente accertati risultano essere di notevole entità, tali che, nel caso in cui venissero accertati in maniera definitiva, potrebbero compromettere l’ordinaria attività dell’impresa, pregiudicandone l’affidabilità, in qualità di contraente, in rapporto alla fornitura/servizio/manutenzione pluriennale di cui al presente bando.</h:div><h:div>Peraltro, il D.L. “Semplificazioni” n. 72/2020 amplia le cause di esclusione da parte delle stazioni appaltanti per gli obblighi non definitivamente accertati con sproporzione tra debito tributario ed importo dell’appalto.</h:div><h:div>3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 80 comma 4 D.lgs. n. 50/16; art. 3 L. 241/90) ed eccesso di potere:</h:div><h:div>I) Gli atti impugnati sono affetti da difetto di motivazione non essendo revocabile in dubbio che la discrezionalità che permea la novella introdotta dal D.L. 76/2020 abbisogna di puntuale esternazione della ratio decidendi, in ordine alla concreta incidenza del requisito carente sulla integrità ed affidabilità dell’operatore.</h:div><h:div>II) Tutti i nove giudizi promossi dalla odierna esponente avverso gli avvisi de quibus si sono conclusi, previo accoglimento dei gravami, con altrettante</h:div><h:div>pronunce di annullamento degli stessi, sentenze vieppiù confermate in sede di appelli promossi dall’Agenzia delle Entrate; pertanto, è di intuitiva evidenza che nell’ordinamento positivo siffatti avvisi non sono più esistenti proprio perché annullati tramite decisioni che a termini dell’art. 67 del D.lgs. 546/1992 sono immediatamente esecutive.</h:div><h:div>Pertanto nei confronti della ricorrente non è ipotizzabile la sussistenza del quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 del codice posto che alcun debito tributario è in essere.</h:div><h:div>III) La determina prot. n. 0000876/U del 27/01/2022 recante l’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata è illegittima per invalidità derivata, emergendo per tabulas che in assenza del provvedimento di esclusione (e della sua conferma) la stessa non sarebbe mai stata adottata.</h:div><h:div>4) Con atto depositato il 1° marzo 2022 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione deducendo, con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>5) Alla pubblica udienza del 27 aprile 2022, la causa è stata riservata per la decisione.</h:div><h:div>6) Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>7) L’Amministrazione resistente ha provveduto a escludere la ricorrente dalla gara in argomento per riscontrate violazioni gravi ai sensi dell’art. 80, comma 4, nella parte in cui stabilisce che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”.</h:div><h:div>8) Tali violazioni sarebbero risultanti dalle cartelle di pagamento non notificate e quindi, non definitivamente accertate secondo le note dell’agenzia delle entrate del 02/04/2021 e 14/05/2021, le quali riportano il seguente elenco:</h:div><h:div>- PVC Numero 002194, redatto nell'anno 2019, anno di imposta 2016, notificato il 18/12/2019 al contribuente in oggetto, contenente i seguenti rilievi: ai fini IVA: Totale Rilievo per € 24.390,00; ai fini IRAP: Totale Rilievo per € 1.632.676,00;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA02685-2016 (2012) per l'anno d'imposta 2012, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 264.745,00; II° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA03325-2016 (2014) per l'anno d'imposta 2014, relativo al contribuente incorporato/a CULLIGAN BW S.R.L. CF 03663210106, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 50.715,00; I° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA03324-2016 (2013) per l'anno d'imposta 2013, relativo al contribuente incorporato/a CULLIGAN BW S.R.L. CF 03663210106, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 480.811,00; I° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO THB06BA03323-2016 (2012) per l'anno d'imposta 2012, relativo al contribuente incorporato/a CULLIGAN BW S.R.L. CF 03663210106, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 459.962,00; I° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA02683-2016 (2011) per l'anno d'imposta 2011, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione con importo contestato di Euro 251.426,00; II° grado con esito</h:div><h:div>sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA02687-2016 (2013) per l'anno d'imposta 2013, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 242.312,00; II° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA04424-2015 (2010) per l'anno d'imposta 2010, relativo al contribuente incorporato/a CULLIGAN BW S.R.L. CF 03663210106, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato di Euro 340.504,00; II° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA03322-2016 (2011) per l'anno d'imposta 2011, relativo al contribuente incorporato/a CULLIGAN BW S.R.L. CF 03663210106, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 404.295,00: I° grado con esito sfavorevole all’Ufficio;</h:div><h:div>- Ricorso avverso l'AVV. ACCERTAMENTO SDC THB03BA04166-2015 (2010) per l'anno d'imposta 2010, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 245.511,00; I° grado con esito sfavorevole all’Ufficio.</h:div><h:div>9) È evidente, quindi, che nel caso di specie gli accertamenti contestati risultano tutti annullati con sentenze di primo grado.</h:div><h:div>Tali sentenze sono state tutte impugnate dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Per alcune il giudizio di secondo grado è ancora pendente, per altre è stato definito con la conferma dell’annullamento. </h:div><h:div>Relativamente a queste ultime è pendente il ricorso per cassazione. </h:div><h:div>10) Va inoltre precisato che il “PVC Numero 002194” primo dell’elenco sopra riportato, acronimo di “processo verbale di contestazione”, è un atto endoprocedimentale nell’ambito del più ampio procedimento di accertamento fiscale/tributario e, come tale, non avente autonoma rilevanza esterna e non incidente direttamente sulla sfera personale del contribuente (T.A.R. Napoli, Sez. V, n. 6987 del 03/11/2021; ibidem T.A.R. Lecce, Sez. II, sent. n. 1377 del 22/09/2021) se non nei termini in cui sia recepito in un avviso di accertamento, che quivi mai è stato adottato posto che la stessa Agenzia delle Entrate in data 10/12/2021 lo ha archiviato.</h:div><h:div>11) Ciò premesso, va evidenziato che secondo quanto stabilito dall’art. 67 bis del D.lgs. n. 546 del 31/12/1992 “le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”.</h:div><h:div>12) Alla luce di quanto precede, quindi, le gravi violazioni non definitivamente accertate di cui all’art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/16, in combinato con quanto stabilito dall’art. 67 bis del D.lgs. n. 546/92, devono intendersi quelle sub iudice ma confermate da pronunce giudiziarie, cioè da sentenze di primo grado che hanno respinto il ricorso del contribuente o da sentenze di secondo grado che hanno riformato la pronuncia favorevole al medesimo e sono oggetto di ricorso in cassazione.</h:div><h:div>Diversamente, nel caso di sentenza favorevole al contribuente con conseguente annullamento dell’avviso, non si può ritenere esistente nel mondo giuridico alcun accertamento, almeno fino al momento in cui la sentenza non venga riformata.</h:div><h:div>Altrimenti, la provvisoria esecuzione della sentenza favorevole non avrebbe alcun effetto favorevole per il contribuente vittorioso in giudizio.</h:div><h:div>13) In ogni caso, se si volesse includere tra le violazioni non definitivamente accertate di cui all’art. 80 comma 4 D.lgs. cit. anche quelle annullate con sentenza favorevole al ricorrente, il provvedimento di esclusione dovrebbe contenere una motivazione approfondita che dia adeguatamente conto della scelta discrezionale dell’Amministrazione di escludere un partecipante allo stato vittorioso nei contenziosi tributari con l’Amministrazione tributaria. </h:div><h:div>14) La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 144/22, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina la restituzione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/04/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Onnelli Mario</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>