<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210012320210416112850808" descrizione="" gruppo="20210012320210416112850808" modifica="4/17/2021 9:07:23 AM" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00123"/><fascicolo anno="2021" n="00250"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210012320210416112850808.xml</file><wordfile>20210012320210416112850808.docm</wordfile><ricorso NRG="202100123">202100123\202100123.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>17/04/2021 00:19:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Torano</firma><data>16/04/2021 11:52:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Torano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per </h:div><h:div>l’annullamento del silenzio-rifiuto opposto all’istanza di accesso alle informazioni ambientali, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, e agli atti amministrativi, giusta la l. 7 agosto 1990 n. 241, avanzata con istanza del 18 dicembre 2020 e con il successivo sollecito del 18 gennaio 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 123 del 2021, proposto dal Comitato per la salvaguardia del mare e della Riviera di Ulisse, in persona del legale rappresentante <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avv. Carmine Laurenzano e Raffaele Di Stefano, con domicilio eletto presso lo studio legale Giusti &amp; Laurenzano in Roma, via F. Numerio 46; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gaeta (LT), in persona del Sindaco <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Rak e Daniela Piccolo dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio s.n.c.; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio noleggiatori di Gaeta, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Visto il ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 116 cod. proc. amm., notificato il 12 febbraio 2021 e depositato il successivo giorno 22, con il quale il comitato ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego in materia di accesso formatosi sull’istanza indicata in epigrafe; </h:div><h:div>Visti gli artt. 116 cod. proc. amm., 21 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 e 3, d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195;</h:div><h:div>Vista l’istanza di accesso presentata dal comitato ricorrente al Comune di Gaeta il 18 dicembre 2020 e il successivo sollecito del 18 gennaio 2021, con cui è stato richiesto di accedere a: <corsivo>a)</corsivo> le concessioni/convenzioni o autorizzazioni, a qualsiasi titolo, relative all’assegnazione delle spiagge libere con servizi, unitamente alla documentazione utile e necessaria ad attestare e dimostrare la regolarità urbanistica, edilizia e compatibilità con la normativa ambientale, ivi comprese autorizzazioni e altro titolo relativo gli allacci, utenze e forniture; <corsivo>b)</corsivo> i documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati di autorizzazione alla c.d. destagionalizzazione delle strutture balneari, con particolare riguardo alle spiagge libere con servizi, con indicazione di tutte le strutture all’uopo autorizzate; <corsivo>c)</corsivo> i documenti/atti/provvedimenti a vario titolo denominati relativi agli accessi liberi alle spiagge libere, con esatta indizione e posizionamento degli stessi, con particolare riguardo alla documentazione relativa alla spiaggia di Serapo e alle oggettive limitazioni di accesso cui è costretta; <corsivo>d)</corsivo> i termini, il contenuto e il riferimenti della delibera del Consiglio comunale di approvazione della proposta di delibera n. 3523 ed eventuali convenzioni sottoscritte in applicazione della stessa; <corsivo>e)</corsivo> ogni atto/documento/provvedimento relativo alle note prot. n. 55007 del 16 novembre 2020 del Comune di Gaeta e prot. n. 10033519 del 19 novembre 2020 della Regione Lazio, relative alla istanza trasmessa a mezzo p.e.c. del 5 ottobre 2020;</h:div><h:div>Vista l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la quale ha sottolineato che il comitato ricorrente non presenta i necessari requisiti di adeguata rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui sono situati i beni a fruizione collettiva che si assumono lesi, essendo stato costituito da solo tre persone pochi mesi prima della presentazione dell’istanza di cui è causa;</h:div><h:div>Considerato al riguardo che, in aggiunta alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale <corsivo>ex</corsivo> art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, è possibile ammettere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente in favore di associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, con la conseguenza che la legittimazione processuale delle predette associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla sua c.d. <corsivo>vicinitas</corsivo> rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013 n. 4233; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 novembre 2018 n. 584; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016 n. 2025; TAR Liguria, sez. I, 21 novembre 2013 n. 1404);</h:div><h:div>Ritenuto che l’eccezione preliminare suddetta sia ad ogni evidenza fondata, non ravvisandosi in capo al comitato ricorrente i necessari requisiti di rappresentatività e stabilità, data la sua composizione minimale e il riferimento agli interessi ambientali di un territorio così vasto, per il quale non ha neppure comprovato alcuna <corsivo>vicinitas</corsivo>;</h:div><h:div>Ritenuto che, ad ogni buon conto, anche nel merito l’istanza di accesso formulata dal comitato ricorrente non abbia i requisiti per essere soddisfatta alla stregua della speciale disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali, dato che i documenti indicati riguardano la gestione amministrativa dei beni del demanio marittimo turistico e non la tutela dell’ambiente rispetto all’operare di fattori che possano pregiudicarne l’integrità, non indicando, del resto, l’istanza <corsivo>de qua</corsivo> quali sarebbero le matrici ambientali potenzialmente compromesse, né illustrando una ragionevole prospettazione degli effetti negativi (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018 n. 4339; in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2557);</h:div><h:div>Ritenuto che ad analoghe conclusioni possa pervenirsi anche facendo applicazione della disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, posto che il reperimento della mole di documenti richiesti postula una attività di ricerca, collazione ed elaborazione da parte degli uffici che è incompatibile con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa e che appare finalizzata all’esercizio di un controllo generalizzato sull’azione dell’ente locale in materia di gestione di taluni beni demaniali (TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 dicembre 2020 n. 13188; TRGA, Trento, sez. I, 16 settembre 2020 n. 158; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 gennaio 2018 n. 236);</h:div><h:div>Ritenuto di porre le spese di giudizio a carico del comitato ricorrente;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ferma restandone l’infondatezza nel merito, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna il Comitato per la salvaguardia del mare e della Riviera di Ulisse al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Gaeta, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valerio Torano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>