<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190035720220629172921494" descrizione="" gruppo="20190035720220629172921494" modifica="6/29/2022 8:14:43 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Domenico Santamaria" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00357"/><fascicolo anno="2022" n="00594"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190035720220629172921494.xml</file><wordfile>20190035720220629172921494.docm</wordfile><ricorso NRG="201900357">201900357\201900357.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ivo Correale</firma><data>29/06/2022 20:14:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Valerio Torano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento e condanna </h:div><h:div>al pagamento dell'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 86/2001 ed in subordine dell'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 1 della l. n. 417/1978.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 357 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Domenico Santamaria e Michele Valle, rappresentati e difesi dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla via Valadier, 43; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con la relativa documentazione;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica dell’8 giugno 2022 il dott. Ivo Correale e udito per le parti ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con rituale ricorso a questo Tribunale, i sig.ri Domenico Santamaria e Michele Valle, già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e in servizio presso il Comando Stazione di Fondi, l’uno, e di Sezze, l’altro, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016 erano assegnati dal 1 gennaio 2017 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente con qualifica di “VF Coord. AIB” e assegnazione al Comando Provinciale VVFF di Latina e qualifica di “Capo Squadra AIB” ed assegnazione al medesimo Comando Provinciale.</h:div><h:div>Risultando assegnati a sede distante dalla precedente sede di servizio oltre 10 chilometri e non limitrofa, i ricorrenti presentavano istanza per ricevere i benefici economici previsti dall’art. 1 della l. n. 86/2001, ma l’Amministrazione replicava che l’assegnazione era stata solo temporanea e che, ad ogni modo, l’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016 impediva la corresponsione della richiesta indennità di trasferimento.</h:div><h:div>Osservando che anche la mera indennità di trasferta dovuta per assegnazioni temporanee non era stata ancora elargita, i ricorrenti, in sintesi lamentavano quanto segue.</h:div><h:div>“<corsivo>I. Sul diritto dei dipendenti a ricevere l’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 l. n. 86/2001 e/o l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24.5.2000; violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 177/2016, dell’art. 1 l. n. 86/2001, dell’art. 1 l. n. 417/1978; concorrente violazione degli articoli 3, 29, 36 e 97 Cost</corsivo>.”.</h:div><h:div>L’assegnazione di servizio presso la nuova destinazione era avvenuta per ragioni esclusivamente d’ufficio, in ragione delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 2, lettera), punto 2 e lettera b), punto 2, d.lgs. n. 177/2016, non avendo gli interessati optato per la mobilità facoltativa verso altre Amministrazioni civili dello Stato.</h:div><h:div>Inoltre, i ricorrenti osservavano che i Comandi Stazione Forestale di provenienza non erano stati oggetto di soppressione ma di mero trasferimento all’Arma dei Carabinieri per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 177/2016 cir. e incardinati all’interno del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio. Tale accorpamento aveva mantenuto in vita i reparti e le articolazioni esistenti, semplicemente trasferite, così che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86/2001, dovendosi altrimenti rilevare una patente illegittimità costituzionale della norma stessa, in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 29, 36 e 97 Cost.</h:div><h:div>Competeva, quindi, a ciascuno dei ricorrenti l’importo pari a “trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”, diaria definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>Riguardo all’obiezione dell’Amministrazione per la quale ai ricorrenti sarebbe spettata solo l’indennità per assegnazione temporanea (indennità di trasferta), questi osservavano che risultavano assegnati alla sede di Latina da oltre due anni dal 1 gennaio 2017, risultando dunque ben superati i sessanta giorni quale limite previsto dalle disposizioni di legge perché l’assegnazione potesse dirsi temporanea; l’assegnazione, peraltro, non era dovuta a esigenze straordinarie ma a mere esigenze organizzative dell’ente.</h:div><h:div>Peraltro, i ricorrenti ponevano in evidenza la cumulabilità dei due emolumenti (al ricorrere delle rispettive condizioni applicative, nel tempo), ritenendo che vi fossero i presupposti per la condanna dell’Amministrazione, sia all’una che all’altra misura compensativa, o, in subordine, della sola indennità di trasferta, ancora non corrisposta, ai sensi dall’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, illustrando in distinta memoria le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del ricorso, insistendo sull’intervenuta soppressione del Corpo Forestale dello Stato e, quindi, del relativo Comando di precedente assegnazione dei ricorrenti, i quali dovevano essere considerati assegnatari a sede di servizio di prima destinazione, secondo atti di organizzazione interna del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.</h:div><h:div>In prossimità della trattazione di merito i ricorrenti depositavano memorie a sostegno delle proprie tesi e a confutazione di quelle dell’Amministrazione - rilevando che nelle more era stata corrisposta loro l’indennità di trasferta - e, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2022, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio osserva che il Dipartimento dei VVFF presso il Ministero nell’Interno, nell’indirizzare al Comando provinciale dei VVFF di Latina la nota dell’8 febbraio 2019 depositata in atti, ha affermato che ostava alla corresponsione dell’indennità richiesta, in base alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/16 e all’art. 1, comma 1 bis, l. n. 86/01, la circostanza per la quale l’assegnazione del personale “ex C.F.S.” nelle sedi del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco era di carattere temporaneo, con conseguente attribuzione della sola indennità “di trasferta”, nel limite temporale di legge, e di “prima sistemazione”, nel caso di ricorrenza dei presupposti.</h:div><h:div>Il Collegio, prendendo a riferimento la normativa in esame, rileva che emerge la disposizione di cui all’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/16, secondo la quale: “<corsivo>Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86</corsivo>”.</h:div><h:div>Si rileva che l’art. 1 della l. n. 86/01, che descrive l’indennità di trasferimento, al comma 1, come modificato dall’art. 14 bis d.l. n. 195/09 e dall’art. 10, comma 10, d.lgs. n. 148/12, stabilisce che: “<corsivo>Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare… trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo comma 1 bis, come introdotto dall’art. 1, comma 163, l n. 228/12, prevede che: “<corsivo>L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>La tesi dell’Amministrazione è che nel caso di specie si sarebbe dato luogo a un trasferimento temporaneo – secondo quanto indicato nella suddetta nota – e che, comunque, era intervenuta una “soppressione” del Corpo Forestale dello Stato e, quindi, del relativo Comando di precedente assegnazione dei ricorrenti – secondo quanto in sostanza illustrato negli scritti difensivi – per cui operava la deroga di cui all’art. 1 bis cit.</h:div><h:div>Il Collegio rileva che entrambe le tesi non sono condivisibili.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la circostanza del trasferimento “temporaneo”, non può non osservarsi come – in realtà – esso stia durando dal 1 gennaio 2017, ben oltre il limite di legge. </h:div><h:div>L’intervenuto pagamento dell’indennità di trasferta, poi, come riferito dai ricorrenti, non fa che confermare quantomeno il presupposto oggettivo che la sede di servizio è stata considerata distante almeno 10 chilometri dal quella ordinaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. cit.</h:div><h:div>Per quanto riguarda, poi, l’applicabilità o meno della deroga di cui al comma 1 bis cit., che implicherebbe una soppressione o dislocazione del reparto e dell’articolazione di provenienza, il Collegio rileva che tale “soppressione” del C.F.S. non è configurabile.</h:div><h:div>In disparte quanto riconosciuto da altre Amministrazioni dello Stato – peraltro nel caso di specie basato su documentazione depositata tardivamente, oltre il termine perentorio di quaranta giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. – la giurisprudenza ha evidenziato che si è in presenza di un trasferimento di ufficio o di autorità, ogniqualvolta il trasferimento sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell'amministrazione di appartenenza, con conseguente riconoscimento dell’indennità in questione (Tar Abruzzo, Aq, 3.7.20, n. 260).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il trasferimento rispondeva a esigenze logistiche dell'Amministrazione e non si evince in alcun modo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato.</h:div><h:div>I precedenti Comandi sono rimasti presso le stesse strutture e hanno continuato a svolgere le funzioni di protezione ambientale, mutando, per l’intervenuto assorbimento all’Arma dei Carabinieri, il nome in Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale.</h:div><h:div>Lo stesso decreto legislativo n. 177/2026, nella sua epigrafe, esplicitamente illustra che detta “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e “assorbimento” del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.</h:div><h:div>La legge-delega n. 124/15, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede, per quel che rileva in questa sede, il  “…<corsivo>riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso</corsivo>:… <corsivo>2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche…</corsivo>”.</h:div><h:div>Non vi è alcun punto della normativa che fa esplicito richiamo alla “soppressione” del C.F.S., bensì riscontrandosi riferimento al suo “assorbimento”.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che l’art. 7 del decreto delegato in questione prevede che: “<corsivo>Il Corpo forestale dello Stato é assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9…</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale art. 9, a sua volta, nel testo integrato dal dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 228/17, specifica che: “<corsivo>In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi</corsivo>…”.</h:div><h:div>Anche in questo caso non vi è alcun accenno alla soppressione del Corpo Forestale ma si fa esclusivo riferimento all’attribuzione di competenze.</h:div><h:div>A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato in sede consultiva (Ad. Comm. Spec., 18.4.16, n. 1183/16 e 14.10.16, n. 2112/16) ha valorizzato, come elemento escludente la soppressione, la permanenza delle funzioni già esercitate dal Corpo forestale e attribuite ad altre strutture e la consistenza legislativa confluente in una operazione di riassorbimento di una pubblica amministrazione, “…assimilabile ad una successione o - ancor meglio - ad una incorporazione”.</h:div><h:div>La stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza in argomento n. 170 del 2020, ha sempre fatto riferimento alla nozione di assorbimento e di accorpamento, senza mai considerare la mera soppressione del C.F.S., come invece ritenuta dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Né può assumere rilevanza, come invece esposto dall’Amministrazione, il mancato trasferimento al Comando dei Vigili del Fuoco degli immobili in cui avevano sede i Comandi Stazione Forestale di provenienza dei ricorrenti, immobili assegnati all’Arma dei Carabinieri. </h:div><h:div>Come condivisibilmente osservato anche dai ricorrenti, il trasferimento in questione ha confermato proprio la sopravvivenza delle articolazioni che ivi avevano sede. </h:div><h:div>Vi è stata, quindi, una mera riorganizzazione delle Amministrazioni considerate nella riforma, che comunque ha dato luogo, oggettivamente, al trasferimento del luogo di lavoro dei ricorrenti in un Comune diverso, ad oltre 10 chilometri dal precedente.</h:div><h:div>D’altro canto solo in relazione a tale impostazione assume logica e coerenza la disposizione di cui all’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/16, altrimenti non necessaria se già dall’esame della normativa di delega si evinceva che era disposta “tout court” la soppressione del Corpo Forestale dello Stato.</h:div><h:div>Valga richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale, confermando proprio una sentenza di questo Tribunale (n. 40/2019), ha avuto modo di chiarire che l'indennità di trasferimento, prevista dall'art. 1, comma 1, l. cit., si applica anche al militare trasferito d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e ubicata in un comune diverso, senza che possa assumere rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico “de quo” la circostanza che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è espressamente prevista dalla legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio (Cons. Stato, Sez. III, 7.10.20, n. 5941).</h:div><h:div>In assenza di una dimostrata soppressione del Corpo in questione, quindi, si applicano i principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001, disciplinante l'indennità di trasferimento d'autorità, i presupposti per l'erogazione di tale indennità sono solo: a) un provvedimento di trasferimento d'ufficio, b) sedi di servizio collocate in Comuni differenti; c) una distanza tra tali sedi superiore a 10 km (per tutte: TAR Lazio, Sez. II, 12.11.19, n. 12965, sulla base di Cons. Stato, Ad. Plen. 29.1.16, n. 1).</h:div><h:div>Nel caso di specie tali presupposti ricorrono tutti, per cui la domanda di accertamento dei ricorrenti deve essere accolta, con condanna dell’Amministrazione dell’Interno al pagamento a titolo di indennità di trasferimento della somma pari a “trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”, come definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno, secondo quanto prospettato dai ricorrenti e non contestato dalle Amministrazioni resistenti, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, e sino all'effettivo pagamento (Tar Lombardia, Mi, Sez. III, 10.11.21, n. 2487).</h:div><h:div>E’ da escludere invece il cumulo con la rivalutazione monetaria, pure richiesto dai ricorrenti, in considerazione del carattere non retributivo delle indennità in questione che integra la sussistenza di un debito “di valuta” (TAR Lazio, Sez. I, 25.1.21, n. 996 e TAR Lombardia, n. 2487/21 cit.).</h:div><h:div>Il Collegio prende invece atto della dichiarazione dei ricorrenti in merito al pagamento nelle more dell’indennità di trasferta, richiesto in subordine, e rileva quindi l’improcedibilità di tale domanda subordinata.</h:div><h:div>La novità e peculiarità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite, salvo quanto versato a titolo di contributo unificato, da porre a carico del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a ricevere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art 1, comma 1, l. n. 86/2001, con condanna dell’Amministrazione dell’Interno al pagamento a titolo di tale indennità della somma pari a “trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”, come definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, e sino all'effettivo pagamento.</h:div><h:div>Spese compensate, salvo quanto versato a titolo di contributo unificato, da porre a carico del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Latina nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/06/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Onnelli Mario</h:div><h:div>Ivo Correale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>