<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260026320260523092504721" descrizione="" gruppo="20260026320260523092504721" modifica="23/05/2026 09:33:10" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00263"/><fascicolo anno="2026" n="00787"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260026320260523092504721.xml</file><wordfile>20260026320260523092504721.docm</wordfile><ricorso NRG="202600263">202600263\202600263.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1035 Ettore Manca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Fusaro</firma><data>23/05/2026 09:33:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ettore Manca,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Fusaro,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Tommaso Sbolgi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 84 del 27.2.2026 – reg. gen. 279 del 5.3.2026 - non comunicata - con cui il Comune di Pulsano ha aggiudicato “<corsivo>l’appalto denominato…Realizzazione di ampliamento asilo nido presso la Scuola Primaria Carlo Collodi CUP: F95E25000040006 CIG: B93DCFE8A4 in favore del concorrente EDIL MAG ARKE’ SRL</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 4.5.2026, per l’annullamento</corsivo></h:div><h:div>- dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo anche in ragione degli ulteriori motivi dedotti nel presente atto di motivi aggiunti, nonché dell’avviso “<corsivo>esito di gara</corsivo>” prot. n. 9478, trasmesso solo in data 17.4.2026.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 263 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>EL.CAM. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B93DCFE8A4, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Adriana Amodeo e Fabrizio D’Ippolito, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pulsano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;</h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Lecce, via Rubichi n. 39;</h:div><h:div>Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Edil Mag Arkè S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Delle Foglie ed Emilio Reboli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Istruzione del Merito, del Comune di Pulsano e della Edil Mag Arkè S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2026 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 16.3.2026 e depositato il successivo 18.3.2026, la EL.CAM. Immobiliare S.r.l. espone:</h:div><h:div>- di aver partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Pulsano, per il tramite della Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni di Montedoro” (di seguito, anche solo “C.U.C. Montedoro”), per l’affidamento dell’appalto denominato “<corsivo>PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Realizzazione di ampliamento asilo nido presso la Scuola Primaria ‘Carlo Collodi- CUP: F95E25000040006</corsivo>”;</h:div><h:div>- che diversi operatori economici hanno partecipato alla predetta procedura;</h:div><h:div>- che la Stazione appaltante, dopo aver verificato in prima seduta la documentazione amministrativa relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti, con verbale n. 2 del 7.1.2026 ha proceduto al controllo della documentazione tecnica dei partecipanti, escludendo dalla gara, tra l’altro, la Edil Mag Arké S.r.l., in ragione della riscontrata mancanza della “<corsivo>firma Digitale del tecnico abilitato sugli allegati componenti l’offerta tecnica (Art. 10 del Disciplinare di gara)</corsivo>”;</h:div><h:div>- che, con verbale n. 3 del 22.1.2026, la Commissione giudicatrice, su sollecitazione della Edil Mag Arké S.r.l., ha successivamente riammesso alla procedura quest’ultima, nonché altre imprese in precedenza escluse, dando atto “<corsivo>di dover riesaminare, in autotutela, le esclusioni precedentemente disposte, al fine di garantire il rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione, par condicio, proporzionalità e favor partecipationis in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023</corsivo>”;</h:div><h:div>- che, a seguito della disposta riammissione, valutate le offerte tecniche ed economiche delle partecipanti, la Commissione giudicatrice proponeva come aggiudicataria la Edil Mag Arké S.r.l.;</h:div><h:div>- che, con istanza del 16.2.2026, la EL.CAM. Immobiliare S.r.l. chiedeva il riesame in autotutela del provvedimento di riammissione della predetta Società, rilevandone la palese illegittimità e contrarietà alla disciplina di gara; </h:div><h:div>- che, tuttavia, la Stazione confermava la bontà del proprio operato, e, con determinazione n. 84 del 27.2.2026, pubblicata il 5.3.2026 ma mai comunicata alla partecipante, aggiudicava infine la procedura in favore della Edil Mag Arké S.r.l.</h:div><h:div>1.1. La EL.CAM. Immobiliare S.r.l. sostiene l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per “<corsivo>Violazione degli artt. 70 e 107 del D.Lgs. n. 36/2023 - Falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione della lex specialis - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti</corsivo>”, lamentando, in sintesi:</h:div><h:div>- che la Stazione appaltante, una volta autovincolatasi mediante espressa previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> (ossia l’art. 10 del Disciplinare di gara, che imponeva espressamente, a pena di esclusione, la sottoscrizione digitale della proposta migliorativa dell’offerente da parte di un tecnico abilitato), non poteva poi disapplicare detta disposizione, reputandola “<corsivo>nulla</corsivo>”, pena un’evidente compromissione della certezza delle regole della procedura e della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>;</h:div><h:div>- che la riammissione in gara della Edil Mag Arké S.r.l. si pone, dunque, in contrasto sia con l’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui prescrive l’inammissibilità delle offerte “<corsivo>non conformi ai documenti di gara</corsivo>”, sia con l’art. 107 del medesimo decreto, nella parte in cui è stabilito che “<corsivo>l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara</corsivo>”;</h:div><h:div>- che, anche a voler ritenere ammissibile la riammissione in gara della Società, in ogni caso l’Amministrazione non avrebbe potuto assegnare alcun punteggio alla partecipante per le migliorie proposte, mancando comunque l’obbligatoria sottoscrizione del documento da parte del tecnico abilitato.</h:div><h:div>1.2. In ragione di quanto argomentato, la EL.CAM. Immobiliare S.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti impugnati, condannando l’Amministrazione intimata a risarcire in forma specifica - mediante aggiudicazione della commessa in favore dell’odierna ricorrente - il danno cagionato, dichiarando altresì l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, nonché il subentro nell’esecuzione del medesimo contratto.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti nel presente giudizio con memoria di rito del 20.3.2026 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché il Ministero dell’Istruzione e del Merito.</h:div><h:div>Si sono partimenti costituiti in giudizio il Comune di Pulsano e la controinteressata Edil Mag Arké S.r.l., rispettivamente, in data 7.4.2026 e in data 9.4.2026.</h:div><h:div>3. L’odierna controinteressata ha sviluppato le proprie difese con successiva memoria del 10.4.2026. </h:div><h:div>Con essa la parte ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso azionato dalla ricorrente, non avendo quest’ultima impugnato l’esclusione della Edil Mag Arké S.r.l. entro il termine di trenta giorni dalla data di riammissione della partecipante alla gara.</h:div><h:div>Nel merito la Società ha, inoltre, evidenziato:</h:div><h:div>- la contraddittorietà della <corsivo>lex specialis</corsivo>, con conseguente prevalenza del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, posto che il Disciplinare di gara, da un lato, con l’art. 10, sembra comminare la sanzione dell’esclusione nel caso in cui la relazione a cura del tecnico incaricato risulti priva di sottoscrizione digitale, e, dall’altro, con l’art. 4.4. lett. b), consente espressamente il soccorso istruttorio in caso di “difetti” sulla sottoscrizione dell’offerta e dei documenti a essa riferibili;</h:div><h:div>- che, in ogni caso, l’offerta tecnica presentata dalla Edil Mag Arké S.r.l., seppur priva della sottoscrizione digitale del tecnico, reca comunque la firma autografa di questi (avente, dunque, identica valenza della prima), peraltro apposta unitamente al timbro rilasciato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Matera contenente il nome del tecnico, la sezione di appartenenza e il numero di iscrizione all’albo;</h:div><h:div>- che, pertanto, l’eventuale esclusione della partecipante si sarebbe posta in contrasto con il canone di proporzionalità di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, mentre la condotta della Stazione appaltante, conforme ad un approccio antiformalistico coerente con il principio del risultato di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo, non comporta alcuna lesione della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti, costituendo invece corretta applicazione del principio di <corsivo>favor partecipationis</corsivo>.</h:div><h:div>4. Con memoria del 11.4.2026, il Comune di Pulsano ha analogamente sviluppato le proprie difese.</h:div><h:div>Per quanto di maggiore interesse, l’Amministrazione ha chiarito di aver, in un primo momento, escluso la Edil Mag Arké S.r.l. in quanto mancava la firma digitale del tecnico abilitato sugli allegati componenti l’offerta tecnica, ma che successivamente, avendo la controinteressata precisato che “<corsivo>il documento contestato (relazione allegata all’offerta tecnica) era stato debitamente sottoscritto, seppur in forma autografa</corsivo>” dal tecnico abilitato, dopo aver verificato che “<corsivo>tutti gli elaborati contenuti nella busta B dell’offerta tecnica del concorrente precedentemente escluso riportavano sul frontespizio sia il timbro dell’Ordine degli Ingegneri di Matera (recante anche il numero di iscrizione all’Albo professionale) che la firma autografa del tecnico abilitato’ (ing. Chietera)</corsivo>”, ha riammesso la concorrente alla gara “<corsivo>in considerazione della sostanziale equipollenza, ai fini che qui rilevano, degli adempimenti di firma (digitale o autografa)</corsivo>”. </h:div><h:div>5. All’udienza camerale del 13.4.2026, il Tribunale ha disposto il differimento del contenzioso per consentire alla ricorrente, su richiesta della stessa, la proposizione di motivi aggiunti.</h:div><h:div>6. Con motivi aggiunti assistiti da istanza cautelare, notificati in data 29.4.2026 e depositati in data 4.5.2025, la ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti già gravati, l’avviso “<corsivo>esito di gara</corsivo>” prot. n. 9478 trasmessole in data 17.4.2026.</h:div><h:div>6.1. Con il primo di tali motivi (“<corsivo>Violazione degli artt. 70 e 107 del d.lgs. n. 36/2023 - Falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 - Violazione della lex specialis - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti</corsivo>”), la parte ha dedotto:</h:div><h:div>- che, solo a seguito della costituzione in giudizio del Comune di Pulsano, quest’ultimo ha esplicitato le reali ragioni di riammissione in gara della Edil Mag Arké S.r.l., rappresentando essenzialmente che l’offerta migliorativa di quest’ultima, ancorché non sottoscritta digitalmente da un tecnico, recava comunque un “<corsivo>timbro rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, contenente il nome del tecnico, la sezione di appartenenza e il numero di iscrizione all’albo</corsivo>”;</h:div><h:div>- che tuttavia, così facendo, la Stazione appaltante ha illegittimamente riammesso la concorrente, disapplicando l’art. 10 del Disciplinare di gara, sulla base di una mera apposizione, da parte della Edil Mag Arké S.r.l., di un’immagine grafica della firma del tecnico, in luogo della sottoscrizione digitale obbligatoria richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>;</h:div><h:div>- che pertanto, non solo la proposta migliorativa, ma l’intera offerta tecnica dell’aggiudicataria sarebbe priva di qualsivoglia tipo di utile sottoscrizione (digitale o autografa) da parte di un tecnico abilitato, atteso che il file .<corsivo>jpeg</corsivo> di timbro presente sull’offerta della concorrente non può assumere alcuna valenza legale, difettando peraltro copia di un documento d’identità del tecnico sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005.</h:div><h:div>6.2. Con il secondo motivo (“<corsivo>Violazione degli artt. 70 e 107 del d.lgs. n. 36/2023 - Falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 - Violazione della lex specialis - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti</corsivo>”), la EL.CAM. Immobiliare S.r.l. ha lamentato l’illegittimità, in via derivata, della nota gravata con motivi aggiunti.</h:div><h:div>7. Con memoria depositata in data 9.5.2026, il Comune di Pulsano ha eccepito l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente. </h:div><h:div>7.1. A sostegno di tale eccezione la resistente ha prospettato che, in disparte la mancata pubblicazione della documentazione di gara da parte dell’Amministrazione, la EL.CAM. Immobiliare S.r.l., a seguito della proposizione del ricorso (avvenuta in data 16.3.2026), ha atteso 18 giorni prima di formulare istanza di accesso (in data 3.4.2026) al fine di ottenere copia integrale dell’offerta dell’aggiudicatario, non potendo pertanto beneficiare di alcuna dilazione temporale rispetto al termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza degli atti lesivi per la proposizione dei suddetti motivi, in quanto dilazione riconoscibile, secondo la giurisprudenza, soltanto nel caso di istanza di accesso tempestivamente presentata dalla parte, ossia proposta entro 15 giorni dal momento in cui era divenuto conoscibile l’esito della gara; di tal che, essendo invece trascorsi 44 giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo, secondo la resistente, i motivi aggiunti della parte sarebbero da considerare tardivi. </h:div><h:div>7.2. Evidenzia ulteriormente l’Amministrazione sempre in punto di tardività che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria era stata messa a disposizione della ricorrente mediante deposito agli atti del presente giudizio sia dalla Edil Mag Arké S.r.l. in data 9.4.2026, sia dal Comune di Pulsano in data 10.4.2026, quindi appena 6 giorni dopo l’istanza di accesso promossa dalla parte, quando ancora non era spirato il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>8. Con memoria depositata in data 9.5.2026, anche la Edil Mag Arké S.r.l., dopo aver ribadito la tardività del ricorso introduttivo, ha analogamente eccepito l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti, tenuto conto del ritardo nella proposizione dell’istanza di accesso ad opera della EL.CAM. Immobiliare S.r.l.</h:div><h:div>10. All’udienza camerale del 11.5.2026, previamente dato avviso alle parti una possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>11. Va, anzitutto, esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla Edil Mag Arké S.r.l.</h:div><h:div>11.1. L’eccezione è infondata. </h:div><h:div>È infatti di tutta evidenza che la mera riammissione alla procedura di gara della partecipante, a seguito dell’esclusione precedentemente disposta, non costituisce un atto di per sé immediatamente lesivo - e, dunque, immediatamente impugnabile - per la EL.CAM. Immobiliare S.r.l., posto che la mera riammissione della Edil Mag Arké S.r.l. alla gara, qualificabile come atto endoprocedimentale, non costituisce atto di per sé idoneo ad arrecare un pregiudizio immediato e definitivo alla sfera giuridica della partecipante, essendo la procedura ancora <corsivo>in itinere</corsivo> e ben potendo, quindi, la stessa in ipotesi concludersi in senso favorevole per la stessa ricorrente mediante aggiudicazione in suo favore (si veda, di recente, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 230/2026).</h:div><h:div>Ne deriva che l’effettivo interesse ad agire in capo all’odierna ricorrente si è attualizzato e cristallizzato unicamente al momento in cui l’Amministrazione ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore Edil Mag Arké S.r.l., solo a partire da tale momento potendosi quindi far decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara a carico della predetta Società (cfr. in tal senso, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, n. 5470/2025).</h:div><h:div>Considerato però che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente e non specificamente contestato (né diversamente dimostrato) dalle controparti, detta aggiudicazione non è mai stata comunicata dall’Amministrazione alla EL.CAM. Immobiliare S.r.l. prima del 17.4.2026, il ricorso introduttivo deve considerarsi tempestivo ai sensi del combinato disposto dagli artt. 120, comma 2, c.p.a. e 90 del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>12. Parimenti infondata risulta l’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dal Comune di Pulsano e dall’odierna controinteressata, in riferimento ai motivi aggiunti proposti da parte attrice.</h:div><h:div>12.1. Va infatti rammentato che l’art. 120, comma 2, c.p.a. (come modificato dall’art. 209, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 36/2023) stabilisce, tra l’altro, che il termine di trenta giorni per la proposizione di motivi aggiunti decorre o “<corsivo>dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici</corsivo>” oppure “<corsivo>dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice</corsivo>”.</h:div><h:div>Le citate disposizioni prevedono, più precisamente: </h:div><h:div>- che “<corsivo>le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione</corsivo> […] <corsivo>l’aggiudicazione e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara</corsivo> […]” (cfr. art. 90 del d.lgs. n. 36/2023); </h:div><h:div>- che “<corsivo>L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90</corsivo>” (art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023);</h:div><h:div>- che “<corsivo>Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate</corsivo>” (art. 36, comma 2).</h:div><h:div>12.2. L’art. 120 c.p.a., in definitiva, individua due possibili momenti di decorrenza del termine di impugnazione, vale a dire: a) il giorno dell’avvenuta comunicazione <corsivo>ex</corsivo> art. 90 del d.lgs. n. 36/2023; b) il giorno in cui gli atti della procedura vengono effettivamente “<corsivo>resi disponibili</corsivo>” dalla Stazione appaltante e, quindi, conosciuti (o, comunque, resi conoscibili) dall’operatore economico ai sensi dell’art. 36 del citato decreto. </h:div><h:div>Con la conseguenza che il termine per impugnare <corsivo>de quo</corsivo> decorre, per espressa disposizione di legge, o dal momento in cui l’operatore economico acquisisce la piena conoscenza degli atti oppure dal momento in cui lo stesso è messo nelle condizioni di acquisire la piena conoscenza degli atti</h:div><h:div>12.3. Ne discende, in accordo con quanto osservato da condivisibile giurisprudenza, che non è allora più predicabile, alla luce delle disposizioni richiamate, la possibilità di differire o meno il <corsivo>dies a quo</corsivo> per l’impugnazione sulla base dell’eventuale formulazione, da parte del concorrente, di un’istanza tempestiva di accesso agli atti, atteso che, con il comma 2 dell’art. 120 c.p.a., è stata introdotta “<corsivo>una norma processuale </corsivo>[…]<corsivo> collegata agli obblighi per la P.A. di pubblicazione degli atti di gara in funzione acceleratoria dei procedimenti e a garanzia della trasparenza degli stessi</corsivo>”, di tal che il termine per l’impugnazione degli atti di gara risulta “<corsivo>strettamente ancorato all’effettiva conoscenza</corsivo>” degli stessi (in tal senso, si veda<corsivo>
				</corsivo>T.A.R. Campania, Napoli, IX, n. 4113/2025). </h:div><h:div>12.4. Orbene, nella vicenda in esame, come già sottolineato, non risulta in alcun modo contestata, né documentalmente smentita, la prospettazione attorea secondo cui solo “<corsivo>in data 17.04.2026, la Stazione appaltante ha finalmente provveduto a comunicare l’esito della procedura di gara ex art. 90, D.Lgs. n. 36/2023, rendendo disponibili le offerte sulla piattaforma ex art. 36, D.Lgs. n. 36/2023</corsivo>” (cfr. motivi aggiunti, p. 6). </h:div><h:div>Con la conseguenza che, coincidendo il <corsivo>dies a quo</corsivo> per il decorso del termine di trenta giorni <corsivo>ex</corsivo> art. 120, comma 2, c.p.a. con la data del 17.4.2026, risultano quindi tempestivamente azionati i motivi aggiunti proposti dalla EL.CAM. Immobiliare S.r.l., essendo gli stessi stati notificati alle controparti in data 29.4.2026.</h:div><h:div>Va peraltro osservato che a identica conclusione si giungerebbe, in ogni caso, anche a voler anticipare il <corsivo>dies a quo</corsivo> di cui si discute al 9.4.2026 - data di avvenuto deposito agli atti del giudizio da parte della Edil Mag Arké S.r.l. della documentazione componente la propria offerta tecnica - anche in tale ipotesi il ricorso per motivi aggiunti risultando essere, invero, stato notificato nel rispetto del termine di 30 giorni indicato dall’art. 120, comma 2, c.p.a.  </h:div><h:div>12.5. Da qui l’infondatezza anche della censura in esame.</h:div><h:div>13. Passando a questo punto al merito del contendere, ritiene il Tribunale che le doglianze sollevate in questa sede dalla EL.CAM. Immobiliare S.r.l. meritino accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.</h:div><h:div>14. Siccome le censure attoree si incentrano essenzialmente sulla violazione dell’art. 10 del Disciplinare di gara da parte della Stazione appaltante, appare essenziale muovere anzitutto dal contenuto della disposizione in questione.</h:div><h:div>Tale norma, disciplinante il “<corsivo>Contenuto della ‘Busta tecnica’</corsivo>”, stabilisce <corsivo>inter alios</corsivo>, per quanto di maggior rilievo ai fini del presente giudizio:</h:div><h:div>- che “<corsivo>Nella ‘busta tecnica’ deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, in calce, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima </corsivo>[…]”;</h:div><h:div>- che “<corsivo>Le soluzioni progettuali proponibili per l’esecuzione dei lavori dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici) e dovranno essere accompagnate, da una relazione che ne illustri gli effetti, con l’indicazione delle parti del progetto posto a base di gara che conseguentemente devono essere modificate e di quelle che non necessitano di modifiche</corsivo>”;</h:div><h:div>- che, in particolare, l’offerta contiene una “<corsivo>relazione tecnica</corsivo> […] <corsivo>relativa alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative o integrative del progetto esecutivo posto a base di gara </corsivo>[che]<corsivo> deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra analiticamente le proposte con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella</corsivo>”, un “<corsivo>computo metrico NON ESTIMATIVO delle migliorie proposte (firmata da un tecnico abilitato)</corsivo>” (l’inciso tra parentesi viene evidenziato in grassetto nello stesso Disciplinare; n.d.r.), nonché “<corsivo>una tabella riepilogativa delle migliorie proposte suddivise per ogni Criterio di quanto indicato nella relazione tecnica</corsivo>”;</h:div><h:div>- ancora, che “<corsivo>La proposta migliorativa dovrà avere un livello di definizione assimilabile almeno a quello del progetto definitivo (in termini di specifiche ed elaborati tecnici e grafici) e dovrà essere completa di un computo metrico ‘non estimativo’ atto a individuare compiutamente le opere aggiuntive proposte dal concorrente</corsivo>”;</h:div><h:div>- che,<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>Per tale motivo, la proposta migliorativa dovrà essere obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato</corsivo>”, specificandosi che, “<corsivo>In assenza del citato computo metrico non estimativo o in assenza della sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato, non si procederà alla valutazione dell’offerta tecnica proposta e si procederà alla esclusione della ditta dalle successive fasi di gara</corsivo>” (tali ultimi periodi compaiono nel Disciplinare evidenziati in grassetto, recando anche la sottolineatura).</h:div><h:div>15. Orbene, secondo quanto risultante dalla documentazione in atti e conformemente a quanto rappresentato in ricorso, l’esclusione dalla gara della Edil Mag Arké S.r.l. risulta essere stata disposta dall’Amministrazione in ragione dell’assenza della sottoscrizione digitale da parte di un tecnico con riguardo agli allegati che componevano l’offerta tecnica della partecipante, secondo quanto richiesto dall’art. 10 del Disciplinare di gara, motivandosi in particolare quanto segue: “<corsivo>Manca firma Digitale del tecnico abilitato sugli allegati componenti l’offerta tecnica (Art. 10 del Disciplinare di gara)</corsivo>” (cfr. verbale n. 2, <corsivo>sub</corsivo> doc. 4, fascicolo di parte ricorrente). </h:div><h:div>Al contempo, sempre alla luce degli atti di causa, la riammissione della concorrente risulta essere stata giustificata nei seguenti termini: “<corsivo>la Commissione giudicatrice ha ritenuto di dover riesaminare, in autotutela, le esclusioni precedentemente disposte, al fine di garantire il rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione, par condicio, proporzionalità e favor partecipationis in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023</corsivo>” (cfr. verbale n. 3, doc. 6, fascicolo di parte ricorrente). In sede di riammissione, si fa anche espresso cenno a una richiesta di riesame avanzata della Società esclusa, la quale lamentava la nullità della clausola della <corsivo>lex specialis </corsivo>applicata dalla Stazione appaltante (<corsivo>ibidem</corsivo>).</h:div><h:div>16. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha però fornito una ricostruzione parzialmente differente rispetto alle motivazioni che hanno in verità originato la riammissione in gara della Edil Mag Arké S.r.l. </h:div><h:div>Il Comune resistente ha infatti allegato che, a seguito di sollecitazione della partecipante esclusa, “<corsivo>la Commissione ha ritenuto di riunirsi nuovamente in sede di riesame e ha così potuto verificare che tutti gli elaborati contenuti nella busta B dell’offerta tecnica del concorrente precedentemente escluso riportavano sul frontespizio sia il timbro dell’Ordine degli Ingegneri di Matera (recante anche il numero di iscrizione all’Albo professionale) che la firma autografa del ‘tecnico abilitato’ (ing. Chietera)</corsivo>” e, in particolare, che “<corsivo>il timbro e la firma dell’ingegnere erano stati apposti sia sul computo metrico non estimativo che sulla relazione tecnica relativi alla proposta migliorativa della controinteressata (ma anche su tutti gli altri elaborati inseriti nella busta tecnica)</corsivo>”; conseguentemente, “<corsivo>in considerazione della sostanziale equipollenza, ai fini che qui rilevano, degli adempimenti di firma (digitale o autografa), la Commissione ha disposto la riammissione in gara del concorrente escluso, posto che non poteva ravvisarsi la violazione della clausola escludente della lex specialis</corsivo>”. (cfr. memoria del 11.4.2026, pp. 5 e 6).</h:div><h:div>Nella medesima direzione si pongono anche le difese della stessa controinteressata, ove viene fatta leva sulla “<corsivo>presenza della firma (autografa) del tecnico</corsivo>”, nonché del “<corsivo>timbro rilasciato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Matera contenente il nome del tecnico, la sezione di appartenenza e il numero di iscrizione all’albo</corsivo>”, al fine di sostenere che “<corsivo>la sottoscrizione è riconducibile, in modo inequivocabile, al tecnico firmatario</corsivo>” (cfr. memoria del 10.4.2026, p. 8).</h:div><h:div>17. La predetta ricostruzione è contestata dalla EL.CAM. Immobiliare S.r.l., la quale ha invece prospettato che le firme in questione non sarebbero effettivamente autografe, ma sarebbero costituite da una mera copia per immagine della sottoscrizione del tecnico, come tale priva di valore legale, nonché comunque violativa delle disposizioni della legge di gara.</h:div><h:div>18. Il Tribunale ritiene di dovere aderire alla censura svolta da parte ricorrente.</h:div><h:div>18.1. Come si è visto, l’art. 10 del Disciplinare di gara meglio sopra richiamato stabilisce a chiare lettere che, in assenza del computo metrico estimativo obbligatoriamente firmato da un tecnico abilitato ovvero “<corsivo>in assenza della sottoscrizione con firma digitale dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato, non si procederà alla valutazione dell’offerta tecnica proposta e si procederà alla esclusione della ditta dalle successive fasi di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>È dunque indubbio, per come formulata la legge di gara, che la sottoscrizione - in generale - dell’offerta tecnica di un concorrente da parte di un “<corsivo>tecnico abilitato</corsivo>” era richiesta a pena di esclusione della partecipante. </h:div><h:div>18.2. E una simile previsione è da considerarsi pienamente legittima, ben potendo l’Amministrazione decidere di subordinare la partecipazione a una gara di un operatore alla circostanza che il soggetto che sottoscrive l’offerta sia un professionista abilitato agli interventi e alle attività da realizzare (in tal senso, si veda Cons. Stato, V, n. 2796/2023).</h:div><h:div>Ciò in quanto, come correttamente rilevato, l’onere della formale sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato costituisce “<corsivo>un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte</corsivo>”, implicando “<corsivo>un’assunzione di responsabilità tecnica da parte del progettista</corsivo>” (così Cons. Stato, V, n. 3833/2021), consentendo alla Stazione appaltante di essere rassicurata in merito alla praticabilità di quanto offerto dall’operatore in virtù, appunto, di un’attestazione da parte di un soggetto qualificato circa la conformità dei contenuti migliorativi presentati rispetto alle norme tecniche pertinenti (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, II, n. 304/2024).</h:div><h:div>Ne deriva che, quando un progetto rappresenti un elemento costitutivo dell’offerta tecnica, la sua mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato si traduce nella mancanza di un suo elemento essenziale (cfr. sempre Cons. Stato, n. 3833 cit.; in senso similare si veda anche T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 1054/2020, secondo cui, “<corsivo>In tema di affidamento di contratti pubblici, qualora il progetto rappresenti elemento costitutivo dell’offerta tecnica, il difetto di sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato, non solo priva la medesima di rilevanza giuridica, ma si traduce anche nella mancanza di un suo elemento essenziale, che deve dare luogo all’applicazione della clausola espulsiva prevista dalla lex specialis della procedura, da ritenersi esplicativa di una delle ipotesi di esclusione tassativamente delineate dall’art. 83, D.Lgs. n. 50/16</corsivo>”; cfr. anche T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 631/2019).</h:div><h:div>Il che, <corsivo>a fortiori</corsivo>, non può che valere anche per un’offerta tecnica nel suo complesso.</h:div><h:div>18.3. Ora, in relazione al caso di specie, è pacifico, in quanto ammesso anche dalla stessa aggiudicataria nei propri scritti difensivi nonché, di fatto, dalla stessa Stazione appaltante, che l’offerta tecnica della Edil Mag Arké S.r.l. e la documentazione ad essa correlata (tra cui, quindi, anche il computo metrico) difettavano di una sottoscrizione a mezzo “firma digitale” da parte di un tecnico, avendo le predette parti sostenuto che, nondimeno, nessuna sostanziale violazione dell’art. 10 del Disciplinare di gara poteva comunque ipotizzarsi, considerato che all’intera documentazione tecnica della partecipante era apposta una firma autografa del medesimo tecnico, nel caso di specie l’Ing. Antonio Chietera, assistita peraltro dal timbro dell’Ordine di appartenenza (Provincia di Matera). </h:div><h:div>18.4. Dall’esame della medesima documentazione si ricava, tuttavia, che è però priva anche di tale seconda tipologia di sottoscrizione. </h:div><h:div>Invero, a differenza di quanto rappresentato dalla controinteressata, i vari documenti che compongono l’offerta tecnica della Edil Mag Arké S.r.l. non recano un’autentica sottoscrizione autografa dell’Ing. Chietera, ma una mera scansione per immagine della firma del tecnico, vale a dire un’immagine in formato digitale della firma manualmente apposta dal soggetto in questione su altro e diverso documento cartaceo.</h:div><h:div>E che tale sottoscrizione non sia effettivamente olografa, ma soltanto una scansione o una cd. “immagine di firma” poi successivamente incollata più volte sulla documentazione tecnica dell’operatore, è circostanza da reputarsi pacifica in questa sede, in quanto confermata sia dall’omessa contestazione sul punto ad opera della controinteressata, sia dalla produzione offerta in atti dalla ricorrente (cfr. doc. 16, depositato in data 4.5.2026), sia, infine, dal fatto che sarebbe impossibile sottoscrivere manualmente documenti nativi digitali quali quelli di cui si discute (cfr. i <corsivo>files</corsivo> contenuti all’interno della “<corsivo>Busta tecnica.pdf.zip</corsivo>”, <corsivo>sub</corsivo> doc. 1, fascicolo di parte controinteressata).     </h:div><h:div>18.5. Ciò acclarato, occorre dunque interrogarsi se sia possibile conferire a tale diversa modalità di “firma” un valore comunque similare a quello di una “firma digitale”, come richiesto dall’art. 10 del Disciplinare, o, in ogni caso, a una sottoscrizione autografa.</h:div><h:div>A entrambi i suddetti quesiti il Collegio ritiene di dare una risposta negativa, atteso che, da un lato, la sottoscrizione mediante “immagine di firma” non trova alcuna disciplina nell’ordinamento, risultando pertanto del tutto priva di valore legale, e, dall’altro, sul piano sostanziale, la stessa non garantisce comunque nessuna affidabilità circa l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al presunto soggetto firmatario, “<corsivo>non integra</corsivo>[ndo]<corsivo>, essa stessa, una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della ‘immagine’ di una sottoscrizione aliunde formata</corsivo>” (cfr., pur in relazione a differente tipologia di contenzioso, T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2941/2026, che richiama anche Cons. Stato, V, n. 17/2026).  </h:div><h:div>Tale assunto è stato, peraltro, già condiviso in giurisprudenza, evidenziando che, <corsivo>“in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento </corsivo>[…]<corsivo> rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa” </corsivo>al soggetto (asserito) autore della sottoscrizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 1141/2024).</h:div><h:div>18.6. Alla luce delle esposte considerazioni, deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, la Stazione appaltante abbia violato la disciplina di gara nel riammettere alla procedura la Edil Mag Arké S.r.l., considerato che né sul computo metrico non estimativo, né sull’offerta tecnica complessivamente intesa - ovvero sugli allegati componenti della stessa - non solo mancava, come correttamente riscontrato dall’Amministrazione, la firma digitale da parte di un tecnico abilitato, ma, più in generale, qualsiasi tipo di valida sottoscrizione ad opera di detto soggetto tecnico, con conseguente indiscutibile violazione della previsione di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara.</h:div><h:div>19. Né, in relazione a tale carenza, può operare, come sostenuto dall’odierna controinteressata, il soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 4.4. lett. b), del citato Disciplinare, afferendo la mancanza riscontrata a documentazione riguardante l’offerta tecnica. </h:div><h:div>La citata disposizione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, stabilendo che “<corsivo>Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere </corsivo>[sanate n.d.r.] <corsivo>le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica</corsivo>” e che “<corsivo>Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica</corsivo>”, si pone, invero, in piena coerenza con l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale “[…] <corsivo>la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per </corsivo>[…] <corsivo>sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica</corsivo>”.</h:div><h:div>Entrambe le norme, dunque, nel confermare l’ampia sanabilità delle carenze della documentazione amministrativa presentata dall’operatore partecipante, precludono la soccorribilità - sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante - degli elementi integranti, anche da un punto di vista documentale, il contenuto dell’offerta tecnica, anche in ossequio al canone di autoresponsabilità, in virtù del quale ogni operatore economico deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione dell’offerta (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, n. 4724/2024, n. 3180/2023, n. 2365/2022 e 11596/2022).</h:div><h:div>Del resto, ferma la chiara previsione dell’art. 10 del Disciplinare, la ravvisata mancanza della sottoscrizione da parte di un tecnico rispetto ai singoli documenti componenti l’offerta tecnica della partecipante, nonché all’offerta globalmente intesa, non può essere derubricato a mera carenza di un elemento formale della stessa, operando invece su un piano sostanziale.</h:div><h:div>20. A diverse conclusioni non può peraltro giungersi, a parere di questo Tribunale, valorizzando l’inciso, contenuto nel medesimo art. 4.4. del Disciplinare, secondo cui “<corsivo>il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile</corsivo>”. </h:div><h:div>Tale previsione, infatti, sulla base di una lettura sistematica coerente con la chiara formulazione del successivo art. 10, è con evidenza da riferire, come correttamente sostenuto da parte ricorrente, al solo difetto di sottoscrizione dell’offerta da parte dell’operatore economico concorrente, intendendo positivizzare all’interno della <corsivo>lex specialis</corsivo> il principio pretorio secondo cui la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di un concorrente non è di per sé causa di esclusione, comportando l’operatività del soccorso istruttorio, quando, in base a circostanze concrete, l’offerta risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico<corsivo>
				</corsivo>sulla base di altri elementi comunque acquisiti alla procedura (così, <corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Lazio, Roma, III-<corsivo>bis</corsivo>, n. 13812/2019).</h:div><h:div>21. Alla luce di quanto precede, il ricorso azionato dalla EL.CAM. Immobiliare S.r.l., come integrato dai motivi aggiunti, va accolto, atteso che la Edil Mag Arké S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara.</h:div><h:div>Per l’effetto, va annullata la determina gravata n. 84 del 27.2.2026 con cui la procedura <corsivo>de qua</corsivo> è stata aggiudicata in favore dell’odierna controinteressata.</h:div><h:div>Nessuna ulteriore statuizione deve essere resa con riferimento alle ulteriori pretese di parte ricorrente, in accordo con quanto previsto dall’art. 124, comma 1, c.p.a., non essendo ancora stato stipulato il contratto tra l’aggiudicataria e l’Amministrazione. </h:div><h:div>22. Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico del Comune di Pulsano e della Edil Mag Arké S.r.l. nella misura meglio indicata in dispositivo.</h:div><h:div>Vanno, per converso, integralmente compensate tra le restanti parti costituite (essendo state le Amministrazioni statali destinatarie della notificazione del ricorso per mera <corsivo>denuntiatio litis</corsivo>), dichiarandosene invece la non ripetibilità con riguardo alle ulteriori parti non costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:</h:div><h:div>a) annulla la determina dirigenziale di aggiudicazione n. 84 del 27.2.2026 adottata dal Comune di Pulsano;</h:div><h:div>b) condanna il Comune di Pulsano e la Edil Mag Arké S.r.l. al pagamento, in favore della EL.CAM. Immobiliare S.r.l., delle spese di lite, che sono liquidate per euro 2000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna parte, oltre accessori e rimborso del contributo unificato;</h:div><h:div>c) compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti costituite;</h:div><h:div>d) dichiara la non ripetibilità delle medesime spese con riguardo alle ulteriori parti;</h:div><h:div>e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Paolo Fusaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>