<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240012320240229114436956" descrizione="Tagli delle ali - Meccanismo di accantonamento e non escludente" gruppo="20240012320240229114436956" modifica="29/02/2024 13:36:30" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Falp Costruzioni S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00123"/><fascicolo anno="2024" n="00304"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240012320240229114436956.xml</file><wordfile>20240012320240229114436956.docm</wordfile><ricorso NRG="202400123">202400123\202400123.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nino Dello Preite</firma><data>29/02/2024 13:36:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Francesco Baiocco,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- degli atti della <corsivo>“Procedura Negoziata, ai sensi dell’art.162 del D.Lgs.n.36/2023, in modalità telematica, per l’appalto dei lavori di energizzazione degli impianti di sollevamento fognari a servizio delle località costiere in agro di Lecce. Importo a base d’asta: €772.479,25. CUP E82B18001870005 – CIG: A01CA32E2E”</corsivo>, indetta dall’Acquedotto Pugliese, ed in particolare:</h:div><h:div>- dei verbali di gara delle sedute dei 31.10 – 13.11 e 20.11 2023;</h:div><h:div>- del provvedimento di approvazione dei predetti verbali da parte del Responsabile Area Acquisti n. 1430 del 8.1.2024 e conseguente aggiudicazione in favore della Eurosistemi S.r.l.;</h:div><h:div>- nonché di ogni ulteriore atto anche allo stato non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ex art.124 c.p.a.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 123 del 2024, proposto da </h:div><h:div>FALP Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A01CA32E2E, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Eurosistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Walter De Trizio, Vito Aurelio Pappalepore, Alessandra Ciocia e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>S.I.GE. Società Impiantistica Generale S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A. e di Eurosistemi S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente, avv. A. Carrabba per l’Acquedotto Pugliese S.p.A. e avv. V. A. Pappalepore per la controinteressata Eurosistemi S.r.l.;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- la FALP Costruzioni S.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. ha aggiudicato in favore della Eurosistemi S.r.l. l’appalto di lavori di energizzazione degli impianti di sollevamento fognari a servizio delle località costiere in agro di Lecce, deducendo la violazione delle norme sul calcolo della soglia di anomalia;</h:div><h:div>- in particolare, la società ricorrente contesta le determinazioni della Stazione appaltante, per aver consentito il ripescaggio delle offerte ricadenti nell’ambito del “taglio delle ali”, in contrasto - a suo avviso - con il testo letterale e l’interpretazione sistematica dell’All. II.2 del Codice degli Appalti, sul presupposto che  “<corsivo>nell’ambito dei tre (parzialmente) diversi sistemi di individuazione della soglia, il  Codice, solo per due, e non per quello che ha regolato la gara che ci occupa </corsivo>[ossia il Metodo A – N.d.R.]<corsivo>, ha  espressamente previsto il “recupero” dei concorrenti originariamente messi da  parte”</corsivo>; </h:div><h:div>- la difesa attorea ha concluso, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, l’annullamento degli stessi, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, il subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente;</h:div><h:div>- si sono costituite in giudizio AQP e la società controinteressata, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese;</h:div><h:div>Ritenuto che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, giacché:</h:div><h:div>-  la lettera d’invito al paragrafo 6.2.2. riproduce, quale metodo di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, il “Metodo A” di cui all’All. II.2. del nuovo Codice degli Appalti, prevedendo con riferimento alla fattispecie che ne occupa (ammissione alla gara di un numero di offerte inferiori a 15), quanto segue: “<corsivo>…la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata;</corsivo>
				<corsivo>ai fini della determinazione della congruità delle offerte…si procederà come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;</corsivo> [...]”;</h:div><h:div>- la norma codicistica richiamata dispone, inoltre, che “<corsivo>Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore</corsivo>” (v. D. Lgs. n. 36/2023 - All. II.2 “Metodo A”, par. 3);</h:div><h:div>- l’interpretazione letterale delle suddette disposizioni depone univocamente nel senso che le offerte ricomprese nelle ali siano “da accantonare” momentaneamente, prevedendosi la sanzione espulsiva soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo;</h:div><h:div>- nel caso di specie, è incontestato che l’offerta della controinteressata aggiudicataria sia posta al di sotto della soglia di anomalia, sicché, pur essendo stata accantonata, essa è stata legittimamente valutata ai fini dell’aggiudicazione della gara, in quanto miglior offerta non anomala;</h:div><h:div>- peraltro, il ridetto “Metodo A” replica il metodo introdotto dal previgente art. 97, commi 2 e 2-<corsivo>bis</corsivo>, del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla cui interpretazione la condivisibile e costante giurisprudenza ha statuito che “…<corsivo>le operazioni descritte dall’art. 97, comma 2-bis, sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di «congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta» (come imposto dall’art. 97, comma 1, del codice dei contratti pubblici), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1808/2022; cfr. anche, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, n. 5750/2021; TAR Calabria, n. 224/2023; TAR Salerno, Sez. I, n. 1032/2021).</h:div><h:div>Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a favore di Acquedotto Pugliese S.p.A. e nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a favore di Eurosistemi S.r.l.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Nino Dello Preite</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>