<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240003320241202102854876" descrizione="concessione di servizi - esclusione della tardivitià del ricorso - requisito di capacità tecnica e professionale - prinicipio del favorpartecipationis - principio di tassatività delle cause di esclusione - principio del risultato - principio della fiducia" gruppo="20240003320241202102854876" modifica="02/12/2024 11:52:04" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00033"/><fascicolo anno="2024" n="01338"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240003320241202102854876.xml</file><wordfile>20240003320241202102854876.docm</wordfile><ricorso NRG="202400033">202400033\202400033.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1375 Nino Dello Preite\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Tommaso Sbolgi</firma><data>02/12/2024 11:52:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Presidente FF</h:div><h:div>Paolo Fusaro,	Referendario</h:div><h:div>Tommaso Sbolgi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>- della determinazione n. 3544 del 23/11/2023, pubblicata sull’albo pretorio in data 24/11/2023, con numero di registro 7213/2023, e comunicata alla ricorrente con <corsivo>pec</corsivo> del 27/11/2023, con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali – CIG 9425310BDB;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 0203070/2023 del 27/11/2023, inviata in pari data a mezzo <corsivo>pec</corsivo>, di comunicazione della determinazione n. 3544/23;</h:div><h:div>- dei verbali di gara n. 1 del 08/11/2022, n. 2 del 23/11/2022, n. 3 del 01/12/2022, n. 4 del 16/03/2023, n. 5 del 18/04/2023, n. 6 del 23/05/2023 e n. 7 del 12/06/2023 di proposta di aggiudicazione e del verbale di “<corsivo>Verifica requisiti speciali</corsivo>” del 20/11/2023, per i motivi espressi in ricorso; </h:div><h:div>- ove necessario e per quanto di ragione del bando di gara e del capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali;</h:div><h:div>- della nota prot. 0209599 del 27/11/2023 e del relativo messaggio di invio a mezzo <corsivo>pec</corsivo>, con i quali il Comune accoglieva parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata dalla società Pissta Group S.r.l. il 30/11/2023;</h:div><h:div>- ove e per quanto lesivi, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche di carattere interno ed a contenuto generale;</h:div><h:div><corsivo>nonché per la declaratoria di inefficacia, ex tunc o quantomeno ex nunc, del contratto di concessione</corsivo>
					<corsivo>nelle more eventualmente sottoscritto e la condanna - dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiustamente arrecati alla ricorrente per effetto dell’adozione dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione, da disporsi in forma specifica mediante l’aggiudicazione del servizio ed il conseguente subentro, ex tunc o quantomeno ex nunc, nel contratto eventualmente in corso d’esecuzione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>in via gradata, per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente</corsivo>, <corsivo>anche per equivalente ex art. 124 c.p.a.</corsivo>, nella misura che si quantificherà in corso di causa.</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Pissta Group S.r.l. il 14/2/2024</corsivo></h:div><h:div>- della determinazione n. 3761 del 7/12/2023 con la quale il Comune ha disposto l’esecuzione anticipata del contratto di concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali e la contestuale nomina del DEC;</h:div><h:div>- della nota Protocollo n. 0012652/2024 del 19/01/2024, con la quale il Comune inviava alla società Pissta Group S.r.l. il verbale del 20/11/2023 di verifica dei requisiti speciali in capo all’aggiudicataria e l’offerta tecnica della stessa P.S.;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Pissta Group S.r.l. il 25/3/2024</corsivo></h:div><h:div>- della Determinazione n. 3544, data di registrazione 23/11/2023, pubblicata all’Albo Pretorio in data 24/11/2023, con numero di registro 7213/2023, e comunicata alla ricorrente con <corsivo>pec</corsivo> del 27/11/2023, con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali – CIG 9425310BDB;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 0203070/2023 del 27/11/2023, inviata in pari data a mezzo <corsivo>pec,</corsivo> di comunicazione della Determinazione n. 3544/23;</h:div><h:div>- dei verbali di gara n. 1 del 08/11/2022, n. 2 del 23/11/2022, n. 3 del 01/12/2022, n. 4 del 16/03/2023, n. 5 del 18/04/2023, n. 6 del 23/05/2023 e n. 7 del 12/06/2023 di proposta di aggiudicazione e del verbale di “<corsivo>Verifica requisiti speciali</corsivo>” del 20/11/2023, per i motivi espressi in ricorso;</h:div><h:div>- ove necessario e per quanto di ragione del bando di gara e del capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali;</h:div><h:div>- della nota prot. 0209599 del 27/11/2023 e del relativo messaggio di invio a mezzo <corsivo>pec,</corsivo> con i quali il Comune accoglieva parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata dalla società Pissta Group S.r.l. il 30/11/2023;</h:div><h:div>- della Determinazione n. 3761 del 7/12/2023 con la quale il Comune ha disposto l’esecuzione anticipata del contratto di concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali e la contestuale nomina del D.E.C.;</h:div><h:div>- della nota Protocollo n. 0012652/2024 del 19/01/2024, con la quale il Comune inviava alla società PISSTA il verbale del 20/11/2023 di verifica dei requisiti speciali in capo all’aggiudicataria e l’offerta tecnica della stessa PS a seguito dell’istanza di accesso presentata dalla società Pissta Group S.r.l. il 30/11/2023;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 33 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Pissta Group S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9425310BDB, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Lecce, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della società Pronto Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca, Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e della società Pronto Strade S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso n. r.g. 33 del 2024, notificato l’08.01.2024 e depositato il 12.01.2024, la società “<corsivo>Pissta group s.r.l.</corsivo>”, seconda classificata nell’ambito di una procedura di gara aperta bandita dal Comune di Lecce, avente ad oggetto “<corsivo>l’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali</corsivo>”, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dei relativi effetti, i seguenti atti: – la determinazione n. 3544, data di registrazione 23/11/2023, pubblicata all’Albo Pretorio in data 24/11/2023, con numero di registro 7213/2023, e comunicata alla ricorrente con pec del 27/11/2023, con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato l’affidamento in concessione del “<corsivo>servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali”</corsivo>, in favore della società (prima classificata) “<corsivo>Pronto strade s.r.l.</corsivo>”; – la nota prot. n. 0203070/2023 del 27/11/2023, inviata in pari data a mezzo pec, di comunicazione della determinazione n. 3544/23; – i verbali di gara n. 1 del 08/11/2022, n. 2 del 23/11/2022, n. 3 del 01/12/2022, n. 4 del 16/03/2023, n. 5 del 18/04/2023, n. 6 del 23/05/2023 e n. 7 del 12/06/2023 di proposta di aggiudicazione e il verbale di “<corsivo>Verifica requisiti speciali</corsivo>” del 20/11/2023; – ove necessario e per quanto di ragione il bando di gara e il capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio; – la nota prot. 0209599 del 27/11/2023 e il relativo messaggio di invio a mezzo pec, con i quali il Comune accoglieva parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 30/11/2023; – nonché, per quanto lesivi, tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche di carattere interno ed a contenuto generale, ancorché non ancora conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti. La società ricorrente ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato, nonché il subentro nello stesso o, in subordine, la tutela risarcitoria per equivalente.</h:div><h:div>2. Orbene, con determinazione a contrarre del Settore Polizia Locale n. 2409 del 29/09/2022, il Comune di Lecce ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione del contraente cui affidare: “<corsivo>la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali, per la durata di anni cinque e per un valore complessivo presunto della concessione pari a € 950.000,00, oltre ad € 190.000,00 relativi all’eventuale proroga”</corsivo>.  </h:div><h:div>3. Nella seduta pubblica del 12.06.2023 (cfr. verbale n. 7), a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio in questione nei confronti dell’impresa “<corsivo>Pronto Strade s.r.l.</corsivo>” (impresa ausiliaria “<corsivo>Aci global servizi s.p.a.</corsivo>”) con un punteggio totale di punti 95.00 su 100. Espletata la verifica dei requisiti, con la determina n. 3544 del 23/11/2023, pubblicata all’Albo Pretorio in data 24/11/2023, il Comune di Lecce ha aggiudicato il predetto servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale alla società prima classifica.</h:div><h:div>4. Con istanza di accesso del 30.11.2023, la parte ricorrente ha chiesto l’ostensione dei seguenti atti: – la documentazione amministrativa (o meglio, l’istanza di ammissione, il DGUE, il PassoE, le dichiarazioni integrative, il contratto di avvalimento comprensivo delle dichiarazioni della ausiliaria) presentata dalla prima classificata; – l’offerta tecnica (<corsivo>rectius,</corsivo> l’offerta tecnico qualitativa e l’offerta tecnica tabellare) comprensiva di tutti gli elaborati progettuali e/o allegati sempre della prima classificata; – nonché, tutti i verbali di gara (sia di seduta pubblica che riservata), compreso il verbale relativo alla verifica dei requisiti dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>5. L’istanza di accesso è stata evasa dall’ente locale con la nota pec del 07.12.2023. Tale nota recava al suo interno appositi collegamenti al portale telematico di gara che rimandavano alla nota protocollo n. 0209599/2023 del 07/12/2023 ed alla documentazione amministrativa dell’aggiudicataria. La predetta nota prot. n. 0209599/2023 specificava poi che i verbali di gara erano visibili sul portale telematico e che, invece, con riguardo all’offerta tecnica dell’aggiudicataria era stata data apposita preventiva comunicazione alla stessa società controinteressata.</h:div><h:div>6. In data 04.12.2023 venivano, infatti, pubblicati sul portale telematico di gara i verbali n. 1 del 08/11/2022, n. 2 del 23/11/2022, n. 3 del 01/12/2022, n. 4 del 16/03/2023, n. 5 del 18/04/2023, n. 6 del 23/05/2023 e n. 7 del 12/06/2023 di proposta di aggiudicazione. Non veniva invece pubblicato il verbale di “<corsivo>Verifica requisiti speciali</corsivo>” del 20/11/2023.</h:div><h:div>7. Con il ricorso indicato all’epigrafe, la parte ricorrente (seconda classificata) ha impugnato, dunque, tutti gli atti di gara sostenendo che l’aggiudicataria “<corsivo>Pronto strade srl</corsivo>” avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza del requisito di capacità tecnica-professionale indicato al punto f) del bando di gara, ossia “<corsivo>l’espletamento servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura (servizi di pulizia stradale) eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, a favore di Enti Pubblici, per un importo globale non inferiore a quello triennale stimato pari a € 570.000,00”.</corsivo></h:div><h:div>8. Il ricorso è assistito da tre motivi. </h:div><h:div>9. Con la prima censura (rubricata<corsivo>: “violazione di legge: violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel bando di gara (lettera f); violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. c-bis e 83 del d.lgs. 50/2016 - eccesso di potere per difetto d’istruttoria - illogicità - irrazionalità manifesta – travisamento dei fatti - falsità dei presupposti”</corsivo>), in sostanza, la parte ricorrente, dopo aver analizzato la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria, contesta alcuni servizi indicati dalla prima classificata a comprova del requisito di capacità tecnica-professionale in discussione (in alcuni casi poiché, a suo dire, difettano le convenzioni, le determine o i nulla osta alla base dei rapporti indicati a comprova del suddetto requisito esperienziale; in altri casi poiché – a suo dire – i servizi sarebbero stati espletati da società terze e non dall’aggiudicataria). I rapporti in contestazione sono in particolare quelli relativi ai seguenti enti locali: Taranto; Genova; Maddaloni; Gallarate; Biella; Reggio Calabria; L’Aquila. Dunque, a parere della parte ricorrente, la società “<corsivo>Pronto strade s.r.l.</corsivo>” avrebbe dimostrato un fatturato specifico pari ad euro 240.101,79 e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa per difetto del requisito e/o per aver rilasciato delle false dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 50/2016, con le formalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.</h:div><h:div>10. Con il secondo e il terzo motivo, invece, la parte ricorrente mira a contestare la validità del contratto di avvalimento – stipulato con la società “<corsivo>Aci Global servizi s.p.a.</corsivo>” –  proprio in funzione del prestito del requisito di capacità tecnica e professionale in questione, ossia quello di cui al punto f) del bando di gara.</h:div><h:div>11. Più precisamente, con il secondo motivo (rubricato: “<corsivo>violazione di legge: violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel bando di gara (lettera f) e dell’indicazioni sull’avvalimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. c-bis, 83 e 89 del d.lgs. 50/2016 - eccesso di potere per difetto d'istruttoria - illogicità - irrazionalità manifesta – travisamento dei fatti - falsità dei presupposti”</corsivo>), la parte ricorrente sostiene che il contratto di avvalimento, anzitutto, deve ritenersi viziato posto che risulta essere sottoscritto unicamente dal legale rapp.te della società ausiliaria “<corsivo>Aci Global servizi s.p.a.</corsivo>”; inoltre, il predetto contratto non sarebbe idoneo al prestito del requisito di cui alla lettera f) del bando impugnato posto che “<corsivo>il servizio di pronto intervento per ripristino condizioni di viabilità a seguito di incidente e servizio di presidio con carro di soccorso leggero/pesante</corsivo>”(espletato dall’ausiliaria in favore di Autostrade per l’Italia – Direzione 7° Tronco -, per un valore complessivo pari ad Euro 400.000,00,) non è “<corsivo>analogo</corsivo>” al servizio oggetto della concessione aggiudicata; da ultimo, la parte ricorrente ritiene che, anche qualora fosse considerato un servizio analogo, il contratto di avvalimento non condurrebbe comunque al prestito del requisito posto che Autostrade per l’Italia, nel periodo 2019/2021 in cui è stato espletato il servizio, non era un ente pubblico come richiesto dalla lettera f) del bando, bensì un soggetto di diritto privato.</h:div><h:div>13. Da ultimo, con il terzo motivo di ricorso (rubricato: <corsivo>“violazione di legge: violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel bando di gara (lettera f) e dell’indicazioni sull’avvalimento; violazione e falsa 17 applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. c-bis, 83 e 89 del d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del capitolato - eccesso di potere per difetto d'istruttoria - illogicità - irrazionalità manifesta – travisamento dei fatti - falsità dei presupposti”.</corsivo>), la parte ricorrente sostiene che il predetto contratto di avvalimento non potrebbe, in ogni caso, condurre al prestito del requisito esperienziale in discussione posto che la società ausiliaria non risulta iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come richiesto dal bando, dal capitolato d’oneri e dalla giurisprudenza amministrativa. In sostanza, l’impresa ausiliaria non potrebbe prestare il requisito in questione posto che non avrebbe le abilitazioni necessarie per affiancarsi all’impresa ausiliata nello svolgimento delle prestazioni, come richiesto dallo stesso capitolato.</h:div><h:div>14. Rispettivamente in data 19.01.2024 e 22.01.2024, si sono costituite in giudizio – con atti di mero stile – la società controinteressata e l’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>15. Con memoria del 26.01.2024, la società controinteressata, anzitutto, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso (che erroneamente denomina improcedibilità) stante la tardività della notificazione dello stesso e, ad ogni modo, ha insistito per il rigetto dell’impugnazione, stante l’infondatezza delle relative censure. In tale contesto, peraltro, la controinteressata ha evidenziato come l’avvalimento sia sovrabbondante e come, pertanto, la stessa detenesse già il predetto requisito di capacità tecnica-professionale in proprio.</h:div><h:div>16. Con memoria del 27.11.2024, anche l’Amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della relativa notificazione e ha insistito per il rigetto dello stesso.</h:div><h:div>17. In pari data, la parte ricorrente ha replicato alle memorie depositate dalle avversarie.</h:div><h:div>18. All’esito dell’udienza camerale del 30.01.2024, con l’ordinanza n. 77 del 2024, pubblicata il 01.02.2024, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare richiesta e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 09.04.2024.</h:div><h:div>19. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 14.02.2024, la parte ricorrente ha impugnato la determinazione di esecuzione anticipata della concessione e la nota del 19.01.2024 con cui l’ente locale ha trasmesso il verbale di verifica dei requisiti speciali e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. In sostanza, nel predetto atto di motivi aggiunti “<corsivo>impropri</corsivo>”, la ricorrente ripropone solo la prima delle tre censure sviluppate nel ricorso principale e propone una istanza di accesso endo-processuale o comunque istanza istruttoria <corsivo>ex</corsivo> 65 c.p.a. volta ad acquisire la documentazione presente agli atti relativa ai servizi dichiarati dall’aggiudicataria a fondamento del requisito di capacità tecnica-professionale in discussione.</h:div><h:div>20. In vista dell’udienza camerale del 13.03.2024, fissata per la decisione sull’istanza di accesso endo-processuale, tutte le parti processuali hanno depositato memorie e, in particolare, il Comune di Lecce ha depositato i documenti richiesti con la predetta istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 116, comma 2, c.p.a..</h:div><h:div>21. All’esito della suddetta udienza camerale, con l’ordinanza n. 440 del 2024, pubblicata il 26 marzo 2024, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..</h:div><h:div>22. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 25.03.2024, proprio a seguito della produzione documentale effettuata dal Comune di Lecce, la parte ricorrente ha riproposto – con maggior dettaglio –  il primo motivo di ricorso e ha insistito per l’accoglimento dell’istanza istruttoria<corsivo> ex</corsivo> art. 65 c.p.a. volta a conseguire la produzione in giudizio del capitolato alla base del rapporto intercorso tra la società ausiliaria e la società Autostrade per l’Italia s.p.a.. A parere della parte ricorrente, tale produzione documentale sarebbe necessaria per dimostrare il difetto di analogia tra i servizi alla base del contratto di avvalimento e i servizi oggetto della concessione anelata.</h:div><h:div>23. L’udienza pubblica fissata per il 09.04.2024 è stata rinviata al 30.05.2024, per mancanza dei termini a difesa con riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>24. In vista dell’udienza pubblica del 30.05.2024, tutte le parti processuali hanno depositato memorie.</h:div><h:div>25. All’esito della suddetta udienza pubblica, con l’ordinanza n. 756 del 2024, pubblicata il 07.06.2024, il Collegio ha disposto<corsivo>
				</corsivo>una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., nominando quale organo verificatore<corsivo>
				</corsivo>il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Lecce, con facoltà di delega ad un professionista iscritto al relativo albo e ha fissato l’udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del merito il 28.11.2024<corsivo>. </corsivo>Il Collegio, in particolare, con la suddetta ordinanza istruttoria, ha chiesto al verificatore<corsivo> “di accertare il fatturato prodotto dalla società aggiudicataria Pronto Strade S.r.l. in relazione ai servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura (servizi di pulizia stradale), dichiarati nella relativa domanda di partecipazione nonché eseguiti e fatturati nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando in argomento a favore di enti pubblici, per tali dovendosi intendere i servizi espletati nell’ambito di rapporti concessori, i servizi resi previa adozione di provvedimenti di autorizzazione o nulla osta all’intervento oltreché, infine, i servizi espletati in regime di libero mercato riconosciuti dagli enti interessati come effettuati nell’ambito dei relativi territori”.</corsivo> Ai fini dell’espletamento dell’incarico, il Collegio ha consentito al verificatore di acquisire tutta la documentazione di causa nonché, a chiarimento di quest’ultima, quella ritenuta necessaria, che potrà essere richiesta a ciascuna parte, nonché ha autorizzato le parti, non solo a fornire tutta la documentazione richiesta dall’organo verificatore, ma anche a produrre ogni documentazione ritenuta utile e/o necessaria.</h:div><h:div>26. All’esito dell’udienza camerale del 12.09.2024, con l’ordinanza n. 1015 del 2024, il Collegio ha concesso una proroga all’organo verificatore; verificazione poi depositata in data 03.10.2024</h:div><h:div>27. In vista dell’udienza pubblica, la società controinteressata ha prodotto ulteriori documenti e tutte le parti hanno depositato le memorie <corsivo>ex </corsivo>art. 73 c.p.a..</h:div><h:div>28. All’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>29. Così ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio ritiene che sia il ricorso principale che i due ricorsi per motivi aggiunti vadano respinti per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>30. Anzitutto, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. <corsivo>ex multis,</corsivo> Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente <corsivo>ex</corsivo> artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare la questione di rito, sollevata sia dall’amministrazione resistente che dalla società controinteressata, dell’irricevibilità del ricorso principale e, di conseguenza, di quelli per motivi aggiunti, stante la tardività della relativa notificazione. </h:div><h:div>31. La censura è infondata.</h:div><h:div>32. Come è noto, la questione concernente la decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici –  termine oggi stabilito, a seguito del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dal comma 2 dell’articolo 120 cod. proc. amm., e in precedenza dal comma 5 del medesimo articolo –  è stata affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale, con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12, ha affermato i seguenti principi di diritto: <corsivo>“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.</corsivo></h:div><h:div>33. Nel solco dei principi tracciati dall’Adunanza plenaria citata, la giurisprudenza successiva ha puntualizzato che possono darsi, in concreto, tre eventualità: “<corsivo>a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta (...) entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una "corrispondente dilazione temporale" (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione); b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, di nuovo, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta “dilazione temporale”: e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum (in tal senso si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2023, sentenza n. 2728); c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (sicché, più che di vera e propria "dilazione temporale", in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine)</corsivo>” (così, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2024, sentenza n. 854).</h:div><h:div>34. L’impostazione inaugurata dall’Adunanza plenaria e seguita dalla giurisprudenza successiva è ispirata alla duplice esigenza di evitare ricorsi c.d. “<corsivo>al buio</corsivo>” –  ossia proposti senza attendere di conoscere tutti gli atti della procedura e, quindi, senza poter articolare compiute censure riferite al contenuto di atti non ancora noti – e, al contempo, di contenere rigorosamente i termini per la proposizione del gravame entro i limiti di legge.</h:div><h:div>35. In questa prospettiva, la regola è quindi quella dell’impugnazione entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, potendo tale termine subire una dilazione (nei termini sopra detti) soltanto nel caso in cui l’operatore presenti un’istanza di accesso tempestiva, ossia formulata entro quindici giorni dal momento in cui è divenuto conoscibile l’esito della gara.</h:div><h:div>36. Nel caso oggetto della presente controversia, gli snodi temporali rilevanti ai fini del computo dei termini per l’impugnazione sono i seguenti: –  in data 24 novembre 2023 è stata pubblicata sull’Albo pretorio comunale la determina di aggiudicazione della gara; – in data 27 novembre 2023 è stato comunicato il provvedimento di aggiudicazione alla ricorrente; – in data 30 novembre 2023 (dopo sei giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, e quindi tempestivamente) l’operatore ha presentato un’istanza di accesso agli atti; – in data 07 dicembre 2023 (dopo sette giorni dalla presentazione della domanda dell’operatore, e quindi osservando il termine prescritto di quindici giorni) l’Amministrazione ha parzialmente riscontrato l’istanza di accesso, mettendo gli atti richiesti a disposizione della ricorrente; – in data 08.01.2024 la società Pissta s.r.l. ha notificato il ricorso principale.</h:div><h:div>37. Ebbene, dalle predette scansioni temporali, si evince chiaramente come il ricorso introduttivo del giudizio sia stato notificato tempestivamente entro il termine di 45 giorni come prescritto dalla giurisprudenza consolidata. Invero, il vizio fatto valere discende esclusivamente dalla conoscenza della documentazione amministrativa e, in particolare, dall’istanza di ammissione dell’aggiudicataria, dal DGUE e dal contratto di avvalimento, conosciuti solo a seguito dell’ostensione della documentazione intervenuta in data 07.12.2023, richiesta con istanza di accesso tempestiva datata 30.11.2023 (peraltro, che tali atti – DGUE E istanza di ammissione –  costituiscano documentazione amministrativa è confermato dalla stessa controinteressata a pagina 3 della memoria del 28.03.2024). Dunque, essendo l’istanza di accesso tempestiva e, al contempo, essendo tempestiva anche la risposta dell’Amministrazione, opera certamente la dilazione di 45 giorni – in questo caso – dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione (essendo la pubblicazione antecedente alla comunicazione) e, dunque, dal 24.11.2024. </h:div><h:div>38. In sostanza, il termine per notificare il ricorso principale scadeva l’08.01.2024 (data in cui il ricorso è stato notificato) e dunque quest’ultimo deve ritenersi tempestivo.</h:div><h:div>39. Nel merito, sia il ricorso principale che i due ricorsi per motivi aggiunti, vanno respinti.</h:div><h:div>40. Anzitutto, il Collegio ritiene di dover scrutinare preliminarmente il primo motivo del ricorso principale, il quale corrisponde nella sostanza alle censure meglio articolate nei due ricorsi per motivi aggiunti, posto che l’eventuale reiezione di tale motivo implica l’assorbimento delle censure dedotte con il secondo e il terzo motivo del ricorso principale (cfr. <corsivo>ex multis,</corsivo> Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015).</h:div><h:div>41. Con tale censura la parte ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la società controinteressata (prima classifica ed aggiudicataria, nonché attuale esecutrice del contratto) difettando in capo ad essa il requisito di capacità tecnica-professionale di cui alla lettera f) della <corsivo>lex specialis</corsivo> (cfr. pagina 10 del bando di gara).</h:div><h:div>42. Orbene, il Collegio ritiene che tale doglianza sia infondata.</h:div><h:div>43. Anzitutto, è necessario riportare testualmente il requisito di ordine speciale in questione.</h:div><h:div>44. Nel caso di specie la legge di gara, per quanto qui rileva, come requisito di capacità tecnica-professionale, richiede alla lettera f) cit.: “<corsivo>l’espletamento </corsivo>(di)<corsivo> servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura (servizi di pulizia stradale) eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, a favore di Enti Pubblici, per un importo globale non inferiore a quello triennale stimato pari a € 570.000,00. Nella dichiarazione dovranno essere indicati, rigorosamente, gli Enti Pubblici presso i quali è stata effettuata la prestazione in questione con l’importo esatto di ogni singola prestazione. Ai fini del calcolo dell’importo complessivo da comprovare, in caso di contratti aventi durata antecedente il triennio considerato, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita e fatturata nel triennio medesimo. La somma di detti importi, a pena di esclusione, dovrà essere almeno pari all’importo di €. 570.000,00</corsivo>”.</h:div><h:div>45. Ebbene, per poter vagliare il motivo in questione, anche alla luce della verificazione espletata e delle risposte ai quesiti tecnici (fornite dall’organo verificatore) in essa cristallizzate, è necessario comprendere che cosa debba intendersi per “<corsivo>espletamento di servizi analoghi (…) in favore di Enti pubblici</corsivo>”.</h:div><h:div>46. Più precisamente, occorre capire se colui che partecipa alla gara debba indicare solo servizi svolti in base ad un rapporto negoziale che abbiano come controparte contrattuale un ente pubblico, oppure se sia sufficiente che il servizio venga materialmente espletato nonché fatturato – pur in assenza di un rapporto negoziale (come, a titolo esemplificativo: convenzioni, concessioni etc.) – ed abbia, quindi, come beneficiario (anche se non come controparte negoziale) un ente pubblico.</h:div><h:div>47. Nella specie, la disamina letterale della <corsivo>lex specialis</corsivo> non appare dirimente, posto che la stessa presenta delle ambiguità: da un lato, con la locuzione “<corsivo>espletamento di servizi analoghi (…) in favore di Enti pubblici</corsivo>” sembrerebbe richiedere ai partecipanti alla gara – a comprova del requisito esperienziale – la mera esecuzione e fatturazione – nell’arco temporale richiesto (il triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara) – di servizi affini che abbiano come beneficiari enti pubblici; dall’altro lato, però, il penultimo inciso della lettera f) suindicata fa riferimento ai “<corsivo>contratti</corsivo>” per specificare che, per quelli aventi una durata superiore al triennio suddetto, si prenderà in considerazione solo la quota eseguita e fatturata nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando.</h:div><h:div>48. Dunque, visto che il criterio letterale da solo non è risolutivo, occorre procedere all’applicazione del criterio ermeneutico dell’interpretazione sistematica da applicare alla luce di uno dei principi cardine in materia, <corsivo>rectius </corsivo>il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>.</h:div><h:div>49. Come noto, infatti, nell’interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, ai fini dell’interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. La tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all’interpretazione sistematica delle varie clausole.</h:div><h:div>50. Che il criterio ermeneutico dettato dall’art. 1363 cod. civ. abbia carattere sussidiario, nel senso che il giudice dovrebbe farvi ricorso solo quando la volontà delle parti non risulti chiara in base ai criteri fissati dall’art. 1362 cod. civ., è orientamento da tempo superato. La giurisprudenza oggi dominante ritiene, invece, che sia necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 cod. civ., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione – con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato – va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, sentenza n. 25090).</h:div><h:div>51. Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un’espressione <corsivo>prima facie</corsivo> chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (cfr.<corsivo> ex plurimis</corsivo>, Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, sentenza n. 261).</h:div><h:div>52. Con la regola codificata nell’art. 1363 cod. civ., è stato introdotto nel nostro ordinamento “<corsivo>il canone della totalità</corsivo>”; dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante. Si tratta di un canone particolarmente importante nell’ambito della interpretazione degli atti di gara posto che, dichiarazioni rappresentative, o descrittive, o enunciative, devono intendersi prive di un qualche significato se quello che l’interprete gli attribuisce viola “<corsivo>il canone della totalità</corsivo>”.</h:div><h:div>53. È assai risalente, e costituisce ormai <corsivo>ius receptum,</corsivo> l’affermazione secondo cui all’interpretazione degli atti amministrativi si applicano normalmente le regole sull’interpretazione dei contratti, dato il loro carattere generale, sia pure con le dovute differenze tratte dalla circostanza che questi ultimi sono manifestazioni di un potere di cui sono il mezzo di esercizio per il perseguimento di pubblici interessi. Pertanto, anche per gli atti amministrativi vale la regola generale secondo la quale, nella loro interpretazione, bisogna indagare l’intenzione delle parti, o in genere dell’organo amministrativo autore dell’atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando inoltre le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto (così la nota pronuncia della Cass. civ., 13 maggio 1964, sentenza n. 1142).</h:div><h:div>54. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della <corsivo>lex specialis</corsivo>, in ossequio al principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> –  che sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione appaltante –  deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, sentenza n. 295; Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2024, – ud. 29/02/2024, dep. 02/07/2024 – sentenza n. 5871).</h:div><h:div>55. Ebbene, applicando i suddetti criteri alla clausola in questione, il Collegio ritiene che la locuzione “<corsivo>in caso di contratti aventi una durata antecedente al triennio considerato” </corsivo>debba essere intesa come una delle possibili fonti – ma non l’unica –  del rapporto posto alla base dei servizi espletati in tale arco temporale e indicati a comprova del requisito esperienziale. Quello che conta, e quello che emerge dalla <corsivo>voluntas </corsivo>della stazione appaltante, è che il requisito esperienziale sia comprovato e, quindi, che i servizi analoghi siano effettivamente stati espletati e fatturati, dai partecipanti alla gara, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara per un ammontare pari ad euro 570.000. Non occorre, dunque, porre l’accento sulla forma del rapporto alla base dei servizi resi, quanto sulla sostanza dello stesso. A giustificazione di tali servizi può ben esserci, un contratto, una convenzione, una concessione o un nulla osta postumo, oppure gli stessi possono anche essere stati effettuati in regime di <corsivo>“libero mercato”</corsivo>, senza alcun rapporto diretto con l’ente pubblico. Quest’ultimo, infatti, può ben essere solo il beneficiario del servizio in quanto, come nella specie, titolare della strada.</h:div><h:div>56. La correttezza di tale soluzione è confermata dalla stessa<corsivo> ratio</corsivo> del requisito di capacità tecnica-professionale in discussione.</h:div><h:div>57. Con tale requisito, la Stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’affidataria, ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto che può essere desunta solo dallo svolgimento di servizi analoghi per un periodo di tempo più lungo di quello cui è riferito il fatturato relativo alla capacità economica e finanziaria. Ne consegue che l’esperienza è da qualificarsi senza dubbio come manifestazione di capacità tecnica-professionale e, d’altronde, la sua specificità è quella di attestare, attraverso precedenti esperienze, che l’operatore economico sia in condizioni di eseguire le prestazioni professionali richieste per l’esecuzione del contratto.</h:div><h:div>58. Tale requisito richiede, dunque, il possesso di precedenti esperienze che consentano di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta (così, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, sentenza n. 864); il requisito è dunque evidentemente finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell’espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi (cfr. Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, sentenza n. 1608; nonché già Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, sentenza n. 3717 e 25 giugno 2014, sentenza n. 3220); con la precisazione che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, sentenza n. 2227).</h:div><h:div>59. Ciò posto, il requisito di capacità tecnica-professionale ha il suo addentellato normativo all’art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>60. Il predetto comma 6 attribuisce, come nel previgente regime, ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella previsione delle necessarie qualifiche tecniche, organizzative e professionali degli operatori. Fermo il rispetto di attinenza e proporzionalità (cfr. Cons. Stato, V, 24.1.2020, sentenza n. 607), si specifica solo che tali requisiti devono essere finalizzati a garantire che il concorrente possegga le risorse umane e tecniche, nonché l’esperienza, necessarie ad eseguire l’incarico affidato oltre un certo <corsivo>standard </corsivo>di qualità. In generale, la capacità dell’operatore viene valutata sulla base dell’esperienza maturata nel settore tecnico, scientifico o professionale oggetto del contratto. Quanto ai servizi, il giudice amministrativo ha specificato che l’attività svolta dall’operatore, al fine di valutare le professionalità coinvolte e le risorse tecnico-organizzative a disposizione, non deve coincidere esattamente con il servizio oggetto di gara, essendo sufficiente un’analogia o inerenza tra le attività (cfr. Cons. Stato, V, 4.1.2017, sentenza n. 9).</h:div><h:div>61. La libertà di apprezzamento riconosciuta all’amministrazione – in ragione della specificità tecnica dei singoli affidamenti, che impedisce di determinare <corsivo>a priori</corsivo> cosa possa essere imposto agli operatori –  si rispecchia nella disposizione relativa ai mezzi di prova delle capacità in questione (cfr. segnatamente l’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, che rinvia all’all. XVII, parte II). </h:div><h:div>62. Il requisito in questione è poi riprodotto dall’art. 100 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. d.lgs. n. 36/2023)</h:div><h:div>63. Invero, l’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023 indica i requisiti speciali che la stazione appaltante può richiedere all’operatore economico in relazione all’oggetto dell’appalto. In particolare, il comma 11 tratteggia una disciplina transitoria in sostanziale continuità con quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e prevede che, nelle more dell’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, per la qualificazione dell’operatore economico nelle procedure di appalto di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possano richiedere, come requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati.</h:div><h:div>64. In questo caso, come nel previgente allegato XVII, parte II°, al d.lgs. n. 50/2016 (richiamato, dall’art 86, comma 5, del d.lgs. n. 50 cit.), si specifica che anche i contratti a favore di privati possono integrare il suddetto requisito esperienziale.</h:div><h:div>65. Ciò chiarito, è evidente come, in sostanza, oggi come ieri, la normativa di settore consenta alle stazioni appaltanti di richiedere alle concorrenti, tramite la <corsivo>lex specialis,</corsivo> dei requisiti esperienziali che siano volti alla comprova di adeguata affidabilità nell’espletamento di una determinata prestazione. Quello che conta, dunque, è l’individuazione di un operatore economico affidabile, a prescindere dalla veste dei rapporti indicati a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale in discussione. Tale linea di pensiero, peraltro, è pienamente in sintonia con i principi espressi dalla giurisprudenza sovranazionale che privilegia sempre una logica elastica e sostanzialistica (di “<corsivo>deformalizzazione</corsivo>”), rispetto alle rigidità che emergono da una visione formalistica e ingessata.</h:div><h:div>66. D’altra parte, sono gli stessi principi che governano la materia dei contratti pubblici che conducono a tale risultato interpretativo: non solo il già citato principio di <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, ma anche il principio di tassatività o, tecnicamente, tipicità delle cause di esclusione dalla gara (come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza del d.lgs. n. 50-2016), nonché i tre principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Questi ultimi tre principi – tipizzati nel nuovo codice dei contratti pubblici –, peraltro, sono applicabili come canoni ermeneutici anche per le gare disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato del 1 ottobre 2024, sentenza n. 7875).</h:div><h:div>67. Invero, com’è noto, il principio di tassatività delle cause di esclusione – come interpretato dalla giurisprudenza nella vigenza del vecchio codice (posto che oggi, nel nuovo codice dei contratti pubblici, il predetto principio è circoscritto ai requisiti di moralità – cfr. art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 –, mentre nel previgente codice si estendeva ai requisiti di capacità) – vale anche come criterio ermeneutico di clausole oscure o ambigue, che devono essere interpretate nel senso di garantire la permanenza in gara del concorrente (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, TAR Lazio - Roma I bis 4.1.2021, n. 12). L’esclusione non può essere disposta in base a una disposizione di non univoca interpretazione. Nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo> (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla relativa procedura; ed infatti una siffatta lettura della problematica figura delle cc.dd. “<corsivo>clausole ambigue</corsivo>” si porrebbe evidentemente in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione, determinando la sanzione della nullità a carico della clausola in parola (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 12/09/2019, n. 1461).</h:div><h:div>68. Quanto ai principi enunciati nel libro I°, parte prima, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), va detto in particolare che il principio del risultato e il principio della fiducia, costituiscono criteri immanenti nel sistema degli appalti pubblici, svolgendo gli stessi una funzione regolatoria. Tali principi, dunque, devono guidare l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti pubblici. (cfr. Consiglio di Stato del 1 ottobre 2024, sentenza n. 7875).</h:div><h:div>69. Peraltro, la giurisprudenza di settore, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023, ha affermato che il formalismo delle procedure di gara non può prevalere quando non viene in rilievo alcun profilo di limitazione dell’immissione degli operatori economici interessati alla gara, dovendosi dare rilievo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione committente.</h:div><h:div>70. Non si può, dunque, nella specie, non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi vanno considerati: da un lato, il “<corsivo>principio del risultato</corsivo>” che “<corsivo>costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” </corsivo>(cfr. art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 36 cit.), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare; dall’altro lato, il “<corsivo>principio della fiducia</corsivo>”, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Più precisamente, tale “<corsivo>fiducia</corsivo>” non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad una interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscano l’interesse pubblico sotteso alla procedura, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.</h:div><h:div>71. La prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, è un canone che, nella specie, si traduce nella valutazione della sussistenza in concreto (al momento della presentazione della domanda di partecipazione) del requisito esperienziale richiesto. Tale requisito di ordine speciale deve, dunque, essere interpretato applicando il predetto “<corsivo>principio del risultato</corsivo>”.</h:div><h:div>72. Nel caso in esame, il requisito esperienziale è richiesto proprio per assicurare alla stazione appaltante che l’operatore economico abbia la capacità di svolgere la prestazione richiesta – oggetto della concessione –. Serve in sostanza a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell’espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi.</h:div><h:div>73. Ebbene, come emerge <corsivo>ex actis</corsivo>, il servizio in questione ha come oggetto <corsivo>“il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade comunali, al fine di perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada</corsivo>” (cfr. l’oggetto indicato nel capitolato d’oneri prodotto dalla parte ricorrente).</h:div><h:div>74. Dunque, se questo è lo scopo, ossia selezionare un operatore economico affidabile e la cui affidabilità si tragga dall’espletamento di servizi analoghi nell’ultimo triennio, ecco che – a parere del Collegio – la locuzione <corsivo>“in favore di Enti pubblici</corsivo>” deve essere letta in senso ampio – sostanzialistico e funzionale – ossia come espletamento di servizi che hanno come beneficiari, anche indiretti, gli enti pubblici. Questi ultimi devono considerarsi beneficiari dei servizi in questione in quanto titolari delle strade ripristinate, anche se tali servizi siano resi in regime di libero mercato ossia al di fuori di una convenzione, ma dietro attivazione dei privati in qualità di soci ACI (servizio, quest’ultimo, pur sempre remunerato dalle società di assicurazione, anche laddove espletato in regime di concessione-convenzione).</h:div><h:div>75. Lo scopo, lo si ribadisce, è la selezione di operatori in grado di ripristinare con celerità la viabilità pubblica a seguito dell’occorso di sinistri stradali; dunque, a parere del Collegio, la lettura sostanzialistica e non meramente formalistica della clausola della <corsivo>lex specialis </corsivo>in questione, operata nella specie dalla Stazione appaltante, è corretta e trova riscontro nella relazione depositata dal verificatore.</h:div><h:div>76. Quest’ultimo, infatti, – come indicato nel paragrafo “<corsivo>metodologia di esecuzione dell’attività di verificazione” </corsivo>(cfr. pagina 5 della relazione)<corsivo>
				</corsivo>(metodo peraltro unanimemente condiviso da tutte le parti che hanno partecipato al mezzo istruttorio) – ha accertato l’espletamento, l’autorizzazione e la fatturazione delle prestazioni in questione (ossia servizi analoghi a quelli oggetto della gara), da parte dell’aggiudicataria, nell’arco temporale che va dal 05/10/2019 al 05/10/2022.</h:div><h:div>77. Nell’ordinanza istruttoria, infatti, si chiedeva al verificatore di accertare il fatturato prodotto dalla società Pronto Strade s.r.l. per servizi analoghi a quelli relativi alla procedura in questione (servizi di pulizia stradale), dichiarati nella relativa domanda di partecipazione nonché eseguiti e fatturati nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.</h:div><h:div>78. Dunque, il verificatore ha accertato: l’esecuzione e la fatturazione dei suddetti servizi nel periodo temporale suddetto.</h:div><h:div>79. L’organo tecnico, in particolare, ha accertato in capo all’aggiudicataria il requisito esperienziale per un fatturato pari ad euro 569.223,46 e ha precisato che i relativi calcoli trovano pieno riscontro con quelli dei due consulenti tecnici delle parti processuali relativamente ai seguenti enti: Comune di Settimo Torinese, Comune di Gallarate, Comune di Reggio Calabria e Provincia dell’Aquila.</h:div><h:div>80. Quanto ai Comuni in relazione a cui non vi è stato accordo, va evidenziato che le contestazioni operate dalla ricorrente principale non mirano a sostenere che quei servizi in concreto non siano mai stati effettuati in quel periodo dall’aggiudicataria, ma si focalizzano piuttosto sul difetto di convenzioni, autorizzazioni o nulla osta o proroghe dell’esistente concessione (cfr. relazione dell’organo verificatore: quanto al Comune di Maddaloni, la ricorrente evidenzia il difetto di proroga della concessione dopo il 23.11.2021; quanto al Comune di Taranto, la ricorrente evidenzia come l’aggiudicataria non avesse alcuna autorizzazione a svolgere i servizi nel periodo antecedente al primo titolo autorizzativo che è datato 12/05/2020; quanto al Comune di Cosenza, la differenza del calcolo della ricorrente rispetto a quello del verificatore è dovuta all’esclusione di alcune fatture emesse per servizi resi in data successiva al 03/11/2021 periodo in cui la società Pronto Strade s.r.l. non aveva alcun contratto con l’ente predetto; quanto al Comune di Genova, la parte ricorrente ha ricalcolato il fatturato escludendo tutti quei servizi non indicati nel nulla osta rilasciato dal Comune di Genova. Il verificatore, peraltro, in considerazione del fatto che questi ultimi servizi risultavano annotati nelle schede elaborate in sede di gara dal Comune di Lecce ha richiesto ed ottenuto dall’aggiudicataria la prova dell’avvenuto incasso del corrispettivo del servizio. La detta società ha documentato integralmente gli incassi registrati. A tutti gli effetti, quindi, per il verificatore, i servizi non ricompresi nella nota del Comune di Genova sono stati svolti, fatturati ed incassati dalla società Pronto Strade s.r.l.; l’intervento relativo al protocollo 635483 è stato considerato nel calcolo del fatturato perché il Comune di Genova lo riconosce come svolto sulla SP 226, ma non ha rilasciato il nulla osta posto che l’intervento è avvenuto su strada provinciale e non su strada comunale; quanto al Comune di Biella, la parte ricorrente, in considerazione della nota prot. del detto comune n. 68252 del 04/12/2019, ha chiesto di azzerare totalmente il fatturato ovvero di riconoscerlo nella minore somma di Euro 40.007,03. A parere del verificatore, e visto il contenuto della detta nota, la tesi della parte ricorrente non può essere accolta per i motivi già detti; dal calcolo del volume degli affari operato dal verificatore rimangono esclusi solo i due servizi svolti in data antecedente il 05/10/2019.)</h:div><h:div>81. In sostanza, le censure della ricorrente attengono ad aspetti meramente formalistici che non vanno ad inficiare la sussistenza del requisito esperienziale e dunque la capacità tecnica e l’affidabilità dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>82. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che già il fatturato accertato dal verificatore, pari ad euro 569.223,46, sia sostanzialmente coincidente con quello richiesto dalla legge di gara di euro 570.000 (vi è uno scarto di soli 764 euro come indicato dalla controinteressata nella memoria del 12 novembre 2024, ossia il 0,11% del fatturato specifico). Pertanto, valorizzando il principio del risultato, la logica sostanzialistica e il principio di proporzionalità, il Collegio ravvisa l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale, unitamente all’infondatezza dei due ricorsi per motivi aggiunti, dovendosi ritenere integrato in capo all’aggiudicataria il requisito di capacità tecnica richiesto. Il fatturato accertato dal verificatore, infatti, è caratterizzato da uno scostamento minimale rispetto al fatturato richiesto che non potrebbe certo, in applicazione del principio di proporzionalità, condurre all’esclusione dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>83. Ad ogni modo, come affermato e documentato dal verificatore, con nota del 20 settembre 2024, la società Pronto Strade s.r.l. ha prodotto <corsivo>“un elenco di nuove fatture in cui sono riepilogati dei dati rientranti nelle convenzioni/nulla osta indicate in sede di domanda, non trasmessi al comune, in quanto dall’esame condotto dallo stesso era stato già raggiunto il limite previsto di Euro 570.000,00</corsivo>” il cui totale viene di seguito riportato: 48.277,36 €.</h:div><h:div>84. Più precisamente, come evidenziato dal predetto ausiliario tecnico, si tratta di atti necessariamente preesistenti all’offerta e che afferiscono a convenzioni e nulla osta indicati in sede di domanda di ammissione, ma non trasmessi alla Stazione appaltante, in quanto – dall’esame condotto dei mezzi di prova – era già stato raggiunto il limite di euro 570.000,00.</h:div><h:div>85. Ebbene, a parere del Collegio, anche tale documentazione deve essere considerata a comprova della piena sussistenza in capo all’aggiudicataria del requisito esperienziale in questione.</h:div><h:div>86. Com’è noto, la giurisprudenza amministrativa, con riguardo alla documentazione a comprova <corsivo>ex</corsivo> art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, ritiene pacificamente ammissibile il “<corsivo>soccorso istruttorio procedimentale</corsivo>” (cfr. art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016).</h:div><h:div>87. Invero, un conto è l’indicazione incompleta o erronea circa il possesso di un requisito speciale (in particolare, dell’esperienza pregressa), espressamente previsto nel bando di gara che peraltro, un orientamento della giurisprudenza amministrativa meno rigoroso, ritiene comunque sanabile mediante soccorso istruttorio non potendosi dichiarare <corsivo>tout court</corsivo> l’esclusione del concorrente (cfr. Cons. Stato, V, 2.9.2019, sentenza n. 6066 e Cons. Stato, V, 18.10.2018, sentenza n. 5958). Diverso è il caso (in cui ricade certamente la vicenda in esame) ove il concorrente, avendo correttamente dichiarato il possesso dei prescritti requisiti, alleghi documentazione a comprova erronea o insufficiente, atteso che i mezzi di prova di cui all’art. 86 cit. possono sempre essere prodotti in un momento successivo all’offerta su invito della stazione appaltante (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 22.2.2021, sentenza n. 1540; TAR Lazio – Roma, II, 28.6.2021, sentenza n. 7690 e TAR Lazio – Roma, III, 6.5.2021, sentenza n. 5330); la documentazione prodotta, però, non può consistere in atti formati a seguito della presentazione dell’offerta ma, necessariamente, preesistenti a tale data (cfr. Cons. Stato, III, 26.6.2020, sentenza n. 4103, che nel caso di specie ha ammesso la prova dei requisiti speciali tramite la produzione di documenti già esistenti, ma non prodotti unitamente alla domanda). </h:div><h:div>88. Ebbene, com’è noto, in via pretoria, è stata ammesso, altresì, il c.d. “<corsivo>soccorso istruttorio processuale</corsivo>”, che consente alla parte processuale (controinteressato, ma anche ricorrente) di sanare le carenze denunciate nel ricorso principale o incidentale avversari. La <corsivo>ratio</corsivo> dell’estensione in parola è sempre quella di evitare conseguenze espulsive per irregolarità essenziali della domanda che non ne inficino il contenuto sostanziale, ove l’amministrazione non abbia avviato il subprocedimento imposto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Per evitare l’esclusione, il concorrente nei confronti del quale è rilevata la carenza documentale, deve quindi produrre in giudizio quanto necessario a sanare il vizio denunciato, rimanendo ovviamente preclusa l’integrazione delle offerte tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 19.8.2020, sentenza n. 5144) o dei requisiti di partecipazione, i quali devono sussistere già al momento della presentazione della domanda. </h:div><h:div>89. Venendo al caso di specie, emerge dunque chiaramente come il requisito di capacità esperienziale sussistesse certamente al momento della presentazione della domanda e come il “<corsivo>soccorso istruttorio processuale</corsivo>” vada quindi ad incidere non sul requisito di partecipazione, ma sulla documentazione probante <corsivo>ex</corsivo> art. 86 del d.lgs. n. 50/2016. Se la giurisprudenza, in tale ultimo caso, ammette certamente il “<corsivo>soccorso istruttorio procedimentale</corsivo>”, <corsivo>a fortiori</corsivo>, va ammesso nella specie il “<corsivo>soccorso istruttorio processuale</corsivo>” il quale com’è noto, può essere richiesto in sede processuale con una mera difesa (cfr. memoria del 12 gennaio 2024 della controinteressata). Peraltro, nella presente vicenda, a seguito del predetto soccorso, non residuano ulteriori questioni sostanziali da rimettere alla valutazione della stazione appaltante.</h:div><h:div>90. Sulla base di tali considerazioni, essendo provato il requisito di capacità tecnica-professionale in questione, il Collegio ritiene che la prima doglianza del ricorso principale escludente e, di conseguenza, le censure contenute nei due ricorsi per motivi aggiunti, siano infondate.</h:div><h:div>91. Non è necessario, dunque, vagliare l’ulteriore apporto documentale – non indicato nella domanda di ammissione – che comunque comprova ulteriormente il requisito esperienziale richiesto per servizi resi in regime di libero mercato (espletati sempre nel periodo 05.10.2019-05.10.2021) essendo, come già detto, raggiunta la soglia del fatturato pari ad euro 570.000,00. Di conseguenza, divengono irrilevanti le censure formulate dalla parte ricorrente in punto di tardività della relativa produzione documentale. Peraltro, va osservato come, trattandosi pur sempre di documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica <corsivo>ex </corsivo>art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 formata antecedentemente alla domanda di ammissione, anche in relazione ad essa varrebbero le considerazioni sopra effettuate con riguardo all’ammissibilità del “<corsivo>soccorso istruttorio procedimentale</corsivo>” e, di conseguenza, anche di quello “<corsivo>processuale</corsivo>”.</h:div><h:div>92. Ciò chiarito, l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale e delle censure formulate con i due ricorsi per motivi aggiunti conducono alla comprova della sussistenza del requisito esperienziale in capo all’aggiudicataria senza la necessità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento. Ne consegue l’assorbimento per difetto di interesse degli altri due motivi del ricorso principale volti proprio a censurare la legittimità del contratto di avvalimento.</h:div><h:div>93. Dunque, sulla base delle suesposte considerazioni, tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.</h:div><h:div>94. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).</h:div><h:div>95. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità e la novità delle questioni affrontate.</h:div><h:div>96. Tenuto conto della natura e del livello di accuratezza dell’attività svolta dal verificatore, il Collegio ritiene congrua la liquidazione, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, del compenso nella misura di € 5.128,17, oltre accessori, con obbligo di pagamento a carico della parte ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione. </h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Liquida, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, in favore dell’organo verificatore, la somma di euro 5.128,17, oltre accessori di legge, con obbligo di pagamento a carico della parte ricorrente.</h:div><h:div>Si comunichi al verificatore nominato dott. Fabio Corvino.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Tommaso Sbolgi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>