<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240000220241115185222623" descrizione="" gruppo="20240000220241115185222623" modifica="18/11/2024 12:17:24" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00002"/><fascicolo anno="2024" n="01253"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240000220241115185222623.xml</file><wordfile>20240000220241115185222623.docm</wordfile><ricorso NRG="202400002">202400002\202400002.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1375 Nino Dello Preite\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nino Dello Preite</firma><data>18/11/2024 11:30:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Tommaso Sbolgi</firma><data>15/11/2024 20:44:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Presidente FF</h:div><h:div>Paolo Fusaro,	Referendario</h:div><h:div>Tommaso Sbolgi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 del Comune di Melissano di <corsivo>“avvio procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3-bis del d.lg. n. 80/2021 – area degli istruttori – ex profilo di istruttore tecnico geometra cat. C1”;</corsivo></h:div><h:div>- della determinazione n. 748 del 16 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “<corsivo>Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.</corsivo>”, con la quale è stata revocata <corsivo>ex </corsivo>art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023; </h:div><h:div>- della determinazione n. 766 del 27 novembre 2023 del Comune di Melissano di ammissione dei candidati alla prova selettiva relativa al “<corsivo>bando di interpello “elenco idonei ASMEL” per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato dell’area degli istruttori-profilo professionale istruttore tecnico geometra ex categoria c.”</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse,</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- della delibera di Giunta Municipale n. 97 del 6 settembre 2023 del Comune di Melissano di approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025;</h:div><h:div>- del programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, del Comune di Melissano approvato con delibera di Giunta Municipale n. 97/2023;</h:div><h:div>- della determinazione n. 725 del 13 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “<corsivo>Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”,</corsivo> con la quale è stata revocata <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>quinquies </corsivo>della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023; </h:div><h:div>- della determinazione n. 747 del 16 novembre 2023 recante “<corsivo>Annullamento determinazione R.G. n. 725 del 13/11/2023 ad oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Rizzo Matteo il 27/3/2024, per l’annullamento</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- della nota prot. n. 1438 del 6 febbraio 2024 contenente l’avviso di convocazione dei candidati alla prova orale;</h:div><h:div>- dell’estratto del verbale del 29 febbraio 2024 con cui la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria provvisoria di merito; </h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del II° Settore del Comune di Melissano n. 111 dell’1 marzo 2024 (nr. 21 di settore), avente ad oggetto «<corsivo>Approvazione verbali commissione esaminatrice e graduatoria definitiva della selezione mediante “avvio interpello elenco idonei Asmel per la copertura di n° 1 posto a tempo parziale (50%) e indeterminato, dell’area degli istruttori profilo professionale “istruttore tecnico geometra” ex categoria C»</corsivo>; </h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del II° Settore del Comune di Melissano n. 139 del 14 marzo 2024 (nr. 22 di settore), avente ad oggetto «<corsivo>Assunzione di n. 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%) Area degli Istruttori, profilo professionale “Istruttore Tecnico Geometra” ex categoria C»; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- di ogni altro atto, richiamato, connesso, presupposto e consequenziale anche avente data ed oggetto sconosciuti, <corsivo>ivi</corsivo> inclusi i verbali della procedura; </h:div><h:div>- <corsivo>di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati col ricorso principale e in particolare:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- della determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 del Comune di Melissano di “<corsivo>avvio procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3-bis del d.lg. n. 80/2021 – area degli istruttori – ex profilo di istruttore tecnico geometra cat. C1”</corsivo>;</h:div><h:div>- della determinazione n. 748 del 16 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “<corsivo>Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.</corsivo>”, con la quale è stata revocata <corsivo>ex</corsivo> art. 21<corsivo>-quinquies </corsivo>della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023; </h:div><h:div>-della determinazione n. 766 del 27 novembre 2023 del Comune di Melissano di ammissione dei candidati alla prova selettiva relativa al <corsivo>“bando di interpello “elenco idonei ASMEL” per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato dell’area degli istruttori-profilo professionale istruttore tecnico geometra ex categoria C.”</corsivo>;</h:div><h:div>nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse,</h:div><h:div>- della delibera di Giunta Municipale n. 97 del 6 settembre 2023 del Comune di Melissano di approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025;</h:div><h:div>- del programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, del Comune di Melissano approvato con delibera di Giunta Municipale n. 97/2023;</h:div><h:div>- della determinazione n. 725 del 13 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “<corsivo>Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”</corsivo>, con la quale è stata revocata <corsivo>ex </corsivo>art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023; </h:div><h:div>- della determinazione n. 747 del 16 novembre 2023 recante <corsivo>“Annullamento determinazione R.G. n. 725 del 13/11/2023 ad oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Matteo Rizzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Francesco Errico e Andrea Carrisi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Melissano, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Guerino Donno, Luca Giordano, Valerio Augusto Marrocco, Graziano Mottura, tutti non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melissano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso r.g. n. 2/2024, notificato in data 22.12.2023 e depositato in data 03.01.2024, la parte ricorrente impugna i provvedimenti di cui all’epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, tra cui – in particolare, per quanto qui rileva – la determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 del Comune di Melissano di “<corsivo>avvio</corsivo> (di una seconda)<corsivo> procedura di interpello (…) per la formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3-bis del d.lg. n. 80/2021 – area degli istruttori – ex profilo di istruttore tecnico geometra cat. C1”,</corsivo> nonché la determinazione n. 748 del 16 novembre 2023 del Comune di Melissano di revoca <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>quinquies </corsivo>della lg. n. 241/1990 della prima procedura di interpello avviata con la determinazione – sempre del medesimo ente locale – n. 18 del 23 gennaio 2023.</h:div><h:div>2. Più in dettaglio, per meglio comprendere i fatti alla base della vicenda processuale in esame, va premesso che con la delibera di giunta comunale n. 16 del 7 febbraio 2022, il Comune di Melissano ha approvato il programma triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, modificato con la successiva delibera di giunta n. 156 del 30 novembre 2022, e ha previsto la copertura di un posto di “<corsivo>Istruttore tecnico geometra</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Con la già menzionata determinazione del responsabile del settore finanziario n. 18 del 23 gennaio 2023, l’ente locale ha avviato una procedura di interpello, a seguito dell’accordo tra enti stipulato <corsivo>ex</corsivo> art. 3-bis del d. lg. n. 80/2021, per la copertura di un posto – a tempo pieno ed indeterminato – di “<corsivo>cat. C</corsivo>” come “<corsivo>Istruttore tecnico geometra</corsivo>”. Tale procedura selettiva, gestita da ASMEL, prevedeva una sola prova orale da svolgere sulle seguenti materie: disciplina dei contratti pubblici, diritto urbanistico e rendicontazione dei progetti comunitari.</h:div><h:div>4. Ebbene, il ricorrente ha partecipato alla predetta procedura selettiva ed è risultato idoneo (con votazione 7/10), classificandosi al secondo posto della graduatoria finale di merito.</h:div><h:div>5. In data 20 aprile 2023 con la determinazione n. 268, dopo aver approvato la graduatoria finale, il Comune resistente ha disposto l’assunzione in servizio della prima classificata.</h:div><h:div>5.1. Nondimeno, con nota prot. n 5630 del 10 maggio 2023, la prima classificata ha rinunciato all’assunzione.</h:div><h:div>6. Con la delibera di Giunta comunale n. 97 del 6 settembre 2023, il Comune di Melissano ha palesato la necessità di soddisfare, più adeguatamente, le esigenze dell’Amministrazione procedendo alla modifica del profilo professionale del posto di<corsivo> “Istruttore Amministrativo” </corsivo>(vacante a partire dall’annualità 2024, a seguito del collocamento a riposo del dipendente) nella figura di<corsivo> “Istruttore Tecnico Geometra-Esperto in rendicontazione”. </corsivo>Tale trasformazione è finalizzata a: - garantire nel settore tecnico la presenza di personale specializzato in funzione di una migliore organizzazione dello stesso<corsivo>; </corsivo>- “<corsivo>mantenere inalterata la spesa prevista per le assunzioni di personale, nel bilancio pluriennale 2023/2025, trasformando i posti innanzi indicati, da tempo pieno, in part time (18 ore)”</corsivo>; - risparmiare le capacità assunzionali a disposizione dell’ente locale, al fine di garantire, nel triennio di riferimento, l’assunzione di personale in altri settori carenti di personale.<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>7. Inoltre, con tale delibera, la Giunta ha attribuito al Responsabile del Settore Finanziario il potere di annullare la procedura avviata per il reperimento di una unità a tempo pieno (36 ore settimanali) con la qualifica di “<corsivo>Istruttore Tecnico Geometra</corsivo>”. </h:div><h:div>7.1 Nella citata delibera, l’ente locale ha inoltre previsto – nel programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023/2024/2025, contestualmente approvato –, nell’area “Istruttori”: per il 2023, la copertura di un posto per “<corsivo>Istruttore Tecnico Geometra, part time (18 ore)</corsivo>” e, per il 2024, la copertura di un posto per “<corsivo>Istruttore tecnico Geometra-esperto in rendicontazione, sempre part time (18 ore)”</corsivo>.</h:div><h:div>8. Con la determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 il Comune di Melissano ha così dato avvio alla nuova procedura di interpello per la copertura di un posto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato dell’area degli istruttori – profilo professionale “<corsivo>Istruttore Tecnico Geometra ex categoria C”.</corsivo></h:div><h:div>9. Con la determinazione n. 748 del 16 novembre 2023, il Comune resistente ha poi revocato <corsivo>ex </corsivo>art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo>, della lg. n. 241/1990, la prima procedura di interpello avviata con la determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023 (sempre per il profilo professionale di “<corsivo>Istruttore tecnico Geometra Cat. C”),</corsivo> nell’ambito della quale il ricorrente risultava il secondo classificato nella graduatoria di merito.</h:div><h:div>9.1 Più precisamente, con il predetto provvedimento di revoca l’Amministrazione locale è intervenuta in autotutela sulla prima procedura di interpello <corsivo>“stante la necessità (…) di procedere a una riorganizzazione della struttura organizzativa, sia sotto il profilo delle professionalità necessarie sia del rispetto dei vincoli di bilancio, con l’acquisizione di un maggior numero di figure professionali in funzione di una migliore organizzazione di tutti gli uffici comunali” </corsivo>e segnatamente per: -<corsivo> “soddisfare più adeguatamente le esigenze dell’Amministrazione procedendo alla modifica del profilo professionale del posto di Istruttore Amministrativo in servizio presso il settore Tecnico, che si renderà vacante nell’annualità 2024 a seguito del collocamento a riposo del dipendente, in Istruttore Tecnico Geometra-Esperto in rendicontazione al fine di garantire nel Settore Tecnico la presenza di personale specializzato in funzione di una migliore organizzazione dello stesso”; - “mantenere inalterata la spesa prevista per le assunzioni di personale, nel Bilancio pluriennale 2023/2025, trasformando n. 2 posti dell’Area degli Istruttori (ex cat. C) da tempo pieno in part time (18 ore): un posto di Geometra di cui alla procedura di interpello ASMEL e un posto di Istruttore Tecnico Geometra-Esperto in rendicontazione presso il Settore Tecnico”; - “di risparmiare le capacità assunzionali a disposizione (…), al fine di garantire nel triennio di riferimento, l’assunzione di personale in altri settori carenti di personale”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>10. Con la determinazione n. 766 del 27 novembre 2023 sono stati ammessi alla prova selettiva della nuova procedura di interpello (sempre gestita da ASMEL) n. 20 candidati tra cui il ricorrente.</h:div><h:div>10.1 La predetta prova selettiva consisteva unicamente in una prova orale svolta sulle seguenti materie: la disciplina dei contratti pubblici; il diritto amministrativo degli enti locali; nonché la contabilità pubblica.</h:div><h:div>11. Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente propone le seguenti due censure: “<corsivo>1. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della lg. n. 241/1990; violazione del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; violazione dei principi generali in materia concorsuale; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento, irragionevolezza; 2. violazione e falsa applicazione dell’art. 129 bis del regolamento per l’ordinamento degli uffici del Comune di Melissano”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>11.1 Più precisamente, con la suddetta impugnazione la parte ricorrente si lamenta dell’illegittimità degli atti impugnati posto che il Comune avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria disponendo l’assunzione del ricorrente stesso, essendo il secondo classificato. Nondimeno, l’ente locale – con la determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 – ha arbitrariamente avviato una nuova procedura di interpello, senza peraltro motivare adeguatamente quanto alla scelta di avviare una nuova selezione per la medesima posizione professionale.</h:div><h:div>11.2 In sostanza, il ricorrente lamenta la violazione del principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e dell’obbligo motivazionale rafforzato, in capo all’Amministrazione, delle ragioni di una eventuale scelta contraria nel senso dell’indizione del pubblico concorso.</h:div><h:div>11.3 La parte ricorrente, infatti, evidenzia come sia la procedura di interpello avviata il 23 gennaio 2023, che quella del 25 ottobre 2023, hanno ad oggetto la copertura di un posto per il medesimo profilo professionale, ossia la figura di “<corsivo>istruttore tecnico geometra</corsivo>”.</h:div><h:div>11.4 Ciò è confermato dalla revoca, intervenuta solo quando il secondo bando era già stato pubblicato, nella cui motivazione si legge che l’ente locale ha inteso trasformare “<corsivo>n. 2 posti dell’Area degli Istruttori (ex cat. C) da tempo pieno in part time (18 ore): un posto di Geometra di cui alla procedura di interpello ASMEL</corsivo> (per il quale è stata avviata la seconda procedura selettiva del 25.10.2023 – speculare a quello della prima procedura selettiva –) <corsivo>e un posto di Istruttore Geometra-Esperto in rendicontazione presso il Settore Tecnico</corsivo>” (non ancora bandito all’epoca, essendo previsto per il 2024).</h:div><h:div>11.5 Infine, la parte ricorrente argomenta sottolineando come i due interpelli siano del tutto omogenei tanto sul piano della figura professionale richiesta (istruttore tecnico geometra), quanto sul piano della modalità di svolgimento della prova selettiva (esame in forma orale), quanto infine rispetto alle materie oggetto della prova orale (disciplina dei contratti pubblici, diritto urbanistico e rendicontazione dei progetti comunitari per la prima procedura e disciplina dei contratti pubblici, diritto amministrativo degli enti locali e contabilità pubblica per la seconda). Allo stesso tempo, anche i bandi sono omogenei e l’unico elemento di differenziazione resta il regime orario.</h:div><h:div>11.6 Nondimeno, seppure il contratto di lavoro a tempo parziale si articoli in un numero di ore inferiore (nella specie 18) rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, la parte ricorrente precisa come l’oggetto della prestazione lavorativa resti lo stesso. Inoltre, il ricorrente evidenzia come i due contratti non presentino differenze sul piano della professionalità, della competenza e della preparazione necessarie per il profilo lavorativo da coprire.</h:div><h:div>11.7 Da ultimo, la parte ricorrente lamenta, altresì, il vizio di motivazione del provvedimento di revoca, nonché la violazione dell’art.<corsivo>
				</corsivo>129-<corsivo>bis </corsivo>del regolamento per l’ordinamento degli uffici del Comune di Melissano (censure comunque connesse pur sempre – nella sostanza – all’unico motivo consistente nella violazione del principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie).</h:div><h:div>12. Il Comune di Melissano si è costituito in data 12.01.2024 e con memoria – depositata in pari data – ha eccepito anzitutto, l’inammissibilità per difetto di interesse posto che il ricorrente, con la partecipazione alla seconda procedura (bandita in data 25.10.2023), anch’essa oggetto di impugnazione, avrebbe prestato acquiescenza; nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso posto che, nel caso di specie, a parere del resistente, ricorrono due delle eccezioni ai principi espressi dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 14 del 2011: la modifica sostanziale delle prove di esame, nonché la modifica del profilo professionale. Inoltre, sempre a parere del ente locale resistente, nel caso in esame, quando venne bandita la seconda procedura non era più esistente né valida la prima graduatoria, essendo stata revocata – seppur con provvedimento formale del 16.11.2023 – con decisione assunta dalla giunta comunale in data 06.09.2023. Infine, sempre a parere dell’ente locale, difetterebbe – nel caso in esame – una disposizione normativa che specifichi che le graduatorie in questione avrebbero una durata temporale triennale e, pertanto, non sarebbero applicabili, nella specie, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 14/2011.</h:div><h:div>13. All’udienza camerale del 16.01.2024, i legali di parte ricorrente hanno rinunciato alla istanza cautelare proposta.</h:div><h:div>14. Con ricorso per motivi aggiunti <corsivo>“impropri”</corsivo> notificato e depositato il 27.03.2024, assistito da richiesta di concessione di misure cautelari anche monocratiche, la parte ricorrente ha impugnato gli atti della seconda procedura bandita il 25.10.2023 che hanno visto quale unico vincitore il controinteressato – non costituito – Marrocco Valerio Augusto, riproponendo i motivi già sviluppati nel ricorso principale e sostenendo che i nuovi atti impugnati sarebbero viziati per invalidità derivata.</h:div><h:div>15. Con decreto monocratico n. 186 del 2024, l’istanza di misura cautelare monocratica è stata respinta.</h:div><h:div>16. All’udienza camerale del 22.04.2024, i legali della parte ricorrente, preso atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del controinteressato Marrocco, hanno rinunciato all’istanza cautelare e hanno chiesto una celere fissazione dell’udienza di merito.</h:div><h:div>17. All’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>18. Così ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio ritiene che sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti vadano accolti per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>19. Anzitutto, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. <corsivo>ex multis,</corsivo> Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente <corsivo>ex</corsivo> artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare la questione di rito dell’inammissibilità del ricorso principale e, di conseguenza, di quello per motivi aggiunti, per difetto di interesse. In sostanza, l’ente locale resistente ritiene che il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla nuova procedura di gara avendo quest’ultimo presentato la relativa domanda di partecipazione.</h:div><h:div>19.1 La censura è infondata.</h:div><h:div>19.2 Invero, com’è noto, per giurisprudenza costante, l’intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve risultare in modo chiaro ed irrefutabile dal compimento di atti, ovvero da comportamenti assolutamente inconciliabili con una volontà del tutto diversa (cfr<corsivo>. ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. IV, 28/03/2024, (ud. 01/02/2024, dep. 28/03/2024), sentenza n. 2940).</h:div><h:div>19.3 Nondimeno, il Collegio ritiene che tale intenzione non emerga nel caso di specie.</h:div><h:div>19.4 Invero, anzitutto, la parte ricorrente, con nota <corsivo>pec </corsivo>dell’8.11.2023 in atti, ha chiesto di essere assunta mediante scorrimento della graduatoria.</h:div><h:div>19.5 Inoltre, quest’ultima ha fin da subito contestato e fatto valere la lesione del principio della prevalenza dello scorrimento della graduatoria e ciò emerge chiaramente dalla mera lettura del ricorso principale ove impugna contestualmente sia la revoca della prima graduatoria del 20.01.2023, che, al contempo, la determinazione del 25 ottobre 2023 con cui è stato avviato l’interpello per la nuova procedura concorsuale.</h:div><h:div>19.6 Peraltro, nella specie, il ricorrente ha certamente interesse poiché, una volta annullati gli atti impugnati con il ricorso principale, per invalidità derivata – essendo legati da un rapporto di conseguenzialità ed essendo stati impugnati con motivi aggiunti “<corsivo>impropri</corsivo>” – verrebbero annullati anche gli atti della seconda procedura, riaprendosi così la possibilità dello scorrimento della graduatoria preesistente. In sostanza, è evidente come – nella specie – il ricorrente abbia interesse, in quanto l’accoglimento dei ricorsi proposti attribuirebbe allo stesso la possibilità di conseguire il bene della vita anelato.</h:div><h:div>19.7 Ad ogni modo, è evidente come la partecipazione alla seconda procedura selettiva era unicamente finalizzata – in caso di esito positivo – ad abbandonare un contenzioso che, a quel punto, sarebbe diventato inutile. Peraltro, la domanda di partecipazione costituiva un requisito necessario per poter poi impugnarne eventualmente il risultato negativo, anche per vizi propri.</h:div><h:div>19.8 Sul punto, basta richiamare la condivisibile giurisprudenza amministrativa che ha espressamente affermato che: <corsivo>“l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui gli atti o i comportamenti del destinatario dimostrino inequivocabilmente la sua volontà di accettarne gli effetti, rinunciando a far valere eventuali motivi di impugnativa, che è situazione che non ricorre nel caso di partecipazione ad una procedura concorsuale in pendenza del termine per impugnare il relativo bando, potendo detta partecipazione essere ispirata dall’intento di evitare un contenzioso inutile, nel caso di esito favorevole della procedura, e comunque costituendo la domanda di partecipazione al concorso requisito necessario per impugnarne eventualmente il risultato”</corsivo>(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12/06/2009, n.3753).</h:div><h:div>20. Nel merito, sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti.</h:div><h:div>20.1 Come già evidenziato, con i due motivi di ricorso principale, riproposti anche nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti (con cui il ricorrente si limita ad impugnare gli atti della nuova procedura), in sostanza, la parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione che si anniderebbe nella scelta dell’Amministrazione locale di procedere all’indizione di un nuovo concorso, anziché allo scorrimento della graduatoria preesistente, vigente ed ancora efficace al momento della pubblicazione del secondo bando di concorso.</h:div><h:div>20.2 Orbene, nel caso di specie, l’ente locale resistente, facendo applicazione dell’art. 3-<corsivo>bis</corsivo> del d.lg. n. 80 del 2021 (in particolare, dei commi 3 e 4 della suddetta normativa) ha avviato le due procedure selettive in questione a seguito di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi formati da Asmel: in entrambi i casi la figura professionale ricercata era quella di <corsivo>“Istruttore tecnico geometra categoria C1</corsivo>” (nel bando della seconda procedura è solo precisato che il profilo selezionato corrisponde a quello “<corsivo>ex Istruttore tecnico geometra categoria C1”</corsivo>.</h:div><h:div>20.3 La distinzione tra le figure ricercate con le due procedure selettive attiene, dunque, come si vedrà meglio nel prosieguo, esclusivamente alla modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto: nell’ambito della prima procedura era previsto un contratto a tempo pieno (36 ore); nella seconda procedura, invece, un contratto <corsivo>part-time </corsivo>(18 ore).</h:div><h:div>20.4 Ciò posto, come già precisato, la cornice normativa di entrambe le procedure selettive è costituita dall’art. 3-<corsivo>bis </corsivo>del d.lg. n. 80 del 2021. </h:div><h:div>20.5 Tale disposizione, per quanto qui rileva, al comma 3, precisa che: “<corsivo>gli enti locali aderenti </corsivo>(agli accordi di cui al comma 2 stipulati dagli stessi per disciplinare i relativi rapporti e le modalità di gestione delle selezioni) <corsivo>attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente” </corsivo>e, al comma 4, che “<corsivo>in presenza di più soggetti interessati all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all’assunzione. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>20.6 Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha fatto applicazione proprio di tali ultimi due incisi del comma 4 cit. posto che, a seguito dell’interpello espletato tra i soggetti inseriti negli elenchi di idonei, a fronte della disponibilità all’assunzione manifestata da più soggetti, l’ente in questione – in entrambe le procedure oggetto del contendere –  ha espletato, per il tramite di ASMEL, una prova selettiva orale diretta alla formulazione di una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.</h:div><h:div>20.7 Ebbene, in entrambe le procedure la prova orale verteva su tre materie: nell’ambito della prima procedura selettiva, l’esame aveva ad oggetto la disciplina dei contratti pubblici, il diritto urbanistico e la rendicontazione dei progetti comunitari mentre, nell’ambito della seconda procedura selettiva, l’esame atteneva alla disciplina dei contratti pubblici, al diritto amministrativo degli enti locali e alla contabilità pubblica.</h:div><h:div>21. Ciò chiarito, dalla mera lettura degli atti, è evidente come – nel caso di specie – dovesse trovare piena applicazione il principio della prevalenza dello scorrimento della graduatoria e dell’obbligo motivazionale rafforzato in caso di opzione per l’indizione di una nuova procedura; principio espresso dalla nota sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14/2011 e precisato dalla giurisprudenza successiva (in particolare, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1517/2018).</h:div><h:div>22. Anzitutto, va sgomberato il campo da ogni dubbio sul fatto che, nella specie, la prima graduatoria – al momento della pubblicazione del secondo bando intervenuta in data 25.10.2023 –  fosse ancora valida ed efficace.</h:div><h:div>22.1 Ebbene, emerge <corsivo>ex actis</corsivo> e non è contestato dall’ente locale resistente, il fatto che il provvedimento di revoca <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>quinques</corsivo> della legge n. 241 del 1990 sia stato adottato in data 16.11.2023; dunque solo in data successiva alla pubblicazione del secondo interpello.</h:div><h:div>22.2 Pertanto, a prescindere dalla portata vincolante o meno della direttiva data al Responsabile del Settore Finanziario di procedere alla revoca in autotutela del primo interpello e della relativa graduatoria contenuta nella delibera di giunta del 06.09.2023, è evidente che l’esercizio del potere di autotutela in questione si è concretizzato solo con l’adozione del predetto provvedimento di revoca.</h:div><h:div>22.1 È solo a partire da tale momento (e quindi dal 16.11.2023) che si produce l’effetto della revoca – peraltro pacificamente <corsivo>ex nunc</corsivo>, come precisato dall’ultimo inciso dell’art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo>, della legge n. 241/1990 (cfr. T.A.R., Venezia, sez. I, 19/09/2012, sentenza n. 1202; T.A.R., Trento, sez. I, 24/09/2021, sentenza n. 148) – quale conseguenza dell’atto di esercizio del potere che rispetto ad esso ha natura costitutiva, come si afferma nell’ambito della teoria del provvedimento.</h:div><h:div>22.3 D’altra parte, se si aderisse alla tesi dell’ente resistente, ossia che la caducazione della graduatoria sarebbe già intervenuta con la predetta delibera di giunta, non avrebbe più avuto alcun senso e, anzi, sarebbe stata illogica e contraddittoria la previsione di direttive specifiche, destinate al Responsabile del Settore Finanziario, volte all’adozione del provvedimento di revoca in questione <corsivo>ex </corsivo>art. 21-<corsivo>quinquies </corsivo>della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>22.4 Dunque, tutto ciò considerato è evidente come, al momento della pubblicazione del secondo interpello del 25.10.2023, la prima graduatoria non fosse ancora stata ritirata in autotutela e come la stessa fosse quindi pienamente esistente, valida ed efficace.</h:div><h:div>23. Ciò chiarito, occorre altresì precisare che, proprio per il fatto che la normativa speciale di settore – ossia l’art. 3-<corsivo>bis </corsivo>del d.lg. n. 80 del 2021 – non dispone nulla in ordine alla durata temporale delle graduatorie di merito stilate dagli enti locali all’esito delle prove di esame – a differenza di quanto accade, invece, per gli elenchi degli idonei che hanno pacificamente una durata triennale (cfr. art 3-bis, comma 5, del d.lg. n. 80 del 2021) –, nella specie trova piena applicazione la disciplina generale di cui all’art. 91, comma 4, del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000).</h:div><h:div>23.1 Tale disposizione normativa, al comma 4, prevede espressamente che <corsivo>“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo</corsivo>”.</h:div><h:div>23.2 Peraltro, va evidenziato come la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, abbia affermato che la regola di cui all’art. 91, comma 4, del Tuel, sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali, risulti espressiva di un principio generale e, pertanto, trovi applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche.</h:div><h:div>23.3. È evidente dunque come – trattandosi di principio generale – tale regola trovi, <corsivo>a fortiori</corsivo>, applicazione anche in presenza di discipline speciali relative agli enti locali che non vi deroghino espressamente.</h:div><h:div>24. Ancora, il Collegio sottolinea come, nella specie, ci si trovi pacificamente (il che, peraltro, non è nemmeno contestato dall’Amministrazione resistente) di fronte a due graduatorie stilate dallo stesso ente locale.</h:div><h:div>24.1 Invero, dall’art. 3<corsivo>-bis</corsivo> del d.lg. 80 del 2021, al comma 4, emerge chiaramente come sia proprio l’ente locale il soggetto deputato a formulare la graduatoria di merito.</h:div><h:div>24.2 Dunque, anche sotto tale profilo il principio espresso dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 è pacificamente applicabile, nel caso in esame, proprio perché si tratta di due graduatorie dello stesso ente: quindi di “<corsivo>graduatorie proprie</corsivo>”.</h:div><h:div>24.3 È noto, infatti, che, per la giurisprudenza amministrativa, “<corsivo>la priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile in relazione a graduatorie “proprie”; quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione</corsivo>” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. V, 24/07/2024, n. 4367).</h:div><h:div>25 Ebbene, dalle considerazioni suesposte emerge chiaramente come, nel caso in esame, siano pacificamente applicabili i principi della sentenza n. 14 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>25.1 Com’è noto e come già preannunciato, tale decisione ha affermato il principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e dell’obbligo motivazionale rafforzato, in capo all’Amministrazione, delle ragioni di una eventuale scelta contraria nel senso dell’indizione di un nuovo concorso pubblico.</h:div><h:div>25.2 L’amministrazione, in sostanza, <corsivo>“una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso” </corsivo>(cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 14 del 2011).<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>25.3<corsivo>
				</corsivo>Inoltre, la decisione n. 14/2011 citata sottolinea come<corsivo> “l’ordinamento attuale affermi un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso” </corsivo>(cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 14 del 2011).<corsivo>
				</corsivo>Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce, dunque,<corsivo> “la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione” </corsivo>(cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 14 del 2011).</h:div><h:div>25.4<corsivo>
				</corsivo>Il <corsivo>favor </corsivo>per l’utilizzo della preesistente graduatoria trova invero la sua <corsivo>ratio</corsivo> in una regola di economicità dell’azione amministrativa, correlata alla necessità di evitare inutili esborsi per l’espletamento di una nuova procedura, laddove l’amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire l’identico profilo professionale, per cui i profili di omogeneità rilevanti sono costituiti dal profilo e categoria professionale, dal regime a tempo indeterminato o meno, dal titolo di studio richiesto e dal contenuto delle prove concorsuali.</h:div><h:div>26. Nondimeno, la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.</h:div><h:div>26.1 Si distinguono, in proposito, anzitutto, le c.d. “<corsivo>ipotesi normative”:</corsivo>
				<corsivo>rectius</corsivo>, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.</h:div><h:div>26.2 Vi sono poi le c.d. “<corsivo>ipotesi di fatto</corsivo>”, individuate dalla giurisprudenza amministrativa quali eccezioni alla regola dello scorrimento della graduatoria, ossia: l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia; l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; la differenza sul piano contenutistico dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso pubblico rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.</h:div><h:div>27. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, è evidente come nel caso in esame la determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 ometta qualsiasi motivazione sul perché sia preferibile, nella specie, procedere all’indizione di un nuovo concorso, anziché allo scorrimento della graduatoria. Anzi, del tutto erroneamente e in contrasto con quanto risulta <corsivo>ex actis</corsivo>, in tale atto viene precisato che l’ente non è titolare di alcuna graduatoria in corso di validità relativa al profilo di cui in oggetto.</h:div><h:div>27.1 Dunque, dalla documentazione in atti emerge, con tutta evidenza, la violazione del dovere di motivare con riguardo alla determinazione con cui è stato indetto il nuovo concorso.</h:div><h:div>27.2 Nella specie, infatti, non si ravvisano i casi eccezionali in cui il pregnante obbligo di motivazione – nel caso in cui l’amministrazione intenda disattendere la regola dello scorrimento della graduatoria e procedere all’indizione di un nuovo bando di concorso – si attenua.</h:div><h:div>27.3 Non ricorrono certamente le ipotesi normative – peraltro non evidenziate nella determinazione impugnata del 25.10.2023 – ossia le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso.</h:div><h:div>27.4 Inoltre, non è in alcun modo evidenziata nei provvedimenti impugnati e, in particolare, nella determinazione del 25.10.2023 di avvio della procedura di interpello, l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario.</h:div><h:div>27.5 Come emerge <corsivo>ex actis</corsivo>, poi, a differenza di quanto sostenuto dall’ente locale resistente, non vi è alcuna modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora valida ed efficace al tempo dell’indizione della seconda procedura, con particolare riguardo tanto al contenuto delle prove di esame quanto ai requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>27.6 Una motivazione adeguata non è ricavabile nemmeno in via implicita o inespressa mettendo a confronto il contenuto dei due bandi di concorso nelle parti relative ai requisiti di ammissione e alle prove d’esame concorsuali.</h:div><h:div>27.7 Quanto ai requisiti di partecipazione, emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> come gli stessi siano i medesimi.</h:div><h:div>27.8 Inoltre, anche le prove di esame orali, vertono sostanzialmente sulle stesse materie. Le materie della seconda procedura sono più ampie e ricomprendono quelle della prima procedura (diritto urbanistico è ricompreso in diritto amministrativo degli enti locali e rendicontazione dei progetti comunitari è ricompresa in contabilità pubblica). La materia dei contratti pubblici, invece, è prevista in entrambe le procedure selettive.</h:div><h:div>27.9 Peraltro, il fatto che le due procedure selettive fossero volte a ricercare candidati con la medesima preparazione teorica trova conferma nella delibera del 23 ottobre 2023 del Comune di Melissano dove è approvato il nuovo sistema dei profili professionali. Da una mera lettura della delibera, ci si rende immediatamente conto che la figura del Geometra –  descritta a pagina 18 – richiede certamente competenze in materia urbanistica ed edilizia. Dunque, è chiaro come la prova relativa al diritto amministrativo degli enti locali non possa non ricomprendere il diritto urbanistico posto che, dalla delibera suddetta, emerge trattarsi di una cognizione necessaria ed indispensabile per il profilo professionale del Geometra (lo era al tempo della prima procedura e lo è anche al momento della seconda procedura selettiva).</h:div><h:div>27.10 Dunque l’affermazione del legale del Comune per cui il dipendente ricercato con la seconda procedura dovesse essere più preparato sulla contrattualistica e sul diritto degli enti locali, anziché sull’urbanistica, come invece nell’ambito della prima procedura, è smentita <corsivo>per tabulas</corsivo> dalla descrizione della figura professionale del Geometra contenuta in tale deliberazione del 23.10.2023, prodotta in atti.</h:div><h:div>27.11 Inoltre, dal raffronto tra i bandi del 23.01.2023 e del 25.10.2023 e gli interpelli, emerge chiaramente come, per entrambe le procedure, il profilo professionale ricercato sia il medesimo: <corsivo>rectius</corsivo>, la figura professionale di <corsivo>“Istruttore tecnico geometra categoria C1”.</corsivo></h:div><h:div>27.12 Peraltro, dalla lettura della delibera n. 97 del 2023 non emerge che vi sia stata alcuna modifica del predetto profilo professionale.</h:div><h:div>27.13 Dall’esame di tale delibera, si evince solo la necessità di trasformare in <corsivo>part time</corsivo> tale figura professionale prevista originariamente a tempo pieno. A differenza di quanto sostenuto dall’ente resistente, l’unica modifica che si trae da tale atto è quella relativa ad un ulteriore e diverso profilo professionale ossia quello di “<corsivo>istruttore amministrativo</corsivo>” – profilo che nel 2023 non era ancora vacante e che si sarebbe reso vacante nel 2024 –. Tale figura professionale, prevista <corsivo>full time (36 ore)</corsivo>, sarebbe venuta meno e dalla stessa si sarebbe creata <corsivo>ex novo</corsivo> la figura professionale di “<corsivo>istruttore tecnico geometra-esperto in rendicontazione</corsivo>” prevista <corsivo>part time</corsivo> (18 ore), che si sarebbe, a sua volta, affiancata alla preesistente ed immutata figura di “ex <corsivo>Istruttore tecnico geometra cat c”</corsivo> .</h:div><h:div>27.14 La delibera n. 97 del 2023, a pag. 14, richiama infatti le esigenze dell’Amministrazione per necessità che riguardano non già il profilo di cui si discorre (di “<corsivo>tecnico geometra</corsivo>”), bensì quello del “<corsivo>tecnico geometra esperto in rendicontazione</corsivo>”. L’ente locale, infatti, ha ritenuto di dover procedere alla “<corsivo>modifica del profilo professionale del posto di istruttore amministrativo, che si renderà vacante nell’annualità 2024 a seguito del collocamento a riposo del dipendente, in istruttore tecnico geometra esperto in rendicontazione</corsivo>” (cfr. pag. 14 della delibera n. 97 cit.). </h:div><h:div>27.15 In definitiva, le esigenze dell’Amministrazione riguardano la necessità di avere in organico un “<corsivo>istruttore tecnico geometra esperto in rendicontazione</corsivo>” in luogo di un <corsivo>“istruttore amministrativo</corsivo>”; dunque la modifica del profilo professionale nulla ha a che vedere con la figura professionale del “<corsivo>geometra</corsivo>”, oggetto del presente giudizio.</h:div><h:div>27.16 Il Comune di Melissano non ha deciso di sdoppiare l’originaria figura del “<corsivo>geometra onnisciente</corsivo>”, bensì di rinunciare ad un istruttore amministrativo per avere in organico un ulteriore geometra con specializzazione in rendicontazione.</h:div><h:div>27.17 L’unico elemento di distinguo tra le figure professionali oggetto delle due procedure selettive in questione è, dunque, l’articolazione sul piano temporale del rapporto di lavoro subordinato: nella prima procedura il rapporto è <corsivo>full time</corsivo> (36 ore), mentre nella seconda procedura, il rapporto è <corsivo>part-time</corsivo> (18 ore).</h:div><h:div>27.18 Nondimeno, tale elemento non può far venire meno l’omogeneità tra le due figure professionali, trattandosi di<corsivo>
				</corsivo>una mera modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto, senza che si verifichi novazione del rapporto lavorativo, restando identico l’inquadramento professionale e la categoria di appartenenza.</h:div><h:div>27.19 In proposito, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale che afferma che: <corsivo>“nel caso di contratto di lavoro part-time, sebbene la prestazione si articoli in un numero di ore inferiore al tempo pieno (nella specie con una differenza di sole 8 ore settimanali), l’oggetto della prestazione lavorativa resta il medesimo, nulla mutando rispetto a professionalità, competenza e preparazione richieste per coprire lo specifico profilo lavorativo, fermo restando l’incidenza su un piano meramente quantitativo, afferente alla concreta articolazione temporale della prestazione. La possibilità di mutamento in tempo pieno del rapporto di lavoro part-time (e viceversa) costituisce sviluppo naturale di tale figura contrattuale, legato a contingenze di tipo organizzativo e/o finanziario, che riguardano per lo più l’ente e che certamente esulano da aspetti connessi all’oggetto della prestazione lavorativa e ai requisiti richiesti per poter ricoprire quel determinato profilo professionale, nell’ambito della categoria contrattuale di appartenenza. Ciò trova conferma nella circostanza che il passaggio da part-time a full-time concerne una mera modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto, senza che si verifichi novazione del rapporto lavorativo, restando identico l’inquadramento professionale e la categoria di appartenenza. Del resto, il profilo quantitativo riguarda solo una limitazione oraria della prestazione lavorativa, ma non smentisce il profilo della concorsualità, atteso che anche per la assunzione a tempo parziale risulta svolta una selezione di tipo corrispondente a quella per il tempo pieno</corsivo>.” (Tar Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2023, n. 3870).<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>27.20<corsivo>
				</corsivo>È quindi condivisibile il principio per cui, affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall’organizzazione temporale del rapporto lavorativo (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, 21 novembre 2022, n.7185).</h:div><h:div>28. Ciò chiarito, è evidente come anche il provvedimento di revoca della procedura di interpello impugnata sia viziato. Quest’ultimo, infatti, difetta di una motivazione pregnante e, allo stesso tempo, l’apparente motivazione che riporta risulta essere illogica e in contrasto con l’obiettivo che si prefigge.</h:div><h:div>28.1 Com’è noto, con specifico riferimento alle procedure concorsuali, la giurisprudenza è costante nel ribadire che “<corsivo>la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4554/2011; Sez. VI, n. 3401/2005; Sez. V, n. 6508/2003 e n. 582/2020)</corsivo>” e che, conseguentemente, “<corsivo>richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria definitiva, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, n. 5027/2020)</corsivo>.” (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. V, 26 luglio 2021, n. 5168).</h:div><h:div>28.2 Ebbene, come emerge <corsivo>ex actis</corsivo>, in spregio ai suddetti principi, la motivazione della revoca fa leva solo su esigenze organizzative; peraltro, è illogica e contraddittoria poiché le esigenze di rispetto dei vincoli di bilancio e la necessità di conseguire più figure professionali poteva essere soddisfatta anche (e soprattutto più economicamente) con lo scorrimento della graduatoria preesistente. Tale operazione si sarebbe dimostrata più economica posto che non si sarebbero sostenuti i costi della nuova procedura di concorso. Dunque, la logica dell’efficientamento della spesa – gemmando da una figura professionale <corsivo>full time</corsivo>, due figure professionali <corsivo>part-time</corsivo> – cozza con il mezzo utilizzato, ossia l’indizione di una nuova procedura selettiva – comportante maggiori costi ed esborsi economici – al posto dello scorrimento della graduatoria esistente, valida e, al tempo del bando, efficace, che non avrebbe comportato alcun esborso aggiuntivo.</h:div><h:div>29. Dunque, sulla base delle suesposte considerazioni tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, salve le ulteriori determinazioni. </h:div><h:div>29.1 Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).</h:div><h:div>29.2 La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza con riguardo all’ente locale resistente, nei termini di cui al dispositivo; invece, con riguardo ai controinteressati non costituiti, le spese possono essere compensate, stante la peculiarità delle questioni affrontate e la mancata costituzione in giudizio degli stessi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione. </h:div><h:div>Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>Compensa le spese con riguardo ai controinteressati.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Tommaso Sbolgi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>