<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230122720240119190357350" descrizione="Clausola escludente non impugnata" gruppo="20230122720240119190357350" modifica="19/01/2024 23:38:49" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01227"/><fascicolo anno="2024" n="00095"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230122720240119190357350.xml</file><wordfile>20230122720240119190357350.docm</wordfile><ricorso NRG="202301227">202301227\202301227.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nino Dello Preite</firma><data>19/01/2024 23:38:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Francesco Baiocco,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione del Comune di Torre Santa Susanna (BR) n. 600 del 23.11.2023 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 16409 del 23.11.2023, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione in favore della Omnia Service Società Cooperativa Sociale, dell’appalto di <corsivo>global service</corsivo> comprendente servizi vari di manutenzione immobili e impianti, manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale, servizi cimiteriali, servizi di pulizia degli immobili comunali ed altre attività di supporto (p.e. assistenza alle manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali, pronto intervento, ecc.), per un periodo di anni 6, con possibilità di opzione per ulteriori 3 anni, per un totale di anni 9 e ove occorra, della nota prot. n. 15373 del 3.11.2023;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Omnia Service Società Cooperativa il 19/12/2023, per l’annullamento:</corsivo></h:div><h:div>- degli atti della procedura di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della società Vivenda S.p.A., in persona del suo rappresentante legale p.t., anche per carenza di ulteriori requisiti di partecipazione oltre al difetto di iscrizione camerale per i servizi cimiteriali e nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi;</h:div><h:div>- nonché della determinazione (n. 600 del 23.11.2023) e dell’istruttoria del RUP, nella parte in cui hanno decurtato due punti all’offerta tecnica della deducente per presunto difetto del requisito del <corsivo>rating</corsivo> di legalità.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9880101545, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Torre Santa Susanna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro”, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Omnia Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Omnia Service Società Cooperativa e del Comune di Torre Santa Susanna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. M. Perrone per la parte ricorrente, avv. G. Misserini per la parte ricorrente e avv. P. Gaballo per la controinteressata;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- la Vivenda S.p.A. ha agito in giudizio per l’annullamento della determinazione, in epigrafe indicata, con cui il Comune di Torre Santa Susanna ha disposto la sua esclusione dalla gara di appalto per il servizio di <corsivo>global service, </corsivo>avendo rilevato la carenza dell’iscrizione camerale per i servizi cimiteriali, richiesta dal disciplinare di gara;</h:div><h:div>- la ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione, adducendo a sostegno del ricorso il seguente ordine di doglianze: “<corsivo>Violazione dell’art. 100, comma 3, del D. Lgs.vo 36/2023. violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del D. Lgs.vo 36/2023. violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. eccesso di potere per carenza di istruttoria. in subordine, violazione dell’art. 83, comma 2 e comma 6 del D. Lgs.vo 50/2016”</corsivo>;</h:div><h:div>- si sono costituiti in giudizio il Comune di Torre Santa Susanna e la controinteressata, instando per la inammissibilità del ricorso e per la sua infondatezza nel merito, con vittoria di spese;</h:div><h:div>- con atto del 19.12.2023, la società controinteressata ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento degli atti della procedura di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della società ricorrente anche per carenza di ulteriori requisiti di partecipazione oltre al difetto di iscrizione camerale per i servizi cimiteriali e nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi;</h:div><h:div>- alla camera di consiglio del 16 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata <corsivo>ex </corsivo>art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>Ritenuto che sia fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità e tardività dei motivi di censura proposti da parte resistente, giacché:</h:div><h:div>- la ricorrente non ha impugnato la clausola escludente di cui la P.A. ha fatto applicazione, vale a dire l’art. 6.1 del disciplinare di gara, che testualmente così dispone: <corsivo>“A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per tutte le seguenti attività oggetto dell’Appalto: - servizi di manutenzione immobili; - servizi di manutenzione verde pubblico - servizi cimiteriali”</corsivo>.;</h:div><h:div>- l’effetto lesivo dell’interesse alla partecipazione alla gara (e alla sua conseguente aggiudicazione), in questa sede fatto valere, è da individuarsi in tale disposizione, avente valenza escludente per la ricorrente, con conseguente onere di sua immediata impugnabilità; </h:div><h:div>- né l’Amministrazione avrebbe potuto discostarsi dal chiaro tenore letterale della suddetta disposizione<corsivo>, </corsivo>profilandosi altrimenti una non consentita disapplicazione del disciplinare, in violazione dei principi di vincolatività delle previsioni della <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara e di <corsivo>par condicio </corsivo>tra i concorrenti partecipanti alla procedura concorsuale;</h:div><h:div>- peraltro, anche a voler ritenere che la clausola non avesse immediato effetto escludente, va richiamato il costante orientamento giurisprudenza, secondo cui <corsivo>“i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. VII, 17.1.2023, n. 581; TAR Lazio, Sez. III, 22.12.2023, n. 19500; cfr. anche Ad. Plen. n. 1/2003); mentre, nella specie, il bando di gara non risulta impugnato unitamente al provvedimento che ne ha fatto applicazione;</h:div><h:div>- da ultimo, la tesi attorea, secondo cui alla procedura <corsivo>de qua</corsivo> dovrebbe applicarsi il nuovo codice degli appalti <corsivo>ex </corsivo>D. Lgs. n. 36/2023, è infondata, perché le modalità di pubblicazione degli atti di gara previste dal medesimo decreto legislativo “<corsivo>acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024</corsivo>” (cfr. art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36 cit.); in ogni caso, la questione appare irrilevante, essendo prevista anche nella nuova disciplina l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura “<corsivo>per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto</corsivo>”, al fine di dimostrare il possesso dello specifico requisito di idoneità professionale <corsivo>ex</corsivo> art. 100, comma 3, D. Lgs. n. 36 cit.;</h:div><h:div>Ritenuto, conseguentemente, che dal rigetto del ricorso principale derivi l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;</h:div><h:div>Ritenuto di porre le spese di lite a carico della società ricorrente, in virtù del principio di soccombenza;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</h:div><h:div>- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Torre Santa Susanna e nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore di Omnia Service Società Cooperativa.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Nino Dello Preite</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>