<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230122020241203081513809" descrizione="" gruppo="20230122020241203081513809" modifica="06/12/2024 15:08:49" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01220"/><fascicolo anno="2024" n="01340"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230122020241203081513809.xml</file><wordfile>20230122020241203081513809.docm</wordfile><ricorso NRG="202301220">202301220\202301220.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\858 Enrico D'arpe\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>enrico d'arpe</firma><data>06/12/2024 12:21:25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Patrizia Moro</firma><data>06/12/2024 09:38:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Terza</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Presidente</h:div><h:div>Patrizia Moro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mariachiara Basurto,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della determina n. 4489 del 17 ottobre 2023 del Direttore della Struttura Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di Lecce, recante l'aggiudicazione della “procedura aperta per l''affidamento del servizio di trasporto di emocomponenti e campioni biologici nell'area di pertinenza della A.S.L. LECCE, della durata di anni cinque” in favore della controinteressata Services Facility Logistics Società Cooperativa;</h:div><h:div>- del verbale di gara n.1 del 4 aprile 2023, redatto dalla dott.ssa Valentina Pompucci, recante la verifica della documentazione amministrativa, e, in particolare il punto C) in cui è stato ritenuto che la dichiarazione del Consorzio Nazionale Servizi prodotta dalla controinteressata Services Facility Logistics “riporta un oggetto generico dal quale non è rinvenibile l''analogia del servizio svolto con quello oggetto della presente procedura. Inoltre non è stata prodotta l''attestazione dell''Ente presso cui è stato svolto il servizio. Pertanto, il seggio di gara […] dispone l''attivazione del soccorso istruttorio”;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 2 del 19 aprile 2023, redatto dalla dott.ssa Francesca Frisullo, recante la conclusione della valutazione amministrativa; </h:div><h:div>- del verbale di gara n. 3 del 28 luglio 2023 redatto dal Rag. Luigi Caldararo nella parte in cui il Presidente della Commissione rappresenta che “con verbale n. 2 del 19.04.2023, a seguito di istruttoria da parte del R.U.P., la ditta Services Facility Logistics Società Cooperativa è stata ammessa alle fasi successive alla gara”;</h:div><h:div>- ove occorresse, dei verbali di gara n. 4 del 13 settembre 2023, recante la valutazione della documentazione tecnica con richiesta di approfondimento di alcuni aspetti tecnici; n. 5 del 27 settembre 2023, recante la conclusione della valutazione della documentazione tecnica con espressione di giudizi/punteggi per ogni parametro; n. 6 del 29 settembre 2023, recante la valutazione della documentazione economica con attribuzione del relativo punteggio; del verbale integrativo del 6 ottobre 2023, recante il rilievo di un errore materiale nella qualifica della Dott.ssa V. Pompucci;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 151107 del 18 ottobre 2023, inviata tramite p.e.c. alla Leader Service Società Cooperativa, con cui il R.U.P. ha comunicato la determina di aggiudicazione della gara n. 4489 del 17 ottobre 2023;</h:div><h:div>- della nota prot. 53461 del 4 aprile 2023 del R.U.P. nella parte in cui ha chiesto alla controinteressata Services Facility Logistics Società Cooperativa l''integrazione documentale relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all''art. 2.3 del Disciplinare di gara;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 58496 del 14 aprile 2023 della ditta Services Facility Logistics Società Cooperativa e, in particolare, l''allegato certificato del Direttore dell''Area Gestione del Patrimonio dell''A.S.L. di Taranto;</h:div><h:div>- ove occorresse, della determina di indizione della procedura di gara n. 672 del 13 febbraio 2023 con i relativi allegati (Allegato A - elenco personale; bando G.U.R.I.; bando G.U.U.E.; capitolato tecnico; Disciplinare di gara; estratto bando; istanza di partecipazione e dichiarazione; patto di integrità; schema di offerta), e degli altri documenti afferenti alla lex specialis di gara, nelle parti che possano essere intese nel senso di consentire l'ammissione della Services Facility Logistics Società Cooperativa; </h:div><h:div> - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia </h:div><h:div>- del contratto nelle more eventualmente stipulato con la Services Facility Logistics Società Cooperativa;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna  </h:div><h:div>della Stazione Appaltante intimata a disporre il risarcimento in forma specifica in favore di Leader Service Società Cooperativa a r.l. mediante subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato; </h:div><h:div>nonché, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del diritto di Leader Service Società Cooperativa a r.l. a ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell''ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Leader Service Società Cooperativa a r.l. il 17 aprile 2024: </h:div><h:div>per l’annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della nota protocollo n. PI003109-24 del 21 marzo 2024 dell'A.S.L. di Lecce - Area Gestione Patrimonio, pubblicata in pari data sulla piattaforma telematica EmPULIA, recante la comunicazione “che si sono concluse le verifiche del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria S.F.L. con esito positivo. Pertanto, in data 13.03.2024 è stato sottoscritto il contratto tra le parti rep. n. 17/2024”; </h:div><h:div>- della nota n. 75081 del 21 marzo 2024 con cui l'A.S.L. di Lecce ha rappresentato che “<corsivo>All'esito di tale verifica che ha sortito esito positivo, pertanto successivamente è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto repertorio n. 17 del 13/03/24. Di tanto è stata data puntuale evidenza sulla piattaforma EmPULIA. […] Si rappresenta infine che la documentazione di interesse in possesso della scrivente Area è già stata consegnata a Codesta Società a seguito di precedente richiesta di accesso agli atti, giusto verbale in data 02.11.2023.”</corsivo>; </h:div><h:div>- ove esistente, del verbale della seduta del 21 marzo 2023 mai trasmesso alla ricorrente;</h:div><h:div> - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonchè per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto repertorio n. 17 del 13 marzo 2024 stipulato con la Services Facility Logistics Società  Cooperativa e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore di Leader Service Società Cooperativa a r.l. mediante subentro nel contratto stipulato;</h:div><h:div>e, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria del diritto di Leader Service Società Cooperativa a r.l. a ottenere il risarcimento per equivalente monetario, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa e per la conseguente condanna dell’A.S.L. di Lecce al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dalla Leader Service Società Cooperativa a r.l.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Leader Service Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9659818DFA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Melica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Services Facility Logistics Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di Lecce e di Services Facility Logistics Società Cooperativa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. A. Faienza, in sostituzione dell'Avv. A. Melica, per la parte ricorrente, Avv. T. Serrano, in sostituzione dell'Avv. P. Piccinni, per la A.S.L. di Lecce, Avv. A. Caiffa, in sostituzione del Prof. Avv. S. Sticchi Damiani per la controinteressata;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La Società ricorrente espone quanto segue.</h:div><h:div>Con deliberazione del Direttore della Struttura - Area Gestione del Patrimonio n. 672 del 13 febbraio 2023, l’A.S.L. di Lecce ha indetto (con bando pubblicato in data 20 febbraio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e in data 22 febbraio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 - serie speciale - relativa ai contratti pubblici) una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica mediante i servizi applicativi del Portale di committenza regionale EmPULIA “<corsivo>per l’affidamento del servizio di trasporto sangue/emocomponenti e campioni biologici nell'area di pertinenza della A.S.L.  di LECCE, della durata di anni cinque per un importo annuale a base d’asta di € 270.000,00 esclusa IVA pari ad un importo complessivo di € 1.350.000,00”</corsivo>.</h:div><h:div>Come specificato dal Capitolato d’oneri, l’oggetto della detta procedura concerne un servizio di trasporto sangue ed emocomponenti, campioni biologici che garantisca quotidianamente la movimentazione di tale materiale tra i Centri Trasfusionali del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’area vasta sud afferenti.</h:div><h:div>Alla procedura di che trattasi hanno partecipato la Leader Service Società Cooperativa a r.l. e la Services Facility Logistics Società Cooperativa.</h:div><h:div>In sede di apertura della documentazione amministrativa presentata rispettivamente dalle due ditte partecipanti e, in particolare, in sede di valutazione della documentazione della ditta Services Facility Logistics Società Cooperativa, il seggio di gara ha rilevato che quest’ultima partecipante “<corsivo>ha prodotto una dichiarazione del Consorzio Nazionale Servizi […] attestante l’esecuzione in quota parte di un servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità della ASL Taranto”, la quale riporta “un oggetto generico dal quale non è rinvenibile l’analogia del servizio svolto con quello oggetto della presenta procedura”</corsivo>,  e quindi attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 58496 del 14 aprile 2023 la Services Facility Logistics Società Cooperativa ha riscontrato tale richiesta, trasmettendo il certificato del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio dell’A.S.L. di Taranto, sicchè il seggio di gara ha poi ritenuto soddisfatto il requisito di capacità tecnico-professionale, ammettendola alla successiva fase di valutazione.</h:div><h:div>In data 17 ottobre 2023, con determina n. 4489 del Direttore della Struttura - Area Gestione del Patrimonio dell’A.S.L. di Lecce, è stata disposta l’aggiudicazione della procedura de qua in favore della ditta Service Facility Logistics Società Cooperativa, comunicata tramite p.e.c. con nota prot. n. 1511017 del 18 ottobre 2023.</h:div><h:div>1.1. Avverso gli atti epigrafati è insorta la Società ricorrente rassegnando le censure di seguito rubricate.</h:div><h:div>I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 31, 68, 81 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA (ARTT. 1, 2, 2.1 E 2.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA) – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DI POTERE.</h:div><h:div>II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 31, 68, 81, 83 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA (ARTT. 1, 2, 2.1 E 2.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA; CAPITOLATO D’ONERI) – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DI POTERE.</h:div><h:div>III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 31, 81 E 83 DEL D.LGS. </h:div><h:div>N. 50/2016 – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA </h:div><h:div>(ARTT. 2, 2.1, 2.3 E 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA) – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DI POTERE.</h:div><h:div>1.2. Rispettivamente, il 14 e il 15 dicembre 2023, si sono costituite in giudizio la Services Facility Logistics Società Cooperativa e l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del gravame.</h:div><h:div>1.3. Con ordinanza cautelare n. 613/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 dicembre 2023, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “<corsivo>l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, appare - sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio - infondata, in quanto le censure contenute nel ricorso non risultano sorrette dal fumus boni iuris, considerato che: -l’attestazione integrativa dell’A.S.L. di Taranto del 13.4.2023 ha comprovato pienamente la sussistenza, in capo alla Società controinteressata, dei requisiti tecnico - professionali di cui all’art. 2.3. del Disciplinare e l’esercizio effettivo attuale (fino al 2023) del servizio analogo di trasporto di sangue, emoderivati e campioni biologici, in forza di contratto stipulato nel 2017, che prevede, tra l’altro, un corrispettivo annuo di oltre € 700.000,00 - anche in relazione all’anno 2022 - prorogato fino al 31.3.2023; l’oggetto sociale indicato nella esibita visura della C.C.I.A.A. di Lecce comprende ai punti nn. 9 e 10 il trasporto e la movimentazione di merce per conto terzi, da ritenersi quale attività inerente a quella oggetto di gara, non occorrendo una corrispondenza specifica, né il riferimento all’attività prevalente svolta; la S.A. resistente ha correttamente esercitato il proprio potere-dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., avendo semplicemente richiesto chiarimenti e documentazione integrativa alla Società ricorrente circa possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi (della stessa) sicuramente preesistenti allo svolgimento della gara de qua”.</corsivo></h:div><h:div>2. Con motivi aggiunti, notificati il 17 aprile 2024 e depositati il 18 aprile 2024, la Società ricorrente ha impugnato, oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, anche: la nota protocollo n. PI003109-24 del 21 marzo 2024 dell’A.S.L. di Lecce - Area Gestione Patrimonio, pubblicata in pari data sulla piattaforma telematica EmPULIA, recante la comunicazione <corsivo>“che si sono concluse le verifiche del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria S.F.L. con esito positivo. Pertanto, in data 13.03.2024 è stato sottoscritto il contratto tra le parti rep.n. 17/2024</corsivo>”; la nota n. 75081 del 21 marzo 2024 con cui l’A.S.L. di Lecce ha rappresentato che “<corsivo>All’esito di tale verifica che ha sortito esito positivo, pertanto successivamente è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto repertorio n. 17 del 13/03/24. Di tanto è stata data puntuale evidenza sulla piattaforma EmPULIA. […] Si rappresenta infine che la documentazione di interesse in possesso della scrivente Area è già stata consegnata a Codesta Società a seguito di precedente richiesta di accesso agli atti, giusto verbale in data 02.11.23.”</corsivo>; ove esistente, il verbale della seduta del 21 marzo 2023 ma; ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div>2.1. A sostegno dei motivi aggiunti sono state rassegnate le seguenti censure.</h:div><h:div>-Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (artt. 1, 2, 2.1, 2.3 e 11 del Disciplinare di gara), degli artt. 30, 31, 32, 68, 81 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 Costituzione; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento di potere. </h:div><h:div>2.2. Con ordinanza cautelare n. 283/2024, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio dell’8 maggio 2024, questa Sezione ha respinto anche l’istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti notificati il 17 aprile 2024, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “<corsivo>l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti notificati il 17.4.2024, non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, dal momento che la doglianza incentrata sulla verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale (e degli altri requisiti dichiarati) dell’aggiudicataria effettuata dopo, anziché prima, della stipula dei contratto (avvenuta il 13.3.2024) non risulta provata (e, anzi, è smentita dalla documentazione esibita in giudizio) e la censura inerente la mancata acquisizione da parte della S.A. della documentazione della A.S.L. di Taranto asseverativa dell’effettiva esecuzione del servizio analogo de quo e del fatturato correlato per gli anni 2020, 2021 e 2022 della S.F.L. Società Cooperativa non è condivisibile; infatti già dalla certificazione della A.S.L. di Taranto del 13.4.2023 si evince chiaramente - come peraltro segnalato nell’ordinanza cautelare n. 613 del 20.12.2023 (non impugnata) - la persistente esecuzione del contratto del 2017 anche nel 2023 e dal predetto contratto del 2017 si ricava agevolmente il corrispettivo annuo di oltre euro 700.000,00, spettante alla associata S.F.L..”.</corsivo></h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2987 del 31 luglio 2024, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “<corsivo>ritenuto che: - le questioni dedotte dall’appellante devono essere approfondite nel merito;- che l’istanza di sospensione non appare sorretta dal prescritto fumus boni iuris, in quanto a tacer d’altro, l’eventuale stipulazione del contratto in un momento in cui l’aggiudicazione non era ancora efficace - ove anche dimostrata – non determinerebbe un vizio di legittimità ma semplicemente l’inefficacia del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 965, relativa all’ipotesi affine di contratto di appalto stipulato prima dello spirare del termine di stand still)”.</corsivo></h:div><h:div>2.3. Successivamente, tutte le parti del giudizio hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 19 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>3. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.</h:div><h:div>3.1. Ritiene, invero, il Collegio di dover (meditatamente) confermare anche in questa sede di merito quanto già espresso in fase cautelare.</h:div><h:div>A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.</h:div><h:div>3.2. In primo luogo, quanto all’attivazione del soccorso istruttorio da parte della S.A. resistente ai sensi art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., ribadisce il Collegio la legittimità dell’esercizio di tale potere - dovere, atteso che l’aggiudicataria, nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara ha dichiarato formalmente di possedere, quanto richiesto ai punti sub 2.1. e 2.3. del Disciplinare di gara (ossia il requisito di ordine generale e professionale, l’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia per attività inerente all’oggetto dell’appalto) nonché - quanto alla capacità tecnica e professionale -  lo svolgimento di servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo annuo posto a base d’asta.</h:div><h:div>Inoltre, la stessa, come richiesto dalla lex specialis di gara, ha reso specifica dichiarazione nel D.G.U.E., spuntando la relativa casella circa l’iscrizione nei registri per attività inerente all’oggetto dell’appalto,  dichiarando di svolgere  “<corsivo>attività di trasporto e di logistica di magazzini nonché di movimentazione del materiale per le esigenze dell’AS.L.”</corsivo> (doc. 23 alla istanza di partecipazione), nonchè producendo attestazione  del Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - C.N.S. (Consorzio cui la stessa è associata e specificamente delegata) comprovante lo svolgimento, in quota parte, di servizi analoghi ed in particolare del “<corsivo>Servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità della A.S.L. di Taranto per il periodo 15.04.2017 - 31.03.2021, successivamente prorogato al 31.03.2023”</corsivo> .</h:div><h:div>Secondo quieti principi giurisprudenziali (per tutte: Consiglio di Stato, Sez. V, 01/12/2022, n. 10577), nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, ai fini dell'ammissione e della partecipazione a una gara pubblica, le dichiarazioni rese dai concorrenti nella domanda di partecipazione costituiscono sufficiente prova documentale del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, stante, da un lato, la valenza auto-certificativa loro attribuita dall'art. 85, comma 1, D. Lgs. n. 50 del 2016, e dall'altro, la rimessione della loro verifica all'esito della gara, mediante la richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti all'uopo necessari in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>3.2. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure, espresse  nel  ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti (che possono essere esaminati congiuntamente per comunanza delle relative doglianze), con i quali la Società ricorrente insiste nel ritenere l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della Service Facility Logistics Società Cooperativa, assumendo la mancanza - in capo alla stessa - del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 2.3 del Disciplinare di gara, non avendo (secondo l’assunto) l’aggiudicataria predetta dimostrato di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto di gara (trasporto sangue ed emocomponenti, campioni biologici che garantisca quotidianamente la movimentazione di tale materiale tra i Centri Trasfusionali del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’area vasta sud afferenti) nei tre anni antecedenti (2020-2021-2022) alla data di pubblicazione del bando (13 febbraio 2023) per un valore non inferiore all’importo annuo posto a base d’asta (euro 270.000,00 esclusa IVA), con un elenco contenente l’indicazione degli importi, date e destinatari da inserire nel D.G.U.E.</h:div><h:div>Osserva, il Tribunale, che il Disciplinare di gara, al punto 2.3. titolato “<corsivo>Capacità tecnico- professionale”</corsivo>, ha prescritto lo “<corsivo>svolgimento di servizi analoghi svolti negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo annuo posto a base d’asta da dimostrare con un elenco che preveda l’indicazione degli importi, date e destinatari da inserire nel DGUE. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, e all’allegato XVII, parte II, lett. ii), del D. Lgs. n.50/16 e ss.m.ii.</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2026 citato prevede che “<corsivo>Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”. L’allegato XVII parte II a sua volta indica tra i mezzi di prova “ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima</corsivo>”.</h:div><h:div>Il significato di tale disposizione è quello di consentire che "<corsivo>anche operatori economici neo costituiti o comunque esistenti sul mercato da breve tempo e che quindi non possano, perciò, dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria per la durata prevista dalla norma e di conseguenza dal bando, non per questo vengano esclusi, ma siano ammessi, purchè dimostrino il requisito in capo a loro stessi e non a soggetti terzi</corsivo>" (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 20 settembre 2018 n. 9521).</h:div><h:div>Anche l'A.N.A.C., con la Deliberazione n. 795 del 2017, ha da tempo chiarito che la norma appena ricordata dell'art. 86, comma 4 del Codice dei contratti è espressione dei "principi di proporzionalità e di concorrenza", come voluto dall'articolo 1, punto ccc) della Legge Delega n. 11/2016.</h:div><h:div>Inoltre, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, la prescrizione concernente lo svolgimento di servizi similari deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia comunque dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto (così Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2017 n. 2227; T.A.R. Piemonte - Torino, sez. I, 26 aprile 2018 n. 484; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 8 febbraio 2016 n. 1785).</h:div><h:div>La ratio di siffatte clausole è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. La formula "servizi analoghi" implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto in concreto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.</h:div><h:div>Nella specie, ribadisce il Collegio, che già dalla certificazione - fidefacente -  della A.S.L. di Taranto del 13.4.2023 si evince chiaramente - come peraltro segnalato nell’ordinanza cautelare n. 613 del 20.12.2023 - “la persistente esecuzione del contratto (analogo a quello oggetto della procedura in esame) del 2017 anche nel 2023 e dal predetto contratto del 2017 si ricava agevolmente il corrispettivo annuo di oltre euro 700.000,00, spettante alla associata S.F.L.”.</h:div><h:div>Inoltre, nell’attestato prot. rr. 23/BO/05025/P/BPI/DME del 13 marzo 2023, il C.N..S - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa ha dichiarato che “<corsivo>il CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. è aggiudicatario del contratto Rep.971 del 31/03/2017 con Azienda USL di Taranto inerente al SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEI MAGAZZINI E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PER LE NECESSITA’ DELL’ASL per il periodo 15.04.2017 – 31.03.2021 successivamente prorogato al 31.03.2023; il CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. ha affidato l’esecuzione del servizio in quota parte alla seguente associata: S.F.L. Services Facility Logistics SOC. COOP. con sede legale in Cavallino (LE) Via Federico II, N10/12 Z.PIP Comparto C, associata a CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa a partire dal 26.07.2011; il fatturato emesso dalla predetta associata, è stato il seguente: Anno 2019 € 713.275,82 iva esclusa Anno 2020 € 744.845,03 iva esclusa Anno 2021 € 764.018,02 iva esclusa</corsivo>”.</h:div><h:div>Coerentemente con tale dichiarazione, il Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di Taranto, con certificazione - avente, come detto, valore fidefacente - del 7 aprile 2023, ha attestato “<corsivo>Che la società CNS Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa, con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 - 40129 Bologna - P.IVA 03609840370, per il "servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto" giusta delibera D.G. n. 1909 del 21/09/2016, contratto rep. n. 971 del 31/03/2017 - CIG: 6501276EA9, esegue, tramite la consorziata Service Facility Logistics Soc. Coop. il servizio di trasporto sangue, emocomponenti e campioni biologici con l'impiego di n. 7 unità".</corsivo></h:div><h:div>Dal combinato disposto delle suindicate attestazioni del Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa e dell’A.S.L. di Taranto (quest’ultima fidefacente) si evince infatti, agevolmente e con chiarezza, che l’unico esecutore del servizio (del tutto analogo a quello oggetto dell’appalto de quo) di trasporto sangue, emocomponenti e campioni biologici, dalla data dell’affidamento al C.N.S. del contratto rep. n. 971 del 31/03/2017 per il "<corsivo>servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto</corsivo>” a tutt’oggi, è la Service Facility Logistics Società Cooperativa (odierna controinteressata), in qualità di consorziata designata dal Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa.</h:div><h:div>3.3. Le considerazioni suindicate, oltre alla disamina delle certificazioni prodotte dall’aggiudicataria a dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto de quo, sono - a giudizio del Collegio - sufficienti anche a smentire  quanto dedotto nei motivi aggiunti, con i quali parte ricorrente sostiene che la dimostrazione dello svolgimento dei servizi analoghi doveva essere effettuata mediante un elenco, contenente l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari da inserire nel D.G.U.E.  come previsto nell’art. 2.3 del Disciplinare di gara (“<corsivo>Soggetti ammessi alla partecipazione”: alla procedura de qua possono partecipare i soggetti che, tra l’altro, abbiano una “attestazione di svolgimento di servizi analoghi svolti negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo annuo a base d’asta da dimostrare con un elenco che preveda l’indicazione degli importi, date e destinatari da inserire nel DGUE Parte IV: Criteri di selezione lett. c capacità tecniche e professionali punto 1b</corsivo>”).  </h:div><h:div>Alla luce delle suindicate coordinate testuali, ermeneutiche e documentali, ritiene il Tribunale che la Società aggiudicataria abbia ampiamente dimostrato di possedere i requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto de quo, dato che le certificazioni prodotte hanno pienamente dimostrato il valore dei precedenti servizi analoghi svolti e il periodo di effettuazione (annuale) degli stessi.</h:div><h:div>3.4. Del tutto, irrilevante è la circostanza che l’aggiudicataria abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara in questione il requisito di fatturato per il triennio 2019-2021 anziché per quello 2020-2022, poiché dalla richiamata certificazione dell’A.S.L. di Taranto, esibita in sede di gara, si evince che il suddetto servizio era ancora in corso, alla data della dichiarazione (13.04.2023); in ogni caso, anche le successive certificazioni, hanno pienamente dimostrato l’effettivo svolgimento del servizio, non solo per l’anno 2022, ma anche  nel biennio 2020-2021 per importi ben  anche superiori a quelli richiesti dal Disciplinare di gara.</h:div><h:div>3.5. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore assunto espresso dalla parte ricorrente, secondo il quale il certificato dell’A.S.L. di Taranto e il contratto de quo non sarebbero idonei e/o comunque sufficienti a confermare il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara circa il periodo di svolgimento del servizio da parte della Service Facility Logistics Società Cooperativa e soprattutto il valore di questo, in assenza di prove circa la data di inizio e fine dell’asserito servizio di trasporto sangue, emocomponenti e campioni biologici con l’impiego di n. 7 unità da parte, né l’importo specifico del valore di tali prestazioni, in assenza delle correlate fatture.</h:div><h:div>In primo luogo, condividendo sul punto la tesi della difesa aslina e della controinteressata, la lex specialis di gara non richiedeva affatto la dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi pari a 270.000,00 euro per ciascuno dei tre anni che formano il triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara; inoltre, come indicato dall’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2026 <corsivo>“Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”</corsivo> e, nella specie, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali poteva agevolmente trarsi dai servizi analoghi assunti dall’operatore economico nel triennio precedente l’indizione della gara, ancorché non ancora conclusi al momento dell’affidamento, comprovati, già nel corso del procedimento di gara, dalle due certificazioni ( ut supra indicate) attestanti l’esercizio effettivo attuale (fino al 2023) del servizio di trasporto di sangue, emoderivati e campioni biologici, in forza di contratto stipulato nel 2017 con l’A.S.L. di Taranto,  con un fatturato annuo da parte della Services Facility Logistics Società Cooperativa di oltre € 700.000,00 (agevolmente e sicuramente emergente dall’esibito contratto).</h:div><h:div>3.6. Con altro motivo di gravame, la Società ricorrente  deduce l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controinteressata Services Facility Logistics Società Cooperativa, stante l’estraneità dell’oggetto sociale indicato nella visura camerale di quest’ultima (rispetto all’oggetto della procedura de qua) riguardante il trasporto di rifiuti, merci (non specificate) e persone; afferma inoltre, parte ricorrente, che le predette attività di trasporto svolte dalla suddetta Società controinteressata comunque non troverebbero corrispondenza contenutistica “nell’ambito di un’unica prevalente attività” tra quelle oggetto di affidamento.</h:div><h:div>L’assunto non è convincente.</h:div><h:div>Osserva, il Collegio che l’art. 2.1 del Disciplinare di gara, titolato “<corsivo>Requisiti di ordine generale e professionali” ha prescritto che “Gli operatori economici partecipanti devono produrre una o più dichiarazioni attestanti l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti: a. iscrizione nei registri della camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia per attività inerente all'oggetto dell'appalto, (tale dichiarazione dovrà essere resa nella Parte IV, Sezione A:IDONEITA', punto 1, del DGUE) e dalla indicazione completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica (tale dichiarazione dovrà essere resa nella Parte II, Sezione B:INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO del DGUE)”.</corsivo></h:div><h:div>Appare, pertanto, evidente che la lex specialis di gara non ha affatto richiesto l’iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per un’attività “identica” a quella oggetto dell’appalto medesimo, ma, piuttosto, un’ “<corsivo>attività inerente all’oggetto dell’appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>In proposito, secondo condivisibile orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 529/2023), è illegittima l'esclusione dalla gara del concorrente che, pur non iscritto al registro della Camera di Commercio per una attività coincidente con l'oggetto del contratto, abbia dimostrato di operare nel settore economico nel quale rientra l'appalto e di possedere gli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando. Ciò perché la funzione dell'iscrizione camerale non è verificare la capacità tecnico professionale dei concorrenti, ma accertarne l'idoneità professionale, in modo da consentire la partecipazione alla gara ai soli operatori economici forniti di competenze coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto (in tal senso Consiglio di Stato, 8 novembre 2017, n. 5170; sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).</h:div><h:div>Di conseguenza, la coerenza tra le attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e quelle da affidare tramite la procedura impone esclusivamente una valutazione complessiva di compatibilità in senso lato, e non può, invece, essere intesa nel senso di «una perfetta e assoluta sovrapponibilità», in modo da ammettere alla gara i soli operatori che dimostrino di svolgere attività «pienamente speculare, se non identica, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi» (cfr. Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796; 15 novembre 2019, n. 7846).</h:div><h:div>Inoltre, il giudizio di inerenza è rimesso alla valutazione discrezionale delle Stazioni Appaltanti ed è sindacabile per tale ragione entro i ristretti limiti di sindacabilità dei giudizi connotati da discrezionalità tecnica, ovvero solo in caso di manifesta erroneità, illogicità e/o irragionevolezza del giudizio.</h:div><h:div>In applicazione dei suindicati principi, ritiene il Tribunale che la S.A. resistente abbia correttamente esercitato la suddetta valutazione discrezionale ritenendo “inerente” il certificato camerale prodotto dall’aggiudicataria avente ad oggetto: “autotrasporto di merci per conto terzi”, “movimentazione delle merci e dei prodotti”, “supporto logistico”, “servizi di logistica e magazzinaggio”, con i seguenti codici ATECO: “Codice 49.41 - trasporto di merci su strada”; “Codice 52.24 - movimentazione merci”; “Codice 52.10.1 - magazzini di custodia e deposito per conto terzi”; “Codice 52.29.22 - servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”.</h:div><h:div>Peraltro, a ben vedere, tale certificato non solo è inerente all’oggetto dell’appalto in esame ma è relativo ad attività di trasporto ben più complesse di quella oggetto del presente giudizio, che pertanto può ritenersi ragionevolmente compresa e contenuta fra quelle ivi indicate.</h:div><h:div>3.7. E’ del parti infondata e smentita per tabulas (oltre che irrilevante ai fini di causa) la censura secondo cui l’A.S.L. di Lecce avrebbe addirittura “prima sottoscritto il contratto rep. n.17/2024 con l’aggiudicataria in data 13 marzo 2024, e solo successivamente, in data 21 marzo 2024 (dopo 8 giorni) svolto le verifiche del possesso dei requisiti”.</h:div><h:div>Rileva, infatti, il Tribunale che - indipendentemente dall’ammissibilità di tale censura attesa la dimostrazione da parte dell’Aggiudicataria resistente dei requisiti per eseguire l’appalto de quo -  come attestato dal Direttore di Area con nota del 30 aprile 2024 <corsivo>“confermando quanto già comunicato con nostra precedente nota prot. n. 177962 del 04/12/23, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, nel ricorso in parola, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta risultata aggiudicataria sono stati effettuati prima della sottoscrizione del contratto. Tanto si rileva agevolmente dalla documentazione in atti liberamente consultabile”</corsivo>.</h:div><h:div>Le comunicazioni della piattaforma Emuplia e la nota del 21 marzo 2024, richiamate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, lungi dal riguardare il momento della verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, si limitano a notiziare in ordine alle attività già espletate dall’Amministrazione e dell’esito dei controlli effettuati dalla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto, precisando che “<corsivo>si comunica che si sono concluse le verifiche del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria SFL con esito positivo. Pertanto, in data 13.03.2024 è stato sottoscritto il contratto tra le parti rep.n. 17/2024</corsivo>”.</h:div><h:div>4. In conclusione gli atti aslini impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti, i quali devono, conseguentemente, essere respinti.</h:div><h:div>4.1. A tanto consegue anche la reiezione delle richieste risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente, incluse quelle di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, di subentro e di risarcimento del danno per equivalente, non sussistendo l’illegittimità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e la complessità della controversia) per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.   </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marinosci Maria Grazia</h:div><h:div>Patrizia Moro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>