<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230101220240118174514808" descrizione="" gruppo="20230101220240118174514808" modifica="18/01/2024 20:28:44" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01012"/><fascicolo anno="2024" n="00091"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230101220240118174514808.xml</file><wordfile>20230101220240118174514808.docm</wordfile><ricorso NRG="202301012">202301012\202301012.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Baiocco</firma><data>18/01/2024 20:28:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Referendario</h:div><h:div>Francesco Baiocco,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vernole, Reg. Serv. n. 55 del 15.9.2023 – Reg. Gen. N. 330 del 15.9.2023, recante ad oggetto Lavori di “Adeguamento sismico con ampliamento funzionale della scuola dell’infanzia del Comune di Vernole” - Aggiudicazione lavori in favore della ditta L’Edilanchora S.r.l.; </h:div><h:div>dei verbali di gara e di ogni altro atto della procedura con il quale è stata disposta l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria L’Edilanchora S.r.l., ivi compresa la determinazione del responsabile della Centrale di Committenza n. 75 del 14.9.2023; </h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l’eventuale affidamento in via d’urgenza dei lavori oggetto di appalto; </h:div><h:div>nonché </h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; </h:div><h:div>per la condanna</h:div><h:div>a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Vizzino S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vernole e Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>L'Edilanchora S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Edilanchora S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori avv. A. Scalcione per la parte ricorrente e avv. A. Vantaggiato per la controinteressata;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>In data 14.10.2023 veniva proposto ricorso avverso la determina con la quale il Comune di Vernole provvedeva all’aggiudicazione dell’appalto di lavori aventi ad oggetto l’adeguamento sismico con ampliamento funzionale della scuola dell’infanzia a favore della società L’Edilanchora.</h:div><h:div>Venivano al riguardo formulate le censure di seguito riportate: “Violazione e omessa applicazione del disciplinare di gara – eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto – violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione e par condicio – incompletezza e/o indeterminatezza dell’offerta”.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 23.10.2023 si costituiva in giudizio la società controinteressata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.</h:div><h:div>Nel corso dell’udienza pubblica del 30 novembre 2023 la difesa della società controinteressata eccepiva per la prima volta ed oralmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del medesimo alle amministrazioni statali ai sensi dell’art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito in L. n. 108/2022 e conseguentemente, al fine di garantire i termini a difesa a favore di parte ricorrente, l’udienza veniva rinviata per il prosieguo al 16.1.2024.</h:div><h:div>In data 4.12.2023 veniva integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.</h:div><h:div>Con memoria depositata il 7.12.2023 si costituivano con formula di stile i dicasteri sopra indicati.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 16.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via pregiudiziale ritiene il Collegio di doversi pronunciare in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata notifica dello stesso alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, formulata dalla controinteressata.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata in quanto l’art. 12-bis, comma 4, della L. n. 108/2022, pur qualificando le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR quali parti necessarie dei giudizi aventi ad oggetto le procedure amministrative relative alla realizzazione di detti interventi, richiama, purtuttavia, espressamente l’art. 49 c.p.a., con ciò consentendo l’integrazione del contraddittorio in caso di mancata intimazione iniziale delle ridette amministrazioni.</h:div><h:div>Venendo al merito del ricorso, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato in ragione del fatto che la stazione appaltante avrebbe violato il disciplinare di gara, il quale prevede all’art. 9.3   che l’offerta economica, a pena di inammissibilità, debba essere accompagnata da: “computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare (compreso le eventuali varianti migliorative)”.</h:div><h:div>Sarebbe altresì violata la previsione di cui all’art. 10 del disciplinare secondo cui le carenze relative all’offerta tecnica ed economica non sono sanabili per mezzo dell’istituto del soccorso istruttorio, in linea con le disposizioni codicistiche. </h:div><h:div>Ebbene dalla documentazione versata in atti si evince che, in violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, l’impresa aggiudicataria non ha fornito gli elementi espressamente richiesti a pena di inammissibilità dell’offerta economica. </h:div><h:div>Secondo un orientamento consolidato (<corsivo>ex multis</corsivo>. Cons. St., sez. V, sent. n. 5959/2021), già condiviso dal Collegio in sede cautelare, l’indicazione del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare - ove richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione ovvero di inammissibilità dell’offerta come nel caso in esame - costituisce elemento indefettibile dell’offerta medesima anche nell’ambito degli appalti a corpo attesa la natura polifunzionale delle predette indicazioni che consentono alla stazione appaltante l’acquisizione della conoscenza immediata del valore degli interventi in specie migliorativi (con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni), l’assunzione d’informazioni utili a fini esecutivi, l’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta, nonché la formulazione di un giudizio circa la serietà di quest’ultima.</h:div><h:div>Alla luce delle sopra esposte ragioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre a rimborso del contributo unificato e oneri di legge a favore di parte ricorrente, e compensa le spese tra le parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Francesco Baiocco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>