<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230097320240120160543661" id="20230097320240120160543661" modello="3" modifica="24/01/2024 15:51:55" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00973"/><fascicolo anno="2024" n="00102"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230097320240120160543661.xml</file><wordfile>20230097320240120160543661.docm</wordfile><ricorso NRG="202300973">202300973\202300973.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\858 Enrico D'arpe\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>enrico d'arpe</firma><data>24/01/2024 15:11:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenza Caldarola</firma><data>24/01/2024 12:53:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Terza</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Presidente</h:div><h:div>Patrizia Moro,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenza Caldarola,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della determinazione n. -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Taranto ha disposto l’esclusione della Ditta individuale ricorrente dalla gara ufficiosa R.D.O. n. -OMISSIS- indetta per l’affidamento di “<corsivo>servizi a richiesta e a quantità indeterminata di varia natura afferenti la manutenzione periodica dei recipienti a pressione (ad esclusione di quelli contenenti gas HALON) in favore delle UU. NN. della M.M.I. nelle sedi di Taranto e Brindisi</corsivo>”; </h:div><h:div>- nonché del provvedimento di aggiudicazione della gara all’operatore economico controinteressato (inizialmente classificato al secondo posto della graduatoria) -OMISSIS-, e di ogni altro atto connesso, presupposto, e/o conseguente, inclusa l’eventuale segnalazione all’A.N.A.C.;</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>d’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e subentro nello stesso a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2023, proposto dalla</h:div><h:div>-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della Ditta individuale “-OMISSIS-”<corsivo/>, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo Taranto Marinarsen, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Lecce, piazza S. Oronzo;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Impresa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo Taranto Marinarsen;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito l’avvocato A. Lillo per la parte ricorrente;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La Ditta individuale ricorrente espone di avere preso parte alla procedura ufficiosa di gara, bandita sul portale M.E.P.A. e indetta dall’Arsenale Militare Marittimo di Taranto per l’affidamento (con il criterio del prezzo più basso) dei “<corsivo>servizi a richiesta e a quantità indeterminata di varia natura afferenti la manutenzione periodica dei recipienti a pressione (ad esclusione di quelli contenenti gas HALON) in favore delle UU. NN. della M.M.I. nelle sedi di Taranto e Brindisi</corsivo>”, risultando la miglior offerente al ribasso per una percentuale indicata pari a 2-OMISSIS-,-OMISSIS-6%. A seguito, tuttavia, di una richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante <corsivo>ex</corsivo> art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, su un procedimento penale che vede imputato il Signor -OMISSIS- e alla quale questi ha replicato con nota del -OMISSIS-, la medesima S.A. con provvedimento del -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS- successivo, ha disposto l’esclusione della Ditta ricorrente dalla gara <corsivo>de qua</corsivo> sulla scorta della seguente motivazione: “- <corsivo>la natura dei reati di cui agli artt. 110, 356 in relazione all’art. 355 comma 1 n. 2 c. p. e l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle FF.AA. dello Stato, mina l’affidabilità tecnico professionale e l’integrità del potenziale aggiudicatario; che la condizione del Sig. -OMISSIS- rientra de plano nelle fattispecie previste dalla “Indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lett. c), c-bis e c-quater del codice contratti pubblici, oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti” dell’ANAC”; - che le precisazioni del Sig. -OMISSIS-, riguardo l’anzidetto coinvolgimento, ovvero che altre SSAA hanno stipulato con l’OE in parola, non rilevano in quanto la valutazione dell’idoneità del comportamento, dell’integrità e dell’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto; la posizione del Sig. -OMISSIS-, titolare della ditta -OMISSIS-, tale da incidere negativamente sull’affidabilità dell’operatore economico, vieppiù tenuto conto che lo stesso nulla dichiara riguardo all’anzidetto procedimento, né nel DGUE, né in altra documentazione prodotta in occasione della gara in parola, ma solo a seguito di contraddittorio</corsivo>”. </h:div><h:div>2. Avverso la predetta esclusione, nonché avverso gli altri atti riportati in epigrafe, è insorta la odierna ricorrente, con ricorso notificato alle controparti il -OMISSIS- e depositato in giudizio il -OMISSIS-, a sostegno del quale ha dedotto le seguenti censure. </h:div><h:div>2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), e dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dei principi generali sul giusto procedimento e di cui alla legge n. 241/1990 (artt.1, comma 2 bis, e 6). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della fattispecie sanzionatoria: incongruenza e non pertinenza dell’addebito di “omesse e false” dichiarazioni, omessa considerazione dei motivi e delle difese del concorrente aggiudicatario. Violazione degli obblighi di trasparenza, del principio di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento, violazione dell’affidamento ingenerato. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione. Grave ingiustizia, persecuzione e sviamento.</h:div><h:div>Con questo primo fascio di motivi di gravame, la Ditta ricorrente lamenta che la S.A. resistente avrebbe equiparato la omessa dichiarazione della pendenza di un procedimento penale a carico del relativo titolare, Sig. -OMISSIS-, alla falsa o non veritiera dichiarazione rilevante quale causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. La Ditta ricorrente, peraltro, ritiene che non fosse obbligata a dichiarare l’esistenza del procedimento penale <corsivo>de quo</corsivo> già alla stregua della predetta nota di richiesta di chiarimenti a tenore della quale l’operatore economico “<corsivo>che intenda partecipare a una gara ha l’onere di dichiarare, nel modo più ampio possibile, tutti i fatti che siano stati, o siano oggetto di procedimento penale nel triennio antecedente</corsivo>”, mentre nel caso di specie erano decorsi oltre 4 anni dai fatti in discussione. La Ditta ricorrente, inoltre, deduce che le attività per le quali il relativo titolare è imputato sono completamente estranee a quelle oggetto della procedura di gara di che trattasi, riguardando “<corsivo>presunti errori commessi per la gestione ed il trattamento del Gas HALON 1301</corsivo>”. Oltretutto, la parte ricorrente osserva come la pendenza del procedimento penale non le abbia impedito “<corsivo>di aggiudicarsi, di recente, l’appalto con la Marina Militare di La Spezia, le cui prestazioni sono e saranno eseguite anche in favore delle Unità Navali di Marinarsen di Taranto</corsivo>.”. Parte ricorrente, peraltro, deduce che alla stregua della giurisprudenza amministrativa formatasi in merito non vi sarebbe un obbligo di chi partecipi a una gara pubblica di dichiarare “un carico pendente” almeno quando questo non sia ancora sfociato in una sentenza di condanna, come nel caso di specie, posto che la mera pendenza di un procedimento penale non integra di per sé un illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la sua mancata menzione non concreta l’ipotesi di mendacio, stante la necessità di interpretare in senso restrittivo le cc.dd. clausole escludenti. La Ditta ricorrente, infine, lamenta che, pur essendo stata messa dall’Amministrazione resistente nelle condizioni di integrare le dichiarazioni già prodotte a corredo dell’istanza di partecipazione e confermare l’esistenza del procedimento penale a suo carico, poi sarebbe stata esclusa proprio in forza dell’omessa dichiarazione di quel procedimento, con il che l’Amministrazione avrebbe mostrato di non aver tenuto in alcun conto quanto acquisito nel contraddittorio con la controparte.  </h:div><h:div>2.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, e dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 6 (punti 13 e 14) in tema di contestazione e valutazione di “gravi illeciti professionali” incidenti sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico e di misure <corsivo>self cleaning</corsivo>. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, di proporzionalità e di presunzione di innocenza di cui all’art. 2-OMISSIS- della Costituzione e all’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione adeguata e completa. Travisamento dei fatti e della fattispecie sanzionatoria, violazione del contraddittorio per omessa considerazione dei motivi e difese del concorrente aggiudicatario. Difetto istruttorio per omesso accertamento dei “gravi illeciti professionali” ed omessa valutazione della loro incidenza sulla “integrità ed affidabilità” dell’operatore economico rispetto all’oggetto e alle finalità del contratto da affidare. Motivazione insufficiente, apparente e pretestuosa. Ingiustizia, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà con altro affidamento.     </h:div><h:div>Con questo secondo gruppo di motivi di censura, la parte ricorrente lamenta che la S. A. resistente non avrebbe condotto alcuna istruttoria per approdare alla gravata determinazione di esclusione, non avendo chiarito, da un lato, i motivi per i quali la condotta professionale pregressa del Signor -OMISSIS- integrerebbe gli estremi di un “grave illecito professionale” e, dall’altro, le ragioni alla cui stregua tale illecito inciderebbe negativamente sulla integrità morale e professionale richiesta all’operatore economico per l’esecuzione dell’appalto in questione. Quindi, la Ditta ricorrente afferma che “<corsivo>la valutazione “in astratto” dell’affidabilità ed integrità dell’operatore economico, fondata sul solo fatto storico, deve essere declinata “in concreto”, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame, tra le quali rientrano anche le misure di self cleaning nel frattempo assunte dall’operatore economico</corsivo>. [..] <corsivo>Per cui, alla condotta semplicemente ipotizzata nel procedimento penale in corso non può conseguire automaticamente la sanzione dell’esclusione, dal</corsivo>
				<corsivo>momento che l’ampio potere tecnico-discrezionale consentito all’Amministrazione dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (soggetta al controllo ed al sindacato giurisdizionale nei consueti limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti) è fondato sulla necessità di una verifica dei fatti attraverso un’istruttoria, tanto vera quanto complessa, nonché sulla necessità di un apprezzamento del tutto autonomo dei fatti come tale distinto da quello della sede penale, perché diverse sono le finalità istituzionali dei due accertamenti e valutazioni, come diversi sono i parametri normativi che li fondano</corsivo>”.</h:div><h:div>La parte ricorrente, inoltre, ritiene che, afferendo gli addebiti per i quali il relativo titolare risulta rinviato a giudizio (e che hanno, altresì, condotto alla risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con la M.M.), alla gestione e al trattamento del gas HALON 1301, non sono evidentemente tali da poter incidere sulla integrità morale e professionale “<corsivo>in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto</corsivo>” <corsivo>de quo</corsivo>, dal quale le prestazioni relative all’HALON 1301 sono state esplicitamente escluse.  </h:div><h:div>Peraltro, la condotta della Ditta ricorrente non avrebbe avuto “<corsivo>conseguenze sanzionatorie</corsivo>”, “<corsivo>neanche da parte dell’ANAC a cui la risoluzione contrattuale (impugnata dinanzi Tribunale Civile di Roma) era stata segnalata dalla intimata Amministrazione Militare</corsivo>”. Tanto più che la medesima Ditta “<corsivo>dal 2019 in poi, ha continuato ad eseguire il servizio antincendio per il Ministero della Difesa ed in particolare per Marinarsen Taranto</corsivo>”. Non solo, ma “<corsivo>proprio di recente, la -OMISSIS- di LG ha partecipato ad una gara indetta dall’Amministrazione Militare/Arsenale Marittimo di La Spezia (-OMISSIS- prestazioni di adeguamento alla normativa dei recipienti contenenti gas halon 1301 e valvole a favore UU.NN. e bacini galleggianti CIG: -OMISSIS-) nel cui ambito la circostanza della pendenza del procedimento penale, non ha affatto inciso tanto è vero che è stato sottoscritto il relativo contratto.</corsivo>”. Con la conseguenza che, secondo la odierna ricorrente, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto esplicitare i motivi in forza dei quali una stessa condotta, mentre in una procedura di gara indetta dalla medesima M.M. non è stata considerata impeditiva della relativa aggiudicazione, nella odierna procedura, di contro, è stata reputata legittimo motivo di esclusione. </h:div><h:div>La Ditta ricorrente, infine, lamenta che l’Amministrazione resistente non avrebbe tenuto conto del lasso di tempo trascorso dai fatti sfociati nel più volte menzionato procedimento penale e del fatto che non ci siano state recidive, siccome avrebbe del tutto ignorato l’atteggiamento collaborativo e leale da essa tenuto in sede di soccorso istruttorio attivato dalla stessa Amministrazione.  </h:div><h:div>3. Il -OMISSIS- si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa-Arsenale Militare Marittimo di Taranto Marinarsen con il deposito di un atto di costituzione formale.</h:div><h:div>4. Il -OMISSIS- la difesa del predetto Ministero ha depositato in giudizio cospicua documentazione inerente i fatti di causa, mentre il successivo 1-OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva con la quale, dopo avere puntualmente replicato a quanto <corsivo>ex adverso</corsivo> dedotto, ha concluso chiedendo di rigettare l’istanza cautelare perché priva dei requisiti di legge, nonché il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.</h:div><h:div>5. Ad esito della Camera di Consiglio del -OMISSIS-, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “<corsivo>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, alla stregua delle considerazioni che seguono: - si rileva, in primo luogo, che il gravato provvedimento di esclusione e, ancora prima di esso, la richiesta M-D MARSTA prot. nr. 23-OMISSIS-40 del 31/-OMISSIS-/2023, inoltrata dall’Amministrazione resistente alla Ditta odierna ricorrente ex art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, danno esplicitamente atto della circostanza che quest’ultima aveva omesso di rendere edotta la S.A. che il proprio titolare, il Sig. -OMISSIS-, era stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-84/2019 G.I.P. - -OMISSIS- P.M., iscritto al RGN -OMISSIS- DIB, per fattispecie di reato (contestate dall’A.G.O.) gravi e di indole tale da ragionevolmente incidere sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra Committente pubblico e privato aggiudicatario (quali “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” ex art. 256, D. Lgs. n. 152/2006; “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture” ex art. 355 c.p.; “Frode in pubbliche forniture” ex art. 356 c.p.; “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” ex art. 24 D. Lgs. n. 231/2001).</corsivo>
				<corsivo>La circostanza del rinvio a giudizio del Sig. -OMISSIS- per i suddetti reati, infatti, è stata autonomamente acquisita dalla stessa S.A. a seguito della “Richiesta di informazioni sullo stato del procedimento penale nr. -OMISSIS- DIB” inoltrata, con atto M-D MARSTA prot. nr. -OMISSIS-del 6/-OMISSIS-/2023, dall’Arsenale Militare Marittimo di Taranto - Ufficio del Consulente Giuridico al Tribunale di Taranto1^ Sez. Penale Monocratica</corsivo>; <corsivo>- a un primo sommario esame proprio della presente fase, non appare, dunque, censurabile il richiamo operato dall’apparato motivazionale del provvedimento impugnato (oltre che in M-D MARSTA prot. nr. 23-OMISSIS-40 del 31/-OMISSIS-/2023) all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), D. Lgs. n. 50/2016, posto che, sotto il primo profilo, non v’è dubbio che la proposta di aggiudicazione della gara de qua alla Ditta ricorrente è avvenuta con atto di ricognizione preventivi n. -OMISSIS-, quindi senza che la Commissione giudicatrice sapesse della qualità di imputato nel soprarichiamato processo penale del relativo titolare e, sotto il secondo profilo, si tratta di procedimento penale concernente reati (contestati) gravi e suscettivi di incidere sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (condivisibilmente in giurisprudenza, “anche oltre le ipotesi tipizzate dall’art. 80, comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’operatore un obbligo di dichiarare fatti ragionevolmente idonei a compromettere la professionalità e l’affidabilità (cfr. Cons. Stato, V, 2-OMISSIS- febbraio 2019, n. 136-OMISSIS-). Il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa. Sussistendo l’obbligo di dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della moralità professionale delle imprese partecipanti, il partecipante non può non essere tenuto a dichiarare anche i rinvii a giudizio o misure restrittive, anche se non espressamente contemplati quali cause di esclusione dalle norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti pubblici”, così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3/6/2020, n. 632; Idem, 9/3/2021, n. 585; T.A.R. Liguria, Sez. I, 11/-OMISSIS-/2022, n. 595, confermata da Consiglio di Stato, Sezione V, 24/3/2023, n. 3081, che richiama Consiglio di Stato, Sezione V, 23/12/2019, n. 8-OMISSIS-11, nella quale si legge che: “Sussiste, dunque, l’obbligo di dichiarare sempre e senza eccezioni le condanne o le contestazioni relative alle violazioni di norme riconducibili alla categoria in parola”);- alla luce, pertanto, della sussistenza di un vero e proprio obbligo in capo alla Ditta odierna ricorrente di comunicare alla S.A. la pendenza di un processo penale (a seguito del rinvio a giudizio del titolare) a proprio carico e la circostanza che, per costante giurisprudenza, la valutazione circa la idoneità delle circostanze taciute a dimostrare l’inaffidabilità del concorrente è frutto di apprezzamenti ampiamenti discrezionali della stessa Stazione appaltante, non surrogabili dall’organo giurisdizionale, neppure pertinente appare il riferimento fatto da parte ricorrente all’art. 80, comma 10-bis, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/2016, il quale espressamente prevede che: “Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”. Tale norma, infatti, non legittima certo l’operatore economico che parteci a una procedura di evidenzia pubblica a omettere un’informazione evidentemente decisiva ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva del miglior offerente, qual è appunto quella di essere stato rinviato a giudizio, peraltro, per delitti, come nella specie, in danno della stessa Amministrazione aggiudicatrice (posto che non appare irragionevole l’affermazione contenuta nella memoria del Ministero resistente secondo cui: “la natura dei reati di cui agli artt. 110, 356 in relazione all’art. 355 co. 1 n. 2 c.p. e l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle FF.AA. dello Stato, mina l’affidabilità tecnico professionale e l’integrità del potenziale aggiudicatario”).- in altri termini, l’apprezzamento dell’affidabilità del concorrente è rimesso alla (ampia) discrezionalità della S.A. che può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo finalizzato a desumere l’affidabilità o meno (in concreto) dell’operatore economico, valutando discrezionalmente tutte le condotte e i fatti suscettibili di incidere sulla affidabilità professionale del predetto, compreso il suo rinvio a giudizio per reati gravi e significativi, ancorchè non definitivamente accertati, inclusa la natura degli stessi e l’omessa spontanea indicazione del processo penale pendente, con solo limite della ragionevolezza e di una motivazione sufficiente ed adeguata (esistenti nel caso di specie).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>6. Il -OMISSIS- la Ditta ricorrente ha depositato in giudizio memoria di replica con la quale ha ribadito le richieste già formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio. </h:div><h:div>-OMISSIS-. Non si è costituita in giudizio la Società controinteressata. </h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>9. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.</h:div><h:div>10. Il Collegio osserva, in via preliminare, che nel caso di specie il provvedimento di esclusione impugnato è stato adottato dalla P.A. sulla base di una complessa valutazione di inaffidabilità della Ditta odierna ricorrente desunta, da un lato, dall’omessa dichiarazione alla S.A. della esistenza di un procedimento penale e del rinvio a giudizio disposto nel procedimento penale a carico del proprio titolare e, dall’altro, dell’idoneità dei fatti sottesi a tali imputazioni ad integrare gli estremi di gravi illeciti professionali capaci di influire negativamente sulla possibilità della medesima Ditta a essere un contraente affidabile della Pubblica Amministrazione. </h:div><h:div>La S. A. appaltante, infatti, ha ritenuto che “<corsivo>la natura dei reati di cui agli artt. 110, 356 in relazione all’art. 355 co. 1 n. 2 c.p. e l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle FF.AA. dello Stato, sia idoneo a minare l’affidabilità tecnico professionale e l’integrità del potenziale aggiudicatario e che la condizione del Sig. -OMISSIS- rientra de plano nelle fattispecie previste dalla “Indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti pubblici, oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti” dell’A.N.A.C..</corsivo>” E, inoltre, che “<corsivo>la posizione del Sig. -OMISSIS- sia tale da incidere negativamente sull’affidabilità dell’operatore economico, anche tenuto conto che lo stesso nulla dichiara riguardo l’anzidetto procedimento, nè nel DGUE, nè in altra documentazione prodotta in occasione della gara in parola, ma solo a seguito di contraddittorio.</corsivo>”</h:div><h:div>Si premette che l’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), D. Lgs. n. 50/2016 prevede che: “<corsivo>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: [...] c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</corsivo>”.</h:div><h:div>Sotto il primo profilo, il Collegio rileva che non può ragionevolmente ritenersi che il rinvio a giudizio per gravi reati strettamente connessi ai servizi oggetto di una gara a cui il concorrente intenda partecipare, ancorché non espressamente contemplato quale causa di (automatica) esclusione dalle norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti pubblici, non sia una circostanza valutabile ai fini dell’esclusione (discrezionale) del medesimo concorrente (Consiglio di Stato, Sezione VI, 1 febbraio 2013, n. 620). Peraltro, il decreto di rinvio a giudizio rileva ai fini dell’esclusione discrezionale a condizione che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca “<corsivo>vicenda professionale</corsivo>” suscettibile di essere qualificata come “<corsivo>grave illecito professionale</corsivo>” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 22 aprile 2022, n. 310-OMISSIS-; Consiglio di Stato, Sezione V, 13 maggio 2021, n. 3-OMISSIS--OMISSIS-2 e 29 ottobre 2020, n. 6615). </h:div><h:div>E, invero, nel caso di specie le condotte per le quali il titolare della Ditta ricorrente è stato rinviato a giudizio dall’A.G.O. risultano perpetrate nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto stipulato (proprio) con la Marina Militare (“<corsivo>frode nell’esecuzione del contratto negli obblighi derivanti dal contratto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- stipulato con Navarm, in quanto il gas halon 1301 contenuto nei recipienti delle navi risultava avere una purezza inferiore al 99,6% stabilita da normativa tecnica. Ciò avveniva avvalendosi di falsi certificati</corsivo>”) e sono di una natura tale da (poter) ridondare in un “grave illecito professionale” che ne inficia irrimediabilmente l’affidabilità ed integrità.</h:div><h:div>Né in senso contrario vale obiettare che le prestazioni oggetto della procedura <corsivo>de qua</corsivo>, consistenti nella manutenzione periodica dei recipienti in pressione (sia pure ad esclusione di quelli contenenti gas HALON) in favore delle Unità Navali della Marina Militare nelle sedi di Taranto e Brindisi non siano perfettamente coincidenti con quelle nell’esecuzione delle quali sarebbero state perpetrare le predette (gravi) condotte criminose, posto che, per consolidata giurisprudenza, nel concetto di “grave illecito professionale” rientra qualunque condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, che si riveli contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa e che risulti in grado di mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico (Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 novembre 2022 n. 10483; <corsivo>Idem</corsivo>, Sezione III, 4 marzo 2020 n. 1603; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione III, 14 dicembre 2020 n. 2888). In altri termini, il grave illecito professionale costituisce un tipico concetto giuridico c.d. indeterminato, in cui la norma, per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto, all’integrazione dell’interprete, mediante l’utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extra-giuridici (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 dicembre 2022 n. 10936; Sezione VI, 29 novembre 2022 n. 10483; Idem, Sezione III, 11 giugno 2019 n. 3908).</h:div><h:div>Infine, il Collegio osserva che l’Amministrazione resistente ha fatto esplicitamente applicazione, nell’adozione del gravato provvedimento, della “<corsivo>Indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti pubblici, oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti” dell’A.N.A.C..</corsivo>”. E, in effetti, nell’ambito della predetta indicazione esemplificativa, l’adozione di un “<corsivo>provvedimento di rinvio a giudizio per reati posti in essere nell’ambito delle pubbliche forniture (articoli 355 e 356 del codice penale)</corsivo>” compare proprio tra i “<corsivo>Gravi illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del decreto legislativo n. 50/2016</corsivo>”, che possono giustificare la (discrezionale) esclusione da una procedura di evidenza pubblica.</h:div><h:div>Né coglie nel segno il secondo motivo di doglianza, incentrato sull’assenza di un obbligo di dichiarare i carichi pendenti. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, in epoca recente, chiarito che, ai fini della valutazione dell’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle informazioni evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2020). Al riguardo, non può fondatamente sostenersi, anche alla luce della succitata giurisprudenza, che sia irrilevante la condotta – oggetto di specifico provvedimento di rinvio a giudizio – che riguardi precedenti (e omologhi) contratti di appalto, peraltro aggiudicati sempre da organi riferibili alla medesima Amministrazione (Marina Militare). La stessa sentenza n. 699-OMISSIS-/2022 del Consiglio di Stato, pure citata da parte ricorrente a suffragio delle proprie tesi, se da un lato ha escluso che la mancata comunicazione alla Stazione Appaltante della pendenza di un’indagine penale costituisca di per sé un’ipotesi di mendacio, dall’altra, ha dato atto che la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020 n. 16 ha, “<corsivo>tra l’altro, rimarcato la necessità che l’eventuale omissione documentale debba essere, comunque, vagliata dall’Amministrazione procedente ai fini della valutazione di integrità morale e affidabilità professionale, senza alcun automatismo espulsivo</corsivo>” e che “<corsivo>il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa</corsivo>”. Ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, rispetto al quale non può sostenersi né che vi sia stato un automatismo espulsivo, né che la valutazione - ampiamente discrezionale - dell’Amministrazione resistente sia stata in una qualche misura pretestuosa o manifestamente abnorme. </h:div><h:div>Conseguentemente, ai fini dell’applicazione della causa di esclusione contemplata dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis), D. Lgs. n. 50/2016, sebbene non vi sia un obbligo normativo esplicito di dichiarare l’esistenza di carichi pendenti, nondimeno esso è comunque predicabile nel caso all’esame per l’indubbia rilevanza degli stessi in termini di corretto svolgimento della gara. Infatti, nella vicenda che ci occupa vengono in questione indagini penali (e conseguente rinvio a giudizio) che non solo riguardano altra ed omologa procedura per l’assegnazione di contratti pubblici, peraltro in materia di servizi alla Marina Militare, ma che sono anche sfociate in un decreto di rinvio a giudizio con l’effetto che i carichi pendenti in parola sono senz’altro (potenzialmente) idonei, sia in astratto che in concreto, a incidere sulla valutazione (discrezionale della S.A.) di integrità e affidabilità della Ditta concorrente.</h:div><h:div>Inoltre il Collegio osserva che, nella specie, dalla lettura del provvedimento e degli atti presupposti, incluso l’atto di costituzione di parte civile del Ministero della Difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS-84/2019 R.G. G.I.P. a carico del titolare della Ditta ricorrente, non emerge una manifesta inattendibilità della valutazione (ampiamente discrezionale) operata in concreto dall’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, né la sua evidente insostenibilità, come pure non si ravvisano palesi travisamenti, pretestuosità o irrazionalità del giudizio (discrezionale) espresso. Come anticipato, infatti, la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nel ritenere che la Stazione Appaltante, quando si esprime in merito alla integrità o affidabilità professionale di un determinato operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, “...<corsivo>formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il Giudice Amministrativo non potrà sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria</corsivo>...” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24 luglio 201-OMISSIS-, n. 3645; Consiglio di Stato, Sezione III, 24 maggio 201-OMISSIS-, n. 2452). E ai fini della formulazione del giudizio di inaffidabilità professionale neppure osta il fatto che le condotte di reato contestate al titolare dell’operatore economico concorrente non siano state ancora accertate definitivamente con sentenza di condanna, in ragione dell’autonomia della valutazione (discrezionale di che trattasi) della S.A. rispetto a quella della magistratura penale (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio Stato, Sezione V, 1° dicembre 2022 n. 105-OMISSIS-5; <corsivo>Idem</corsivo>, Sezione III, 20 agosto 2021 n. 596-OMISSIS-; Idem, Sezione III, 2 febbraio 2021 n. 958). Ciò posto, a fronte del dato che la S.A. possa dimostrare “con ogni mezzo di prova” la sussistenza di una grave negligenza o di una significativa scorrettezza professionale - anche “<corsivo>una decisione di tipo giurisdizionale, pur non ancora definitiva, può, a seconda dell’oggetto di tale decisione, fornire all’amministrazione aggiudicatrice un mezzo di prova idoneo. Ed invero qualsiasi condotta, di cui venga contestata dall’Autorità la contrarietà alla legge e collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili, sicché ciascun concorrente è tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione</corsivo>.” (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 settembre 2018, n. 5500).</h:div><h:div>Pertanto, in assenza di quei gravi vizi di illegittimità <corsivo>ictu oculi</corsivo> rilevabili che soli consentono al Giudice Amministrativo di sindacare - in sede di legittimità - le decisioni discrezionali assunte dai competenti organi di amministrazione attiva, il Collegio ritiene che il provvedimento in questa sede impugnato debba ritenersi immune dai vizi denunciati. </h:div><h:div>11. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>12. Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e la complessità fattuale delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. </h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mariagrazia Marinosci</h:div><h:div>Vincenza Caldarola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>