<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230065920230714183731195" descrizione="Reg. spiaggia libera" gruppo="20230065920230714183731195" modifica="7/14/2023 6:41:51 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Luce Chiara Preite" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00659"/><fascicolo anno="2023" n="00925"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230065920230714183731195.xml</file><wordfile>20230065920230714183731195.docm</wordfile><ricorso NRG="202300659">202300659\202300659.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\755 Antonio Pasca\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>14/07/2023 18:41:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Pasca,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Daniela Rossi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n. 19 del 05.04.2023, notificata il 19.04.2023, pubblicata in data 14.04.2023 per quindici giorni consecutivi,  a firma del Responsabile del Settore, avente ad oggetto “<corsivo>Approvazione regolamento per l'attività di noleggio attrezzature balneari (lettini/sdraio e ombrelloni) lungo le spiagge libere del Comune di Ugento</corsivo>” con cui, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del settore interessato e visto il parere favorevole espresso in seno alla Terza Commissione Consiliare Permanente del 17/03/2023, il Comune di Ugento ha deliberato di approvare il Regolamento per l'attività di noleggio attrezzature balneari (lettini/sdraio e ombrelloni) lungo le spiagge libere del Comune di Ugento costituito dai seguenti elaborati trasmessi con pec del 13.02.2023 (allo stato non conosciuta), atti questi, anch'essi, tutti impugnati per quanto di ragione e pregiudizio: 1. TAVOLA 1 – Relazione tecnica; 2. TAVOLA 2 – Regolamento, nonché dell'allegato Regolamento avente ad oggetto “Regolamento inerente l'attività di noleggio attrezzature balneari (lettini/sdraio e ombrelloni) lungo le spiagge libere del Comune di Ugento”, per quanto di pregiudizio ed interesse per quanto infra indicato e censurato, nonché della richiamata determina n. 901 del 25.11.2022 del Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente e Suap (allo stato non conosciuta), nonché ove occorra del parere favorevole di  regolarità tecnica del Responsabile del Settore e di quello della Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Ugento del 17.03.2023, nonché del richiamato Resoconto stenotipistico (allo stato non conosciuto)  per quanto di interesse e pregiudizio, nonché dell'avviso pubblico per il rilascio di autorizzazione demaniale ex RD n.327 del 30.03.1942 e n. 328 del  15.02.1952, art. 24, comma 2, capoverso 2, per noleggio di attrezzature balneari (lettini/sdraio ed ombrelloni) lungo le spiagge libere, a firma del Responsabile Suap del Comune di Ugento del 14.06.2023, unitamente agli allegati ivi richiamati  e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 c.p.a;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 659 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Luce Chiara Preite, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della Delibera di Consiglio comunale del Comune di Ugento n. 19 del 5 aprile 2023, del Regolamento e della Relazione allegate, che prevedono una riserva dell’attività di noleggio delle attrezzature balneari su spiaggia libera in favore dei titolari di concessione demaniale marittima per attività di noleggio imbarcazioni, attività idrosciatorie e chioschi/bar, con esclusione espressa dei titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate;</h:div><h:div>- ritenuto di prescindere dall’eccezione preliminare di parte resistente, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti di cui all’art. 4 Regolamento – stante l’infondatezza, nel merito, del proposto ricorso. Invero:</h:div><h:div>a) l’impugnato Regolamento muove dal presupposto, non revocato in dubbio da parte ricorrente, che: “<corsivo>il noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere del Comune di Ugento – non espressamente disciplinato ed autorizzato – ha determinato situazioni di disagio per gli utenti della spiaggia libera che decidono di non avvalersi dei servizi spiaggia resi dai titolari degli stabilimenti balneari, riscontrando notevoli difficoltà ad individuare porzioni di spiaggia libera per installare autonomamente le proprie attrezzature balneari, per la presenza di svariate attrezzature, molto spesso posizionate addirittura prima del loro effettivo utilizzo, da parte sia di titolari di stabilimenti balneari che soggetti non autorizzati</corsivo>” (preambolo del Regolamento);</h:div><h:div>b) sulla base di tale presupposto, il Regolamento consente ai titolari di concessione demaniale marittima per attività di noleggio imbarcazioni, attività idrosciatorie e chioschi/bar – con esclusione espressa dei titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate – il noleggio di attrezzature balneari (sdraio/lettini e ombrelloni), “<corsivo>allo scopo di noleggiare le stesse a quegli utenti che non intendano utilizzare i servizi degli esistenti stabilimenti balneari/ spiagge attrezzate</corsivo>” (art. 4 Regolamento).</h:div><h:div>c) inoltre, l’art. 5 Regolamento stabilisce che: “<corsivo>Tali attrezzature balneari noleggiate dovranno essere posizione sulla spiaggia libera, direttamente dall’utente o dal personale esercente la concessione demaniale di riferimento, soltanto nel momento dell’effettivo utilizzo (che potrà avvenire dalle ore 08.30 alle ore 19,00), e fermo restando che dovranno essere rimosse non appena il cliente avrà lasciato la spiaggia, (avendo cura di pulire, dopo l’utilizzo, tale porzione di arenile se necessario)</corsivo>”;</h:div><h:div>d) alla luce di tali prescrizioni normative, reputa il Collegio ampiamente superato il test di proporzionalità. Invero:</h:div><h:div>d.1.) l’impugnato Regolamento reca misure idonee al raggiungimento del fine, rappresentato dalla volontà di evitare agli utenti della spiaggia libera i disagi e le difficoltà connesse alla necessità di “<corsivo>... individuare porzioni di spiaggia libera per installare autonomamente le proprie attrezzature balneari, per la presenza di svariate attrezzature, molto spesso posizionate addirittura prima del loro effettivo utilizzo, da parte sia di titolari di stabilimenti balneari che soggetti non autorizzati</corsivo>” (preambolo del Regolamento cit.);</h:div><h:div>d.2) è altresì rispettato il requisito della c.d. necessarietà, stante l’assenza di valide misure alternative, essendo del tutto irrealistico ipotizzare – come invece sostenuto dalla ricorrente – una vigilanza diuturna e ininterrotta su tutti i tratti di spiaggia libera di pertinenza comunale, al fine di evitare ai fruitori della spiaggia libera i suddetti disagi e difficoltà;</h:div><h:div>d.3) risulta, da ultimo, rispettato il requisito della c.d. proporzionalità in senso stretto, posto che le adottate misure non incidono in maniera intollerabile sulla posizione della ricorrente, la quale, in quanto titolare di concessione demaniale per la gestione di uno stabilimento balneare, non vede in alcun modo pregiudicato l’esercizio della propria attività sul detto stabilimento, tenuto conto che il titolo pubblicistico da lei vantato le attribuisce una posizione legittimante solo sul tratto di spiaggia oggetto di concessione demaniale, ma non anche sul tratto di spiaggia libera, del tutto estraneo al suddetto titolo (concessione demaniale marittima). Il tutto senza sottacere che, la facoltà di posizionare ombrelloni/lettini/sdraio ecc, concessa ai soli titolari di concessionari di attività idrosciatorie e chioschi bar assolve ad una funzione pro-concorrenziale, implementando i servizi in favore dell’utente della spiaggia, e si pone pertanto del tutto in linea con le coordinate costituzionali ed eurounitarie in punto di tutela, promozione e valorizzazione della concorrenza; coordinate che alla ricorrente non è dunque consentito censurare, sulla base di valutazioni di pura convenienza economica;</h:div><h:div>e) di contro, non colgono nel segno le censure di parte ricorrente, atteso che:</h:div><h:div>e.1) l’assunto secondo cui – sul presupposto che taluni stabilimenti balneari potrebbero aver violato le disposizioni in tema di posizionamento degli ombrelloni sulla spiaggia libera in assenza di clientela – sarebbe stato “più giusto” sanzionare unicamente i soggetti responsabili, preservando invece gli stabilimenti virtuosi, si scontra con il duplice rilievo, da un lato, della natura del tutto irrealistica di una vigilanza diuturna, da parte dell’Amministrazione comunale, sull’intero tratto di costa riservato alla libera balneazione (misura, quest’ultima, che nell’ottica del principio di proporzionalità sarebbe pertanto del tutto inidonea rispetto al fine conseguito), e sotto altro profilo, dell’incisione su spazi di attività riservati alla discrezionalità amministrativa, che alla ricorrente non è consentito di censurare con valutazioni di pura opportunità/convenienza, in assenza di palesi elementi di erroneità/illogicità/irrazionalità delle scelte amministrative, del tutto assenti nel caso di specie;</h:div><h:div>e.2) non può parimenti essere condiviso l’ulteriore assunto secondo cui, la possibilità – concessa ai titolari di concessioni per attività idrosciatorie, chioschi-bar, ecc. – di noleggiare 100 ombrelloni e 200 lettini (art. 7 Regolamento), costituirebbe un <corsivo>vulnus</corsivo> all’iniziativa economica della ricorrente (nonché un atto di concorrenza sleale). Sul punto, va rilevato, sotto un primo profilo, che quello indicato dall’Amministrazione è un limite massimo, di carattere prudenziale, che nessuno è in grado di prevedere se e in che misura verrà raggiunto. Sicché far discendere l’illegittimità di un atto (per lo più a carattere generale) da una stima di carattere soggettivo, sganciata da elementi fattuali oggettivamente verificabili, è esercizio di pura retorica, che come tale non può essere seguito. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 5 Regolamento, le attrezzature in esame (lettini, sdraio, ombrelloni): “<corsivo>... dovranno essere posizionate sulla spiaggia libera, direttamente dall’utente o dal personale esercente la concessione demaniale di riferimento, soltanto nel momento dell’effettivo utilizzo (che potrà avvenire dalle ore 08,30 alle ore 19,00), e fermo restando che dovranno essere rimosse non appena il cliente avrà lasciato la spiaggia</corsivo>”. Dunque, vi è un continuo obbligo di montaggio e smontaggio di attrezzature in capo ai legittimati in questione, che invece non sussiste in capo ai titolari di stabilimenti balneari. Trattasi pertanto di situazioni diverse da loro, che per tali ragioni non possono essere comparate; il che esclude – per la parte che rileva in questa sede – la lamentata lesione del diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e/o il compimento di atti di concorrenza sleale ai danni della ricorrente;</h:div><h:div>e.3) va rigettata l’ulteriore censura fondata sulla violazione dell’art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90 – che la ricorrente collega alla mancata quantificazione dell’indennizzo nei confronti di titolari di SCIA e/o altre autorizzazioni al posizionamento di strutture balneari sulla spiaggia libera – posto che, in disparte la verifica circa la legittimità di tali titoli (questione che non rileva in questa sede), è comunque decisivo il rilievo secondo cui, per pacifica giurisprudenza amministrativa, la mancata previsione dell’indennizzo legittima al più il privato a richiederlo, ma non determina l’illegittimità dell’atto impugnato (cfr, <corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Roma, II, 2.9.2022, n. 11367, nonché la giurisprudenza ivi citata);</h:div><h:div>e.4) non può del pari trovare accoglimento l’ulteriore censura secondo cui la limitazione oraria, dalle ore 8:30 alle ore 19:00 prevista dall’art. 5 Regolamento, risulterebbe anch’essa oggettivamente illogica ed ingiustificata rispetto alla destinazione del demanio ed al suo uso da parte degli utenti. Al contrario, la previsione di una fascia oraria così ampia e continuativa (dieci ore e mezza ininterrotte) consente di venire incontro ad un’ampia e variegata platea di utenti, da quelli che amano recarsi in spiaggia alle prime ore del mattino (dunque, alle 8.30), a quelli che invece desiderano evitare l’afa del primo pomeriggio (i quali possono dunque recarsi in spiaggia dopo le 18, quando la temperatura è più tollerabile);</h:div><h:div>- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il proposto ricorso;</h:div><h:div>- ritenuto che la novità delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>R. Mele</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>