<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230032520230710183808079" descrizione="" gruppo="20230032520230710183808079" modifica="11/07/2023 12:24:15" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Filomena Laterza" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00325"/><fascicolo anno="2023" n="00894"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230032520230710183808079.xml</file><wordfile>20230032520230710183808079.docm</wordfile><ricorso NRG="202300325">202300325\202300325.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\858 Enrico D'arpe\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>enrico d'arpe</firma><data>11/07/2023 10:41:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenza Caldarola</firma><data>10/07/2023 19:49:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Terza</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Presidente</h:div><h:div>Patrizia Moro,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenza Caldarola,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento e la declaratoria </h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Massafra sull’atto di istanza/diffida alla restituzione - in uno al ripristino dello stato dei luoghi - dei terreni di proprietà della ricorrente, abusivamente detenuti e trasformati in sedi stradali o all’adozione di un provvedimento formale di acquisizione “sanante” degli stessi <corsivo>ex</corsivo> art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, notificato a mezzo p.e.c. del 26 luglio 2022 al Comune di Massafra e da questo “protocollato con numero 36181 in data 27/07/2022”;    </h:div><h:div>e per la conseguente declaratoria </h:div><h:div>dell’obbligo del Comune di Massafra, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, di provvedere sulla predetta istanza/diffida determinandosi, alternativamente, all’adozione di un provvedimento di acquisizione “sanante” al proprio patrimonio indisponibile ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, delle aree di cui in narrativa illegittimamente occupate per la realizzazione di opere viarie, ovvero alla relativa restituzione previa riduzione in pristino, e corresponsione della indennità di pregressa occupazione illegittima da determinarsi secondo i criteri risarcitori di cui all’art. 42 bis cit.;</h:div><h:div>per la fissazione di un termine di trenta giorni o del diverso termine che il Collegio riterrà congruo per l’adozione dei richiesti provvedimenti e nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione Comunale intimata, in caso di perdurante inerzia della stessa anche oltre il termine assegnatole;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Laterza Filomena, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Francesco Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Massafra, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div/><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori avv.to A. Viola e avv.to G. Dimito.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ricorrente espone di essere proprietaria, per averli acquistati con atto di compravendita del 26 aprile 2022 dai precedenti proprietari, dei terreni identificati nel Catasto Terreni del Comune di Massafra al foglio 64, p.lla n. 4, della estensione di mq 7.063, p.lla n. 217, della estensione di mq 336 e della p.lla n. 218, della estensione di mq 96. </h:div><h:div>La stessa sostiene che dette “aree sono state illecitamente occupate e trasformate dal Comune di Massafra che le ha destinate a sedi di viabilità pubblica denominate Via Emilia, Via Lazio e Via Basilicata, le quali risultano essere asfaltate, dotate di illuminazione pubblica, rete AQP, metanodotto, segnaletica di denominazione stradale, segnali stradali, pali per rete telefonica ed internet, etc, il tutto in assenza di alcun legittimo provvedimento ablatorio o di acquisto”.</h:div><h:div>Il 26 luglio 2022, pertanto, la ricorrente ha inviato al Comune di Massafra, con p.e.c., atto di istanza/diffida e messa in mora (prot. nr. 36181 del 27/07/2022), intimandolo ad avviare e concludere entro il termine di 30 giorni il procedimento disciplinato dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, attraverso l’adozione di un provvedimento di c.d. acquisizione “sanante” delle aree illegittimamente occupate e detenute (“terreno contraddistinto in catasto al Foglio 64, p.lle 4, 217 e 218, dell’estensione complessiva di mq 7.395 del Comune di Massafra”) ovvero di procedere alla restituzione delle stesse, previa riduzione in pristino stato dei luoghi, con conseguente “corresponsione delle indennità di pregressa occupazione illegittima”.</h:div><h:div>Tale atto è stato riscontrato dal Comune intimato con la nota interlocutoria del 29 settembre 2022, prot. n. 46069, con cui il medesimo Ente ha chiesto alla odierna ricorrente “di voler precisare, fornendo opportuna documentazione probatoria, quanto segue: - natura della presunta occupazione illegittima da parte dell’Amministrazione Comunale; in particolare quali sarebbero le opere eseguite dal Comune di Massafra che hanno determinato lo stato di fatto lamentato; - indicazione circa le date in cui la presunta occupazione sarebbe avvenuta”. </h:div><h:div>In adempimento di tali richieste, la parte ricorrente ha trasmesso, via p.e.c., al Comune di Massafra relazione sullo stato dei luoghi, comprensiva di allegati, del 18 novembre 2022, redatta dall’architetto Marco Coratella, al Comune di Massafra, che l’ha protocollata “con numero 54125 in data 21/11/2022”. In tale relazione si dà atto che: “I suoli su elencati”, appunto i fondi agricoli siti in agro di Massafra e censiti in Catasto al foglio 64, particelle 4, 217 e 218 “si presentano dotati di opere di urbanizzazione primaria consistenti in: a. via Lazio: manto di asfalto, pali per la pubblica illuminazione, rete AQP, metanodotto, segnaletica di denominazione stradale, segnale stradale “dare precedenza”, pali per rete telefonica ed internet (foto da n° 01 a n° 11); b. via Basilicata: manto di asfalto, pali per la pubblica illuminazione, rete AQP, segnaletica di denominazione stradale, pali per rete telefonica ed internet (foto da n° 12 a n° 17); c. via Emilia: parzialmente asfaltata, pali per la pubblica illuminazione, rete AQP, segnaletica di denominazione stradale, pali per rete telefonica ed internet (foto da n° 18 a n° 24). Dallo stato dei luoghi su esposto si evince che i suoli predetti allo stato odierno sono aree utilizzate per un uso stradale, ossia, per la viabilità cittadina pubblica e privata, per raggiungere lotti di suolo e vari insediamenti commerciali e privati. Non è stato possibile risalire alla data di posa in opera del manto stradale e dei pali telefonici ed internet, mentre per la pubblica illuminazione è presumibile farla risalire ad un periodo compreso tra il 2011 ed il 2012 sulla scorta delle “targhette” posizionate sui pali stessi (vedi foto n° 11, 17, 23 e 24)”. A seguito della lettera d’invio della Relazione in parola, il difensore della odierna parte ricorrente ha provveduto a reiterare l’invito rivolto al Comune resistente “di dare corso e concludere nei termini di legge il procedimento di cui all’istanza del 26.07.22 [..] volto al rilascio/ripristino dei terreni di proprietà dell’istante o all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.”</h:div><h:div>Tale ultima richiesta, tuttavia, è ancora oggi priva di riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale intimata. </h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate. </h:div><h:div>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3, L n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001. Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in modo espresso e di motivare il provvedimento finale. Eccesso di potere. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del giusto procedimento.</h:div><h:div>Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate ex artt. 31 e 117 c.p.a., la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.</h:div><h:div>Il 7 giugno 2023 il Comune di Massafra si è costituito in giudizio, chiedendo la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e, comunque, il rigetto integrale del ricorso introduttivo del presente giudizio, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.</h:div><h:div>Il 14 giugno 2023, il medesimo Comune ha prodotto una pluralità di documenti a corredo delle proprie conclusioni e, il 17 giugno 2023, ha depositato una memoria difensiva, insistendo nella richiesta di rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, per irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza dello stesso. </h:div><h:div>In particolare, il Comune di Massafra ha eccepito, in via principale, che le domande avanzate dalla ricorrente sono irricevibili, inammissibili ed infondate per carenza dei presupposti di fatto e di diritto alla base delle stesse, risultando, nella specie, insussistenti i presupposti di cui all’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. Secondo la prospettazione di parte resistente, infatti, il Comune di Massafra non avrebbe mai modificato e trasformato il terreno attualmente di proprietà della ricorrente, realizzandovi strade, né lo avrebbe mai utilizzato per scopo di pubblica utilità. In via subordinata, il Comune eccepisce che la ricorrente non avrebbe subito il danno, di cui pure chiede il ristoro, per l’illegittima occupazione dei fondi più volte citati, almeno per il periodo anteriore all’atto d’acquisto degli stessi stipulato il 26 aprile 2022. Più in generale, il Comune eccepisce che nella specie non solo non vi sarebbe stato alcun danno, ma al contrario una maggiore utilità da parte dei proprietari che utilizzavano i tratti di strada in parola e che, in ogni caso, sarebbe prescritto, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, ogni diritto risarcitorio vantato per tutte le annualità antecedenti alle ultime cinque a ritroso rispetto ad idoneo atto interruttivo, ove e quando fosse stato posto in essere.       </h:div><h:div>Il 21 giugno 2023 la parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva del Comune di Massafra, insistendo nell’integrale accoglimento delle già rassegnate conclusioni con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.  </h:div><h:div>Nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e deve essere accolto. </h:div><h:div>In particolare, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Massafra (ritualmente e tempestivamente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a.) sull’istanza/diffida del 26 luglio 2022, reiterata il 18 novembre 2022, con la quale la ricorrente ha invitato e diffidato il Comune di Massafra ad avviare e concludere il procedimento di cui all’art. 42 bis cit., mediante l’emanazione di un decreto di acquisizione “sanante” o, in alternativa, la restituzione dei fondi occupati (previa riduzione in pristino), va, infatti, accolta, sussistendo, alla stregua della situazione oggettiva dei luoghi, nonché della lettera della norma invocata e dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile di questa Sezione, l’obbligo dell’Amministrazione Comunale resistente di riscontrare esplicitamente la richiesta di parte ricorrente (cfr. ex multis: T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).</h:div><h:div>Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, emergono una serie di indizi circa un (possibile) uso per scopi di pubblica utilità dei terreni più volte citati, di proprietà della ricorrente, trasformati/modificati da parte del Comune di Massafra. Tali indizi possono essere ravvisati nella presenza su di essi di opere di urbanizzazione primaria, quali, tipicamente, manto di asfalto, impianti per l’illuminazione stradale, rete idrica, rete di distribuzione del gas metano (Via Lazio), pali per rete telefonica ed internet, oltre a segnale stradale “dare precedenza” (Via Lazio) e, soprattutto, la circostanza che a ciascuno dei terreni in parola è stata attribuita dal Comune resistente una specifica denominazione come Vie cittadine evidenziata dai cartelli su di essi collocati. È condivisibile, in quanto ragionevole, dunque, l’affermazione contenuta nella Relazione summenzionata secondo cui: “Dallo stato dei luoghi su esposto si evince che i suoli predetti allo stato odierno sono aree utilizzate per un uso stradale, ossia, per la viabilità cittadina pubblica e privata, per raggiungere lotti di suolo e insediamenti commerciali e privati”.</h:div><h:div>Né la controdeduzione di parte resistente a tenore della quale non ci sarebbero agli atti del Comune di Massafra “prove che la realizzazione del manto stradale sia stata effettuata dal Comune, né vi sono prove che il Comune abbia realizzato i sotto-servizi..” può certo consentire al medesimo Comune di disinteressarsi della presenza sul proprio territorio di zone di fatto destinate all’uso da parte della collettività indistinta e, in particolare, a viabilità urbana, come evidenziato dalla obiettiva e certa presenza di interventi pubblici nelle stesse zone (quali, appunto, illuminazione comunale, denominazione stradale, segnaletica, bitumazione di ampi tratti..), quantomeno ai fini (rilevanti nella presente causa) dell’obbligo dell’A.C. di fornire esplicito riscontro all’istanza/diffida di che trattasi. </h:div><h:div>Va, inoltre, segnalato che almeno “per la sola particella 4 del foglio 64”, il Comune di Massafra <corsivo/>ebbe a comunicare, con nota prot. n. 36273 del 5.10.2007, “l’intendimento di procedere alla sistemazione viaria, ex art. 11” Testo unico espropri “avviando il procedimento di apposizione del vincolo espropriativo”, in realtà mai avviato.</h:div><h:div>Infatti, “la giurisprudenza amministrativa riconosce l’obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinchè avvii il procedimento di acquisizione c.d. “sanante”; l’inadempimento dell’obbligo legittima colui che ha presentato l’istanza ad esperire l’azione avverso il silenzio <corsivo>ex</corsivo> artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’Amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v’è dubbio che l’esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l’inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l’art. 42 bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultimo abbia l’obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A. P. n. 2 del 9.2.2016). </h:div><h:div>La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).       </h:div><h:div>Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione Comunale intimata sull’istanza/diffida notificata il 26 luglio 2022 dall’odierna ricorrente, tendente (fra l’altro) a sollecitare l’acquisizione “sanante” dei terreni in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e con condanna del Comune di Massafra, ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza/diffida entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.</h:div><h:div>Le spese di lite, <corsivo>ex</corsivo> art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117 comma 2 c.p.a., ordina al Comune di Massafra, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, di adottare un provvedimento espresso sull’istanza/diffida <corsivo>ex</corsivo> art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 notificata il 26 luglio 2022 (prot. n. 36181) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Massafra, in persona del Sindacato <corsivo>pro tempore</corsivo>, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.  </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Venusia Silvia My</h:div><h:div>Vincenza Caldarola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>