<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220134920230213190654556" descrizione="Accesso documentazione amministrativa di gara - Illegittimità del differimento - Ricorso accolto" gruppo="20220134920230213190654556" modifica="02/03/2023 17:34:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Omnia Service Società Cooperativa" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01349"/><fascicolo anno="2023" n="00314"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220134920230213190654556.xml</file><wordfile>20220134920230213190654556.docm</wordfile><ricorso NRG="202201349">202201349\202201349.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonella mangia</firma><data>02/03/2023 16:20:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nino Dello Preite</firma><data>21/02/2023 20:57:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 15804 del 29.11.2022, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale il Segretario Generale ed il RUP del Comune di Cellino San Marco hanno negato alla ricorrente il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ai concorrenti della gara per l’affidamento di servizi vari di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili comunali, cimiteriali, di manutenzione delle aree a verde e della rete viaria, di assistenza alle manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali per un periodo di cinque anni;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gara indicata;</h:div><h:div>e per la condanna del Comune di Cellino San Marco a consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia integrale dei documenti di cui innanzi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Omnia Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cellino San Marco, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellino San Marco;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. P. Gaballo per la parte ricorrente e avv. L. Petrachi, in sostituzione dell’avv. A. Losito, per la P.A.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società cooperativa Omnia Service ha partecipato alla procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento, per un periodo di cinque anni, di servizi vari di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili comunali, cimiteriali, di manutenzione delle aree a verde e della rete viaria, di assistenza alle manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali, attualmente in corso di espletamento. </h:div><h:div>1.1. In data 3.11.2022 la ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti della gara e, in assenza di riscontro, in data 28.11.2022 ha rivolto alla P.A. nota di sollecito e diffida, chiedendo l’immediata ostensione dei documenti amministrativi delle ditte che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura <corsivo>de qua.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>1.2. Tale istanza di accesso è stata, però, respinta dalla stazione appaltante, avendo quest’ultima comunicato il differimento dell’ostensione successivamente all’aggiudicazione dell’appalto. </h:div><h:div>1.3. Avverso la suddetta determinazione, la ricorrente ha dedotto, con unico ed articolato ordine di censure, la violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, comma 1, lett. <corsivo>b</corsivo>), 6 e 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, del D. Lgs. n. 33 del 2013, dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50 del 2016, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. </h:div><h:div>2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cellino San Marco, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, instando per la reiezione del ricorso. </h:div><h:div>3. All’udienza in camera di consiglio del 9 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione. </h:div><h:div>4. Deve preliminarmente essere delibata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa comunale, per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.</h:div><h:div>4.1. L’eccezione è infondata, alla stregua della condivisibile giurisprudenza, secondo cui <corsivo>“non risultando documentata la fase procedimentale prevista dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e, quindi, l’individuazione ad opera dell’Amministrazione procedente, sul piano sostanziale, di parti controinteressate destinatarie della comunicazione di cui all’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 184 del 2006, non poteva configurarsi in capo alla parte ricorrente un onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di notificare il ricorso per l’accesso ad almeno un controinteressato, come pure imposto dagli artt. 41 e 116 cod. proc. amm.”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. VI, 12-06-2020, n. 3752). </h:div><h:div>4.2. Inoltre, nelle procedure di evidenza pubblica – proprio perché caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti – deve ritenersi che questi ultimi, al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, abbiano implicitamente già acconsentito all’accesso alla loro documentazione amministrativa, non assumendo pertanto la veste di controinteressati al diritto di accesso (in tal senso, cfr. ordinanza TAR Potenza 2.10.2019, n. 727). </h:div><h:div>5. Nel merito, il ricorso è fondato. </h:div><h:div>5.1. Si deve premettere che l’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 dispone che – fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza (fattispecie, invero, estranee all’odierno oggetto del contendere) – <corsivo>“il diritto di accesso è differito: </corsivo>[…]<corsivo> c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione”</corsivo>. </h:div><h:div>5.2. La giurisprudenza amministrativa, cui aderisce anche il Collegio, ha precisato l’ambito di applicazione della sopra citata norma, in particolare rilevando che il differimento dell’accesso <corsivo>“in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione”</corsivo> concerne esclusivamente il <corsivo>“contenuto delle offerte, ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti”</corsivo> (cfr. TAR Bari, Sez. I, 30 novembre 2018, n. 1549; TAR Lazio, 25 luglio 2017, n. 8944; TAR Veneto, 26 maggio 2017, n. 512).  </h:div><h:div>5.3. Da ciò consegue che il disposto differimento del diritto di accesso, per cui vi è causa, si appalesa illegittimo, concernendo gli atti relativi alla documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti in gara ai fini della loro ammissione alla procedura <corsivo>de qua</corsivo>. </h:div><h:div>5.4. Si tratta, infatti, di documenti che attengono ai requisiti di idoneità professionale dei partecipanti alla gara, la cui diffusione non comporta alcuna rivelazione o utilizzazione di segreti d’ufficio. </h:div><h:div>6. Può dunque condividersi la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui non sussiste alcuna esigenza di differimento delle richieste di accesso alla documentazione amministrativa dei concorrenti, una volta conclusa la fase delle ammissioni e delle esclusioni, né può dirsi violata alcuna esigenza di riservatezza, essendo ormai noto il contenuto della relativa busta.</h:div><h:div>7. Per le ragioni suesposte il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente ordine al Comune di Cellino San Marco di mettere a disposizione della ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la suddetta documentazione, mediante visione ed estrazione di copia.  </h:div><h:div>8. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, siccome liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Cellino San Marco, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, di mettere a disposizione della società ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione indicata in parte motiva, mediante visione ed estrazione di copia. </h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Omnia Service Società Cooperativa, che liquida nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Nino Dello Preite</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>